Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 maggio 2002
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto Industrie, unita' di Collegno. (Decreto n. 31028).

Il DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi alla occupazione

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto 1'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed, in particolare, i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della societa' S.p.a. Sandretto Industrie inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo dello stesso, in data 22 febbraio 2002, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1994 relativo alla disciplina, nelle unita' produttive interessate da contratti di solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 2 gennaio 2002, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 7 gennaio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato, a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentoquarantaquattro unita', su un organico complessivo di trecentouno unita';
Visto l'ulteriore verbale d'accordo stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, in data 8 marzo 2002, con cui le parti concordano di incrementare di altre tre unita' (provenienti dal ricorso alla CIGS per crisi, conclusasi l'11 marzo 2002) il numero dei lavoratori da porre in solidarieta' a decorrere dal 12 marzo 2002;
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata, per il periodo dal 7 gennaio 2002 al 6 gennaio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto Industrie, con sede in Grugliasco (Torino), unita' di Collegno (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentoquarataquattro unita', nonche' nei confronti di ulteriori tre unita', provenienti dalla CIGS per crisi terminata in data 11 marzo 2002, per il periodo dal 12 marzo 2002 al 6 gennaio 2003, su un organico complessivo di trecentouno unita'.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto Industrie, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
 
Art. 3.
In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera C) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2002
Il direttore generale: Achille
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone