Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 7 maggio 2002 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio e canapificio nazionale, unita' di Fara Gera d'Adda. (Decreto n. 30994). |
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Il DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista l'istanza della ditta S.p.a. Linificio e canapificio nazionale, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati; Visto il decreto ministeriale n. 30969 datato 7 maggio 2002, con il quale e' stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento; Decreta: A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30969 datato 7 maggio 2002, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio e canapificio nazionale, con sede in Fara Gera d'Adda (Bergamo), unita' di Fara Gera d'Adda (Bergamo), per un massimo di 85 unita' lavorative, per il periodo dal 18 febbraio 2002 al 17 febbraio 2003. Istanza aziendale presentata il 5 marzo 2002 con decorrenza 18 febbraio 2002. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2002 Il direttore generale: Achille |
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