Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2002 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

AVVERTENZA
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23‚dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono riportati in ordine alfabetico in tre elenchi e che successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 24 giugno 2002.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

Il comune di ABBADIA SAN SALVATORE (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,8 per mille; Di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,6 per mille, ai sensi del decreto legge 8 agosto 1996 n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge n. 556/696, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita da abitazione principale; Di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, per le nuove costruzioni adibite ad attivita' industriali ed artigianali, ricadenti nelle vie indicate nell'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto ed ultimate nel corso dell'anno 2002; per tali immobili l'aliquota del 4 per mille verra' applicata anche per i successivi quattro anni; Di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, per le nuove costruzioni adibite ad attivita' commerciali, industriali ed artigianali, ricadenti nella zona artigianale Val di Paglia in via S.S. Cassia ultimate nel corso dell'anno 2002; per tali immobili l'aliquota del 4 per mille verra' applicata anche per i successivi quattro anni; Di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad attivita' commerciale ed artigianale e ricadenti nelle vie indicate nell'allegato B) facente parte integrante e sostanziale del presente atto; Di dare atto che la detrazione di imposta per l'abitazione principale, salvo quanto stabilito nel regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili, e' pari a Euro 103,29, pari cioe' all'importo minimo stabilito dalla legge.
(Omissis). 02A06001
Il comune di ABBIATEGRASSO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di adottare per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili:
a) 5,50 per mille per unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze;
b) 5,50 per mille per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/1998;
c) 7 per mille per gli alloggi non locati;
d) 6,50 per mille per tutti gli altri immobili; 2) per l'anno 2002 e' fissata in Euro 103,291 la detrazione spettante alle unita' immobiliari adibite dal proprietario ad abitazione principale; 3) di elevare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a Euro 170,431 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:
a) pensionati e disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che:
a.1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2001 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato l'importo di Euro 12.911,42 (lire 25.000.000) aumentato di Euro 516,46 (lire 1.000.000) per ogni familiare a carico;
a.2) sussista titolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unita' accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente;
b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidita' civile in misura pari o superiore al 75% o anziano non autosufficiente con certificazione U.S.S.L., a condizione che il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2001 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato l'importo di Euro 15.493,71 (lire 30.000.000) aumentato di Euro 516,46 (lire 1.000.000) per ogni familiare a carico; 4) di riconoscere la maggiore detrazione di cui al punto 3) su richiesta del contribuente, con autocertificazione attestante la presenza di ammissibilita', fatti salvi i poteri di accertamento d'ufficio; 5) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi a Euro 258,228 .
(Omissis). 02A06002
Il comune di AGUGLIARO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
5 per mille per le sole abitazioni principali, e loro pertinenze ex art. 5 comma 4o e 5o reg. com. I.C.I., di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie o proprieta' indivise;
5 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. nella zona territoriale omogenea: C2/5;
7 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. come zone territoriali omogenee: C (ad eccezione della C2/5 per la quale non e' ancora ravvisabile alcuna inerzia) e D;
6 per mille per i terreni agricoli;
5,50 per mille per tutti gli altri immobili presupposto d'imposta; 1. di prendere atto che ai sensi dell'art. 8, secondo comma, D.Lgs. n. 504/1992, come rinnovellato, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e' di Euro 103,29 - rapportata all'anno; 2. di fissare un aumento di Euro 25,82 della suindicata detrazione per i seguenti immobili:
a) abitazione occupata da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal Comune;
b) abitazione occupata da nuclei familiari con figli a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare ditale reddito e' stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o messo in cassa integrazione guadagni oppure in mobilita';
c) abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione o da reddito da lavoro dipendente, inferiore a Euro 7.746,85 lordi annui;
Numero c/c per effettuare i versamenti 10049369 intestato a Comune di Agugliaro - Servizio I.C.I.
Termine per la presentazione della dichiarazione/denuncia I.C.I.: scadenza presentazione dichiarazione dei redditi.
(Omissis). 02A06003
Il comune di AIRUNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs n. 504 deI 30 novembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, come segue:
aliquota ridotta: 4,8 per mille da applicare alle abitazioni principali;
aliquota ordinaria: 6,4 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui all'aliquota ridotta; 2. di confermare anche per l'anno 2002 la detrazione I.C.I. per abitazione principale di Euro 123,95; 3. di dare atto che le aliquote ICI di cui sopra hanno decorrenza dal 1o gennaio 2002 ai sensi art. 53, comma 16, della legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000, come sostituito dalIart. 27, 8o comma, della legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001.
(Omissis). 02A06004
Il comune di ALBANO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Si conferma l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con D.Lgs 504/92 e successive integrazioni e modificazioni, per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 7 per mille;
abitazione principale e loro pertinenze (cosi' come individuate dall'art. 4 del vigente regolamento I.C.I.) 4,9 per mille. Di introdurre l'aliquota agevolata del due per mille a favore dei proprietari dei fabbricati situati nel centro storico, cosi' come individuato dal vigente piano regolatore generale, che eseguano interventi destinati:
al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, dichiarati tali dall'Ufficio urbanistica del Comune;
al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico cosi' come individuati e disciplinati dal titolo I del D. Lgs. 490/99, tenendo conto che l'applicazione di detta aliquota deve avvenire dietro richiesta scritta da presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune, corredata dalle necessarie autorizzazioni previste per legge, entro la fine del mese di inizio dei lavori; l'aliquota agevolata trovera' applicazione per un periodo di tre anni da tale data.
Ai fini della predetta agevolazione, per recupero deve intendersi l'insieme degli interventi cosi' come individuati dalla lettera c) dell'art. 31 della legge 457 del 5 agosto 1978 e in presenza di beni di interesse artistico o architettonico dall'art. 34 del testo unico 490/1999. Di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale in Euro 113,62. Di elevare la detrazione per l'abitazione principale a Euro 154,94 ai proprietari di immobili i cui nuclei familiari siano composti al massimo da due persone, di cui almeno una con eta' pari o superiore a 60 anni di eta', il cui reddito complessivo, al netto del reddito dei fabbricati inerenti l'abitazione principale e relative pertinenze, sia composto dalle sole quote di pensione e non sia superiore a Euro 10.329,14. L'elevazione della detrazione per l'anno in corso dovra' essere richiesta con apposita istanza da presentarsi su moduli predisposti dall'amministrazione entro il termine di scadenza della prima rata d'imposta.
(Omissis). 02A06005
Il comune di ALBINEA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 novembre 2001 e il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di fissare le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5,75 per mille per la generalita' dei casi di imposta;
7 per mille per le aree edificabili;
7 per mille nel caso di unita' abitative, e relative pertinenze, non locate o tenute a disposizione, ad eccezione di quelle date in uso gratuito ad un familiare per la dimora abituale risultante dalla iscrizione anagrafica; rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa in materia; 2) di determinare in Euro 103,30 (lire 200.016) l'importo della detrazione per abitazione principale; 3) di dare atto che con delibera consiliare n. 7 del 31 gennaio 2000 e' stata recepita la facolta' prevista al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare, che risulti non locata, posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
(Omissis) 1) di integrare le misure delle aliquote approvate con deliberazione G.C. n. 110 del 20 novembre 2001, esecutiva, con le seguenti:
3 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3 e dall'art. 5, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni;
3 per mille per gli immobili concessi in locazione alle condizioni previste dall'art. 5 commi 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni.
(Omissis). 02A06006
Il comune di ALLEGHE (provincia di Belluno) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
aliquota agevolata del 5,5 per mille per l'abitazione principale;
aliquota ordinaria del 7 per mille;
detrazione d'imposta di Euro 129,11 per l'abitazione principale; L'abitazione principale cosi' come individuata all'art. 7 del nuovo regolamento I.C.I. del Comune di Alleghe viene definita come quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione di proprieta' o di altri diritti reali del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle Cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
d) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, condizione che la stessa non risulti locata;
e) sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado secondo quanto previsto dal Codice civile, a condizione che le stesse siano usate come abitazioni principali dai parenti e che il soggetto passivo sia residente nel Comune a tal proposito il soggetto passivo dovra' darne avviso al Comune con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (il primo anno entro la naturale scadenza della presentazione della dichiarazione I.C.I. per l'anno in esame);
Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, con applicazione della medesima aliquota ed eventuale computo in diminuzione, per la parte residua, della detrazione per abitazione principale che non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale medesima, le sue pertinenze, appartenenti al titolare dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto.
(Omissis). 02A06007
Il comune di ALTAVILLA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota unica del 5 per mille relativamente alla Imposta comunale sugli immobili, praticando una detrazione di Euro 104,00 per la prima casa di abitazione.
(Omissis). 02A06008
Il comune di ALTISSIMO (provincia di Vicenza) ha adottato, l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di determinare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di Altissimo per l'esercizio finanziario 2002; 2) di dare atto che la detrazione all'imposta, da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rimane fissata a lire 200.000.
(Omissis). 02A06009
Il comune di AMATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di riconfermare anche per l'anno 2002 l'aliquota unica dell'I.C.I. al 5 per mille.
(Omissis). 02A06010
Il comune di AMBLAR (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali e del 5 per mille per le seconde case e per i terreni edificabili; 2. di mantenere in L. 300.000, la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, pro 2002.
(Omissis). 02A06011
Il comune di ANDALO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione dei seguenti:
a) immobili censiti in catasto in categoria C6 per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille;
b) immobili censiti in catasto in categoria D1/D2 e classificati, ai sensi dell'art. 6 della L.P. 16 novembre 1981 n. 23 e ss.mm., quali esercizi alberghieri a quattro o cinque stelle, per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2002, in Euro 300,00 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi I.C.I.
(Omissis). 02A06012
Il comune di ANDRANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 3. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota l.C.l. nella misura del 6,5 per mille e di determinare in L. 154,94 annua la misura della detrazione prevista per l'abitazione principale da sottrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta.
(Omissis). 02A06013
Il comune di ANDRIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).

Aliquote imposta comunale immobili 01|Aliquota ordinaria | 5,5 --------------------------------------------------------------------- 02|Aliquota abitazione principale | 5,0 --------------------------------------------------------------------- 03|Aliquota immobili del centro storico | 3,0 ---------------------------------------------------------------------
|Aliquota immobili delle imprese costruttrici non vendute | 04|(per i primi tre anni) | 4,0 --------------------------------------------------------------------- 05|Detrazione abitazione principale: euro |129,12 ---------------------------------------------------------------------
|Detrazione per immobile concesso in uso gratuito ai parenti| 06|di primo grado: euro |129,12 ---------------------------------------------------------------------
|Detrazione per abitazione principale per l'anziano solo | 07|ultrasessantacinquenne: euro |258,24 ---------------------------------------------------------------------
|Detrazione per abitazione principale per le famiglie con |
|almeno un membro disabile con percentuale non inferiore al | 08|66,66%: euro |258,24

a) aliquota al 6 per mille per le abitazioni sfitte o comunque a disposizione, per un periodo non superiore a due anni riferito al 1o gennaio 2002, di categoria catastale A ad eccezione delle A10 e
quelle di campagna, anche diverse dalle A07; b) aliquota al 6,5 per mille per le abitazioni sfitte o comunque a disposizione da oltre due anni riferiti al 1o gennaio 2002 di categoria catastale A ad eccezione delle A10 e quelle di campagna, anche diverse dalle A07; c) aliquota al 2,5 per mille, relativa all'abitazione principale, per le famiglie che hanno un componente del nucleo familiare tossicodipendente, presso una comunita' terapeutica, al 1o gennaio e, un reddito complessivo familiare non superiore a Euro 18.592,45. L'aliquota e' elevata al 4 per mille se il reddito e' superiore a detto limite.
(Omissis). 02A06014
Il comune di ANGUILLARA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di confermare contestualmente che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia di Euro 129,11.
(Omissis). 02A06015
Il comune di ARIANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, con decorrenza 1o gennaio 2002, nel modo seguente le aliquote per Iimposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) abilitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;
b) altri immobili (abitazioni, aree edificabili, negozi, etc.): 7 per mille;
c) immobili posseduti a titolo di proprieta' o diritto reale o usufrutto ONLUS: 2 per mille;
d) detrazione abitazione principale 200.000.
(Omissis). 02A06016
Il comune di ARIANO nel POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di dare atto che per l'anno 2002 le aliquote l.C.l. vengono mantenute inalterate rispetto a quanto deliberato per l'anno 2001 con atto di consiglio comunale 22 marzo 2001, n. 4; 3. di fissare, pertanto, per l'anno 2002, come di seguito riportate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.). istituita con decreto legislativo n. 504/1992, esercitando le facolta' attribuite ai comuni dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art 3, commi 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' quelle di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, determinando:
a) nel 5,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
b) nel 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, e/o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e/o di alloggi non locati; 4. di avvalersi della facolta' di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, determinando in Euro 113.62 (L. 220.000) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare; 5. di dare atto che, ai fini della detrazione d'imposta anzidetta, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, e che la detrazione in discorso si applica anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 6. di avvalersi della facolta' di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 1997 n. 449 fissando una aliquota agevolata del 1,00 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili ad interesse architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 7. di avvalersi nella facolta' di cui all'art. 3 comma 56 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e, pertanto, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A06017
Il comune di ARSAGO SEPRIO (provincia di Varese) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del sei per mille e di applicare la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per le abitazioni principali.
(Omissis). 02A06018
Il comune di ARTENA (provincia di Roma) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:
abitazione principale: 5 per mille;
altri immobili: 6,5 per mille;
terreni ed aree fabbricabili: 6,5 per mille; di confermare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale di Euro 103,29 (L. 200.000) per anno solare.
(Omissis). 02A06019
Il comune di ASSISI (provincia di Perugia) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 4,50 per mille in favore delle persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Assisi, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 2. di determinare, sempre per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. al 6,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 3. di determinare, sempre per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti 1) e 2); 4. di prendere atto che la detrazione per abitazione principale e' pari ad Euro 103,291 (corrispondenti a L. 200.000).
(Omissis). 02A06020
Il comune di ATRI (provincia di Teramo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare, per l'esercizio finanziario 2002, le seguenti misure di aliquote, detrazioni, e modalita' di applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili:
aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali;
detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 103,30 (L. 200.016); aliquota 5,5 per mille per le abitazioni in aggiunta a quella principale a condizione che la stessa sia concessa in locazione e che cio' risulti da atti aventi data certa;
aliquota 7 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale.
(Omissis). 02A06021
Il comune di AUGUSTA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) Ferme restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni contemplate dalla legge, per l'anno 2002 le aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili di questo Comune sono stabilite nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 6 per mille;
abitazione principale 4 per mille;
immobili appartenenti alle categorie catastali D/1 - D/4 - D/5 - D/7 - D/8, 7 per mille. 2) Con pari decorrenza, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 304/92, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' elevata a L. 250.000 ed e' usufruita, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, dal contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro titolo reale, fino all'assorbimento dell'imposta annuale ed e' rapportata al piu' breve periodo infra annuale e/o in proporzione alla quota di utilizzo nel caso di coabitazione di piu' soggetti passivi.
(Omissis). 02A06022
Il comune di AYAS (provincia di Aosta) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. sono stabilite come da deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 25 febbraio 2002 secondo i criteri deliberati nella stessa, piu' precisamente:
a) aliquota del 4 per mille generalizzata a tutti i cespiti imponibili;
b) ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma della legge 662/1996 e ai sensi dell'art. 58 comma 3 del decreto legislativo 446/1997, si e' stabilito che all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' applicata una detrazione forfetaria d'imposta di Euro 309,87 (Lire 600.000) fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' rapportata aI periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A06023
Il comune di BADALUCCO (provincia di Imperia) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare ed approvare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; evidenziare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali urbane del 5%, nonche' i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile l.C.I.
(Omissis). 02A06024
Il comune di BADIA CALAVENA (provincia di Verona) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di confermare, ai fini I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), per l'anno 2002 le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, come individuati dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;
aliquota del 7 per mille per gli altri fabbricati, come individuati dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;
detrazione fino ad Euro 103,29 (L. 200.000) dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come individuati dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 02A06025
Il comune di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di modificare, per l'esercizio 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
6 per mille aliquota ordinaria;
5 per mille prima casa;
6,5 per mille seconda casa in affitto;
7 per mille seconda casa non affittata e tenuta a disposizione;
5 per mille per i proprietari che affittano la seconda casa con contratto concordato proprietari-inquilini;
4 per mille a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili ed inabitabili (durata anni tre).
detrazione abitazione principale: L. 200.000 - Euro 103,29. di dare atto che l'imposta sara' incassata direttamente utilizzando il c/c postale n. 10025468.
(Omissis). 02A06026
Il comune di BALME (provincia di Torino) ha adottato, il 12 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di prendere atto che con deliberazione di giunta comunale n. 7 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto "Imposta comunale sugli immobili anno 2002 - Aliquote" sono state confermate le aliquote I.C.I., ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lettera f), per l'anno 2002, nelle misure sottoindicate:
6 per mille aliquota base;
3 per mille aliquota ridotta per la durata di 3 anni dalla data di inizio lavori, sugli immobili inagibili o inabitabili o d'interesse storico o architettonico oggetto di interventi di recupero, ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto ed utilizzo dei sottotetti. di confermare la misura della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, Euro 103,29. di stabilire l'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computata per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte a catasto). Tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza.
(Omissis). 02A06027
Il comune di BARBANIA (provincia di Torino) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. applicabile all'abitazione principale e ad una sua pertinenza nella misura del 6 per mille e la relativa detrazione nella misura di Euro 104,00 (arrotondamento delle L. 200.000) e di portare l'aliquota al 7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili, in quanto, allo scopo di perseguire la realizzazione del programma amministrativo, risulta indispensabile aumentare le entrate per poter sostenere soprattutto nuovi investimenti e le maggiori spese di parte corrente, pur nel massimo sforzo di contenere i costi.
(Omissis). 02A06028
Il comune di BARBIANELLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. di seguito indicate:
abitazione principale 5,5 per mille;
altri fabbricati 6 per mille;
aree fabbricabili 6 per mille;
terreni agricoli 6 per mille; 2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di Euro 103,29 (L. 200.000), elevata a Euro 258,23 (L. 500.000) per gli anziani e i disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto non risulti usata.
(Omissis). 02A06029
Il comune di BARDINETO (provincia di Savona) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (cat. catastali B-C-D aree fabbricabili - unita' immobiliari di cat. A) esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 6 per mille; di confermare l'aliquota ridotta per le unita' immobiliari di proprieta' di persone fisiche adibite ad abitazione principale nella misura del 4,5 per mille, stabilendo per tali unita' imobiliari, una detrazione di Euro 103,29 rapportata al periodo dell anno durante il quale ai protrae la detenzione ed alla percentuale di possesso dell'immobile.
(Omissis). 02A06030
Il comune di BASELGA di PINE' (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' nell'ipotesi di quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 3. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota del 5 per mille per le aree fabbricabili; 4. di fissare, per l'anno 2002, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 130,00, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 5. di dare atto che, a termini dell'art. 6 del regolamento, vengono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota e della detrazione stabilite ai punti 2. e 4. le seguenti fattispecie:
a) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado, purche' il familiare vi dimori abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica;
b) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A06031
Il comune di BELMONTE PICENO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni d'imposta vigenti nell'anno 2001, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e determinate con la propria deliberazione n. 13 in data 12 marzo 2001, nelle seguenti misure:
a) aliquote
ordinaria 5 per mille;
alloggi non locati 7 per mille;
b) detrazioni d'imposta L. 200.000, controvalore in Euro 103,29, per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06032
Il comune di BERZO DEMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nella misura minima consentita nella somma di Euro 103,29 (L. 200.000), ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' stata stabilita nella deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 21 dicembre 1999, rimane invariata.
(Omissis). 02A06033
Il comune di BERZO SAN FERMO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Ha confermato per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. in misura unica pari al 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale pari ad Euro 103,29.
(Omissis). 02A06034
Il comune di BEVAGNA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi 5 per mille;
b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta 7 per mille; 2. di dare atto che le riduzioni e detrazioni d'imposta sono quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/93, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della L. n. 662/96.
(Omissis). 02A06035
Il comune di BIANDRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 10 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del sei per mille;
(Omissis). di concedere una detrazione da applicare all'importo relativo all'imposta comunale sugli immobili pari a Euro 103,29 (L. 200.000) alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze) ex art. 24 regolamento comunale).
(Omissis). 02A06036
Il comune di BIBIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. abitazione principale prima casa e una pertinenza (comma 3-bis, art. 10 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) aliquota 5 per mille con la detrazione d'imposta di L. 200.000; 2. abitazione secondaria aliquota 6 per mille; 3. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilita', l'imposta ha una riduzione del 50 per cento.
(Omissis). 02A06037
Il comune di BLEGGIO INFERIORE (provincia di Trento) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare in L. 250.000 per l'anno 2002, la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 e s.m., per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principalee sue assimilazioni ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale del soggetto passivo di tale tributo nonche' alle sue pertinenze per la quota eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 2. di stabillire che l'aliquota I.C.I. prevista per l'abitazione principale, per tutte le altre tipologie di fabbricati nonche' per le aree fabbricabili viene fissata al 4 per mille anche per l'anno 2002.
(Omissis). 02A06038
Il comune di BOFFALORA d'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nel seguente modo:
abitazione principale e sue pertinenze (anche se iscritte distintamente al catasto), 5,25 per mille;
per tutti gli altri immobilil 7 per mille; 2. di determinare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06039
Il comune di BOJANO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e del 5,8 per millle per le altre unita' immobiliari compreso le aree fabbricabili.
di non apportare alcuna modifica alla detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06040
Il comune di BOLOGNANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
a) ordinaria 6 per mille;
b) abitazione principale 5 per mille;
c) detrazione abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 02A06041
Il comune di BORGHETTO d'ARROSCIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 10 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in comune per l'unita' immobiliare direttamente abitata ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc.; 5,5 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazione secondarie, altri fabbricati, ecc.).
(Omissis). 02A06042
Il comune di BORGHETTO di BARBERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare e quindi confermare anche per l'anno 2002, l'applicazione delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, ai sensi dell'art. 5 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 30 novembre 2000 5 per mille, tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze limitatamente alle categorie catastali C2 e C6 e per non piu' di due pertinenze per ciascuna abitazione principale scelta dal contribuente;
b) di determinare per l'anno 2002 nella misura dei Euro 118,79 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi, art. 5 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 30 novembre 2000;
c) di fissare nella misura del 6,25 per mille l'aliquota base di riferimento per l'anno 2002 da applicare agli immobili non compresi nel precedente punto a).
(Omissis). 02A06043
Il comune di BORGO SAN LORENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per tutti i motivi espressi in narrativa le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
a) 7 per mille aliquota ordinaria;
b) 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di coperative edilizia a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (tale aliquota a partire dall'anno 1999 viene applicata anche alle fattispecie indicate all'articolo 5 del regolamento comunale;
c) 6 per mille nei confronti dei soggetti passivi che abbiano locato con contratto registrato unita' immobiliari a soggetti i quali le utilizzino come abitazione principale.
(Omissis). 02A06044
Il comune di BORGO SAN MARTINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille uniformemente per ogni categoria di immobile, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di fissare in Euro 103,30 la detrazione spettante ai proprietari che occupano immobili adibiti a prima casa.
(Omissis). 02A06045
Il comune di BORZONASCA (provincia di Genova) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille con decorrenza 1o gennaio 2002; 2. di stabilire le detrazioni I.C.I. per la prima casa nelle seguenti misure: euro 206,58 categoria catastale A2, euro 103,29 altre categorie.
(Omissis). 02A06046
Il comune di BOZZOLE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille uniformemente per ogni categoria di immobile, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.; 2. di fissare in Euro 103,30 (L. 200.017) la detrazione spettante ai proprietari che occupano immobili adibiti a prima casa ...(Omissis) ....
(Omissis). 02A06047
Il comune di BRUNELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare anche per il 2002 le aliquote I.C.I. vigenti nel 2001 come segue:
4,8 per mille per abitazione principale con detrazione di Euro 103,29;
5,5 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per tutti gli altri tipi di fabbricati e per i terreni.
(Omissis). 02A06048
Il comune di BUSCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 la seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
abitazione principale 5 per mille;
pertinenze 5 per mille;
terreni agricoli 6 per mille;
aree fabbricabili 6 per mille;
abitazione secondaria 6 per mille;
insediamenti produttivi 6 per mille. 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione e' di Euro 104,00.
(Omissis). 02A06049
Il comune di BUSETO PALIZZOLO (provincia di Trapani) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). A. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sara' applicata nella misura del 5 per mille; B. per le abitazioni principali spettera' la detrazione pari a Euro 129,11 (L. 250.000).
(Omissis). 02A06050
Il comune di CA' d'ANDREA (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare e determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002;
aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione 4,8 per mille;
aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unita' immobiliari, dagli stessi posseduti nel comune 5,5 per mille; di confermare, per l'anno 2002, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, elevabili a Euro 139,44, limitatamente ai soggetti passivi che siano proprietari, o comunque possessori di quell'unico immobile e, ad abitazioni, che non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che godono di un reddito familiare imponibile IRPEF non superiore ad Euro 13.118,01, elevabile di Euro 3.253,68 per il coniuge a carico e di Euro 1.032,91 per ogni figlio a carico. La maggiore detrazione e' riconosciuta su richiesta del contribuente (resa su appositi prestampati messi a disposizione dell'ufficio tributi) a cui va allegata un'adeguata documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'aumento della detrazione; di stabilire che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; di confermare che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzabiti, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile; di richiamare la delibera di C.C. n. 11 del 28 febbraio 2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la disposizione regolamentare in materia di I.C.I. disciplinante il trattamento delle pertinenze dove cita: "(Omissis) delimitare l'estensione dell'aliquota agevolata alla sola categoria catastale C6 (autorimesse) per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale". La predetta disposizione riguarda l'aliquota agevolata e non le detrazioni stabilite per unita' immobiliare adibite ad abitazione principale, pertanto, l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull'imposta dovuta per la pertinenza.
(Omissis). 02A06051
Il comune di CABIATE (provincia di Como) ha adottato, il 9 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;
aliquota del 5,5 per mille per immobili diversi dall'abitazione principale.
(Omissis). 02A06052
Il comune di CADONEGHE (provincia di Padova) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
5,3 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
9 per mille per le abitazioni non occupate per almeno un anno;
4 per mille per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale immobili ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 2, del vigente Regolamento comunale sull'I.C.I.;
6,6 per mille per le restanti fattispecie impositive; 2. di fissare per l'intero anno 2002 la detrazione per abitazione principale pari a Euro 300,00; 3. di non considerare alloggi non locati quelli realizzati dalle imprese di costruzione ed in attesa di essere alienati.
(Omissis). 02A06053
Il comune di CALUSO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Il comune di Caluso con atto G.C. n. 18 del 6 febbraio 2002 ha confermato per il 2002 le aliquote I.C.I.(*) gia' vigenti per l'anno 2001 e approvato la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 124,00 (L. 240.000). (*)NOTA: per l'anno 2002 aliquote e detrazioni sono cosi' sintentizzabili:
Abitazione principale: 5 per mille;
Pertinenze abitazione principale come definite dal regolamento: 5 per mille;
Detrazione abitazione principale: Euro 124,00 (L. 240.000);
Altri fabbricati: 6 per mille;
Fabbricati sfitti da almeno un anno: 7 per mille;
Terreni agricoli: 5 per mille;
Aree fabbricabili: 6 per mille.
(Omissis). 02A06054
Il comune di CAMERANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dal 1o gennaio 2002, a conferma di quelle vigenti nell'anno 2001:
abitazione principale 5,6 per mille, comprese le pertinenze dell'abitazione principale tenuto conto che l'agevolazione e' limitata per regolamento ad una sola unita' immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale C/6;
abitazioni possedute in aggiunta a quella principale destinate ad abitazione principale di ascendenti o discendenti diretti o di parenti in linea collaterale ed affini entro il primo grado 5,6 per mille;
immobili di proprieta di enti senza scopo di lucro, compresi gli alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P.: 5,6 per mille;
abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 5,6 per mille;
abitazioni non locate: 7 per mille;
altri immobili: 6 per mille; 3. di non apportare modifiche alla detrazione di imposta minima stabilita dalla legge n. 662/96 per l'abitazione principale e, quindi, applicare la detrazione di L. 200.000 pari a Euro 103,29, dando atto che essa potra' essere applicata anche alle pertinenze, limitatamente al caso in cui, dopo averla applicata sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, risulti ancora una eccedenza della medesima; 4. di applicare, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale, una detrazione pari al doppio di quella stabilita al punto precedente e quindi pari a Euro 206,58, nel caso in cui l'abitazione risulti posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/92 come modificato dal decreto-legge n. 50/97 convertito con legge n. 122/97, una detrazione pari al doppio di quella stabilita al punto 3) e quindi pari a Euro 206,58 nel caso in cui almeno un componente del nucleo familiare del soggetto d'imposta che occupa l'abitazione principale risulti portatore di handicap con un grado di invalidita' permanente pari o superiore all'ottanta per cento e che al 31 dicembre dell'anno di imposizione abbia compiuto al massimo il sessantacinquesimo anno di eta'. Il soggetto d'imposta che usufruisce della maggiore detrazione deve presentare all'Ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno dell'anno di imposizione, apposita dichiarazione attestante il grado di invalidita', allegando il certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale. Tale agevolazione e' valida anche nel caso in cui il soggetto d'imposta sia egli stesso un portatore di handicap con gli stessi requisiti di cui sopra.
(Omissis). 02A06055
Il comune di CAMPAGNA LUPIA (provincia di Venezia) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicemrbe 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota e la detrazione dell'imposta I.C.I. da applicare all'anno di imposta 2002 nel territorio comunale e' stabilita come segue: a. aliquota unica del 5,5 per mille;
b. detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di Euro 103.29.
(Omissis). 02A06056
Il comune di CAMPOLATTARO (provincia di Benevento) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/92 e s.m.i. per l'abitazione principale; di confermare l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per tutti i restanti immobili; di confermare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale nell'importo di L. 250.000, pari ad Euro 129,11; di confermare un'aliquota agevolata pari all'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 02A06057
Il comune di CAMPOROSSO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure di seguito indicate:
terreni:
terreni agricoli: 4 per mille;
altri terreni: 5 per mille;
abitazioni:
abitazione principale e sue pertinenze, utilizzata direttamente dal proprietario: 4 per mille;
altre abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il 2o grado: 5 per mille;
altre abitazioni locate con regolare contratto: 6,5 per mille;
altre abitazioni sfitte: 7 per mille;
altri immobili:
non pertinenziali alla prima casa - sfitti: 7 per mille;
non pertinenziali alla prima casa - locati con regolare contratto: 6,5 per mille; 2. di determinare altresi' in Euro 114,00 la misura della detrazione di imposta sulla prima casa;
(Omissis). 02A06058
Il comune di CANDELO (provincia di Biella) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare, confermando le disposizioni gia' assunte con D.G.C. n. 231 del 5 dicembre 2000 valevole per l'anno 2001, le seguenti aliquote e misure I.C.I. per l'anno 2002:
5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze;
2 per mille, agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, nei seguenti casi:
a) per unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di recupero edilizio;
immobili di interesse storico o architettonico, vincolati ai sensi di legge, oggetto di interventi di recupero edilizio;
b) immobili ubicati nei nuclei di antica formazione (N.A.F.), cosi' come zonizzati dal Piano regolatore comunale, oggetto di recupero edilizio;
c) nuove autorimesse e/o nuovi posti auto che costituiscano pertinenza ad un fabbricato esistente;
d) utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi.
L'aliquota agevolata di cui sopra e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi sopra descritti e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; gli interventi, oltre che essere conformi allo strumento urbanistico, dovranno essere autorizzati nelle forme e nei modi previsti dalla legge urbanistica:
6.50 per mille per tutti gli altri casi;
detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A06059
Il comune di CANDIDA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 come segue:
aliquota unica: 5,5 per mille.
(Omissis). 02A06060
Il comune di CANNETO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di applicare con effetto dal 1o gennaio 2002 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 5,5 per mille; di non operare diversificazioni dal regime base stabilito dalla legge.
(Omissis). 02A06061
Il comune di CANNOBIO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota I.C.I. cosi' come segue:
l'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse cosi' come previsto dall'art. 5, comma 2, del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;
l'aliquota del 7 per mille per i fabbricati di proprietari per usi occasionali, o non continuativi, o non locati comprese le pertinenze delle stesse;
l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri casi di cui all'art. 1, comma 2, e art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. diversi dalle abitazioni principale e relative pertinenze alle stesse; 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06062
Il comune di CANOSA SANNITA (provincia di Chieti) ha adottato, il 2 febbraio 2002 - 20 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille, per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta dell'abitazione principale, e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili; 2. di confermare in Euro 103,29, misura minima fissata dalla legge, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di stabilire in Euro 154,94 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo disabile totale o invalido di grado non inferiore al novanta per cento o che presenti nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella detta situazione.
(Omissis).
1. Di modificare, (omissis), il punto 3 del dispositivo della propria deliberazione n. 14 del 2 febbraio 2002 come di seguito:
"Di stabilire in Euro 154,94 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi disabili residenti nel comune, riconosciuti ai sensi della legge n. 104/1992 con indennita' di accompagnamento o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione".
(Omissis). 02A06063
Il comune di CAPODRISE (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed occupati direttamente dai proprietari; 2. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per gli immobili destinati ad altri usi, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli; 3. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione di Euro 129,11 (L. 250.000), per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed occupati direttamente dai proprietari.
(Omissis). 02A06064
Il comune di CARERI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 02A06065
Il comune di CAROBBIO degli ANGELI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili - I.C.I., che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sara' applicata nella misura unica di Euro 103,29 (L. 200.000), come previsto dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, nonche' dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997; 3. di dare atto, altresi', che le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela (da padre a figlio/a e viceversa), sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni sara', quindi, applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali, nella misura unica di Euro 103,29.
(Omissis). 02A06066
Il comune di CARTOSIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 17-27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Cartosio nella misura unica del 5 per mille; 2. di dare atto che il consiglio comunale adottera' le opportune determinazioni in merito all'ammontare della detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi, come pure su ogni altro aspetto attinente all'ordinamento del tributo.
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica di Euro 103,29 rapportate ad anno, per la generalita' dei contribuenti; 2. di riconoscere la detrazione di cui al punto 1, come per l'anno precedente, anche per le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), a condizione che detti parenti abbiano la residenza anagrafica ed il domicilio nell'abitazione in questione; 3. di dare atto che l'applicazione della detrazione nelle ipotesi di cui al precendente punto 3, e' subordinata alla presentazione al comune di apposita richiesta in tal senso da parte del proprietario interessato, entro il 31 dicembre 2002.
(Omissis). 02A06067
Il comune di CASAL BORGONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, con effetto dal 1o gennaio 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille e l'aliquota agevolata per l'abitazione principale nella misura del 5,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 540/1992 cosi' come sostituito dall'art. 58, comma 3, della legge n. 446/1997, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, rimane fissata in Euro 113,62.
(Omissis). 02A06068
Il comune di CASALNUOVO di NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 7 per mille; di stabilire l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili dati ad uso gratuito ai parenti fino al secondo grado cosi' come previsto dall'art. 10 del vigente regolamento comunale; di confermare la detrazione per l'abitazione principale e per quelle date in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, in L. 250.000, Euro 129,11 su base annua.
(Omissis). 02A06069
Il comune di CASANOVA LERRONE (provincia di Savona) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota ordinaria: 6,7 per mille; aliquota per abitazione principale: 6,3 per mille; detrazione abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 02A06070
Il comune di CASARGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, confermando la medesima aliquota gia' in vigore nell'anno 2001;
(Omissis). 3. di dare atto, altresi', che detta aliquota verra' applicata a tutti gli immobili del territorio comunale senza alcuna riduzione e/o agevolazione per particolari categorie di immobili, salva la detrazione per la prima casa stabilita per legge.
(Omissis). 02A05771
Il comune di CASOLA in LUNIGIANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue:
a) per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti nel comune di Casola: 6,5 per mille;
b) per tutti gli altri immobili soggetti all'imposta 7 per mille; 2. di confermare l'importo della detrazione ordinaria, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a Euro 113,62.
(Omissis). 02A05772
Il comune di CASSINETTA di LUGAGNANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2002 nella misura gia' fissata per il 2001 ovvero: 6 per mille.
Detrazioni:
a) Euro 154,94 su richiesta documentata degli interessati per coloro che possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (1 box e/o cantina) e che sono titolari di un reddito familiare costituito da pensione sociale o minima; le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) Euro 154,94 per coloro che possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a Euro 77.468,54 riferito al solo valore di tale unita' immobiliare e relativa pertinenza (1 box e/o cantina); le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) Euro 113,62 per coloro che non rientrano ai punti a e b e che sono possessori a titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a Euro 113.620,52;
d) Euro 103,29 per coloro che sono possessori a titolo di proprieta' o altro diritto reale delle unita' immobiliari adibita ad abitazione principale con valore catastale superiore a Euro 113.620,52.
Il versamento va effettuato su bollettino di e/e postale n. 177469 intestato a: Servizio Riscossione Tributi - I.C.I. Concessione di MILANO "A" - CARIPLO ESA.TRI. S.p.a. - via della Chiusa n. 2 - Milano.
La dichiarazione per le variazioni I.C.I. intervenute nell'anno 2001 va presentata: su modello ministeriale entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
(Omissis). 02A05773
Il comune di CASTAGNOLE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio e 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di prendere atto della deliberazione della giunta comunale n. 10/2002 che ha riconfermato per l'anno 2002 le aliquote dell'I.C.I., come gia' fissate per l'anno 2001 e cioe':
terreni agricoli e abitazione principale: 5 per mille;
aree fabbricabili: 6 per mille;
altri fabbricati: 5,5 per mille; di determinare in Euro 104,00 la detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale stabilendo che la parte della predetta detrazione non fruita sull'imposta per l'abitazione principale, in ossequio alla circolare del Ministero delle finanze 25 maggio 1999 n. 114/E e seg., potra' essere scomputata dall'imposta dovuta per un box per ogni unita' immobiliare rispetto alla quale risulta il beneficio della detrazione non fruita in toto, confermando per il predetto box, rientrante nella categoria altri fabbricati, l'assoggettamento all'aliquota del 5,5 per mille.
(Omissis). 02A05774
Il comune di CASTELBIANCO (provincia di Savona) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Di determinare per il 2002 le misure di aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in Comune per l'unita' immobiliare direttamente abitata ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc.
6,5 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie, altri fabbricati, ecc.).
(Omissis). 02A05775
Il comune di CASTELFRANCO EMILIA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 le aliquote l.C.l. da applicare nel comune di Castelfranco Emilia, nelle seguenti misure:
A) aliquota del cinque per mille da applicare al valore degli immobili adibiti ad abitazione principale nonche' per quelle concesse in uso gratuito come abitazione a figli e parenti fino al primo grado;
B) aliquota ridotta del cinque per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Castelfranco Emilia, esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
C) aliquota del sei virgola sei per mille, da applicare al valore di tutti gli altri immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
D) aliquota del sette per mille da applicare agli alloggi non locali, specificando che:
per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate, escluse le pertinenze;
l'aliquota del sette per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato;
E) aliquota del cinque per mille da applicare agli immobili di proprieta' di Imprese e destinati alla vendita;
F) aliquota del tre per mille, da applicare al valore degli immobili concessi in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della legge n. 431/1998 (per alloggi dati in locazione facendo riferimento ai contratti stipulati secondo "Accordi Territoriali"); 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cioe' non utilizzata, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 662/23 dicembre 1996; 3. di determinare in (Euro 103,29 pari a lire 199.997) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996 e in (Euro 154,94 pari a lire 300.005) la detrazione per i seguenti casi:
A) famiglia composta da un pensionato solo o da due pensionati conviventi che presentano i seguenti requisiti:
1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage annesso, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. NeI caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2) 65 anni di eta' dei componenti compiuti alla data del 1o gennaio 2002;
3) condizione non lavorativa e reddito da pensione non superiore a Euro 8.005,00 pari a lire 15.499.841 annui lordi riferito all'anno 2001 neI caso di una persona sola o non superiore a Euro 12.395,00 pari a lire 24.000.067 annui lordi nel caso di due pensionati conviventi;
4) ai fini della detrazione l.C.I. l'appartamento di proprieta' di anziani che acquisiscono la residenza in luoghi di ricovero non e' considerato seconda casa;
B) famiglie numerose con cinque o piu' persone che presentino i seguenti requisiti:
1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002.
Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2) nucleo familiare composto da cinque o piu' componenti al 1o gennaio 2002;
3) reddito familiare riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 38.734,00 (pari a lire 74.999.482) lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti a cui si aggiungono Euro 7.747,00 (pari a lire 15.000.284) lordi annui per ogni componente superiore a cinque;
4) l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di Euro 51,65 (pari a lire 100.008) e' subordinata alla condizione che nessun componente del nucleo familiare possieda alcuna proprieta' immobiliare; 4. di determinare le seguenti modalita' applicative dell'ulteriore detrazione di cui al punto 3):
i contribuenti interessati dovranno presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R n. 445 deI 28 dicembre 2000, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti entro il 30 giugno 2002 se obbligati al pagamento dell'imposta della prima rata, ed entro il 30 novembre 2002 se obbligati a pagare l'imposta della rata di dicembre, in quanto divenuti soggetti passivi di imposta per l'acquisto della prima casa successivamente al 30 giugno 2002;
l'Amministrazione comunale si riserva la facolta' di richiedere, in qualsiasi momento ulteriori documenti comprovanti il diritto alla detrazione di Euro 154,94 (pari lire 300.005); 5. di applicare la detrazione di Euro 103,29 (pari a lire 199.436) anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, in conformita' a quanto previsto daIIart. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dalla legge n. 662/1996 e alIart. 8, comma 9, del regolamento dell'l.C.I.; 6. di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 modificato dalla legge n. 662/1996 (art. 55 comma 1).
(Omissis). 02A05776
Il comune di CASTELFRANCO in MISCANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. fissare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 3. fissare, per l'anno 2002, l'importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di legge, pari a Euro 103,29, nulla variando rispetto allo scorso anno.
(Omissis). 02A05777
Il comune di CASTELL'ARQUATO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale gia' in vigore per l'anno 2001 apportando le modifiche di seguito indicate:
1. le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principale, nonche' quelle locate a residenti, con un contratto di locazione regolarmente registrato sono assoggettate all'aliquota del 5 per mille;
2. le unita' immobiliari concesse in uso gratuito con contratto di comodato registrato a parenti e/o affini entro il primo grado in linea retta e entro il secondo in linea collaterale sono assoggettate all'aliquota del 5 per mille;
3. le pertinenze delle unita' immobiliari di cui punti 1 e 2 in un numero massimo di due (categorie catastali C2, C6) vengono pure assoggettate all'aliquota del 5 per mille. L'ammontare di detrazione e' unico e se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale puo' essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima;
4. le unita' immobiliari sfitte, nonche' quelle a non residenti, come precedentemente specificato, sono assoggettate alle aliquote del 6 per mille;
5. le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6 per mille;
6. le unita' adibite ad abitazione diversa da quella principale e non incluse nelle categorie precedenti sono assoggettate all'aliquota del 6 per mille;
7. le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6 per mille;
8. tutti gli altri beni immobili (opifici, terreni, negozi, immobili adibiti ad attivita' produttiva ecc.) indipendentemente dal fatto che siano posseduti da cittadini residenti o da cittadini non residenti, sono assoggettati alla aliquota del 5 per mille:
9. detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29;
10. concessionario di riscossione "Padana Riscossioni S.p.a." c/c postale n. 300293.
(Omissis). 02A05779
Il comune di CASTELLO di CISTERNA (provincia di Napoli) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Si e' ritenuto opportuno confermare le aliquote e le detrazioni I.C.I. gia' vigenti nell'esercizio precedente: aliquota al 6 per mille per tutte le unita' immobiliari e detrazione per l'abitazione principale pari a Euro129,11.
(Omissis). 02A05780
Il comune di CASTELLO TESINO (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure sotto riportate:
aliquota per abitazione principale dei soggetti residenti 5,5 per mille;
aliquota per abitazione principale dei soggetti residenti 4 per mille;
aliquota per aree edificabili 4 per mille;
aliquota per immobili classificati o classificabili in categoria D2 (alberghi e pensioni) 4 per mille;
aliquota per abitazioni non locate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura 4 per mille;
aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 4,5 per mille.
(Omissis). 02A06081
Il comune di CASTELMOLA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare l'aliquota unica I.C.I. al 5,5 per mille; 2. determinare l'importo di detrazione per la prima casa di abitazione, in lire 350.000 (Euro 180,76).
(Omissis). 02A06082
Il comune di CASTIGLIONE FALLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nella misura del 5 per mille con riferimento alla prima casa e con detrazione unica di Euro 103.29 estendibile alle pertinenze identificate ai sensi di legge; di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nella misura del 6 per mille con riferimento a tutti gli altri immobili e fabbricati; di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 258,22.
(Omissis). 02A06083
Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). In merito all'imposta comunale degli immobili (I.C.I.). 1. di mantenere per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura pari a quelle determinate per l'anno 2001 come appresso indicate:
a) 4,5 per mille - prima casa: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario e pertinenze (garage - autorimessa - posti auto e box);
b) 4,5 per mille - immobili ad uso abitativo affittati con regolari contratti di locazione ed utilizzati come prime case;
c) 5,5 per mille - altre destinazioni diverse dall'uso abitativo (negozi, uffici, industrie) ed aree fabbricabili;
d) 4,5 per mille - abitazioni principali, comprese le pertinenze, concesse in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori, i fratelli e le sorelle, previa istanza presentata al comune;
e) 7 per mille - immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione o comunque non ricompresi nei casi precedenti e relative pertinenze; 2. fissare in Euro 103.29 l'importo della detrazione sull'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e per le pertinenze dell'abitazione principale, se non ha trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06084
Il comune di CASTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di riconfermare, per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni I.C.I. applicate nel 2001 e di seguito specificate:
aliquota ordinaria - 6 per mille;
aliquota abitazione principale - 5 per mille;
detrazione per abitazione principale Euro 103.29;
detrazione per abitazione principale abitata esclusivamente dai nuovi nuclei familiari che si costituiranno nel corso dell'anno 2002 Euro 154.94;
detrazione abitazione principale dei nuclei familiari residenti nel centro storico del capoluogo e della frazione Ripaberarda Euro 154.94.
(Omissis). 02A06085
Il comune di CAVALLERLEONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 5,2 per mille ed, inoltre, di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione dal applicare per gli immobili adibiti ad abitazione prinicipale di Euro 103.29 (L. 200.000) annue rapportate per il periodo di durata di tale destinazione.
(Omissis). 02A06086
Il comune di CAVALLERMAGGIORE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille da applicare in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di confermare in Euro 113.62 l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da applicarsi anche da parte dei soggetti di cui al precedente punto 2) cosi' come deliberato con d.c.c. n. 12 del 28 febbraio 2000, dando atto che qualora detto ammontare non trovasse totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta per le pertinenze.
(Omissis). 02A06087
Il comune di CAVEDINE (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale - 5 per mille;
altre unita' immobiliari - 5 per mille;
aree edificabili - 7 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 150,00, la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06088
Il comune di CAVRIGLIA (provincia di Arezzo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. per l'anno 2002 le aliquote e tariffe di competenza comunale sono riconfermate nella misura deliberata per il decorso esercizio anno 2001, secondo la elencazione qui di seguito riportata:
(Omissis). I. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, (omissis).
1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
2. aliquota agevolata da applicare alle pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte a catasto 4,5 per mille;
3. aliquota agevolata da applicare alle abitazioni concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta a prescindere dal grado di parentela ed in linea collaterale nell'ipotesi di parentela entro il terzo grado ed adibite ad abitazione principale: 4,5 per mille;
4. aliquota da applicare per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6,8 per mille;
5. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto 2.: 7 per mille;
6. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
7. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,8 per mille;
8. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
6.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituto dalle regioni: 4,5 per mille;
6.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4,5 per mille;
9. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,8 per mille. II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. III. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durate il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. IV. L'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.
(Omissis). 02A06089
Il comune di CELANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, (omissis), le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili anno 2002 di seguito indicata:
4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
5 per mille per ogni altro tipo di immobile.
(Omissis). 02A06090
Il comune di CELLARENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per il corrente anno 2002, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione all'I.C.I. nella misura minima di Euro 103,29; 3. di confermare anche per il corrente anno il valore venale delle aree edificabili nella misura di Euro 25,82 al mq ai fini dell'I.C.I.
(Omissis). 02A06091
Il comune di CELLENO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel modo seguente:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a prorieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6,5 per mille;
aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;
aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille; di confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 (Euro 103,29);
(Omissis); di dare atto che sono equiparati alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado ed al coniuge anche se separato.
(Omissis). 02A06092
Il comune di CELLINO ATTANASIO (provincia di Teramo) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di adottare per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di Euro 113,00;
l'applicazione dell'aliquota del 5 per mille e la detrazione di Euro 258,00 per le abitazioni principali di nuova costruzione per una durata di anni cinque dal rilascio del certificato di abitabilita';
l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille per gli insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali;
l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille alle abitazioni secondarie con riduzione al 5 per mille a chi produce un contratto di locazione regolarmente registrato;
l'applicazione dell'aliquota dell'1 per mille per i nuovi insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali, per la durata di anni 3 dal rilascio dell'agibilita';
l'esecuzione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 449 del 27 dicembre 1997, dal pagamento dell'I.C.I. in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di anni 3.
(Omissis). 02A06093
Il comune di CEMBRA (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4 per mille per tutte le categorie di immobili. 2. di determinare la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei suoi familiari entro il primo grado in Euro 155,00 pari a L. 300.112.
(Omissis). 02A06094
Il comune di CENATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 7 per mille; 2. di applicare un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 437 dell'8 agosto 1996, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con una detrazione d'imposta pari a Euro 103,29; 3. di applicare un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unita' immobiliare date in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta: genitori ai figli e viceversa figli ai genitori, senza ulteriori detrazioni; 4. di applicare un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le pertinenze delle abitazioni principali.
(Omissis). 02A06095
Il comune di CENCENIGHE AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure, provvedendo, per i motivi in premessa evidenziati, ad apportare le seguenti integrazioni e precisazioni:
a) 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, anche se con rendita catastale distinta; abitazioni date in locazione con contratto registrato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e 5 della legge n. 431/1998; unita' e pertinenze concesse in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, da possessore residente ai suoi familiari (parenti entro il primo grado in linea retta);
b) 0 per mille, ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, per tre anni dall'inizio dei lavori volti:
al recupero di unita' inagibili o inabitabili;
al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico;
alla realizzazione di autorimesse o posti macchina anche pertinenziali;
all'utilizzo di sottotetti;
c) 0 per mille per utilizzo di fabbricati ex rurali (stalle e fienili) esclusivamente adibiti a ricovero attrezzi o legna;
d) 7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; di confermare per l'anno 2002 l'importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 129,11.
(Omissis). 02A06096
Il comune di CENTALLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 e 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
b) altre unita' immobiliari: 5 per mille;
c) terreni agricoli: 5 per mille;
d) aree edificabili: 5 per mille; detrazione per l'abitazione principale e pertinenze pari ad Euro 108,46.
(Omissis). 02A06097
Il comune di CERCHIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Cerchio nella misura del 6,5 per mille (omissis).
(Omissis). 02A06098
Il comune di CHALLAND SAINT VICTOR (provincia di Aosta) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota unica 5 per mille; detrazione abitazione principale L. 350.000 (Euro 180,76).
(Omissis). 02A06099
Il comune di CHAMPDEPRAZ (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 4 per mille; 2. di fissare in Euro 160,00 annui la detrazione per l'abitazione principale per il versamento dell'I.C.I. a decorrere dall'anno impositivo 2002.
(Omissis). 02A60100
Il comune di CHAMPORCHER (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Il comune di Champorcher (Aosta) ha adottato la seguente misura di aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille per l'anno 2002. La detrazione per la prima casa e' fissata nella misura di legge ossia Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A60101
Il comune di CHIAVARI (provincia di Genova) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota ordinaria: 5,25 per mille; aliquota ridotta: 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Chiavari, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, nonche' per un immobile di categoria C6 (box o posto auto) ed uno di categoria C2 (cantina, soffitta, solana) previa autodichiarazione del proprietario utilizzatore. (Omissis). 02A60102
Il comune di CHITIGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, in applicazione degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul riordino della finanza degli enti territoriali, l'aliquota dell'I.C.I., l'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune di Chitignano per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
a) nelle misura del 5,7 per mille del valore catastale dell'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) nella misura del 7 per mille del valore catastale degli immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi detto;
c) nella misura del 7 per mille del valore delle aree edificabili; 2. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della citata legge, che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e' di Euro 103,29 annui (pari a L. 200.000). (Omissis). 02A60103
Il comune di CICAGNA (provincia di Genova) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). l'aliquota unica del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.
(Omissis). 02A60104
Il comune di CINIGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2002, e con decorrenza dal 1 gennaio 2002, le aliquote per l'I.C.I. come segue:
a) per l'abitazione principale e sue pertinenze (art. 5 regolamento I.C.I.): aliquota del 5 per mille;
b) per le unita' immobiliari utilizzate direttamente dal proprietario esecente attivita' produttive e/o imprenditoriali, artigianali, commerciali ed industriali, distintamente censite in catasto esclusivamente alle cat. C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8: aliquota del 5 per mille;
c) per "altri fabbricati": aliquota del 7 per mille;
d) per "aree fabbricabili": aliquota del 6 per mille;
e) per i "terreni agricoli" l'imposta non e' dovuta ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 2. determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 annue per tutti i contribuenti senza distinzione alcune ne' di reddito ne' di condizione sociale. (Omissis). 02A60105
Il comune di CINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). ha determinato l'liquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille e stabilito la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 02A60106
Il comune di CISANO sul NEVA (provincia di Savona) ha adottato, il 12 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
4,75 per mille per l'abitazione principale; con detrazione unica di Euro 103,29;
7 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie.
(Omissis). 02A60107
Il comune di COLLE BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille; 2. di confermare altresi', per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 3. di confermare, per l'anno 2002, l'ammontare delle detrazioni cosi' come risultano dal dispositivo della deliberazione consiliare n. 6 del 30 gennaio 2001 che di seguito si riportano:
A) si conferma, per l'anno 2002, in L. 200.000 (Euro 103,30) l'importo da detrarre dall'imposta comunale sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo indipendentemente dall'accatastamento della stessa;
B) si conferma, per l'anno 2002, in L. 500.000 (Euro 258,23) l'importo da detrarre allorche' il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso o abitazione sull'unita' immobiliare accatastata o da accatastare nelle categorie A2, A3, A4, A6 possegga uno dei requisiti seguenti ed a condizione che non sia titolare di alcun diritto reale su altro immobile:
a) soggetto passivo il cui reddito familiare complessivo imponibile ai fini I.R.PE.F. derivi da solo importo della pensione da lavoro dipendente, oltre che dal reddito di fabbricato della sola abitazione e relativa pertinenza (box);
b) soggetto passivo portatore di handicap con attestato di invalidita' civile;
c) soggetto passivo disoccupato nel 2001 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;
C) di precisare che in relazione alle situazioni di cartattere sociale sopra indicate sub a), b) e c) il reddito imponibile I.R.PE.F. dell'intero nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano dallo stato di famiglia e che effettivamente coabitano con soggetto passivo, per l'anno 2001 non deve essere superiore a L. 21.000.000, tetto questo elevabile di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap. (Omissis). 02A60108
Il comune di COLLE SAN MAGNO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le tariffe come di seguito indicate: aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille con detrazione di L. 200.000 (Euro 103,29) per la prima casa.
(Omissis). 02A60109
Il comune di CONCA dei MARINI (provincia di Salerno) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'esercizio finanziario 2002 le stesse aliquote I.C.I. gia' vigenti nell'anno finanziario 2001:
6 per mille prima casa con detrazione L. 200.000;
6,4 per mille seconda casa; 2. di dare atto che l'agevolazione della aliquota al 6 per mille con relativa detrazione si applica, agli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi nonche' da soci di cooperative edilizie-proprieta' indivisa, residente nel comune, nonche' ad immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale.
(Omissis). 02A60111
Il comune di CONSIGLIO di RUMO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare come di seguito le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002:
a) abitazione diversa da quella principale ed alloggi non locati: 6 per mille della base imponibile;
b) abitazione principale ed altri immobili: 4 per mille della base imponibile.
(Omissis). 02A60112
Il comune di CONTIGLIANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di stabilire che:
I) L'aliquota da applicare ai fini dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, per i soggetti passivi e per gli immobili e' pari al 7 per mille, con effetto dal 1o gennaio 2002;
II) L'aliquota da applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o comunque nelle immediate vicinanze (vedi cortile, corte comune, ecc. max. 50 metri) e' pari al 5,5 per mille;
III) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
IV) L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. II contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. II comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
V) Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
VI) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A60113
Il comune di COREDO (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, (omissis), a valere per l'anno 2002, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definita dalla normativa vigente, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di euro 258,23 pari a lire 500.003, stabilendo che detta detrazione spettera' proporzionalmente ai mesi nei quali l'immobile manterra' la caratteristica di prima abitazione; 2. di confermare a valere per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I., gia' in vigore nell'anno 2001:
a) 4,75 per mille quale aliquota ordinaria;
b) 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e' altresi' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A60114
Il comune di CORTANZE (provincia di Asti) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare e determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; 2. di dare atto che l'importo della detrazione fissa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale resta stabilito nella misura di legge Euro 103,30 (L. 200.000).
(Omissis). 02A60115
Il comune di COSSIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per il 2002, l'aliquota ordinaria unica I.C.I. nella misura del 6.3 per mille; di applicare per le abitazioni principali la sola detrazione prevista dalla normativa vigente, pari a L. 200.000, Euro 103.29.
(Omissis). 02A60116
Il comune di CRESPINA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 tre aliquote I.C.I., come risulta dal seguente prospetto:
unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
unita' immobiliare sfitte e non locate come definite all'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.: 7 per mille;
altre tipologie di immobili e terreni: 6,2 per mille; 2. di determinare, inoltre, per l'anno 2002 in Euro 155,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02A60117
Il comune di CROSIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) abitazione principale ed immobili equiparati ad abitazione principale: 4 per mille con detrazione di Euro 126,00; b) altri immobili: 6,5 per mille; c) non residenti: 6,5 per mille; c) ulteriori detrazioni: elevazione delle detrazioni da Euro 126,00 a Euro 186,00 per abitazione principale riferita ai seguenti nuclei familiari monoreddito composti da:
1. pensionati titolari dl pensione sociale o pensione integrata al minimo;
2. uno o piu' portatori di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74% senza indennita' dl accompagnamento e con reddito inferiore a Euro 6.800,00;
3. vedovi con reddito familiare inferiore a Euro 6.800,00;
4. ragazze madri con reddito familiare inferiore a Euro 6.800,00;
5. un numero di componenti familiari non inferiore a 6 e con reddito familiare inferiore Euro 10.300,00.
(Omissis). 02A60118
Il comune di CUMIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio 2002 e 28 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:
del 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei possessori o dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune;
del 5 per mille indistintamente per tutti gli altri immobili, compresi i terreni agricoli (aliquota ordinaria);
del 7 per mille per alloggi non locati e/o tenuti a disposizione;
del 7 per mille per le aree fabbricabili;
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002, nella misura di Euro 103,30 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 02A60119
Il comune di CUPELLO (provincia di Chieti) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'imposta comunale I.C.I. in vigore nell'anno 2001, come segue:
5 per mille per abitazioni principali ed altri immobili;
6 per mille per gli alloggi sfitti e non locati;
7 per mille per i fabbricati inagibili non ristrutturati;
3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero dl immobili di interesse artistico o architettonico Iocalinati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero di sottotetti, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 97, n. 449; 2. di confermare rideterminando in Euro 103,29 la detrazione dell'mposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis). 02A60120
Il comune di CUPRA MARITTIMA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille, e un'aliquota ridotta da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 4,5 per mille; di estendere tale riduzione agli immobili locati con contratto a soggetti che li utilizzano come dimora abituale; di fissare una detrazione pari a Euro 103,29 da applicare all'imposta relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 02A60121
Il comune di CUSANO MUTRI (provincia di Benevento) ha adottato, il 12 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
abitazione principale: 6 per mille;
abitazione individuate o individuabili nelle categorie catastali "A" per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille;
aree edificabili: 7 per mille; 2. di stabilire che l'importo della detrazione per abitazione principale viene fissata nella misura di Euro 129,00 ai sensi dell'art. 3, comma 55.3 della legge n. 662/1992. (Omissis). 02A60122
Il comune di CUTIGLIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota ridotta del 5,5 per mille applicabile a:
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, entrambi residenti nel comune;
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprieta', usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli) ed al secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale;
pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate;
aliquota ridotta del 6,5 per mille:
alle aree classificate dal piano regolatore generale vigente come edificabili ai sensi della normativa di legge, con i valori gia' stabiliti dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del C.C. n. 118 del 29 dicembre 1998;
aliquota ordinaria del 7 per mille:
applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti e diversi dalle aree edificabili, posseduti nel comune; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 02A60123
Il comune di DECOLLATURA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). (Omissis), riconfermare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e di stabilire quale detrazione per l'abitazione principale, la somma di Euro 129,11.
(Omissis). 02A60124
Il comune di DIMARO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Dimaro nella misura:
1a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille.
detrazione per abitazione principale Euro 155,00;
1b) unita' immobiliare residenziali non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;
1c) immobili delle categorie A9, A10, A11, B, C, (limitatamente alle unita' immobiliari non costituenti e pertinenze di unita' immobiliari adibite ad abitazione), D, le aree fabbricabili ed ogni altra tipologia di immobile comunque non ricompresa nei punti 1A e 1B: 4,5 per mille. (Omissis). 02A60125
Il comune di DOMUS DE MARIA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di approvare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come appresso specificato:
abitazione principale: aliquota 5 per mille - detrazione Euro 154,94;
altri immobili: aliquota 6,5 per mille. (Omissis). 02A60126
Il comune di DON (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), nella misura unica del 5 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2002; 2. di determinare in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02A60127
Il comune di DURAZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 4 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). applicare, per l'anno 2002 la stessa aliquota dell'I.C.I. vigente nell'anno 2001 del 5,5 per mille; stabilire in L. 200.000 pari a Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 02A60128
Il comune di ELMAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 4 per mille nella fattispecie di abitazione principale prevista dall'articolo 17 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 5,5 per mille per le restanti fattispecie.
importo detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale secondo la definizione del decreto legislativo n. 504/92: Euro 130,00;
importo della detrazione per le unita' immobiliari di cui ai punti a), b), c), d) ed e) di cui all'articolo 17 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: Euro 50,00 limitatamente a n. 2 unita' immobiliari in aggiunta all'unita' immobiliare occupata dal soggetto passivo;
importo della detrazione per abitazioni principali di proprieta' di soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido con invalidita' al 100% risultante dal certificato di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche nella misura di: Euro 180,00.
Articolo 17 vigente regolamento: 1. "La giunta comunale stabilisce annualmente, in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa l'applicazione di una aliquota ridotta e/o di una detrazione d'imposta per le seguenti fattispecie e limitatamente ad un numero di unita' immobiliari da quantificarsi:
a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;
c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale ed aventi presso la stessa la residenza anagrafica, ed almeno due dei seguenti elementi: autonomo allaccio Enel, autonomo allaccio idrico, autonoma iscrizione alla tassa rifiuti;
d) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione;
e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
f) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' al 100% risultante dal certificato di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. (Omissis). 02A60129
Il comune di ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(omissis). 1. di approvare, (Omissis), per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.):
a) 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune e dei soggetti a cui sono stati assegnati alloggi da Istituto autonomo per le case popolari, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' per le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge ancorche' separato o divorziato, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza;
b) 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;
c) 6,4 per mille per abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; (Omissis). 1. di approvare, (omissis), per l'anno 2002, la detrazione nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari; 2. di considerare, ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al precedente punto 1), direttamente adibita ad abitazione principale le seguenti unita' immobiliare:
l'abitazione concesse in uso gratuito ai familiari - parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge, ancorche' separato o divorziato, a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la propria residenza;
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono a residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di approvare, per quanto espresso in premessa, per l'anno 2002, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico e sociale, la maggiore detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che gli interessati siano in possesso dei sotto specificati requisiti:
a) reddito complessivo lordo conseguito nell'anno 2001 dall'intero nucleo familiare non sia superiore a Euro 11.362,05 (L. 22.000.000), aumentabile:
a.1) di Euro 826,33 (L. 1.600.000), se nell'anno 2001 il capofamiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge;
a.2) di Euro 826,33 (L. 1.600.000) per ogni familiare rimasto a carico per l'intero anno 2001. A tal fine sono considerati a carico i familiari cosi' come definiti ai fini I.R.PE.F.;
a.3) di un ulteriore importo di Euro 826,33 (L. 1.600.000) per ogni familiare a carico non autosufficiente;
b) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le sue pertinenze ed accessori, deve essere l'unica abitazione posseduta dal nucleo familiare, a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione. 4. di dare atto che:
sono escluse dall'agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) e quelle di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e cascelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
per la deteminazione del reddito complessivo lordo non si tiene conto della rendita catastale relativa all'abitazione principale e ai suoi accessori o pertinenze; 5. di dare atto che i soggetti interessati per avere diritto alla maggiore detrazione di cui al precedente punto 3. devono presentare richiesta contenente, anche nella forma dell'autocertificazione:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno precedente;
il possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedenti punti a) e b); 6. di dare atto che la richiesta di cui al precedente punto dovra' essere presentata al comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni di cui al precedente punto 3., od inviata mediante raccomandata entro tale data. Nel caso di invio a mezzo posta fara' fede il timbro postale. I contribuenti che avranno presentato la richiesta entro il suddetto termine potranno al momento del pagamento delle rate l.C.l. gia tenere conto della maggiore detrazione. L'ufficio tributi si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre atta segnalazione all'autorita' giudiziaria competente. (Omissis). 02A60130
Il comune di ERBE' (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (Omissis). 2. di modificare la delibera di G.C. n. 3 del 28 gennaio 2002 avente per oggetto: "imposta comunale sugli immobili - determinazioni per l'anno 2002", come segue:

=====================================================================
Descrizione dei cespiti e delle |
detrazioni | Aliquote e detrazioni ===================================================================== Aliquota ordinaria |7 per mille --------------------------------------------------------------------- Aliquota ridotta (unita' | immobiliari adibite ad abitazione | principale) |6 per mille --------------------------------------------------------------------- Detrazione per unita' immobiliare | adibita ad abitazione principale | del soggetto passivo (fruibile | fino a concorrenza dell'imposta) |Euro 120,00 --------------------------------------------------------------------- Aliquota per proprietari che | eseguano interventi volti al | recupero di unita' immobiliari | inagibili o inabitabili, o | interventi finalizzati al recupero| di immobile di interesse artistico| o architettonico destinati ad | abitazione principale; l'aliquota | e' applicata limitatamente alle | unita' immobiliari oggetto di | detti interventi e per la durata | di due anni dalla data di | abitabilita' |3 per mille --------------------------------------------------------------------- Aliquota per abitazioni concesse | in uso gratuito ai parenti entro | il primo grado in linea retta |6 per mille --------------------------------------------------------------------- Aliquota per contribuenti | proprietari della sola unita' | immobiliare di residenza (comprese| le pertinenze non locate, | intendendo per pertinenza i | fabbricati di categoria C/6) che | sia no pensionati, | ultrasessantacinquenni e che | abbiano un reddito non superiore |6 per mille con detrazione di al minimo vitale |Euro 206

3. di stabilire per l'anno 2002, ai fini della applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, il minimo vitale e' il seguente:
reddito se persona sola: Euro 6.714,00;
reddito del nucleo famigliare: Euro 11.370,00.
(Omissis). 02A60131
Il comune di FALCIANO del MASSICO (provincia di Caserta) ha adottato, il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
b) altre unita immobiliari: 6 per mille;
c) terreni agricoli: 6 per mille;
d) aree edificabili: 6 per mille; 2. determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A60132
Il comune di FENEGRO' (provincia di Como) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni:
del 4,8 per mille per abitazione principale;
del 5,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
detrazione per abitazione principale Euro 103,30; 2. di equiparare alle abitazioni principali:
a) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
c) unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado; 3. sono considerate parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto.
(Omissis). 02A60133
Il comune di FIANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. aliquota ordinaria: 7 per mille; 2. aliquota per abitazione principale: 4,5 per mille; 3. detrazione per l'abitazione principale: Euro 180,76 (L. 350.000); 4. detrazione per i proprietari di unica unita' immobiliare che sia adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purche' titolari di sola pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi Euro 7.747 (L. 15 milioni): Euro 232,41 (L. 450.000).
(Omissis). 02A60134
Il comune di FILATTIERA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5,5 per mille per l' abitazione principale;
 
6,5 per mille per le aree fabbricabili e gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali; 2. di stabilire nella misura minima di Euro 103,29 la detrazione relativa all'abitazione principale.
(Omissis). 02A60135
Il comune di FOLLINA (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le misure vigenti delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come di seguito specificato:
a) aliquota ordinaria: 5 per mille;
b) aliquota per le seconde case: 6 per mille (intendendo per seconde case le unita' immobiliari non adibite da parte del soggetto passivo ad abitazione principale per se' o per parenti di primo grado); 2. di confermare per l'anno 2002 in L. 250.000, la misura della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 02A60136
Il comune di FORIO (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Fissare:
1. al 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, ed alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (figli), a patto che tali parenti risultino essere residenti in tali abitazioni;
1. al 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione, appartenenti alla categoria catastale "A";
1. al 7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alle unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali diverse dalla "A", (B, C, D) nonche' sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli;
2. di confermare a L. 400.000 l'importo della detrazione per le unita' immobiliari di proprieta' adibite ad abitazione principale;
3. di confermare la detrazione per abitazione principale a L. 500.000 ai portatori di handicap con attestato di invalidita' civile. E' inteso che tale detrazione si applica in tutti i casi in cui e' presente nel nucleo familiare (stato di famiglia) del soggetto di imposta un portatore di handicap;
4. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A60137
Il comune di FOSSACESIA (provincia di Chieti) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, nella maniera seguente:
abitazione principale dei residenti: 4 per mille;
tutte le altre unita' immobiliari: 7 per mille;
immobili destinati ad attivita' produttive (commercio, artigianato, esercizi pubblici ed affini, attivita' sportive e ricreative): 5,5 per mille;
unita' immobiliari possedute da Enti senza scopi di lucro: 4 per mille;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili (per un periodo massimo di anni tre a partire dalla data di ultimazione della costruzione: 4,9 per mille;
fermo restando le detrazioni per la prima abitazione nella misura di Euro. 103,00 e le altre riduzioni e detrazioni dovute per legge, viene determinata una detrazione di Euro. 155,00 esclusivamente in alternativa alla riduzione ordinaria di Euro 103,00 per le seguenti fattispecie:
1. contribuente nel cui nucleo familiare e' presente un portatore di handicap in situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, accertata dalla competente commissione A.S.L. ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;
2. contribuente nel cui nucleo familiare siano presenti esclusivamente titolari di pensioni minime sociali ed il cui reddito, nell'anno precedente, e' determinato oltreche' dalle predette pensioni sociali, esclusivamente dalla rendita dell'abitazione principale;
3. contribuenti che contraggono matrimonio nell'anno 2002 e che sono residenti in immobili di proprieta' di affini e parenti entro il terzo grado, concesso in comodato gratuito regolarmente registrato; la maggiore detrazione spetta anche per l'anno successivo a quello in cui si e' contratto il matrimonio;
4. assegnatari di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari. I contribuenti interessati alla maggiore detrazione per l'abitazione principale, sono tenuti a presentare domanda al comune prima dell' effettuazione dei versamenti dell'imposta (giugno, dicembre), utilizzando gli appositi modelli da ritirare presso l'ufficio tributi; in mancanza della domanda l'ufficio provvedera', in fase di controllo, ad applicare la detrazione ordinaria di Euro 103,00.
(Omissis). 02A60138
Il comune di FRASSINELLE POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata nella misura unica del 5,75 per mille; 2. di confermare contestualmente in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02A60139
Il comune di FRATTE ROSA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
a) 5,5 per mille per l'abitazione principale;
b) 6,5 per mille per le altre tipologie di immobili;
c) 7 per mille per gli alloggi non locati (l'eventuale locazione dell'immobile dovra' essere attestata mediante apposita autocertificazione, onde poter rientrare nella fattispecie b).
(Omissis). 02A60140
Il comune di FUCECCHIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002 le stesse aliquote del 2001 per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), e precisamente:
a) 6 per mille: 1. unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e ad esse equiparate;
2. unita' immobiliari locate con contratto stipulato in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, a con contratto di equo canone ancora in essere;
3. unita' immobiliari utilizzate direttamente e comunque non comprese nelle situazioni b)1 e c)1;
4. terreni agricoli;
b) 6,75 per mille: 1. unita' immobiliari locale con contratti diversi da quelli citati nel punto a)2;
c) 7 per mille: 1. unita' immobiliari non utilizzate o tenute a disposizione dal soggetto passivo;
2. aree edificabili; 2. di stabilire per l'anno 2002 in Euro 193,00 la detrazione per l'abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e da questi utilizzate come dimora abituale di cui all'art. 7, comma 2, del regolamento comunale; 3. di precisare che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti sono riferite ai mesi dell'anno in cui ricorrono le relative condizioni.
(Omissis). 02A60141
Il comune di GARBAGNA NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2) di dare atto che all'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996.
(Omissis). 02A60142
Il comune di GHISLARENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, in riferimento all'esercizio 2002, le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili come segue:
prima casa: aliquota 5 per mille; seconda casa: aliquota 5,5 per mille;
fabbricati produttivi: aliquota 6 per mille;
altro: aliquota 5,5 per mille;
detrazione abitazione principale e relativa pertinenza Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A60143
Il comune di GIOVE (provincia di Terni) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) per l'anno 2002 confermare le aliquote I.C.I. gia' in vigore nell'anno 1999:
abitazione principale: 4,9 per mille; altri fabbricati: 5,5 per mille.
Prevedendo le seguenti agevolazioni:
riduzione aliquota I.C.I. al 4 per mille per tutti i fabbricati adibiti a prima abitazione in zona A - Centro storico, limitatamente ai comparti 1 - 2 - 3 (Giove vecchio); riduzione aliquota I.C.I. al 4 per mille per tutti gli altri fabbricati siti negli stessi comparti della zona A - Centro storico, ove vengono eseguiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio cosi' come definito dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, primo comma, lettere b), c), d), l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 02A60144
Il comune di GOZZANO (provincia di Novara) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1.1 Imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria: 5,75 per mille;
aliquota abitazione principale: 5 per mille;
aliquota abitazione principale per anziani e disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996): 5 per mille;
aliquota abitazioni locate come abitazione (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996): 5 per mille;
aliquota alloggi non locati e non occupati: 7 per mille;
aliquota unita' immobiliari inagibili o inabitabili (art. 1, comma 5, legge n. 449/1979, o in caso di ristrutturazione): 3,5 per mille;
aliquota per abitazioni locale a titolo di abitazione principale (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998 - contratti tipo): 4 per mille.
(Omissis). 02A60145
Il comune di GREVE in CHIANTI (provincia di Firenze) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota generale: 7 per mille; aliquota per unita' immobiliare di persone fisiche residenti nel comune adibita ad abitazione principale, nonche' unita' immobiliari previste dal vigente regolamento I.C.I.: 5,5 per mille;
aliquota per unita' immobiliari relative agli immobili non locati per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione nei due anni precedenti: 9 per mille; di determinare in Euro 103,29 la detrazione di imposta adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; di determinare in Euro 154,94, sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1oo gennaio 2002:
ultra sessantacinquenni; non esercitanti alcuna attivita', fonte di reddito, di qualsiasi genere;
proprietari o usufruttuari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7, ed eventuali annessi di pertinenza;
la cui famiglia sia composta dal solo soggetto passivo o convivente con ultra sessantacinquenni e/o con altri soggetti non possessori di redditi di qualsiasi genere; di elevare a Euro 258,22 sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1o gennaio 2002:
pensionato il cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi) sia composto dal solo soggetto passivo con pensione minima I.N.P.S. e/o convivente con altri soggetti non possessore di redditi tutti, eventualmente, titolari di pensione pari o inferiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S.; non esercitanti alcuna attivita' fonte di reddito di qualsiasi genere;
proprietari o usufruttuari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7, ed eventuali annessi di pertinenza; di stabilire che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo debbono far pervenire al comune entro la scadenza della prima rata o entro la scadenza della seconda per i soggetti passivi divenuti tali oltre la data del 15 giugno, autocertificazione da sottoscriversi ai sensi della legge n. 15/1968 nella quale attestano l'esistenza delle predette condizioni.
(Omissis). 02A60146
Il comune di GREZZAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare l'aliquota per le pertinenze dell'immobile adibito ad abitazione principale nella misura del 5,5 per mille e pertanto rettificare la tabella allegata alla deliberazione di giunta comunale n. 145 del 29 novembre 2001 con cui e' stata approvata l'aliquota I.C.I. anno 2002 nelle varie categorie; 2. di approvare la nuova tabella contenente le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili anno 2002 - all. A - che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. di dare atto che la presente ha effetto dal'1 gennaio 2002 atteso che non e' possibile con norma regolamentare derogare a precise disposizioni legislative le quali prevedono l'estensione dell'aliquota ridotta stabilita per abitazioni principali anche per le pertinenze; Allegato A 5,5 per mille Immobili classificati nella categoria da A1 a A9 adibiti esclusivamente ad abitazione principale (risultante da residenza anagrafica) Euro 103.30 pertinenze relative all'abitazione principale.
Immobili classificati nella categoria da A1 a A9 locati con contratto registrato nei modi e termini di legge ad un soggetto che lo utilizza come abitazione principale a condizione che abbia residenza anagrafica.
Ordinaria 6 per mille immobili non considerati pertinenze classificate in categoria C2, C6, C7 (box, cantine, tettoie chiuse o aperte) laboratori e locali di deposito categoria C3, terreni agricoli, negozi categoria C1, uffici categoria A10, edifici accatastati in categoria D, edifici adibiti ad uso strumentale il cui valore viene desunto dalle scritture contabili classificabili nelIa cat. D immobili classificati da categoria A1 a A9 utilizzati da Enti senza scopo di lucro;
7 per mille immobili classificati dalla categoria A1 aA9 locati con contratto registrato nei modi e termini di legge ad un soggetto che non lo utilizza come abitazione principale. Immobili classificati nella categoria da A1 a A9 non locati.
Aree fabbricabili.
Immobili realizzati per la vendita classificati in qualsiasi categoria.
4 per mille immobili dichiarati inagibili o inabitabili soggetti a interventi recupero.
Immobili di interesse storico/architettonico nel centro storico soggetti a intervento di recupero.
Immobili di interesse storico/architettonico nel centro storico soggetti a interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto oppure all'utilizzazione di sottotetti.
(Omissis). ---- Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 76 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2002, pagina 29, seconda colonna. 02X60147
Il comune di GRIANTE (provincia di Como) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
per tutte le tipologie di immobili: 6 per mille; unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti: 4,5 per mille 2. di determinare per l'anno 2002, le seguenti detrazioni d'imposta:
detrazione d'imposta per abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 02X60148
Il comune di GUSPINI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille; 2. di confermare l'aliquota ridotta del 4,5 per mille per le abitazioni principali; 3. di confermare l'aliquota per le aree fabbricabili al 6 per mille; 4. di confermare la detrazione per abitazione principale pari a Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02X60149
Il comune di IMOLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota ordinaria ai fini I.C.I. nella misura del 6,9 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; 2. di stabilire, per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille, limitatamente alle unita' immobiliari, classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), adibite ad unita' abitativa, mantenute sfitte o a disposizione e secondo le ulteriori indicazioni riportate nell'allegato sub. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di stabilire, per l'anno 2002, un'aliquota ridotta, nella misura del 5,2 per mille, esclusivamente in favore di:
a) persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento l.C.I. direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario;
b) le unita' immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento l.C.I.) nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 12 del vigente regolamento I.C.I.;
c) soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come defmite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.); 4. di stabilire un'aliquota del 2 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal decreto legislativo n. 504/92, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al comune. Per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi all'ufficio tributi. L'aliquota potra' essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota del 2 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino all'ufficio tributi apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, legge 9 dicembre 1998, n. 431. Effettuare la comunicazione e' condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota del 2 per mille. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni. L'aliquota del 2 per mille dovra' essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e sopra indicate. 5. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 in Euro 103,30; 6. di concedere un'ulteriore detrazione di Euro 103,30 su base annua e limitatamente all'abitazione principale) in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprieta' o di usufrutto successivamente al 30 giugno 2002) presentino all'ufficio tributi idonea dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, indicante il possesso dei seguenti requisiti o condizioni:
condizione generale: possesso (a titolo di proprieta', usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettivita' passiva) del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), autonomamente iscritte in catasto. Ulteriori condizioni:
a) famiglie con un reddito complessivo del nucleo familiare (reddito complessivo I.R.P.E.F.) non superiore a Euro 7.230,40 (L. 14.000.000) annui per ciascuno dei primi tre componenti, oltre a Euro 1.549,37 (L. 3.000.000) annui per ogni ulteriore componente;
b) famiglie con un reddito complessivo non superiore a Euro 30.987,41 (L. 60.000.000), annui con un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, oppure con un disabile con handicap grave (legge 104/92) o invalidita' del 75% o superiore. Il limite di reddito complessivo viene elevato a Euro 36.151,98 (L. 70.000.000) annui per le famiglie con piu' di quattro componenti tra cui un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente ovvero con un disabile con handicap grave (legge n. 104/92) o invalidita' del 75% o superiore;
c) La domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini. L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni. 7. di revocare la precedente deliberazione giunta comunale n. 14 del 15 gennaio 2002, sostituita dalla presente. Allegato Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille per l'anno 2002. Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2002 le unita' iminobiliari, adibite ad abitazione, mantenute sfitte o a disposizione. Rientrano, pertanto, nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:
A) unita' immobiliare destinata ad abitazione e non locata perche' tenuta a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione;
B) unita' inmiobiliare a disposizione posseduta in comproprieta' o acquistata in multiproprieta' limitatamente a coloro che non la abitano;
C) abitazione concessa in uso gratuito a non familiare (secondo la nozione contenuta all'art. 433 del codice civile) o a familiare che non risiede in detta abitazione in base alle risultanze anagrafiche. Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie:
a) unita' immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto;
b) unita' immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare (secondo la nozione contenuta allarticolo 433 del codice civile), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dalla iscrizione anagrafica;
c) una delle unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune (ove non sussistano le condizioni indicare all'articolo 12 comma 1 lettera c) del vigente regolamento I.C.I., tali da consentire l'applicazione del trattamento dell'abitazione principale);
d) unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
e) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza.
(Omissis). ---- Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002, pagina 38, seconda colonna. 02X06035
Il comune di IRSINA (provincia di Matera) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, fatta salva la previsione di cui al successivo punto 3; 3. determinare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, per le aree e gli opifici ricadenti nell'area industriale "Valle deI Bradano"; 4. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in misura proporzionale al periodo dell'anno nel quale l'immobile e' stato destinato ad abitazione principale e la detrazione va divisa fra gli stessi in parti uguali, a prescindere dalla percentuale di possesso;
(Omissis). 02Z60149
Il comune di JESI (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) 7 per mille (aliquota ordinaria): aree edificabili, fabbricati in genere ed alloggi in ristrutturazione;
b) 4 per mille (aliquota ridotta):
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione o l'alienazione di immobili (per tre anni dall'abitabilita' e senza detrazione);
abitazioni principali (con detrazione di Euro 104,00) di contribuenti che abbiano compiuto il 65o anno di eta' entro il 31 dicembre 2001, ed alle seguenti condizioni (da certificare con apposita dichiarazione):
1. siano titolari di un'unica abitazione; 2. facciano parte di un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone e che abbiano avuto un reddito lordo per l'anno 2001 non superiore a:
e 6.713,94, pari a L. 13.000.000 (una persona);
e 10.845,59, pari a L. 21.000.000 (due persone);
3. che l'immobile dichiarato dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
abitazioni principali (con detrazione di Euro 104,00) di contribuenti disoccupati alla data del 30 giugno 2002, ed alle seguenti condizioni (da certificare con apposita dichiarazione):
1. siano titolari di un'unica abitazione; 2. abbiano avuto un reddito lordo per l'anno 2001 non superiore a:
Euro 6.713,94, pari a L. 13.000.000 (una persona);
Euro 10.845,59, pari a L. 21.000.000 (per il nucleo familiare);
3. che l'immobile dichiarato dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
abitazioni locate con contratto "controllato" e depositato: legge n. 431/1998 (senza detrazione);
c) 4,5 per mille (aliquota ridotta): abitazione principale del soggetto passivo (se costituita da piu' unita' immobiliari da certificare con apposita dichiarazione e con detrazione unica di Euro 104,00);
abitazioni concesse dal proprietario (senza detrazione e da certificare con apposito dichiarazione) in uso gratuito al coniuge, parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, zii, nonni, nipoti, cugini, cognati, nuore, generi, suoceri): nelle fattispecie precedenti detrazione di Euro 104,00 in caso di utilizzo scambievole;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, purche' la stessa non risulti locata (con detrazione di Euro 104,00);
unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (con detrazione di Euro 104,00);
alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo case popolari (con detrazione di Euro 104,00);
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, purche' la stessa non risulti locata (con detrazione di Euro 104,00);
d) 6 per mille (aliquota ridotta): terreni agricoli ed abitazioni locate con contratto registrato. (Omissis). 02A60150
Il comune di LAGLIO (provincia di Como) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) 4,5 per mille: a favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, e degli assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze (quali il garage, il box o posto auto, la soffitta e la cantina se ubicata nel medesimo edificio o complesso immobiliare), utilizzate da soggetti residenti in questo comune, nonche' per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, purche' residenti. b) 6,25 per mille: altre unita' immobiliari; 2. di stabilire in euro 103,29, la misura della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, elevabile in euro 154,94 unicamente per i titolari di pensione con trattamento al minimo e che non godano di nessun altro reddito o di altre unita' immobiliari.
(Omissis). 02A60151
Il comune di LANDIONA (provincia di Novara) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare anche per l'anno 2002 al 5 per mille l'aliquota da applicare I.C.I., nonche' in euro 113,63 la detrazione da applicare alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02A60152
Il comune di LAVELLO (provincia di Potenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare come determina per l'anno 2002 aliquota I.C.I. nelle misure di:
4 per mille per le abitazioni destinate ad uso principale;
6,5 per mille per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili; 2. di determinare come determina la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura di euro 113.62.
(Omissis). 02A60153
Il comune di LERICI (provincia di La Spezia) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio 2002:
a) aliquota ordinaria al 7 per mille;
b) aliquota ridotta al 4 per mille per:
le persone fisiche soggetti passivi anagraficamente residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa anagraficamente residenti nel comune per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata e non risulti in uso gratuito a parenti ed affini;
le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto anagraficamente residente nel comune che le utilizzi come abitazione principale;
gli immobili civili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela ivi residenti;
l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata e non risulti concessa in uso gratuito a parenti e affini;
l'opera realizzata mediante interventi finalizzati al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (la concessione dell'aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori);
gli immobili classificati catastalmente come C/1 che svolgono effettivamente l'attivita' commerciale nei centri collinari di Pozzuolo, Tre Strade, Solaro, Pugliola, La Serra e Carbognano;
l'unita' immobiliare pertinenziale all'abitazione principale cosi' come definito dall'art. 1 del regolamento approvato dal consiglio comunale;
l'abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) l'aliquota del 5 per mille applicabile alle unita' immobiliari accatastate con categoria C/1 (negozi, botteghe), C/2 (cantine, magazzini e locali di deposito), C/3 (laboratori e magazzini di deposito), C/6 (box e garages), B/1 (collegi, convitti, ricoveri, ospizi), agli immobili inagibili e inabitabili individuabili come dall'art. 4 del regolamento comunale n. 9 del 6 marzo 2001 ai quali e' applicabile, inoltre, la riduzione d'imposta al 50%, e ai terreni agricoli ed aree edificabili;
d) aliquota del 6 per mille applicabile alle unita' immobiliari accatastate con categoria D/2 (alberghi e pensioni);
e) aliquota del 7,5 per mille per gli immobili civili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 2. di fissare in euro 156,00 la misura della detrazione prevista per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A60154
Il comune di LORANZE' (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I.; 2. di stabilire che per l'anno 2002 dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare Euro 105,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale distribuzione; 3. di stabilire per l'anno 2002 nella misura del 9 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. sui fabbricati industriali non utilizzati.
(Omissis). 02A60155
Il comune di LORENZANA (provincia di Pisa) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili I.C.I. determinate per l'anno 2001 e risultanti nelle seguenti misure:
5 per mille per l'abitazione principale e relative pertiinenze;
6 per mille per abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti entro il primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di dare atto che i contribuenti che intendono usufruire del beneficio relativo all'immobile concesso a familiari dovranno presentare apposita istanza corredata dalla relativa documentazione, all'ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno 2002.
(Omissis). 02A60156
Il comune di LU (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nelle misure evidenziate in premessa e precisamente quelle stabilite con delibera G.C. n. 15/2001 ossia:
aliquota ordinaria 5,5 per mille; ad esclusione delle seguenti categorie catastali:
aliquota immobili di categoria catastale D7: 4 per mille;
aliquota immobili di categoria catastale D2: 6 per mille;
aliquota immobili di categoria catastale C1: 6 per mille;
abitazione principale: 5 per mille, detrazione Euro 113,62;
immobili tenuti a disposizione: 5,5 per mille (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenze secondarie);
aliquota agevolata: 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. Tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 02A60157
Il comune di LUGO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). In merito alle detrazioni:
di confermare per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nelle misure seguenti:
a) detrazione di Euro 129,11 (L. 250.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione delle unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla successiva lettera b);
b) detrazione di Euro 258,23 (L. 500.000) per le unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le seguenti "particolari situazioni di carattere sociale":
1. particolare situazione di carattere sociale:
a) soggetto passivo di eta' non inferiore a sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone, entrambe di eta' non inferiore a sessantacinque anni;
b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 20.000.000 (Euro 10.329,14) in quanto solo, ovvero in caso di appartenenza al nucleo di cui alla lettera a), con reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 33.000.000 (Euro 17.043,08). La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare di cui alla lettera a) che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50%, ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa.
2. particolare situazione di carattere sociale:
a) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di cinque componenti;
b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
c) in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all'importo annuo lordo di L. 14.000.000 (Euro 7.230,40) per ogni componente del nucleo familiare. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
3. particolare situazione di carattere sociale:
a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
b) avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Lugo, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti nell'unita' abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8, comma 11, del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993.
4. particolare situazione di carattere sociale:
a) soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
b) facente parte di un nucleo familiare in cui nessun componente possiede altre unita' immobiliari, su tutto il territorio nazionale, diverse dall'unita' abitativa adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 20.000.000 (Euro 10.329,14) in quanto solo, ovvero a L. 20.000.000 (Euro 10.329,14) maggiorato di L. 13.000.000 (Euro 6.713,94) per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
5. particolare situazione di carattere sociale:
a) soggetto passivo portatore di handicap ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con invalidita' superiore al 66%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente e' portatore di handicap e invalidita' superiore al 66%;
b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 24.000.000 (Euro 12.394,97) in quanto solo, ovvero a L. 24.000.000 (Euro 12.394,97) maggiorato di L. 13.000.000 (Euro 6.713,94) per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. di confermare le seguenti modalita' al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari a Euro 258,23 (L. 500.000) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:
a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1oo gennaio 2002;
b) i limiti di reddito di cui alle particolari situazioni di carattere sociale sopra individuate devono essere determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.PE.F. per l'anno 2001;
c) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potra' avvalersene direttamente sui versamenti d'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilita', apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di "particolare situazione di carattere sociale" in cui il soggetto si identifica; detta autocertificazione dovra' essere inoltrata al servizio tributi del comune di Lugo entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2002 con la possibilita', per l'Ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;
d) in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la sopra citata autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. In merito alle aliquote:
di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:
a) aliquota del 5,1 per mille per i fabbricati delle categorie catastali C/6 e C/7 e per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale come individuate all'art. 8 del vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili" approvato con delibera di C.C. n. 190 del 28 dicembre 1998, e precisamente:
l'abitazione nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente;
l'unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, dimora abituale del socio assegnatario;
l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo per le case popolari;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, occupata come abitazione principale;
l'abitazione posseduta dal cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
b) aliquota del 6,50 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati ad imposta non compresi nelle precedenti lettere a), b), c) e d); di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:
c) aliquota del 5,8 per mille per le unita' inimobiliari abitative date in locazione o comunque occupate stabilmente, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), e per le unita' immobiliari abitative dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate;
d) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione;
e) aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli.
(Omissis). 02A60158
Il comune di LUSERNETTA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 7. di confermare e fare proprie le tariffe di imposte, tasse, per l'anno 2002, quali risultanti in essere per l'anno 2001 in base alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio per quell'esercizio finanziario, nonche' risultanti dalle deliberazioni della giunta comunale (confermando, quindi, la misura dell'aliquota I.C.I. dei sei per mille per tutti gli immobili di Lusernetta, con detrazione di L. 200.000, Euro 103,29 per l'abitazione principale).
(Omissis). 02A60159
Il comune di LUSEVERA (provincia di Udine) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di riconfermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria: 6 per mille;
b) aliquota ridotta: 4 per mille relativamente all'abitazione principale e sue perlinenze cosi' come definito dal regolamento;
c) aliquota del 4 per mille sulle abitazione locate con regolare contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 2. di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale cosi' come definita dal regolamento in Euro 103,29 (corrispondente alla conversione dell'importo di L. 200.000, gia' previsto per gli anni precedenti).
(Omissis). 02A60160
Il comune di MAGLIOLO (provincia di Savona) ha adottato, il 17 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). I.C.I.: 4 per mille senza differenziazioni.
(Omissis). 02A60161
Il comune di MALE' (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura ordinaria del 5 per mille e nella misura agevolata del 4,5 per mille per i soli immobili costituenti abitazione principale con detrazione di Euro 104,00; 2. di riconoscere che la detrazione per l'abitazione principale venga elevata a Euro 130,00 per i seguenti soggetti:
pensionati ultra sessantacinquenni che non possiedano sul territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre all'abitazione principale (comprese le pertinente non locate) se accatastate nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5, il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione sociale (assegno sociale) e pensione con integrazione al minimo;
portatori di handicap (sordomuti, ciechi ed invalidi civili con grado superiore al 66%) in possesso di certificazione della commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/1992 e s.m., che non possiedano sul territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre all'abitazione principale (comprese le pertinenze non locate) se accatastate nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5, il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione di invalidita' e di accompagnamento.
(Omissis). 02A60162
Il comune di MALTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di lasciare invariate le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nel seguente modo:
1. al 5,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
2. al 7 per mille l'aliquota relativa agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, a tutti i terreni a qualsiasi destinazione urbanistica.
(Omissis). 02A60163
Il comune di MANFREDONIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992;
terreni agricoli: 7 per mille;
abitazione principale: 5,5 per mille;
altri fabbricati: 7 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille;
fabbricati invenduti: 4 per mille;
(appartenenti ad imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni);
2. di stabilire per l'anno 2002 fino alla concorrenza di euro 170,43 la detrazione a favore dei (seguenti) possessori di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sul territorio comunale:
a) pensionati singoli di eta' non inferiore a sessanta anni, con reddito inferiore/uguale a Euro 6.713,94 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta;
b) coniugi pensionati di cui uno almeno degli stessi abbia compiuto il sessantesimo anno di eta' con reddito inferiore/uguale a Euro 10.329,14 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta;
c) vedove pensionate con reddito del nucleo familiare non superiore a Euro 6.713,94;
3. di applicare per l'anno 2002 le agevolazioni previste dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 5,5 per mille;
4. di applicare l'aliquota agevolata speciale del 5,5 per mille per le unita' immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione;
5. di applicare l'aliquota agevolata speciale del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
6. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
7. di considerare abitazione principale, con l'applicazione della sola aliquota agevolata del 5,5 per mille, con esclusione della detrazione per abitazione principale di Euro 118,79, l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori o figli), a condizione che venga presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato, fatti salvi gli obblighi previsti per legge, e il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora;
8. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
9. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 118,79 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, l'ammontare della detrazione si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale ed e' ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell'anno. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che l'importo di Euro 118,79 di cui sopra sia elevato a 170,43, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, nei casi e con le modalita' indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
10. di precisare che per l'anno 2002 l'aliquota ridotta del 5,5 per mille trova applicazione sia per l'abitazione principale sia per le relative pertinenze (soffitta/cantina se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui e' sita l'abitazione principale, il garage/box/posto auto limitatamente ad uno solo di essi);
11. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo;
12. i soggetti che intendono fruire delle aliquote di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dovranno presentare all'ufficio I.C.I. del comune di Manfredonia, entro il termine della scadenza della seconda rata ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita richiesta autocertificando il possesso dei requisiti previsti.
(Omissis). 02A60164
Il comune di MANOPPELLO (provincia di Pescara) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 come segue:
del 5,5 per mille per tutti i fabbricati di categoria catastale "A", "B", "C", "E" ed "F" con esclusione delle categorie catastali "A/10º", "C/1", e "C/3";
del 6,5 per mille per tutti i fabbricati di categoria catastale "A/10", "C/1", "C/3" e "D";
del 6 per mille per tutte le aree fabbricabili; 2. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (articolo cosi' sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e' di L. 200.000.
(Omissis). 02A60165
Il comune di MARRADI (provincia di Firenze) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
5,25 per mille per l'unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionata alla percentuale di possesso. 2. stabilire per l'anno 2002 le seguenti agevolazioni:
equiparare ad "abitazione principale", in aggiunta alle fattispecie considerate per espressa previsione legislativa e regolamentare, l'immobile posseduto a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanenti, a condizione che non risulti locato.
Elevare a Euro 206,58 la detrazione per l'abitazione principale per i soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico o sociale:
1. famiglie di soli ultrasessantacinquenni con reddito procapite non superiore a Euro 5104,97 riferito all'anno 2001 e non proprietari o titolari di diritti reali di altri beni immobili soggetti ad I.C.I. oltre quello abitato ivi compreso l'eventuale garage. I redditi derivanti dal fabbricato abitato e dall'eventuale garage non concorrono alla determinazione del reddito procapite. Non concorrono alla determinazione del reddito procapite i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte fino all'ammontare di Euro 1032,91 procapite;
2. famiglie nelle quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti non autosufficienti riconosciuti come "invalidi con totale permanente invalidita' lavorativa al 100% e con impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge n. 18/1980) ed invalidi con totale permanente invalidita' lavorativa al 100% e con necessita' di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge n. 18/1980)º, purche' non tenuti presso strutture pubbliche o private, senza alcuna limitazione di reddito.
(Omissis). 02A60166
Il comune di MARSICONUOVO (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare l'aliquota del 4 per mille per l'anno 2002 con la relativa detrazione d'imposta unica di Euro 103,29 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis). 02A60167
Il comune di MARTA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota ICI per l'anno 2002 nel modo seguente:
abitazioni principali 5,75 per mille;
immobili diversi da abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi, non locati 6,75 per mille; di determinare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 85, della legge 96/662 in lire 200.000, Euro 103,29.
(Omissis). 02A60168
Il comune di MARZI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ICI 6,4 per mille per tutti gli Immobili ad eccezione di quelli sottoposti ad interventi di recupero per renderli agibili ed abitabili per i quali l'aliquota e' fissata al 3 per mille.
di stabilire, altresi', che la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in Euro 103,30 (L. 200.000).
(Omissis). 02A60169
Il comune di MASSA e COZZILE (provincia di Pistoia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). per l'anno 2002:
a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' determinata nella misura del 6.6 per mille;
b) per le abitazioni non locate l'aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille;
c) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, la misura dell'aliquota e' ridotta al 5.5 per mille.
(Omissis). di dare atto che la misura della detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e' stabilito dal'art. 8 del decreto legisaltivo n. 504/1992 nella misura di Euro 104,00 annue..
(Omissis). 02A60170
Il comune di MASSA MARTANA (provincia di Perugia) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
a) aliquota del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) aliquota del 7 per mille su tutti gli altri immobili; 2. di confermare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per la prima abitazione; 3. di prevedere inoltre, per l'applicazione della tariffa agevolata del 4,5 per mille che:
a) in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno di imputazione per il quale e' stata deliberata l'aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante il quale c'e' stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si e' protratta per almeno quindici giorni;
b) in caso di contitolarita' di possesso dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta deve essere applicata soltanto sulla quota di valore spettante al possessore che dimora e ha la residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione.
(Omissis). 02A60171
Il comune di MAZZIN (provincia di Trento) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote e la detrazione per la prima casa ed assimilati come segue:
aliquota ridotta 4 per mille per l'abitazione principale. Ai sensi del regolamento comunale sono equiparate all'abitazione principale:
1) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta ecc.) - categoria C/2, C/6 e C/7, purche' ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritta in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo;
2) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitore e figlio) o in linea collaterale fino al secondo grado (fratello e sorella), purche' effettivamente adibite ad abitazione principale degli stessi. La variazione conseguente all'applicazione del precedente comma, in quanto modificazione dei dati ed elementi precedentemente dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta, dovra' essere comunicata al comune nelle forme previste dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. Alla denuncia di variazione sara' allegata idonea documentazione oppure la dichiarazione attestante il suddetto utilizzo dell'immobile da parte dei soggetti di cui al comma 1;
4) L'unita' abitativa dell'abitazione principale (dimora abituale) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
aliquota ordinaria: 5 per mille per tutti gli altri immobili. Detrazione: Euro 103,00 per la prima casa (ed assimilitati come sopra). 2. di modificare, per i motivi indicati, il vigente "Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili (l.C.l.)", adottato con deliberazione consiliare n. 30/1998, introducendo i nuovi commi 3 e 4 all'art. 4, del seguente tenore: Art. 4. Modalita' di versamento (Omissis) prima parte che resta invariata; commi 3 e 4:
3. il versamento dell'imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, avviene con decorrenza dal 1o gennaio 2002 mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune.
4. in via transitoria, e solo per l'anno di imposta 2002, sono comunque validi i versamenti effettuati presso il concessionario.
(Omissis). 02A60172
Il comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (provincia di Padova) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di applicare le aliquote ICI per l'anno 2002 come indicato in appresso e di seguito specificatamente dettagliate:
aliquota ordinaria 6 per mille;
4,7 per mille per le abitazioni principali e per una pertinenza ad uso dell'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale di primo grado;
6 per mille per abitazioni secondarie e non locate;
6 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili, negozi e pertinenze;
detrazione unica nella misura di Euro 103,29 esclusivamente per le abitazioni principali elevabile a Euro 154,94 per nuclei familiari aventi a carico persona disabile con un grado di invalidita' del 75% e con reddito familiare non superiore a Euro 15.493,71 determinato in conformita' del regolamento comunale di introduzione del riccometro.
(Omissis). 02A60173
Il comune di MELTINA (MLTEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) Di determinare fino a diverso provvedimento l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 come segue osservando le indicazioni previste per legge:
a) aliquota per abitazioni principali e garage annessi 4 per mille;
b) aliquota per:
abitazioni soggette all'imposta di soggiorno come da titolo II del testo unico delle leggi regionali, approvato con D.P.R.G. del 20 dicembre 1998, n. 29/L;
abitazioni non utilizzate;
aree edificabili 6 per mille;
c) aliquota per tutti gli altri immobili 4 per mille. 2) di determinare fino a diverso provvedimento la detrazione prevista per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 come segue osservando le indicazioni previste per legge: Euro 258,228 (L. 500.000) per tutti i contribuenti in possesso di abitazione principale.
(Omissis). 02A60174
Il comune di MESAGNE (provincia di Brindisi) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,

===================================================================== n. ord.| Tipologia immobili |aliquote o/oo =====================================================================
|Unita' immobiliare e sue pertinenze, adibita ad| 1 |abitazione principale |5,00 --------------------------------------------------------------------- 2 |Aliquota ordinaria |6,50 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni ubicate nelle zone A, B e C del |
|piano di fabbricazione, concesse ai figli dei |
|soggetti passivi d'imposta, ivi residenti da | 3 |almeno un anno alla data del 1 gennaio 2002 |5,00 --------------------------------------------------------------------- 4 |Fabbricati ubicati in area PIP |5,00 ---------------------------------------------------------------------
|Fabbricati realizzati per la vendita e non |
|venduti da imprese che hanno per oggetto |
|esclusivo o prevalente dell'attivita' la | 5 |costruzione e alienazione di immobili |4,00 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni possedute a titolo di abitazione |
|principale da anziani ricoverati presso le case|
|di riposo, non locate o possedute da altri | 6 |soggetti |5,00

2) di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:

=====================================================================
| | detrazione | detrazione
| | d'imposta (in | d'imposta (in
| | ragione annua) | ragione annua) Tipologia degli | detrazione | Valori espressi | Valori espressi
immobili | d'imposta | in lire | in Eurouro ===================================================================== Abitazione | | | principale e sue| | | pertinenze di | | | cui ai punti 1 e| | | 6 del prospetto | | | A surriportato | 200.000 | 200.000 | 103,291

(Omissis). 02A60175
Il comune di MEZZOCORONA (provincia di Trento) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nei seguenti termini:
aliquota ordinaria 4,5 per mille;
aliquota per unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale dei soggetti - persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Mezzocorona: 4 per mille; 2. Di determinare in Euro 126,00, la detrazione all'imposta dovuta per l'abitazione principale; 3. Di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996, adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili, che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
(Omissis). 02A60176
Il comune di MIASINO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquota ordinaria: 6,5 per mille.
"Dall'Imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' alle sue pertinenze, calcolata in base all'aliquota di cui sopra si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare l'importo di Euro 206,58 con le modalita' stabilite dalla legge". Si considerano direttamente adibita ad abitazione principale:
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
le unita' immobiliari cedute a titolo gratuito a parenti entro il terzo grado purche' questi utilizzino le unita' a titolo di abitazione principale. Detta circostanza deve essere dichiarata mediante autocertificazione da consegnare al comune entro il periodo di imposta; se la circostanza persiste per gli anni successivi non necessita la presentazione di ulteriore dichiarazione. Ai fini delle detrazioni di cui sopra per abitazione principale deve coincidere con la residenza anagrafica.
L. 400.000 = Euro 206,58 (L. 399.995).
(Omissis). 02A60177
Il comune di MINERVINO MURGE (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire, per il corrente anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; di stabilire, per lo stesso anno 2002 e per tutti i possessori di immobili siti in questo comune e direttamente adibiti a propria abitazione principale, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura di L. 200.000; di stabilire, a norma dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titoli di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A60178
Il comune di MOLVENA (provincia di Vicenza) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). A) Aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili e gli alloggi sfitti; B) Aliquota del 5 per mille per i restanti beni immobili comprese le abitazioni principali; C) Detrazione per abitazione principale occupata Euro 103,291.
(Omissis). 02A60179
Il comune di MONCUCCO TORINESE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota comunale sugli immobili nella seguente misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:
abitazione principale e sue pertinenze, aliquota del 6 per mille;
altri immobili: aliquota del 7 per mille. Ai sensi del regolamento comunale I.C.I., come modificato con propria deliberazione n. 3 in data 27 febbraio 2002, e' considerata abitazione principale, anche ai fini della detrazione, l'unita' immobiliare concessa, da residenze, in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado purche' l'utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente. L'importo della detrazione fissa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale resta stabilito nella misura di legge (L. 200.000, Euro 103,29).
(Omissis). 02A60180
Il comune di MONDAINO (provincia di Rimini) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:

===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquote 2002 per mille =====================================================================
| Immobili posseduti da persone fisiche, |
|soggetti soci di cooperative edilizie a |
| proprieta' indivisa per la sola unita' |
| immobiliare direttamente adibita ad |
|abitazione principale, nonche' le unita'|
| immobiliari locate con contratto |
| registrato a soggetto che la utilizzi |
1 | come abitazione principale. | 5,75 ---------------------------------------------------------------------
| Tutti gli altri immobili diversi da |
2 | quelli di cui al precedente punto 1. | 7

2. di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta espresse in Euro, come da prospetto che segue:

----> Vedere tabella a pag 48 <----

(Omissis). 02A60181
Il comune di MONREALE (provincia di Palermo) ha adottato, il 18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili:
A) Aliquota del 6,5 per mille da applicare: 1) alle aree edificabili; 2) agli immobili in aggiunta all'abitazione principale; B) Aliquota ridotta del 5 per mille, da applicare:
1) all'abitazione principale; 2) alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; 3) agli alloggi regolarmente assegnati dagli II.AA.CC.PP, con patto di futura vendita e riscatto; 4) alle unita' immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate; 5) alle unita' immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale, a condizione che non risultino locate;
6) alle pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale ancorche' possedute da persone fisiche conviventi con il titolare dell'abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione; 7) alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, a decorrere dall'anno in cui si e' verificata tale condizione; 8) agli immobili locati con regolare contratto, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; C) Detrazione per l'abitazione principale: 1) dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo importo, la somma di Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno nel quale si protrae la destinazione; 2) la superiore detrazione si applica, altresi', alle unita' imnmobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, a decorrere dall'anno - in cui si e' verificata tale condizione; D) L'aliquota ridotta di cui al punto B) e la detrazione di cui al punto C) devono essere comprovate, in sede di accertamento d'ufficio, oltre da quanto sopra previsto, rispettivamente da: 1) per il punto B) 1, 2, 3, 4, 5, dal certificato di residenza o da valida documentazione attestante la dimora abituale;
2) per il punto B) 6 da autocertificazione per i conviventi da stato di famiglia e certificato di residenza.
3) per il punto B) 7 dal contratto di comodato gratuito regolarmente registrato;
4) Per il punto B) 8 dal contratto di locazione regolarmente registrato e dal certificato di residenza del locatario o da valida documentazione attestante la dimora abituale. 2. statuire che il pagamento dell'imposta dovuta si effettua in due rate, delle quali la prima, entro il 30 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata in base all'aliquota e alle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, la seconda, da versare entro il 20 dicembre, a saldo dell'intera imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Qualora l'imposta sia dovuta per frazione di anno la prima rata va versata entro il 30 giugno nella misura pari al 50% dell'imposta dovuta, per i relativi dodicesimi, applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nell'anno precedente, mentre la seconda rata sara' pari alla differenza tra l'importo totale dovuto e quanto versato con la prima rata. Resta salva la facolta' del contribuente di versare l'intero importo in unica soluzione entro il 30 giugno. 3. statuire che e' in vigore l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, le cessazioni e modificazioni della soggettivita', intervenute nel corso dell'anno entro il primo semestre dell'anno successivo. Per la mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa di lire 300.000 riferita a ciascuna unita' immobiliare. 4. disporre per l'anno 2002, l'accertamento d'ufficio sulle dichiarazioni e comunicazioni per gli anni non prescritti ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti.
(Omissis). 02A60182
Il comune di MONTA' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di deliberare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e' al 6 per mille, giusta deliberazione della giunta comunale n. 11 del 16 febbraio 2002. 2. di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come gia' deciso dalla deliberazione consiliare n. 5/97. 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come gia' deliberato con deliberazione consiliare n. 5/97.
(Omissis). 5. di deliberare l'aumento della detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 155,00 pari a L. 300.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.
(Omissis). 02A60183
Il comune di MONTE RINALDO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare, per l'anno 2002, nel territorio del comune di Monte Rinaldo. La detrazione dall'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29).
(Omissis). 02A60184
Il comune di MONTEDINOVE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2002 nella misura del:
5 per mille per quanto riguarda la prima casa e le relative pertinenze;
6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati ed i terreni edificabili;
detrazione d'imposta per la prima casa, unica per tutti, di Euro 103,29 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificando quanto contenuto nella delibera di 4.M. n. 3 del 3 febbraio 2001.
(Omissis). 02A60185
Il comune di MONTENERODOMO (provincia di Chieti) ha adottato, il 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. stabilire la conferma nel bilancio di previsione 2002 delle seguenti aliquote e tariffe:
aliquota I.C.I. unica del 5 per mille.
(Omissis). 02A60186
Il comune di MONTEROSSO al MARE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 6,3 per mille l'aliquota ordinaria (eccetto cat. A/1 - A/7 - A/8 - A/9 A/10 - C/1 - C/3 - C/4 - D); 4 per mille l'aliquota ridotta per:
l'unita' immobiliare (accatastata con categoria da A/1 a A/9) direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti anagraficamente nel comune di Monterosso al Mare;
l'unita' immobiliare locata, (accatastata con categoria da A/1 a A/9) con contratto registrato, ad un soggetto residente che la utilizzi come abitazione principale. (L'agevolazione e' concessa ai soggetti passivi dell'imposta anche se non residenti nel Comune di Monterosso al Mare). Per fruire di tale agevolazione il soggetto passivo dovra' presentare comunicazione, a pena di decadenza, su apposito modulo distribuito dall'ufficio tributi del comune, entro e non oltre la data del 20 dicembre 2002;
l'unita' immobiliare (accatastata con categoria da A/1 a A/9) concessa in comodato gratuito, a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori/figli) purche' il parente in questione la utilizzi come abitazione principale e non possieda, unitamente agli altri componenti del suo nucleo familiare, altra abitazione nel territorio nazionale. Per usufruire del presente beneficio il contribuente, soggetto passivo, dovra' presentare comunicazione, a pena di decadenza, su apposito modulo distribuito dall'ufficio tributi del comune, entro e non oltre la data del 20 dicembre 2002; 7 per mille l'aliquota per:
l'unita' immobiliare accatastata con categoria A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10;
l'unita' immobiliare accatastata con categoria C/1 - C/3 - C/4;
l'unita' immobiliare accatastata con categoria D; 1. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 come segue:
Euro 156,00 (L. 302.058) per le unita' immobiliari accatastate con categoria da A/2 a A/6;
Euro 104,00 (L. 201.372) per le unita' immobiliari accatastate con categoria A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
(Omissis). 02A60187
Il comune di MONTERUBBIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 come segue l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
aliquota del 5,5 per mille per tutti i tipi di immobili e per tutti i contribuenti, fissando in L. 200.000 Euro 103,29 la detrazione unica per l'abitazione principale;
aliquota del 6 per mille per le abitazioni di proprieta' tenute a disposizione e non locate come rilevabile da contratto dl affitto per almeno otto mesi all'anno, escluse le abitazioni concesse in comodato gratuito a familiari entro il secondo grado.
(Omissis). 02A60188
Il comune di MONTESCAGLIOSO (provincia di Matera) ha adottato, il 13 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). stabilire con effetto dal 1o gennaio 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota per abitazione principale 4 per mille;
aliquota per immobili diversi dall'abitazione principale ed aree edificabili 5 per mille;
la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale e' di Euro 103,291.
(Omissis). 02A60189
Il comune di MONTEU da PO (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire, per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare alle abitazioni principali ed agli altri casi previsti all'art. 3 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili e nella misura del 6,9 per mille l'aliquota per gli altri immobili; di stabilire in Euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A60190
Il comune di MONTICELLI BRUSATI (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure, lasciando invariata la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29:
6 per mille per gli edifici non destinati ad abitazione principale dei residenti (seconde case) ivi comprese le relative pertinenze;
5 per mille per tutti gli altri cespiti soggetti ad imposizione I.C.I.
(Omissis). 02A60191
Il comune di MONTIRONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione e relative pertinenze;
6 per mille per i fabbricati non destinati ad abitazione e per i terreni agricoli;
7 per mille per le aree fabbricabili e per i fabbricati sfitti; 2. di rideterminare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A60192
Il comune di MONTODINE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come segue:
a) 4,5 per mille per le abitazioni principali;
b) 5 per mille per i terreni agricoli;
c) 5,5 per mille per gli immobili con destinazione diversa da quella di cui alle lettere a) e b) ivi comprese le aree fabbricabili. 2. di applicare le detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seguenti categorie di soggetti considerati in situazioni di particolare disagio economico o sociale:
A) Euro 129,11 a condizione che: a) trattasi di proprietari dell'unica abitazione;
b) si occupi tale abitazione con il proprio nucleo familiare;
c) il valore immobiliare dell'abitazione non sia superiore a Euro 77.468,53;
d) il reddito imponibile del nucleo familiare di cui alla superiore lett. b) non sia superiore a Euro 20.658,28, intendendosi per nucleo familiare quello previsto dalla legislazione anagrafica;
B) Euro 154,94 a condizione che: sia presente la casistica di cui alle lett. a) b), c), d), del punto precedente ed inoltre il nucleo familiare sia composto da soggetti portatori di handicaps.
(Omissis). 02A60193
Il comune di MORRO REATINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili; 2. di confermare di non determinare alcuna diversificazione per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; 3. di confermare di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale aumenta da L. 180.000 a L. 200.000 Euro 103,29.
(Omissis). 02A60194
Il comune di MORRONE del SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis). 02A60195
Il comune di MOZZO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 4 per mille; 2. di determinare nella misura di Euro 103,29 la detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze (qualificabili come tali in base all'art. 817 del codice civile).
(Omissis). 02A60196
Il comune di MURISENGO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinate nella misura del 4,8 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili, e di confermare la detrazione per la prima casa e sue pertinenze in Euro 103,29.
(Omissis). 02A60197
Il comune di NASINO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per il 2002 le misure di aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate come segue:
5,6 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in comune per l'unita' immobiliare direttamente abitata ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc.;
7 per mille, per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie, altri fabbricati, ecc.).
(Omissis). 02A60198
Il comune di NOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, con effetto 1o gennaio 2002, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. aliquote, riduzioni e detrazioni, nella misura del 4,2 per mille prima abitazione, con detrazione di Euro 103,30 6 per mille seconda abitazione ed altre.
(Omissis). 02A60199
Il comune di NUVOLENTO (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.
(Omissis). 02A06200
Il comune di NUVOLERA (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di riconfermare ed approvare, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
a) sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;
b) di determinare in Euro 103,29, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) sara' applicata in questo comune nella misura del 7 per mille per le aree fabricabili.
(Omissis). 02A60201
Il comune di ORTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'esercizio finanziario 2002, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (omissis), la misura dell'aliquota sul territorio comunale, fissando quella relativa all'abitazione principale al 4,7 per mille e al 6,5 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale.
(Omissis). 02A60202
Il comune di PADULI (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. fissare, per quanto di competenza, per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), gia' istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. fissare, per l'anno 2002, l'importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di legge, pari a L. 200.000, nulla variando rispetto allo scorso anno.
(Omissis). 02A60203
Il comune di PALATA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di approvare e confermare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 02A60204
Il comune di PALAZZOLO dello STELLA (provincia di Udine) ha adottato, il 18 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002:
a) aliquota del 4,8 per mille per gli alloggi assegnati dall'I.A.C.P.; aliquota del 4,8 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse), annesse o contigue e a servizio dell'abitazione principale. La detrazione spetta solo per l'abitazione principale, prevedendo comunque la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Aliquota del 5,6 per mille per i restanti immobili;
b) fissazione delle seguenti detrazioni:
1) Euro 104,00 per le abitazioni principali. La detrazione spetta solo per l'abitazione principale, prevedendo comunque la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte di importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;
2) Euro 155,00 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nel caso di soggetti con invalidita' non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 482/1968.
(Omissis). 02A60205
Il comune di PALESTRINA (provincia di Roma) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
a) 4,5 per mille e detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) rapportata al periodo dell'anno, per l'abitazione principale;
b) 7 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili.
(Omissis). 02A60206
Il comune di PANCHIA' (provincia di Trento) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.:
a) determinare in Euro 258,00 la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
b) fissare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille per tutte le altre fattispecie.
(Omissis). 02A60207
Il comune di PARTINICO (provincia di Palermo) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno d'imposta 2002, l'adozione del seguente sistema differenziato di aliquote e agevolazioni:
a) 4 per mille per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, art. 8, comma 3, da applicare alla rendita catastale degli immobili definita come base imponibile ai sensi del precitato decreto legislativo n. 504/1992, art. 5;
b) detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) e ulteriore riduzione del 50% sull'I.C.I. dovuta per le tipologie di unita' immobiliari di cui alla lettera a);
c) l'attribuzione, ai sensi della legge n. 662/1996, art. 3, della categoria "abitazione principale" alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e/o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;
d) l'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale e per le aree fabbricabili;
e) l'aliquota del 7 per mille per i terreni agricoli e i fabbricati classificati nel gruppo catastale D.
(Omissis). 02A60208
Il comune di PESCOLANCIANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 e' stabilita nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 02A60209
Il comune di PEZZOLO VALLE UZZONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nella misura del 6,3 per mille per tutti gli immobili e aree fabbricabili con detrazione per prima casa di Euro 103,30 (L. 200.017); 2. di stabilire come modalita' di riscossione quella diretta, con versamento sul c/c postale intestato alla tesoreria del comune di Pezzolo Valle Uzzone e/o versamento presso il tesoriere.
(Omissis). 02A60210
Il comune di PIACENZA d'ADIGE (provincia di Padova) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, cosi' come da prospetto di seguito descritto:
6 per mille per immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo - detrazione Euro 103,29;
7 per mille per immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta al-l'abitazione principale e non concessi in comodato a parenti e affini fino al secondo grado, rientranti nelle tipologie: immobili tenuti a disposizione (seconde case), immobili non locati, immobili inabitabili;
6 per mille per gli altri restanti casi;
6 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, classificate nella categoria catastale C/6, anche se distintamente iscritte in catasto;
6 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprieta', ususfrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A60211
Il comune di PIANICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare e per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. come appresso:
abitaizone principale e relative pertinenze 5 per mille;
altri fabbricati e terreni 5,5 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.
(Omissis). 02A60212
Il comune di PIANTEDO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
4 per mille abitazione principale ed una pertinenza;
6 per mille altri immobili ed aree edificabili. la detrazione I.C.I. abitazione principale per l'anno 2002 in Euro 103,29.
(Omissis). 02A60213
Il comune di PIEVE SAN GIACOMO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille, e senza applicaizone di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta.
(Omissis). 02A60214
Il comune di PIEVE TESINO (provincia di Trento) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2. di applicare l'aliquota ridotta al 4 per mille per i seguenti immobili:
abitazione principale dei soggetti residenti;
alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;
immobili dove si svolge l'attivita' di: commercio, industria, ricettivita' turistica in genere, servizi vari verso terzi (uffici);
aree commerciali;
aree destinate a servizi;
sono assimilate alle abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' non locate;
sono assimilate alle abitaizoni principali le abitazioni concesse in uso gratuito da i familiari a parenti ed affini di primo grado. 3. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di Euro 258,00; 4. di prendere atto che i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore a Euro 10,33.
(Omissis). 02A60215
Il comune di PINCARA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquota =====================================================================
1. | Immobili siti nel comune di Pincara ad eccezione di | 6,5 ---------------------------------------------------------------------
|unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione|
2. | principale, non locate | 7 ---------------------------------------------------------------------
|fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese che |
|hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'|
3. | la costruzione e l'alienazione di immobili | 4

2. di determinare, per l'anno 2002 le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

=====================================================================
| | Detrazione di imposta (lire in N.D.| Tipologia degli immobili | ragione di imposta annua) =====================================================================
| unita' immobiliare adibita ad |
| abitazione principale (le |
| agevolazioni per l'abitazione |
|principale vengono estese a una|
| sola pertinenza, art. 13-bis |
| comma 2 del regolamento per |
| l'applicazione dell'imposta |
1. | comunale sugli immobili) | Euro 105,87 ---------------------------------------------------------------------
| l'ulteriore aumento della |
| detrazione d'imposta a |
|Euro 154,94, ai sensi dell'art.|
| 8 comma 3 del decreto |
|legislativo 30 dicembre 1992 n.|
| 504 e successive modifiche ed |
| integrazioni, sull'unita' |
| immobiliare direttamente |
| adibita ad abitazione |
| principale e rapportata al |
| periodo dell'anno durante il |
| quale la seguente condizione |
|socio-economica: di possesso in|
| via esclusiva, a titolo di |
| proprieta', usufrutto o altro |
| diritto reale, dell'unica |
|unita' immobiliare direttamente|
| adibita ad abitazione |
|principale e a una pertinenza; |
| godimento di un reddito |
| complessivo imponibile lordo |
|per nucleo familiare con unico |
| occupante (vita sola) per |
|l'esercizio precedente a quello|
| a cui si riferisce l'imposta |
| dovuta inferiore o uguale a |
| Euro 6.713,94, il reddito e' |
| determinato dalla sommatoria |
| lorda di tutti i redditi del |
| contribuente, compresi i |
| redditi esenti o soggetti a |
| ritenuta alla fonte a titolo |
|d'imposta o imposta sostitutiva|
|ed escluso il reddito derivante|
| dall'unita' abitativa adibita |
| ad abitazione principale e |
| relative per tinenze. I |
| contribuenti aventi diritto |
|all'elevazione della detrazione|
|d'imposta, dovranno presentare |
| specifica domanda all'ufficio |
|tributi del comune di Pincaro, |
|entro il termine del 30 giugno |
| 2002, allegando alla domanda |
| copia di autodichiarazione, |
|presentata nelle forme previste|
2. | dalla legge. | Euro 154,94

(Omissis). 02A60216
Il comune di PINEROLO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di estendere l'aliquota per l'abitazione principale 5,6 per mille anche alle pertinenze; 2. di confermare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002:
aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili 6 per mille;
aliquota abitazione principale e pertinenze 5,6 per mille;
aliquota ridotta per recupero unita' immobiliari nel centro storico ai sensi comma 5, art. 1, legge n. 449/1997 4 per mille;
aliquota da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati o non utilizzati a titolo di usufrutto o abitazione da terzi per un periodo superiore a sei mesi. Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione 7 per mille;
aliquota aree edificabili 7 per mille;
aliquota a favore dei proprietari che concederanno in locazione immobili a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998 2 per mille.
(Omissis). 02A60217
Il comune di PIUBEGA (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. e la relativa detrazione per abitazione principale, che saranno applicate in questo comune come segue:
aliquota del 6 per mille per gli immobili posseduti a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione e adibiti ad abitazione principale del contribuente;
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati o affittati;
detrazione per l'abitazione principale L. 220.000 pari ad euro 113,62 ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 502/92 come modificato dall'art. 3 comma 55 legge 23 dicembre 1996 n. 662;
(Omissis). 02A60218
Il comune di POGGIO BERNI (provincia di Rimini) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: 1. di determinare per l'anno 2002, (Omissis) le seguenti aliquote differenziate relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) aliquota ordinaria del 7 per mille applicabile a:
terreni agricoli;
aree edificabili:
unita' immobiliari non locate (vuote/sfitte) e relative pertinenze;
unita' immobiliari tenute a disposizione e relative pertinenze;
unita' immobiliari locate senza relativo contratto di locazione registrato e relative pertinenze;
Per la definizione delle suindicate unita' immobiliari e delle relative pertinenze si fa riferimento all'art. 8 e all'art. 18 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.);
Tutte le altre categorie di immobili non rientranti nelle fattispecie impositive previste nella successiva lettere b);
b) aliquota ridotta del 5,9 per mille applicabile a:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nei limiti previsti dall'art. 18 del Regolamento I.C.I.;
unita' immobiliari equiparate ad abitazione principale e relative pertinenze.
Per la definizione delle unita' immobiliari equiparate ad abitazione principale e relative pertinenze si fa riferimento alle fattispecie previste all'art. 15 e all'art. 18 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.); 2. di dare atto, al fine di agevolare il contribuente, che i citati articoli 8, 15 e 18, contenuti nel regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sono formulati nei seguenti termini:
Articolo 8 - alloggio non beato e residenza secondaria:
1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non utilizzata dal possessore per uso personale diretto e (al primo gennaio dell'anno) non locata ne' data in comodato a terzi.
2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria", l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, "stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione.";
Articolo 15 - abitazione principale.
1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di logatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulta locata) sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 (se non diversamente disposto dal consiglio comunale):
a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
b) l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
c) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano abitualmente;
d) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai piani della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
2. L'equiparazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali e della detrazione di imposta per tutte le fattispecie, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere b) e c) per le quali non opera la detrazione, ma solo l'aliquota ridotta.
ed omississ.
"Articolo 18 - pertinenze dell'abitazione.
1. Per pertinenza si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale stessa.
2. Se il contribuente possiede nel territorio comunale una sola unita' immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale C/6, questa verra' assimilata a pertinenza se destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale indipendentemente dall'ubicazione dell'unita' immobiliare stessa, in deroga a quanto previsto al comma 1.
3. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze - elencate al comma 1 e al comma 2, anche se iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera limitatamente ad un massimo di due unita' immobiliari per ciascuna tipologia di pertinenza ed a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario delle pertinenze.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Tuttavia, l'agevolazione di cui al comma 2 consente di beneficiare dell'aliquota ridotta, se deliberata dal comune per l'abitazione principale, e di detrarre dall'imposta dovuta sulle pertinenze, come sopra definite, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari.
ed omissis. 3) di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota del 5,9 per mille per equipazione ad abitazione principale, come previsto all'art. 15, e per le relative pertinenze nei limiti previsti all'art. 18 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immbili (I.C.I.), e' necessario presentare apposita dichiarazione attestante il diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta entro il 20 dicembre 2002, ovvero entro la scadenza della seconda rata, utilizzando i modelli a tal fine predisposti dall'ufficio tributi del comune; 4) di dare atto che l'applicazioni dell'aliquota ridotta del 5,9 per mille di cui al precedente punto 1) del deliberato viene rapportata ai mesi in cui si verificano le condizioni richieste; 5) di determinare, per quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, art. 8, comma 3, per l'anno 2002 la ulteriore detrazione ai fini I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 206,583, limitatamente a favore delle, categorie di soggetti che versano in situazione di particolare disagio economico-sociale, in possesso del 1o gennaio 2002 dei seguenti requisiti:
nucleo familiare composto fino ad un massimo di tre pensionati di eta' minima (uomini donne) di sessanta anni;
nucleo familiare nelle condizioni di cui al precedente punto, nel caso in cui vi sia uno dei soggetti di eta' inferiore al limite stabilito, totalmente o permanentemente inabili al lavoro o comunque con un'invalidita' non inferiore al 67%;
titolari di diritto reale di proprieta', uso, usufrutto e/o abitazione della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze e di terreni nei limiti di cui al successivo punto f). Sono considerate pertinenze, al solo fine del riconoscimento della ulteriore detrazione anche le unita' immobiliari, anche se catastalmente distinte rispetto all'abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate effettivamente ed in modo permanente a servizio dell'abitazione principale, nel limite previsto dal gia' citato art. 18 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;
possedere un reddito annuo lordo, riferito all'anno 2001, oltre al reddito derivante dall'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, rientrante nei seguenti limiti:
nucleo familiare composto da una persona Euro 7.230,40;
nucleo familiare composto da due persone Euro 12.911,42;
nucleo familiare composto da tre persone Euro 16.010,16.
Sono esclusi dalla determinazione dei limiti di reddito suindicati:
a) l'abitazione di proprieta' adibita ad abitazione principale esclusiva, piu' le eventuali pertinenze come sopra specificate da considerare parti integranti dell'abitazione principale anche se iscritte distintamente a catasto;
b) tutti i redditi esenti I.R.P.E.F.;
c) maggiorazione sociale, invalidita';
d) gli emolumenti arretrati;
e) compensi percepiti per lavori socialmente utili;
f) redditi domenicale e agrario fino a Euro 18,07, se non titolari di partita Iva.
(Omissis). 02A60219
Il comune di POLLICA (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale; 2. confermare l'aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari diverse dall' abitazione principale:
per le persone fisiche residenti, soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione dagli stessi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e altri fabbricati posseduti;
per le persone fisiche non residenti, per le unita' immobiliari ad uso abitazione ed altri fabbricati dagli stessi possedute, nel territorio del comune di Pollica.
(Omissis). 02A60220
Il comune di POMARANCE (provincia di Pisa) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare nella misura del 4,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 relativa all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; 2. di riconfermare, per l'anno 2002, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le aliquote sotto specificate gia' vigenti nell'anno 2001:
a) aliquota ordinaria nella misura del 6,25 per mille;
b) aliquota diversificata nella misura del 5,75 per mille per gli immobili compresi nelle categorie catastali C1 e C3;
c) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati; 3. di confermare, nella misura di Euro 103,29, la detrazione prevista per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A60221
Il comune di PONTECAGNANO FAIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure gia' vigenti per l'anno 2001, ovvero:
a) aliquota ridotta pari al 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le unita' immobiliari ad esse equiparate e/o rientranti negli altri casi previsti a norma del vigente regolamento I.C.I.;
b) aliquota ordinaria pari al 7 per mille per gli tutti gli altri immobili, non rientranti nel precedente punto a); 2. confermare, per l'anno 2002, le detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili nelle misure gia' vigenti per l'anno 2001, opportunamente convertite in euro secondo i criteri dettati dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale:
a) detrazione pari a Euro 103,291 (L. 200.000) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari ad esse equiparate a norma del vigente regolamento I.C.I., nella misura ordinaria prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92;
b) detrazione pari a Euro 154,937 (L. 300.000) per l'abitazione principale, per i soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, con invalidita' al 100% con estensione ai componenti del nucleo familiare, individuati a norma del vigente regolamento I.C.I., ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/92.
(Omissis). 02A60222
Il comune di POTENZA ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 2002, l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; 2. di stabilire, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote da applicare nell'anno 2002 per particolari tipologie di immobili come da prospetto che segue: Tipologie di immobili non soggette ad aliquota ordinaria: 1. unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi: 4,75 per mille; 2. abitazioni, nel massimo di due unita', concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, nelle quali i beneficiari abbiano stabilito la propria residenza da almeno un anno: 4,75 per mille; 3. pertinenze dell'abitazione principale, nel limite massimo di due unita', di cui una appartenente alla categoria catastale C2 (cantine o depositi) e l'altra alla categoria catastale C6 (garage, box o posti auto): 4,75 per mille; 4. due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, purche' sia stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime: 4,75 per mille; 5. unita' immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente: 4,75 per mille; 6. unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: 4,75 per mille; 7. alloggi regolarmente assegnati dall'azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica: 4,75 per mille; 8. immobili concessi in locazione in base a contratti tipo, di durata non inferiore a tre anni, definiti con accordo territoriale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98, e destinati ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone con lui conviventi: 2 per mille; 9. immobili ad uso abitativo concessi in locazione a studenti universitari in base a contratti-tipo, di durata non inferiore a sei mesi, definiti con accordo territoriale, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 431/98: 2 per mille; 10. immobili ad uso abitativo non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 mille; di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

=====================================================================
| | Detrazione di imposta Tipologie di immobili |Riduzione di imposta %|(Euro in ragione annua) =====================================================================
1 Unita' immobiliari | | adibite ad abitazione | |
principale dei | |
soggetti passivi | | 103,29 ---------------------------------------------------------------------
2 Fabbricati | | dichiarati inagibili o| | inabitabili e di fatto| |
non utilizzati, | |
limitatamente al | |
periodo dell'anno | |
durante il quale | |
sussistono dette | |
condizioni | 50% | ---------------------------------------------------------------------
3 Unita' immobiliari | | adibite ad abitazione | |
principale, nelle | |
ipotesi di nuclei | | familiari composti da | | non meno di 4 persone,| |
con reddito | |
complessivo non | |
superiore a Euro | |
25.823 lordi e che | |
possiedono | |
esclusivamente | |
l'immobile adibito a | |
prima casa | | 155,00

(Omissis). 02A60223
Il comune di PRADAMANO (provincia di Udine) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote a valere ai fini dell'applicazione I.C.I.:
4,5 per mille per gli altri beni immobili soggetti ad I.C.I.;
3,5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, per la durata di tre anni dall'inizio lavori; 3. di fissare in Euro 130,00 la detrazione per abitazione principale da applicarsi ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 a decorrere dal 1o gennaio 2002; 4. di stabilire anche per il 2002 un aumento della detrazione per abitazione principale, e per le relative pertinenze specificate nell'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, a Euro 258,00 per i contribuenti in possesso di un reddito familiare lordo, relativo all'anno 2001, non superiore a Euro 10.500 (pari a L. 20.330.835) aumentato di Euro 2.600 (pari a L. 5.034.302) per ogni familiare a carico e che non siano proprietari di altri immobili soggetti ad I.C.I., di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc, di moto con cilindrata superiore a 125 cc., di natanti, aereomobili, camper e roulottes; per reddito familiare lordo si intenda il reddito lordo imponibile ai fini IRPEF, relativo all'intero nucleo familiare dimorante di fatto nell'abitazione oggetto della detrazione. La maggior detrazione verra' concessa a chi presentera' richiesta dalla quale risulti autocertificato il possesso dei requisiti fissati dall'art. 2 entro la data fissata per la present azione della dichiarazione ai fini I.R.P.E.F. (attualmente e fatte salve eventuali modifiche entro e non oltre il 30 giugno 2002); 5. di stabilire l'applicazione della detrazione per abitazione principale di Euro 130,00 anche alle unita' immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al secondo grado di parentela e fino al primo grado di affinita' rispetto al proprietario, a norma di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 6. di stabilire l'applicazione della detrazione per abitazione principale di Euro 130,00 anche alle unita' immobiliari possedute da anziani o disabili, a titolo di proprieta', di usufrutto o uso, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, sanitari o presso familiari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A60224
Il comune di PRATO SESIA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nel l'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 02A60225
Il comune di PROCIDA (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilie per l'anno 2002, nelle seguenti misure diversificate, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). ubicati sul territorio di procida:
a) abitazione principali: 5, 5 per mille;
b) altre tipologie di immobili: 7 per mille. 2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 02A60226
Il comune di PULSANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 1o marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Le aliquote per l'anno 2002 solo le seguenti:
1) - 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione e sua pertinenza;
2) - 6 per mille per le alte unita' immobiliari, per i terreni agricoli ed aree edificabili;
3) - detrazione per abitazione principale, Euro 103,30;
4) - 4 per mille per l'abitazione principale di tipo popolare "A/3" solamente per i possessori il cui reddito familiare comprende una sola pensione sociale;
5) - esenzione per le associazioni ONLUS proprietari di immobili destinati all'attivita';
6) - esenzione per i macellai, rivenditori di carne bovina, proprietari di immobili destinati all'attivita'.
(Omissis). 02A60227
Il comune di QUARRATA (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28 febbaraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura deI 7 per mille; 2. determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,6 per mille limitatamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
L'aliquota agevolata aI 4,6 per mille per l'abitazione principale si applica sia alle pertinenze di cui al comma 1, art. 2 del regolamento I.C.I. sia alle fattispecie di cui al comma 2 dello stesso art. 2 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili qui sotto specificate:
a) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l'abitazione locata con contratto stipulato in conformita' dell'accordo territoriale sulle locazioni abitative, legge 431/98, comma 3, e art. 2, comma 1.
c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti che la occupano quale loro residenza fino al primo grado oppure a parenti fino al secondo grado purche' il grado intermedio sia mancante.
d) due o piu' unita' immobiliari. contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi famigliari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata e successivamente adottata dall'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta esere stata presentata la richiesta di variazione;
e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
(Omissis). 02A60228
Il comune di RAGUSA ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002, l'aliquota d'Imposta I.C.I. nella misura minima del 4 per mille.
(Omissis). 02A60229
Il comune di RAPINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille. di confermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 118,79.
(Omissis). 02A60230
Il comune di RAVARINO (provincia di Modena) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare,(omissis), per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002:
a) 5,3 per mille per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze;
b) 5,3 per mille per l'abitazione possedute a titolo di proprieta' di diritto reale di godimento considerato principale per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata;
c) 5,3 per mille per abitazione e pertinenza possedute a titolo di proprieta' o diritto reale di godimento concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado;
d) 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
e) 9 per mille per alloggi non locati;
f) 3 per mille per unita' immobiliari adibite da abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazione della proprieta' e degli inquilini. 2. di riconfermare in L. 200.000 pari Euro 103,30 la detrazione relativa all'abitazione principale; 3. di riconfermare che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e' prevista la riduzione dell'imposta del 50%.
(Omissis). 02A60231
Il comune di RECOARO TERME (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 6 per mille;
imposta dovuta per gli immobili diversi dalla abitazione, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille. 2. di fissare Euro 113,63 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. 3. di applicare ai sottoelencati casi la detrazione di Euro 154,94, a condizione che gli interessati provvedano alla formale dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti, entro la data di scadenza della prima rata:
unita' immobiliare con famiglie in cui coabitino persone non autosufficienti a carico, che siano titolari di indennita' di accompagnamento;
unita' immobiliari con familiari in cui coabitano persone portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 100%;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;
unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da titolare di pensione di eta' superiore a sessanta anni utilizzata come abitazione principale; il reddito complessivo del nucleo familiare non deve superare i 11.362,05 euro: i componenti del nucleo familiare, oltre al titolare dell'unica unita' immobiliare, non posseggano unita' immobiliare di alcun tipo nel territorio nazionale.
(Omissis). 02A60232
Il comune di RESUTTANO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (Omissis) confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. vigente per l'anno 2001, per tutto il territorio comunale, nella misura del 5,6 per mille.
(Omissis). 02A60233
Il comune di REZZAGO (provincia di Como) ha adottato, il 4 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione spettante per l'abitazione principale indipendentemente dalla classe a cui appartiene l'immobile.
(Omissis). 02A60234
Il comune di RIESE PIO X (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
a) ordinaria 5 per mille;
b) abitazioni principali 4 per mille. 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 104,00. 3. di confermare la detrazione di Euro 207,00 spettante, per gli immobili adibiti a loro dimora abituale, ai seguenti soggetti passivi:
a) inabili al 100%;
b) soggetti nel cui nucleo familiare sia ricompreso un inabile al 100%, intendendo come nucleo familiare quello risultante dalle certificazioni anagrafiche;
c) soggetti in condizione di permanente assistenza da parte del comune, in quanto al di sotto del minimo vitale; 4. di stabilire che per l'anno 2002 il servizio per la riscossione dell'I.C.I. sara' effettuato tramite versamento diretto alla tesoreria comunale, Banca di Credito cooperativo Trevigiano Scafi, e/o a mezzo conto corrente postale intestato "Comune di Riese Pio X, servizio di tesoreria, riscossione I.C.I.".
(Omissis). 02A60235
Il comune di RIGNANO FLAMINIO (provincia di Roma) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliquote relative all'I.C.I. decorrenti dal 1o gennaio 2002 come segue:
1) aliquota ordinaria (fabbricati, aree ecc.): 6 per mille;
2) aliquota per abitazioni principali e sue pertinenze: 5 per mille;
3) determinazione per abitazione principale come da art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992: Euro 103,29.
(Omissis). 02A60236
Il comune di RIGNANO sull'ARNO (provincia di Firenze) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno di imposta 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
A) Aliquota ridotta: 5,6 per mille da applicarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556/1996, e delle modifiche introdotte dall'art. 30, comma 12, della legge n. 488/1999 ai seguenti immobili:
alla unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta persona fisica e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune;
ad una delle pertinenze della stessa abitazione principale (ad una soltanto) avente le caratteristiche indicate all'art. 3 del regolamento Imposta comunale immobili del comune e accatastata in una delle seguenti categorie catastali: C/6 (garage - autorimessa), C/2 (cantina), C/7 (tettoia);
B) Aliquota ordinaria: 7 per mille da applicarsi ai seguenti immobili:
alle Aree fabbricabili;
in via residuale a tutte le unita' immobiliari soggette all'imposta e non comprese nel precedente punto A). 2. di determinare la detrazione dell'abitazione principale di Euro 258,228, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dal decreto-legge n. 50/1997 convertito dalla legge 9 maggio 1997 n. 122, per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta:
A) pensionato, residente nel comune, unico occupante dell'abitazione, ultrasessantacinquenne, con reddito complessivo IRPEF 2001 (al lordo di detrazioni fiscali e oneri deducibili) non superiore a Euro 8.263,31 - L. 16.000.000 (e' escluso dal beneficio l'eventuale contribuente coniugato, non legalmente separato o divorziato, anche se unico residente e/o occupante dell'abitazione);
B) soggetto il cui nucleo familiare e' composto da due persone, entrambe pensionate e residenti nell'abitazione, almeno uno dei due ultrasessantacinquenne, con reddito complessivo IRPEF 2001 per l'intero nucleo familiare (al lordo di detrazioni fiscali e oneri deducibili) non superiore a Euro 11.362,05 - L. 22.000.000;
C) soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno cinque persone, con almeno due figli minorenni, tutti residenti e dimoranti nell'unita' immobiliare, con reddito complessivo IRPEF 2001 per l'intero nucleo familiare (al lordo di detrazioni fiscali e oneri deducibili) non superiore a Euro 26.855,76 - L. 52.000.000, per ogni persona in piu' si aggiungono 5 milioni;
D) soggetto il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100% (in questo caso e' irrilevante il numero dei componenti il nucleo e non si pongono limiti in ordine all'eta' del contribuente). Il reddito complessivo IRPEF 2001 del nucleo familiare (al lordo di detrazioni fiscali e oneri deducibili) non deve essere superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:
per una persona Euro 12.136,74 - L. 23.500.000;
per due persone Euro 17.301,31 - L. 33.500.000;
per tre persone Euro 21.174,73 - L. 41.000.000;
per quattro persone Euro 25.048,16 - L. 48.500.000;
 
per cinque persone Euro 28.921,59 - L. 56.000.000;
per sei persone Euro 32.795,01 - L. 63.500.000;
per ogni persona in piu' si aggiungono Euro 2.582.28 - L. 5.000.000;
a condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:
che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e la sua pertinenza siano gli unici immobili posseduti a titolo di proprieta' e/o diritto reale, su tutto il territorio nazionale;
che l'iscrizione della unita' immobiliare al catasto fabbricati sia in una delle categorie catastali compresa tra A/2 ed A/6;
che il contribuente o i contribuenti passivi di imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica. 3. L'applicazione del beneficio, di cui al precedente punto 2., e' subordinata alla preventiva presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ove si attesti il possesso dei requisiti previsti nel presente atto, relativamente al soggetto passivo, ai dati degli immobili e ai redditi conseguiti nell'anno 2001, nonche' ai dati del documento dell'autorita' sanitaria che ha attestato l'invalidita' del familiare. In ogni caso la presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il termine ultimo previsto per il pagamento della prima rata dell'I.C.I. 2002, o dell'unica rata. La certificazione ha validita' annuale, limitatamente all'anno di imposta in corso al momento della presentazione. 4. Di determinare la detrazione dell'abitazione principale di Euro 129,114, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 4 del regolamento comunale I.C.I., per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta:
A) nuovo nucleo familiare, composto dalla coppia e dagli eventuali figli, in possesso dei seguenti requisiti:
entrambi i componenti della coppia devono avere meno di trentacinque anni di eta';
entrambi i componenti della coppia devono aver posto in tale abitazione la propria residenza anagrafica;
il reddito complessivo IRPEF 2001 del nucleo (al lordo di detrazione e oneri deducibili) non deve essere superiore a Euro 25.822,84 - L. 50.000.000;
il nucleo familiare non deve possedere immobili in tutto il territorio nazionale, oltre l'abitazione principale e la pertinenza di tale abitazione;
i genitori della giovane coppia non devono possedere nel comune altre abitazioni oltre quella nella quale hanno posto la loro residenza e dimora;
l'agevolazione compete entro il limite di tre anni, calcolati dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare (acquisizione residenza o matrimonio). 5. L'applicazione del beneficio, di cui al precedente punto 4., e' subordinata alla preventiva presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ove si attesti il possesso dei requisiti previsti dal presente atto, relativamente al soggetto passivo, ai dati oggettivi degli immobili posseduti, ai redditi conseguiti nell'anno 2001. In ogni caso la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento della prima rata dell'I.C.I. 2002, o dell'unica rata. La dichiarazione sostitutiva ha validita' annuale, limitatamente all'anno di imposta in corso al momento della presentazione. 6. Di evidenziare che ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti 2 e 4 del presente atto:
per nucleo famlllare si intende tutte le persone che convivono abitualmente nella stessa abitazione del contribuente o che hanno presso tale abitazione la dimora abituale e/o la residenza anagrafica, anche se registrati in stati di famiglia separati, ma, comunque, occupanti l'unita' immobiliare oggetto della agevolazione;
la detrazione di Euro 103,291 o Euro 129,114 o Euro 258,228 e' applicabile fino a concorrenza dell'I.C.I. dovuta per l'abitazione principale e la pertinenza (vedi art. 3 del regolamento I.C.I.);
non si procede a rimborsi di imposta per il mancato esercizio del diritto ai benefici indicati nel presente atto e qualora non sia stata presentata la prevista dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti previsti, l'ufficio, in sede di controllo, provvedera' al recupero delle agevolazioni indebitamente applicate. 7. Di evidenziare, unicamente per una migliore informazione degli obblighi fiscali, che:
i soggetti passivi di imposta persone fisiche, le cooperative edilizie a proprieta' indivisa e gli IACP (per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice) detraggono quale detrazione d'imposta per l'abitazione principale l'importo di Euro 103,291, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per tale abitazione e la sua pertinenza, cosi' come previsto dall'art. 8, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 504/1992 e dal regolamento dell'imposta comunale sugli Immobili;
affinche' l'immobile sia definito abitazione principale, e possa applicarsi l'aliquota ridotta, cosi' come indicato dal legislatore all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, ci deve essere identita' tra il soggetto dimorante nell'abitazione (in questo caso persona fisica e/o socio di coop. a proprieta' indivisa), ivi residente, e colui che ha l'obbligo fiscale del versamento dell'imposta per tale immobile (si rinvia all'art. 2 del regolamento).
(Omissis). 02A60237
Il comune di RIO nell'ELBA (provincia di Livorno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5 per mille in favore delle persone fisiche, dei soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie e proprieta' indivise residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
4 per mille in favore di proprietari di unita' immobiliari locate, con contratto registrato ad anziani che la utilizzano come abitazione principale con il solo reddito derivante da pensione minima INPS;
7 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di elevare da Euro 103,29 a Euro 154,94 la detrazione per abitazione principale di soggetti passivi che si trovano nella seguenti condizioni:
a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'USL ai sensi della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio, e con un reddito annuo complessivo per nucleo famigliare inferiore a Euro 15.493,71;
b) soggetti passivi aventi un reddito annuo complessivo per nucleo familiare, inferiore a Euro 5.164,57, maggiorato dell'importo di Euro 1.549,37 per ogni componente successivo al primo ,e che non hanno altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. 3. Coloro che ritengono di avere diritto alla detrazione per Ianno 2002, dovranno inoltrare la domanda al sindaco entro il 31 maggio. La domanda dovra' essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune;
(Omissis). 02A60238
Il comune di RIVAROSSA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per le ragioni e motivazioni indicate nella premessa narrativa, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili, nella misura del 5 per mille;
(Omissis).
detrazione per abitazione principale di Euro 104,00;
equiparazione, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 di:
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; 3. di confermare, inoltre, un'aliquota agevolata dell'I.C.I, pari all'1 per mille, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, previsti nell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
(Omissis). 02A60239
Il comune di ROATTO (provincia di Asti) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di elevare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per le prime abitazioni; di mantenere al 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le seconde abitazioni; di determinare in ragione di Euro 103,29 la detrazione per la prima casa;
(Omissis). 02A60240
Il comune di ROCCAMONTEPIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille
(Omissis). 02A60241
Il comune di ROCCAMORICE (provincia di Pescara) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. a decorrere dal 1o gennaio 2002 l'aliquota I.C.I. viene confermata nella misura del 5 per mille in via generale, tranne che l'aliquota I.C.I. per fabbricati diversi da abitazione principale fissata nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 02A60242
Il comune di ROCCARAINOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille, riferita alle diverse tipologie di immobili, secondo i principi e i criteri dettati dal titolo I, cap. I, del decreto legislativo, n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali l'aliquota e' fissata al 5 per mille.
(Omissis). 02A60243
Il comune di ROCCASTRADA (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per il 2002 le seguenti misure in materia di I.C.I., dando atto che, a parte l'assimilazione di una pertinenza al trattamento tributario previsto per l'abitazione principale, restano confermate tutte le misure gia' in vigore nell'anno 2001:
a) di considerare, ai fini I.C.I., direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente;
b) di aumentare da L. 200.000 pari ad Euro 103,29 a L. 300.000 pari ad Euro 154,93 la detrazione dell'I.C.I. spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in cui dimorano abitualmente, da soli o con altri familiari privi di reddito, i proprietari pensionati sociali (cod. AS e PS ), con un reddito annuo non superiore a L. 14.000.000 pari ad Euro 7.230,40; la maggiore detrazione e' concessa dal responsabile della gestione dell'imposta su apposita richiesta e documentazione, relativa alle condizioni che ne danno il diritto, da presentare all'ufficio tributi.
c) di determinare l'aliquota delII.C.I. nella misura del 7 per mille, per l'anno 2002, al fine di concedere le agevolazioni ad altri contribuenti;
d) di concedere la riduzione dell'1,5 per mille dell'aliquota I.C.I., fissandola pertanto al 5,5 per mille per l'anno 2002, per le seguenti unita' immobiliari:
adibite direttamente ad abitazioni principale;
una tra le pertinenze dell'abitazione principale. L'assimilazione a pertinenza dell'abitazione principale fini I.C.I., e' limitata ad una sola unita' immobiliare, quella con rendita catastale maggiore, appartenente alle categorie C2 o C6. (Per l'individuazione delle pertinenze occorre fare riferimento agli artt. 817 e 818 del codice civile);
locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che venga fornita copia del contratto di locazione;
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado (genitori - figli, nonni - nipoti, fratelli) se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza. Su tali unita' immobiliari si rendono applicabili sia l'aliquota agevolata del 5,5 per mille che la detrazione di Euro 103.29 (L. 200.000). La concessione in uso gratuito si rileva dall' autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15/68 e si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui e' avvenuta concessione.
adibite ad attivita' artigianali, commerciali, industriali classificati nelle categorie catastali C/1, C/3 e "D" con esclusione di quelli compresi nei gruppi D/4, D/5, D/6. Restano comunque escluse tutte le unita' immobiliari adibite ad attivita' di lavoro autonomo professionale;
e) di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i fabbricati ubicati nei centri storici cosi' come individuati nelle zone "A" del vigente piano di fabbricazione per gli interventi di cui alle lettere b, c e d dell'art. 31 della legge n. 457/1978 (interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione straordinaria) regolarmente concessionati o autorizzati sulla base del vigente regolamento edilizio, limitatamente all'anno in cui vengono effettuati detti interventi. L'applicazione dell'aliquota agevolata viene concessa previa richiesta dell'interessato nella quale occorre fare riferimento ai documenti presentati all'ufficio urbanistica del comune;
f) di stabilire l'aliquota ridotta al 4 per mille, per un periodo massimo di tre anni dalla conclusione dei lavori, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili. Per beneficiare di tale riduzione l'impresa deve comunicare all'ufficio tributi la data di ultimazione della costruzione con la specificazione che la stessa e' destinata alla vendita. Entro sessanta giorni dalla cessione l'impresa deve comunicare i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.
(Omissis). 02A60244
Il comune di ROMETTA (provincia di Messina) ha adottato, il 16 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).

=====================================================================
Aliquota ordinaria (Terreni e categorie catastali |
diverse dalle abitazioni) | 5 per mille =====================================================================
Aliquota abitazione principale | 4 per mille ---------------------------------------------------------------------
Aliquota altre abitazioni |5,5 per mille --------------------------------------------------------------------- Aliquota abitazione posseduta da anziani o disabili che|
acquisiscono le residenza in istituti di ricovero o |
sanitari (a seguito di ricovero permanente), a |
condizione che l'immobile risulti non locato. | 4 per mille ---------------------------------------------------------------------
Detrazione abitazione principale | Euro 103,29

(Omissis). 02A60245
Il comune di RONCARO (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di applicare con effetto dal 1 gennaio 2002, l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. con aliquota del 6 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
(Omissis). 02A60246
Il comune di RONCHIS (provincia di Udine) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002. 2. Di confermare altresi' la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000) annue.
(Omissis). 02A60247
Il comune di RONCO all'ADIGE (provincia di Verona) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di determinare in Euro 103,30 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale come individuata all'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili. 2) di determinare - anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 30, comma dodici, della legge n. 488/1999 (e di cui in premessa) - per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale come individuata dal citato regolamento;
applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni. 3) Di esonerare dal pagamento dell'I.C.I. le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale riconosciute tali (ONLUS), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
(Omissis). 02A60248
Il comune di RONCO BRIANTINO (provincia di Milano) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze con una detrazione per abitazione principale di Euro 103,29;
aliquota differenziata del 6,5 per mille tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (categoria catastale A, C, D, aree edificabili e terreni agricoli); 2. Di determinare, confermando quanto gia' determinato per l'anno 2001, l'ulteriore detrazione dell'imposta per le abitazioni principali, come definita dal 2o comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, elevando per l'anno 2002 la detrazione da Euro 103,29 a Euro 154,94, nel rispetto di quanto stabilito dal 3o comma del succitato decreto legislativo n. 504/1992. Di tale ulteriore detrazioni potranno beneficiare i soggetti passivi dell'imposta appartenenti alle seguenti categorie:
a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 13.686,11, piu' Euro 1.032,91 per ogni persona a carico;
b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F.,di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 13.686,11, piu' Euro 1.032,91 per ogni persona a carico;
c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 13.686,11, piu' Euro 1.032,91 per ogni persona a carico; Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'azienda A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da Euro 1.032,91 a Euro 1.549,37; Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da Euro 103,29 a Euro 154,94 tutte le unita' immobiliare classificate in catasto in A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 1 -lett. A); 2. Coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione per l'anno 2002 dovranno inoltrare domanda entro il 24 giugno 2002; 3. Le maggiori detrazioni saranno concesse a seguito valutazione da parte del funzionario responsabile;
(Omissis). 02A60249
Il comune di RONCOFERRARO (provincia di Mantova) ha adottato, il 15 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6,15 per mille, con detrazione di Euro 103,29 (L. 199.997) per l'abitazione principale;
(Omissis). 3) di dare atto che l'mposta sara' incassata direttamente utilizzando il c/c postale 10041465 senza, quindi, ricorrere al concessionario.
(Omissis). 02A60250
Il comune di ROSIGNANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) Di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille. 2) Di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di euro 103,30.
(Omissis). 02A60251
Il comune di ROTELLA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2002, le aliquote e detrazioni I.C.I. applicate nel 2001 e di seguito specificate:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota ridotta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta: 5,5 per mille;
detrazione per abitazione principale: Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A60252
Il comune di ROVIGO ha adottato, il 13 dicembre 2001 e 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di stabilire, omissis l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille; 2) di stabilire l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti; 3) di stabilire l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille alla pertinenza quale unica unita' immobiliare di categoria catastale C/2 o C/6 o C/7 (garages, boxes, tettoie) asservita direttamente all'abitazione principale stessa; 4) di stabilire l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille ai soggetti soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune; 5) di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6) di considerare direttamente adibito ad abitazione principale l'alloggio concesso dal proprietario in comodato o uso gratuito a parenti o affini fino al terzo grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica; 7) di stabilire l'aliquota del 9 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contatti di locazione da almeno due anni, secondo il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 8) di stabilire l'aliquota del 6 per mille limitatamente agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite nell'apposito accordo territoriale stipulato in data 15 luglio 1999 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 9) di stabilire quale termine di presentazione delle dichiarazioni di variazione l.C.I. relative all'anno 2001 il periodo 2 maggio 2002-31 luglio 2002;
(Omissis). 1) di applicare una maggiore detrazione di Euro 258,23 (corrispondenti a Lire 500.000 circa) alle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, come individuate con richieste documentate e precisamente:
a) famiglie composte da pensionato avente come reddito familiare complessivo annuo un importo non superiore alla pensione minima INPS maggiorato del 15%;
b) famiglie composte da pensionati il cui reddito familiare complessivo annuo non sia superiore a due volte la pensione minima INPS maggiorato del 15%;
c) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali e' presente un soggetto gravato da invalidita' pari o superiore al 66%, il cui reddito complessivo non sia superiore a tre volte il trattamento minimo INPS;
d) famiglie in condizioni di accertata e permanente indigenza, incluse negli elenchi delle persone assistite in forma continuativa dal comune;
e) di stabilire che non concorre alla formazione del reddito di cui sopra quello derivante dall' abitazione stessa e dal garage di pertinenza; 2) di applicare un maggiore detrazione di Euro 154,94 (corrispondenti a Lire 300.000 circa) alle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti aventi un reddito annuo complessivo del nucleo familiare pari o inferiore a Euro 12.911,42 (corrispondenti a Lire 25.000.000 circa); 3) di dare atto che per i soggetti che non rientrano nei casi suindicati resta confermata la detrazione minima di Euro 103,29 (corrispondenti a Lire 200.000 circa); 4) di dare altresi' atto che l'ammontare della detrazione che non trovi capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale puo' essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza della stessa abitazione principale, appartenente al titolare di questa;
(Omissis). 02A60253
Il comune di S. GIORGIO La MOLARA (provincia di Benevento) ha adottato, il 19 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2) di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis). 02A60254
Il comune di S. MARTINO del LAGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 19 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari; 2. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per il fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecendente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quoata per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 4. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani, disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. si da atto che nelle determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivarori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo; (Omissis). 02A60255
Il comune di S. MARTINO in STRADA (provincia di Lodi) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune, in misura unica del 5,5 per mille confermando le medesime disposizioni gia' assunte per l'anno 2001 come di seguito confermate.
(Omissis). 02A60256
Il comune di S. STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di confermare per l'anno 2002 l'aliquota da applicare in questo comune relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille;.
(Omissis). 02A60257
Il comune di SACROFANO (provincia di Roma) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di approvare per l'anno 2002 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota ridotta: 5 per mille, per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione pricipale; di fissare la detrazione per abitazione pricipale a Euro 103,29 pari ad L. 200.000. (Omissis). 02A60258
Il comune di SAGRON MIS (provincia di Trento) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di dare atto che la giunta comunale intende confermare per il periodo d'imposta 2002 l'aliquota I.C.I., per il territorio catastale di Sagron Mis, nella misura unica del 4 per mille; 2. di stabilire che, per il periodo d'imposta 2002, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 66/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e pertinenze, come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I., viene stabilita fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per le predette unita'; (Omissis). 02A60259
Il comune di SALI VERCELLI (provincia di Vercelli) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 5 per mille con detrazione ordinaria di Euro 103,29;
(Omissis). 02A60260
Il comune di SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. 2. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 5,4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di terreni; 3. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 5,9 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati di versi dalle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
4. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di aree fabbricabili. 5. di determinare per l'anno 2002, in misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di alloggi non locati e relative pertinenze. La locazione deve risultare da contratto registrato. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli immobili:
per i quali il periodo di non locazione risulta nel corso dell'anno uguale o inferiore a 180 giorni;
concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti;
sfitti, costruiti da non piu' di tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione o alienazione di immobili;
gia' abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti. 6. di fissare, per l'anno 2002, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a euro 129,11 (L. 250.000). 7. di determinare in euro 154,94 (L. 300.000) per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale dei cittadini in condizioni disagiate, che si trovano nella seguente situazione:
soggetto passivo e componenti del nucleo familiare titolari, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprieta', usufrutto, uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale, con eventuale rimessa o posto macchina e cantina. Il reddito complessivo nell'anno 2001 dall'intero nucleo familiare convivente di appartenenza del soggetto passivo non deve essere superiore a:
euro 7.235 se il nucleo familiare e' composto da una sola persona;
euro 12.395 se il nucleo familiare e' composto da due persone;
euro 15.495 se il nucleo familiare e' composto da tre persone;
euro 17.560 se il nucleo familiare e' composto da quattro persone;
euro 18.595 se il nucleo familiare e' composto da cinque persone;
euro 19.630 se il nucleo familiare e' composto da sei persone;
euro 20.660 se il nucleo familiare e' composto da piu' di sei persone. Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti I.R.P.E.F. previsti dal TUIR vigente. L'agevolazione non si applica nel caso di unita' immobiliare censita in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9. La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per poter usufruire dell'agevolazione il soggetto passivo deve presentare domanda attestante le condizioni sopraindicate, in conformita' ai modelli predisposti dall'ufficio tributi, entro il 30 giugno 2002. Nel caso il soggetto passivo acquisisca, a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione, l'immobile adibito ad abitazione principale dopo il termine suddetto, dovra' presentare la domanda di agevolazione entro il 20 dicembre 2002.
(Omissis). 02A60261
Il comune di SAN GIACOMO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e il livello di servizi prestati dal Comune per l'esercizio 2001, le seguenti aliquote e detrazioni:
5,25 per mille sugli immobili per insediamenti produttivi;
4,75 per mille su tutte le altre tipologie di immobili;
la detrazione per l'abitazione principale in euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A60262
Il comune di SAN CHIRICO NUOVO (provincia di Potenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sugli immobili ricadenti interamente o prevalentemente sul territorio di questo comune; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A60263
Il comune di SAN COSTANZO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:
a) 6 per mille con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale con la detrazione di euro 103,30;
b) 7 per mille con riferimento agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
c) 6 per mille con riferimento alle unita' immobiliari destinate gratuitamente ad abitazione principale dei figli del soggetto passivo d'imposta;
d) 4 per mille con riferimento ai soggetti passivi d'imposta intestatari di un'unica unita' immobiliare di categoria non superiore ad A/4, adibita ad abitazione principale, a condizione che la media del reddito del nucleo famigliare occupante sia uguale o inferiore a quello della pensione minima INPS; agli stessi spetta la detrazione di euro 103,30;
e) 4 per mille a favore di proprietari che eseguano opere, nei centri storici, volte al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico;
f) 6 per mille con riferimento agli immobili di proprieta' dell'I.A.C.P.
(Omissis). 02A60264
Il comune di SAN FELICE del MOLISE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, la stessa aliquota I.C.I. prevista per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare le stesse detrazioni cosi' come per legge, nella misura di euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A60265
Il comune di SAN GIORGIO di LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5,5 per mille (invariata rispetto all'anno 2001); 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di legge euroconvertita pari ad euro 103,00 - Regola del troncamento (L. 200.000).
(Omissis). 02A60266
Il comune di SAN GIORGIO su LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 13 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota ordinaria: 5,5 per mille; abitazione principale: 5,5 per mille; unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le unita' non risultano locate: 5,5 per mille; unita' immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il secondo grado e utilizzare dagli stessi come abitazione principale: 5,5 per mille; unita' immobiliari a disposizioni agibili (seconde case): 7 per mille; unita' immobiliari a disposizione agibili (seconde case) regolarmente locate, certificati annualmente: 6 per mille; unita' immobiliari per i quali i proprietari eseguono interventi volti al recupero degli immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione dei sottotetti: 4 per mille; L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; imposta ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutanzione ordinaria o straordinaria; alle pertinenze degli immobili sopra richiamati si applica la stessa aliquota dell'immobile a cui accedono. Dare atto che con la stessa deliberazione di G.C. n. 21 del 14 febbraio 2002 e' stata fissata per l'anno 2002 in Euro 120,00 la detrazione per abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili. Ritenuto di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale approvata con deliberazione di G.C. n. 21 del 14 febbraio 2002 pari a Euro 120,00 dando atto che questa detrazione verra' applicata anche alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le unita' non risultino locate. Ritenuto di determinare per l'anno 2002 l'ulteriore detrazione per abitazione principale, pari a Euro 171,00, dando atto che questa detrazione verra' applicata nel caso in cui il nucleo familiare si trovera' nelle seguenti situazioni di reddito lordo (per l'anno 2002 reddito anno 2000, dichiarazione 2001):
1 persona: L. 12.000.000 - Euro 6.197,48;
2 persone: L. 18.840.000 - Euro 9.730,05;
3 persone: L. 24.480.000 - Euro 12.642,86;
4 persone: L. 29.520.000 - Euro 15.245,81;
5 persone: L. 34.200.000 - Euro 17.662,83;
per ogni altro familiare: L. 4.200.000 - Euro 2.169,12 chi beneficia di questa detrazione non dovra' possedere a titolo di proprieta', usufrutto, uso ed abitazione altri immobili sul territorio nazionale.
(Omissis). 02A60267
Il comune di SAN GIULIANO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliquote per l'anno 2002 dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:
abitazione principale e primo box posseduto: 4,5 per mille;
immobili concessi in locazione nel rispetto delle condizioni ai fini degli accordi locali: 2 per mille;
alloggi residenziali non locati negli ultimi due anni: 9 per mille;
aree fabbricabili: 6,5 per mille;
terreni agricoli: 6,5 per mille;
altre fabbricati: 7 per mille
(Omissis). 02A60268
Il comune di SAN LORENZELLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire, per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
a) 5 per mille per abitazione principale dei proprietari residenti nel Comune;
b) 7 per mille per altre abitazioni ed immobili diversi dalle abitazioni (altri fabbricati, aree fabbricabili, etc.);
c) 9 per mille per immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; di stabilire in euro 258,23 al maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei cittadini residenti portatori di handicaps con invalidita' del 100%, non riconducibile mediante idoneo trattamento di riabilitazione.
(Omissis). 02A60269
Il comune di SAN LORENZO ISONTINO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno d'imposta 2002, le seguenti aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del:
a) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite, escluse quelle indicate ai punti b) e c);
b) aliquota del 5,5 per mille per gli alloggi non locati e le relative pertinenze non locate, intese come le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C) destinate a servizio di tali alloggi non locati;
c) aliquota del 5,5 per mille per le aree fabbricabili; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' riconfermata in euro 103,29 (pari a L. 200.000); 3. di confermare per l'anno 2002, l'aumento della detrazione sull'abitazione principale e relative pertinenze classificabili nella categoria C), da euro 103,29 (pari a L. 200.000) a euro 154,94 (pari a L. 300.000) per le categorie di seguito indicate:
a) persone indegenti segnalate dall'ufficio assistenza del Comune;
b) nuclei familiari dove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidita' superiore al 50% , sempre che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, conseguito nel 2001, al netto dell'inennita' di invalidita', dell'assegno di accompagnamento o di altre forme di sostegno, sia inferiore al seguente limite:
nucleo familiare fino a due componenti: euro 15.493,71 (pari a L. 30.000.000);
il limite reddituale si eleva di euro 5.164,57 (pari a L. 10.000.000) per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
c) persone il cui nucleo familiare abbia conseguito nell'anno 2001 un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF, non superiore a:
euro 6.197,48 (pari a L. 12.000.000) nel caso di nucleo familiare composta da una persona;
euro 9.296,22 (pari a L. 18.000.000) nel caso di nucleo familiare composta da due persone. Il limite reddituale si eleva di euro 3.078,74 (pari a L. 6.000.000) per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
d) alle giovani coppie comunque costituite con eta' entrambi al di sotto di 30 anni ed in possesso di un reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell'anno 2001, non superiore a euro 15.493,71 (pari a L. 30.000.000). Il limite reddituale si eleva di euro 1.291,14 (pari a L. 2.500.000) per ogni figlio a carico.
e) Anziani o disabili che hanno acquistato la resistenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e a condizione che l'abitazione non risulti locata. 4. di stabilire che le detrazioni di cui al punto precedente del presente atto verranno subordinate alla presentazione, di idonea richiesta, da effettuarsi all'ufficio tributi associato, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
(Omissis). 02A60270
Il comune di SAN LUCA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille con detrazione di Euro 103,29 per abitazione principale.
(Omissis). 02A60271
Il comune di SAN MARCO in LAMIS (provincia di Foggia) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 02A60272
Il comune di SAN MARCO La CATOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 30 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare per l'esercizio 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; confermare, altresi', che la detrazione per la prima abitazione e' fissata in Euro 109,29 e che nessuna altra detrazione e' prevista per altri tipi di fabbricati o terreni. Che l'aliquota, cosi' determinata, e' unica per tutte le tipologie degli immobili.
(Omissis). 02A60273
Il comune di SAN MARCO CASTELVERDE (provincia di Palermo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili ricadenti nel territorio comunale.
(Omissis). 02A60274
Il comune di SAN NAZZARO (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare nella misura del 5,7 per mille e nella misura del 6,4 per mille le aliquote, rispettivamente, per l'abitazione principale e per gli altri immobili.
(Omissis). 02A60275
Il comune di SAN PELLEGRINO TERME (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002, ed in applicazione del regolamento approvato con delibera c.c. n. 176 del 29 dicembre 1998 nelle seguenti misure:
a) aliquota agevolata del 5 per mille per:
le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (azienda lombarda edilizia residenziale);
le unita' immobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente ed a condizione che le abitazioni di proprieta' non risultino locate;
le abitazioni concesse dal possessore, in uso gratuito, a parenti fino al primo grado che le occupino a titolo principale e che nelle stesse risultino residenti;
le unita' immobiliari classificate nella cat. C/6 (autorimesse) che costituiscano pertinenza di un'abitazione principale e limitatamente ad una autorimessa;
b) aliquota nella misura del 6,5 per mille per i proprietari di seconda casa, aree edificabili e quanto altro non previsto nei precedenti punti. Per la determinazione del valore delle aree edificabili, per l'anno 2002, si fa riferimento alla deliberazione c.c. n. 24 del 29 agosto 1991;
c) aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti o organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di dare inoltre atto che:
I. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
II. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' portato a conoscenza del comune con la dichiarazione di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 504/1992 o con la comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento comunale vigente da effettuarsi entro 90 giorni dall'evento. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
III. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente. Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, valgono le norme contenute nel regolamento I.C.I. approvato con delibera di c.c. n. 176 del 29 dicembre 1998.
(Omissis). 02A60276
Il comune di SAN PIETRO VIMINARO (provincia di Padova) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 5,75 per mille aliquota ordinaria, 7 per mille aliquota per case sfitte e aree edificabili.
(Omissis). riconfermare per l'anno 2002 le su dette aliquote e di determinare le riduzioni per l'abitazione principale nella misura di Euro 144,00; di stabilire che venga considerata, altresi', abitazione principale l'immobile occupato da parenti di primo grado, a condizione che:
sia il proprietario che l'occupante siano residenti nel comune di San Pietro Viminario;
che esista contratto di affitto e/o contratto d'uso gratuito, debitamente registrato.
(Omissis). 02A60277
Il comune di SAN POTITO ULTRA (provincia di Avellino) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura unica del 6 per mille. 2. dare atto che saranno applicate le esenzioni e riduzioni stabilite in maniera obbligatoria dalle vigenti norme di legge.
(Omissis). 02A60278
Il comune di SAN SECONDO di PINEROLO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
confermare le tariffe per l'I.C.I. di cui alla deliberazione consiliare n. 7 del 29 febbraio 2000 (omissis). e dunque:
di confermare l'aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale;
di confermare nell'importo di lire 200.000 la detrazione per la prima casa;
di estendere l'aliquota del 5,5 per mille ad una sola pertinenza dell'abitazione principale ed alle abitazioni date in uso gratuito ai parenti entro il terzo grado;
di aumentare l'aliquota ordinaria al 6 per mille.
(Omissis). 02A60279
Il comune di SAN SEVERO (provincia di Foggia) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con d.lgs. n. 504/1992:
immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;
immobili posseduti da anziani o disabili ai sensi dell'art. 3 - comma 56 - della legge n. 662/1996: 5 per mille;
altri immobili: 7 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 2002, la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 250.000.
(Omissis). 02A60280
Il comune di SAN VITO al TORRE (provincia di Udine) ha adottato, l'8 gennaio e il 2 maggio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare, siccome approva, la proposta del Sindaco; 2. di approvare, quindi, per il 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
5 per mille prima casa;
7 per mille sui terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati;
7 per mille sulle seconde abitazioni sfitte;
2 per mille su immobili oggetto di recupero, da calcolare dalla data d'inizio lavori fino alla data di effettivo utilizzo dell'immobile. 3. di confermare tutte le agevolazioni gia' previste (C.C. n. 11 del 3 marzo 2000) e precisamente:
Prima casa: riduzione del 20% per:
a) singoli o nucleo di pensionati con reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F., relativo all'ultima dichiarazione dei redditi, presentata antecedentemente alla richiesta di riduzione, fino a Euro 6.713,94 per singoli + Euro 2.582,28 per ogni persona superiore ad una;
b) Presenze nel nucleo familiare di invalidi, con grado di invalidita' superiore al 50%, o portatori di handicap;
Seconda casa: equiparata alla prima casa nell'ipotesi in cui la stessa venga adibita ad alloggio gratuito in favore di persone di cui ai punti a) e b);
(Omissis). 02A60281
Il comune di SANGUINETTO (provincia di Verona) ha adottato, il 21 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di deteminare per l'anno 2002 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune, nella seguente misura:
aliquota 6 per mille, con detrazione di L. 250.000, per le abitazioni principali e locali di pertinenza (garage, cantina, ecc.);
aliquota 6,3 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e locali di pertinenza.
(Omissis). 02A60282
Il comune di SANTA LUCE (provincia di Pisa) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), cosi' come vigenti nell'anno 2001, nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria al 6,5 per mille;
aliquota ridotta del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, considerando, cosi' come da norma regolamentare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in parola, parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, purche' queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza l'unita' immobiliare iscritta in categoria catastale C/2, C/6, C/7, che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero a una distanza non superiore a metri cinquanta. Tale agevolazione e' limitata ad una sola pertinenza dell'abitazione principale.
(Omissis). 02A60283
Il comune di SANT'ANGELO MUXARO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicare sul valore degli immobili ricadenti nel territorio di questo comune del 5,5 per mille; di riconfermare la detrazione di imposta, per l'abitazione principale, in ragione di Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A60284
Il comune di SANT'ARCANGELO TRIMONTE (provincia di Benevento) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Delibera: stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;
(Omissis). 02A60285
Il comune di SANTI COSMA e DAMIANO (provincia di Latina) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (omisiss). 2. di confermare per l'anno 2002 la medesima aliquota dell'imposta I.C.I. gia' applicata per l'anno 2001, pari al sei per mille, omissis.
(Omissis). 02A60286
Il comune di SANT'OLCESE (provincia di Genova) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002 l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di adeguare l'aliquota ordinaria, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, come segue:

=====================================================================

Aliquota Detrazione
Euro Lire

Aliquota ordinaria 6,5 per mille -- -- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze (come stabilito dall'art. 10 del regolamento comunale in materia) 5,7 per mille 113,62 220.000

(Omissis). 02A60287
Il comune di SANTORSO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, (......), le seguenti aliquote:
a) aliquota ordinaria, nella misura del 4,5 per mille;
b) aliquota del 4 per mille da applicare per:
cooperative di solidarieta' o ente "no-profit";
associazioni di volontariato per le unita' immobiliari anche se date in affitto;
coloro che danno in uso al comune o all'ente pubblico unita' immobiliari urbane iscritte nei gruppi catastali A, C, e D; 2. di confermare, anche per l'anno 2002, l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 154,94 (pari a Lire 300.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni. L'ammontare della detrazione, se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa;
3. di elevare, per i motivi espressi in presenza, anche per l'anno 2002, a Euro 258,23 (pari a Lire 500.003) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nel caso in cui il soggetto passivo dimostri di essere una famiglia monoreddito con tre o piu' figli a carico e di trovarsi in effettiva situazione di disagio economico - sociale; 4. di stabilire che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale e quindi gode della detrazione di Euro 154,94 (pari a Lire 300.006), a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A60288
Il comune di SARROCH (provincia di Cagliari) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di riconfermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 precedentemente deliberate e decise nelle misure:
5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili ed alle aree edificabili, con esclusione degli immobili a destinazione speciale o strumentali ovvero appartenenti alla categoria "D";
7 per mille da applicarsi agli immobili strumentali (categoria "D") sopra descritti.
(Omissis). 02A60289
Il comune di SARZANA (provincia di La Spezia) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare, per l'esercizio finanziario 2002, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 7 per mille e l'aliquota ridotta del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche ed anche per quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dall'A.R.T.E.; 2. stabilire, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3 comma 55, della legge n. 662/1996, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, individuato come al sub. 1) del dispositivo del presente atto deliberativo;
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002 in applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, dell'art. 11 del regolamento comunale concernente l'I.C.l., cosi' come rettificato con atto consiliare n. 8 del 7 febbraio 2000 e con atto consiliare n. 71 del 28 novembre 2001, e dell'art. 12 del medesimo regolamento, la fattispecie a cui accordare le maggiori detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili cosi' come indicato al punto 1) del dispositivo dell'atto consiliare n. 146 del 21 dicembre 1998; 3. di considerare, anche per l'anno 2002, beneficiaria delle agevolazioni previste per l'abitazione principale l'unita' immobiliare adibita gratuitamente ad abitazione di un figlio o del genitore (parenti in linea retta fino al primo grado) non proprietari di alcun alloggio in tutto il territorio nazionale, cosi' come disposto al punto 2) del dispositivo del succitato atto consiliare n. 146 del 21 dicembre 1998 agevolazioni da ricondursi esclusivamente all'applicazione dell'aliquota ridotta; 4. dare atto che i benefici di cui ai sub 1) e 2) del presente provvedimento saranno concessi previa istanza del contribuente, nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite, con apposita determinazione del funzionario responsabile.
(Omissis). 02A60290
Il comune di SAVIORE dell'ADAMELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare la determinazione per l'anno 2002 nella misura del 6 (sei per mille) l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 50/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale e' fissata nella misura di Euro 103,30, oltre ad una riduzione dell'imposta pari al 40% ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;.
(Omissis). 02A60291
Il comune di SCAFA (provincia di Pescara) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per il 2002 nella misura uguale al 2001 come di seguito riportata:
conferma al 5 per mille per la prima casa - abitazione principale con detrazione di Euro 154,96 (L. 300.000);
conferma dell'aliquota ridotta del 5 per mille con detrazione di Euro 51,65 (L.100.000) per abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale entro il secondo grado, che si considerano abitazioni principali;
conferma al 6 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati ed aree soggetti ad imposta.
(Omissis). 02A60292
Il comune di SCERNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare per l'anno 2002 l'aliquota applicata per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille e la detrazione di cu i al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 resta determinata in L. 200.000.
(Omissis). 02A60293
Il comune di SCHIO (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) di stabilire, ai fini della quantificazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, le medesime aliquote stabilite per l'anno 2001, e precisamente:
1. l'aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille da applicare al valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti;
2. l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille, in favore dei soggeti passivi dell'imposta individuati nelle norme legislative e regolamentari di seguito specificate, da applicare al valore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del dereto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come di sostituito dall'art. 3 - comma 55 - della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e, pertanto, (Omissis):
delle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi residenti;
dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
delle unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta entro il primo grado ovvero ai parenti, in linea retta entro il primo grado, del coniuge e dagli stessi parenti effettivamente utilizzate come abitazione principale, a condizione che quest'ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;
dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
3. l'aliquota ridotta pari a 4,8 per mille da appliare al valore delle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, come definite dall'art. 8-bis del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immiboli; l'agevolazione opera a favore del soggetto passivo dell'imposta quale titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento insistente sia sull'abitazione principale che sulle pertinenze, nonche' a favore dei soggetti titolari dei medesimi diritti insistenti sulle pertinenze delle unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali come descritte al punto precedente;
4. l'aliquota agevolata nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore dell'unita' immobiliare locata, a titolo di abitazione principale e delle eventuali pertinenze, nell'eccezione di cui all'art. 8--bis del regolamento comunale prima richiamato, nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo territoriale per la locazione stipulato, per il comune di Schio, in data 6 dicembre 1999, dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e dalle associazioni della proprieta', con esclusione dei contratti aventi natura transitoria;
5. l'aliquota nella misura del 7 per mille da applicare al valore degli alloggi e relative pertinenze, nell'eccezione di cui al richiamato art. 8-bis del regolamento comunale, destinati alla locazione tenuti sfitti; b) di stabilire, anche per l'anno 2002, l'aliquota agevolata nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore dell'unita' immobiliare locata con contratto di foresteria a seguito dell'adesione da parte del soggetto passivo a seguito dell'adesione da parte del soggetto passivo all'"Accordo fra istituzioni in merito al problema alloggiativo", quale progetto sperimentale di intervento sulla situazione abitativa, su iniziativa della Prefettura di Vicenza, (omissis); c) di aumentare la detrazione dell'imposta prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come successivamente modificato, da Euro 103,29 ad Euro 104,00; d) di concedere, anche per l'anno 2002, l'aumento della detrazione da Euro 104,00 ad Euro 258,23 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano in situazioni di particolare disaggio economico e sociale individuato dalla presenza di entrambi i requisiti cosi' descritti:
1. possesso, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle eventuali pertinenze;
2. godimento della sola pensione sociale oltre al reddito dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze; nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, dovra' essere costituito esclusivamente da pensioni sociali, che saranno pertanto cumulate, oltre ovviamente al reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze; in alternativa al requisito di cui al punto 2. e fermo restando il possesso come prescritto al punto 1.:
3. godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo conseguito nell'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, non superiore al tetto del "minimo vitale" fissato dal comune di Schio con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 16 gennaio 2001, esecutiva a' sensi di legge, rispettivamente all'anno 2001, cui si riferisce il reddito goduto; d) di stabilire che il possesso dei requisiti di cui alla lettera precedente dovra' risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che dovra' essere presentata all'Ufficio tributi del comune entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta.
(Omissis). 02A60294
Il comune di SCIDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura minima di legge del 4 per mille; 2. di stabilire la deduzione per la prima casa in L. 200.000, oggi Euro 103,29.
(Omissis). 02A60295
Il comune di SCIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). II - di determinare per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 02A60296
Il comune di SCURCOLA MARSICANA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).

=====================================================================
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |ALIQUOTE PER MILLE ===================================================================== Abitazione principale e relative relative | pertinenze | 4 --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili | 5,5 --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati | 6

Per la classificazione dettagliata delle aree fabbricabili, si fa riferimento al regolamento comunale dell'I.C.I., di cui agli atti deliberativi di Consiglio comunale n. 38 del 30 giugno 1998 e di Consiglio comunale n. 18 del 24 marzo 2000, di Giunta comunale n. 101 del 18 settembre 2000 e al nuovo valore delle aree attribuiuto con atto di Giunta comunale n. 18 del 17 febbraio 2001. 2) le riduzioni e le detrazioni di imposta sono state regolarmente con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 17 febbraio 2001 cosi' riportate nel prospetto che segue:

=====================================================================
| Tipologia degli immobili nonche' |
|categoria di soggetti in situazione di | N. Ord.| particolare disagio economico-sociale |Detrazione di imposta =====================================================================
| Unita' immobiliare adibita ad |
| abitazione principale del soggetto |
| passivo | L. 200.000 ---------------------------------------------------------------------
| Unita' immobiliari appartenenti alle |
| cooperative edilizie a proprieta' |
| indivisa adibita ad abitazione |
2 | principale dei soci assegnatari | L. 200.000 ---------------------------------------------------------------------
| Unita' immobiliare non locata, ovvero |
| locata con contratto registrato a |
| soggetto che la utilizzi come |
| abitazione principale, posseduta a |
| titolo di proprieta' o usufrutto da |
|anziani o disabili che acquisiscono la |
| residenza in istituti di ricovero o |
| sanitari a seguito di ricovero |
3 | permanente | L. 200.000 ---------------------------------------------------------------------
|Categorie di soggetti in situazioni di |
|particolare disagio economico- sociale:|
| 4.1 Anziani e disabili, non locate |
| anche se acquisiscono la residenza in |
|istituti di ricovero sanitari a seguito|
4 | di ricovero permanente | L. 200.000

(Omissis). 02A60297
Il comune di SERDIANA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del quattro per mille; 2. di determinare la detrazione I.C.I. per la prima casa in Euro 180,76.
(Omissis). 02A60298
Il comune di SERRAMANNA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 02A60299
Il comune di SERVIGLIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 9 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'articolazione dell'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.), a suo tempo istituita in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, come appresso:
a) aliquota 5,5 per mille per l'abitazione principale, detrazione Euro 103,29, pari a L. 200.000;
b) aliquota 6 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
(Omissis). 02A60300
Il comune di SESTINO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per il corrente anno 2002, l'aliquota base dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire altresi', in merito, in base alla successiva casistica, le seguenti aliquote a disposizioni particolari:
A) per le unita' immobiliari di proprieta' o non di proprieta' occupate da residenti: aliquota del 5,5 per mille;
B) per le unita' immobiliari successive non occupate da residenti:
a) la prima unita' immobiliare non occupata da residenti e quindi anagraficamente vuota: aliquota del 6,5 per mille;
b) la seconda e le successive unita' immobiliari non occupate da residenti e quindi anagraficamente vuote: aliquota del 9 per mille;
c) per le aree edificabili pertanto lottizzate o urbanizzate: aliquota del 5,5 per mille;
d) per i fabbricati realizzati e ancora non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione o di alienazione di immobili, per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori: aliquota del 4 per mille;
e) detrazione d'imposta: la detrazione d'imposta e' elevata da L. 200.000 a L. 300.000 (pari ad Euro 154,94) per l'abitazione principale - rapportata al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione - per i nuclei familiari con componenti portatori di handicap con una percentuale di invalidita' non inferiore al 74% (debitamente certificata da organi competenti) e con un reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., di L. 20.000.000, pari ad Euro 10.329,14, aumentato di L. 1.500.000, pari ad Euro 774,69, per ogni persona a carico.
(Omissis). 02A60301
Il comune di SILLANO (provincia di Lucca) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' confermata nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili soggetti ad imposta salvo che per quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota e' fissata nel 6 per mille.
Relativamente all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' confermata in Euro 103,29 la detrazione stabilita al comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1997 e successive modifiche; 2. e' altresi' confermata, in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti entro aree pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, l'aliquota dell'imposta I.C.I. nella misura del 3 per mille.
Detta aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei predetti interventi e per la durata di tre anni decorrenti dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 02A60302
Il comune di SIROLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2002, (omissis), le aliquote I.C.I. come di seguito indicato ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431:
4 per mille: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimesse se destinate a servizio dell'abitazione principale;
6 per mille: unita' immobiliare locata con contratto registrato a cittadino residente; si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimessa se destinato a servizio dell'abitazione locata;
8,5 per mille: unita' immobiliari abitative non locate a cittadino residente per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
7 per mille: tutte le altre unita' immobiliari; 3. di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane stabilita in Euro 103,291 rapportata all'anno, cosi' come fissato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 02A60303
Il comune di SIRONE (provincia di Lecco) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 la tariffa I.C.I. e le relative detrazioni in vigore per l'anno 2001 di seguito specificate:
nella misura del 4,5 per mille per tutti i fabbricati censiti nelle categorie A ad eccezione dell'A/10, nonche' tutti gli accessori e pertinenze legate alle abitazioni censite nelle categorie C/2 e C/6;
nella misura del 5 per mille per tutti i fabbricati non rientranti nelle categorie di cui al punto A, nonche' tutti i terreni aventi vocazione edificatoria.
(Omissis). 02A60304
Il comune di SIRTORI (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,8 per mille; 2. di stabilire in Euro 103,30 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze solo da parte di essa che non trova totale capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; 3. di estendere l'agevolazione di cui al punto 2 alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figlio).
(Omissis). 02A60305
Il comune di SOLARO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). delibera di riconfermare per l'anno 2002 la vigente aliquota del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. Aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie immobiliari, aree fabbricabili e terreni inclusi.
Detrazione d'imposta:
Euro 105,00: per l'abitazione principale;
Euro 260,00 per l'abitazione principale per categorie di contribuenti che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate; di riconfermare la validita' delle vigenti condizioni d'imposta, cosi' come contemplate nel vigente regolamento comunale.
(Omissis). 02A60306
Il comune di SOMAGLIA (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili:
immobili destinati ad abitazione principale: 5 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille;
(Omissis). 02A60307
Il comune di SOMMACAMPAGNA (provincia di Verona) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per il 2002 delle aliquote e detrazioni I.C.I. come segue:
a) di prendere atto dell'aumento delle rendite catastali del 5 per cento e dei redditi dominicali del 25 per cento oltre che dell'aumento ad Euro 103,29 (L. 200.000) della detrazione sull'abitazione principale gia' intervenuti per il 1997 e di confermare anche per il 2002 l'applicazione dell'aliquota unica del 5 per mille salvo il caso di alloggi non locati, individuati come da deliberazione della giunta comunale n. 247 del 22 maggio 1997, sui quali gravera' l'aliquota del 7 per mille, in modo da incentivare l'immissione sul mercato di nuovi alloggi;
b) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) di confermare l'aliquota del 2,5 per mille, a favore di proprietari che seguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. I contribuenti che intenderanno usufruire di tale agevolazione dovranno darne comunicazione all'Ufficio tributi non oltre il termine di presentazione delle denunce annuali I.C.I.;
d) di aumentare la detrazione per la prima casa ad Euro 206,56 (L. 400.000) ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente una persona invalida del cento per cento certificato dall'A.S.L.
(Omissis). 02A60308
Il comune di SOMMARIVA PERNO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, confermando, pertanto, l'aliquota gia' applicata negli anni scorsi stabilendo, altresi', che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, e' stabilita nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000);
(Omissis). 02A60309
Il comune di SORIANO nel CIMINO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. stabilire per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria e le aliquote diversificate, secondo le varie tipologie di unita' immobiliari cosi' come di seguito specificato:
aliquota ordinaria: 5,75 per mille;
abitazione principale e sue pertinenze: 4,25 per mille;
immobili di proprieta' di artigiani e commercianti per l'attivita' propria a conduzione familiare: 5 per mille;
abitazioni diverse da quella principale: 7 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille; 2. confermare inoltre anche per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 02A60310
Il comune di SOSPIROLO (provincia di Belluno) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare che per l'anno 2002:
a) l'aliquota I.C.I. resti fissata al 6 per mille;
b) di differenziare tale aliquota per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo (1a casa), fissando per questi, l'aliquota al 5 per mille;
c) di applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo una detrazione pari a ". 230.000;
d) di considerare direttamente adibita ad abitazione princiaple l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
e) di applicare l'aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari non locate, tenute a disposizione, stabilmente sfitte o occupate per brevi periodi saltuariamente.
(Omissis). 02A60311
Il comune di SPORMAGGIORE (provincia di Trento) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in favore dei soggetti passivi, persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nella misura del 4,2 per mille. di determinare in Euro 165,27 per l'anno 2002, la riduzione dell'imposta comunale sugli immobili, dovuta per l'unita immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo. di stabilire che l'aliquota di cui al punto 2 si applica anche alle pertinenze di cui all'art. 6 del regolamento I.C.I.
(Omissis). 02A60312
Il comune di STAGNO LOMBARDO (provincia di Cremona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare ad abitazione principale 5 per mille;
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari 5,5 per mille;
c) terreni agricoli 5,5 per mille;
d) aree edificabili 5,5 per mille;
e) aliquota in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 1 per mille;
f) aliquota agevolata in favore di proprietari di interesse artistico o architettonico nel centro storico 1 per mille;
Le aliquote di cui alle lettere e) ed f) sono da applicare l'imitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
g) aliquota agevolata proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo". 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale;
(Omissis). 02A60313
Il comune di STANGHELLA (provincia di Padova) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002: l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille con una detrazione per l'abitazione principale al minimo fissato dalla normativa vigente di Euro. 103,29 (L. 200.000);
(Omissis). 02A60314
Il comune di STELLANELLO (provincia di Savona) ha adottato, il 23 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di approvare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, dando atto che per abitazione si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis). 02X57378
Il comune di STINTINO (provincia di Sassari) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare le aliquote gia' in vigore nell'anno 2001 per l'anno 2002:
1) aliquota ordinaria al 5,5 per mille;
2) aliquota al 4,5 per mille per la sola abitazione principale e sua pertinenza, cosi' come definito nel vigente regolamento I.C.I., adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 15 dicembre 1998;
3) di mantenere a Euro 103,29 (" 200.000) la detrazione per le unita' immobiliari adibita ad abitazione principale, intendendo, per abitazione principale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente unitamente ai suoi familiari.
(Omissis). 02A60315
Il comune di STRONCONE (provincia di Terni) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare per il corrente anno l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale ed elevare al 7 per mille l'aliquota relativa agli altri fabbricati; 2. confermare per l'anno 2002, indistintamente per qualsiasi persona fisica, la detrazione di L. 240.000 pari ad Euro 123,95 per la sola unita immobiliare (e sue pertinenze) adibita ad abitazione principale; 3. confermare anche per il corrente anno la detrazione complessiva di L. 300.000 pari ad Euro 154,95 per l'abitazione principale per le seguenti categorie come appresso:
a) anziani di eta' superiore a sessantacinque anni, con reddito complessivo familiare conseguito nell'anno precedente a quello di imposizione I.C.I. non superiore a L. 20.000.000 pari ad Euro 10.329,14 che sia proprietario di unica unita' immobiliare (e sue pertinenze) distinta tra le categorie catastali A2-A7 adibita direttamente a propria abitazione principale. Tale limite di reddito e' elevato a L. 24.000.000 pari ad Euro 12.394,97 in presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap;
b) famiglia numerosa, formata da minimo sei componenti, proprietaria di unica unita' immobiliare (e sue pertinenze) distinta tra le categorie A2-A7, adibita direttamente ad abitazione principale dello stesso con un reddito complessivo familiare, conseguito nell'anno precedente a quello di imposizione I.C.I. non superiore alla somma delle quote di L. 8.000.000 pari ad Euro 4.131,66 attribuite ad ogni componente. La quota di reddito di L. 8.000.000 (Euro 4.131,66) si intende elevata di L. 2.000.000 pari ad Euro 1.032,91 per ogni componente portatore di handicap facente parte del nucleo familiare.
(Omissis). 02A60316
Il comune di SUELLO (provincia di Lecco) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (omissis). 2. di fissare nella misura del 4,5 per mille, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per l'anno 2002; 3. di fissare nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 applicabile ai fabbricati di categoria D; 4. di fissare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in Euro. 130,00 indipendentemente dalla classe a cui appartiene l'immobile;
(Omissis). 02A60317
Il comune di SUTRI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Immobili abitazione principale aliquota 5 per mille; Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o immobili diversi dalle abitazioni o alloggi non locati aliquota 6 per mille; Immobili realizzati da imprese aventi oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili destinati alla vendita (periodo massimo anni 3 dalla fine dei lavori) aliquota 4 per mille; La detrazione di imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in Euro 129,11 (L. 250.000) da rapportare al periodo annuo durante il quale si protrae tale destinazione. E' considerato adibito ad abitazione principale l'immobile, non locato, di proprieta' di anziani o disabili che trasferiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari in forma di ricovero permanente. I fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati, per un periodo di permanenza di tali condizioni, usufruiscono di una riduzione d'imposta al 50%.
(Omissis). 02A60318
Il comune di TAURASI (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di prendere atto che a decorrere dall'anno 2002 l'aliquota I.C.I. viene aumentata dal 4 per mille al 5 per mille, per tutte le unita' immobiliari;
(Omissis). 02A60319
Il comune di TELVE (provincia di Trento) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le aree edificabili nella misura del 6 per mille; 3. di applicare l'aliquota ridotta del 4 per mille per i seguenti immobili:
abitazione principale dei soggetti residenti;
abitazione non lacate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura; 4. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 156,00 annui.
(Omissis). 02A60320
Il comune di TERNO d'ISOLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Abitazioni principali e relative pertinenze 5,5 per mille;
Aree fabbricabili 6,5 per mille;
Altri fabbricati 6,5 per mille;
Seconda casa sfitta 7 per mille;
Terreni agricoli 6,5 per mille.
Si comunica inoltre che:
1. la detrazione spettante per abitazione principale e' pari a Euro 140,00 (L. 271.078);
2. agli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro spetta una riduzione del 50%;
3. per i nuclei famigliari aventi a carico una persona disabile che raggiunge un grado di invalidita' pari di almeno il 75% e con un reddito non superiore a Euro 25.830,00 (L. 50.013.854) verra' riconosciuta una maggiore detrazione fino alla concorrenza dell'imposta;
4. per i nuclei familiari con un reddito inferiore a Euro 15.495,00 (L. 30.002.504) annui aumentato di Euro 1.030,00 (L. 1.994.358) per ogni componente fiscalmente a carico e per ogni componente che non percepisce pensione e con rendita catastale inferiore a L. 1.200.487 (Euro 620,00) la detrazione sale a Euro 155 (L. 300.122);
5. per i nuclei famigliari con reddito inferiore a Euro 7.750,00 (L. 15.006.092) annui, maggiorato di Euro 1.030,00 (L. 1.994.358) per ogni componente fiscalmente a carico e per ogni componente che non percepisce pensione e con rendita catastale inferiore a Euro 620,00 (L. 1.200.487) la detrazione sale a Euro 207,00 (L. 400.807).
Per poter usufruire delle detrazioni ai punti 2/3/4/5 sara' necessario che i contribuenti ottengano l'autorizzazione scritta da parte del comune presentando istanza corredata da tutta la documentazione necessaria alla verifica dei parametri richiesti entro il 15 giugno 2002 e il reddito di riferimento sara' quello percepito dall'intero nucleo familiare nel 2001-11-20.
Si ricorda che ai sensi del comma 7, art. 8 del regolamento comunale I.C.I. sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado (padre-figlio, figlio- padre). Si precisa inoltre che chi nel corso dell'anno 2001 avesse gia' fruito di detta agevolazione dovra' entro i termini di legge presentare apposita dichiarazione I.C.I. di variazione.
(Omissis). 02A60321
Il comune di TERRAVECCHIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
2. Altre unita' immobiliari: 5 per mille;
3. Aree edificabili: 5 per mille;
4. Detrazione per abitazione principale: Euro 129,11.
(Omissis). 02A60322
Il comune di TORNARECCIO (provincia di Chieti) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille; 2. la detrazione per l'abitazione principale in Euro 118,79 in luogo di Euro 103,29 stabilite dalla legge.
(Omissis). 02A60323
Il comune di TORO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di approvare per l'anno 2002 le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali nelle seguenti misure:
(Omissis). Aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: 6 per mille. Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29;
(Omissis). 02A60324
Il comune di TORRICELLA SICURA (provincia di Teramo) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). determinare l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nella misura unica del 5 per mille; determinare in Euro 103,29 l'importo della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis). 02A60325
Il comune di TORTONA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
A) aliquota ordinaria di riferimento: 7 per mille;
B) con riferimento all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, in legge 24 ottobre 1996, n. 556 e richiamato dal comma 53, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione alla possibilita' di applicazione di aliquote ridotte, nonche' con riferimento al regolamento comunale per la gestione dell'imposta:
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune: 5 per mille;
C) con riferimento all'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 531, in relazione alla possibilita' di applicazione di aliquote ridotte inferiori al minimo di legge:
unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 2 per mille.
I contribuenti interessati dall'agevolazione sono tenuti a presentare al comune, pena il mancato ottenimento del beneficio, specifica comunicazione entro i termini stabiliti per la presentazione delle dichiarazioni l.C.I., allegando copia del contratto di locazione registrato al competente ufficio erariale, da cui si desuma la sua conformita' al "contratto tipo locale" convenuto tra il comune e le associazioni di categoria;
D) con riferimento al comma 53, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sostituisce l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle possibilita' di diversificazione delle aliquote dal 4 aI 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati, nonche' con riferimento al regolamento comunale per la gestione dell'imposta:
1) soggetti d'imposta che intraprendono per la prima volta un'attivita' produttiva: 4 per mille;
2) soggetti d'imposta, insediati nel comune di Tortona che ivi espandono la propria attivita' produttiva: 4 per mille. Le agevolazioni di cui sopra sono concesse sulla base delle modalita' e delle condizioni di seguito elencate:
a) per quanto concerne le nuove attivita':
contribuenti che iniziano per la prima volta un'attivita' produttiva nell'anno d'imposta 2002 (fa fede la data di inizio attivita' denunciata presso la CC.I.AA., nonche' la data di iscrizione presso gli enti ed istituti previdenziali) escluse le ipotesi di trasformazioni, fusioni o rilocalizzazioni di impianti produttivi;
b) per quanto concerne le espansioni di attivita':
contribuenti gia' esercitanti nell'anno 2001 un'attivita' produttiva;
contribuenti per i quali, sulla base dell'aliquota in vigore nell'anno 2001, si e' registrato, nel corso dell'annualita' 2002, un incremento della base imponibile I.C.l. riferita all'insediamento produttivo in essere in data 31 dicembre 2001;
l'incremento di base imponibile deve essere determinato da acquisizioni di nuovi immobili produttivi ovvero da ampliamenti, attestati da regolare rilascio del certificato della relativa agibilita/usabilita', degli impianti produttivi gia' esistenti;
l'incremento di base imponibile deve essere misurabile solo ed esclusivamente in termini di incremento della o delle rendite definitive riferite all'insediamento produttivo precedente all'espansione di attivita' (rimangono percio' esclusi dal beneficio dell'aliquota ridotta, ad esempio, gli ampliamenti di immobili dichiarati ai fini I.C.I. con il valore contabile o con la rendita provvisoria sui quali non sia stato previamente effettuato, nell'ambito della pratica di riaccatastamento degli stessi immobili, il cosiddetto "allineamento dei valori catastali");
l'aliquota ridotta si applica limitatamente ed esclusivamente sull'incremento di valore imponibile, mentre sul preesistente imponibile si applica l'aliquota ordinaria pari al 7 per mille.
c) per quanto concerne sia le nuove attivita' che quelle in espansione:
gli immobili soggetti all'agevolazione sono i fabbricati con categoria catastale D (opifici, alberghi, teatri, cinematografi, case di cura ed ospedali privati, istituti di credito e di assicurazione, fabbricati per attivita' industriali e commerciali, scuole e laboratori privati), C/1 (negozi e botteghe), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi), A/10 (uffici e studi privati);
l'attivita' produttiva deve essere esercitata direttamente dal soggetto contribuente;
i contribuenti interessati dall'agevolazione sono tenuti a presentare la denuncia di variazione I.C.I., formalmente corretta pena il mancato ottenimento dell'agevolazione stessa, con indicazione, a seconda dei casi, degli estremi dell'atto notarile di acquisto di impianti produttivi, della pratica di concessione edilizia e del certificato catastale, ovvero, in alternativa, con allegata la fotocopia della citata documentazione;
la richiesta della relativa concessione edilizia di costruzione od ampliamento deve essere presentata al comune a partire dal 10 gennaio 2002 ed a tutto il 31 dicembre dello stesso anno e l'aliquota ridotta si applica a partire dal rilascio del certificato di agibilita/usabilita' e sino al 31 dicembre 2004, sempreche' permangano, durante tale periodo, le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento dell'agevolazione;
sono escluse dall'agevolazione le imprese di costruzione e le imprese immobiliari.
3) Terreni agricoli in generale: 6 per mille;
4) Terreni agricoli catastalmente classificati come vigneti: 4 per mille.
E) con riferimento al comma 5, art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione alla possibilita' di applicare ulteriori aliquote ridotte:
a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille.
La richiesta della relativa concessione edilizia deve essere presentata al comune a partire dal 10 gennaio 2002 ed a tutto il 31 dicembre dello stesso anno e l'aliquota ridotta si applica a partire dal rilascio del certificato di abitabilita/agibilita/usabilita' e sino al 31 dicembre 2004; 2. di confermare per l'anno 2002 nella misura di L. 250.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principale da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di confermare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, cosi come trasformato in legge 9 maggio 1997, n. 122, nella misura annua di L. 350.000 la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 2) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico-sociale:
a) pensionati con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'I.R.P.E.F. fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
b) portatori di handicap con la percentuale minima del 50% di invalidita' e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'I.R.P.E.F. fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
c) invalidi con la percentuale minima del 50% di invalidita' e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'I.R.P.E.F. fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
d) anziani non autosufficienti con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'I.R.P.E.F. fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
e) disoccupati e lavoratori in mobilita' da almeno sei mesi e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'I.R.P.E.F. fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
f) lavoratori posti in cassa integrazione da almeno sei mesi e con reddito annuale imponibile del proprio nucleo familiare ai fini dell'I.R.P.E.F. fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico. Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti e/o invalidi, sempre a carico del contribuente, l'aumento del reddito esente e' elevato da Lire 2.000.000 per persona a carico, a L. 3.000.000;
g) famiglie monoreddito da lavoro dipendente composte da almeno due persone con reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. fino a L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
h) giovani coppie di sposi entro i trentadue anni di eta', per i primi due anni di matrimonio, il limite massimo del reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. e' stabilito in L. 23.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico; 4. di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 350.000 di cui al punto precedente i contribuenti che sono proprietari di unita' immobiliari classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici); 5. di stabilire, nell'obiettivo di una maggiore semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, che per tutti i soggetti aventi diritto alla maggiorazione di detrazione per anno d'imposta 2002 e che hanno presentato regolare domanda per usufruirne nel precedente anno d'imposta, si consideri la stessa valida anche per l'anno 2002. Resta fermo l'obbligo per i nuovi aventi diritto all'agevolazione e per i contribuenti decaduti dal beneficio della stessa, di presentare, nelle forme e nei termini stabiliti dal regolamento comunale di disciplina dell'imposta, la denuncia di variazione; 6. di confermare per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, cosi' come trasformato in legge 9 maggio 1997, n. 122, nella misura annua di L. 500.000, corrispondente a L. 42.000 per ogni mese di assenza continuativa dall'abitazione di residenza, la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 2) ricoverati presso ospedali, case di cura e di riposo, anche dello stesso comune di residenza o dimoranti temporaneamente in altro comune per motivi di salute; 7. di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 500.000 di cui al punto precedente i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
contribuenti che possiedono, a titolo di proprieta' o altro diritto reale, una o piu' abitazioni locate nel comune di residenza;
contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti richiesti per la maggiore detrazione; 8. di stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione della detrazione di L. 500.000 di cui al precedente punto 6) dovranno pervenire al comune, corredate dalle necessarie documentazioni e pena la decadenza del beneficio, dal 10 al 30 giugno 2002 per il versamento della prima rata, ovvero dal 10 al 20 dicembre 2002 per il versamento della seconda rata, e che le stesse avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2002; 9. di stabilire che le maggiorazioni della detrazione di L. 350.000 e di L. 500.000 non sono cumulabili bensi' alternative fra loro; 10. di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A60326
Il comune di TOVO SAN GIACOMO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). La giunta comunale, (omissis), delibera di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 come segue:
a) persone fisiche soggetti passivi d'imposta e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;
b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale: aliquota 6 per mille;
c) altri immobili: aliquota 7 per mille.
(Omissis). 02A60327
Il comune di TRECCHINA (provincia di Potenza) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota base imponibile ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in Trecchina per l'anno 2002 dando atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. dare atto:
che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e, comunque, inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti di ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, (Euro 103.29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso.
(Omissis). 02A60328
Il comune di TREVENZUOLO (provincia di Verona) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura differenziata come segue:
aliquota del 5,6 per mille, per l'abitazione principale;
aliquota del 6,2 per mille, per tutti gli altri fabbricati, compresi i terreni e le aree fabbricabili;
nella misura del 5,6 per mille per l'abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta e le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani a seguito di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
detrazione per abitazione principale di L. 200.000 pari a Euro 103,29;
detrazione per abitazione principale di L. 300.121 pari a Euro 155,00 nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che siano portatori di handicap o di invalidita' riconosciuti all'80% a prescindere dal reddito, con l'agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprieta'. La spettanza dell'agevolazione in parola dovra' essere comprovata da apposita certificazione rilasciata dagli organi competenti da presentarsi, a cura dell'interessato, all'ufficio tributi del comune entro il 31 dicembre 2002.
(Omissis). 02A60329
Il comune di TURRIACO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, le aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili, nella seguenti misure:
A) del 6 per mille, l'aliquota ordinaria, sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' di impresa;
B) un'aliquota agevolata nella misura dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, prendendo atto che l'aliquota agevolata sara' applicata alle predette unita' immobiliari per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ex art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449;
C) un'aliquota pari al 7 per mille nei casi di alloggi non locati, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996. A tal fine non si considera alloggio non locato quello concesso in comodato gratuito a parenti entro il quarto grado ed affini di primo grado che ivi abbiano fissato la propria residenza;
D) di incrementare l'importo della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 258,23 per i seguenti casi:
a) abitazione principale a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che ha residenza in istituto di ricovero o sanitario permanente, a condizione che l'immobile non sia locato;
b) abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da nucleo familiare il cui reddito lordo sia pari o inferiore a Euro 5.164,57;
c) abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da nucleo familiare al cui interno e' presente un portatore di handicap al 100% il cui reddito lordo sia pari o inferiore a Euro 10.329,14 per nuclei con una persona. A tale reddito vanno aggiunte Euro 2.582,28 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare.
(Omissis). 02A60330
Il comune di VACONE (provincia di Rieti) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29; 2. di stabilire che i versamenti I.C.I. effettuati cumulativamente da uno qualsiasi dei contitolari anche per conto degli altri sono da considerare regolamente eseguiti. (Omissis). 02A60331
Il comune di VADENA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. che anche per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene determinata nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di mantenere invariato a L. 400.000 (Euro 206,58) per i motivi di cui in premessa, l'importo di detrazione per l'anno 2002 dell'imposta comunale sugli immobili per le unita' immobiliari adibite ad abitazione. (Omissis). 02A60332
Il comune di VALBREMBO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 13 febbriao 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2002 le aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 5,5 per mille; detrazioni:
Euro 103,29 per casi ordinari;
Euro 258,23 esclusivamente per le abitazioni principali e loro pertinenze possedute a titolo di proprieta' o di diritto reale, da:
pensionati che abbiano compiuto sessantacinque anni a condizione che il nucleo familiare di appartenenza si trovi in una situazione economica equivalente, calcolata in base a quanto previsto dal regolamento I.S.E.E. approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 69 del 29 novembre 1999, non superiore a Euro 9.296,23 e comprovato da idonea autocertificazione da recapitare al comune entro e non oltre il termine di scadenza fissato dalla legge per la dichiarazione I.C.I.;
soggetti in situazionie di particolare disagio sociale, derivante da invalidita' non inferiore al 67% certificata dall'A.S.L. da recapitare al comune entro e non oltre il termine di scadenza fissato dalla legge per la dichiarazione I.C.I. (Omissis). 02A60333
Il comune di VALFABBRICA (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2002, le aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504/1992, che convertite in euro, vengono determinate come segue:
a) aliquota del 4,5 per mille:
immobili posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e adibiti ad abitazione principale del contribuente. Per abitazione principale si intende l'unita' immobiliare nella quale il soggetto persona fisica che la possiede, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica e dimora abituale unitamente al proprio nucleo familiare;
unita' immobiliari date in comodato o uso gratuito si soli parenti entro il primo grado in linea retta (genitori e figli) ed utilizzate da questi come abitazione principale;
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari;
abitazione possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale da soggetto anziano e/o disabile che ha acquisito la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
pertinenze dell'abitazione principale, classificate in categoria catastale C2 o C6;
b) aliquota del 6,5 per mille:
tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e classificati nei gruppi catastali "A" e "B";
fabbricati classificati nel gruppo catastale "C" quali garages e cantine non di pertinenza dell'abitazione principale, negozi, botteghe, ecc.;
fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" quali opifici, stabilimenti industriali, ecc.;
terreni agricoli, se dovuta;
aree fabbricabili;
c) detrazione d'imposta per l'abitazione principale:
Euro 103,50 per tutti i titolari di abitazione principale;
Euro 155,00 (equivalente ad una ulteriore detrazione di Euro 51,50) per i pensionati maschi ultra sessantacinquenni e femmine ultrasessantenni e per i pensionati invalidi civili con grado di invalidita' superiore al 66% per i quali ricorrano tutte le condizioni seguenti: che ne' il richiedente ne' i componenti il proprio nucleo familiare possiedano sul territorio nazionale altra unita' immobiliare adibita ad abitazione; che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto della detrazione, eventualmente comprensiva di pertinenze non locate, quali garages, cantina, ecc. risulti classificata in una delle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5; che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare in relazione alla sua composizione non risulti superiore ai limiti di seguito indicati:
n. 1 persona: Euro 6.200,00;
n. 2 persone: Euro 10.400,00;
n. 3 persone: Euro 14.500,00;
oltre 3 persone: per ogni persona in piu' Euro 2.100,00. Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di handicap non invalidita' riconosciuta del 100%, il reddito dagli stessi percepito e derivante esclusivamente da pensione di invalidita' e indennita' di accompagnamento non viene computato. (Omissis). 02A60334
Il comune di VALLE di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota agevolata (per le sottoindicate tipologie di immobili): 6 per mille:
abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune;
abitazione principale del soggetto passivo iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata;
abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado ed in linea collaterale fino al primo (con autocertificazione entro il 30 giugno dell'anno successivo);
abitazione dei custodi, come definita dal C.N.L. per la categoria e dall'art. 659 codice di procedura civile;
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
unita' immobiliari qualificabili come pertinenze dell'abitazione principale, ai sensi dell'art. 817 del codice civile (box, cantina, ecc.);
aliquota ridotta (per gli immobili di proprieta' dell'A.T.E.R., purche' non gia' assegnati con patto di futura vendita e riscatto): 1 per mille;
aliquota diversificata: 6 per mille:
fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralita' (es. stalle e fienili);
immobili diversi dalle abitazioni, non costituenti pertinenza di abitazione; 2. di determinare nell'importo di Euro 130,00 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nell'eccezione di cui all'art. 10 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.; 3. di proporre al consiglio comunale l'istituzione di una maggiore detrazione per l'abitazione pricipale dei soggetti, residenti nel comune, nel cui nucleo familiare convivente, quale risulti all'anagrafe del comune, sia presente una persona disabile con invalidita' permanente accertata in misura superiore al 66,66%; 4. di determinare nell'importo di Euro 200,00 la maggiore detrazione d'imposta di cui al precedente punto 3, subordinandone la validita' all'istituzione della particolare agevolazione da parte del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997; 5. di proporre al consiglio comunale l'istituzione di un'aliquota ridotta per gli immobili appartenenti all'A.T.E.R., purche' non gia' assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto; 6. di subordinare la validita' dell'aliquota ridotta di cui al precedente punto 5, determinata per l'anno 2002 nella misura dell'1 per mille, all'istituzione della particolare agevolazione da parte del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). 02A60335
Il comune di VALLECROSIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di adottare, per i motivi di cui in narrativa, per l'anno 2002, le sottoelencate aliquote, salvo diverse determinazioni da assumersi entro i termini di approvazione del bilancio:
l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille;
l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione pricipale, in applicazione dell'art. 4, primo comma, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonche', in applicazione del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistisco o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori;
l'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per i terreni agricoli; (Omissis). 02A60336
Il comune di VALLELUNGA PRATAMENO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;
(Omissis). 02A60337
Il comune di VALSOLDA (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare con effetto 1o gennaio 2002, le seguenti aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili:
prima casa: 6,5 per mille;
seconda casa ed altri immobili: 6,5 per mille;
terreni edificabili: 6,5 per mille; (Omissis). 02A60338
Il comune di VARENA (provincia di Trento) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, a decorrere dall'anno d'imposta 2002 le seguenti nuove aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
aliquota I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale, nonche' per abitazioni principali utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 4 per mille;
aliquota I.C.I. per le pertinenze dell'abitazione principale (cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificati o classificabili nelle categorie C2, C6 e C7: 4 per mille;
aliquota I.C.I. per i fienili (tranne i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative), classificati nella categoria C/6: 4 per mille;
aliquota I.C.I. per tutte le altre unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale: 5 per mille;
detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 207,00 annue, rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione di applica alla pertinenza dell'abitazione principale per la quota eventualmente non gia' assorbita dalla medesima; (Omissis). 02A60339
Il comune di VEDANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:
nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 8, comma 8, del vigente regolamento comunale;
nella misura del 7 per mille per gli immobili diversi o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
di determinare in Euro 104,30 le detrazioni stabilite per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze ex art. 8, comma 8 del vigente regolamento comunale;
(Omissis). 02A60340
Il comune di VEDELAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).

=====================================================================
codice | Tipo immobile | Aliquota | detrazione =====================================================================
10 | Abitazione principale | 5 | Euro 144,00
17 | Pertinenze abitazione principale | 5 | Euro 144,00
20 | Fabbricati ordinari | 6 |
31 | Aree edificabili | 6 |
41 | Terreni agricoli | 6 |

Si comunica, inoltre, che i versamenti dell'imposta possono essere effettuati:
1. direttamente presso gli sportelli della tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo Trevigiano;
2. presso gli sportelli degli uffici postali, utilizzando gli appositi bollettini di c.c.p. n. 26728378 intestati al comune di Vedelago - sevizio tesoreria - I.C.I., che saranno recapitati al domicilio dei contribuenti. I versamenti non devono essere eseguiti se l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a Euro 5,16.
(Omissis). 02A60341
Il comune di VENEGONO INFERIORE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).

=====================================================================
Tipologia immobile | Aliquota (per mille) ===================================================================== Abitazione principale + | 4,5 (con detrazione annuale pertinenze.... | Euro 103,29 - L. 200.000) --------------------------------------------------------------------- Alloggi concessi in comodato o in | uso gratuito a perenti in linea | retta (art. 75 cod. civile) (con | apposita dichiarazione su modulo | fornito dall'ufficio I.C.I. del | comune).... | 4,5 --------------------------------------------------------------------- Unita' residenziali locate secondo| contratti-tipo ai sensi della | legge n. 431/98*.... | 4,5 --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili.... | 6 --------------------------------------------------------------------- Unita' imm. classif. gruppo D.... | 7 --------------------------------------------------------------------- Unita' residenziali sfitte**.... | 7 --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati non rientrati | nelle precedenti tipologie.... | 6

*) Unita' residenziali locate secondo contratti tipo. . . : sono le unita' residenziali affittate con contratti d'affitto tipo, sottoscritti dalle organizzazioni SUNIA, SICET, CONIA, in rappresentanza degli inquilini e APE in rappresentanza della proprieta' edilizia e depositati presso gli uffici comunali (deliberazione G.C. n. 358/99). **) Unita' residenziali sfitte: sono le unita' residenziali non occupate (neanche occasionalmente o saltuariamente), immobili privi di allacciamento ENEL e, dove possibile, acquedotto.
(Omissis). 02A60342
Il comune di VEZZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di determinare inoltre per l'anno 2002, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 119.00.
(Omissis). 02A60343
Il comune di VEZZI PORTIO (provincia di Savona) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). La giunta comunale (omissis), delibera di determinare (omissis), le aliquote per l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2002 confermando per l'abitazione principale e per gli altri immobili l'aliquota nelle stesse misure determinate per l'anno precedente e precisamente:
5,5 per mille l'aliquota per i soggetti passivi persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
7 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili.
(Omissis). 02A60344
Il comune di VIDIGULFO (provincia di Pavia) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:
terreni agricoli - 6,5 per mille;
aree fabbricabili - 6,5 per mille;
abitazione principale - 5 per mille;
pertinenze abitazione principale - 5 per mille;
altri fabbricati - 6,5 per mille;
abitazioni non locate - 7 per mille; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per l'anno 2002 le detrazioni d'imposta come di seguito illustrate:
abitazione principale Euro 103,29 annue.
(Omissis). 02A60345
Il comune di VIGASIO (provincia di Verona) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare, con modalita' variabili, l'aliquota anche per il 2002, come segue:
aliquota del 4,5 per mille, esclusivamente per l'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo residente;
aliquota del 6,5 per mille, per tutti gli altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati); 3. di confermare in L. 200.000 Euro 103,29, la riduzione da applicare per l'abitazione principale. La detrazione per l'abitazione principale e' estesa anche alle relative pertinenze; 4. di considerare:
che ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione d'imposta sono adibite ad abitazione principale anche le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado in linea retta (c. 5, art. 6 del c. 5, art. 8 del regolamento comunale). La spettanza dell'agevolazione in parola dovra' essere comprovata da apposita autocertificazione ;da rilasciare da parte degli interessati all'ufficio tributi entro il termine per la dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta;
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (comma 5, art. 6 del reg.to comunale);
(Omissis). 02A60346
Il comune di VIGONE (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare, per l'anno 2002, (omissis), le misure delle aliquote, (omissis), quali riportate qui in allegato ai numeri da 1-3-4-5, (omissis), e fissando in Euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale (e sue pertinenze), relativamente all'I.C.I. (per la quale ultima sono confermate le aliquote del 5.8 per mille per abitazioni e pertinenze e del 7 per mille per altri fabbricati, terreni, aree edificabili).
(Omissis). 02A60347
Il comune di VILLA SAN GIOVANNI TUSCIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). I. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue:
1. aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
2. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; II. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. III. per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis). 02A60348
Il comune di VILLANOVA del SILLARO (provincia di Lodi) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire l'imposta sugli immobili per l'anno 2002 con aliquota unica del 5,8 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto-legge 31 dicembre 1992 n. 504; di applicare per l'abitazione principale la detrazione di Euro 104,00;
(Omissis). 02A60349
Il comune di VILLAR DORA (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'esercizio 2002 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di mantenere la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29 ed i valori medi venali delle aree fabbricabili site sul territorio del comune (allegato predisposto dall'ufficio tecnico) approvati con la deliberazione c.c. n. 6 del 28 febbraio 2000;
(Omissis). 02A60350
Il comune di VILLAVALLELONGA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni d'imposta:
aliquota del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili soggette ad I.C.I.;
detrazione d'imposta di Euro 103,30 per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A60351
Il comune di VINZAGLIO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale e' determinata in Euro 103,29 ovvero L. 200.000.
(Omissis).
 
02A60352
Il comune di VITERBO ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come gia' determinate per l'anno 2001 e, quindi, nella misura di seguito indicata:
1. un'aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille;
2. un'aliquota ridotta al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze) o concesse, dal soggetto passivo dell'imposta, in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al secondo grado, che nelle stesse abbiano stabilito la loro residenza;
3. un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, che vengono concessi a seguito di procedura di assegnazione in locazione, ad un canone agevolato e predeterminato per legge, a soggetti meno abbienti e socialmente bisognosi che li utilizzino direttamente come abitazione principale;
4. un'aliquota agevolata speciale pari al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' inagibili ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici. di precisare, inoltre, che:
a) per poter godere, a pena d'esclusione, dell'aliquota agevolata, di cui al punto 3, i soggetti passivi d'imposta dovranno presentare, nei termini previsti dalla vigente normativa, apposita dichiarazione di variazione I.C.I. in cui dovranno essere indicati gli immobili concessi in locazione a canoni agebolati a soggetti bisognosi che li utilizzano come abitazione principale;
b) per poter usufruire dell'aliquota agevolata speciale, di cui al punto 4, il contribuente, a pena di esclusione dal beneficio deve comunicare al settore tributi l'inizio dei lavori di recupero, entro e non oltre 15 giorni dall'avvio degli stessi, con apposita istanza a cui dovra' essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui si attesti che l'immobile possiede i requisiti richiesti;
c) l'inagibilita' e l'inabitabilita', di cui al punto 4, deve consistere in un degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di confermare, altresi', la detrazione per l'abitazione principale e le ulteriori detrazioni previste dalla deliberazione di giunta comunale n. 854 del 14 aprile 1997, recepita con atto consiliare n. 40 del 17 febbraio 1998, i cui importi previsti vengono convertiti in euro, nella misura di seguito indicata:
1. la detrazione per l'abitazione principale e' pari a Euro 103,29. Tale detrazione potra' essere estesa anche alle pertinenze distintamente iscritte in catasto per la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato completa capienza nell'imposta relativa all'abitazione principale;
2. la ulteriore detrazione (in aggiunta alla precedente), da attribuire alle sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati nella predetta deliberazione di giunta comunale n. 854 del 14 aprile 1997, e' pari a Euro 129,11. La detrazione di cui al punto 1, nonche' l'aliquota del 4,5 per mille, si applica anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza. Per poter usufruire dell'agevolazione di cui al precedente punto 2. gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare apposita istanza al settore tributi, da rinnovarsi ogni anno, entro il termine per il pagamento della prima rata di acconto I.C.I. Alla domanda dovra' essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti di possedere tutti i requisiti richiesti.
(Omissis). 02A60353
Il comune di VITULANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. di fissare il L. 200.000 la detrazione per l'abitazione prinicipale ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 02A60354
Il comune di VOGOGNA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di adottare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
l'aumento al 6 per mille dell'aliquota I.C.I. sulle abitazioni principali e sue pertinenze con una detrazione di Euro 103,29;
il mantenimento al 7 per mille dell'aliquota I.C.I. sugli altri fabbricati e le aree fabbricabili e al 4 per mille per coloro che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(Omissis). 02A60355
Il comune di VOLPEDO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, ferma restando la detrazione di L. 300.000 per la prima casa.
(Omissis). 02A60356
Il comune di VOLTIDO (provincia di Cremona) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002 l'aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili il 5 per mille; 2. (omissis); 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorino abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
 
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