IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo n. 303 del 1999 concernente "L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 18 ottobre 1999 relativo alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Sanita'", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Ravvisata la necessita' di provvedere - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute - ad una modifica, volta alla semplificazione, della procedura di definizione del sistema dei trasferimenti dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Sanita'"; Considerata, in particolare, l'opportunita' di adeguare, nell'osservanza delle rispettive autonomie statutarie, la disciplina dei trasferimenti dei contributi all'ARAN per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta', ai sensi dell'art. 46, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella seduta del 19 aprile 2001; Decreta: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita' del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Sanita'", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' sostituito dal seguente: "1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, le regioni a statuto ordinario individuano l'ammontare complessivo del contributo dovuto all'ARAN per l'anno successivo dalle aziende sanitarie ed ospedaliere, e provvedono a ripartirlo a carico di ciascuna di esse sulla base dei dati desunti dall'ultimo conto annuale del personale, disponibile presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo n. 165 del 2001.". 2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita' del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Sanita'", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, qualora si avvalgano dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione collettiva". 3. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita' del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Sanita'", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' sostituito dal seguente: "2. Le regioni a statuto ordinario provvedono a trattenere l'importo dovuto da ciascuna azienda sulle risorse del Fondo sanitario regionale ed a versarlo entro il 28 febbraio di ciascun anno, per conto delle medesime, direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN. In caso di inadempienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, e' autorizzato a trattenere alle regioni a statuto ordinario l'importo dovuto, sulle erogazioni ad esse spettanti sul Fondo sanitario nazionale, ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma dandogliene contestuale comunicazione". 4. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita' del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Sanita'", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' inserito il seguente: "2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, qualora si avvalgano dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione collettiva, sono tenute a versare direttamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia". Roma, 14 dicembre 2001
Il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro della salute Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 360 |