Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 7 giugno 2002 |
Disposizioni per l'attuazione degli interventi urgenti conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della regione Lombardia. (Ordinanza n. 3219). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della citta' di Milano fino al 31 dicembre 2002, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile la sede della regione Lombardia; Visto il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante la sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia; Considerato che la violenza dell'evento ha causato seri danni alla sede della regione Lombardia e difficolta' operative all'attivita' amministrativa della regione stessa e che pertanto e' necessario fronteggiare la situazione emergenziale mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Ritenuto urgente porre in essere ogni intervento utile per la ripresa delle attivita' lavorative della regione Lombardia e per la messa in sicurezza ed il recupero della torre Pirelli, sede della giunta regionale, delle relative pertinenze e dei luoghi adiacenti; Vista la relazione predisposta dalla regione Lombardia di cui alla nota n. A1.2002.0024949 del 17 maggio 2002 e le richieste ivi contenute; Acquisita l'intesa con la regione Lombardia; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. L'assessore degli affari generali e del personale della regione Lombardia e' nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella citta' di Milano a seguito dell'evento del 18 aprile 2002, che ha interessato la sede della regione Lombardia provocando ingenti danni. 2. Il commissario delegato provvede, anche in deroga alla legge di contabilita' generale dello Stato ed al relativo regolamento e con le ulteriori deroghe di cui al successivo art. 3, alla attuazione degli interventi di messa in sicurezza, di restauro e di recupero funzionale del palazzo Pirelli, sede della giunta regionale, e delle relative pertinenze e dei luoghi adiacenti, allo svuotamento completo degli uffici regionali dalla torre ed al completamento della riallocazione degli stessi presso altre sedi, nonche' all'attivita' di recupero, individuazione e catalogazione della documentazione inerente alle pratiche amministrative e legali, ed al riacquisto di beni ed attrezzature danneggiate a seguito dell'evento. |
| Art. 2. 1. lI commissario delegato provvede all'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1 avvalendosi degli uffici dell'amministrazione regionale. 2. In ragione dell'aggravio di lavoro per le strutture regionali derivante dall'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1, il commissario delegato e' autorizzato a corrispondere al personale dipendente compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, fino ad un massimo di cento ore mensili. 3. Per il ripristino delle condizioni di normalita' ed a fronte della frammentazione delle sedi conseguenti alla riallocazione degli uffici regionali, il commissario delegato e', altresi', autorizzato ad avvalersi di personale, anche tecnico, estraneo all'amministrazione regionale, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, ricorrendo a rapporti di lavoro temporaneo previsto dall'art. 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza. 4. Il commissario delegato e' autorizzato a rimborsare gli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato impiegate in emergenza, compresi quelli sostenuti dai datori di lavoro dei volontari medesimi, nonche' gli oneri per gli interventi disposti in emergenza dal comune di Milano, al fine di ripristinare le infrastrutture danneggiate nella citta' a seguito dell'evento. |
| Art. 3. 1. Il commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1 puo' adottare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, iniziative ed atti di carattere amministrativo e negoziale, in deroga alla seguente normativa: decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, cosi' come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 e 17, 21; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 26, 27; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 6, comma 5, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, art. 10 commi 2, 3, 4, 5, 6; legge regionale 12 settembre 1983, n. 70, articoli 8, 19, 21, 22, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38; legge regionale 19 maggio 1997, n. 14, articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18; legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36, art. 15; legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, art. 49; contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 14 settembre 2000, art. 2, comma 4 e art. 6; legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 1, commi 2 e 4. |
| Art. 4. 1. Il commissario delegato provvede alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, utilizzando le risorse finanziarie statali trasferite al bilancio della regione Lombardia, anche avvalendosi di fondi gia' destinati ed in deroga alle disposizioni normative regionali di finalizzazione dei fondi medesimi. |
| Art. 5. 1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi non potranno far carico al Dipartimento medesimo. Roma, 7 giugno 2002 Il Ministro: Scajola |
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