Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 maggio 2002
Riconoscimento al sig. Pohl Mark Oliver di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza del sig. Pohl Mark Oliver, nato a Schwalbach il 27 maggio 1966, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di geologo di cui e' in possesso, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "geologo";
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico "Diplom-Geologe" conseguito presso l'Universita' "Rheinische Friedrich-Wilhelms" di Bonn in data 23 febbraio 1993;
Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;
Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria con nota del 26 febbraio 2002;
Ritenuto che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "geologo" e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere delle misure compensative, come specificato nella nota del Consiglio nazionale dei geologi del 26 febbraio 2002;
Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Pohl Mark Oliver, nato a Schwalbach il 27 maggio 1966, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni, le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
idrogeologia;
geomorfologia applicata;
geologia delle costruzioni.
Roma, 10 maggio 2002
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carte legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' del geologo tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un geologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, amezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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