IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti" Vista l'istanza della sig.ra Uberbacher Erika Maria, nata a Bolzano, il 21 novembre 1960, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di psicologa, conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di doktor der philosophie conseguito presso la "Leopold-Franzens-Universitat" di Innsbruck in data 1 agosto 1990; Considerato che la richiedente e' iscritta nella lista dell'"Associazione delle psicologhe e degli psicologi" documentato, in data 10 maggio 2000, dal certificato rilasciato dal "Berufsverband Osterrichischer Psychologinnen und Psychologen" di Vienna; Ritenuto che la richiedente e' in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2001; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Alla sig.ra Uberbacher Erika Maria, nata a Bolzano il 21 novembre 1960, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 10 maggio 2002 Il direttore generale: Mele |