Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 18 aprile 2002 |
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 488/2001, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, unita' di Ottana. (Decreto n. 30953). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 62, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale, ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con piu' di 1.500 unita' facenti parte di un unico gruppo industriale e, comunque, limitatamente ai lavoratori occupati in unita' produttive interessate ai contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto ministeriale n. 28144 del 18 aprile 2000, con il quale e' stato autorizzato il trattamento CIGS, per il periodo dal 6 febbraio 2000 al 31 dicembre 2000, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Enichem, unita' di Ottana (Nuoro), rientrante nelle previsioni di cui al citato art. 62, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto l'art. 1, comma 6, lettera f), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al sopracitato art. 62, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un numero massimo di 150 lavoratori; Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto direttoriale n. 29399 del 16 gennaio 2001 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento CIGS, per il periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2001, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Enichem S.p.a., unita' di Ottana (Nuoro), rientrante nella previsione di cui all'art. 1, comma 6, lettera f), del decreto-legge n. 346/2000; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha previsto in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge, anche il deroga alle normative operanti in materia; Vista l'istanza, presentata in data 6 febbraio 2002, dalla societa' Enichem S.p.a., nonche' l'accordo stipulato in data 28 dicembre 2001 tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 50 lavoratori dipendenti dall'unita' produttiva di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, al fine di una loro ricollocazione presso imprese terze; Ritenuto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto; Decreta: Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 50 dipendenti dalla societa' Enichem S.p.a., sede legale in S. Donato Milanese (Milano), unita' in Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di 774.685,34 euro (pari a L. 1.500.000.000) l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2002 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 311 |
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