Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 29 aprile 2002 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arredamenti Lai, unita' di Ovada. (Decreto n. 30967). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Visto il decreto n. 1 del 31 gennaio 2002, emesso dal tribunale di Alessandria con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo cessio bonorum della S.r.l. Arredamenti Lai; Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 31 gennaio 2002; Acquisito il prescritto parere; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arredamenti Lai, sede in Ovada (Alessandria), unita' di Ovada (Alessandria) per un massimo di trenta unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 2002 al 30 gennaio 2003. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2002 Il direttore generale: Achille |
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