Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 3 maggio 2002
Richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
Considerata la necessita' di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2002 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:
per l'Esercito, cinquanta ufficiali per periodi di cinque giorni, dieci ufficiali, due sottufficiali e sette militari di truppa per periodi di cinquanta giorni, pari a circa due ufficiali un sottufficiale e un militare di truppa in ragione d'anno;
per la Marina militare, quarantotto ufficiali e diciannove sottufficiali per periodi di trenta giorni, pari a circa quattro ufficiali e due sottufficiali in ragione d'anno;
per l'Aeronautica militare, venti ufficiali e venti sottufficiali per periodi di trenta giorni, pari a circa due ufficiali e due sottufficiali in ragione d'anno.
 
Art. 2.
1. Con successivo decreto verranno previsti per ogni arma, corpo, categoria, specialita' e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonche' i tempi, i modi e la durata del richiamo.
 
Art. 3.
1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.
Roma, 3 maggio 2002
Il Ministro: Martino
 
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