Gazzetta n. 139 del 15 giugno 2002 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63 |
Testo del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, coordinato con la legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 3), recante: "Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture." |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione
1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, puo' essere stabilito che: a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che versera' ai sensi del comma 1; b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle predette somme". 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalita' di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria, ((anche degli enti territoriali)), o non erariale.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 21. (Adempimenti delle banche). - 1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi. 2. Entro il termine di cui al comma 1, la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'art. 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario. 2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, puo' essere stabilito che: a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che versera' ai sensi del comma 1; b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette somme. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' applicative nonche' i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalita' di scambio dei dati fra gli interessati.". |
| Art. 2. Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico
1. L'articolo 17 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. (Razionalizzazione dei termini di versamento) - 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 ((del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, e' effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, e' effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento e' comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e' effettuato, rispettivamente: a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attivita' produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta".
Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2001, n. 292. |
| Art. 3. Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici
1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e' ridotto, ((fino al 31 dicembre 2002)), del 5 per cento al netto dell'IVA. 2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante ((nonche' i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a cinque euro.)) 3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, e' consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti all'estero per l'anno 2002 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12. 4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni ((di cui al comma 3)) per l'esercizio 2002 non potra' eccedere il 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001. 5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese non potranno comunque eccedere ((l'8 per cento)) del fatturato annuo. 6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni ((di cui al comma 3)) per l'anno 2002 e la stessa spesa relativa all'anno 2001, comportera', a decorrere dal 1 gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entita' del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1. 7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi quelli gia' regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari ((a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004)), fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialita' farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo. 8-bis. ((E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonche' all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attivita' produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.)) 8-ter. ((Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformita' alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.)) 8-quater. ((Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis.)) 9. A partire dal 1 gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ((ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)), debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonche' nelle forme consentite di pubblicita', ((dopo l'indicazione del marchio)), la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta "anatomico-terapeutico-chimica" (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale - se presente - deve essere stampata al di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo ((uguale a quello)) del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte e' consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1 novembre 2002. 9-bis. ((Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. Il direttore generale dell'azienda da' comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.)) 9-ter. ((Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni alla rimborsabilita', con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto e' allegata una relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica nonche', in particolare, rispetto a quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte dei conti per la relativa registrazione.))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario: "10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi: a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico; c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b).". - Il decreto 4 dicembre 2001 del Ministero della salute - Commissione unica del farmaco -, recante "Riclassificazione dei medicinali ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. - Si riporta il testo dell'allegato 2 al decreto del Ministero della sanita' 22 dicembre 2000 recante "Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001 - Supplemento Ordinario n. 4:
"ALLEGATO 2 Elenco dei medicinali per i quali, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, e' prevista la possibilita' di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche. Criterio di inclusione: quando la complessita' clinica e gestionale della patologia trattata preveda un periodico ricorso alla struttura.
===================================================================== Tipologia dei pazienti | Principi attivi |Piano terapeutico ===================================================================== Pazienti affetti da: | | --------------------------------------------------------------------- |Buserelina, Leuprorelina,| |Goserelina, Triptorelina | malattie neoplastiche | Tretinoina | --------------------------------------------------------------------- malattie ematologiche | Mesna | --------------------------------------------------------------------- |Filgrastim, Lenograstim, | malattie endocrinologiche| Molgramostim | si --------------------------------------------------------------------- | Octreotide, Lanreotide, | insufficienza renale | Somatropina | cronica in trattamento | Eritropoietina alfa e | dialitico | beta, Sevelamer | --------------------------------------------------------------------- | Interferoni, Lamivudina | malattie epatiche | Gonadorelina | --------------------------------------------------------------------- Pazienti affetti da | | narcolessia | Modafinil | si --------------------------------------------------------------------- Pazienti affetti da | Ganciclovir, Foscarnet, | immunodepressione | Pentamidina | si --------------------------------------------------------------------- | Metadone, Naltrexone, | Pazienti seguiti dai SERT| Buprenorfina* | no --------------------------------------------------------------------- Pazienti seguiti dai | | centri Trapianto | Tacrolimus | si --------------------------------------------------------------------- Pazienti seguiti da | | centri per la fibrosi | | cistica | Dornase alfa | si --------------------------------------------------------------------- Pazienti seguiti da | | centri per la talassemia | Deferoxamina | si --------------------------------------------------------------------- | cl inibitore, Complesso | | protrombinico umano, | | Complesso protrombinico | | antiemofilico umano | |attivato, Desmopressina, | | Fattore VII di | | coagulazione nat., | | Fattore VIII di | |coagulazione nat. e ric.,| | Fattore IX di | |coagulazione nat. e ric.,| |Fibrinogeno umano liof., | Pazienti seguiti da | Immunoglobulina anti-D | centri ematologici | (rh) | si --------------------------------------------------------------------- Pazienti seguiti da | | servizi psichiatrici e di| Clozapina Olanzapina | igiene mentale | Risperidone, Quetiapina | si --------------------------------------------------------------------- | Follitropina alfa | | ricombinante, | Pazienti seguiti da | Follitropina beta | centri per la cura |Ricombinante, Menotropina| dell'infertilita' | Urofollitropina | si
Per i medicinali a base di Didanosina, Zidovudina, Zalcitabina permane la possibilita' di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche fino all'entrata in vigore del decreto di riclassificazione di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto (entro il 1 giugno 2001). Una revisione periodica della lista sara' orientata a comprendere i farmaci innovativi per i quali la distribuzione da parte delle strutture pubbliche per un periodo di tempo determinato e' finalizzata ad una migliore definizione del profilo beneficio-rischio. (*): I medicinali a base di Buprenorfina indicati nella "terapia sostitutiva nella dipendenza da oppiacei all'interno di un trattamento medico, sociale e psicologico restano classificati in classe H fino all'entrata in vigore del decreto di riclassificazione di cui all'art. 2 comma 4 del presente decreto (entro 1 giugno 2001).". - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante "Attuazione della direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, supplemento ordinario: "Art. 12 (Convegni o congressi riguardanti i medicinali). 1. Ogni impresa farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali che organizzi o contribuisca a realizzare, mediante finanziamenti anche indiretti, in Italia o all'estero un congresso, un convegno o una riunione su tematiche comunque attinenti all'impiego di medicinali, deve trasmettere al competente ufficio del Ministero della sanita', almeno sessanta giorni prima della data dell'inizio del congresso o incontro, una comunicazione, con firma autenticata, contenente i seguenti elementi: a) propria denominazione o ragione sociale, codice fiscale e sede; b) sede e data della manifestazione; c) destinatari dell'iniziativa; d) oggetto della tematica trattata e correlazione esistente fra questa e i medicinali di cui l'impresa e' titolare; e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori; f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa si limiti a fornire un contributo agli organizzatori, devono essere indicati l'entita' e le modalita' dello stesso, nonche' eventuali diritti o facolta' concessi dagli organizzatori come corrispettivo. 2. Per le riunioni di non piu' di dieci medici organizzate direttamente dall'impresa farmaceutica, la comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al Ministero della sanita' almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. 3. Quando alla realizzazione di uno stesso congresso, convegno o riunione contribuiscono piu' imprese farmaceutiche, le comunicazioni di cui al comma 1 devono pervenire congiuntamente, per il tramite degli organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese partecipanti. Le comunicazioni inviate in difformita' da quanto stabilito dal presente comma sono prive di efficacia. 4. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono attenersi a criteri di stretta natura tecnica ed essere orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia, patologia e clinica. E' vietata la partecipazione di imprese farmaceutiche a convegni o riunioni di carattere sindacale. 5. Nell'ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 2, eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalita' devono essere limitati agli operatori del settore qualificati e non possono essere estesi ad eventuali accompagnatori. Detti oneri non possono riguardare medici generici. L'ospitalita' non puo', inoltre, eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio del congresso e le dodici ore successive alla conclusione del medesimo, ne' presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalita' tecnico-scientifiche della manifestazione. 6. L'impresa farmaceutica puo' realizzare o contribuire a realizzare il congresso, il convegno o la riunione se, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre cinque giorni prima della data della riunione, il Ministero della sanita' non comunica la propria motivata opposizione. 7. Per le manifestazioni che si svolgono all'estero e per quelle che comportano, per l'impresa farmaceutica, un onere superiore a cinquanta milioni, l'impresa stessa deve ottenere espressa autorizzazione dal Ministero della sanita', il quale adotta le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma la comunicazione predetta deve essere redatta in carta legale ed essere corredata dell'attestazione del pagamento, ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'importo di lire tremilioni. 8. Le somme di cui al comma 7 dovranno affluire all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanita' relativi alla pubblicazione del bollettino d'informazione sui farmaci del Ministero stesso e ad altre iniziative ministeriali in materia di informazione degli operatori sanitari e di farmacovigilanza. 9. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o collateralmente allo stesso, non puo' essere effettuata alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni medicinali o di materiale illustrativo di farmaci, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, approvato dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, degli atti congressuali e di lavori scientifici, purche' integrali e regolarmente depositati presso il Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 8, comma 1. Limitatamente ai congressi internazionali, e' consentita la divulgazione, nelle lingue originali, di materiale informativo conforme alle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale rilasciate in altri paesi, purche' medici provenienti da questi ultimi risultino presenti alla manifestazione. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai congressi, convegni e riunioni di farmacisti su tematiche comunque attinenti ai medicinali. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai congressi, convegni e riunioni che si svolgono in data successiva al 30 giugno 1993.". - Il Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio del 18 giugno 1992 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunita' europee 2 luglio 1992, n. 182, ed e' entrato in vigore il 2 gennaio 1993. - Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, recante "Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1991, n. 258: "Art. 1 (Rilascio del certificato di protezione brevettale). - 1. Dopo l'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. - 1. I titolari di un brevetto per invenzione industriale, che ha effetti in Italia e ha per oggetto un medicamento, un prodotto che entra nella composizione di un medicamento, una utilizzazione di un prodotto come medicamento o un procedimento per la sua fabbricazione, possono ottenere un certificato complementare di protezione dopo aver ottenuto la registrazione ai fini dell'immissione in commercio del medicamento stesso rilasciata ai sensi dell'art. 162 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 4 della legge 1 maggio 1941, n. 422. 2. La domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata dal titolare del brevetto all'Ufficio centrale brevetti entro e non oltre centottanta giorni dalla data del decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e, comunque, almeno centottanta giorni prima della scadenza del brevetto. Se la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e' concessa prima del rilascio del relativo brevetto, la domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata entro e non oltre sei mesi a decorrere dalla data del rilascio del brevetto. La domanda deve essere depositata direttamente all'Ufficio centrale brevetti e deve contenere le indicazioni e la documentazione di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L'Ufficio centrale brevetti, verificata la regolarita' della domanda e della relativa documentazione, provvede al rilascio del certificato complementare di protezione o ne motiva il rifiuto entro e non oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto puo' essere fatto ricorso alla commissione di cui all'art. 71. L'Ufficio centrale brevetti e' tenuto a rendere noti, mediante la pubblicazione di un bollettino mensile, i medicamenti per i quali e' stato chiesto il rilascio o e' stato rilasciato il certificato complementare di protezione e il relativo brevetto a cui e' stato fatto riferimento per l'ottenimento di detto certificato. Tale bollettino deve essere reso disponibile al pubblico entro il mese successivo al mese durante il quale le domande sono state depositate e i certificati sono stati concessi. 4. Al certificato complementare di protezione e alle domande per il suo ottenimento si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto e delle domande di brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 5. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento. La durata del certificato complementare di protezione non puo' in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale. Se la domanda di certificato complementare di protezione e' stata presentata nei termini stabiliti e resa nota mediante il bollettino mensile e alla scadenza del brevetto non e' ancora stato concesso il certificato complementare di protezione, alla domanda si attribuiscono provvisoriamente gli stessi effetti del certificato complementare di protezione. I diritti esclusivi considerati dal comma 4 vengono conferiti con la concessione del certificato complementare di protezione .". "Art. 4 (Disposizioni transitorie). - 1. I titolari di brevetti o domande di brevetto, relativi a medicamenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia' stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, possono presentare domanda per ottenere il certificato complementare di protezione di cui all'art. 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiunto dall'art. 1 della presente legge. 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del brevetto.". - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1939, n. 189: "Art. 4-bis. - 1. I titolari di un brevetto per invenzione industriale, che ha effetti in Italia e ha per oggetto un medicamento, un prodotto che entra nella composizione di un medicamento, una utilizzazione di un prodotto come medicamento o un procedimento per la sua fabbricazione, possono ottenere un certificato complementare di protezione dopo aver ottenuto la registrazione ai fini dell'immissione in commercio del medicamento stesso rilasciata ai sensi dell'art. 162 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 4 della legge 1 maggio 1941, n. 422. 2. La domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata dal titolare del brevetto all'Ufficio centrale brevetti entro e non oltre centottanta giorni dalla data del decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e, comunque, almeno centottanta giorni prima della scadenza del brevetto. Se la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e' concessa prima del rilascio del relativo brevetto, la domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata entro e non oltre sei mesi a decorrere dalla data del rilascio del brevetto. La domanda deve essere depositata direttamente all'Ufficio centrale brevetti e deve contenere le indicazioni e la documentazione di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L'Ufficio centrale brevetti, verificata la regolarita' della domanda e della relativa documentazione, provvede al rilascio del certificato complementare di protezione o ne motiva il rifiuto entro e non oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto puo' essere fatto ricorso alla commissione di cui all'art. 71. L'Ufficio centrale brevetti e' tenuto a rendere noti, mediante la pubblicazione di un bollettino mensile, i medicamenti per i quali e' stato chiesto il rilascio o e' stato rilasciato il certificato complementare di protezione e il relativo brevetto a cui e' stato fatto riferimento per l'ottenimento di detto certificato. Tale bollettino deve essere reso disponibile al pubblico entro il mese successivo al mese durante il quale le domande sono state depositate e i certificati sono stati concessi. 4. Al certificato complementare di protezione e alle domande per il suo ottenimento si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto e delle domande di brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 5. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento. La durata del certificato complementare di protezione non puo' in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale. Se la domanda di certificato complementare di protezione e' stata presentata nei termini stabiliti e resa nota mediante il bollettino mensile e alla scadenza del brevetto non e' ancora stato concesso il certificato complementare di protezione, alla domanda si attribuiscono provvisoriamente gli stessi effetti del certificato complementare di protezione. I diritti esclusivi considerati dal comma 4 vengono conferiti con la concessione del certificato complementare di protezione.". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, recante "Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, supplemento ordinario: "1. I medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui all'art. 2, lettera a), sono i medicinali che non rispondono ai criteri indicati negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nell'ambito di questi, si definiscono medicinali da banco o di automedicazione i medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista.". - Per il testo dell'Accordo 8 agosto 2001 tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante "Integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti 1210) in materia sanitaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre, si rinvia alle note all'art. 4-bis. |
| Art. 4. Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
1. Le disposizioni di cui all'art. 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da parte delle medesime, quello considerato dall'accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni, secondo le percentuali stabilite dall'articolo 85, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario: "Art. 40 (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi). - 1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome inadempienti del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'art. 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.". - Si riporta il testo dell'art. 85, commi 6 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario: "6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004. 7. (Omissis). 8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.". |
| Art. 4-bis. Finanziamento della spesa sanitaria
1. ((Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte, in conformita' all'accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue: a) quanto a Euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000 e quanto a Euro 3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri a carico del bilancio dello Stato; b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente derivanti da operazioni di indebitamento. 2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio: a) l'importo di Euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129; b) l'importo di Euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e 2001, in conformita' all'accordo di cui al comma 1. 3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 4. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni: a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno; b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 2002. 5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le quote del finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonche' la completa utilizzazione di dette quote. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato: a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la liquida-zione del saldo per l'anno 2000 e' subordinata alla comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell'avvenuta assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, e' subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'accordo di cui al comma 1; b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l'importo indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente decreto; il saldo e' erogato sulla base del definitivo accertamento della massa attiva e passiva dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I da parte del commissario liquidatore; c) ad erogare alla regione Lazio l'intero importo di cui al comma 2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al presente decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001. 7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 4, l'eccedenza e' posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sanitario nazionale a qualunque titolo spettante alle regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le finalita' del presente decreto. 8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 7, pari a complessivi Euro 5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 9. I residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono confluiti i predetti enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d'investimento. Le somme assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e province autonome destinate alle spese d'investimento delle aziende sanitarie. Le somme assegnate alle unita' sanitarie locali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, rimaste inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatorie delle soppresse unita' sanitarie locali. 10. Per le attivita' di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici edeconomici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, e' istituita una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che puo' articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale e' incardinata la segreteria dell'organo collegiale, e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commissione e' data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione.))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'Accordo 8 agosto 2001 tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante "Integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti 1210) in materia sanitaria", gia' citato nelle note all'art. 3:
"LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto; Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune; Visto l'accordo del 22 marzo 2001 tra i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano in materia di spesa sanitaria, sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004); Visto l'accordo tra i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano in materia, che integra il predetto accordo sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000; Vista la proposta di integrazioni e modifiche al richiamato accordo trasmessa il 3 agosto u.s. dal Ministro dell'economia e delle finanze; Visto lo schema di accordo predisposto a seguito delle riunioni del 7 agosto u.s. e dell'8 agosto 2001, presso il Ministero dell'economia e delle finanze nonche', da ultimo, nel corso della seduta; Considerato che, nell'odierna seduta, i presidenti delle regioni hanno reso alcune dichiarazioni a verbale e presentato un documento relativo alle misure di contenimento per la spesa farmaceutica; Considerato altresi' che, nel corso della medesima seduta, il Ministro dell'economia e delle finanze ha dichiarato di condividere sia le dichiarazioni a verbale avanzate dalle regioni che le richieste avanzate in materia di spesa farmaceutica; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo; Sancisce il seguente accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati: Considerato che si e' verificata una costante sottostima delle risorse pubbliche destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con una crescita della spesa sanitaria superiore al 7% annuo e altresi' che, nell'anno 2001, e' proseguita la persistente divaricazione tra costi previsti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e l'effettiva spesa, con conseguente superamento dei limiti fissati nell'accordo del 3 agosto 2000 tra Stato, regioni e province autonome; Considerata inoltre la persistente incertezza riguardante l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza e la necessita' che gli stessi vengano quanto prima definiti; Considerata la necessita' di definire un quadro stabile di evoluzione delle risorse pubbliche destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, che, tenendo conto degli impegni assunti con il patto di stabilita' e crescita, consenta di migliorarne l'efficienza razionalizzando i costi; Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano convengono, nel rivedere l'accordo sancito il 3 agosto 2000, quanto segue: Il presente accordo dirime definitivamente qualsiasi controversia relativa all'accordo del 3 agosto 2000 per le responsabilita' del Governo e delle regioni circa la congruita' delle risorse finanziarie statali relative all'anno 2001, convenendo che eventuali ulteriori eccedenze di spesa resteranno a carico dei bilanci regionali; Allo scopo di rendere realistica l'entita' dei finanziamenti statali, eliminando gli inconvenienti derivanti da sottostime delle esigenze finanziarie e conferire stabilita' alla spesa in un arco almeno triennale, nell'ambito delle compatibilita' di finanza pubblica e nel quadro di un rinnovato patto di stabilita' interno, e' incrementata la quantificazione delle risorse previste per l'anno 2001 a chiusura definitiva tra Governo e regioni della partita finanziaria e sulla base del principio della corrispondenza delle risorse alle responsabilita'. Le regioni, da parte loro, si impegnano a far fronte alle eventuali ulteriori esigenze finanziarie con mezzi propri, ai sensi del successivo punto 2. In ogni caso, adotteranno tutte le iniziative possibili per la corretta ed efficiente gestione del servizio, al fine di contenere le spese nell'ambito delle risorse disponibili; Secondo quanto sopra convenuto, si intendono, con il presente accordo, definitivamente risolte tutte le questioni inerenti tutti i disavanzi del settore sanita' al 31 dicembre 2001; Con successivo accordo, da sancirsi in questa Conferenza, saranno definiti i livelli essenziali di assistenza prima che gli stessi vengano adottati dal Governo con un provvedimento formale entro il 30 novembre 2001, d'intesa con questa Conferenza, a stralcio delle procedure di approvazione del Piano sanitario nazionale previste dalle norme vigenti in materia; Si conviene pertanto che la validita' del presente accordo sia subordinata all'attuazione di quanto sopra convenuto relativamente all'adozione del nuovi livelli essenziali di assistenza; Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano convengono, inoltre, quanto segue: 1. Il Governo si impegna ad incrementare il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2001 con riferimento ad un livello di spesa pari a lire 138.000 miliardi, in caso di emersione di disavanzi rispetto alla nuova somma determinata in questa sede, le regioni, al verificarsi delle condizioni previste dal presente accordo assumono a proprio carico la copertura degli oneri relativi, facendo ricorso alle misure di cui al successivo punto 2, ai sensi dell'art. 83, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. L'incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato avverra' a condizione che le regioni abbiano adottato misure di anticipazione di verifica degli andamenti della spesa del 2001, ai sensi dell'art. 83 della legge n. 388 del 2000, abbiano aderito alle convenzioni in tema di acquisti di beni e servizi, restando inteso che la spesa eccedente non potra' essere finanziata a carico dello Stato, abbiano adempiuto agli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa, si adeguino alle prescrizioni del patto di stabilita' interno, abbiano sottoscritto l'impegno a mantenere l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, si impegnino a mantenere la stabilita' della gestione, applicando direttamente misure di contenimento della spesa stessa - che potranno riguardare l'introduzione di strumenti di controllo della domanda, la riduzione della spesa sanitaria o in altri settori, ovvero l'applicazione di un'addizionale regionale all'IRPEF o altri strumenti fiscali previsti dalla normativa vigente, nella misura necessaria a coprire l'incremento di spesa - e abbiano fatto fronte alla quantificazione dei maggiori oneri a loro carico, indicandone i mezzi di copertura. 3. Scopo della revisione dell'accordo del 3 agosto 2000 e' quello di definire regole compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica e con il patto di stabilita' e crescita sottoscritto in sede europea per la determinazione senza sottostime del livello della spesa sanitaria a cui concorre lo Stato: a tal fine, concordano che, compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica e con il miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio, tendenzialmente il rapporto tra finanziamento del Servizio sanitario nazionale e PIL debba attestarsi, entro un arco temporale ragionevole, ad un valore del 6 per cento, comprese le entrate proprie quantificate nella misura corrispondente all'importo considerato per la determinazione della copertura del fabbisogno finanziario del 2001. 4. Tenendo conto dell'esigenza di dare stabilita' e certezza al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e della necessita' di adeguare il finanziamento del medesimo servizio per il 2001 e gli anni successivi, anche in considerazione della maggiore spesa realizzatasi e prevedibile nei medesimi esercizi, come conseguenza dei recenti provvedimenti nazionali, preliminare alla definizione dell'entita' delle risorse e' l'individuazione delle responsabilita', attribuibili alle regioni o allo Stato, degli sfondamenti relativi all'anno 2001 dei limiti di spesa cosi' come definiti nel predetto accordo e successivamente nella legge finanziaria per il 2001. La definizione della quota di eccesso di spesa imputabile alla responsabilita' di ciascuno dei due livelli per l'anno 2001 consente di definire il nuovo livello spesa sanitaria cui concorre lo Stato per l'anno medesimo, che resta definito come "anno zero" nel rapporto tra Stato e regioni per la prefissione dell'entita' complessiva dei finanziamenti a carico dello Stato. 5. Tenuto conto dei risultati dei tavoli di monitoraggio, del livello di responsabilita' di Stato e regioni relativamente al superamento dei limiti di spesa prefissati per l'anno 2001, si stabilisce che lo Stato integrera' il finanziamento definito nell'accordo del 3 agosto 2000, e successivamente integrato nella legge finanziaria per il 2001, fino ad un totale di lire 138.000 miliardi. Resta in ogni caso salva la possibilita' di modificare il paniere di imposte da cui provengono le risorse destinate al finanziamento delle regioni. 6. In tale prospettiva, con l'obiettivo di una evoluzione dei finanziamenti che mantenga un quadro stabile nel tempo, e' definito, per il triennio 2002-2004, il quadro finanziario complessivo ed esaustivo delle risorse statali utilizzabili per finanziare la spesa sanitaria pubblica, che si basa sulla quota, per il 2001, incrementata, di anno in anno, in relazione all'andamento del P.I.L. cosi' come previsto nel DPEF 2002-2006. Si conviene pertanto di determinare la disponibilita' complessiva ed onnicomprensiva di risorse da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2002 al 2004 nelle seguenti somme: lire 144.376 miliardi per l'anno 2002, lire 150.122 miliardi per l'anno 2003 e lire 155.871 miliardi per l'anno 2004. Si conviene inoltre di destinare una quota aggiuntiva rispettivamente pari a 2.000 miliardi per l'anno 2002 e per l'anno 2003 e 1.500 miliardi per l'anno 2004 quali risorse specificamente destinate alle finalita' espresse nei successivi punti 16 e 17. 7. Per quanto riguarda specificamente l'anno 2000 si conviene che, a fronte del maggior fabbisogno evidenziato dalle regioni pari a lire 7.080 miliardi, il Governo si impegna a mettere a disposizione delle regioni stesse, con le procedure di cui alla legge n. 129 del 2001, subordinatamente all'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico, una somma sino ad un massimo di lire 2.700 miliardi, anche attraverso il ricorso all'indebitamento. Il Governo si impegna ad adottare i relativi provvedimenti legislativi. 8. I risultati del procedimento di verifica per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 83, comma 4, della legge n. 388 del 2000, dovranno essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero della salute entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore dello strumento legislativo di cui al successivo punto. Per gli anni successivi al 2001 tale comunicazione dovra' essere effettuata contestualmente alla conclusione del procedimento di verifica e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno. 9. Al fine di consentire alle regioni di mantenere i tetti prefissati da verificarsi ogni anno entro il mese di settembre e nel 2001 con apposita procedura anticipatrice di quella prevista nella legge finanziaria per il 2001, il Governo procedera', mediante appositi e separati strumenti legislativi di urgenza o con corsia preferenziale, all'adozione di una serie di misure, indirizzate principalmente alle seguenti finalita': a) la definizione di meccanismi di contenimento della spesa e di monitoraggio delle prescrizioni; b) l'attribuzione alle regioni della potesta' autorizzatoria in materia di sperimentazioni gestionali ex art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; c) l'attribuzione alle regioni della piena potesta' di riconoscimento ai presidi ospedalieri dello status di azienda ospedaliera, con modifica dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; d) l'adeguamento delle previsioni normative concernenti la dotazione dei posti letto ospedalieri per acuti fissando il nuovo parametro di riferimento a 4 posti letto per mille abitanti; e) la definizione di misure di contenimento della spesa farmaceutica. Inoltre, al fine di una piu' efficace ed efficiente programmazione e gestione delle risorse umane, anche attraverso un nuovo approccio alla problematica degli incrementi contrattuali, le parti si impegnano a dare indicazioni al comitato di settore affinche', le risorse finalizzate ai rinnovi, nei limiti previsti e nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria, vengano avviate, di concerto con le parti sociali, a rinegoziazione su due livelli cosi' riferibili: centrale, per le risorse finalizzate alla tutela del potere di acquisto del personale dipendente cosi' come definito nell'intesa sul costo del lavoro del 23 luglio 1993; regionale/aziendale, per le risorse rivolte alla remunerazione degli incrementi di produttivita' o al raggiungimento di progetti-obiettivo, comprese le eventuali maggiori dotazioni finanziarie legate alla crescita economica, nel rispetto dei vincoli connessi al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale e regionale. Il Governo si impegna ad attribuire alle regioni, fermo restando quanto gia' richiamato nelle lettere b) e c) del presente punto, autonomia nel settore dell'organizzazione della sanita'. Dalla combinazione degli effetti di tali misure potranno derivare per le regioni effetti di risparmio o incrementi di entrate, che potranno essere acquisiti direttamente nei bilanci delle regioni stesse o essere utilizzati prioritariamente per il finanziamento della copertura dei disavanzi della spesa sanitaria; 10. Il Governo si adoperera' per ottenere l'assenso dell'Unione europea a misure che prevedano la non assoggettabilita' all'IVA, almeno per un triennio sperimentale, dei contratti di fornitura di servizi alle aziende sanitarie. L'esito della trattativa non pregiudica il presente accordo. 11. Il Governo, intendendo salvaguardare il personale del settore, d'intesa con le regioni e di concerto con le parti sociali, si fara' carico di definire strumenti normativi e finanziari, nei limiti delle risorse disponibili per il settore stesso, atti a consentire la riqualificazione, riconversione, mobilita', anche intersettoriale e/o intercompartimentale, delle risorse umane che risultassero eventualmente eccedenti a seguito della rideterminazione della programmazione nelle singole realta' regionali. 12. Il Governo si riserva di introdurre coerentemente con il patto di stabilita' possibili modifiche delle norme vigenti (art. 2, comma 2-sexies, lettera g), punti 1 e 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992) in materia di anticipazioni di cassa e accensione di mutui o altre forme di indebitamento da parte delle aziende sanitarie. 13. Il Governo si impegna ad emanare, previa intesa con le regioni, entro il 31 dicembre 2001, tutti i provvedimenti necessari a riconfermare la piena riconduzione delle attivita' assistenziali svolte dalle aziende ospedaliere universitarie (miste e/o policlinici) alla programmazione regionale, prevedendo una adeguata corresponsabilizzazione finanziaria delle universita' per la loro parte. Per quanto riguarda l'esigenza espressa dalla regione Lazio circa gli oneri connessi ai policlinici a gestione diretta - condivisa da altre regioni in situazioni similari - il Governo si impegna a definire, compatibilmente con le condizioni di finanza pubblica, e previa presentazione di un piano di risanamento da parte della regione interessata, uno specifico stanziamento pluriennale, il cui onere dovra' essere coperto con risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle riportate nel presente accordo. 14. La soppressione dei ticket sulla diagnostica sara' dilazionata di un anno, al fine di consentire una piu' accurata valutazione delle implicazioni finanziarie del provvedimento. 15. Il Governo si impegna ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, a stralcio del piano sanitario nazionale. Governo e regioni concordano che i livelli siano definiti - ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 - e in relazione con le risorse di cui al punto 6, Governo e regioni si impegnano, in sede di prima applicazione dei nuovi LEA ad attivare un tavolo di monitoraggio e verifica, presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tra Ministeri della salute e dell'economia e le regioni e le province autonome, con il supporto dell'agenzia per i servizi sanitari regionali - anche ad integrazione di quanto previsto dall'art. 19-ter del richiamato decreto legislativo n. 229 del 1999 - sui suddetti livelli effettivamente erogati e sulla corrispondenza ai volumi di spesa stimati e previsti, articolati per fattori produttivi e responsabilita' decisionali, al fine di identificare i determinanti di tale andamento a garanzia dell'efficienza e dell'efficacia del Servizio sanitario nazionale. Governo e regioni si impegnano inoltre a valutare congiuntamente, nella stessa sede, gli effetti degli interventi concordati ai fini del controllo della spesa per la farmaceutica, per gli altri beni e servizi e per il personale. Tutto cio' al fine del conseguimento di una effettiva congruita' tra prestazioni da garantire e risorse finanziarie messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale. Il Governo si impegna ad accompagnare eventuali variazioni in incremento dei livelli essenziali di assistenza, decise a livello centrale, con le necessarie risorse aggiuntive. 16. In base all'accordo sui livelli, il riparto delle risorse verra' operato tra le regioni, tenendo conto della necessita' di addivenire ad un riequilibrio tra le regioni medesime in un arco di tempo predefinito, che tenga anche conto della necessita' di incentivare i comportamenti virtuosi, di rimuovere le situazioni di svantaggio e migliorare la qualita' dei servizi. In questo contesto le regioni si impegnano a rivedere i parametri di ponderazione di cui all'art. 34 della legge n. 662 del 1996. 17. Nell'ambito della somma globalmente definita al punto 6, per gli stessi anni, sono ricomprese risorse per far fronte ai maggiori oneri relativi alle spese per l'esclusivita' di rapporto per gli ospedali classificati religiosi, gli IRCCS, la componente universitaria delle aziende miste e dei policlinici. 18. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, che attualmente provvedono con risorse proprie al finanziamento del loro servizio sanitario, il Governo si impegna a verificare l'opportunita' di rivedere i rapporti finanziari con lo Stato, al fine di pervenire a finanziamenti coerenti con le intese raggiunte con le altre regioni. 19. Relativamente all'integrazione del finanziamento statale riferito all'anno 2001, l'ulteriore somma a carico dello Stato, da definirsi in sede di legge finanziaria per il 2002, verra' erogata a condizione che siano rispettati gli impegni di cui ai punti 2 e 15. 20. Resta stabilito che, addivenendosi all'accordo novativo di quello del 3 agosto 2000, resta valido il principio dell'attribuzione della responsabilita' degli sfondamenti della spesa al livello istituzionale che li ha provocati. 21. Il Governo si impegna ad adottare ogni provvedimento, normativo e/o amministrativo, necessario all'attuazione del presente accordo, anche a modifica, integrazione o abrogazione di norme vigenti incompatibili con quanto convenuto nel presente accordo.". - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, recante "Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonche' per garantire la funzionalita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 marzo 2001, n. 129, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91: "1. Lo Stato, le regioni e le province autonome provvedono al ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformita' con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente indicata al comma 1, sono stabiliti: a) l'importo del disavanzo residuo, per ciascuna regione, alla data del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato; b) le modalita' di individuazione del disavanzo relativo al periodo 1995-1999, l'importo a carico dello Stato e le modalita' di ripartizione dello stesso tra le regioni; c) le modalita' di erogazione dell'importo a carico dello Stato nei limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4; d) le modalita' di finanziamento del residuo disavanzo; e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.". - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1989, n. 51, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 1989, n. 155, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1989, n. 100: "1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere portato a conoscenza dell'assemblea del consiglio comunale o dell'assemblea della comunita' montana o dell'assemblea dell'associazione intercomunale competente e deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarita' contabile di legittimita'. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione.". - Si riporta il testo degli articoli 10, commi 1 e 2, e 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, recante "Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unita' sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1987, n. 219 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 456, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1987, n. 260: "Art. 10. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la collaborazione dei comuni e delle unita' sanitarie locali, accertano l'effettiva consistenza degli ulteriori crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, con la esclusione di quelli di cui agli articoli 8 e 9, e trasmettono al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1 dell'art. 8, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale, il cui contenuto e' stabilito con il decreto del Ministro del tesoro previsto al citato art. 8, comma 2. 2. Alla estinzione delle esposizioni debitorie risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 provvedono direttamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con i mezzi finanziari all'uopo messi a disposizione dal Ministero del tesoro nel triennio 1987-1989 mediante la utilizzazione delle somme di cui al comma 3 dell'art. 13. Le modalita' per i trasferimenti delle somme occorrenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del presente comma saranno indicate nel decreto del Ministro del tesoro previsto all'art. 8, comma 2.". "Art. 11. - 1. Tutte le somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino depositate presso le aziende di credito, ad esclusione di quelle riservate alle attivita' a destinazione finalizzata, devono essere versate, entro i successivi trenta giorni, compresi gli interessi maturati fino alla data del versamento stesso, a cura delle aziende di credito medesime al conto corrente di cui al comma 3 dell'art. 13, con le modalita' stabilite nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 2 dell'art. 8. Con le stesse modalita' dovranno essere versati, man mano che si realizzano, i crediti accertati ai sensi del comma 1 dell'art. 10.". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, recante "Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1985, n. 23, e convertito in legge, con modificazioni, con legge 27 marzo 1985, n. 103, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1985, n. 76: "1. Al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle unita' sanitarie locali, ivi compresa la quota parte per la quale i tesorieri non hanno ritenuto di esercitare la facolta' di cui all'art. 26, legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, entro il 14 dicembre 1984, provvede il Ministero del tesoro all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 2 del successivo art. 7, nonche' le disponibilita' eventualmente risultanti dopo la effettuazione delle operazioni di cui all'art. 2 del presente decreto. Dette disponibilita' affluiscono al conto corrente di cui al comma 2 del richiamato art. 7.". |
| Art. 5. Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato
1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorita' giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e' sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. E' analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in forza dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alla societa' conferitaria e dal successivo trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della societa' conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutivita' di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. ((Resta fermo quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione: a) della loro particolare operativita', inclusa la possibilita' di partecipare al capitale della Banca d'Italia; b) della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalita', di onorabilita' e di incompatibilita'; c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti; d) della facolta' di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicita' della gestione e di separazione patrimoniale; f) dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g) delle speciali norme in materia di contabilita' e di vigilanza; h) del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.)) 2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilita' speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' contabili di acquisizione delle relative somme.
Riferimenti normativi: - La legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1999, n. 4. - Si riporta il testo degli articoli 16, commi 3 e 5; 22, comma 1; 23, comma 1; 24, comma 1 e 27, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1999, n. 125: "Art. 16 (Assegnazione). - 1. 2. (Omissis). 3. Per la Societa' conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non da' luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ne' a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. 4. (Omissis). 5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 6. (Omissis).". "Art. 22 (Fusioni e altre operazioni di concentrazione strutturale). - 1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonche' da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi d'imposta consecutivi, a partire da quello nel quale e' stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati, ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta. 2-5.(Omissis). Art. 23 (Operazioni di concentrazione non strutturale). - 1. Le disposizioni dell'art. 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche', per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralita' di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'art. 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualita' di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la societa' controllante, se esercente attivita' bancaria, puo' optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si e' perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralita' di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni. 2. (Omissis). Art. 24 (Regime speciale ai fini delle imposte indirette). - 1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.". "Art. 27 (Partecipazione al capitale della Banca d'Italia). - 1. (Omissis). 2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti. 3.-4. (Omissis).". |
| Art. 6. Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle societa' cooperative
1. L'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. 2. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'art. 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001. 3. La ritenuta prevista dall'art. 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 4. In attesa di un piu' compiuto riordino del trattamento tributario delle societa' cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle societa' cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001: a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile; b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) e' elevata al 60 per cento; c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle societa' cooperative e loro consorzi e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformita' alle disposizioni del comma 4. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del ((testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui)) al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, recante "Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1977, n. 343: "Art. 12. - Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94: "2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2; b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.". - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2: "Art. 12 (Somme ammesse in deduzione dal reddito). - Per le societa' cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali.". - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di societa' cooperative", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1992, n. 31, supplemento ordinario: "3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale e' soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell'art. 20 del decretolegge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.". - Per il testo dell'art. 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 1, si rinvia alle note all'art. 8. - Si riporta il testo degli articoli 10, 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sopra citato: "Art. 10 (Cooperative agricole e della piccola pesca). - Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi conseguiti da societa' cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonche' mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialita' dei loro terreni. Se le attivita' esercitate dalla cooperativa o dai soci eccedono i limiti di cui al precedente comma ed alle lettere b) e c) dell'art. 28 del predetto decreto, l'esenzione compete per la parte del reddito della cooperativa o del consorzio corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, o la pesca in acque interne.". "Art. 11 (Cooperative di produzione e di lavoro). - I redditi conseguiti dalle societa' cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuita', comprese le somme di cui all'ultimo comma, non e' inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni e' inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla meta'. Per le societa' cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Nella determinazione del reddito delle societa' cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento.". "Art. 13 (Finanziamenti dei soci). - Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle societa' cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione: a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni. Tale limite e' elevato a lire ottanta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro; b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.". - La legge 23 marzo 1977, n. 97, recante "Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1977, n. 92. - La legge 8 novembre 1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283. - Si riporta il testo degli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1991, n. 237, supplemento ordinario: "Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali: a) l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di societa' di locazione finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate; b) l'attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attivita', in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima. 2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non piu' di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate. 2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.". "Art. 30 (Ammissione alle agevolazioni statali). - 1. Le cooperative, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attivita' di cui all'art. 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni.". - Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario, si rinvia alle note all'art. 8. |
| Art. 7. Patrimonio dello Stato S.p.a.
1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato ((e nel rispetto dei requisiti e delle finalita' propri dei beni pubblici)) e' istituita una societa' per azioni, che assume la denominazione di "Patrimonio dello Stato S.p.a.". 2. Il capitale sociale e' stabilito in 1.000.000 di euro. 3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero puo' trasferire a titolo gratuito la totalita' delle azioni, o parte di esse, ((ad altre societa' di cui il Ministero detenga direttamente l'intero capitale sociale.)) 4. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero, ((previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima.)) 5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. 7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. 8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la costituzione della societa' sono esclusi da ogni tributo o diritto. 9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. Modalita' e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della societa' sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. Il trasferimento puo' essere operato con le modalita' e per gli effetti previsti dall'articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ((escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato comma 19.)) Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi. 10-bis. ((Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi".)) 11. La societa' puo' effettuare operazioni di cartolarizzazione, alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti esclusivamente a titolo oneroso alla societa' di cui all'articolo 8 con le modalita' previste al comma 10. 12-bis. ((Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. e' allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario: "Art. 14 (Conto generale del patrimonio). - 1. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di utilizzazione economica e' introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri interessati possono essere apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella. 2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all'art. 822 del codice civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato. 3. Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del patrimonio e' allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonche' gli indici di redditivita' della gestione stessa. 4. Le competenti ragionerie vigilano affinche' siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere. 5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri interessati, si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.". - Si riporta il testo degli articoli 823, 829, comma 1, 2254 e 2342 del codice civile: "Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico). - I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso regolati dal presente codice.". "Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al patrimonio). - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. (Omissis).". "Art. 2254 (Garanzia e rischi dei conferimenti). - Per le cose conferite in proprieta' la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento e' regolata dalle norme sulla locazione.". "Art. 2342 (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.". - Per il testo dell'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2001, n. 224, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274, si rinvia alle note all'art. 9. - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 24 (Affitti e fitti figurativi). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che puo' avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalita' di cui all'art. 26 della presente legge adotta con proprio decreto, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'art. 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma 1. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa. 4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi. 5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unita' previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4. 6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in L. 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente.". |
| Art. 8. Societa' per il finanziamento delle infrastrutture
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una societa' finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture S.p.a."; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il capitale iniziale e' pari a euro 1 milione, da versare interamente all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ((e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalita' di interesse pubblico della Cassa stessa.)) Le azioni della societa' non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne e' ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ((puo' essere disposta)) la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla societa', nonche' per le garanzie di cui al comma 3. ((Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.)) 3. La societa', in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari: a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, ((purche' suscettibili di utilizzazione economica;)) b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la societa' concede garanzie per le finalita' di cui alle lettere a) e b). La societa' puo' altresi' assumere partecipazioni, ((che non dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,)) detenere immobili e esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. ((Per lo svolgimento di tali attivita' la societa' puo' altresi' acquisire quote azionarie di societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture.)) E' preclusa alla societa' la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operativita' della societa'. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera a), possono essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. ((I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico.)) I finanziamenti sono a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione dell'organo amministrativo della societa'. La societa' puo' destinare i propri beni e i diritti relativi a una o piu' operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I beni e i diritti cosi' destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della societa' o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti, nonche' di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati. Per ciascuna operazione puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni di beni in favore della societa' da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di societa' interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalita' di cui ((ai commi 10 e 12 dell'articolo 7. Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti.)) Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, del ((testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui)) al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 5. La societa' raccoglie la provvista necessaria mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del ((testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al)) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le caratteristiche dei titoli. ((Alla societa' si applicano il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La societa' si iscrive nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della societa' e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti della societa' in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia.)) 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolati la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della societa' e la durata in carica dei rispettivi membri. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno o piu' dei suoi membri. 7. Lo statuto della societa' e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Il bilancio della societa' e' redatto secondo le disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario. 9. Gli utili netti della societa' sono destinati a riserva se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della societa'. 10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si applica lo stesso trattamento previsto nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le cessioni a qualsiasi titolo in favore della societa', le operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti alle cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali (ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei contratti ad esse relativi), sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari della societa'. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e' soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti di immobili alla societa' e le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici. 11. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della societa' al fine di assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano conformi alla legge, alle disposizioni attuative, nonche' allo statuto, e siano coerenti con le linee strategiche indicate nei decreti di cui al primo periodo del comma 4. 12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 12-bis. ((Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia di infrastrutture.))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 2359 e 2362 del codice civile: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.". "Art. 2362 (Unico azionista). - In caso d'insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente.". - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233: "Art. 13 (Garanzie statali). - In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.". - Si riporta il testo dell'art. 42, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario: "3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46. 4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.". - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111: "2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall'art. 11, comma 2, del testo unico bancario, ne' i limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.". - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario. La rubrica del titolo V (articoli 106-114), reca "Soggetti operanti nel settore finanziario", e quella del titolo VIII (articoli 130-145), reca "Sanzioni". - Si riporta il testo degli articoli 106 e 107, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: "Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura.". "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2-7. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2001, n. 224, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274: "5. I titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle societa' di cui al comma 1 ai fini delle operazioni di cartolarizzazione ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi.". - Si riporta il testo dell'art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 1, gia' citato nelle note all'art. 6: "2. L'Ente Poste Italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta: a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane; b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente Poste Italiane; c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico. 3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma e' prelevata dai soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti. 3-bis - 4. (Omissis). 5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.". |
| Art. 9. Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di societa' interamente controllate dallo Stato, nonche' di cartolarizzazione di immobili
1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, e' differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilita' di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 1-bis. ((Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente: a) i loro immobili possono essere alienati con le modalita' previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato; b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 e' destinato prioritariamente ad altre attivita' istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze; c) ferma restando la titolarita', in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonche' del contenzioso puo' essere da questo affidata ad una societa', direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. La societa' si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello Stato. La societa' esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicita' e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la societa' puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La societa' puo' anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla societa', i profili contabili del rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di controllo. 1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali e' comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis. 1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. 1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati: a) il secondo comma dell'articolo 14; b) l'articolo 15. 1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.)) 2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle societa' in liquidazione coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni. 3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della societa' Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194. 4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4-bis. ((All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unita'"; b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: "7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1".)) 5. All'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, si applica l'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358".
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2 e della tabella A del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268: "Art. 2 (Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti). - 1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalita' di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione: a) privatizzazione di enti, secondo le modalita' di cui all'art. 3; b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'art. 4; c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attivita', in conformita' ai criteri e secondo le modalita' di cui all'art. 5. 2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1 gennaio 2002.".
"Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 1) Giunta centrale per gli studi storici Deputazioni e societa' di storia patria Istituto italiano di numismatica Istituto storico italiano per il medio evo Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea Istituto italiano per la storia antica Istituto per la storia del Risorgimento italiano Ente per le ville vesuviane Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" Ente "Casa di Oriani" Centro nazionale di studi leopardiani Istituto di studi filosofici "Enrico Castelli" Istituto italiano per la storia della musica Istituto italiano di studi germanici (Roma) Istituto nazionale di studi verdiani (Parma) Centro nazionale di studi manzoniani (Milano) Ente "Casa Buonarroti" (Firenze) Ente "Domus Galileana" (Pisa) Istituto "Domus mazziniana" (Pisa) Centro nazionale di studi alfieriani (Asti) Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze) Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Milano) Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Roma) Centro internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio" (Vicenza) Istituto internazionale di studi giuridici (Roma) Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma) Erbario tropicale di Firenze Ente nazionale della cinofilia italiana". - Si riporta il testo degli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario: "Art. 28 (Trasformazione e soppressione di enti pubblici). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale. 2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che: a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale; b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica e' garanzia per la sicurezza; c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica. 3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5, dell'art. 29 e all'art. 33 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Quest'ultimo e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. 4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti possono comunque essere emanati. 5. La trasformazione di cui al comma 1 e' subordinata alla verifica che i servizi siano piu' proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico. 6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. 7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali. 8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. 9. I bilanci consuntivi delle Autorita' indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome. 11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici. Art. 29 (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a: a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione; b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicita' di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza; c) attribuire a soggetti di diritto privato gia' esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b). 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entita' degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio. 3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'art. 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. Al comma 23 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "tremila abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila abitanti"; b) le parole: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti," sono soppresse. 5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalita' per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonche' le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni delle regioni e degli enti locali. 6. Alla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.a. sono trasferiti i compiti attribuiti al centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non attinenti ad attivita' di indirizzo e certificazione. Per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, le pubbliche amministrazioni possono stipulare con tale societa' specifiche convenzioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata all'entrata in vigore di un regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. 7. Al fine di migliorare la qualita' dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie: a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonche' assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.". - Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, piu' avanti citato, alla rubrica del Capo I (articoli 1- 4), reca "Disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico". - Si riporta il testo dell'art. 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1956, n. 325: "Non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti delle gestioni di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando gli importi delle singole partite non superino le L. 200.000. I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilita' della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attivita' liquidatoria.". - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario: "2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.". - Si riporta il testo dell'art. 14, cosi' come modificato dal presente articolo, della sopra citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404: "Art. 14. Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi o da norme speciali, allo Stato. (Detti avanzi sono fatti affluire in un conto di Tesoreria dal quale potranno essere eseguiti i prelevamenti per la copertura di disavanzi, ai fini della sistemazione di singole liquidazioni deficitarie previste dall'art. 15) Comma soppresso.". - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante "Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera EFIM", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1992, n. 298 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1993, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1993, n. 39: "Art. 5. - 1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalita' indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento: a) dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate; b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle societa' controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle societa' stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'art. 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione. 2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di agevolare il compimento delle operazioni del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, il Tesoro dello Stato, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e con modalita' determinate con decreti del Ministro del tesoro, puo' garantire in tutto o in parte i debiti contratti con istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di cui all'art. 3. 2-bis. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di societa' previsti dal programma di cui all'art. 2, comma 2, e dai progetti di cui all'art. 3, comma 2, nonche' dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovra' avere i contenuti di cui all'art. 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'art. 4, comma 1. 2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle societa' e aziende di cui all'art. 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle societa' dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonche' a societa' da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Peru', Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati. 2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali, attive e passive, facenti capo all'EFIM ed alle societa' dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonche' a societa' da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Peru', Venezuela e Indonesia e con committenti, pubblici o privati, appartenenti ai predetti Stati, sono trasferiti dal commissario liquidatore, anche in deroga al programma di cui all'art. 2, comma 2, ed ai progetti di cui all'art. 3, comma 2, in una o piu' societa' all'uopo costituite, anche mediante scissione e previa individuazione con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore degli elementi patrimoniali da trasferire. Il trasferimento dei predetti elementi patrimoniali e' effettuato ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Sono trasferiti anche i crediti e le disponibilita' rivenienti dalla cessione, anche parziale, dei beni prodotti in esecuzione dei predetti contratti di fornitura. 2-quinquies. Alle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-quater si applicano le norme di cui all'art. 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, come per le operazioni previste dall'art. 4, comma 9. 2-sexies. Il decreto del Ministro del tesoro, di cui al comma 2-quater, tiene luogo a tutti gli effetti degli atti previsti dal codice civile per la realizzazione del trasferimento dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali di cui al comma 2-quater, ivi comprese le perizie e le relazioni. Il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'opposizione dei creditori e' ridotto a quindici giorni. Il capitale sociale della societa' risultante dall'operazione di trasferimento sara' corrispondente alla somma dei valori di libro degli elementi patrimoniali, attivi e passivi trasferiti. 2-septies. Le societa' risultanti dalle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-quater, direttamente o indirettamente, riconducibili all'ente soppresso sono escluse dalla procedura di attuazione della liquidazione dell'ente soppresso e sono trasferite al Ministero del tesoro. 3. Ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilita' di bilancio indicate dal comma 9. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro. Una somma non inferiore a lire 1.000 miliardi e' riservata ai pagamenti con le modalita' di cui all'art. 4, comma 12, primo periodo, nonche' al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attivita' commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle societa' di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle societa' di cui all'art. 2, comma 1, nonche' a professionisti e lavoratori autonomi. 4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui all'art. 6, comma 4, sono presentate al commissario liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non vi abbiano gia' provveduto. Su proposta del commissario liquidatore, da presentare entro il termine di sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi determina, non oltre trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande degli interessati, le modalita' per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie, nonche' le modalita' di pagamento in relazione alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 4. In pendenza dell'approvazione dell'elenco di cui al presente comma, il commissario liquidatore, qualora lo ritenga necessario per motivi di urgenza, puo' procedere comunque al pagamento di debiti di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' dei debiti di cui all'art. 6, comma 4, nei confronti di societa' controllate. 4-bis. L'elenco dei crediti di cui al comma 4 puo' essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'art. 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre societa' comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera b). Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalita' e secondo le procedure di cui al comma 4. 4-ter. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992, relativi a societa' di cui al comma 1, lettera b), poste in liquidazione coatta amministrativa, e' approvato dal Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto elenco deve essere trasmesso al commissario liquidatore dell'EFIM dal commissario liquidatore delle societa' poste in liquidazione coatta entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi del comma 1, dei debiti risultanti dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3, con decorrenza degli interessi a favore dei singoli creditori a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' effettuato il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma dell'art. 209 del citato regio decreto n. 267 del 1942. 4-quater. Nei confronti delle societa' di cui al comma 4-ter non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente al 18 luglio 1992. 4-quinquies. Per le societa' di cui al comma 4-ter l'estinzione dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 e' effettuata a valere sulle disponibilita' di cassa, anche derivanti dalla liquidazione dell'attivo, nonche' dai trasferimenti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti. 4-sexies. Fatti salvi gli effetti di cui all'art. 6, comma 4, e le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle societa' di cui al comma 4-ter e' regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalita' da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalita', anche di tasso e di tempo. 6. I titoli, i prestiti e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta. 7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilita' di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro puo' essere fissato l'importo massimo delle disponibilita' depositate presso il sistema bancario per le piu' urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore. 8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, eventuali accordi transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1, lettere a) e b), su richiesta del commissario liquidatore, possono, con decreto del Ministro del tesoro, essere assistiti da garanzia del Tesoro dello Stato. 9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. 10. Ai fini delle imposte sui redditi le sopravvenienze attive derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 3 nonche' quelle previste dall'art. 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, non concorrono a formare il reddito di impresa dei soggetti che le conseguono.". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, recante "Interventi nel settore dei trasporti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1998, n. 146: "4. In relazione al processo di liberalizzazione e di privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, e' autorizzato ad erogare somme per la ricapitalizzazione delle societa' di trasporto aereo di cui all'art. 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi per l'anno 1998, di lire 322 miliardi per l'anno 1999, di lire 500 miliardi per l'anno 2000 e di lire 500 miliardi per l'anno 2001. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce ogni sei mesi al Parlamento in merito all'andamento del predetto processo.". - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario: "1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti: a)-b) (omissis); c) per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.165 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 2001; d)-m) (omissis). - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.". - Si riporta il testo degli articoli 3 e 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2001, n. 224 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274, cosi' come modificati dal presente articolo: "Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). - 1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono determinati: a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli; b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione; c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni immobili trasferiti; d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remunerativita'; e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti. 1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente. 3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. 4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'art. 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalita' indicate nel periodo precedente, e' pari a 22.000 euro. Per le unita' immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e' consentita l'alienazione della sola nuda proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. 5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale, solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale puo' essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili. La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco. Le modalita' di esercizio della prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. 6. I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarita' della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria. 7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita' immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita' immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le unita' immobiliari libere, quelle occupate ad uso diverso da quello residenziale e quelle ad uso residenziale, per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono poste in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5. 7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1. 8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere. 9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a societa' aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1. 10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di cui al presente decreto. 11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli. 12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e' riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle e' realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche' dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio. 14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto. 15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati. 16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile in favore della societa' beneficiaria del trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 1. 17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi. 18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni di locazione. 19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state gia' eseguite. 20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e' confermato limitatamente ad acquisti di sole unita' immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.". "Art. 6 (Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi). - 1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dall'art. 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le ritenute previste dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. Sull'ammontare del valore netto contabile del fondo, la societa' di gestione preleva annualmente un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perche' avviato o cessato in corso d'anno. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo. 3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e' corrisposta entro il 20 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi. 3-bis. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, si applica l'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.". |
| Art. 10. Disposizioni finanziarie
1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate recate dal presente decreto, ad esclusione di quelle provenienti dall'articolo 5, pari a milioni di euro 210,1 per il 2002, 264,7 per il 2003 e 257,6 per il 2004, sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario: "6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi del saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiore entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.". |
| Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
| ----> vedere tabella a pag. 57 della G.U. <---- |
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