IL DIRIGENTE dell'ufficio autorizzazioni alla produzione revoche - import export - sistema d'allerta
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 14, comma 5 e all'art. 25, comma 8; Tenuto conto del provvedimento di sospensione n. 800.5/SQ. M977/13404, emanato dallo scrivente ufficio per tutti i prodotti di libera vendita ad uso erboristico contenenti Kava-Kava, sulla base della nota inviata da "Medicines Control Agency" (UK); Viste le decisioni adottate in alcuni Paesi della Comunita' europea, concernenti la sospensione della commercializzazione di prodotti omeopatici contenenti Kava-Kava con diluizioni inferiori a 5 CH; Ravvisata, pertanto, la necessita' di dover adottare, cautelativamente, a tutela della salute pubblica, provvedimenti restrittivi anche per i prodotti omeopatici contenenti Kava-Kava con diluizioni inferiori a 5 CH; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' vietata con decorrenza immediata la vendita di prodotti omeopatici contenenti Kava-Kava con diluizioni inferiori a 5 CH. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2002 Il dirigente: Guarino |