Gazzetta n. 137 del 13 giugno 2002 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 5 giugno 2002 |
Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000 e n. 13086 del 18 aprile 2001, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13605). |
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IL PRESIDENTE della Commissione nazionale per le societa' e la borsa
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000 e n. 13086 del 18 aprile 2001; Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana, come modificato dalla delibera dell'assemblea di Borsa italiana S.p.a. del 6 settembre 2001, approvata dalla CONSOB con delibera n. 13494 del 20 marzo 2002, che ha istituito il segmento MTF ed ha previsto l'ammissione a quotazione di fondi aperti indicizzati; Ritenuta l'opportunita' di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti in relazione alla quotazione dei sopra citati strumenti finanziari; Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa; Delibera: 1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000 e n. 13086 del 18 aprile 2001, e' modificato ed integrato come segue: la rubrica dellart. 23 e' modificata come segue: "Obblighi informativi degli OICR esteri non armonizzati"; nell'art. 23, comma 1 sono eliminate le parole italiani o"; nella rubrica del capo II del titolo I della parte terza, dopo le parole "quote di fondi chiusi", sono inserite le parole: "e quote o azioni di OICR aperti indicizzati"; nell'art. 59, comma 1, dopo le parole "quote di fondi chiusi", sono inserite le parole: "quote o azioni di OICR aperti indicizzati"; nell'art. 59 e' inserito il seguente comma: "2. Agli OICR aperti indicizzati quotati in borsa si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo II, sezioni II e III, in quanto compatibili"; nella rubrica dell'art. 60 dopo le parole "quote di fondi chiusi" sono inserite le parole: "e quote o azioni di OICR aperti indicizzati"; nell'art. 60, comma 1, dopo le parole "prospetto informativo.", e' inserita la seguente frase: "La nota e il prospetto informativo sono messi a disposizione anche presso la sede della banca depositaria"; l'art. 60, comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati e' allegato il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema indicato nell'allegato 1B. Ai fini della pubblicazione il prospetto e' messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero della banca corrispondente"; nell'art. 60 e' inserito il seguente comma: "3. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati e' allegato il documento integrativo redatto secondo lo schema indicato nell'allegato 1H. Ai fini della pubblicazione, il documento integrativo e' messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede della banca corrispondente"; nella rubrica del capo IV del titolo II della parte terza, dopo le parole "Fondi chiusi", sono inserite le seguenti parole: "e OICR aperti indicizzati"; l'art. 102, comma 1, e' modificato come segue: "1. Le societa' di gestione e le Sicav, aventi anche sede legale all'estero, nonche' i soggetti che le controllano osservano le disposizioni previste dal capo II, sezione I, del presente titolo con riferimento alle quote o azioni quotate in borsa di ciascun OICR"; nell'art. 102 e' inserito il seguente comma: "2. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana"; nella rubrica dell'art. 103, dopo le parole "altre informazioni", sono inserite le parole "relative a fondi chiusi"; l'art. 103, comma 2 e' abrogato; dopo l'art. 103 e' inserito il seguente: "Art. 103-bis (Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati). - 1. Le societa' di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni: a) il prospetto di sollecitazione/quotazione; b) il regolamento di gestione dei fondi o lo statuto sociale delle Sicav; c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale); d) le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR; e) il documento sui soggetti che partecipano all'operazione; f) l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR. 2. Le informazioni previste dall'art. 24, comma 4, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la societa' di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero la banca corrispondente. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato. 3. Le societa' di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR esteri armonizzati, rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni: a) il prospetto di sollecitazione/quotazione; b) il documento integrativo; c) gli ultimi documenti contabili redatti. 4. Le informazioni previste dallart. 26, comma 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la societa' di gestione del mercato di quotazione e la banca corrispondente. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato. 5. Si applicano le disposizioni dell'art. 87."; nell'allegato 1A, parte B), e' eliminata la lettera c); nell'allegato 1B, punto XII, dopo il punto 3 e' inserito il seguente punto: "4. Il prospetto relativo alla sollecitazione ed alla quotazione di OICR aperti indicizzati di diritto italiano e di diritto estero non armonizzati, deve contenere le informazioni previste nello schema 19."; nell'allegato 1B e' inserito l'allegato schema 19 (allegato n. 1); l'allegato 1H e' sostituito dal testo allegato (allegato n. 2). II. La presente delibera e' pubblicata nel bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Milano, 5 giugno 2002 Il presidente: Spaventa |
| Allegato 1
Schema 19 - PROSPETTO DI SOLLECITAZIONE O DI QUOTAZIONE DI OICR APERTI INDICIZZATI DI DIRITTO ITALIANO ED ESTERI NON ARMONIZZATI (1) (2)
Copertina.
Riportare la denominazione della Societa' di gestione/SICAV. Inserire la seguente intestazione: "Offerta di ..." oppure "Offerta e quotazione di ..." oppure "Quotazione di ...". Inserire la seguente frase: "L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi". Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: "Il presente Prospetto si compone della "Parte I (Caratteristiche dell'OICR e modalita' di investimento), della "Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi dell'OICR) e del "Modulo di sottoscrizione ". Parte I - Caratteristiche dell'OICR e modalita' di investimento. Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione: "Prospetto di sollecitazione di ..." oppure "Prospetto di sollecitazione e di quotazione di ..." oppure "Prospetto di quotazione di ...". Inserire la seguente frase: "Prospetto depositato presso la Consob in data ...". La presente parte I e' valida a decorrere dal ... (3)". A) Informazioni generali. 1. Denominazione della Societa' di gestione/Sicav. Indicare la denominazione della Societa' di gestione e l'eventuale gruppo di appartenenza o la denominazione della SICAV. 2. I soggetti che partecipano all'operazione. Illustrare in sintesi i compiti svolti dalla banca depositaria, dai soggetti che procedono al collocamento e dalla societa' di revisione. Indicare che il documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su richiesta, contiene ulteriori informazioni. A.1) Informazioni relative all'OICR. 3. Natura giuridica e caratteristiche dell'OICR. Illustrazione sintetica della natura giuridica e delle caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualita' dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati. Specificare la distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la societa' di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato regolamentato. {A.2) Informazioni relative alla quotazione. 4. Avvio delle negoziazioni. Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui e' stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed e' stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data. 5. Negoziabilita' delle quote/azioni. Indicare le modalita' di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate. 6. Specialisti. Illustrare il ruolo degli operatori specialisti conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione. 7. Valore del patrimonio netto (NAV) Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Societa' di gestione/SICAV calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento.} A.3) Informazioni relative ai rischi generali. 8. Rischi generali connessi all'investimento in un OICR aperto indicizzato quotato. Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio: rischio di investimento: specificare che non e' possibile garantire che lobiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate puo' non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR; rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore; rischio di liquidabilita': specificare che non vi e' certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi e' garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido; rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la Societa' di gestione/SICAV puo' sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che linsieme delle quote/azioni di un comparto puo' essere riacquistato dalla Societa' di gestione/SICAV. * * * Specificare che: "La partecipazione all'OICR e' disciplinata dal regolamento di gestione che deve essere consegnato all'investitore nellambito delle operazioni di sottoscrizione". B) Informazioni sull'investimento. 9. Politica d'investimento e rischi specifici. Indicare i seguenti elementi informativi: a) valuta di denominazione; b) finalita' dell'OICR in relazione ai potenziali destinatari; c) orizzonte temporale dell'investitore; d) grado di rischio connesso allinvestimento nell'OICR (4); e) obiettivo di investimento: riproduzione di un indice o un paniere di titoli mediante investimento del patrimonio negli strumenti finanziari che lo compongono. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio e/o la ponderazione dei titoli contenuti di volta in volta in portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice; e.1) indicare la denominazione dell'indice e il provider dello stesso, specificando inoltre le modalita', la periodicita' di calcolo e le sue modalita' di diffusione; e.2) descrivere in forma tabellare l'indice prescelto, in termini di: i) per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in Paesi emergenti; della composizione settoriale; dei primi dieci strumenti finanziari; ii) per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (duration), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in Paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti aventi un rating inferiore al c.d. investment grade; f) destinazione dei proventi. Inserire l'avvertenza "Le informazioni sulla gestione e i risultati degli investimenti sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale". C) Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale). 10. Oneri a carico del sottoscrittore/investitore. Descrivere gli oneri nel caso di sottoscrizione delle quote/azioni. {Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione. Specificare che e' possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.} 11. Oneri a carico dell'OICR. Descrivere i principali oneri a carico dell'OICR. Rinviare, al riguardo, alla tabella contenuta nella parte II. 12. Agevolazioni finanziarie (eventuale). Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile. 13. Servizi/Prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (eventuale). Inserire puntuale rinvio alla disciplina contenuta in apposito documento disponibile su richiesta dell'investitore. 14. Regime fiscale. Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato di gestione dell'OICR. Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni all'OICR. Riportare il trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione. D) Informazioni sulle modalita' di sottoscrizione/rimborso {e di investimento/disinvestimento sul mercato di quotazione}. 15. Modalita' di sottoscrizione delle quote. Illustrare le condizioni e le modalita' di sottoscrizione delle quote/azioni dell'OICR, indicando la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998. Specificare, ove previsti, i quantitativi minimi di sottoscrizione {e precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi par. A.2).} Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice. Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma. 16. Modalita' e termini di rimborso delle quote/azioni. Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute, le modalita' di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, rinviando per gli eventuali oneri alla sezione C). Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento. 17. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale). Indicare sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini della sottoscrizione/rimborsi delle quote/azioni. {18. Modalita' di investimento/disinvestimento nel mercato di quotazione. Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate/vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati. Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite a carico degli medesimi previsti dagli articoli 60 e 61 del regolamento CONSOB n. 11522/98.} E) Informazioni aggiuntive (5). (19. Valorizzazione dell'investimento. Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con indicazione dei quotidiani sui quali detto valore e' pubblicato. Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione dell'OICR. 20. Informativa ai partecipanti. Specificare che la Societa' di gestione provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni riportate nella parte II del Prospetto. Evidenziare che la societa' provvede a comunicare ai partecipanti le modifiche essenziali intervenute con riguardo all'OICR. Specificare che il partecipante puo' anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione quote/azioni detenute, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del regolamento Consob n. 11522/98. 21. Ulteriore informativa disponibile. Indicare la facolta', riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti: a) il regolamento di gestione dell'OICR; b) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva); c) le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento ed ai criteri di valutazione dell'OICR; d) il documento sui soggetti che partecipano all'operazione. e) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (eventuale). Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalita' di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione. Precisare che i documenti contabili dell'OICR sono altresi' disponibili presso la societa' di gestione e presso la banca depositaria. Specificare che la societa' puo' inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 20 e 21, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo.) {22. Valorizzazione dell'investimento. Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani sui quali detto valore e' pubblicato. Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione dell'OICR. 23. Informativa per gli investitori. Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della societa' di gestione dell'OICR/Sicav e della Societa' di gestione del mercato di quotazione: a) il prospetto di sollecitazione/quotazione; b) il regolamento di gestione dei fondi o lo statuto sociale della Sicav; c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale); d) le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento ed ai criteri di valutazione dell'OICR; e) il documento sui soggetti che partecipano all'operazione; f) l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR. Precisare che la documentazione di cui sopra sono disponibili anche presso la banca depositaria/corrispondente. Indicare la facolta', riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalita' di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi. Specificare che le informazioni previste dall'art. 24, comma 4, del regolamento CONSOB n. 11971/99 sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione nel sito internet della Societa' di gestione/Sicav e rese disponibili presso la societa' di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero la banca corrispondente. Specificare che la Societa' di gestione/Sicav provvede a pubblicare sui quotidiani di cui al paragrafo 19, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato. Indicare gli indirizzi internet della Societa' di gestione/SICAV e della societa' di gestione del mercato.} Dichiarazione di responsabilita'. "La Societa' di gestione/Sicav si assume la responsabilita' della veridicita' e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto".
Il rappresentante legale (Generalita' e firma autografa)
(1) Tutte le pagine del prospetto devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura. Le pagine delle parti I e II dovranno essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovra' riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il singolo documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10 ...). (2) Le parti di testo contenute nella parentesi { } devono essere espunte dal prospetto pubblicato per la sola sollecitazione mentre quelle contenute nella parentesi [ ] devono essere espunte dal prospetto pubblicato per la sola quotazione. (3) In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validita' della parte I coincidera' con la data di inizio della sollecitazione/quotazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti dalla parte I, il relativo termine iniziale di validita' coincidera' con la data, specificata dalla societa' di gestione, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti. (4) Il grado di rischio deve essere indicato nel prospetto in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo anche presente la volatilita' delle quote/azioni dell'OICR (scostamento quadratico medio dei rendimenti settimanali) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, dell'indice prescelto. (5) Nel caso di contestuale sollecitazione e quotazione, si redigono solo i paragrafi 21 e 22.
PARTE II - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E DEI COSTI DELL'OICR
Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione: "Offerta di... " oppure "Offerta e quotazione di... " oppure "Quotazione di... ". Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e dei costi dell'OICR. "La presente Parte II e' valida a decorrere dal... (6). 1. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento dell'OICR. Riportare il nome dell'OICR. Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo dell'OICR e dell'indice nel corso degli ultimi 10 anni solari (7). Evidenziare altresi' il migliore e il peggiore rendimento trimestrale (calcolato in base ai trimestri solari) nel corso del periodo di 10 anni preso in considerazione (8). Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota dell'OICR e dellindice nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri" (9). Riportare, su base annua, il rendimento medio composto dell'OICR e dell'indice relativo agli ultimi 3 e 5 anni solari (10) (11). Inserire la data di inizio dell'offerta dell'OICR. 2. Costi dell'OICR. Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio dello stesso. Inserire una legenda che specifichi gli oneri presi in considerazione per effettuare tale calcolo (12). Evidenziare altresi' che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull'investitore, da pagare al momento della sottoscrizione/acquisto e del rimborso/vendita delle quote/azioni dell'OICR. 3. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione. Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui e' possibile rivolgersi ed il sito internet a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni. ( Modulo di sottoscrizione. Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal regolamento di gestione. Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna dell'intero prospetto informativo (Parte I e II) e del regolamento di gestione dell'OICR nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta. Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facolta' di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del testo unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi riportati sul prospetto.) Documento sui soggetti che partecipano all'operazione. Riportare la denominazione della Societa' di gestione/Sicav. Inserire le seguenti indicazioni: "Documento sui soggetti che partecipano all'operazione". Al presente documento integra il contenuto del prospetto relativo all'offerta di ... all'offerta e quotazione di ... alla quotazione di ...". "La Societa' di gestione/Sicav si assume la responsabilita' della veridicita' e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.". "Il presente documento e' valido a decorrere dal ... (13)". 1. Societa' di gestione/Sicav. Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una sintesi storica dell'operativita' e del gruppo di appartenenza; sintesi delle attivita' effettivamente svolte; la sede sociale e quella amministrativa principale, se diversa; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della societa', detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla societa' e la frazione di capitale detenuta che da' diritto al voto; le generalita', la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo; le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalita' di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attivita' esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo, al di fuori della societa', allorche' le attivita' stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri OICR gestiti. 2. L'OICR. Inserire le seguenti precisazioni in ordine all'OICR oggetto di illustrazione: data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che e' intervenuta sul regolamento di gestione dell'OICR e relativo provvedimento di approvazione dell'Autorita' di controllo; con riguardo all'indice di riferimento descrizione dei criteri di costruzione dello stesso ed indicazione dei luoghi dove puo' essere reperita la relativa quotazione; generalita' e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento. 3. Soggetti che procedono al collocamento. Elencare i soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee. 4. Banca depositaria. Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonche' sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria; relativi oneri previsti dalla convenzione a carico dell'OICR. {5. Specialisti. Indicare l'operatore specialista.} 6. Societa' di revisione. Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia all'OICR che alla societa' di gestione; relativi oneri a carico dell'OICR. 7. Situazioni di conflitto di interessi. Indicare: gli eventuali limiti, inseriti nel regolamento di gestione dell'OICR ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla normativa primaria e secondaria che la Societa' di gestione/Sicav, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi. Inserire infine le indicazioni con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi. (6) In occasione del primo deposito dal prospetto, il termine iniziale di validita' della parte II coincidera' con la data di inizio della sollecitazione/quotazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validita' coincidera' con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno). (7) Il dato numerico per ciascun anno andra' riportato in euro. Per le Sicav valorizzate in un'altra valuta (ad esempio il dollaro), occorrera' affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in euro. (8) Nel caso in cui la societa' di gestione/SICAV sia operativa da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo, con un minimo di 3 anni. L'indice andra' sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. (9) Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualore non sia disponibile l'andamento dell'OICR per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento dell'indice specificando che non e' indicativo delle future performance dell'OICR. (10) Cfr. nota n. 6. (11) Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota/azione e quello dell'indice riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a tre e cinque anni, occorre altresi' evidenziare che la performance dell'OICR riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento dell'indice. Detto indice puo' essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili all'OICR. (12) Specificare che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entita' dei costi di negoziazione. (13) Il documento deve essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto redatto in conformita' al presente schema, con la medesima data di validita'. Successivamente, il documento deve essere tempestivamente aggiornato al variare dei dati riportati. Il documento deve essere contestualmente inviato alla Consob, con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validita'. |
| Allegato 2
Allegato 1H
Schema 1 - OICVM DI DIRITTO ESTERO ARMONIZZATI: DOCUMENTO INTEGRATIVO (1) (2) E MODULO DI SOTTOSCRIZIONE.
Copertina. Indicare, in prima pagina, la denominazione del soggetto emittente ed inserire la seguente dizione "Offerta pubblica in Italia di quote/azioni del/della ." (3). Inserire, sempre in prima pagina, la seguente indicazione: "Il presente documento integrativo e' parte integrante e necessaria del prospetto informativo ed e' valido a decorrere dal / / ". (4) A) Informazioni sulle modalita' di sottoscrizione/rimborso. 1. Sottoscrizione delle quote/azioni. Indicare sinteticamente le modalita' di sottoscrizione dell'OICVM, facendo espresso rimando al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998. Specificare in modo puntuale la procedura di esecuzione e valorizzazione dell'investimento. Indicare, ove possibile, i tempi previsti per l'effettuazione dell'operazione di sottoscrizione. Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma. 2. Consegna dei certificati rappresentativi delle quote/azioni. Indicare le modalita', i termini ed il luogo di consegna dei certificati nonche' le modalita' di deposito delle quote/azioni nei casi in cui non venga chiesto il rilascio dei relativi certificati. 3. Rimborso delle quote/azioni. Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote detenute, le modalita' di richiesta, i termini e la procedura di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, rinviando per gli eventuali oneri al riguardo previsti al paragrafo 6. 4. Conversione delle azioni/quote/azioni (eventuale). (6) Riportare la facolta' riconosciuta al partecipante di effettuare operazioni di passaggio tra comparti di uno stesso OICVM. Riferire tale facolta' anche ai comparti successivamente inseriti nel prospetto e per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa. Descrivere sinteticamente modalita', termini e procedura di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli eventuali oneri al riguardo previsti al paragrafo 6. Indicare che la sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6, del testo unico non si applica a tali operazioni. 5. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale). Indicare sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi delle quote. B) Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale). 6. Oneri a carico del sottoscrittore. Descrivere gli oneri a carico del sottoscrittore, con particolare evidenziazione delle commissioni di entrata, uscita e dei diritti fissi, delle facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento). 7. Agevolazioni finanziarie. Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo precisandone la misura massima applicabile. 8. Regime fiscale. Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato di gestione dell'OICVM. Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni all'OICVM. Riportare il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione. C) Informazioni aggiuntive. 9. Modalita' di distribuzione dei proventi di gestione (eventuale). Indicare le modalita' e i termini di distribuzione dei proventi di gestione. 10. Modalita' di esercizio del diritto di voto (eventuale). Indicare le modalita' e la tempistica per garantire l'esercizio del diritto di voto da parte dei sottoscrittori residenti in Italia; il luogo in cui e' possibile reperire gli eventuali moduli per il rilascio delle deleghe di voto ovvero per l'esercizio del voto per corrispondenza. 11. Modalita' di diffusione di documenti ed informazioni. Indicare i documenti che devono essere consegnati, prima della sottoscrizione, unitamente al prospetto pubblicato. Indicare gli altri documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nel prospetto, devono essere pubblicate e diffuse, specificando le modalita' e i termini relativi, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare la procedura da seguire per richiedere tale ulteriore informativa, i soggetti a cui la richiesta dev'essere diretta ed il termine entro cui l'OICVM procede all'invio. Specificare che la societa' puo' inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo. 12. Soggetti che partecipano alla commercializzazione. a) Soggetti che partecipano al collocamento. Inserire un riferimento al fatto che il documento contenente l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori raggruppati per categorie omogenee e' messo a disposizione del pubblico presso la banca corrispondente e le filiali di quest'ultima; b) Banca/banche corrispondente/i. Indicare la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale se diversa, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate; c) Soggetto depositario - Sede secondaria in Italia (6) (eventuale). Indicare la denominazione e la forma giuridica, l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso quest'ultima svolte. d) OICVM - Sede secondaria in Italia (7) (eventuale). Indicare l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso la stessa svolte. Schema di modulo di sottoscrizione. Specificare, in testa al modulo, che lo stesso e' valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICVM. Evidenziare l'obbligo di consegna del prospetto informativo e del documento integrativo nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta. Evidenziare, infine, in neretto, i casi in cui si applica la facolta' di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del testo unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto e documento integrativo. (1) Nell'elenco dei soggetti collocatori, oltre che nel documento integrativo vanno sinteticamente precisate le differenti modalita' operative connesse alle diverse reti di collocamento. (2) Tutte le pagine del documento integrativo (modulo di sottoscrizione incluso) devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura e devono essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovra' riportare il numero di pagine insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10 ...). (3) Indicare la tipologia e la denominazioen dell'OICVM specificandone altresi' la nazionalita'. Nell'ipotesi di OICVM con la struttura multicompartimentale e/o multiclasse, indicare in copertina i comparti o le classi oggetto di commercializzazione in Italia. (4) In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validita' del documento integrativo coincidera' con la data di inizio dell'attivita' di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento del documento integrativo, il relativo termine iniziale coincidera' con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti. (5) Indicare solo nell'ipotesi di OICVM multicompartimentale. (6) Indicare solo se esistenti. (7) Indicare solo se esistenti. Schema 2 - OICR APERTI INDICIZZATI ESTERI ARMONIZZATI: DOCUMENTO INTEGRATIVO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE (O LA QUOTAZIONE) (8) (9). Copertina. Indicare in prima pagina la denominazione del soggetto emittente ed inserire la seguente dizione: "Offerta pubblica in Italia (e/o quotazione) di... " (10). Inserire, sempre in prima pagina, la seguente indicazione: "Il presente documento integrativo e' parte integrante e necessaria del prospetto informativo ed e' valido a decorrere dal / /". (11) (Inserire la seguente frase: "L'adempimento di pubblicazione del presente documento integrativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".) A) Informazioni sulle modalita' di sottoscrizione/rimborso [e di investimento/disinvestimento sul mercato di quotazione]. 1. Sottoscrizione delle quote/azioni. Illustrazione sintetica della natura giuridica e delle caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualita' dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati. Specificare la distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Societa' di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato regolamentato attraverso gli intermediari abilitati (12). Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio: rischio di investimento: specificare che non e' possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate puo' non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR; rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore; rischio di liquidabilita': specificare che non vi e' certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi e' garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido; rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la Societa' di gestione/Sicav puo' sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto puo' essere riacquistato dalla Societa' di gestione/SICAV. Indicare sinteticamente le modalita' di sottoscrizione dell'OICR, facendo espresso rimando al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione. Specificare, ove previsti, i quantitativi minimi di sottoscrizione [e precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi sezione D)]. Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate in natura ovvero mediante consegna dei titoli che compongono l'indice. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998. Specificare in modo puntuale la procedura di esecuzione e valorizzazione dell'investimento. Indicare, ove possibile, i tempi previsti per l'effettuazione dell'operazione di sottoscrizione. Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'avvenuta sottoscrizione. (Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate/vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati. Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite a carico degli medesimi previsti dagli articoli 60 e 61 del regolamento CONSOB n. 11522/98.) 2. Consegna dei certificati rappresentativi delle quote/azioni. Indicare le modalita', i termini ed il luogo di consegna dei certificati nonche' le modalita' di deposito delle quote/azioni nei casi in cui non venga chiesto il rilascio dei relativi certificati. Specificare che nel caso di acquisto diretto nel mercato di quotazione i certificati non verranno emessi. 3. Rimborso delle quote/azioni. Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute, le modalita' di richiesta, i termini e la procedura di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, rinviando per gli eventuali oneri previsti al paragrafo 6. 4. Conversione delle quote/azioni (eventuale). Riportare la facolta' riconosciuta al partecipante di effettuare operazioni di passaggio tra i comparti dell'OICR. Riferire tale facolta' anche ai comparti successivamente inseriti nel prospetto e per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa. Descrivere sinteticamente modalita', termini e procedura di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli eventuali oneri al riguardo previsti al paragrafo 6. Indicare che la sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6, del testo unico non si applica a tali operazioni. 5. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale). Indicare sinteticamente le modalita' di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini della sottoscrizione/rimborsi delle quote/azioni. B) Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale). 6. Oneri a carico del sottoscrittore. Descrivere gli oneri nel caso di sottoscrizione delle quote/azioni con particolare evidenziazione delle commissioni di entrata, uscita e dei diritti fissi, delle facilitazioni commissionali previste. (Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione. Specificare che e' possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.) 7. Agevolazioni finanziarie. Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR precisandone la misura massima applicabile. 8. Regime fiscale. Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato di gestione dell'OICR. Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni all'OICR. Riportare il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione. C) Informazioni aggiuntive. (13) 9. Modalita' di distribuzione dei proventi di gestione (eventuale). Indicare le modalita' e i termini di distribuzione dei proventi di gestione. 10. Modalita' di esercizio del diritto di voto (eventuale). Indicare le modalita' e la tempistica per garantire l'esercizio del diritto di voto da parte dei sottoscrittori residenti in Italia; il luogo in cui e' possibile reperire gli eventuali moduli per il rilascio delle deleghe di voto ovvero per l'esercizio del voto per corrispondenza. 11. Modalita' di diffusione di documenti ed informazioni. Indicare i documenti che devono essere consegnati, prima della sottoscrizione, unitamente al prospetto pubblicato. Indicare gli altri documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nel prospetto, devono essere pubblicate e diffuse, specificando le modalita' e i termini relativi, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare la procedura da seguire per richiedere tale ulteriore informativa, i soggetti a cui la richiesta dev'essere diretta ed il termine entro cui l'OICR procede all'invio. Specificare che la societa' puo' inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo. (12. Valorizzazione dell'investimento. Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani sui quali detto valore e' pubblicato. Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione del fondo. 13. Informativa agli investitori. Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della societa' di gestione dell'OICR/Sicav e della societa' di gestione del mercato di quotazione: a) il prospetto di sollecitazione/quotazione; b) il documento integrativo; c) gli ultimi documenti contabili redatti. Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso la banca corrispondente. Indicare la facolta', riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalita' di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi. Specificare che la Societa' di gestione/Sicav pubblica nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato. Indicare gli indirizzi internet della Societa' di gestione/Sicav e della societa' di gestione del mercato.) 14. Soggetti che partecipano alla commercializzazione. a) Soggetti che partecipano al collocamento. Inserire un riferimento al fatto che il documento contenente l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori raggruppati per categorie omogenee e' messo a disposizione del pubblico presso la banca corrispondente e le filiali di quest'ultima. b) Banca/banche corrispondente/i. Indicare la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale se diversa, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate. c) Soggetto depositario - Sede secondaria in Italia (eventuale). Indicare la denominazione e la forma giuridica, l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso quest'ultima svolte. d) OICR - Sede secondaria in Italia (eventuale). Indicare l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso la stessa svolte. D) Informazioni relative alla quotazione. (14) 15. Avvio delle negoziazioni. Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui e' stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed e' stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data. 16. Negoziabilita' delle quote/azioni/azioni. Indicare le modalita' di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate. 17. Specialisti. Illustrare il ruolo degli operatori specialisti conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione. 18. Valore del patrimonio netto (NAV). Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Societa' di gestione/Sicav calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Schema di modulo di sottoscrizione. Specificare, in testa al modulo, che lo stesso e' valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR. Evidenziare l'obbligo di consegna del prospetto informativo e del documento integrativo nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta. Evidenziare, infine, in neretto, i casi in cui si applica la facolta' di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del testo unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto e documento integrativo. (8) Tutte le pagine del documento integrativo (modulo di sottoscrizione incluso) devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura e devono essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovra' riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10 ...). (9) In caso di quotazione delle quote/azioni dell'OICR, devono essere inserite le parti contenute tra le parentesi [ ]. (10) Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone altresi' la nazionalita'. (11) In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validita' del documento integrativo coincidera' con la data di inizio dell'attivita' di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento del documento integrativo. Il relativo termine iniziale coincidera' con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti. (12) Indicare i mercati sui quali le quote/azioni sono quotate indicando la data di ammissione ed i market makers. (13) Nel caso di contestuale commercializzazione e quotazione, si redigono i paragrafi 9, 10, 12 e 13. (14) Da inserire solo nel caso di avvenuta quotazione delle quote/azioni/azioni/ dell'OICR. |
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