IL PRESIDENTE
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali ed, in particolare, gli articoli 7, 8, e 9 della citata legge; Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205; Vista la delibera del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, approvata nella seduta del 19 marzo 1988, recante i criteri per il procedimento elettorale; Vista l'istanza del Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato in data 30 maggio 2002; Considerato che i criteri vigenti non prevedono l'ipotesi dell'elezione suppletiva e che e' necessario stabilire, in particolare, se l'esito della votazione sia o non sia utilizzabile ai fini della nomina di componenti che dovessero subentrare successivamente; Considerato che la disciplina deve essere approvata dal Consiglio di presidenza ad integrazione della citata deliberazione del 18 marzo 1988; Ritenuto che si rende, pertanto, necessario rinviare l'elezione suppletiva ad una data successiva alla approvazione delle norme integrative;
Decreta:
Il decreto in data 14 maggio 2002 con il quale e' stata indetta l'elezione suppletiva di un componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e' revocato. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2002 Il presidente: De Roberto |