Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2002 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 aprile 2002, n. 64 |
Testo del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 91 del 18 aprile 2002), coordinato con la legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali". |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea e' differito al 31 dicembre 2002. Alla stessa data e' differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001. 2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, e' differito al 31 dicembre 2002. 3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata (( "Enduring Freedom", nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti )), e' differito al 31 dicembre 2002. 4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo all'intervento internazionale denominato "International Security Assistance Force" (I.S.A.F.), e' differito al (( 31 dicembre 2002 )). 5. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, e' differito al 31 dicembre 2002. 6. Il termine previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), e' differito al 31 dicembre 2002. 7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 1, 14 e 14-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante "Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali", come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002: "Art. 1 (Proroga della partecipazione militare italiana a operazioni internazionali). - 1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, e' prorogato fino al 31 marzo 2002. Fino alla stessa data e' prorogato il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del 2001. 2. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, e' prorogato fino al 31 marzo 2002. 3. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom" e al connesso intervento internazionale denominato ISAF (International Security Assistance Force) e' prorogato fino al 31 marzo 2002.". "Art. 14 (Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica). - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonche' ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita' di criminalita' organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana. 2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica. 3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale di cui all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo e' corrisposto in euro, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 giugno-30 novembre 2001. 4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria estera percepita. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002. 7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.". "Art. 14-bis (Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia). - 1. La denominazione della missione di monitoraggio della Comunita' europea nei territori della ex Jugoslavia ECMM e' modificata in missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM. 2. Il termine previsto dall'art. 1 della legge 26 maggio 2000, n. 147, relativo alla partecipazione italiana alla missione di cui al comma 1, e' prorogato fino al 31 marzo 2002.". |
| Art. 2. Trattamento economico 1. L'indennita' di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' corrisposta in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 dicembre 2001 al 28 febbraio 2002. 2. Il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' corrisposto in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 dicembre 2001 al 28 febbraio 2002. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 1): "Art. 2 (Indennita' di missione) - 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale e' corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennita' e' corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 giugno al 30 novembre 2001. Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'art. 1, comma 3, la misura del 90 per cento e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. 3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.". - Per il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, v. nota all'art. 1. |
| Art. 3. Disposizioni in materia contabile 1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di Euro 15.600.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (v. nota all'art. 1): "1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi. 2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.". |
| Art. 4. Compagnia di fanteria rumena 1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di Euro 1.145.788. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (v. nota all'art. 1): "Art. 11 (Compagnia di fanteria rumena). - 1. E' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di Euro 425.250.". |
| Art. 5. Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi l. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2002, la spesa di Euro 2.582.284. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (v. nota all'art. 1): "Art. 12 (Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi). - 1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di Euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonche' per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2. 3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera e' autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attivita' congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.". |
| Art. 6. Cessione di materiali 1. Nell'ambito delle finalita' previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'O.N.U. il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane vestiario e materiale di casermaggio dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', entro il limite complessivo di Euro 480.000, materiale di autoprotezione individuale, telecomunicazioni e armamento leggero per l'addestramento e l'assistenza delle Forze di sicurezza afgane. |
| Art. 7. Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri 1. L'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica all'Arma dei carabinieri, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I provvedimenti di richiamo del personale dell'Arma dei carabinieri sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri ausiliari. 3. Per l'anno 2002, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di Euro 15.308.459 per il medesimo anno, con il decreto di cui al comma 2 puo' essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma viene corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001 e, qualora richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni. 4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2002, recata dall'articolo 21 della legge (( 28 dicembre )) 2001, n. 448. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (v. nota all'art. 1): "Art. 10 (Forze di completamento). - 1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui all'art. 1, al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', l'amministrazione della difesa puo' richiamare in servizio, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonche' il personale gia' appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. 2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati e' attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve. 3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. 4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le seguenti modalita': a) in accoglimento di motivata domanda; b) ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.". - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 20 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001: "Art. 21 (Sostituzione dei carabinieri ausiliari). - 1. In relazione alla necessita' di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita' di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalita' per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di eta' non superiore a trenta anni: a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito; b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualita' di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata. 3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995: "2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualita' di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dcembre 1993, n. 537, e dall'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente dclla Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo". |
| Art. 8. Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate (( 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: "e quelli in ferma breve"; b) al comma 5, sopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: "ed a quelli in ferma breve"; c) al comma 8, dopo le parole: "di truppa", sono inserite le seguenti: "in ferma breve,". 2. Le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto relativamente ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 215 del 2001, i criteri per l'applicazione delle citate riserve di posti sono stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. 3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 251, dopo le parole: "in ferma prefissata", sono inserite le seguenti: "e in ferma breve" )). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 12 e 19, come modificati dal decreto-legge qui pubblicato, e dell'art. 18, commi 1 e 3 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001: "Art. 12 (Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di cinque anni, con la possibilita di concedere, al termine della ferma prefissata, due successive rafferme biennali. 2. I volontari di cui al comma 1 e quelli in ferma breve sono assegnati ai comandi, enti, reparti e unita' dislocati su tutto il territorio nazionale e possono essere impiegati anche in operazioni condotte fuori dal territorio nazionale. 3. Ai volontari di cui al comma 1 e' corrisposto il trattamento economico previsto per i volontari in ferma breve. 4. Ai volontari di cui al comma 1 sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente. 5. Ai volonari di cui al comma 1 ed a quelli i ferma breve che, comandati in servizio isolato, si trovino nell'impossibilita', attestata dall'autorita' che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al penottamento in albergo, nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente. 6. A decorrere dal 1 gennaio 2006, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di un anno. Ai volontari di truppa in ferma prefissata di un anno compete il trattamento economico dei volontari di cui all'art. 16, comma 1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabilite le modalita' di valutazione della ferma prefissata di un anno ai fini dell'ammissione alla ferma prefissata di cinque anni. 7. Ai volontari di truppa in ferma prefissata si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505. 8. I volontari di truppa in ferma breve in ferma prefissata ed in rafferma possono usufruire a titolo gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di servizio.". "Art. 19 (Eta' massima per il reclutamento dei volontari di truppa). - L'eta' massima per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve e' stabilita in 25 anni.". "Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi' determinate: a) Arma dei carabinieri, 70%; b) Corpo della Guardia di finanza, 70%; c) Corpo militare della Croce rossa, 100%; d) Polizia di Stato, 45%; e) Corpo di Polizia penitenziaria, 60%; f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, 45%; g) Corpo forestale dello Stato, 45%. 2. (Omissis). 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1983, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma e' abrogato l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, concernente "Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del guoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997. |
| Art. 9. Disposizioni di convalida l. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 10. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 7, valutati complessivamente in (( euro 662.352.426 )), si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 63 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995: "63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato e' corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio: a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato; b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilita', se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.". |
| Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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