Gazzetta n. 137 del 13 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 maggio 2002
Recepimento dell'annesso ICAO n. 14 "Aerodromi", terza edizione del luglio 1999 e successivi emendamenti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, che ha approvato e resa esecutiva la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944;
Visto l'art. 687 del codice della navigazione, titolo 1, come modificato dalla legge 13 maggio 1983, n. 213, che stabilisce le modalita' per il recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale dei principi generali contenuti negli annessi alla suddetta convenzione, in appresso denominati "annessi ICAO", nonche' le conseguenti disposizioni tecniche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, conseguente alla citata legge n. 213/1983, con il quale sono stati introdotti nell'ordinamento nazionale i principi generali contenuti negli annessi alla citata Convenzione di Chicago e che rinvia a successivi provvedimenti l'adozione delle relative disposizioni tecniche attuative;
Visto l'art. 37 della Convenzione stessa, che impegna gli Stati aderenti ad uniformare i propri regolamenti, i modelli e le procedure sulla base degli standard, dei sistemi pratici e delle procedure raccomandate, contenuti nei singoli annessi e allegati tecnici che l'ICAO - Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile - adotta e modifica per la navigazione aerea;
Visto l'art. 38 della Convenzione, che regola la notifica all'ICAO delle differenze, tra i regolamenti nazionali e quelli adottati dall'ICAO, per i quali uno Stato membro trovi impossibile o non necessario l'adattamento;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, che attribuisce all'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, il compito di provvedere alla regolamentazione tecnica nelle materie di competenza;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ENAC n. 43/2001, in data 5 novembre 2001, con la quale l'ENAC stesso decide di introdurre nel proprio ordinamento gli annessi ICAO, dando mandato al direttore generale di predisporre le necessarie disposizioni tecniche;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ENAC n. 44/2001, in data 5 novembre 2001, con la quale l'ENAC stesso decide di introdurre, ed in effetti introduce, nel proprio ordinamento l'annesso ICAO n. 14 "Aerodromi", terza edizione del luglio 1999 e successivi emendamenti;
Considerato che l'ENAC opera sulla base del principio che i vincoli posti dall'applicazione degli standard del citato annesso ICAO n. 14, assunti dall'ENAC come riferimento proprio, interagiscono all'interno di un sistema che e' istituzionalmente regolato e controllato dallo stesso ENAC e che include soggetti che, oltre ad essere direttamente vincolati dalle norme primarie, lo sono anche dalle disposizioni tecniche impartite dall'Ente stesso;
Considerato altresi' che norme tecniche relative ad annessi ICAO introdotte dall'ENAC nel proprio ordinamento, pur avendo valore cogente nell'ambito dell'Ente stesso che le ha emanate, non hanno pero' rilevanza esterna nei confronti di eventuali organi estranei all'ambito direttamente controllato dall'ENAC;
Ritenuto che, pur a prescindere da aspetti puramente formali, al fine di un ordinato svolgimento dell'azione amministrativa, il recepimento del suddetto annesso ICAO n. 14 debba essere anche sancito da un idoneo dispositivo normativo, che abbia validita' "erga omnes" e non limitata all'ambito direttamente controllato dall'ENAC;

A d o t t a

il seguente decreto:
Art. 1.

1. In materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle infrastrutture aeroportuali, destinate alle operazioni di volo degli aeromobili, si applicano le disposizioni previste dall'annesso ICAO n. 14, volume I, "Aerodromi" terza edizione del luglio 1999 e successivi emendamenti, compresi nei seguenti capitoli e relativi allegati:
Capitolo 1 "Definizioni";
Capitolo 2 "Dati di aerodromo";
Capitolo 3 "Caratteristiche fisiche";
Capitolo 4 "Limitazione ostacoli";
Capitolo 5 "Aiuti visivi per la navigazione";
Capitolo 6 "Aiuti visivi di segnalazione ostacoli";
Capitolo 7 "Aiuti visivi per le aree chiuse alle operazioni";
Capitolo 8 "Equipaggiamenti ed istallazioni";
Capitolo 9 "Emergenza ed altri servizi".
L'ENAC e' demandata ad emanare entro il 31 dicembre 2001 la normativa tecnica atta a dare attuazione alle disposizioni di cui sopra.
2. In materia di limitazione e rimozione degli ostacoli esterni al sedime aeroportuale, contemplati nel capitolo 4 dell'annesso ICAO n. 14, in aggiunta alle condizioni contenute nello stesso capitolo, continuano ad applicarsi le norme introdotte con la legge 4 febbraio 1963, n. 58.
3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato delle disposizioni dell'annesso ICAO n. 14, volume I, "Aerodromi", terza edizione del luglio 1999 e successivi emendamenti, verra' emanata con provvedimento della Direzione generale della navigazione aerea, del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo, non appena sara' resa disponibile la traduzione del testo stesso.
4. Le disposizioni dell'annesso ICAO n. 14, volume I, "Aerodromi", nel testo consolidato della terza edizione del luglio 1999 e successivi emendamenti, sono consultabili sul sito Internet "www.icao.int", quindi: "site index" e quindi "Annexes to the Convention on International Civil Aviation".
 
Art. 2.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e' regolata secondo i tempi appresso indicati, a decorrere dalla data di emanazione della normativa tecnica di attuazione, di cui all'art. 1, comma 1:
a) entro dodici mesi per tutti gli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, di linea e non di linea, con un movimento annuo complessivo di passeggeri pari o superiore a 600.000 unita';
b) entro 24 mesi per gli aeroporti della medesima categoria, con un movimento complessivo di passeggeri inferiore a 600.000 unita'.
2. I gestori aeroportuali predispongono, entro i termini di cui al precedente comma, apposita relazione di conformita' da sottoporre all'ENAC.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 38 della Convenzione di Chicago, l'ENAC e' demandata ad adottare le azioni necessarie per la notifica all'ICAO delle eventuali differenze tra il testo originale dell'annesso 14 e il testo applicativo in Italia, nonche' per la pubblicazione delle corrispohdenti informazioni aeronautiche previste dalle disposizioni dell'annesso ICAO n. 15 "Aeronautical Information Services" alla Convenzione stessa.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
II presente decreto vera' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2002

Il Ministro: Lunardi
 
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