Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 14 giugno 2002 |
Modalita' di presentazione delle domande di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo allo SFOP - strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la decisione n. C (2000) 3384 del 17 novembre 2000 della Commissione con la quale e' stato approvato il programma operativo nazionale degli interventi concernenti il settore della pesca (PON pesca) nelle regioni dell'obiettivo 1; Vista la decisione n. C (2001) 45 del 23 gennaio 2001 della Commissione con la quale e' stato approvato il documento unico di programmazione degli interventi concernenti il settore della pesca nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP); Visti i propri decreti 15 marzo 2002 e 5 giugno 2002 recanti modalita' di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti; Considerato che le procedure di ammissione ai benefici previsti dalla normativa comunitaria innanzi citata e dai relativi strumenti di programmazione devono essere necessariamente completate, ai sensi della vigente normativa comunitaria, entro il 30 giugno 2002; Ritenuta pertanto la necessita' di introdurre correttivi alla disciplina recata dai decreti 15 marzo e 5 giugno 2002 innanzi citati al fine di contemperare le esigenze di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alla ammissione a benefici predetti entro il 30 giugno 2002 con le esigenze di assicurare la trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa in materia; Decreta: Art. 1. 1. Le domande di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 15 marzo 2002 devono pervenire entro il termine di scadenza indicato nel decreto ministeriale 5 giugno 2002 al Ministero delle politiche agricole e forestali. A tal fine sono considerate utilmente presentate le domande che pervengano alla Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura entro le ore 24 del termine di scadenza. 2. Ai fini previsti dal comma 1 non sono ammesse le domande presentate entro il termine di scadenza all'ufficio postale o ad altri soggetti equiparati. |
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Art. 2. 1. Al fine di facilitare la presentazione delle domande di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 15 marzo 2002 ed assicurare la piu' ampia partecipazione alle procedure di selezione i soggetti interessati possono presentare, in luogo della documentazione richiesta, idonee autocertificazioni. 2. I soggetti utilmente collocati in graduatoria faranno pervenire la documentazione prevista dal decreto ministeriale 15 marzo 2002 prima dell'emanazione del provvedimento di ammissione da parte dell'amministrazione. Il Ministero non procedera' all'emanazione del medesimo provvedimento nell'ipotesi di discordanza tra autocertificazione di cui al comma 1 e documentazione di cui al comma 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 giugno 2002 Il Ministro: Alemanno |
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