Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2002 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2002, n. 110 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento di funzioni in materia di energia
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attivita' di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 2.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963. - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963), e' cosi' formulato: "Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.".
|
| Art. 2. Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia
1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti: a) l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2; b) l'individuazione degli indirizzi generali inerenti la ricerca scientifica in campo energetico; c) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento; d) la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia; e) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata; f) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene; h) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attivita' elettriche di competenza statale, e le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti; i) le attivita' connesse alla gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni; l) l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti; m) la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui alla lettera a) in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico; n) gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente; o) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, comprese le funzioni di polizia mineraria; p) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria; q) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti; r) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi di competenza dello Stato; s) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici nazionali, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali. 2. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e m), vincolano la regione solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti e' riservata alla regione. 3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere h) e p), nonche', limitatamente allo stoccaggio, quelle di cui alla lettera n) sono esercitate d'intesa con la regione. Qualora si tratti di interessi nazionali e nel termine di novanta giorni l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti sono trasmessi al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione del presidente della regione.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno della energia elettrica) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999; l'art. 3 concerne il "Gestore della rete di trasmissione nazionale".
|
| Art. 3. Trasferimento di funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche, comprese le funzioni di polizia mineraria, esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, salvo quelle espressamente previste dall'articolo 5. 2. E' trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi, nonche' la determinazione dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni. 3. Il distretto minerario di Trieste e' soppresso. |
| Art. 4. Trasferimento di rapporti e del patrimonio del distretto minerario di Trieste
1. La regione subentra nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti del soppresso distretto minerario, nella proprieta' degli immobili, delle attrezzature e degli arredi, nonche', salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili. |
| Art. 5. Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di miniere e risorse geotermiche
1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti: a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare; b) la promozione della ricerca mineraria all'estero; c) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi; d) l'inventario nazionale delle risorse geotermiche; e) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; f) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che la regione deve tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale; g) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario; h) il riconoscimento dell'idoneita' dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624: "Art. 27. - In tutte le attivita' estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ovvero in geologia e abilitato all'esercizio della professione. Nelle attivita' estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a quindici addetti nel turno piu' numeroso, il direttore responsabile puo' essere in possesso di diploma unversitario in ingegneria ambiente-risorse o in geologia o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente. Nelle attivita' cui al comma 2, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, puo' anche essere nominato direttore responsabile chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purche' in possesso di formazione specifica nel settore di cui e' responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono definiti contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 3".
|
| Art. 6. Trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Nota all'art. 6: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario.
|
| Art. 7. Norme transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente. 2. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di incentivi alle imprese gia' avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, comma 2. |
| Art. 8. Trasferimento delle funzioni relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni.
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Fondo. Il Fondo e' gestito in conformita' alla normativa vigente. 2. La regione subentra allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi. 3. La legge regionale disciplina la composizione e la nomina dell'organo di amministrazione del Fondo. Fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione previsto dalla legge regionale, il Fondo e' amministrato dal comitato di gestione in carica alla data del 1 gennaio 2002.
Nota all'art. 8: - La legge 18 ottobre 1955, n. 908 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1955, n. 245) e' stata modificata ed integrata dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1970, n. 35).
|
| Art. 9. Disposizione finanziaria
1. In via transitoria, al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti con il presente decreto legislativo si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in conformita' ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 7 e 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. In forza delle disposizioni dell'articolo 8, la regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra allo Stato negli impegni dallo stesso assunti e nella titolarita' delle risorse da imputare al Fondo di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle risorse che affluiranno successivamente per effetto dei rientri per pagamenti delle rate di ammortamento, per quota capitale e interessi, dei finanziamenti concessi. La relativa consistenza della quota statale del Fondo e' attestata da apposito verbale stilato dal comitato di gestione in carica. 3. Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modifichera' l'articolo 49 dello statuto, si provvedera', entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a garantire in via definitiva il finanziamento delle funzioni trasferite.
Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' citato nella nota all'art. 6. - La legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' citata nella nota all'art. 8. - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 63 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia): "2. - Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della regione, e, in ogni caso, sentita la regione.". - Si riporta il testo dell'art. 49 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: "Art. 49. - Sono devolute alle regioni le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa; 1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53; 4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione; 6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche; 7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuta al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.".
|
| Art. 10. Trasferimento di personale
1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1 e 3 sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia sei unita' di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di energia, miniere e risorse geotermiche. 2. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6 e' trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia una unita' di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di incentivi alle imprese. 3. Per il trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le procedure individuate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446. 4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle attivita' produttive avvia le procedure di cui al comma 3. 5. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 3 la regione Friuli-Venezia Giulia puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del personale e delle strutture che il Ministero delle attivita' produttive utilizzava per l'esercizio delle funzioni trasferite dal presente decreto.
Note all'art. 10: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 settembre 2000, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2000, n. 183. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2001, n. 43; se ne riporta il testo dell'art. 4: "Art. 4. - 1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennita' integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianita' e indennita' di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui e' ricompreso il personale dell'ente di destinazione. 2. Contestualmente al trasfrerimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo dell'amministrazione di appartenenza a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.".
|
| Art. 11. Oneri per il personale
1. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in L. 59.600.000 annue (pari ad Euro 30.780,83) per ogni unita' di personale. 2. Con decreti del Ministro per le attivita' produttive si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilita', secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Marzano, Ministro delle attivita' produttive Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, e' riportato nelle note all'art. 10.
|
|
|
|