Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI SASSARI
DECRETO RETTORALE 27 maggio 2002
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2001, trasmesso con nota ministeriale prot. n. 2341 del 3 agosto 2001, con il quale vengono respinte le proposte di modifica degli articoli 14 e 29 in quanto non conformi a legge;
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, in legge n. 56 del 4 aprile 2002, in particolare l'art. 4, comma 2;
Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo in data 30 aprile 2002, trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota rettorale prot. n. E-006853 dell'8 maggio 2002, con la quale vengono confermate le proposte avanzate dal Senato accademico del 20 luglio 2001;
Vista la nota ministeriale prot. n. 1691 del 16 maggio 2002, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato, per quanto riguarda gli articoli 14 e 29, come appresso indicato:
Art. 14.
Elettorato attivo e passivo
Il comma 2 e' interamente sostituito dal seguente:
"2. L'elettorato attivo spetta:
ai docenti;
ad una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 5% delle unita' al momento in servizio di ruolo, eletta direttamente in un collegio d'Ateneo;
ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione;
ai componenti del Consiglio degli studenti;
ai rappresentanti degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca nella Consulta.".
Art. 29.
Composizione del consiglio di facolta'
I commi 1, 2 e 5 sono interamente sostituiti dai seguenti commi:
"1. Il consiglio di facolta' e' composto da:
i docenti;
una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio, pari a cinque se gli iscritti sono meno di mille, a sette se piu' di mille;
una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un ventesimo dei professori componenti il consiglio di facolta'. E' comunque garantita tale rappresentanza.".
"2. Nelle facolta' costituite da un solo corso di laurea partecipano inoltre al consiglio di facolta', con voto consultivo, i titolari di insegnamento per supplenza, affidamento o per contratto sostitutivo di insegnamento ufficiale.".
"5. Solo i docenti partecipano al consiglio di facolta' quando si tratta di questioni concernenti le persone dei professori stabilizzati, dei ricercatori e degli assistenti e la destinazione a concorso di posti di ricercatore.".
Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sassari, 27 maggio 2002
Il rettore: Maida
 
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