IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la sentenza di condanna per il reato previsto dagli articoli 319 e 319-bis del codice penale, emessa in data 5 febbraio 2002 dalla Corte d'appello di Roma nei confronti del sig. Ezio Stati, consigliere regionale della regione Abruzzo; Vista la comunicazione dell'ufficio territoriale del Governo di L'Aquila, n. 3280/Gab. del 2 aprile 2002, relativa alla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1811/99 del 5 febbraio 2002, la quale, giudicando in sede di rinvio della Cassazione, ha annullato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 6 marzo 1997, e riformato la sentenza del tribunale di Avezzano dell'11 ottobre 1995, per i residui reati di cui ai capi B), C) e D); Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica elettiva ricoperta; Considerate le particolari esigenze di celerita' connesse alle ragioni e alla natura del procedimento; Accertata la sussistenza dei presupposti di legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Il sig. Ezio Stati e' sospeso dalla carica di Consigliere della regione Abruzzo, a decorrere dal 5 febbraio 2002, per i motivi di cui in premessa. Roma, 6 giugno 2002 Il Presidente: Berlusconi |