Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 giugno 2002, n. 119
Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dall'Ente Tabacchi Italiani al quale sono state trasferite le attivita' produttive e commerciali gia' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima;
Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in forza del quale per quanto non specificatamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 si provvede con regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 1 giugno 1999, n. 202, recante regolamento, con il quale si e' provveduto a differire gli adempimenti di cui al citato decreto del Ministro delle finanze n. 67 del 1999 al 30 giugno 2000;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 giugno 2000, n. 170, recante regolamento con il quale, tra l'altro, si e' provveduto a procrastinare, per l'Ente Tabacchi Italiani e per le Societa' per azioni in cui l'Ente si sara' trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, al 30 giugno 2002, il termine per l'esecuzione degli adempimenti di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
Visti gli articoli 23 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che le attivita' trasferite all'Ente Tabacchi Italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;
Attesa la complessita' dell'implementazione del sistema informatico, da attivare presso i Magazzini Vendita da trasformare in depositi fiscali, finalizzato alla gestione informatica collegata di tutti i dati della movimentazione dei tabacchi, ai fini dell'accertamento e versamento delle relative imposte;
Considerati, altresi', i tempi tecnici necessari per organizzare le strutture e i presidi deputati all'attivita' di controllo fiscale;
Ritenuta la necessita' di differire ulteriormente il termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del predetto decreto 22 febbraio 1999, n. 67, cosi' come modificato dal citato decreto 9 giugno 2000, n. 170;
Atteso che il differimento di tale termine non crea vuoti normativi in quanto in tale fase transitoria continuano ad applicarsi le disposizioni amministrative e contabili gia' vigenti per l'Amministrazione dei monopoli di Stato che offrono le necessarie garanzie sotto il profilo della tutela fiscale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10047/UCL del 10 giugno 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Nell'articolo 18 del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, come da ultimo sostituito dal decreto del Ministro delle finanze 9 giugno 2000, n. 170, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelli prescritti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, sono eseguiti dai depositi fiscali dell'Ente Tabacchi Italiani e da quelli delle societa' per azioni in cui sara' trasformato l'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, entro il 30 settembre 2002.".
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 giugno 2002
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 144



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
25 maggio 1989, n. 190 (Disposizioni sulla revisione dei
ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e
sull'impiego della Guardia di finanza, nonche' sulla durata
in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla
vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e
vendita di generi di monopolio):
"Art. 11. - 1. L'attivita' di vigilanza e di controllo
sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e
sulla vendita dei generi di monopolio e' affidata alla
Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito
erariale derivante dai monopoli fiscali.
2. Le modalita' secondo le quali dovranno svolgersi i
servizi di cui al comma 1, sono determinate con decreto del
Ministro delle finanze, sentiti il comando generale della
Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato tutti gli oneri concessi
all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del
personale per le attivita' di cui al comma 1. Al relativo
onere, che non potra' superare per gli anni 1989, 1990 e
1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione
degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di
previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per i suddetti anni.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare
le relative variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283:
"Art. 5 (Disposizioni di attuazione). - 1. Per quanto
non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3, si
provvede con regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con singoli
provvedimenti del Ministro delle finanze".
- Il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere dotati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
"4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali che devono recare la
denominazione di regolamento, sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti, e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 (Regolamento recante
norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi
fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di
accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i
tabacchi lavorati), come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. In
relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e
telematici in dotazione ai depositi autorizzati e
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione
medesima, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, vengono determinate e aggiornate le
modalita' tecniche di contabilizzazione e di comunicazione
dei dati contabilizzati dei tabacchi lavorati sottoposti ad
accisa.
2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni
recate dal presente decreto, ad eccezione di quelli
prescritti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, sono eseguiti
dai depositi fiscali dell'Ente Tabacchi Italiani e da
quelli delle societa' per azioni in cui sara' trasformato
l'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, entro il 30 settembre
2002.
3. La circolazione dei tabacchi lavorati di produzione
nazionale sul cui condizionamento non e' applicato il
contrassegno di Stato previsto dall'art. 14 del decreto
ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, fabbricati entro il
30 giugno 2000, e' ammessa fino ad esaurimento delle
scorte.
4. I depositi fiscali indicati nel comma 2, continuano
ad operare, fino all'esecuzione degli adempimenti di cui
allo stesso comma 2, con le procedure amministrative e
contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei
monopoli di Stato, e sono assoggettati ai controlli
previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, concernente il
regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n.
1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio.
5. Per consentire l'esercizio dei controlli previsti
dal comma 4, i depositi fiscali comunicano mensilmente
all'Amministrazione dei monopoli di Stato, per ciascun
magazzino di vendita, l'ammontare delle relative dotazioni
ricevute ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293. Le eventuali modifiche delle dotazioni stesse sono
comunicate entro cinque giorni. Le modifiche che comportano
la restituzione delle dotazioni da parte dei magazzini di
vendita sono previamente comunicate all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e sono adottate sotto la
vigilanza dell'Amministrazione stessa secondo criteri
stabili con decreto direttoriale (11).".
(11) Articolo prima modificato dall'art. 1 del decreto
ministeriale 1 giugno 1999, n. 202 (Gazzetta Ufficiale
25 giugno 1999, n. 147) e poi cosi' sostituito dall'art. 1
del decreto ministeriale 9 giugno 2000, n. 170 (Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2000, n. 145).



 
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