Gazzetta n. 136 del 12 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 giugno 2002
Approvazione del modello e delle istruzioni per la dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare, di cui all'art. 1-bis, della legge n. 383 del 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 3, comma 1, della stessa legge il quale prevede che, con decreto interministeriale, sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, nonche' modalita' di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive e di presentazione della predetta dichiarazione;
Visto, altresi', l'art. 1-bis della citata legge n. 383 del 2001, concernente la procedura per l'emersione progressiva del lavoro irregolare, introdotto dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il proprio decreto 3 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2002, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2002, con la quale e' stato approvato il programma di emersione per i lavoratori subordinati, ai sensi della citata legge, n. 383 del 2001;
Considerato che il CIPE, con deliberazione n. 38 del 6 giugno 2002, ha approvato le linee guida per il piano straordinario di accertamento previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 383 del 2001, e per l'attuazione della procedura di emersione progressiva del lavoro irregolare prevista dall'art. 1-bis della stessa legge;
Ritenuto che, a seguito dell'introduzione del citato art. 1-bis nella legge n. 383 del 2001, occorre approvare il modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare;

Decreta:

Art. 1.

Modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro
irregolare

1. E' approvato, con le relative istruzioni, il modello di "Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare", da presentare entro il 30 novembre 2002 da parte dei soggetti interessati.
2. Il modello e' composto dal frontespizio, nonche' dal quadro A, relativo all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, dal quadro B, relativo al costo del lavoro emerso e dal quadro C, concernente la proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi.
 
Art. 2.

Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa

1. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti Internet: www.finanze.it e www.agenziaentrate.it
2. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 puo' essere, altresi', prelevato da siti Internet diversi da quelli di cui al comma 1, a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente decreto e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato, nonche' gli estremi del presente decreto.
3. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel tempo.
 
Art. 3.

Modalita' di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'art. 1 e' presentata in via telematica secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in quanto compatibili. La presentazione telematica della dichiarazione puo' essere effettuata, in via alternativa:
a) direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;
b) tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato regolamento;
c) consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, ovvero, se non istituito, ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, che curera' l'invio telematico.
2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 1 e' effettuata secondo specifiche tecniche da approvare con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
3. E fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la dichiarazione di cui all'art. 1 contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonche' copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
 
Art. 4.

Versamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive

1. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono versate secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilita' di effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PROGRESSIVA
DEL LAVORO IRREGOLARE ART. 1-BIS DELLA LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 383, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

Premessa

La legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni (di seguito "legge"), concernente "Primi interventi per il rilancio dell'economia", agli articoli da 1 a 3 ha previsto particolari interventi finalizzati alla regolarizzazione di quei rapporti di carattere lavorativo nell'ambito dell'attivita' di impresa o di lavoro autonomo svolti in violazione delle vigenti normative di carattere tributario e contributivo.
La predetta legge ha subito delle modifiche ad opera della legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche', da ultimo, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
Al fine di incentivare i datori di lavoro ed i lavoratori verso un regime di piena legalita', con le predette disposizioni e' stato introdotto un meccanismo impositivo particolarmente agevolato che tiene conto dell'entita' del lavoro emerso nell'anno 2002.
Il regime agevolato prevede l'applicazione di un'imposizione sostitutiva sull'incremento dei redditi dichiarati per il periodo d'imposta 2002, rispetto al secondo periodo d'imposta precedente (anno 2000), e per i due periodi d'imposta successivi (anni 2003 e 2004). Inoltre viene previsto che la dichiarazione possa valere quale proposta di concordato per la definizione delle annualita' pregresse. Tale forma di imposizione realizza una tassazione definitiva con la conseguenza che i redditi agevolati, cosi' come previsto espressamente dall'articolo 3, comma 3, del TUIR, sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile del reddito complessivo del dichiarante.
Le somme versate a titolo sostitutivo di imposte e contributi non sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di qualsiasi imposta, tassa o contributo.
In quanto compatibili, si rendono applicabili le ordinarie disposizioni previste in materia di accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni per le imposte sui redditi.
Per effetto dei menzionati interventi legislativi e' stata introdotta, in alternativa alla procedura per l'emersione automatica di cui all'art. 1 della legge, una nuova procedura personalizzata denominata "emersione progressiva", prevista dall'art. 1-bis della legge.
La procedura di emersione progressiva prevede la presentazione al Sindaco del Comune ove ha sede l'unita' produttiva - intesa quale luogo o locale in cui si svolge in concreto l'attivita' aziendale o professionale e nel quale sono impiegati i lavoratori irregolari - di un piano individuale di emersione, la cui approvazione costituisce presupposto necessario al fini della presentazione della presente dichiarazione.
Il piano di emersione e' finalizzato a regolarizzare anche le violazioni di obblighi diversi da quelli fiscali e previdenziali ed a consentire l'adeguamento progressivo ai contratti collettivi nazionali delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori emersi.
Per accedere al regime agevolativo secondo la procedura per l'emersione progressiva di cui all'art. 1-bis della legge, i soggetti interessati devono presentare in via telematica, entro il 30 novembre 2002, la dichiarazione redatta sul presente modello.
Tale modello deve essere, altresi', utilizzato nel caso in cui, in presenza di piu' unita' produttive, il datore di lavoro intenda utilizzare per alcune di esse la procedura progressiva e per altre quella automatica.
Qualora, invece, il dichiarante ritenga di avvalersi esclusivamente della procedura per l'emersione automatica, di cui all'art. 1 della legge, deve utilizzare l'apposito modello di "Dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare", approvato con decreto interministeriale 3 maggio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2002).

Reperibilita' del modello

Il modello e' reperibile in formato elettronico nei siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it, dai quali puo' essere prelevato gratuitamente.
Il modello puo' essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del relativo decreto di approvazione. E' consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel tempo.

Soggetti interessati alla presentazione della dichiarazione

La presente dichiarazione di emersione del lavoro irregolare (di seguito, "dichiarazione") prevista dagli artt. da 1 a 3 della legge, puo' essere presentata dai titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo che per lo svolgimento delle proprie attivita' hanno impiegato lavoratori, non adempiendo, in tutto o in parte, ai relativi obblighi imposti dalla normativa fiscale e contributiva.
In particolare, possono accedere al regime agevolativo le persone fisiche e i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR titolari di reddito d'impresa, le societa' e gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR nonche', limitatamente ai lavoratori impiegati in attivita' che danno luogo a redditi d'impresa, gli enti non commerciali e le societa' di cui alle lett. c) e d), del medesimo art. 87.
Inoltre, le disposizioni agevolative si rendono applicabili, in quanto compatibili, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo e, piu' specificamente, ai soggetti che esercitano arti e professioni, per professione abituale, ancorche' non esclusiva, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUIR compreso l'esercizio in forma associata di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR.

Modalita' e termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione di emersione del lavoro irregolare deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 novembre 2002.
La trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione puo' essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle
Entrate; - tramite una societa' del gruppo, qualora il dichiarante appartenga
ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo
l'ente o la societa' controllante e le societa' controllate. Si
considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per
azioni e a responsabilita' limitata le cui azioni o quote sono
possedute dall'ente o societa' controllante o tramite altra
societa' controllata da questo per una percentuale superiore al 50
per cento del capitale; - tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni
(professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti); - avvalendosi di un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate
(ovvero, se non istituito, di un Ufficio distrettuale delle imposte
dirette), al quale si puo' consegnare la dichiarazione per l'invio
telematico.

La trasmissione telematica diretta puo' avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti gia' abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.
In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e societa' del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli e' stata consegnata gia' compilata o verra' da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovra' essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica.
Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresi', barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica e' stata da lui predisposta ovvero gli e' stata consegnata gia' compilata dal dichiarante.
L'intermediario deve, altresi', rilasciare al dichiarante l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Si ricorda che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione e' data dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione e' effettuata secondo le apposite specifiche tecniche approvate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Compilazione della dichiarazione

Il modello si compone del frontespizio, del quadro A, relativo all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, del quadro B, relativo al costo del lavoro emerso e del quadro C, concernente la proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi.
Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unita' secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

Frontespizio

Partita IVA

Nel riquadro deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito al dichiarante.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Riportare, se persona fisica, sesso, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e codice attivita'. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale. Nel riquadro codice attivita' va indicato il codice di attivita' in vigore dal 10 gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attivita' economiche di cui al DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di piu' attivita', i dati relativi vanno riferiti all'attivita' prevalente sotto il profilo dell'entita' dei ricavi conseguiti.

Natura giuridica

Il codice da indicare nel riquadro deve essere desunto:

- per le societa' di persone ed equiparate, dalla tabella B indicata
nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello
di dichiarazione Unico 2002-Societa' di persone ed equiparate; - per le societa' ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel
paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello di
dichiarazione Unico 2002-Societa' di capitali, enti commerciali ed
equiparati; - per gli enti non commerciali ed equiparati, dalla tabella B
indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione
del modello di dichiarazione Unico 2002-Enti non commerciali ed
equiparati.

Stato estero di residenza

Il riquadro deve essere compilato solo dalle societa' o enti non residenti; il codice dello Stato estero va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati o Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati.

Dati relativi al rappresentante legale

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale della societa' o ente dichiarante o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive la presente dichiarazione. Per quanto riguarda il codice di carica e gli ulteriori dati richiesti, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Societa' di persone ed equiparate (paragrafo 2.5), Unico 2002-Societa' di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6) e Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati (paragrafo 2.6).

Firma della dichiarazione

Il riquadro e' riservato alla firma della dichiarazione e contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati, precisando il numero dei quadri A utilizzati.
Se presso la societa' o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto gia' precisato al precedente paragrafo "Modalita' e termini di presentazione della dichiarazione".

QUADRO A - ELENCO DEI LAVORATORI INTERESSATI DAL PROGRAMMA DI EMERSIONE

Il quadro A deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti regolarizzabili con la presente dichiarazione. Tali soggetti sono i lavoratori utilizzati sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato per i quali non si e' adempiuto agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia fiscale e previdenziale.
Il datore di lavoro dovra' utilizzare un quadro A per ciascuna unita' produttiva oggetto di regolarizzazione, ancorche' ubicate nello stesso Comune. Parimenti, devono essere utilizzati piu' quadri A in presenza di un numero di lavoratori da regolarizzare nell'ambito della stessa unita' produttiva superiore ai tre previsti dal quadro A.
In tali casi deve essere indicato il numero progressivo dei modelli utilizzati compilando la casella "Mod. n." posta in alto a destra del quadro A.
In funzione del tipo di procedura di emersione utilizzata per ciascuna unita' produttiva, dovra' essere, inoltre, barrata la corrispondente casella "P" (progressiva) o "A" (automatica) posta in alto a destra del quadro.
Il quadro si compone di due sezioni:

- la sezione I, relativa ai dati dell'unita' produttiva oggetto di
emersione; - la sezione II, concernente l'elenco dei lavoratori interessati al
programma di emersione. Nella sezione I vanno indicati: - nei punti 1, 5 e 6, il Comune del luogo ove ha sede l'unita'
produttiva, la provincia ed il relativo codice catastale desunto
dalla tabella "Codici catastali comunali e aliquote
dell'addizionale comunale" inserita in calce alle istruzioni per la
compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Persone
fisiche (Fascicolo 1); - nei punti 2 e 3, il protocollo e la data del provvedimento con il
quale il Sindaco ha approvato il piano di emersione; - nel punto 4, l'indirizzo ove e' ubicata l'unita' produttiva oggetto
di emersione. - nel punto 7, il periodo (espresso in mesi) indicato nel piano
individuale di emersione, approvato dal Sindaco, per l'adeguamento
delle retribuzioni ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Qualora per l'unita' produttiva indicata nel punto 4 il dichiarante si avvalga della procedura di emersione automatica, i punti 2, 3 e 7 non devono essere compilati.
Nella sezione II vanno indicati:

- nei punti da 8 a 14, i dati identificativi del lavoratore che si
intende regolarizzare; - nel punto 15, il costo del lavoro emerso nel 2002, costituito
dall'importo comunque non inferiore a quello stabilito dal CCNL al
quale il datore di lavoro deve adeguarsi entro il termine triennale
previsto dal piano individuale di emersione progressiva approvato
dal Sindaco; - nei punti da 16 a 22, per ciascuna annualita' interessata, il costo
del lavoro irregolare riferito al lavoratore da regolarizzare,
costituito dall'ammontare complessivo delle spese sostenute per
prestazioni di lavoro, compresi gli eventuali compensi in natura,
indipendentemente dal limiti di deducibilita' previsti dal TUIR.

Gli importi indicati nei punti da 16 a 22 dovranno essere riportati nel quadro C, complessivamente per tutti i lavoratori interessati e distintamente per ciascun anno oggetto di concordato, qualora il datore di lavoro intenda far valere la dichiarazione come proposta di concordato tributario e previdenziale al sensi dell'art. 1, comma 3, della legge.
Con la compilazione del quadro A il datore di lavoro dichiara di avere acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione, tramite la sottoscrizione di uno specifico atto di conciliazione. Tale atto deve essere redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal lavoratore.

- nei punti da 23 a 25, da compilare solo nel caso di utilizzo della
procedura di emersione progressiva, gli importi relativi al
progressivo adeguamento agli obblighi previsti dal CCNL in materia
di trattamento economico con riferimento, rispettivamente, al primo
anno (2002), al secondo anno (2003) e al terzo anno (2004).

QUADRO B - COSTO DEL LAVORO EMERSO

Il quadro B deve essere utilizzato per indicare il costo complessivo del lavoro emerso nel 2002 che, si ricorda, deve essere indicato in misura non inferiore a quanto previsto dai CCNL di riferimento, ancorche' oggetto di adeguamento progressivo nel corso del triennio.
Qualora siano stati compilati piu' quadri A si dovra' riportare nel quadro B la somma dei dati in essi indicati.
In particolare, nel rigo B1 va indicato il numero complessivo dei lavoratori che si intendono regolarizzare per l'anno 2002, come elencati nei quadri A.
Nel rigo B2, indicare il totale del costo del lavoro emerso oggetto della presente dichiarazione risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 15 dei quadri A.
Si precisa che l'importo pari al triplo dell'ammontare evidenziato nel rigo B2, rappresenta il parametro di riferimento fisso per determinare l'importo massimo dell'incremento del reddito imponibile da assoggettare ad imposizione sostitutiva anche per i due periodi d'imposta successivi a quello di presentazione della dichiarazione stessa.
Qualora negli anni successivi al primo, l'ammontare riportato nel rigo B2 subisca una riduzione per effetto, ad esempio, del licenziamento o della dimissione dei lavoratori precedentemente regolarizzati, si rendera' necessario calcolare nuovamente il suddetto parametro di riferimento.

QUADRO C - PROPOSTA DI CONCORDATO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE PER GLI ANNI PREGRESSI

Il quadro C deve essere compilato dal datore di lavoro che intende far valere la presente dichiarazione anche come proposta di concordato tributario e previdenziale.
In particolare, nei righi da C1 a C7 deve essere indicato l'ammontare complessivo del costo del lavoro irregolare utilizzato per ciascun lavoratore negli anni dal 2001 al 1995. Tale ammontare e' costituito dalla somma degli importi indicati nei punti da 16 a 22 del quadro A per ciascun lavoratore.
Si ricorda che il costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, indicato nei righi da C1 a C7, non puo' essere superiore al totale del costo del lavoro emerso per il 2002, come risultante nel rigo B2 del quadro B.
Nel rigo C8 deve essere indicato l'importo risultante dalla somma dei righi da C1 a C7.
Nel rigo C9 va riportato l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, determinata applicando l'aliquota dell'8 per cento all'importo indicato nel rigo C8.
Si ricorda che in concordato si perfeziona attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF o dell'IRPEG, dell'IVA, dell'IRAP e dei contributi previdenziali dovuta nella misura dell'8 per cento del totale del costo del lavoro dichiarato per ciascun periodo d'imposta, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato F24 presso gli uffici postali, presso gli uffici di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o presso le banche convenzionate.
Si rammenta che per espressa previsione dell'art. 3, comma 2, della legge, non e' ammessa la compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Il versamento dell'imposta sostitutiva puo' essere effettuato:

- in unica soluzione, entro il termine di presentazione della
presente dichiarazione (30 novembre 2002), fruendo della riduzione
del 25 per cento dell'importo dovuto; - ovvero, in ventiquattro rate mensili, di pari importo, senza
l'applicazione di interessi, a decorrere dal medesimo termine di
presentazione della dichiarazione (30 novembre 2002).

Pertanto, nei righi C10 o C11 deve essere indicato l'importo da versare in funzione della scelta adottata dal dichiarante. In particolare, nel rigo C10 va indicato l'importo versato in unica soluzione e nel rigo C11 l'importo della prima delle ventiquattro rate.
Nel rigo C12 vanno riportati gli estremi del versamento effettuato e il relativo importo.

----> Vedere allegato da pag. 18 a pag. 21 della G.U. <----
 
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