Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 7 maggio 2002 |
Proroga della concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, art. 10, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ira Costruzioni, unita' di Enna. (Decreto n. 31008). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10, recante norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia; Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10; Visto l'art. 6, comma 2 del decreto legge 20 maggio 93, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2 della legge n. 236/1993, la precedente delibera; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 1-sexies del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998 n. 176; Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 2002, con il quale e' stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 28 agosto 2000, dipendenti dalla societa' I.R.A Costruzioni Generali S.r.l.; Viste le istanze della suddetta ditta, inviate per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tendenti ad ottenere la proroga del trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni per il periodo successivo alla scadenza dei primi tre mesi di trattamento, gia' concesso dall'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 223/1991; Vista la nota datata 22 gennaio 2002, con la quale la sede I.N.P.S. di Enna ha comunicato di aver autorizzato, in favore dei predetti lavoratori, la concessione del trattamento di CIGO, come previsto dal citato art. 10 della legge n. 223/1991, per il primo periodo trimestrale decorrente dalle sospensioni, ovvero dal 28 agosto 2000 al 25 novembre 2000; Ritenuto, pertanto, di autorizzare la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione, per il periodo dal 26 novembre 2000 al 26 luglio 2001, data in cui i lavori sono stati ripresi; Decreta: Art. 1. E' autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 28 agosto 2000, dipendenti dalla I.R.A Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Catania, impegnata nei lavori di completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della diga Olivo, lavori di costruzione della galleria Gerace in provincia di Enna, per il periodo dal 26 novembre 2000 al 25 febbraio 2001. |
| Art. 2. Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 1 e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 26 febbraio 2001 al 25 maggio 2001. |
| Art. 3. Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 2 e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 26 maggio 2001 al 26 luglio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2002 Il direttore generale: Achille |
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