Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 giugno 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati: 1. legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante: "Delega al Governo per la riforma del diritto societario"; 2. decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366". Limitatamente alle seguenti parti: c) legge 3 ottobre 2001, n. 366: art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "previste dalle legge" e ancora "previste dalle legge"; "ancorche' oggetto di valutazioni"; "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico"; "precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per se o per altri un ingiusto profitto"; precisare altresi' che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative"; lettera a), n. 1.2., limitatamente alle parole: "e la procedibilita' a querela"; "e la procedibilita' d'ufficio"; "regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;" lettera a), n. 2., limitatamente alle parole: ", con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto,"; "con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto"; lettera a), n. 3., limitatamente alle parole: ", con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,"; "precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione;" lettera a), n. 4., limitatamente alle parole: "e la procedibilita' a querela;" d) Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61: art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 2621 del codice civile: comma 1, limitatamente alle parole ", con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto"; "ancorche' oggetto di valutazioni"; comma 3; comma 4; con riferimento alla modifica dell'art. 2622 del codice civile: comma 1, limitatamente alle parole ", con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto"; "ancorche' oggetto di valutazioni", "a querela della persona offesa,"; comma 2; comma 3, limitatamente alle parole "e il delitto e' procedibile d'ufficio". comma 5; comma 6; con riferimento alla modifica dell'art. 2623 del codice civile: comma 1, limitatamente alle parole ", allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto,"; "con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto,"; "suddetti". con riferimento alla modifica dell'art. 2624 del codice civile: comma 1, limitatamente alle parole ", al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto"; "con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,". con riferimento alla modifica dell'art. 2625 del codice civile: comma 1, limitatamente alle parole "e si procede a querela della persona offesa"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso la sede dell'Opposizione Civile, via dei Coronari, n. 61 - Roma. |