IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra Moreno Granados Gema Noelia, nata a Madrid (Spagna) il 20 aprile 1974, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di "psicologa" conseguito in Spagna ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di "psicologa" e di "psicoterapeuta"; Rilevato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico "Licenciada en psicologia" conseguito presso l'"Universidad autonoma de Madrid" in data 5 settembre 2001; Considerato che la richiedente risulta iscritta al "Colegio oficial del psicologos" di Madrid a partire dall'11 settembre 2001; Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera a) 3o trattino e 3, lettera a) della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera a) del decreto legislativo n. 115/1992, e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di "psicologo" in Spagna; Considerato, infine, che e' in possesso di un'ampia esperienza professionale; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 19 febbraio 2002; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "psicologo", come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Considerato peraltro che non ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento spagnolo per l'esercizio della professione di psicoterapeuta nel suo Paese, e che comunque ha una formazione accademica-professionale non assimilabile a quella richiesta in Italia; Decreta: 1. Alla sig.ra Moreno Granados Gema Noelia, nata a Madrid (Spagna) il 20 aprile 1974, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "psicologi" - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. 2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualita' di "psicoterapeuta", per le ragioni in motivazione, e' respinta. Roma, 27 maggio 2002 Il direttore generale: Mele |