Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 18 aprile 2002 |
Concessione ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001, in favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita' con scadenza entro il 31 dicembre 1996, licenziati da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma gia' stipulati ai sensi della legge n. 64/1986, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, la proroga del trattamento di mobilita' fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo, e, comunque, non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 della citata legge n. 223/1991. (Decreto n. 30955). |
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita'; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 4, comma 12 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha stabilito, in favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita', con scadenza entro il 31 dicembre 1996, licenziati da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma gia' stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 64/1986, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, la proroga del trattamento di mobilita' fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e, comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 della citata legge n. 223/1991; Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393; Visto l'art. 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto l'art. 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'art. 45, comma 17, lettera c), secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'art. 62, comma 1, lettera i) della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto l'art. 1, comma 6, lettera i) e comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000; Visto l'art. 78, comma 29, punti a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha apportato delle modifiche al predetto art. 1, comma 14, della legge 24 novembre 2000, n. 346; Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia; Vista la direttiva n. 102744 del 21 marzo 1996, con la quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha stabilito criteri di priorita' in ordine all'applicazione del citato art. 4, comma 12, della legge n. 608/1996 e successive modificazioni; Visti i decreti direttoriali n. 23909 del 17 dicembre 1997, n. 26193 del 26 aprile 1999 e n. 28170 del 20 aprile 2000, di proroga dell'indennita' di mobilita', in favore dei predetti lavoratori, fino al 31 dicembre 2000; Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'I.N.P.S. le direttive per l'attuazione dei predetti art. 1, comma 6, lettera i) e comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 346/2000, ai fini della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 30466 del 25 ottobre 2001, art. 2, che ha esteso la proroga dell'indennita' di mobilita' fino al 31 dicembre 2001, in favore di alcuni lavoratori, i quali, pur rientrando nella platea dei destinatari del citato art. 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non avevano potuto godere del beneficio previsto dalle soprarichiamate norme, per motivi connessi alle disposizioni amministrative in materia di mobilita'; Vista la nota del 4 marzo 2002, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che i lavoratori che hanno beneficiato della prestazione, di cui al citato art. 1, comma 6, lettera i) e comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 346/2000, come modificato dall'art. 78, comma 29 della legge n. 388/2000, aventi diritto alla proroga prevista dall'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari a 406 unita'; Visto il verbale della riunione svoltasi presso la direzione regionale del lavoro per la Basilicata in data 12 marzo 2002, in cui le parti convenute hanno richiesto la proroga, fino al 31 dicembre 2002, del trattamento di mobilita', in favore dei lavoratori, gia' fruitori del medesimo beneficio fino al 31 dicembre 2001, sulla base delle predette disposizioni e hanno confermato gli impegni a favorire la nascita di attivita' imprenditoriali al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati; Vista la nota del 19 marzo 2002, con la quale la direzione regionale del lavoro per la Basilicata, ha inviato, come parte integrante del predetto verbale di riunionedel 12 marzo 2002, l'elenco dei lavoratori, pari a 406 unita', gia' beneficiari del trattamento di mobilita' al 31 dicembre 2001 e, pertanto, aventi diritto alla proroga del predetto trattamento fino al 31 dicembre 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001; Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 406 unita' sulla base sia delle indicazioni fornite dall'I.N.P.S. con la citata nota del 4 marzo 2002, che del predetto elenco nominativo dei lavoratori inviato dalla direzione regionale del lavoro di Potenza, nonche' della suddetta direttiva ministeriale del 21 marzo 1996; Decreta: Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il trattamento di mobilita' di cui all'art. 1, comma 6, lettera i) e comma 14 primo periodo del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000, come modificato dall'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di lavoratori pari a 406 unita'. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. L'I.N.P.S., ai fini dell'applicazione della normativa in questione, si uniformera' ai criteri di priorita' stabiliti dalla direttiva ministeriale del 21 marzo 1996, citata in premessa. Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di 6.038.827,22 euro (pari a L. 11.692.800.000) l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2002 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 313 |
|
|
|