Gazzetta n. 139 del 15 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 giugno 2002
Norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Capo Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, il segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, il segretario generale del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, recanti, rispettivamente, norme regolamentari in materia di scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli e sulle competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la nota del 5 giugno 2002 (prot. 36774), con la quale l'UNIRE ha manifestato la propria adesione sui contenuti del presente decreto.
Considerato che occorre stabilire i criteri per la ridefinizione equitativa delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, e pertanto delle modalita' di adempimento dei corrispettivi delle concessioni in esercizio e delle quote di prelievo, dovuti dai concessionari, nonche' per la ridefinizione delle garanzie del pagamento delle somme dovute;
Considerato che occorre altresi' disciplinare nei confronti dei concessionari gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, anche come rideterminati ai sensi del presente decreto, nonche' la possibilita' di recesso dei concessionari medesimi;
Ravvisata la necessita' di garantire le entrate erariali, agevolando nel contempo il pagamento dei debiti pregressi dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse;
Ritenuto che restano fermi i termini e le condizioni di cui alle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, per la parte non innovata dalle disposizioni del presente decreto;
Preso atto che, in sede di incontri intercorsi tra il livello politico ed i rappresentanti dei concessionari, sono state fornite assicurazioni in merito alla possibilita' di affrontare ed approfondire le questioni del settore diverse da quelle oggetto del presente decreto;

Emanano

il seguente decreto:

Art. 1.
1. A decorrere dall'anno 2002 il corrispettivo dovuto al CONI a titolo di minimo garantito dai concessionari di ogni provincia per la raccolta delle scommesse sportive e' rideterminato nella misura della media del prelievo maturato nell'anno 2001 dai concessionari di ciascuna provincia stessa secondo quanto risulta dal prospetto A.
2. Dal 1 gennaio 2003 il minimo garantito provinciale, come ridefinito a norma del comma 1, e' annualmente incrementato in misura pari all'aumento percentuale del volume di gioco raccolto in ogni provincia nell'anno precedente.
3. Sono fatti salvi i minimi garantiti contrattuali di importo inferiore a quello di cui al comma 2, per i quali continuano ad applicarsi le norme di rideterminazione annuale previste dalla convenzione accessiva alla concessione.
 
Art. 2.
1. A decorrere dall'anno 2002 il corrispettivo dovuto dai concessionari di ogni provincia per la raccolta delle scommesse ippiche a titolo di minimo garantito e' rideterminato nella misura della media del prelievo maturato nell'anno 2001 dai concessionari di ciascuna provincia stessa secondo quanto risulta dal prospetto B.
2. Dal 1 gennaio 2003 il minimo garantito provinciale, come ridefinito a norma del comma 1, e' annualmente incrementato in misura pari all'aumento percentuale del volume di gioco raccolto in ogni provincia nell'anno precedente.
3. Sono fatti salvi i minimi garantiti contrattuali di importo inferiore a quello di cui al comma 2, per i quali continuano ad applicarsi le norme di rideterminazione annuale previste dalla convenzione accessiva alla concessione.
 
Art. 3.
1. I concessionari sono tenuti al pagamento delle quote di prelievo maturate e non versate alla data di entrata in vigore del presente decreto, maggiorate degli interessi legali, che possono essere pagate in unica soluzione entro il 30 settembre 2002 oppure in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 settembre ed il 15 dicembre 2002, previa prestazione di idonea garanzia per l'intera somma rateizzata che preveda l'espressa clausola del pagamento a prima e semplice richiesta, ogni eccezione esclusa. La garanzia e' svincolata solo a seguito dell'integrale pagamento delle somme garantite.
 
Art. 4.
1. Le somme dovute dai concessionari a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito di ciascun concessionario stesso relativamente agli anni 2000 e 2001, sono pagate in unica soluzione entro il 30 settembre 2002, ovvero secondo le seguenti modalita':
a) il 10% entro il 30 settembre 2002;
b) il 20% entro il 30 settembre 2003;
c) il 30% entro il 30 settembre 2004;
d) il 40% entro il 30 settembre 2005; previa prestazione di idonea garanzia per l'intera somma rateizzata che preveda l'espressa clausola del pagamento a prima e semplice richiesta ogni eccezione esclusa. La garanzia e' svincolata solo a seguito dell'integrale pagamento delle somme garantite.
 
Art. 5.
1. L'esatto adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla convenzione e dalla concessione, come modificate in attuazione del presente decreto, nonche' dalla normativa vigente in materia di scommesse, e' valutato prioritariamente dalle amministrazioni e dall'ente concedenti ai fini dell'eventuale rinnovo delle concessioni stesse in applicazione di quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 13 e dall'art. 5 delle convenzioni di concessione per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli e delle scommesse sportive riservate al CONI.
2. Nel caso di rinnovo della concessione ai sensi di quanto previsto dal comma 1, la somma di cui alla lettera d) dell'art. 4 puo' essere rateizzata in quattro rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 settembre degli anni 2005, 2006, 2007, 2008, comprensive degli interessi legali decorrenti dal primo ottobre 2005, previa prestazione di idonea garanzia per l'intera somma rateizzata che preveda l'espressa clausola del pagamento a prima e semplice richiesta ogni eccezione esclusa. La garanzia e' svincolata solo a seguito dell'integrale pagamento delle somme garantite.
3. I concessionari interessati alla rateizzazione di cui al comma 2 richiedono il rinnovo della concessione entro il 31 marzo 2005.
 
Art. 6.
1. Il recesso dei concessionari e' formalizzato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana mediante atto conforme allo schema di cui all'allegato C, sottoscritto ai sensi dell'art. 47 e nelle forme dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
2. Nel caso di recesso il concessionario delle scommesse ippiche e' tenuto a pagare oltre alle quote di prelievo maturate e non versate di cui all'art. 3, con le modalita' e nei termini ivi previsti, il 90% della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001.
3. Il concessionario delle scommesse sportive e' tenuto a pagare, oltre alle quote di prelievo maturate e non versate di cui all'art. 3, con le modalita' e nei termini ivi previsti, il 15% della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001.
4. Il pagamento degli importi di cui ai commi 2 e 3 avviene entro il 30 settembre 2002 oppure e' suddiviso in quattro rate annuali di pari importo rispettivamente scadenti il 30 settembre del 2002, 2003, 2004 e 2005. In quest'ultimo caso, contestualmente all'atto di cui al comma 1, deve essere prestata idonea garanzia, per il totale dei detti importi, che preveda l'espressa clausola del pagamento a prima e semplice richiesta ogni eccezione esclusa. La garanzia e' svincolata solo a seguito dell'integrale pagamento delle somme garantite.
5. Il recesso e' subordinato all'osservanza degli adempimenti elencati nell'art. 8 e al pagamento degli importi di cui ai comma 2 e 3.
6. I concessionari che esercitano il diritto di recesso possono continuare ad esercitare la raccolta delle scommesse fino alla riattribuzione della concessione, e comunque non oltre dodici mesi, alle stesse condizioni stabilite con le originarie convenzioni accessive alle concessioni e con obbligo di pagamento delle quote di prelievo e dell'imposta dovuta.
7. In caso di mancata formalizzazione del recesso nella forma, termini e condizioni di cui al comma 1, il comportamento del concessionario e' comunque considerato espressione della volonta' di recedere dalla concessione. Al concessionario, in questo caso, e' richiesto l'integrale pagamento di tutto quanto dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, nonche' degli articoli 3 e 4 con esclusione del beneficio della rateazione e con l'obbligo di provvedere al pagamento entro il 30 settembre 2002, fermo quanto dallo stesso dovuto a titolo di imposta unica.
 
Art. 7.
1. Il mancato pagamento ovvero il ritardo nel pagamento superiore a quindici giorni, anche di una sola rata, delle somme previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6, comportano senz'altro la decadenza dal beneficio del termine, la revoca della concessione, l'incameramento della garanzia e l'integrale recupero delle somme dovute.
 
Art. 8.
1. I concessionari aderiscono alle condizioni stabilite dal presente decreto mediante sottoscrizione, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dell'atto aggiuntivo alla convenzione accessiva alla concessione ad essi rilasciata, conforme allo schema contenuto nell'allegato D, sottoscritto ai sensi dell'art. 47 e nelle forme dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
2. L'adesione e' comunque subordinata:
a) al pagamento dell'imposta unica dovuta fino alla data della sottoscrizione dell'atto di adesione, secondo quanto prescrive il decreto legislativo n. 504 del 1998;
b) al pagamento, entro i termini indicati dall'art. 3, del prelievo maturato e non versato, compresi gli interessi, nonche' dell'integrazione delle quote di prelievo necessaria per raggiungere il minimo garantito;
c) all'adeguamento o alla prestazione a favore del CONI e dell'Amministrazione finanziaria delle garanzie previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' dall'art. 8 della convenzione accessiva alla concessione per la raccolta delle scommesse sportive e dall'art. 7 della convenzione accessiva alla concessione per la raccolta delle scommesse ippiche, ove non prestate.
3. L'atto di adesione, nonche' l'atto di recesso, sono sottoscritti, nei termini previsti, presso gli uffici degli enti concedenti, in Roma: in via della Luce, 34/a-bis, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; presso la propria sede, per il CONI.
4. Il mancato tempestivo adempimento delle obbligazioni di cui alle lettere a), b) e c) comporta il diritto per le amministrazioni e l'ente concedenti di adottare i provvedimenti previsti dalle convenzioni di concessione per i casi di mancato pagamento delle quote di prelievo e dei minimi garantiti, senza necessita' di messa in mora.
 
Art. 9.
1. Gli effetti del presente decreto decorrono dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2002

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Cutrupi

p. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Ambrosio

p. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Graziani

Il segretario generale
del Comitato olimpico nazionale italiano
Pagnozzi
 
Allegati

----> vedere allegati da pag. 21 a pag. 28 della G.U. <----
 
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