Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 27 maggio 2002 |
Riconoscimento alla sig.ra Conti Parra Maria Clara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. l, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, suindicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa, ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Conti Parra Maria Clara, nata il 15 giugno 1955 a Bogota' (Colombia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di "abogada" di cui e' in possesso rilasciato dall'"Universidad INCCA de Colombia" in data 29 agosto 1986 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Considerato che la richiedente e' iscritta al "Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de registro Nacional de Abogados" della Repubblica di Colombia dal 7 settembre 1987; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Conti Parra Maria Clara, nata il 15 giugno 1955 a Bogota' (Colombia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati" e per l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 27 maggio 2002 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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