Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 18 aprile 2002 |
Concessione ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001, della proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2002, per le imprese esercenti attivita' commerciali con organico superiore a cinquanta addetti. (Decreto n. 30956). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita'; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1995, anche alle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennita' di mobilita' alle suddette imprese; Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato l'accesso ai surrichiamati trattamenti sino al 31 dicembre 1997; Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998; Visto l'art. 81, comma 3 della legge n. 448/1998 che dispone la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento previsto dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'art. 62, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2000 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilita', di cui al predetto art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'art. 78, comma 15, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto la proroga dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilita' limitatamente alle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta addetti, sino al 31 dicembre 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', anche in deroga alla normativa vigente in materia; Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attivita' commerciali con organico superiore a cinquanta addetti, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita'; Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti; Vista la nota I.N.P.S. n. 440 del 4 marzo 2002, inerente la quantificazione degli oneri relativi all'indennita' di mobilita' per l'anno 2001; Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le imprese esercenti attivita' commerciali con organico superiore a cinquanta addetti e' autorizzata la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2002. |
| Art. 2. La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, e' ridotta del venti per cento. |
| Art. 3. In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilita', riscontrato negli anni dal 1996 al 2001 per le sole imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta addetti, il limite di spesa per l'anno 2002 e' fissato in complessivi 18.075.991,46 euro (pari a L. 35.000.000.000) cosi' ripartiti: 12.911.422,47 euro (pari a L. 25.000.000.000) per il trattamento di mobilita'; 5.164.568,99 euro (pari a L. 10.000.000.000) per i trattamenti straordinari di integrazione salariale. |
| Art. 4. 1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore. 2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2002. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati. |
| Art. 5. 1. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, e' fatto obbligo alle direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale. |
| Art. 6. 1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarieta'. 2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza. |
| Art. 7. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, e' tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire, ove necessario, nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferira' sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2002 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 314 |
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