IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e' stato emanato lo Statuto di questa Universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996 n. 165; Vista la delibera del Senato accademico della seduta in data 30 gennaio 2002 con la quale e' stata approvata la modifica all'art. 28 dello Statuto e l'inserimento dell'art. 28-bis; Visto l'art. 83, comma 1, dello Statuto; Decreta: Di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 168/1989, la modifica relativa all'art. 28, comma 8, dello Statuto e all'inserimento dell'art. 28-bis nel testo che segue: A) art. 28, comma 8, dello Statuto (modifiche in grassetto): "nei corsi di laurea e negli altri corsi di studio di nuova istituzione che non siano interamente attivati, e' costituito dalla facolta' o dalle facolta' interessate, tramite specifici accordi, un comitato coordinatore che assume le funzioni del Consiglio di corso. Nella fase transitoria di attuazione della riforma degli ordinamenti didattici per i corsi in via di trasformazione puo' essere costituito un unico Consiglio di corso nella composizione piu' ampia, comprendente i docenti e le rappresentanze necessarie di cui al comma 1, che esercita le competenze del vecchio e del nuovo ordinamento". B) art. 28 bis dello Statuto: "1. Le Facolta' possono prevedere l'istituzione di Consigli Intercorso ricomprendenti i corsi di studio culturalmente affini nell'ambito della stessa facolta', secondo le modalita' stabilite nel Regolamento didattico di ateneo e nei rispettivi regolamenti di facolta'. In tale ipotesi il Consiglio Intercorso esercita le competenze spettanti ai consigli dei corsi di studio ad esso afferenti. 2. Il Consiglio Intercorso e' composto da tutti i docenti dei corsi afferenti e dalle rappresentanze di cui all'art. 28, comma 1, elette in modo da garantirne la rappresentativita' nei confronti dei corsi che ne fanno parte". Perugia, 22 maggio 2002 Il rettore: Bistoni |