Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 maggio 2002
Divieto di vendita dei prodotti omeopatici contenenti Kava-Kava.

IL DIRIGENTE
dell'ufficio autorizzazioni alla produzione
revoche - import export - sistema d'allerta

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 14, comma 5 e all'art. 25, comma 8;
Tenuto conto del provvedimento di sospensione n. 800.5/SQ. M977/13404, emanato dallo scrivente ufficio per tutti i prodotti di libera vendita ad uso erboristico contenenti Kava-Kava, sulla base della nota inviata da "Medicines Control Agency" (UK);
Viste le decisioni adottate in alcuni Paesi della Comunita' europea, concernenti la sospensione della commercializzazione di prodotti omeopatici contenenti Kava-Kava con diluizioni inferiori a 5 CH;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di dover adottare, cautelativamente, a tutela della salute pubblica, provvedimenti restrittivi anche per i prodotti omeopatici contenenti Kava-Kava con diluizioni inferiori a 5 CH;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' vietata con decorrenza immediata la vendita di prodotti omeopatici contenenti Kava-Kava con diluizioni inferiori a 5 CH.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2002
Il dirigente: Guarino
 
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