Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 3 maggio 2002 |
Richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2002. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi; Considerata la necessita' di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 2002 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento: per l'Esercito, cinquanta ufficiali per periodi di cinque giorni, dieci ufficiali, due sottufficiali e sette militari di truppa per periodi di cinquanta giorni, pari a circa due ufficiali un sottufficiale e un militare di truppa in ragione d'anno; per la Marina militare, quarantotto ufficiali e diciannove sottufficiali per periodi di trenta giorni, pari a circa quattro ufficiali e due sottufficiali in ragione d'anno; per l'Aeronautica militare, venti ufficiali e venti sottufficiali per periodi di trenta giorni, pari a circa due ufficiali e due sottufficiali in ragione d'anno. |
| Art. 2. 1. Con successivo decreto verranno previsti per ogni arma, corpo, categoria, specialita' e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonche' i tempi, i modi e la durata del richiamo. |
| Art. 3. 1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione. Roma, 3 maggio 2002 Il Ministro: Martino |
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