Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 aprile 2002
Concessione limitata del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, legge n. 863/1984, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Impresa costruzioni impianti dal 1 settembre 2000 S.p.a. Valtellina, unita' di Battipaglia. (Decreto n. 30957).

Il DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Vista l'istanza della societa' S.p.a. I.C.I. Impresa costruzione impianti, con sede in Napoli ed unita' in Battipaglia (Salerno), inoltrata presso la direzione regionale del lavoro, come da protocollo dello stesso in data 25 gennaio 2000, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 25 novembre 1999, stabilisce, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 6 dicembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore istallazione impianti e reti telefoniche, applicato - a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantaquattro unita', su un organico complessivo di cinquantotto unita' nell'unita' di Battipaglia (Salerno);
Vista la nota aziendale in data 13 dicembre 1999, nella quale la societa' ha comunicato che il citato contratto di solidarieta', stipulato in data 25 novembre 1999, presso la direzione regionale del lavoro di Napoli, relativo all'unita' di Battipaglia (Salerno), si intende sospeso per tutto il mese di dicembre 1999;
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Considerato che in data 1 settembre 2000 la predetta societa' I.C.I. e' stata acquisita dalla societa' S.p.a. Valtellina, con sede legale in Gorle (Bergamo) con conseguente passaggio dei lavoratori presso quest'ultima societa', nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile;
Considerato che la stessa S.p.a. Valtellina si e' impegnata a mantenere tutti gli accordi convenuti precedentemente la data dell'acquisizione, in materia di ammortizzatori sociali;
Preso atto che la S.p.a. Valtellina, in data 30 agosto 2000 conveniva con le organizzazioni sindacali che, a far data dal 1 settembre 2000, i contratti di solidarieta' concordati sarebbero continuati fino alle scadenze definite in precedenza tra l'alienante I.C.I. S.p.a. e le organizzazioni sindacali;
Vista l'istanza della S.p.a. Valtellina in data 27 novembre 2000, nella quale la stessa ha chiesto che, a decorrere dal 1 settembre 2000, la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito di stipula del contratto di solidarieta' in data 25 novembre 1999 gia' concordato in favore di cinquantaquattro lavoratori dell'unita' di Battipaglia (Salerno) della societa' alienante I.C.I. per il periodo dal 6 dicembre 1999 al 5 dicembre 2000, venga attribuita alla stessa S.p.a. Valtellina;
Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2000, n. 30036, che ha approvato relativamente alla citata S.p.a. Valtellina il programma di crisi aziendale per il periodo dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre 2001, per le previste unita' produttive ubicate sul territorio nazionale compresa quella di Battipaglia (Salerno);
Visto il decreto direttoriale del 3 luglio 2001, n. 30115, che ha autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale per il citato periodo dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre 2001;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare limitatamente al periodo dal 1 gennaio 2000 al 1 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Impresa costruzione impianti, con sede in Napoli, dal 1 settembre 2000 S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo), unita' interessata in Battipaglia (Napoli).
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 2000 al 1 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Impresa costruzione impianti, con sede in Napoli, dal 1 settembre 2000 S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo), unita' di Battipaglia (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantaquattro, su un organico complessivo di cinquantotto unita', nell'unita' di Battipaglia (Salerno).
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Impresa costruzione impianti, con sede in Napoli, dal 1 settembre 2000 S.p.a. Valtellina, con sede in Gorle (Bergamo), a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2002
Il direttore generale: Achille
 
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