Gazzetta n. 139 del 15 giugno 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;
UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si e' ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:

- articolo 3, lettera m), dove la lettera non e' stata eliminata ma
si e' chiarita la finalita'; - articolo 6, dove non e' stata disciplinata la "regolare condotta in
liberta'" perche' estranea alla materia del testo unico, e si e'
preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di
attuazione secondaria; - articolo 30, dove non si e' estesa la previsione al processo
amministrativo perche' la norma originaria e' limitata al processo
civile e non e' estensibile, trattandosi di prestazione
patrimoniale imposta; - articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare
l'assorbimento si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere
sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina degli
ufficiali giudiziari; - articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni e' stata
rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle
finanze, perche' di tratta di convenzioni quadro che non comportano
impegni di spesa; - articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennita' del teste
e' stata coordinata con quella generale di missione, per il teste
dipendente pubblico; - articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema
di missione dei dipendenti pubblici e' stato raccordato con la
riforma della dirigenza; - articolo 65, dove l'indennita' speciale di cui alla legge 19
febbraio 1981, n. 27, e' compresa perche' gia' contenuta nella
normativa originaria; - articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di
avvocato (articolo 82) non e' stato esteso agli ausiliari del
giudice e ai consulenti di parte, perche' nella normativa
originaria e' riferito solo ai primi.

Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non e' necessaria;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto:
Titolo I
Oggetto e definizioni
ART. 1 (L)
(Oggetto)

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76, della Costituzione dispone che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e con oggetti
definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si trascrive il testo degli articoli 14, 16 e 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
"Art. 16. (Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai
sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne
faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche
su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti,
trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
di un decreto legislativo adottato dal Governo su
delegazione delle Camere.".
"Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50
(Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1998), come modificato dall'art .1, comma 6, della legge
24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1999) e' il seguente:
"Art. 7. (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il
30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione
presentata dal Governo, il programma di riordino delle
norme legislative e regolamentari che disciplinano le
fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle
norme che dispongono la delegificazione della materia ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in
generale, in riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione
dell'art. 17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla
soppressione del bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata e del bollettino
ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'art. 29
della legge 7 agosto 1997, n. 266;
f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la
redazione dei testi unici.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi
unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine
ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto
dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le
disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un
regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti
gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i
criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, che regolano la materia
oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle
stesse in apposito allegato al testo unico;
g) [abrogato];
h) indicazione, per i testi unici concernenti la
disciplina della materia universitaria, delle norme
applicabili da parte di ciascuna universita' salvo diversa
disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo
unico sono comunque abrogate le norme che regolano la
materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio
di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta. Lo schema e' trasmesso, con apposita relazione
cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle
competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
unico e' emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
ministri.
5. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
di testi unici ai sensi dell'art. 14, 2 comma del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di
Stato, che ha la facolta' di avvalersi di esperti, in
discipline non giuridiche, in numero non superiore a
cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'art.
3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio
di Stato non e' acquisito il parere dello stesso previsto
ai sensi dell'art. 16, 1 e 3 comma del citato testo unico
approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17,
comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4
del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o
modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta
gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per
assicurare che i successivi interventi normativi incidenti
sulle materie oggetto di riordino siano attuati
esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle
disposizioni contenute nei testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1,
lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi
normativi mediante applicazione delle norme dettate dal
comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo
degli articoli 20 e 20-bis:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
"Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione
possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi
che prevedono obblighi la cui violazione costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale caso,
alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti
superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi,
le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione.".
- Si riportano i nn. 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1
della legge 8 marzo 1999, n. 50:
"9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni
sequestrati e confiscati: norme approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271; decreto 30 settembre
1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia;
regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n.
25.
10) Procedimento relativo alle spese di giustizia:
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701; regio decreto
23 dicembre 1865, n. 2700.
11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio
di copie di atti in materia tributaria e in sede
giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di
consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni
civili mobiliari e immobiliari: legge 8 agosto 1895, n.
556; regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; legge
21 febbraio 1989, n. 99; testo unico approvato con regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011; legge 3 aprile 1979, n.
103; legge 11 maggio 1971, n. 390; decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095; decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; legge
25 aprile 1957, n. 283; legge 29 dicembre 1990, n. 405;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641; decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.".
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
19 febbraio 1981, n. 27, si veda la nota all'art. 65.



 
ART. 2 (L)
(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o piu' degli stessi processi.
2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.
 
ART. 3 (R)
(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) "magistrato" e' il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
b) "magistrato professionale" e' il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione;
c) "magistrato onorario" e' il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;
d) "giudice popolare" e' il componente non togato nei collegi di assise;
e) "esperto" e' il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;
f) "ufficio giudiziario" e' l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
g) "ufficio" e' l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;
h) "ufficio finanziario" e' l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;
i) "funzionario addetto all'ufficio" e' la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;
l) "ufficiale giudiziario" e' la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);
m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, e' la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;
n) "ausiliario del magistrato" e' il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio puo' nominare a norma di legge;
o) "processo" e' qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;
p) "processo penale" e' il procedimento o processo penale e penale militare;
q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" e' l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;
r) "annotazione" e' l'attivita' su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;
s) "prenotazione a debito" e' l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi e' pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;
t) "anticipazione" e' il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, e' recuperabile;
u) "sanzione pecuniaria processuale" e' la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;
v) "sanzione amministrativa pecuniaria" e' la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle societa' e dalle associazioni anche prive di personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
z) "concessionario" e' il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.



Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
recante: "Disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001,
n. 140.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 recante:
"Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi
di cassa degli uffici finanziari" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1997, n. 173. Si trascrive il
testo dell'art. 4:
"Art. 4. (Soggetti incaricati della riscossione). - 1.
Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di
riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo
le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento
concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con
decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle
finanze. Fino al 31 dicembre 2002 per i compensi alle
aziende di credito si applicano le disposizioni di cui
all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i
compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di
cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli
automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale
dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le
entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni.
3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad
ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende
di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13
del regolamento concernente l'istituzione del conto
fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del
Ministro delle finanze.
4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il
giorno venti del mese successivo, i dati relativi a
ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati
analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento
effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli
versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I
concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il
giorno venti del mese successivo, i dati relativi a
ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente
postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle
medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse
degli enti destinatari.
5. Con decreto dirigenziale sono determinate le
modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei
dati.".



 
ART. 4 (L)
(Anticipazione delle spese)

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico. .bil;



Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 694, comma 1, del
codice di procedura penale:
"1. Il direttore o vice direttore responsabile di un
giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad
anticipazione o a rifusione di spese, non piu' tardi dei
tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine
dall'autorita' competente per l'esecuzione, la sentenza di
condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro
altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.".+
- Per il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si
veda la nota all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art.
76:
"Art. 76. (Pubblicazione della sentenza applicativa
della condanna). - 1. La pubblicazione della sentenza di
condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e'
stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni
di cui all'art. 694, commi 2, 3 e 4, del codice di
procedura penale.".



 
ART. 5 (L)
(Spese ripetibili e non ripetibili)

1. Sono spese ripetibili:

a) le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta
degli ufficiali giudiziari per le notificazioni; b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori
dalla sede in cui si svolge il processo; c) le spese e le indennita' per i testimoni; d) gli onorari, le spese e le indennita' di trasferta e le spese per
l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; e) le indennita' di custodia; f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato; g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in
pristino dei luoghi; h) le spese straordinarie; i) le spese di mantenimento dei detenuti.

2. Sono spese non ripetibili:

a) le indennita' dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei
collegi di assise e degli esperti; b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di
corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da
quello di normale convocazione.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.



Nota all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell'art. 696 del codice di
procedura penale:
"Art. 696. (Prevalenza delle convenzioni e del diritto
internazionale generale). - 1. Le estradizioni, le
rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali
straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali
italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere,
relativi all'amministrazione della giustizia in materia
penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a
Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle
convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle
norme di diritto internazionale generale.
2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente,
si applicano le norme che seguono.".



 
ART. 6 (L)
(Remissione del debito)

1. Se l'interessato non e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in liberta'.
2. Se l'interessato e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, e' presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non e' conclusa la procedura per il recupero, che e' sospesa se in corso.



Note all'art. 6:
- Si trascrive l'art. 30-ter, comma 8, della legge
26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, supplemento ordinario:
"8. La condotta dei condannati si considera regolare
quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato
costante senso di responsabilita' e correttezza nel
comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli
istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o
culturali.".



 
ART. 7 (R)
(Rogatorie all'estero)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 696 del codice di procedura
penale si veda nota all'art. 5.



 
ART. 8 (L)
(Onere delle spese)

1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
2. Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
 
ART. 9 (L)
(Contributo unificato)

1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
 
Art. 10 (L)
Esenzioni

1. Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. Non e' soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a euro 1.033 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.
5. Il contributo unificato non e' dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.



Nota all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge
24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in
caso di violazione del termine ragionevole del processo e
modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78:
"Art. 3. (Procedimento). - 1. La domanda di equa
riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del
distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi
dell'art. 11 del codice di procedura penale a giudicare nei
procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e'
concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero
pende il procedimento nel cui ambito la violazione si
assume verificata.
2. La domanda si propone con ricorso depositato nella
cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un
difensore munito di procura speciale e contenente gli
elementi di cui all'art. 125 del codice di procedura
civile.
3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro
delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice
tributario. Negli altri casi e' proposto nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso,
unitamente al decreto di fissazione della camera di
consiglio, e' notificato, a cura del ricorrente,
all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello
Stato. Tra la data della notificazione e quella della
camera di consiglio deve intercorrere un termine non
inferiore a quindici giorni.
5. Le parti hanno facolta' di richiedere che la corte
disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e
dei documenti del procedimento in cui si assume essersi
verificata la violazione di cui all'art. 2 ed hanno
diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in
camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito
di memorie e la produzione di documenti sino a cinque
giorni prima della data in cui e' fissata la camera di
consiglio, ovvero sino al termine che e' a tale scopo
assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle
parti.
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito
del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto
e' immediatamente esecutivo.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto
avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere
dal 1 gennaio 2002.".
- Il libro IV, titolo II, capo I del codice di
procedura civile reca la seguente rubrica "Della
separazione personale dei coniugi".
- Il libro IV, titolo II, capo II del codice di
procedura civile reca la seguente rubrica
"Dell'interdizione e dell'inabilitazione".
- Il libro IV, titolo II, capo III del codice di
procedura civile reca "disposizioni relative all'assenza e
alla dichiarazione di morte presunta".
- Il libro IV, titolo II, capo IV del codice di
procedura civile reca "disposizioni relative ai minori,
agli interdetti e agli inabilitati".
- Il libro IV, titolo II, capo V del codice di
procedura civile reca la seguente rubrica "Dei rapporti
patrimoniali tra coniugi".



 
ART. 11 (L)
(Prenotazione a debito del contributo unificato)

1. Il contributo unificato e' prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
 
ART. 12 (L)
(Azione civile nel processo penale)

1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non e' soggetto al pagamento del contributo unificato, se e' chiesta solo la condanna generica del responsabile.
2. Se e' chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.
 
Art. 13 (L)
Importi

1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: a) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.033 e fino a
euro 5.165 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche'
per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI,
del codice di procedura civile; b) euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a
euro 25.823 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile
di competenza esclusiva del giudice di pace; c) euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a
euro 51.646 e per i processi civili e amministrativi di valore
indeterminabile; d) euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a
euro 258.228; e) euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino
a euro 516.457; f) euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 155. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera f).



Nota all'art. 13:
- Il libro IV, titolo II, capo VI del codice di
procedura civile reca "disposizioni comuni ai procedimenti
in camera di consiglio".
- Il libro IV, titolo I del codice di procedura civile
reca la seguente rubrica "Dei procedimenti sommari".



 
Art. 14 (L)
Obbligo di pagamento

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
 
Art. 15 (R)
Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato

1. Il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa e' diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.
 
Art. 16 (L)
Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
 
ART. 17 (L)
(Variazione degli importi)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.



Nota all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400/1988 si veda nota alle premesse.



 
ART. 18 (L) (Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale e nei
processi in cui e' dovuto il contributo unificato)

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresi' agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purche' richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
2. La disciplina sull'imposta di bollo e' invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonche' per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.
 
ART. 19 (R) (Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli
ufficiali giudiziari)
1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.
 
ART. 20 (L)
(Indennita' di trasferta)

1. L'indennita' di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
2. L'indennita' di trasferta non e' dovuta in caso di spedizione dell'atto.
3. L'importo dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 e' adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
ART. 21 (R)
(Calcolo delle distanze)

1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennita' di trasferta si deve tener conto della piu' breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.
2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.
 
ART. 22 (R)
(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)

1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui e' inserita.
 
ART. 23 (L)
(Diritti)

1. Per la notificazione degli atti e' dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.
 
ART. 24 (L)
(Indennita' di trasferta)

1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennita' di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.
 
ART. 25 (L)
(Importo dei diritti)

1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.
2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.
 
ART. 26 (L)
(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)

1. L'indennita' di trasferta e' per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e' corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
3. L'indennita' di trasferta e' corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
 
ART. 27 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
2. Il diritto unico e l'indennita' di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.
 
ART. 28 (L)
(Contestualita' di trasferte)

1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima localita', percepisce una sola indennita' di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, ne' quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.
 
ART. 29 (L)
(Diritti)

1. Per la notificazione degli atti e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
 
ART. 30 (L)
(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario
nel processo civile)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennita' di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella tabella, contenuta nell'allegato n. 1 al presente testo unico, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.



Note all'art. 30:
- Si trascrive il testo dell'articolo unico della legge
2 aprile 1958, n. 319 (Esonero da ogni spesa e tassa per i
giudizi di lavoro), come sostituito dall'art. 10 della
legge n. 533/1973:
"Articolo unico. - Gli atti, i documenti ed i
provvedimenti relativi alle cause per controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di
conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della
massima occupazione o previsti da contratti o accordi
collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di
previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza
limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di
registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti
relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare
delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi,
nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per
prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di
concordato preventivo e di liquidazione coatta
amministrativa.
Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi
concernenti i rapporti di pubblico impiego le tasse di cui
all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.
Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli
uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle
procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del
codice di procedura civile.".
- Si trascrive il testo dell'art. 134, secondo comma n.
1, e quarto comma, del regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1941, n. 302, supplemento
ordinario:
"Agli atti devono essere uniti: - 1. le marche o le
ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti
per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per
diritti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa,
diritti, indennita' di trasferta e spese postali per la
notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri
atti del procedimento eseguita su richiesta del
cancelliere;
(Omissis).
Nel termine per la presentazione del ricorso o del
controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo
giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale
l'elenco e' stato restituito, il difensore puo' provvedere
all'invio in cancelleria delle marche o ricevute di
versamenti su conti correnti postali e delle copie
mancanti.".



 
ART. 31 (L)
(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)

1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio e' dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennita' di trasferta di cui all'articolo 35.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
 
ART. 32 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.



Nota all'art. 32:
Per il testo dell'articolo unico della legge 319/1958
si veda nota all'art. 30.



 
ART. 33 (L) (Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.
3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.
4. Se agli ufficiali giudiziari competono piu' indennita' di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, e' anticipata dall'erario solo l'indennita' di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.
 
ART. 34 (L)
(Importo dei diritti)

1. Il diritto unico e' dovuto nella seguente misura:

a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58; b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75; c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.
 
ART. 35 (L)
(Importo dell'indennita' di trasferta)

1. L'indennita' di trasferta e' stabilita' nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: euro 1,22;
b) fino a dodici chilometri: euro 2,25;
c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.
 
ART. 36 (L)
(Maggiorazioni per l'urgenza)

1. I diritti e l'indennita' di trasferta sono aumentati della meta' per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza e' dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennita'.
3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.
4. La richiesta, con l'indicazione della data, puo' farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volonta' delle parti.
 
ART. 37 (L)
(Diritto di esecuzione)

1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, e' dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:
a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.
 
ART. 38 (L)
(Indennita' di trasferta per atti di esecuzione)

1. Per gli atti di esecuzione, l'indennita' di trasferta e' dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.
 
ART. 39 (R)
(Spese di spedizione)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che puo' prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare :
a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalita' e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.
 
ART. 40 (L)
(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.



Nota all'art. 40:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
400/1988 si veda nota alle premesse.



 
ART. 41 (L)
(Trasferte di magistrati professionali e onorari)

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
 
ART. 42 (L)
(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)

1. Se il dibattimento e' tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
 
ART. 43 (L) (Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria)

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonche' gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
 
ART. 44 (L)
(Trasferte degli ufficiali giudiziari)

1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.



Nota all'art. 44:
- Si trascrive il testo degli articoli 148 e 169 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959
(Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari) pubblicato nel supplemento ordinario
n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1960, n. 26:
"Art. 148. All'ufficiale giudiziario che con la
percezione dei diritti al netto del due per cento per le
spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale
non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale
previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica
funzionale, compete a carico dell'erario un'indennita'
integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione
all'anzianita' di servizio maturata dall'ufficiale
giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai
dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari
anzianita' di servizio.
Il presidente della corte di appello provvede alla
virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di
stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti,
alle condizioni e con la procedura previsti per i
dipendenti civili dello Stato.
Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato
all'anzianita' di servizio, concesso secondo le norme
vigenti in materia agli impiegati dello Stato, e'
attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati
combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui
ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta
del presidente della corte di appello, sentito il pubblico
ministero.".
"Art. 169. All'aiutante ufficiale giudiziario che con i
diritti percepiti al netto del due per cento per le spese
di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non
venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale
previsto per il personale appartenente alla quarta
qualifica funzionale compete a carico dell'erario una
indennita' fino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione
all'anzianita' di servizio maturata dall'aiutante ufficiale
giudiziario all'ammontare dello stipendio spettante al
personale della quarta qualifica funzionale di pari
anzianita' di servizio.
Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le
disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 148.
Per la liquidazione della indennita' integrativa,
l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale
giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al
primo comma dell'art. 149 anche nei confronti degli
aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art.
149 e negli artt. 150 e 152.".



 
ART. 45 (L)
(Indennita' per testimoni residenti)

1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
2. Ai testimoni residenti spetta l'indennita' di euro 0,36 al giorno.
 
ART. 46 (L)
(Spese di viaggio e indennita' per testimoni non residenti)

1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorita' giudiziaria.
2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio e' riferito alla localita' piu' vicina per cui esiste il servizio di linea.
3. Spetta, inoltre, l'indennita' di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennita' di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima e' dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
 
ART. 47 (L)
(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)

1. Nessuna indennita' spetta al testimone minore degli anni quattordici.
2. Il rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.



Nota all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n.
104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39,
supplemento ordinario:
"Art. 3. (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.".
Nota all'art. 50
- Si trascrive il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,
della legge n. 400/1988:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".



 
ART. 48 (L)
(Testimoni dipendenti pubblici)

1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
 
ART. 49 (L)
(Elenco delle spettanze)

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennita' di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
 
ART. 50 (L)
(Misura degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, e' stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attivita' alla presenza dell'autorita' giudiziaria.
 
ART. 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e
variabili)

1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto elle difficolta', della completezza e del pregio della prestazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.
 
ART. 52 (L)
(Aumento e riduzione degli onorari)

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non e' completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.
 
ART. 53 (L)
(Incarichi collegiali)

1. Quando l'incarico e' stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.
 
ART. 54 (L)
(Adeguamento periodico degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo e' adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
ART. 55 (L)
(Indennita' e spese di viaggio)

1. Per l'indennita' di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato e' equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennita' spettante all'incaricato dipendente pubblico.
2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.



Nota all'art. 55:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario. L'art. 15 cosi' recita:
"Art. 15. (Dirigenti). - Art. 15 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 4 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
470 e successivamente modificato dall'art. 10 del decreto
31 marzo 1998, n. 80; art. 27 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, commi 1 e 3, come sostituiti
dall'art. 7 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
470.
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente
capo, la dirigenza e' articolata nelle due fasce del ruolo
unico di cui all'art. 23. Restano salve le particolari
disposizioni concernenti le carriere diplomatica e
prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle
Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione, nonche' negli altri istituti pubblici di
cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le
attribuzioni della dirigenza amministrativa non si
estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata
alla direzione del dirigente generale, il dirigente
preposto all'ufficio di piu' elevato livello e'
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello
inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite
funzioni di coordinamento e' sovraordinato, limitatamente
alla durata dell'incarico, al restante personale
dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali
amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per
l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il
presente decreto demanda agli organi di Governo sono di
competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato
generale dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale sono di competenza dei
segretari generali dei predetti istituti.".



 
ART. 56 (L)
(Spese per l'adempimento dell'incarico)

1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attivita' strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa e' determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.
 
ART. 57 (R) (Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)

1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennita' e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
 
ART. 58 (L)
(Indennita' di custodia)

1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennita' per la custodia e la conservazione.
2. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.
 
ART. 59 (L)
(Tabelle delle tariffe vigenti)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennita' di custodia.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle prevedono, altresi', le riduzioni percentuali dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del bene.



Nota all'art. 59:
- Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
n. 400/1988 si veda nota all'art. 50.



 
ART. 60 (R) (Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del
magistrato nel processo penale e civile)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che puo' prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:
a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalita' e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.
 
ART. 61 (R) (Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la,
demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)

1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa piu' oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.



Nota all'art. 61:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245,
supplemento ordinario. Si trascrive il comma 2 dell'art.
41:
"2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa
privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese
tecnicamente e finanziariamente idonee.".



 
ART. 62 (R) (Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)

1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonche' gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.
 
ART. 63 (R) (Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino
dei luoghi)

1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui e' affidato l'incarico e' determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.
2. L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.
 
ART. 64 (L)
(Indennita' dei magistrati onorari)

1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennita' previste per lo svolgimento della loro attivita' di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, commi 2-bis e 2-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati.



Nota all'art. 64:
- La legge 21 novembre 1991, n. 374, recante:
"Istituzione del giudice di pace" e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n. 278, supplemento
ordinario. Si trascrivono gli articoli 11 e 15, comma 2-bis
e 2-ter.
"Art. 11. (Indennita' spettanti al giudice di pace). -
1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario.
2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di
giudice di pace e' corrisposta un'indennita' di L. 70.000
per ciascuna udienza civile o penale, anche se non
dibattimentale, e per l'attivita' di apposizione dei
sigilli, nonche' di L. 110.000 per ogni altro processo
assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
3. E' altresi' dovuta un'indennita' di L. 500.000 per
ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso
spese per l'attivita' di formazione, aggiornamento e per
l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla e'
dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per
le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno.
3-bis. In materia civile e' corrisposta altresi' una
indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o
ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli
articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile;
l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e'
rigettata con provvedimento motivato.
4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3 e
3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis
dell'art. 15 e' rideterminato ogni tre anni, con decreto
emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio
precedente.
4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo
sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di
quiescenza comunque denominati.".
"Art. 15. (Coordinatore dell'ufficio del giudice di
pace). (Omissis) - 2-bis. Al coordinatore spetta
un'indennita' di presenza mensile per l'effettivo esercizio
delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un
organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli
uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire
600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti
giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici.
2-ter. L'indennita' di cui al comma 2-bis spetta al
coordinatore anche se all'ufficio cui egli e' addetto non
risulti effettivamente assegnato altro giudice.".
- L'art. 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276
(Disposizioni per la definizione del contenzioso civile
pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione
delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1997, n. 192, cosi'
recita:
"Art. 8. (Stato giuridico, indennita' e trattamento
previdenziale). - 1. I giudici onorari aggregati hanno lo
stato giuridico di magistrati onorari.
2. Ai giudici onorari aggregati e' attribuita, al netto
dei contributi previdenziali, una indennita' di lire 20
milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire
250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero
per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni
tre mesi.
3. L'indennita' fissa di cui al comma 2 e' ridotta del
50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia
titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro
subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi
mensili .
4. Il Ministero di grazia e giustizia provvede al
rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi
previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari
aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo
albo, il Ministro di grazia e giustizia provvede al
rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi,
commisurati alla indennita' da lui versati alla Cassa
nazionale di previdenza e assistenza.
5. L'indennita' di cui al comma 2 corrisposta ai
giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati
iscritti al relativo albo e' considerata a tutti gli
effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale
reddito professionale.º
- L'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a
quello a carico degli imputati minorenni), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, cosi' recita:
"Art. 4 - 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta
un'indennita' di L. 190.000 per ogni udienza, anche se
tenuta in camera di consiglio. Non possono essere
corrisposte piu' di due indennita' al giorno.
2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' di
L. 190.000 per ogni udienza in relazione alla quale e'
conferita la delega a norma dell'art. 72 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
L'indennita' e' corrisposta per intero anche se la delega
e' conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi
trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte piu'
di due indennita' al giorno.
3. L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1 e
2 puo' essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato
dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il
ministro del tesoro, in relazione alla variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
triennio precedente.
4. La spesa relativa gravera' sul capitolo 1589 del
bilancio del ministero di grazia e giustizia.
5. Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.".



 
ART. 65 (L)
(Indennita' dei giudici popolari nei collegi di assise)

1. Ai giudici popolari spetta una indennita' di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
2. L'indennita' e' aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.
3. Ai giudici popolari e' corrisposta una indennita' speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.
4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennita' di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennita' e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.



Note all'art. 65:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di
magistratura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
21 febbraio 1981, n. 52, e' il seguente:
"1. Fino all'approvazione di una nuova disciplina del
trattamento economico del personale di cui alla legge
2 aprile 1979, n. 97, e' istituita a favore dei magistrati
ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano
nello svolgimento della loro attivita', a decorrere dal
1 luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile,
pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei
mensili con esclusione dei periodi di congedo
straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di
assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli
4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di
sospensione dal servizio per qualsiasi causa.".



 
ART. 66 (L) (Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di
appello per i minori)

1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennita' previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.



Nota all'art. 66:
- Per il testo dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto
legislativo n. 273/1989, si veda nota all'art. 64.



 
Art. 67 (L)
Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza

1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui puo' avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l'indennita' di cui all'articolo 65, comma 5, riferite ai magistrati di tribunale.



Nota all'art. 67:
- Per la legge n. 354/1975 si veda la nota all'art. 6.
Il testo dell'art. 80 cosi' recita:
"Art. 80. (Personale dell'amministrazione degli
istituti di prevenzione e di pena). - Presso gli istituti
di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale
previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per
adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di
servizio sociale previsti dall'art. 72.
L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, per lo
svolgimento delle attivita' di osservazione e di
trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro
limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero
del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo
stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il
corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di
trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi
di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale,
pedagogia, psichiatria e criminologia clinica,
corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole
prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti
penitenziari, previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante
operai specializzati con la qualifica di infermieri.
A tal fine la dotazione organica degli operai
dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di
pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di ottocento
unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono
attribuite nella misura di seicentoquaranta agli operai
specializzati e di centosessanta ai capi operai.
Le modalita' relative all'assunzione di detto personale
saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.".



 
ART. 68 (L)
(Indennita' degli esperti delle sezioni agrarie)

1. Agli esperti delle sezioni agrarie e' dovuta, per ogni udienza, l'indennita' di euro 1,55.
2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennita' di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Nota all'art. 68:
- Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n.
165/2001 vedi la nota all'art. 55.



 
ART. 69 (L)
(Spese escluse)

1. Sono escluse dalle spese di giustizia:
a) la sepoltura dei detenuti;
b) la traduzione dei detenuti;
c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.
 
ART. 70 (L)
(Spese straordinarie)

1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applichera', in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzera' prezzari analoghi. Il decreto di pagamento e' disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.
 
ART. 71 (L) (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni,
ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

1. Le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennita' e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorita' competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda e' presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennita' di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.
 
ART. 72 (R)
(Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia)

1. L'indennita' di custodia e' liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.
 
ART. 73 (R)
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)

1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.
2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.



Note all'art. 73:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 recante "Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro". E' stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99. Il testo dell'art. 10,
comma 1, lett. c), recita:
"1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
a) b) (omissis);
c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i
decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla
cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro
funzioni.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A)" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
42, supplemento ordinario.



 
Art. 73-bis (L) (16)
(( (Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.))
 
Art. 73-ter (L) (16)
(( (Procedura per la registrazione degli atti
giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario e' curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione ))
 
ART. 74 (L)
(Istituzione del patrocinio)

1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. E', altresi', assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
 
ART. 75 (L)
(Ambito di applicabilita)

1. L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonche' nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
 
Art. 76 (L)
Condizioni per l'ammissione

1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
 
ART. 77 (L)
(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
ART. 78 (L)
(Istanza per l'ammissione)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L'istanza e' sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilita'. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Nota all'art. 78:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 si veda la nota all'art. 73. Si trascrive il testo
dell'art. 38, comma 3:
"3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
del documento di identita' possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge
15 marzo 1997, n. 59.".



 
ART. 79 (L)
(Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza e' redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilita', contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia' pendente;
b) le generalita' dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.



Nota all'art. 79:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 si veda la nota all'art. 73. Si trascrive il testo
dell'art. 46, comma 1, lett. o):
"1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) n) (omissis);
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali.".



 
ART. 80 (L)
(Nomina del difensore)

1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
 
ART. 81 (L)
(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)

1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianita' professionale non inferiore a sei anni.
3. L'inserimento nell'elenco e' revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare.
4. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.
 
ART. 82 (L)
(Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita', e previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento e' comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
 
ART. 83 (L)
(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente
tecnico di parte)

1. L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
 
ART. 84 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
 
ART. 85 (L)
(Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario e' nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
 
ART. 86 (L)
(Recupero delle somme da parte dello Stato)

1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.
 
ART. 87 (L)
(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)

1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato e' disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.



Nota all'art. 87:
- La legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge
30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio
a spese dello Stato per i non abbienti) e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2001, n. 92. Si
trascrive il testo dell'art. 20:
"Art. 20. - 1. Presso il consiglio dell'ordine degli
avvocati e' istituito, con addetti anche avvocati designati
dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per
l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa
d'ufficio.
2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari
per conoscere:
a) i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo
alle spese e alle eventuali imposte, nonche' i requisiti,
le modalita' e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato;
b) i presupposti, le modalita' e gli obblighi per la
nomina del difensore d'ufficio.
3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si
trovi in una situazione di conflitto potenzialmente
produttiva di una controversia civile, penale o
amministrativa le informazioni di cui al comma 2,
specificate con riferimento al problema prospettato, ai
fini della valutazione dell'opportunita' dell'instaurazione
di o della costituzione in un giudizio ovvero della
sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del
conflitto.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' determinato il contributo, da
porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di
cui al comma 3, in misura tale da assicurare la piu' ampia
possibilita' di accesso.
5. Il Ministero della giustizia puo' stipulare
convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la
propria disponibilita' a concorrere a titolo gratuito
all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'art. 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".



 
ART. 88 (L)
(Controlli da parte della Guardia di finanza)

1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
 
ART. 89 (L)
(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.



Nota all'art. 89:
- Il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge n.
400/1988, e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.".



 
ART. 90 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide residente nello Stato.
 
ART. 91 (L)
(Esclusione dal patrocinio)

1. L'ammissione al patrocinio e' esclusa:
a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.
 
ART. 92 (L)
(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
 
Art. 93 (L)
Presentazione dell'istanza al magistrato competente

1. L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
2. L'istanza puo' essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.



Nota all'Art. 93:
- Si trascrive il testo dell'Art. 123 del codice di
procedura penale:
"Art. 123. (Dichiarazioni e richieste di persone
detenute o internate). - 1. L'imputato detenuto o internato
in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha
facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e
richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono
iscritte in apposito registro, sono immediatamente
comunicate all'autorita' competente e hanno efficacia come
se fossero ricevute direttamente dall'autorita'
giudiziaria.
2. Quando l'imputato e' in stato di arresto o di
detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di
cura, ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni
e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia
giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione
all'autorita' competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni
e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute
direttamente dall'autorita' giudiziaria.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle
denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate
dalle altre parti private o dalla persona offesa.".



 
ART. 94 (L) (Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad
accertare la veridicita)

1. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa e' sostituita, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
2. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilita', con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorita' consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, puo' anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.
 
ART. 95 (L)
(Sanzioni)

1. La falsita' o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
 
Art. 96 (L)
Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata.
2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato puo' trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.



Note all'Art. 96:
- Si trascrivono gli articoli 179, comma 2, e 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale:
"Art. 179. (Nullita' assolute). - (Omissis).
2. Sono altresi' insanabili e sono rilevate di ufficio
in ogni stato e grado del procedimento le nullita' definite
assolute da specifiche disposizioni di legge.".
"Art. 51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale. (Omissis).
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti
dall'Art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'Art. 291-quater del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le
funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.".



 
ART. 97 (L)
(Provvedimenti adottabili dal magistrato)

1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facolta' per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito e' comunicato avviso all'interessato.
2. Il decreto pronunciato in udienza e' letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato e' presente all'udienza.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.



Nota all'art. 97:
- Il testo dell'art. 156 del codice di procedura penale
e' il seguente:
"Art. 156. (Notificazioni all'imputato detenuto). - 1.
Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel
luogo di detenzione mediante consegna di copia alla
persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa
menzione nella relazione di notificazione e la copia
rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a chi
ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e'
possibile consegnare la copia direttamente all'imputato,
perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta
notificazione il direttore dell'istituto informa
immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.
3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo
diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma
dell'art. 157.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche
quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per
causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi
la notificazione o e' internato in un istituto
penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni all'imputato
detenuto o internato possono essere eseguite con le forme
dell'art. 159.".



 
ART. 98 (L) (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi
all'ammissione)

1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonche' del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio del predetto magistrato.
2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.
3. Se risulta che il beneficio e' stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.
 
ART. 99 (L)
(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)

1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso e' notificato all'ufficio finanziario che e' parte nel relativo processo.
3. Il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
 
ART. 100 (L)
(Nomina di un secondo difensore)

1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato puo' nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.



Nota all'art. 100:
- La legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della
partecipazione al procedimento penale a distanza e
dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia,
nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di
art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1998, n. 30.
Note all'art. 108
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
131/1986 si veda la nota all'art. 73. Si trascrive il testo
dell'art. 59, comma1, lett. a) e b):
"1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo
pagamento delle imposte dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che
occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono
interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o
gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito
patrocinio quando essi vengono formati d'ufficio o ad
istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la
registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze
portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi
natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di
cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento
contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del
procedimento stesso o per la sua definizione.".
- Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n.
277, supplemento ordinario Il testo dell'art. 16, comma 1,
lettera e), e' il seguente:
"1. Sono eseguite con prenotazione a debito
dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni
delle rispettive leggi:
a) d) (omissis);
e) le formalita' e le volture relative a procedure di
fallimento e ad altre procedure concorsuali.".



 
ART. 101 (L)
(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)

1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio puo' nominare, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
 
ART. 102 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)

1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il processo.
 
ART. 103 (L) (Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di
ufficio)

1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente e' nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.
 
ART. 104 (L)
(Compenso dell'investigatore privato)

1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio e' liquidato dall'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
 
ART. 105 (L) (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini
preliminari)

1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non e' esercitata.
 
ART. 106 (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al
consulente tecnico di parte)

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e' liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
 
ART. 107 (L)
(Effetti dell'ammissione)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
c) le indennita' di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
d) le indennita' e le spese di viaggio per trasferte, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
e) l'indennita' di custodia;
f) l'onorario e le spese agli avvocati;
g) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
 
ART. 108 (L) (Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del
danno nel processo penale)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa e' a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:
a) il contributo unificato;
b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
 
ART. 109 (L)
(Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi.
 
ART. 110 (L)
(Pagamento in favore dello Stato) 1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. 2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilita' e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
 
ART. 111 (L)
(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)

1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2.
 
Art. 112 (L)
Revoca del decreto di ammissione

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d),
l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni
dei limiti di reddito; b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma
1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in
misura tale da escludere l'ammissione; c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata
prodotta la certificazione dell'autorita' consolare; d) su richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in
ogni momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione
del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o
sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76
e 92.
2. Il magistrato puo' disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere e' il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione e' effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto e' comunicata all'interessato con le modalita' indicate nell'articolo 97.
 
Art. 113 (L)
Ricorso avverso il decreto di revoca

1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio finanziario, l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.
 
ART. 114 (L)
(Effetti della revoca)

1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione e' pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.
2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.
 
Art. 115 (L)
Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona
ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.



Nota all'art. 115:
- Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme
in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e
per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per
la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 gennaio 1991, n. 12, e' stato convertito in
legge, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82
(Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1991, n. 64).



 
ART. 116 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.
 
ART. 117 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di
persona irreperibile)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.
 
ART. 118 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del
minore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualita', di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
 
ART. 119 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato, altresi', allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonche' ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.
 
ART. 120 (L)
(Ambito di applicabilita)

1. La parte ammessa rimasta soccombente non puo' giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
 
ART. 121 (L)
(Esclusione dal patrocinio)

1. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
 
ART. 122 (L)
(Contenuto integrativo dell'istanza)

1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilita', le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
 
ART. 123 (L) (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione
necessaria ad accertare la veridicita)

1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilita', della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, puo' essere concesso un termine non superiore a due mesi.
 
ART. 124 (L)
(Organo competente a ricevere l'istanza)

1. L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.
2. Il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
 
ART. 125 (L)
(Sanzioni)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).
 
ART. 126 (L) (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli
avvocati)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, e' trasmessa all'interessato e al magistrato.
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
 
ART. 127 (L) (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi
all'ammissione al patrocinio)

1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza e' trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.
2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.
3. Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
4. La effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorita' giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.
 
ART. 128 (L)
(Obbligo a carico del difensore)

1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile.
L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.



Nota all'art. 128:
- Si riporta il testo dell'art. 309 del codice di
procedura civile:
"Art. 309. (Mancata comparizione all'udienza). - Se nel
corso del processo nessuna delle parti si presenta
all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma
dell'art. 181.".



 
ART. 129 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)

1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.
 
ART. 130 (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del
consulente tecnico di parte)

1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.
 
ART. 131 (L)
(Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.



Note all'art. 131:
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642
(Disciplina dell'imposta di bollo), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento
ordinario, n. 3:
"Art. 17. (Atti dei procedimenti giurisdizionali). -
Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni
speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato
ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del gratuito
patrocinio e' prenotata a debito.
Nella procedura di fallimento si osservano le
disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei
commi precedenti sono ripetibili nei casi e con i modi
indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.".
Per il testo dell'art. 59, comma 1, lett. a) e b) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, v.
nota all'art. 108.
- Per il testo dell'art. 16, comma 1, lett. e) del
decreto legislativo n. 347/1990, v. nota all'art. 108.



 
ART. 132 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito per la meta' o per la quota di compensazione ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; e' pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.
 
ART. 133 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)

1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
 
ART. 134 (L)
(Recupero delle spese)

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa puo' essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; puo' essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed e' vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario e' nullo.
4. Quando il giudizio e' estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio e' obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.



Nota all'art. 134:
- Per il testo dell'art. 309 del codice di procedura
civile, si veda la nota all'art. 128.



 
ART. 135 (L)
(Norme particolari per alcuni processi)

1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.



Nota all'art. 135:
- Si trascrivono gli artt. 50, secondo e terzo comma,
2755 e 2770 del codice civile:
"Art. 50. (Immissione nel possesso temporaneo dei
beni). - (Omissis).
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se
l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima
notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare
l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali
spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente
possono domandare di essere ammessi all'esercizio
temporaneo di questi diritti.
(Omissis).".
"Art. 2755. (Spese per atti conservativi o di
espropriazione). I crediti per spese di giustizia fatte per
atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili
nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui
beni stessi.".
"Art. 2770. (Crediti per atti conservativi o di
espropriazione). I crediti per le spese di giustizia fatte
per atti conservativi o per l'espropriazione di beni
immobili nell'interesse comune dei creditori sono
privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un
immobile per le spese fatte per la dichiarazione di
liberazione dell'immobile dalle ipoteche.".



 
ART. 136 (L)
(Revoca del provvedimento di ammissione)

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
 
ART. 137 (L)
(Ambito temporale di applicabilita)

1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario e' disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.
 
ART. 138 (L)
(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)

1. Presso ogni commissione tributaria e' costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonche' da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente e' designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.



Nota all'art. 138:
- Si trascrive il testo dell'art. 12, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413):
"2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle
commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi
professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i
dottori commercialisti, i ragionieri e i periti
commerciali. Sono altresi' abilitati all'assistenza tecnica
dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei
relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per
le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi
di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di
sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli
ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i
dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le
materie concernenti l'estensione, il classamento dei
terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a
titolo di promiscuita' di una stessa particella, la
consistenza, il classamento delle singole unita'
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale
e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i
tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa
dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di
esercizio di attivita' di consulenza tributaria e del
conseguente riordino della materia, sono, altresi',
abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi
elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle
entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
di diploma di ragioniere limitatamente alle materie
concernenti le imposte di registro, di successione, i
tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonche' i
dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie
nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le
imprese o loro controllate, in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa
abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati
all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie
i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data
di entrata in vigore del Decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla
Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi
dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.".



 
ART. 139 (L)
(Funzioni della commissione)

1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non puo' essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.
2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.
 
ART. 140 (L)
(Nomina del difensore)

1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.



Nota all'art. 140:
Per il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo n. 546/1992, v. nota all'art. 138.



 
ART. 141 (L)
(Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere e' richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della meta'.



Nota all'art. 141:
Per il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo n. 546/1992, v. nota all'art. 138.



 
ART. 142 (L) (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di
Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 .



Nota all'art. 142:
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 13. (Espulsione amministrativa). (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 11). - 1. Per motivi di ordine pubblico o
di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo'
disporre l'espulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo
straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza
aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato
revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta
giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento
penale, l'autorita' giudiziaria rilascia nulla osta salvo
che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso
di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta
all'atto della convalida, salvo che applichi una misura
detentiva ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di
procedura penale. Se tale misura non e' applicata o e'
cessata, il questore puo' adottare la misura di cui
all'art. 14, comma 1.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, quando lo straniero:
a) e' espulso ai sensi del comma 1 o si e' trattenuto
indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine
fissato con l'intimazione;
b) e' espulso ai sensi del comma 2, lett. c) e il
prefetto rilevi, sulla base delle circostanze obiettive, il
concreto pericolo che lo straniero si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresi' all'accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero
espulso del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia
privo di valido documento attestante la sua identita' e
nazionalita' e il prefetto rilevi, tenuto conto di
circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento
sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che
lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni
per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di
polizia di frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai
sensi del comma 2, lettera b), il questore puo' adottare la
misura di cui all'art. 14, comma 1, qualora il prefetto
rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'art. 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento.
Il termine e' di trenta giorni qualora l'espulsione sia
eseguita con accompagnamento immediato.
9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il
provvedimento impugnato, e' presentato al pretore del luogo
in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato,
sempreche' sia disposta la misura di cui al comma 1
dell'art. 14, provvede il pretore competente per la
convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il
ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni
caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del
ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione
con accompagnamento immediato, il ricorso puo' essere
presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di
destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento; in tali casi, il ricorso puo' essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza
dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari, che provvedono a certificarne l'autenticita' e
ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero
e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
nonche', ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi
del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, e'
punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale
amministrativo regionale, con il provvedimento che decide
sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino
diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre
anni, sulla base di motivi legittimi addotti
dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'art. 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.".



 
ART. 143 (L) (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata
dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)

1. Sino a quando non e' emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
d) i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.



Nota all'art. 143:
- La legge 4 maggio 1983, n. 184 e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133,
supplemento ordinario. La legge 28 marzo 2001, n. 149
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante
"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori",
nonche' al titolo VIII del libro primo del codice civile.)
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile
2001, n. 96.



 
ART. 144 (L)
(Processo in cui e' parte un fallimento)

1. Nel processo in cui e' parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non e' disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.
 
ART. 145 (L) (Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico
ministero)

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.
2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualita', di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualita', se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
 
ART. 146 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

1. Nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilita' liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.



Note all'art. 146:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
131/1986, v. nota all'art. 73. Si trascrive il testo
dell'art. 59, comma 1, lett. c):
"1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo
pagamento delle imposte dovute:
a) b) (omissis);
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai
sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.".
- Per il testo dell'art. 16, comma 1, lett. e), del
decreto legislativo n. 347/1990, vedi nota all'art. 108.



 
ART. 147 (L)
(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)

1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.
 
ART. 148 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

1. Nella procedura dell'eredita' giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
c) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualita', se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.
 
ART. 149 (R)
(Raccordo)

1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale e' regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.
 
Art. 150 (L)
Restituzione di beni sequestrati

1. La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio, o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile.
2. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto e al custode; della avvenuta restituzione e' redatto verbale.
 
Art. 151 (L)
Provvedimenti in caso di mancato ritiro del
bene restituito e vendita in casi particolari

1. Il magistrato provvede con ordinanza decorsi trenta giorni dalla data della rituale comunicazione di restituzione all'avente diritto senza che questi abbia provveduto al ritiro.
2. L'ordinanza fissa il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione di cui all'articolo 154 delle somme e dei valori, dispone la vendita per tutti gli altri beni, ed e' comunicata all'avente diritto.
3. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.
 
ART. 152 (R)
(Vendita)

1. La vendita dei beni, secondo la loro qualita', e' eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichita' o di arte, prima della vendita, e' avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.
3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui e' stata disposta la confisca.
 
ART. 153 (R) (Modalita' di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni
sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)

1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.
2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' tecniche e le forme piu' idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.
 
Art. 154 (L)
Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori

1. Decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 151, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme o i valori e le somme ricavate dalla vendita sono, su disposizione del magistrato, devoluti alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
 
ART. 155 (L)
(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l'indennita' di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
 
ART. 156 (R)
(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)

1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:
a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l'indennita' di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti del magistrato.
 
ART. 157 (R) (Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal
concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)

1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.
2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.



Nota all'art. 157:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento
ordinario n. 2. Si trascrive il testo dell'art. 48:
"Art. 48. (Tasse e diritti per atti giudiziari). - 1.
Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in
occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione
coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per
il recupero nei confronti della parte soccombente, quando
questa non sia il concessionario.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non
puo' abbandonare il procedimento in seguito al pagamento
del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle
tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne
risponde in proprio.".



 
ART. 158 (L) (Spese nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica
ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)

1. Nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
2. Sono anticipate dall'erario le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.



Note all'art. 158:
- Per il testo dell'art. 59, comma 1, lett. a) e b),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, v.
nota all'art. 108.
- Per il testo dell'art. 16, comma 1, lett. e), del
decreto legislativo n. 347/1990, v. nota all'art. 108.



 
ART. 159 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e' chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito, per la meta', o per la quota di compensazione, ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione e' chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza e' pagata per intero dalla stessa parte.
 
ART. 160 (L)
(Funzioni sottoposte ad annotazioni)

1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.
 
ART. 161 (R)
(Elenco registri)

1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:
a) registro delle spese pagate dall'erario;
b) registro delle spese prenotate a debito;
c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.
 
ART. 162 (R)
(Attivita' dell'ufficio)

1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.
 
ART. 163 (R)
(Determinazione dei modelli dei registri)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i modelli dei registri.
 
ART. 164 (R)
(Rinvio)

1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.



Note all'art. 164:
- Il d.m. 27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante
norme per la tenuta dei registri presso gli uffici
giudiziari) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 settembre 2000, n. 225.
- Il d.m. 24 maggio 2001 reca "Regole procedurali
relative alla tenuta dei registri informatizzati
dell'amministrazione della giustizia.".



 
ART. 165 (L)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico e' sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.
 
ART. 166 (L) (Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)

1. Se un testimone si trova nell'impossibilita' di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone e' citato a comparire.
 
ART. 167 (L) (Ordine di pagamento dell'indennita' di trasferta agli ufficiali
giudiziari)

1. Le indennita' di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonche' dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'UNEP.
 
ART. 168 (L) (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e
dell'indennita' di custodia)

1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia e' effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
2. Il decreto e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed e' titolo provvisoriamente esecutivo.
3. Nel processo penale il decreto e' titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed e' comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto e' comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonche' nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.
 
ART. 169 (L) (Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione
in pristino dei luoghi)

1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, e' effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.
2. Il decreto di pagamento alle imprese private e' comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.
 
ART. 170 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
2. Il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
3. Il magistrato puo', su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
 
ART. 171 (R)
(Effetti del decreto di pagamento)

1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.
 
ART. 172 (L)
(Responsabilita)

1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarita' delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilita' amministrativa.
 
ART. 173 (L)
(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)

1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario e' eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.
2. Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.



Nota all'art. 173:
- Per il decreto legislativo n. 237/1997, v. nota
all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 2:
"Art. 2. (Definizione di entrate). - 1. Ai soli effetti
del presente decreto, per entrate si intendono:
a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori
e sanzioni;
b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti
dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del
patrimonio indisponibile dello Stato;
c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza
titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
d) le entrate patrimoniali;
e) le entrate del Tesoro e delle altre
amministrazioni dello Stato per le quali singole
disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio
finanziario;
f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e
diverse;
g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie
ed amministrative;
h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10,
comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425;
i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del
citato decreto-legge n. 323 del 1996;
l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse
dagli uffici finanziari di cui all'art. 1, comma 2.".



 
ART. 174 (R)
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)

1. Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
2. Il pagamento e' sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.
 
ART. 175 (R)
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)

1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento e' quello territorialmente piu' vicino all'ufficio che dispone il pagamento.
 
ART. 176 (R)
(Modalita' di pagamento)

1. Il pagamento e' effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore puo' chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.
2. E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Note all'art. 176:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 367/1994 (Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario:
"Art. 13. (Estinzione dei titoli di spesa). - 1. I
mandati informatici e gli altri titoli di spesa di importo
superiore a otto milioni di lire vengono emessi con la
clausola da estinguersi mediante accreditamento al conto
corrente bancario o postale del creditore, ovvero mediante
gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti
bancario o postale secondo la scelta operata dal creditore
medesimo, fatti salvi i pagamenti che devono affluire ai
conti di tesoreria o all'erario e quelli previsti dal
successivo art. 14. Il Ministro del tesoro, con proprio
decreto, puo' modificare il suddetto limite di importo al
fine di adeguare i pagamenti dello Stato alle esigenze e ai
principi di cui all'art. 1 del presente regolamento.".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, v. nota all'art. 73. Si trascrive il testo
dell'art. 21, comma 2:
"2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici,
l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco;
in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito
alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identita' del
dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la
propria firma e il timbro dell'ufficio.".



 
ART. 177 (R)
(Modello di pagamento)

1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati:
a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;
b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;
c) gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto;
d) l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto;
e) le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento;
f) gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente e' intestato a soggetto diverso dal beneficiario;
g) gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;
h) il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.
2. Il modello di pagamento e' conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.
3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello e' trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonche' al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.
 
ART. 178 (R) (Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il
pagamento)

1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi e' soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
2. La fattura puo' essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilita' differita ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.



Nota all'art. 178:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario.
Si trascrive il testo dell'art. 6, quinto comma:
"L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata
con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo
secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata
tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonche'
per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato
ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, agli istituti
universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti
ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi
prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di
assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza,
l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei
relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare le
disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di
cui all'art. 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta
diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro
effettuazione. Per le prestazioni di servizi effettuate
dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti
nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,
l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei
relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare le
disposizioni di cui al primo periodo.".



 
ART. 179 (R)
(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)

1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarita' formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o piu' di essi.
2. L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.
3. Se non e' possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.
 
ART. 180 (R)
(Adempimenti dell'ufficio postale)

1. L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.
2. L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul conto corrente postale, ne da' comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.
 
ART. 181 (R)
(Adempimenti del concessionario)

1. Se l'accreditamento non puo' essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.
2. Nel caso di piu' accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.
3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui e' pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.
4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.
5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.
 
ART. 182 (R)
(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)

1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.
2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati:
a) i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;
b) i mancati accreditamenti, specificando se gia' risultano come pagamenti nei prospetti precedenti;
c) i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza;
d) la sottoscrizione del funzionario addetto.
3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.
4. Il prospetto riepilogativo e' trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.
5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.
 
ART. 183 (R)
(Regolazione e rimborso dei pagamenti)

1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarita', anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.
2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.
3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.
4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilita' speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.
5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilita' generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.
 
ART. 184 (R)
(Versamento di ritenute e di imposte)

1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonche' il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.
 
ART. 185 (R)
(Aperture di credito)

1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonche' secondo le modalita' previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.
2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.
 
ART. 186 (R)
(Funzionari delegati)

1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.
 
ART. 187 (R)
(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)

1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.
2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilita' del concessionario o dell'ufficio postale sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora gia' comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.



Nota all'art. 187:
- Per il decreto legislativo n. 237/1997, v. nota
all'art. 3. Si riporta il testo dell'art. 14:
"14. (Sanzioni per omesso o insufficiente versamento).
- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse
dagli enti destinatari delle somme riscosse dal
concessionario direttamente o per il tramite degli istituti
di credito si applicano le disposizioni contenute nell'art.
16 del regolamento concernente l'istituzione del conto
fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del
Ministro delle finanze.".



 
ART. 188 (L)
(Compensi ai concessionari)

1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.
2. La misura del compenso e' fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.
 
ART. 189 (R)
(Compensi a Poste Italiane S.p.a)

1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.
2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:
a) i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999;
b) le modalita' e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;
c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.
 
ART. 190 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.



Nota all'art. 190:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 123, recante "Regolamento recante
disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici
nel processo civile, nel processo amministrativo e nel
processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte
dei conti" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 aprile 2001, n. 89 e corretto con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93.



 
ART. 191 (L)
(Determinazione delle modalita' di pagamento)

1. Le modalita' di pagamento del contributo unificato e le modalita' per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Nota all'art. 191:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
400/1988 si veda nota alle premesse.



 
ART. 192 (R)
(Modalita' di pagamento)

1. Il contributo unificato e' corrisposto mediante:
a) versamento ai concessionari;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
 
ART. 193 (R) (Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di
monopolio)

1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.
2. Con la convenzione sono stabiliti:
a) i compensi spettanti agli intermediari;
b) le modalita' operative del versamento e del riversamento delle somme;
c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3;
d) le penalita' a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.
 
ART. 194 (R)
(Ricevuta di versamento)

1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:
a) l'ufficio giudiziario adito;
b) le generalita' e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
c) le generalita' delle altre parti.
2. In caso di pluralita' di convenuti o resistenti e' indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.
3. Se il versamento e' effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta e' costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.
4. Il contrassegno e' apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno e' apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.
5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale e' stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.
6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.
 
ART. 195 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.



Nota all'art. 195:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
123/2001, vedi nota all'art. 190.



 
ART. 196 (L)
(Determinazione delle modalita' di pagamento)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.



Nota all'art. 196:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
400/1988 si veda nota alle premesse.



 
ART. 197 (L) (Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile,
amministrativo, contabile e tributario)

1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta.
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, e' devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.



Nota all'art. 197:
- Si trascrivono gli articoli 139, 140 e 660 del codice
di procedura civile:
"Art. 139. (Notificazione nella residenza, nella dimora
o nel domicilio). - Se non avviene nel modo previsto
nell'articolo precedente, la notificazione deve essere
fatta nel comune di residenza del destinatario,
ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o
esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali
luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a
una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o
all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non
palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma
precedente, la copia e' consegnata al portiere dello
stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e,
quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che
accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale
e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera
raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una
nave mercantile, l'atto puo' essere consegnato al capitano
o a chi ne fa le veci.
Quando non e' noto il comune di residenza, la
notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche
questa e' ignota, nel comune di domicilio, osservate in
quanto e' possibile le disposizioni precedenti.".
"Art. 140. (Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la
copia). - Se non e' possibile eseguire la consegna per
irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone
indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario
deposita la copia nella casa del comune dove la
notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito
alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda
del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con
avviso di ricevimento.".
"Art. 660. (Forma dell'intimazione). - Le intimazioni
di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti
debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e
seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.
Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria
residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il
giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista
nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio
possono essergli notificati presso la cancelleria.
La citazione per la convalida, redatta a norma
dell'art. 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al
convenuto previsti nell'art. 163, terzo comma, numero 7),
deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza
indicata, l'avvertimento che se non comparisce o,
comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza
o lo sfratto ai sensi dell'art. 663.
Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e
quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non
minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta
spedizione il giudice puo', su istanza dell'intimante, con
decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle
copie dell'intimazione, abbreviare fino alla meta' i
termini di comparizione.
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria
l'intimazione con la relazione di notificazione o la
comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al
giudice in udienza.
Ai fini dell'opposizione e del compimento delle
attivita' previste negli articoli da 663 a 666, e'
sufficiente la comparizione personale dell'intimato.
Se l'intimazione non e' stata notificata in mani
proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso
all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di
lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la
ricevuta di spedizione.".



 
ART. 198 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.



Nota all'art. 198:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
123/2001, vedi nota all'art. 190.



 
ART. 199 (L) (Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)

1. Le spese di viaggio e le indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.
 
ART. 200 (L)
(Applicabilita' della procedura nel processo penale)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
 
ART. 201 (L) (Applicabilita' della procedura nel processo civile, amministrativo,
contabile e tributario)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
 
ART. 202 (L) (Applicabilita' della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non piu' revocabili.
 
ART. 203 (R)
(Esclusione della procedura per alcuni processi)

1. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.
 
ART. 204 (R)
(Recupero delle spese)

1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonche', nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.
3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.



Note all'art. 204:
- Per il decreto legislativo n. 231/2001, v. nota
all'art. 3. Si trascrive il testo dell'art. 69:
"Art. 69. (Sentenza di condanna). - 1. Se l'ente
risulta responsabile dell'illecito amministrativo
contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla
legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive
la sentenza deve sempre indicare l'attivita' o le strutture
oggetto della sanzione.".
Si riportano gli artt. 445 e 460 del codice di
procedura penale:
"Art. 445. (Effetti dell'applicazione della pena su
richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'art. 444 comma
2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del
procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di
misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei
casi previsti dall'art. 240 comma 2 del codice penale.
Salvo quanto previsto dall'art. 653, anche quando e'
pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza
non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve
diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a
una pronuncia di condanna.
2. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni,
quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni,
quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato
non commette un delitto ovvero una contravvenzione della
stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto
penale, e se e' stata applicata una pena pecuniaria o una
sanzione sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di
ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena.".
"Art. 460. (Requisiti del decreto di condanna). - 1. Il
decreto di condanna contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgano a identificarlo nonche',
quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria;
b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e
delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di
diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni
dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del
minimo edittale;
d) il dispositivo;
e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria possono proporre
opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del
decreto e che l'imputato puo' chiedere mediante
l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art.
444;
f) l'avvertimento all'imputato e alla persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di
mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria hanno la facolta' di
nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che lo assiste.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la
pena nella misura richiesta dal pubblico ministero
indicando l'entita' dell'eventuale diminuzione della pena
stessa al di sotto del minimo edittale ordina la confisca,
nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice
penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede
la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti
dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara
altresi' la responsabilita' della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico
ministero ed e' notificata con il precetto al condannato,
al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia
eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria.
4. Se non e' possibile eseguire la notificazione per
irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto
penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico
ministero.
5. Il decreto penale di condanna non comporta la
condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne'
l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto
esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
o amministrativo. Il reato e' estinto se nel termine di
cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero
di due anni, quando il decreto concerne una
contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero
una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si
estingue ogni effetto penale e la condanna non e' comunque
di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena.".



 
ART. 205 (L)
(Recupero per intero e forfettizzato)

1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attivita' mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.



Nota all'art. 205:
- Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge

n. 400/1988 si veda nota all'art. 50.



 
ART. 206 (R) (Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia
cautelare)

1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.
 
ART. 207 (R)
(Recupero delle spese)

1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
 
ART. 208 (R)
(Ufficio competente)

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto definitivo.
2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.



Nota all'art. 208:
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione,
in attuazione della delega prevista dalla legge
28 settembre 1998, n. 337" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97.



 
ART. 209 (R)
(Ufficio competente per le spese di mantenimento)

1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato e' stato ristretto.
 
ART. 210 (R)
(Discarico automatico)

1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall'articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.



Note all'art. 210:
- Si trascrive il testo dell'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo n. 112/1999:
"3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di
inesigibilita', totale o parziale, della quota, il
concessionario e' automaticamente discaricato,
contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.".
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario. Si
trascrive il testo dell'art. 265, comma 3:
"L'annullamento dei crediti riguardanti le altre
amministrazioni e' ordinato su proposta documentata dalle
amministrazioni stesse, con decreto del Ministero delle
finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le
partite d'importo superiore alle lire 5.000.000 e per le
partite superiori alle lire 40.000.000 su conforme parere
dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato.".



 
ART. 211 (R)
(Quantificazione dell'importo dovuto)

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresi', corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.



Nota all'art. 211:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo n. 237/1997:
"1. La determinazione delle entrate e' effettuata
dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai
casi in cui disposizioni di legge prevedono
l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto
dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini
della riscossione e del versame".



 
ART. 212 (R)
(Invito al pagamento)

1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui e' allegato il modello di pagamento.
3. Nell'invito e' fissato il termine di un mese per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.



Nota all'art. 212:
- Si riporta il testo dell'art. 137 del codice di
procedura civile:
"Art. 137. (Notificazioni). - Le notificazioni, quando
non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
giudiziario su istanza di parte o su richiesta del pubblico
ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione
mediante consegna al destinatario di copia conforme
all'originale dell'atto da notificarsi.".



 
Articolo 213 (R)
(Iscrizione a ruolo)

1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.
 
ART. 214 (R)
(Trasmissione di notizie)

1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.
 
ART. 215 (R)
(Sospensione amministrativa della riscossione)

1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio puo' sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.



Nota all'art. 215:
- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della
riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge
28 settembre 1998, n. 337.), cosi' recita:
"Art. 28. (Sospensione amministrativa della
riscossione). - 1. In caso di impugnazione del ruolo, il
soggetto creditore puo', con provvedimento motivato,
sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da
quelle elencate dall'art. 2 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.".



 
ART. 216 (R) (Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti
pagamenti)

1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalita' dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.



Nota all'art. 216:
- Si trascrivono gli articoli 17, comma 6, e 26 del
decreto legislativo. n. 112/1999:
"17. (Remunerazione del servizio). - (Omissis).
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese
relative alle procedure esecutive, sulla base di una
tabella approvata con decreto del Ministero delle Finanze,
con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di
erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato
per effetto dei provvedimenti di sgravio o se il
concessionario ha trasmesso la comunicazione di
inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.".
"Art. 26. (Rimborso delle somme iscritte a ruolo
riconosciute indebite). - 1. Se le somme iscritte a ruolo,
pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente
creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il
concessionario, che provvede al pagamento nei successivi
sessanta giorni, anticipando le relative somme.
2. L'ente creditore restituisce al concessionario le
somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle
stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno
dell'effettuazione del rimborso al debitore.
3. Le modalita' di esecuzione dei rimborsi e di
restituzione al concessionario delle somme anticipate sono
stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute
indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica
il ruolo secondo modalita' definite nel decreto previsto
dal comma 3.
5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con
proprio provvedimento, determinare modalita' di rimborso
differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.".



 
ART. 217 (R)
(Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)

1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione.
 
ART. 218 (R)
(Dilazione o rateizzazione del credito)

1. Se il credito e' rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento e' iscritto per l'intero o per il residuo.
2. Se il credito e' dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo e' sospesa e al primo inadempimento e' riavviata per l'intero o per il residuo.
 
ART. 219 (R)
(Annullamento per irreperibilita)

1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.



Note all'art. 219:
- L'art. 143 del codice di procedura civile cosi'
recita:
"Art. 143. (Notificazione a persona di residenza,
dimora e domicilio sconosciuti). - Se non sono conosciuti
la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e
non vi e' il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale
giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di
copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza
o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del
destinatario, e mediante affissione di altra copia
nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si
procede.
Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne'
quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una
copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due
commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per
eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui
sono compiute le formalita' prescritte.".
- Per il regio decreto n. 827/1924, v. nota all'art.
210. Si trascrive il testo dell'art. 265:
"Art. 265. L'annullamento dei crediti di cui alla
lettera c) del precedente art. 263, e' ordinato dagli
intendenti di finanza per tutti i crediti
dell'amministrazione finanziaria, siano essi o non siano in
carico a contabili dello Stato.
Per crediti superiori a lire 5.000.000, occorre il
conforme avviso della r. avvocatura erariale e per quelli
superiori alle lire 40.000.000 occorre inoltre il conforme
voto del Consiglio di Stato.
L'annullamento dei crediti riguardanti le altre
amministrazioni e' ordinato su proposta documentata dalle
amministrazioni stesse, con decreto del Ministero delle
finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le
partite d'importo superiore alle lire 5.000.000 e per le
partite superiori alle lire 40.000.000 su conforme parere
dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato.
Tutti i decreti di annullamento sono sottoposti alla
registrazione della Corte dei conti.



 
ART. 220 (R)
(Annullamento per insussistenza)

1. In tutti i casi in cui il credito e' estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. Se il credito e' gia' iscritto a ruolo e' discaricato automaticamente.



Nota all'art. 220:
- Si riporta il testo dell'art. 267, primo comma, del
regio decreto n. 827/1924:
"Per la eliminazione totale o parziale, dai registri
ove sono inscritti, di quei crediti che, essendo in carico
di contabili dello Stato, vengono riconosciuti in tutto o
in parte insussistenti per la gia' seguita legale
estinzione, o perche' indebitamente o erroneamente
liquidati, provvedono le singole amministrazioni con atti
da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.".



 
ART. 221 (R)
(Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.



Nota all'art. 221:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, recante "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale" e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80. L'art. 338 cosi' recita:
"Art. 338. (Obbligo del pagamento dei diritti
doganali). Il pagamento della multa o dell'ammenda non
esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali,
salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia
stata sequestrata.
A tale pagamento e' obbligato, solidalmente con il
colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.".



 
ART. 222 (L)
(Adempimento spontaneo)

1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalita' per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.



Nota all'art. 222:
- Per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,
vedi nota all'art. 3.



 
ART. 223 (L)
(Riscossione mediante ruolo)

1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalita' di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.



Note all'art. 223:
- Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
vedi nota all'art. 215.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, vedi nota all'art. 157.
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
vedi nota all'art. 208.



 
ART. 224 (L)
(Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonche' gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.



Note all'art. 224:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157.
- Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
vedi nota all'art. 215
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
vedi nota all'art. 208.



 
ART. 225 (L)
(Esenzioni)

1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.



Note all'art. 225:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157.
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
vedi nota all'art. 208.



 
ART. 226 (L) (Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e
giurisdizionale della riscossione)

1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.



Note all'art. 226:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157.
- Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
vedi nota all'art. 215



 
ART. 227 (L)
(Concessionari)

1. Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilita', la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell' ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potesta' legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5 bis, 18, 19, 20, eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonche' l'articolo 4 bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.



Note all'art. 227:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157.
- Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
vedi nota all'art. 208.
- Per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, v.
nota all'art. 3.
- Il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 recante
"Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita'
effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad
enti ed associazioni", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301 e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 febbraio 2002, n.
16 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2002, n. 49).
- Il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, recante
"Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74
e convertito in legge, con modificazioni, con legge
28 maggio 1997, n. 140, (Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997,
n. 123).



 
ART. 227-bis (L) (14)
(( Quantificazione dell'importo dovuto ))

(( 1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'art. 211. ))
 
ART. 227-ter (L) (14)
(( Riscossione a mezzo ruolo ))

(( 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata.
3. Se il ruolo e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate. ))
 
Art. 227-quater (L) (16)
(( (Norme applicabili).

1. Alle attivita' previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220 ))
.
 
ART. 228 (L) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di
mantenimento)

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attivita' per le notifiche all'estero.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente piu' elevato.



Nota all'art. 228:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400/1988, v. nota alle premesse.



 
ART. 229 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie
processuali)

1. Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.



Nota all'art. 229:
- Si riporta il testo dell'art. 12-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602/1973:
"Art. 12-bis. (Importo minimo iscrivibile a ruolo). -
1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori
a lire ventimila; tale importo puo' essere elevato con il
regolamento previsto dall'art. 16, comma 2, della legge
8 maggio 1998, n. 146.".



 
ART. 230 (L) (Discarico automatico per inesigibilita' di crediti relativi a spese
processuali e di mantenimento)

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo e' discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente piu' elevato.



Nota all'art. 230:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400/1988, v. nota alle premesse.



 
ART. 231 (R)
(Reiscrizione a ruolo)

1. In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.



Nota all'art. 231:
- Si trascrivono gli artt. 19 e 20 del decreto
legislativo n. 112/1999:
"Art. 19. (Discarico per inesigibilita). - 1. Ai fini
del discarico delle quote iscritte a ruolo, il
concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale
comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al
discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al
concessionario, della cartella di pagamento, entro il
quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel
caso previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo
mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche
in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli
consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione e'
effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello
di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con
le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle
finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno
successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di
inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua
presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso
per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su
tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
del pignoramento, risultava dal sistema informativo del
Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non
fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a
ruolo;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a
ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al
concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
al discarico i vizi e le irregolarita' compiute nell'ambito
della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
non hanno influito sull'esito della procedura.
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di
inesigibilita', totale o parziale, della quota, il
concessionario e' automaticamente discaricato,
contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il
potere dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al
concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di
agire su tali beni.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure
esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
fino al discarico delle relative quote, dallo stesso
concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'
richiedere al concessionario la trasmissione della
documentazione relativa alle quote per le quali intende
esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla
verifica della stessa documentazione presso il
concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il
concessionario non consegna, ovvero non mette a
disposizione, tale documentazione perde il diritto al
discarico della quota.".
"Art. 20. (Procedura di discarico per inesigibilita' e
reiscrizione nei ruoli). - 1. Il competente ufficio del
Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza,
ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre
entrate, se, a seguito dell'attivita' di controllo sulla
comunicazione di inesigibilita', ritiene che non siano
state rispettate le disposizioni dell'art. 19, comma 2,
lettere a), d) ed e), notifica apposito atto al
concessionario, che nei successivi trenta giorni puo'
produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico e'
ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere
definitivo.
2. Se il concessionario non ha rispettato le
disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere b) e c), si
procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si e'
verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
3. In caso di diniego del discarico, il concessionario
e' tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni
dalla notifica del relativo provvedimento, la
somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal
termine ultimo previsto per la notifica della cartella,
dell'importo iscritto a ruolo e di quello delle spese di
cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente
creditore.
4. Contro il provvedimento di diniego del discarico e'
ammesso ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni
dalla notifica.
5. Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio,
qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o
patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, puo'
reiscrivere a ruolo le somme gia' discaricate, purche' non
sia decorso il termine di prescrizione decennale. Con
decreto ministeriale, sentita la commissione consultiva,
sono stabiliti i criteri per procedere alla reiscrizione,
sulla base di valutazioni di economicita' e delle esigenze
operative.
6. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel
rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina
i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono
alla reiscrizione delle quote discaricate.".



 
ART. 232 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)

1. Il debitore puo' chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine piu' breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta e' presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla presentazione.
3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del debito.
5. Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e l'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.



Nota all'art. 232:
- Si riportano gli artt. 21, commi 1 e 2, e 22 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973:
"Art. 21. (Interessi per dilazione di pagamento). -
Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso
ai sensi dell'art. 19, comma 1, si applicano gli interessi
al tasso del sei per cento annuo.
L'ammontare degli interessi dovuto e' determinato nel
provvedimento con il quale viene accordata la prolungata
rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente
all'imposta alle scadenze stabilite.
(Omissis).".
"Art. 22. (Attribuzione degli interessi). - Gli
interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente
destinatario del gettito delle imposte cui si
riferiscono.".



 
ART. 233 (R)
(Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalita' della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.
 
ART. 234 (R)
(Riscossione delle spese)

1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.



Nota all'art. 234:
- Per il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602/1973, v. nota all'art. 157.



 
ART. 235 (L) (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile
reviviscenza)

1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'e' stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.



Nota all'art. 235:
- Per il testo dell'art. 143 del codice di procedura
civile, v. nota all'art. 219.



 
ART. 236 (L)
(Pene pecuniarie rateizzate)

1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 133 ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate.
2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.
3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito.



Nota all'art. 236:
- L'articolo 133-ter del codice penale cosi' recita:
"Art. 133-ter. (Pagamento rateale della multa o
dell'ammenda). - Il giudice, con la sentenza di condanna o
con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle
condizioni economiche del condannato, che la multa o
l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta.
Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire
trentamila.
In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena
mediante un unico pagamento.".



 
ART. 237 (L)
(Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)

1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perche' attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie e' sospeso.
 
ART. 238 (L)
(Conversione delle pene pecuniarie)

1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilita' del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.
3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilita', puo' disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del codice penale, qualora non sia stata gia' disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilita' perdura, e il concessionario e' automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.
4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, e' ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.
5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione e' stata differita.
6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalita' delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.



Nota all'art. 238:
- Per il testo dell'art. 133-ter del codice penale v.
nota all'art. 236.



 
ART. 239 (R)
(Comunicazioni)

1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.
 
ART. 240 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)

1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.



Nota all'art. 240:
- Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1973:
"Art. 19. (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su
richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi
di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello
stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero
la sospensione della riscossione per un anno e,
successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un
massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto
a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il
riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla
prestazione di idonea garanzia mediante polizza
fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata,
a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura
esecutiva.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di
ciascun mese.
4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal
beneficio della dilazione, il fidejussore non versa
l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione
di apposito invito, contenente l'indicazione delle
generalita' del fidejussore stesso, delle somme da esso
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione
forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo
emesso a carico del debitore.".



 
ART. 241 (L) (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile
reviviscenza)

1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
 
ART. 242 (R)
(Raccordo)

1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.
 
ART. 243 (R)
(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)

1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennita' di trasferta prenotate a debito e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.



Nota all'art. 243:
- Si riportano gli articoli 138, commi 4, 5 e 6, e 154
del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229:
"Art. 138. (Omissis).
4. L'ammontare globale delle somme e' attribuito per il
40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in
conto indennita' di trasferta.
5. La quota dei diritti e' attribuita per il 42 per
cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento
all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai
coadiutori giudiziari.
6. La quota dell'indennita' di trasferta e' attribuita
per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50
per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi
dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il
coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono
attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il
coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo e'
attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e
per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario.".
"Art. 154. - 1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a
versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti
per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.
2. Eguale tassa e' dovuta dalle parti sul diritto di
protesto di titoli di credito e sulle indennita' di
trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali
giudiziari, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo
dovuta per la quietanza.
3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 e'
corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali
giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente,
sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le
modalita' stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la
quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni
previste dal testo unico sull'imposta di bollo.
4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato
luogo a formazione di originale, l'applicazione delle
marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.
5. In relazione a particolare esigenza di servizio, e'
facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del
Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il
pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato
direttamente all'ufficio del registro.
6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo
riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della
tassa da lui dovuta, e' punito con l'ammenda
disciplinare.".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
123/2001 v. nota all'art. 190.



 
ART. 244 (R)
(Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)

1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.
 
ART. 245 (L)
(Privilegi)

1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.
 
ART. 246 (R) (Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)

1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, e' liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.



Nota all'art. 246:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n.
123/2001 v. nota all'art. 190.



 
ART. 247 (R)
(Ufficio competente)

1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso il magistrato dove e' depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.
 
Art. 248 (R)
Invito al pagamento

1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.
2. L'invito e' notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalita' per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.



Nota all'art. 248:
- Per il testo dell'art. 137 codice di procedura civile
v. nota all'art. 212.



 
ART. 249 (R)
(Norme applicabili)

1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.
 
ART. 250 (R)
(Esclusione del diritto di certificato)

1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.
 
ART. 251 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese e' individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.
 
ART. 252 (L)
(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)

1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte e' obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.
 
Articolo 253 (R)
(Determinazione dell'importo e pagamento)

1. L'importo del costo e le modalita' di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia piu' basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalita' di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.
 
ART. 254 (R)
(Imposta di bollo)

1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile.
 
ART. 255 (R)
(Procedure di anticipo e riscossione delle spese)

1. Nel processo contabile di responsabilita' e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.



Nota all'art. 255:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 260, recante "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle
decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto
1998, n. 180 e corretto con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1998, n. 182.



 
ART. 256 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese e' individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.
 
ART. 257(L)
(Tassa fissa)

1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile e' dovuta una tassa fissa di euro 1,55.
2. La tassa non e' dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.
 
ART. 258 (R)
(Modalita' di pagamento)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.
3. Le modalita' di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.
 
ART. 259 (L)
(Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)

1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e' gratuita.



Nota all'art. 259:
- La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca "Disposizioni
in materia di giustizia amministrativa" ed e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2000, n. 173.
L'art. 5, comma 3, cosi' recita:
"3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il
giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la
comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati
anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e
l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il
termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi
sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi
provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni
dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio e'
dichiarato estinto.".



 
ART. 260 (R)
(Imposta di bollo)

1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario.
 
ART. 261 (R) (Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di
cassazione)

1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.
 
ART. 262 (L)
(Diritto di copia)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.
 
ART. 263 (L)
(Esenzione)

1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non e' dovuto se la copia e' richiesta dall'ufficio tributario.
 
ART. 264 (R)
(Modalita' di pagamento)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.
2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.
 
ART. 265 (L)
(Contributo unificato)

1. Per i processi civili e amministrativi gia' iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti puo' avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.
2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facolta' ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.
4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.
5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.
6. Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, e' esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.



Note all'art. 265:
- La legge 24 dicembre 1976, n. 900, recante
"Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle
cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato"
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio
1977, n. 8.
- Per l'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, v.
nota all'art. 10.
- La legge 10 maggio 2002, n. 91, recante "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 marzo
2002, n. 28, recante modifiche all'art. 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato
di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali
civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge
24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione" e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2002,
n. 109.



 
ART. 266 (R)
(Raccordo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.
 
ART. 267 (L)
(Diritto di copia senza certificazione di conformita)

1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformita', e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.
 
ART. 268 (L)
(Diritto di copia autentica)

1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti e' dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.
 
ART. 269 (L)
(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)

1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
 
ART. 270 (L)
(Copia urgente su supporto cartaceo)

1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformita', il diritto dovuto e' triplicato.
 
ART. 271 (L)
(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)

1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla meta'.
 
ART. 272 (L) (Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368)

1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, e' triplicato.
2. Se il diritto di copia non e' pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.



Note all'art. 272:
- L'art. 164 del decreto legislativo. 28 luglio 1989,
n. 271, cosi' recita:
"Art. 164. (Deposito delle copie dell'atto di
impugnazione e formazione dei relativi fascicoli). - 1. Le
parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione
occorrenti per la notificazione prevista dall'art. 584 del
codice.
2. Le parti devono inoltre depositare, presso la
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di
appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per
cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.
3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1
e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha
presentato l'impugnazione. I diritti dovuti per le copie
sono triplicati. Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a
seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo
di lettera raccomandata con tassa a carico del
destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta,
il dirigente dell'ufficio di cancelleria emette ingiunzione
di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del
medesimo e del suo difensore se quest'ultimo ha
sottoscritto l'atto. Si osservano le disposizioni previste
dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di
appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per
cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia
della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.".
- L'art. 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, cosi' recita:
"Art. 137. (Copie del ricorso e del controricorso). -
Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col
controricorso almeno tre copie in carta libera di questi
atti e della sentenza o decisione impugnata.
Se non sono depositate le copie di cui al comma
precedente, il cancelliere della corte provvede a farle
fare a spese della parte, la quale e' tenuta in solido con
il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di
inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla
parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni,
sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2
a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
I diritti di scritturazione per le copie stesse sono
triplicati.
Una copia del ricorso o del controricorso e della
sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal
cancelliere al pubblico ministero.
Le copie dei ricorsi, dei controricorsi e delle
memorie, debbono essere scritte in carattere chiaro e
facilmente leggibile; in difetto il cancelliere puo' farle
rifare a spese della parte a norma del secondo e terzo
comma.".



 
ART. 273 (L)
(Diritto di certificato)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato e' cosi' regolato:
a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, e' dovuto un diritto pari a euro 3,10;
b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, e' dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.
 
ART. 274 (L)
(Adeguamento periodico degli importi)

1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato e' adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
ART. 275 (R)
(Onorari degli ausiliari del magistrato)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari e' disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.



Note all'art. 275:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
1988, n. 352, recante "Adeguamento dei compensi spettanti
ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per
le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita'
giudiziaria in materia civile e penale", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1988, n. 193.
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 319/1980
(Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici,
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a
richiesta dell'autorita' giudiziaria), come modificato per
la parte relativa agli importi dal d.m. 5 dicembre 1997,
cosi' recita:
"Art. 4. (Onorari commisurati al tempo). - Per le
prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non
sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono
commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in
base alle vacazioni.
La vacazione e' di due ore. L'onorario per la prima
vacazione e' di L. 10.000 e per ciascuna delle successive
e' di L. 5.000.
L'onorario per la vacazione puo' essere raddoppiato
quando per il compimento delle operazioni e' fissato un
termine non superiore a cinque giorni; puo' essere
aumentato fino alla meta' quando e' fissato un termine non
superiore a quindici giorni.
L'onorario per la vacazione non si divide che per
meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente.
Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni
al giorno per ciascun incarico.
Questa limitazione non si applica agli incarichi che
vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria,
per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale
di udienza il numero delle vacazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto,
sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il
numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso
riferimento al numero delle ore che siano state
strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico,
indipendentemente dal termine assegnato per il deposito
della relazione o traduzione.".



 
ART. 276 (R)
(Determinazione dell'indennita' di custodia)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equita', e, in via residuale, secondo gli usi locali.
 
ART. 277 (R) (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa)

1. Sino a che non e' emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
 
ART. 278 (R) (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e
amministrativo)

1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.
 
ART. 279 (L) (Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo,
contabile e tributario)

1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1 luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.
 
ART. 280 (R)
(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)

1. Nel fascicolo processuale e' tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.
2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia e' determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terra' piu' il foglio delle notizie.
4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.
 
ART. 281 (R)
(Crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica)

1. I crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.
 
ART. 282 (R)
(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)

1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.
 
ART. 283 (R)
(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)

1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonche' dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'ufficio postale.
 
ART. 284 (R)
(Raccordo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.
 
ART. 285 (R) (Modalita' di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio
nel processo civile)

1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.
2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.
3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.
4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.



Nota all'art. 285:
- L'art. 165 del codice di procedura civile cosi'
recita:
"Art. 165. (Costituzione dell'attore). - L'attore,
entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al
convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di
abbreviazione di termini a norma del secondo comma
dell'art. 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del
procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla
legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a
ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della
citazione, la procura e i documenti offerti in
comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve
dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove
ha sede il tribunale.
Se la citazione e' notificata a piu' persone,
l'originale della citazione deve essere inserito nel
fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.".



 
ART. 286 (R)
(Modalita' di pagamento della copia su compact disk)

1. Per la copia su compact disk il diritto e' corrisposto con le modalita' previste per il pagamento del contributo unificato.
 
ART. 287 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di
mantenimento di un certo importo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.



Nota all'art. 287:
- Per il testo dell'art. 12-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602/1973, v. nota all'art.
229.



 
ART. 288 (L) (Discarico automatico per inesigibilita' delle spese processuali e di
mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)

1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi piu' alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 e' discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.
2. L'importo massimo e' adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
ART. 289 (L)
(Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.
 
ART. 290 (R)
(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)

1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.



Nota all'art. 290:
- L'art. 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973,
n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti
civili dello Stato e soppressione di indennita'
particolari), recita:
"Con decreto del Ministro del tesoro, le quote dei
proventi e delle somme conservate a favore dei fondi di
previdenza, vanno assegnate ad apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero competente
per la successiva erogazione agli aventi diritto.".



 
ART. 291(L) (Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei
reati finanziari)

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.
2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.



Note all'art. 291:
- Si trascrive il testo dell'art. 113 della legge
17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e dei
tabacchi):
"Art. 113. (Ripartizione delle multe e delle ammende).
- Per la ripartizione dei proventi delle multe e delle
ammende si osservano le disposizioni della legge
doganale.".
- L'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato. 15 dicembre 1947, n. 1511 (Misura dei compensi
dovuti agli scopritori di infrazioni valutarie), recita:
"Art. 1. - Il quaranta per cento delle pene pecuniarie
inflitte in base al regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n.
1928, e riscosse dall'erario dello Stato, spetta, per una
meta', con un massimo di lire quindicimila per ogni
accertamento, agli scopritori, e per l'altra meta' e'
devoluto al Fondo massa del Corpo od alla Cassa di
previdenza od al Fondo di quiescenza del personale
dell'Amministrazione cui appartiene lo scopritore.
Qualora lo scopritore sia un funzionario del servizio
ispezioni dell'Ufficio italiano dei cambi, anche la prima
meta' e' devoluta al Fondo di quiescenza del personale
dell'Ufficio medesimo.".
- Si trascrive l'art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n.
168 (Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie
dovute per violazioni alle leggi tributarie):
"Art. 1. - Nei casi in cui le leggi tributarie
prevedono la partecipazione degli accertatori delle
violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle
somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la
ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese
inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:
a) il 60 per cento all'Erario;
b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o
assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di
polizia cui appartengono gli accertatori;
c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra
gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi
di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;
d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi,
costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di
polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti
partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di
premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi
medesimi che si sia distinto per particolari meriti.
Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute
agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera
c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora
detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono
versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi
delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a
rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle
Amministrazioni cui essi appartengono.
Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme
eccedenti il limite individuale fissato per ciascun
accertatore.
Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori
appartengono, non abbia costituito al momento della
ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote
attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo
sono devolute all'Erario.".
- Si riporta l'art. 26 della legge 29 ottobre 1961, n.
1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di
assicurazioni private e di contratti vitalizi):
"Art. 26. - Le somme riscosse per le pene pecuniarie
previste dalla presente legge sono ripartite, a norma della
legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per
spese inerenti alla riscossione.".
- L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recita:
"Art. 75. (Norme applicabili). - Per quanto non e'
diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in
materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le
norme del codice penale e del codice di procedura penale,
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge
3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio
1926, n. 898, e successive modificazioni.
Il venti per cento dei proventi delle sanzioni
pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso
l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli
accertatori, con le modalita' previste con decreto del
Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma
dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.".
- Il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli
spettacoli) e' il seguente:
"Art. 37. (Accertamento delle violazioni). - La
constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge
7 gennaio 1929, n. 4, delle violazioni alle disposizioni
del presente decreto, le quali non costituiscono reato,
compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle
finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento,
nonche' ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio
accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale
di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione
generale delle tasse e delle imposte indirette sugli
affari.
Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal
presente decreto sono ripartite a norma della legge
7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.".
- L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle
concessioni governative) cosi' recita:
"Art. 10. (Competenze per l'accertamento delle
infrazioni e ripartizione del provento delle pene
pecuniarie). - L'attribuzione, agli effetti degli articoli
31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facolta' di
accertare le infrazioni in materia di tasse sulle
concessioni governative, comprese quelle costituenti reato,
compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e
degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti
di speciale tessera nonche', limitatamente agli
accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a
qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici
stessi.
Le somme riscosse per le sanzioni amministrative
previste dal presente decreto sono ripartite a norma della
legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.".
- Si riporta l'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
"Art. 38. (Ripartizione delle sanzioni amministrative).
Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste
dal presente decreto sono ripartite a norma della legge
7 febbraio 1951, n. 168.".
- Si trascrive l'art. 337 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:
"Art. 337. (Ripartizione dei proventi delle pene e dei
prodotti di confisca). - Le somme riscosse per multe,
ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla
vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono
devolute per meta' all'erario.
L'altra meta' e' assegnata in parti centesimali, come
segue:
a) cinquanta parti a titolo di premio agli
scopritori, sino ad un massimo di lire cinquantamila per
ogni impiegato o militare accertatore e per ogni
accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai
militari della Guardia di finanza verra' versato al Fondo
di assistenza per i finanzieri per essere erogato in premi
con le modalita' stabilite dalle disposizioni in vigore;
b) quaranta parti al fondo di previdenza del
personale doganale o al fondo di previdenza del personale
degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei
Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o
al Fondo di assistenza per i finanzieri secondo che gli
scopritori appartengano al personale delle dogane o a
quello delle imposte di fabbricazione e dei laboratori
chimici o alla Guardia di finanza. Se la scoperta delle
infrazioni e' fatta da persone non appartenenti al
personale anzidetto, questa quota e' devoluta al Fondo di
assistenza per i finanzieri;
c) due parti al fondo costituito a disposizione del
direttore generale delle dogane e imposte indirette con
l'art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi
in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando,
con le norme di cui all'art. 119 della legge n. 20 del
20 gennaio 1896;
d) tre parti, con un massimo di lire tremila, al capo
servizio da cui dipende il personale che ha scoperto
l'infrazione;
e) cinque parti, con un massimo di lire cinquemila,
al ricevitore della dogana che ha la gestione della
violazione.
La parte eccedente i massimi indicati alle lettere a),
d) ed e), e' devoluta agli enti indicati alla lettera b),
secondo l'appartenenza degli scopritori.".
- L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi) cosi' recita:
"Art. 70. (Norme applicabili). - Per quanto non e'
diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in
materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le
norme del codice penale e del codice di procedura penale,
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decretol.
3 gennaio 1926, n. 63, e successive integrazioni.
Il venti per cento dei proventi delle sanzioni
pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso
l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli
accertatori con le modalita' previste con il decreto del
Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma
dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.".
- Si trascrive l'art. 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del
testo unico delle norme in materia valutaria):
"Art. 30. (Adempimenti oblatori). - 1. Agli illeciti
valutari non si applicano le sanzioni amministrative
previste dal presente testo unico se l'autore entro
centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di
contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui
al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data
stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni
costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne
ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di
contestazione:
a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le
disponibilita' in valuta estera accreditabili nei conti
valutari sulla base del minor corso del cambio accertato
tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva
cessione;
b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei
beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia
tramite l'interposizione di soggetti non residenti;
c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei
conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle
lettere a) e b) e dalle disponibilita' in lire possedute
direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in
conformita' a quanto previsto nella lettera a).
2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del
valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito
quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al
10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni; al
15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni;
al al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000
milioni di lire.
3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le
modalita' di versamento delle somme di cui al comma 2.
Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.
4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al
comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni
dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi
che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi,
dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e
dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di
sequestro a chi prova di averne diritto.
5. La facolta' di definizione del procedimento
sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente
articolo non e' esercitabile da chi della stessa facolta'
si sia gia' avvalso per altro illecito valutario, il cui
atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto
entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la
ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito
per cui si procede.".
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
"Interventi correttivi di finanza pubblica" e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n.
303, supplemento ordinario



 
Art. 292 (R)
Versamenti di somme alle casse di previdenza
degli accertatori dei reati finanziari

1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 296 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.



Nota all'art. 292:
- Per il testo dell'art. 6, comma 4, della legge
15 novembre 1973, n. 734, v. nota all'art. 290.



 
ART. 293 (L) (Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai
tribunali regionali delle acque pubbliche)

1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilita'.
 
ART. 294 (L)
(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)

1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.
 
ART. 295 (L)
(Rinvio per la copertura finanziaria)

1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.



Nota all'art. 295:
- l'art. 22 della legge 28 marzo 2001, n. 134, cosi'
recita:
"Art. 22. - 1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per
l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in
lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".



 
ART. 296 (L)
(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)

1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.
2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
 
ART. 297 (R)
(Non applicabilita' di norme)

1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.



Nota all'art. 297:
- Si trascrivono gli artt. 18 e 26 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46:
"Art. 18. (Estensione delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
- 1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le
disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si
applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche
interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate
riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17 del presente
decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.".
"Art. 26. (Rateazione delle entrate diverse dalle
imposte sui redditi). - 1. Per le entrate tributarie
diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie
la rateazione delle somme iscritte a ruolo e' concessa in
conformita' delle singole disposizioni che le regolano; in
ogni caso, la richiesta di rateazione deve essere
presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della
procedura esecutiva.
2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.".



 
ART. 298 (L)
(Norme che restano abrogate)

1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni:

- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a
244, gia' espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
l'articolo 245, gia' espressamente, dall'allegato B, della legge 19
marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, gia'
espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da
378 a 383 e da 389 a 396, gia' espressamente, dall'articolo 31, del
regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma
primo; 8; 9; 13, comma primo; 14; 15; 16, commi primo, secondo,
terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma
primo; da 33 a 38; 48; 115, n. 2; 116; 120; 121; 137 e 149, gia'
espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923,
n. 1043; gli articoli 84; 176 e 178, gia' espressamente, dalla
legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 50 a 76, gia'
espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; - la legge 20 luglio 1922, n. 995, gia' espressamente, dall'articolo
31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, gia' espressamente,
dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; - del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18,
gia' espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla
legge 15 aprile 1961, n. 291; - il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, gia' espressamente,
dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza
dal 1 luglio 2002; - l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, gia'
espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; - l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, gia'
espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; - il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, gia'
espressamente, dall'articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n.
99; - del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a
16, gia' espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre
1973, n. 734; - l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, gia'
espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n.
342; - l'articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, gia'
espressamente, dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre
2001, n. 448; - l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, gia'
espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n.
734; - la legge 1 dicembre 1956, n. 1426, gia' espressamente,
dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; - l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, gia'
espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n.
342; - gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, gia'
espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134,
con decorrenza dal 1 luglio 2002; - l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, gia'
espressamente, dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388; - l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gia'
espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.
 
Art. 299 (L)
Abrogazioni di norme primarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni
diverse da quelle che risultano gia' abrogate ai sensi
dell'articolo 298; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni
diverse da quelle che risultano gia' abrogate ai sensi
dell'articolo 298; - la legge 26 agosto 1868, n. 4548; - la legge 8 agosto 1895, n. 556; - l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242; - la legge 19 marzo 1911, n. 201; - l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486; - il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85; - del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere
e), f), g); l'articolo 9; - del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni
diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo
298; - l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249; - il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio
decreto 5 settembre 1938, n. 1493; - l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; - l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20
luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n.
835; - il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella
legge 28 maggio 1936, n. 1059; - l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di
procedura civile); - del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a
43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della
legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1,
limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria
e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4,
limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti
correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o
ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo
comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge
7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole
da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi
terzo, quarto e sesto; - del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l'articolo
336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149),
limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi
previsti dalla legge"; - del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo
comma; 91; 133, secondo comma; - l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio
1942, n. 907; - del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato
dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse
da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; - l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito
dall'articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e
dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273; - gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161; - della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17
febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che
risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella
allegata; - l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553; - l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182; - gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283; - la legge 12 ottobre 1957, n. 978; - l'articolo unico, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1958, n. 319; - del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n.
1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito
dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come
sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14;
132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991,
n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo,
dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come
modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240;
136, come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962,
n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito
dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140,
primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio
del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo
8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143 e 145; - l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320; - la legge 13 luglio 1965, n. 836; - l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157; - della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2,
secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato
dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205,
limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo
materiale di riproduzione"; - del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642: l'articolo 17, secondo e terzo comma; - del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214:
gli articoli 28 e 29; - della legge 26 luglio 1975, n. 354: gli articoli 26 e 56,
l'articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58
limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56",
l'articolo 70, nono comma; - la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come
modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57; - della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli
allegati 1 e 2; - la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4; - l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1982, n. 240; - l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184; - l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658; - del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole
"ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267" e l'articolo 61, primo comma; - l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67; - i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n.
117; - del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664,
comma 3; 691; 692, comma 3; 693; all'articolo 694, il comma 2,
limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa
penale"; 695; - la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come
modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo
10, comma 2; - la legge 8 marzo 1989, n. 89; - del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione
del codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come
modificato, dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001, n. 60;
l'articolo 32 bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge 6
marzo 2001, n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3,
limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto; gli articoli
181; 182; 199 e 200; - la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28
marzo 2001, n.134; - l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
come modificato dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n.
45; - del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13;
l'articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo
38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25
comma 2"; - del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge
14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla
parola " 9"; l'articolo 5, comma 7; - della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23
dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle
allegate; - del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come
modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal
decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12; - del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13,
comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole "e' ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato e"; - della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come
sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con
modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come
modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come
sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con
modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come
modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con
modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come
modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con
modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis,
introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con
modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come
modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8,
come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito
con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come
sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con
modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1,
allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28,
convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; - l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000,
n. 205; - l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; - l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342; - l'articolo 5 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata
dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10
maggio 2002, n. 91; - l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; - la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19,
20 e 22; - l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito
in legge 4 agosto 2001, n. 330; - l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; - l'articolo 9, comma 22, e l'articolo 52, comma 44, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.



Note all'art. 299:
- Il regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n.
1404 recante "Istituzione e funzionamento del tribunale per
i minorenni" e convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1934, n. 208. Si trascrive
l'art. 6, nella nuova formulazione:
"Art. 6. (Nomina dei componenti privati). - I
componenti privati del tribunale per i minorenni e della
sezione di Corte d'appello per i minorenni sono nominati
con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli.
E' ad essi rispettivamente conferito il titolo di giudice
del tribunale per i minorenni, o di consigliere della
sezione della Corte d'appello per i minorenni.
Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni,
prestano giuramento innanzi al presidente della Corte
d'appello a norma dell'art. 11 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle
disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del
personale della magistratura.
Durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Quando e' necessario, sono nominati uno o piu'
supplenti.
(Comma abrogato)".
- Si trascrivono gli articoli 134, 137 del regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di
attuazione al codice di procedura civile), nella nuova
formulazione:
"Art. 134. (Deposito del ricorso e del controricorso a
mezzo della posta). - Gli avvocati che hanno sottoscritto
il ricorso o il controricorso possono provvedere al
deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli
369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico
raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.
Agli atti devono essere uniti:
1. le marche e per diritti, indennita' di trasferta e
spese postali per la notificazione dei biglietti degli
altri atti del procedimento eseguita su richiesta del
cancelliere;
2. le marche a favore della Cassa nazionale di
previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori,
applicate sul ricorso o sul controricorso;
3. le copie in carta semplice del ricorso o del
controricorso e della sentenza o della decisione impugnata
di cui all'art. 137;
4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte
e marche inviate, sottoscritto dall'avvocato.
All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere
controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa
a carico del destinatario, una copia al mittente nella
quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e
gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri
1), 2) e 3) del secondo comma.
Nel termine per la presentazione del ricorso o del
controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo
giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale
l'elenco e' stato restituito, il difensore puo' provvedere
all'invio in cancelleria delle marche e delle copie
mancanti.
Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma
precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla
data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.
Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta
utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed,
eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette
marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e
copie.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo
comma, numero 1), e del termine stabilito dal quarto comma,
comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle
tasse, dei diritti, delle indennita' e delle spese ivi
previste. In tale caso il dirigente della cancelleria
ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido,
l'importo dovuto nelle forme indicate dall'art. 137.".
"Art. 137. (Copie del ricorso e del controricorso). -
Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col
controricorso almeno tre copie in carta libera di questi
atti e della sentenza o decisione impugnata.
Se non sono depositate le copie di cui al comma
precedente, il cancelliere provvede a farle fare a spese
della parte.
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
Una copia del ricorso o del controricorso e della
sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal
cancelliere al pubblico ministero.".
- Si trascrive l'art. 336 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 262 (codice civile), nella nuova formulazione:
"Art. 336. (Procedimento). - I provvedimenti indicati
negli articoli precedenti sono adottati su ricorso
dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero
e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori,
anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in
cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore,
questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessita' il tribunale puo'
adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei
nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i
genitori e il minore sono assistiti da un difensore.º
- Per i riferimenti alla legge 17 luglio 1942, n. 907
si veda la nota all'art. 291. Si trascrive l'art. 112,
primo comma, nella nuova formulazione:
"Gli stessi contabili provvedono altresi' alla vendita
all'incanto delle cose confiscate, osservate le norme del
regolamento.".
- Per i riferimenti alla legge 2 aprile 1958, n. 319,
si veda la nota all'art. 30. Si trascrive l'articolo unico
nella, nella nuova formulazione:
"Articolo unico. - Gli atti, i documenti ed i
provvedimenti relativi alle cause per controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di
conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della
massima occupazione o previsti da contratti o accordi
collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di
previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza
limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di
registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti
relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare
delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi,
nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per
prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di
concordato preventivo e di liquidazione coatta
amministrativa.
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle
procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del
codice di procedura civile.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 1959, n. 1229, recante Ordinamento degli
ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento
ordinario n. 1 del 1 febbraio 1960, n. 26. Si trascrive
l'art. 133, come modificato da ultimo dall'art. 1 della
legge 26 luglio 1984, nella sua nuova formulazione:
"Art. 133.
Comma primo: abrogato.
Comma secondo: abrogato.
Comma terzo: abrogato.
Comma quarto: abrogato.
Comma quinto: abrogato.
Le somme complessivamente percepite a titolo di
indennita' di cui al primo comma, detratte le spese
effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi
di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario
dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra
tutti gli appartenenti al profilo professionale di
collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di
assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.".
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1034 recante
"Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n.
314. Si trascrivono gli articoli 19, secondo comma, e 23
ottavo comma nella nuova formulazione:
"Art. 19. - (Omissis).
Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi
regionali e' obbligatorio il patrocinio di avvocato o di
procuratore legale.
(Omissis).".
"Art. 23. - (Omissis).
I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale
amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle
parti prima che il giudizio sia definito con sentenza
passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi
senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al
fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza puo' altresi'
essere disposta dal presidente della sezione, anche su
istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti
e mezzi istruttori gia' acquisiti dal giudice di primo
grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione
della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del
provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di
copia conforme dei documenti e degli atti prodotti.
(Omissis).".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 si veda la nota all'art.
131.
- Per i riferimenti alla legge 26 luglio 1975, n. 354
si veda la nota all'art. 6. Si trascrivono gli articoli 57,
58 e 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella nuova
formulazione:
"Art. 57. (Legittimazione alla richiesta dei benefici).
- Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50,
52, 53 e 54 possono essere richiesti dal condannato,
dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal
consiglio di disciplina.".
"Art. 58. (Comunicazione all'autorita' di pubblica
sicurezza). - Dei provvedimenti previsti dal presente capo
ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza
e' data immediata comunicazione all'autorita' provinciale
di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.".
"Art. 70. (Funzioni e provvedimenti del tribunale di
sorveglianza). - 1. In ciascun distretto di corte d'appello
e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione
distaccata di corte d'appello e' costituito un tribunale di
sorveglianza competente per l'affidamento in prova al
servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione
domiciliare speciale, la semiliberta', la liberazione
condizionale, la riduzione di pena per la liberazione
anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefici,
il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle
pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2)
e 3), del codice penale, nonche' per ogni altro
provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede
di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al
comma 4 dell'art. 69. Il magistrato che ha emesso il
provvedimento non fa parte del collegio.
3. Il tribunale e' composto da tutti i magistrati di
sorveglianza in servizio nel distretto o nella
circoscrizione territoriale della sezione distaccata di
corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie
indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonche' fra docenti
di scienze criminalistiche.
4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal
Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato
alle necessita del servizio presso ogni tribunale per
periodi triennali rinnovabili.
5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un
collegio composto dal presidente o, in sua assenza o
impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue
nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parita' di
funzioni, nell'anzianita'; da un magistrato di sorveglianza
e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.
6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il
magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione e'
posto il condannato o l'internato in ordine alla cui
posizione si deve provvedere.
7. La composizione dei collegi giudicanti e'
annualmente determinata secondo le disposizioni
dell'ordinamento giudiziario.
8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza
in camera di consiglio; in caso di parita' di voti prevale
il voto del presidente.
9. (Comma abrogato)".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si veda la nota all'art.
73. Si trascrivono gli articoli 59, comma 1 e 61, nella
nuova formulazione:
"Art. 59. (Registrazione a debito). - 1. Si registrano
a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte
dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che
occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono
interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o
gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito
patrocinio quando essi vengono formati d'ufficio o ad
istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la
registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze
portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi
natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di
cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento
contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del
procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare.".
"Art. 61. (Recupero delle imposte prenotate a debito) -
1. (Abrogato).
2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato,
i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in
proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno
richiesto la registrazione a debito, quando non hanno
osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo
ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da
quello per cui venne concessa la registrazione a debito.".
- La legge 13 aprile 1988, n. 117 recante "Risarcimento
dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1988, n. 88.
Si trascrive l'art. 15 nella nuova formulazione:
"Art. 15. (Patrocinio gratuito per i meno abbienti). -
1. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto
1973, n. 533.".
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
- Si trascrive il testo degli articoli 664, 692 e 694,
comma 2, del codice di procedura penale:
"Art. 664. (Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie). -
1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o
per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza
della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una
richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche
quando cio' non sia espressamente stabilito.
2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal
giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico
ministero, prima della conclusione della fase del
procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la
revoca non sia vietata.
3. (Abrogato).
4. Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a
violazioni amministrative accertate nel processo penale, il
pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza
esecutiva all'autorita' amministrativa competente.".
"Art. 692. (Spese della custodia cautelare). - 1.
Quando l'imputato e' condannato a pena detentiva per il
reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono
poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il
periodo di custodia.
2. Se la custodia cautelare supera la durata della
pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.
3. (abrogato)".
"Art. 694. (Spese per la pubblicazione di sentenze e
obbligo di inserzione). - (Omissis).
2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una
sentenza penale in un giornale e' ordinata dal giudice, il
direttore o vice direttore responsabile del giornale o
periodico designato deve eseguirla, a richiesta del
pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata
a provvedervi.".
- La legge 21 febbraio 1989, n. 99, come modificata
dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, recante nuove norme
per la semplificazione della riscossione dei diritti di
cancelleria e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo
1989, n. 66.
- Si trascrive l'art. 10 nella nuova formulazione
risultante a seguito dell'abrogazione di tutti gli altri
articoli e delle tabelle allegate.
"Art. 10. - 1.( Abrogato).
2. Tutti i certificati del casellario giudiziale
possono essere chiesti e rilasciati presso qualunque
ufficio del casellario, indipendentemente dal luogo di
nascita della persona cui si riferiscono.
3. (Abrogato).
- Si trascrivono gli articoli 32 e 164, comma 3, del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di
attuazione al codice di procedura penale), nella nuova
formulazione:
"Art. 32. (Recupero dei crediti professionali). - 1. Le
procedure intraprese per il recupero dei crediti
professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti
degli indagati, degli imputati e dei condannati
inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).".
"Art. 164. Deposito delle copie dell'atto di
impugnazione e formazione dei relativi fascicoli.
3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1
e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha
presentato l'impugnazione.".
- Per i riferimenti al decreto legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82 si veda
la nota all'art. 115. Si trascrive l'art. 13, comma 6,
nella nuova formulazione:
"6. Le misure di assistenza economica indicate nel
comma 5 comprendono, in specie, sempreche' a tutte o ad
alcune non possa direttamente provvedere il soggetto
sottoposto al programma di protezione, la sistemazione
alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per
esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle
strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e
l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilita' di
svolgere attivita' lavorativa. La misura dell'assegno di
mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico
prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione
centrale e non puo' superare un ammontare di cinque volte
l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo'
essere annualmente modificato in misura pari alle
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT.
L'assegno di mantenimento puo' essere integrato dalla
commissione con provvedimento motivato solo quando
ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze
di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela
del soggetto sottoposto al programma di protezione,
eventualmente sentiti l'autorita' che ha formulato la
proposta, il procuratore nazionale antimafia o i
procuratori generali interessati a norma dell'art. 11.".
- Per i riferimenti al decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, si veda la nota all'art. 138. Si trascrivono
gli articoli 25, comma 2 e 38, comma 1, nella nuova
formulazione:
"Art. 25. (Iscrizione del ricorso nel registro
generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di
parte) - (Omissis).
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al
fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine
del processo. Le parti possono ottenere copia autentica
degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e
d'ufficio.".
"Art. 38. (Richiesta di copie e notificazione della
sentenza). - 1. Ciascuna parte puo' richiedere alla
segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria
e' tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla
richiesta, previa corresponsione delle spese.".
- Il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 recante
"disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 novembre 1993, n. 268 e convertito in legge, con
modificazioni, con l'art. 1, comma 1, legge 14 gennaio
1994, n. 19 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10). Si
trascrive l'art. 1, comma 3, nella nuova formulazione:
"3. A tutte le sezioni, comprese quelle gia' istituite,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5,
6 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.".
- Per i riferimenti al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si veda la nota all'art. 142. Si trascrive
l'art. 13, comma 10, nella nuova formulazione:
"10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione
con accompagnamento immediato, il ricorso puo' essere
presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di
destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento; in tali casi, il ricorso puo' essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza
dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari, che provvedono a certificarne l'autenticita' e
ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
nonche', ove necessario, da un interprete.".
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
"disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n.
302, supplemento ordinario.
- Per i riferimenti alla legge 21 luglio 2000, n. 205
si veda la nota all'art. 259. Si trascrive l'art. 5, comma
3, nella nuova formulazione:
"3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il
giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la
comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati
anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e
l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il
termine di novanta giorni a pena di estinzione.Se nessuno
degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta
giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio
e' dichiarato estinto.".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, supplemento ordinario.
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante
"disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n.
301, supplemento ordinario.



 
ART. 300 (L)
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" e' sostituita dalla seguente: "di trasferta".
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."



Nota all'art. 300:
- Il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, recante
"Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di
Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
1942, n. 114. Si trascrive l'art. 73, nella nuova
formulazione:
"Art. 73. Inoltre la segreteria del Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale tiene, per ciascuna Sezione e per
l'adunanza plenaria, i seguenti ruoli e registri:
1) ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione;
2) ruolo dei ricorsi urgenti;
3) ruolo degli affari da decidersi in Camera di
Consiglio;
4) registro per i processi verbali di udienza;
5) registro dei decreti del Presidente;
6) registro delle decisioni della Sezione o
dell'adunanza plenaria, nel quale deve essere indicata la
ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa.
7) registro dei ricorsi trattati col patrocinio a
spese dello Stato.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, si veda la nota
all'art. 44. Si trascrive l'art. 133, sesto comma, nella
nuova formulazione:
"Le somme complessivamente percepite a titolo di
indennita' di trasferta, detratte le spese effettivamente
sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono
distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio,
in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti
al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli
appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti
all'ufficio stesso.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si veda la nota
all'art. 131. Si trascrivono gli articoli 17 e 18 nella
nuova formulazione:
"Art. 17. (Atti dei procedimenti giurisdizionali). -
Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni
speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato
ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato e' prenotata a debito.
(Comma abrogato).
(Comma abrogato).
"Art. 18. (Atti di persone od enti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato). - Nelle cause e nei
procedimenti interessanti persone od enti ammessi al
gratuito patrocinio non puo' farsi uso della carta libera,
se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli
estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie
da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo
della produzione.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1973, n. 214, recante "Regolamento di esecuzione della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 maggio 1973, n. 131. Si trascrive l'art. 24,
primo comma, nella nuova formulazione:
"Art. 24. (Ruoli e registri particolari). - La
segreteria tiene inoltre i seguenti ruoli e registri:
1) registro delle domande di fissazione di udienza,
vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario
generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di
cui il registro si compone. Per i ricorsi dichiarati
urgenti dal presidente, la segreteria provvede ad una
annotazione a margine della registrazione della domanda di
fissazione di udienza;
2) registro per i processi verbali di udienza;
3) registro dei decreti e delle ordinanze del
presidente;
4) registro delle decisioni, nel quale debbono essere
annotati gli estremi della ricevuta dell'amministrazione,
alla quale la decisione e' stata trasmessa;
5) registro dei ricorsi trattati con il beneficio del
patrocinio a spese dello Stato.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si veda la nota all'art.
73. Si trascrive l'art. 59, nella nuova formulazione:
"Art. 59. (Registrazione a debito). - 1. Si registrano
a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte
dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che
occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono
interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o
gli enti morali ammessi al beneficio del patrocino a spese
dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad
istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la
registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze
portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi
natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di
cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento
contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del
procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai
sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
d) le sentenze che condannano al risarcimento del
danno prodotto da fatti costituenti reato.".
- Per il testo dell'art. 15, della legge 13 aprile
1988, n. 117, nella nuova formulazione si veda la nota
all'art. 299.



 
Art. 301 (R)
Abrogazioni di norme secondarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866
(istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non
pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866
(istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale),
non pubblicato in G.U.; - il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708; - il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103; - il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; - l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549; - gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827; - il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981; - il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non
pubblicato in G.U.; - del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non
pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110; - il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n.
820; - il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103; - gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1988, n. 352; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564; - gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di
grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334; - il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347; - il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25
gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11
maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non
pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990,
n. 327; - il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601; - del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264:
l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "dall'articolo
160...regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"; l'articolo 13,
limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per
l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure
fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al
gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza
della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro
delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro
delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti
ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli";
al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e
"48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma
5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti
persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al
comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate
dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in
cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a
debito"; "n. 12) registro dei ruoli"; - il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 2001, n. 466; - l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile
2001, n. 204.



Nota all'art. 301:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro della
giustizia 27 marzo 2000, n. 264, si veda la nota all'art.
164. Si trascrivono gli articoli 6, comma 1 e 13, nella
nuova formulazione:
"Art. 6. (Tenuta informatizzata dei registri). - 1. I
registri informatizzati contengono i dati e l'aggregazione
dei dati di cui ai modelli dei registri previsti dall'art.
13 del presente regolamento, e comunque da ogni altra
disposizione di legge.".
"Art. 13. (Elenco dei registri). - 1. Presso il
tribunale sono tenuti i seguenti registri:
1) ruolo generale degli affari civili - cause
ordinarie;
2) ruolo generale degli affari civili - procedimenti
speciali sommari;
3) ruolo generale degli affari civili - controversie
in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza
obbligatorie;
4) ruolo generale degli affari civili - controversie
agrarie;
5) ruolo sezionale per le cause ordinarie;
6) ruolo delle cause assegnate a ciascun giudice;
7) ruolo delle controversie in materia di lavoro e di
previdenza e di assistenza obbligatoria assegnate a ciascun
giudice;
8) ruolo delle udienze per ciascun giudice
istruttore;
9) ruolo delle udienze in materia lavoro e di
previdenza o assistenza obbligatoria;
10) registro dei provvedimenti di cui agli articoli
186-bis, 186-ter, 186-quater del codice di procedura
civile;
11) registro dei provvedimenti cautelari e d'urgenza;
12) registro del deposito delle ordinanze pronunziate
fuori udienza;
13) ruolo dei reclami avverso i provvedimenti
cautelari e d'urgenza;
14) ruolo delle udienze collegiali;
15) ruolo delle udienze collegiali per le
controversie agrarie;
16) registro delle sentenze e degli altri
provvedimenti emessi e pubblicati;
17) registro degli affari amministrativi e
stragiudiziali;
18) ruolo generale degli affari civili non
contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio;
19) ruolo generale delle esecuzioni civili;
20) ruolo generale delle espropriazioni immobiliari;
21) registro degli incarichi conferiti e dei compensi
liquidati ai notai per le operazioni di vendita;
22) ruolo delle istanze per la dichiarazione di
fallimento;
23) registro dei fallimenti dichiarati;
24) pubblico registro dei falliti;
25) registro dei concordati preventivi;
26) registro delle amministrazioni concordate;
27) registro delle liquidazioni coatte
amministrative;
28) registro delle amministrazioni straordinarie;
29) abrogato;
30) registro delle adozioni;
31) registro degli interdetti e degli inabilitati;
32) registro delle tutele dei minori e degli
interdetti;
33) registro delle curatele dei minori emancipati e
degli inabilitati;
34) registro delle istanze al giudice tutelare;
35) registro delle successioni;
36) registro delle persone giuridiche;
37) registro per la trascrizione delle vendite con
patto di riservato dominio;
38) registro degli incarichi affidati e dei compensi
liquidati ai consulenti tecnici, ai legali e ai curatori,
commissari e liquidatori fallimentari;
39) abrogato;
40) abrogato;
41) abrogato;
42) abrogato;
43) registro per la pubblicazione di giornali e
periodici;
44) registro cronologico dei provvedimenti e degli
altri atti originali;
45) registro repertorio degli atti soggetti a
registrazione;
46) registro per la trascrizione dei contratti e
degli atti costitutivi di privilegi relativi a vendita o
locazione di macchine utensili o di produzione di valore
non inferiore a L. 1.000.000;
47) registro generale dei testamenti;
48) abrogato.
2. I registri di cui al comma 1, ad eccezione di quelli
contraddistinti dai numeri 8, 9, 12, 14, 15, 16, 24, 34,
37, 44, 45, e 46, ove tenuti su supporto cartaceo, sono
corredati da rubrica alfabetica.
3. Gli uffici giudiziari sottoindicati tengono i
registri come di seguito precisato. Presso le sezioni
staccate dei tribunali sono tenuti i medesimi registri
previsti dai numeri 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 32, 33, 34, 35, 38, 44 e 45 del comma 1.
4. Presso la corte di appello sono tenuti i registri
previsti dai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 38, 44 e 45 del comma 1.
5. Presso la Suprema corte di cassazione sono tenuti i
seguenti registri:
1) ruolo generale degli affari civili e relativa
rubrica alfabetica;
2) ruolo di udienza per ciascuna sezione;
3) registro cronologico dei provvedimenti e degli
atti originali;
4) registro repertorio degli atti soggetti a
registrazione;
5) abrogato.
6. Presso il giudice di pace sono tenuti i seguenti
registri:
1) ruolo generale degli affari contenziosi civili e
relativa rubrica alfabetica;
2) registro dei provvedimenti ex art. 186-bis,
186-ter, 186-quater;
3) registro del deposito delle ordinanze pronunziate
fuori udienza;
4) registro delle sentenze e degli altri
provvedimenti emessi e pubblicati;
5) ruolo di udienza;
6) ruolo generale degli affari amministrativi,
stragiudiziali e non contenziosi e relativa rubrica
alfabetica;
7) registro cronologico dei provvedimenti e degli
altri atti originali;
8) registro repertorio degli atti soggetti a
registrazione;
9) abrogato;
10) abrogato;
11) registro degli incarichi conferiti e dei compensi
liquidati ai consulenti tecnici;
12) abrogato.".



 
Art. 302 (L)
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1 luglio 2002.

----> vedere testo da pag. 217 a pag. 228 del S.O. <----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 341
 
Allegato 1
(Art. 30)

Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel processo civile

===================================================================== NATURA E GRADO DEI Per indennita' di Per diritti Totale PROCEDIMENTI trasferta e spese col.(2+3)
di spedizione ---------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 --------------------------------------------------------------------- A) Processi davanti al
Giudice di pace € 1,29 € 1,17 € 2,46 B) Processi davanti al
Tribunale:
1) di cognizione € 1,29 € 1,17 € 2,46
2) di esecuzione
a) immobiliare € 2,58 € 2,35 € 4,93
b) di altra natura € 1,94 € 1,76 € 3,70

C) Processi davanti alla € 1,29 € 1,17 € 2,46
Corte d'appello D) Processi davanti alla € 1,29 € 1,17 € 2,46
Corte di cassazione
1) di ingiunzione *
2) altri € 0,52 € 0,26 € 0,78
3) procedimento in € 1,70 € 1,17 € 2,87
camera di consiglio

* vuoto nella tabella originaria, per la parte di interesse La tabella originaria della l. n. 59/1979 e' stata riscritta eliminando le voci soppresse per effetto dell'art. 9, l. n. 488/1999.
 
Allegato 2

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Allegato 3

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Allegato 4

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Allegato 5

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Allegato 6
(Art. 267)

==========================================================
Diritto di copia senza certificazione di conformità ==========================================================
Numero pagine Diritto di copia
forfettizzato ----------------------------------------------------------
1 2 ----------------------------------------------------------
1-4 euro 0,77
5-10 euro 1,55
11-20 euro 3,10
21-50 euro 6,20
51-100 euro 12,39
Oltre le 100 euro 12,39 più euro 5,16 ogni
ulteriori
100 pagine o frazione di 100 ----------------------------------------------------------
 
Allegato 7
(Art. 268)

Diritto di copia autentica

==================================================================== Numero di Diritto di copia Diritto di Totale delle pagine forfettizzato certificazione colonne 2 e 3
di conformità ====================================================================
1 2 3 4 --------------------------------------------------------------------
1-4 euro 1,03 euro 5,16 euro 6,19
5-10 euro 2,07 euro 5,16 euro 7,23
11-20 euro 3,10 euro 5,16 euro 8,26
21-50 euro 5,16 euro 5,16 euro 10,32
51-100 euro 10,33 euro 5,16 euro 15,49 oltre le 100 euro 10,33 più euro 5,16 euro 15,49 più
euro 6,20 ogni euro 6,20 ogni
ulteriori 100 pagine ulteriori 100 pagine
o frazione di 100 o frazione di 100 --------------------------------------------------------------------

L'importo della colonna 3 e' stato sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all'art. 9 della Legge n. 488/1999.
 
Allegato 8
(Art. 269)
Diritto di copia
Su supporto diverso da quello cartaceo ====================================================================
Tipo di supporto Diritto di copia
forfettizzato ====================================================================
1 2 -------------------------------------------------------------------- Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore euro 3,10 -------------------------------------------------------------------- Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti euro 4,65 -------------------------------------------------------------------- Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore euro 5,16 -------------------------------------------------------------------- Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti euro 6,20 -------------------------------------------------------------------- Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti euro 7,75 -------------------------------------------------------------------- Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB euro 3,62 -------------------------------------------------------------------- Per ogni compact disk euro 258,23 --------------------------------------------------------------------
 
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