Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2002 (vai al sommario)
LEGGE 15 giugno 2002, n. 116
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 giugno 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Scajola, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli



LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2666):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi); dal Ministro (ad interim) degli affari esteri
(Berlusconi); dal Ministro della difesa (Martino) e dal
Ministro dell'interno (Scajola) il 18 aprile 2002.
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri)
e IV (Difesa), in sede referente, il 19 aprile 2002 con
pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni
I, II, V e XI.
Esaminato dalle commissioni riunite l'8, 9, 15 e 27
maggio 2002.
Esaminato in aula il 27 e 30 maggio 2002 e approvato il
4 giugno 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1466):
Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede
referente, il 4 giugno 2002 con pareri delle commissioni
1a, 3a e 5a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 5 giugno 2002.
Esaminato dalla 4a commissione il 5 giugno 2002.
Esaminato in aula il 5 giugno 2002 e approvato l'11
giugno 2002.

Avvertenza:
Il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
91 del 18 aprile 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 55.



 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 APRILE 2002, N.64

All'articolo 1: al comma 3, dopo le parole: "Enduring Freedom" sono inserite le seguenti: "nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti"; al comma 4 le parole: "30 giungo 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". All'articolo 7, comma 4, le parole: "29 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "28 dicembre". L'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. (Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate). 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1, sono inserite le seguenti: " e quelli in ferma breve"; b) al comma 5, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: "ed a quelli in ferma breve"; c) al comma 8, dopo le parole: "di truppa", sono inserite le seguenti: "in ferma breve." 2. Le riserve dei posti per i volontari di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto relativamente ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 215 del 2001, i criteri per l'applicazione delle citate riserve di posti sono stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. 3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: "in ferma prefissata", sono inserite le seguenti: "e in ferma breve". All'articolo 10, comma 1, le parole: "euro 637.136.642" sono sostituite dalle seguenti. "euro 662.352.426".
 
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