IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini Lambrusco di Sorbara ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti ministeriali 21 ottobre 1992 e 1 agosto 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del Lambrusco di Modena, intesa ad ottenere modifiche all'art. 7 del disciplinare di produzione sopra citato; Visti, sulla sopracitata richiesta di modifica, i pareri favorevoli della regione Emilia-Romagna e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara" formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 19 marzo 2002; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara", in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico Il testo dell'ultimo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara", annesso al decreto dirigenziale 1 agosto 1997 e' sostituito per intero dal seguente testo: "Art. 7, ultimo comma - Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona. L'utilizzo del tappo a corona e' ammesso solamente nel confezionainento di contenitori aventi la capacita' di litri 0,200 e litri 0,375". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2002 Il direttore generale: Ambrosio |