Gazzetta n. 136 del 12 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 8 marzo 2002 |
Norme di attuazione dei regolamenti comunitari in materia di restituzione alla produzione nei settori dei cereali, del riso e dello zucchero. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visti i regolamenti (CEE) n. 1766/92 del 30 giugno 1992 e n. 3072/95 del 22 dicembre 1995 che stabiliscono le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione nel settore dei cereali e del riso; Visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione del 30 giugno 1993 recante modalita' di applicazione dei regolamenti n. 1766/92 e n. 3072/95; Visto il regolamento (CE) n. 1265/01 del 27 giugno 2001 della Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/01 del Consiglio del 19 giugno 2001 relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica; Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1986 e 30 dicembre 1986 che fissano le norme di attuazione dei regolamenti comunitari in materia di restituzione alla produzione. pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente n. 129 del 6 giugno 1986 e n. 3 del 5 gennaio 1987; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1990 recante modifiche al citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1990; Ritenuta la necessita' di modificare le disposizioni dei citati decreti e di semplificare la tenuta dei registri necessari per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al controllo per la concessione delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso;
Decreta:
Art. 1. 1. La concessione delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso e' disciplinata dalle disposizioni del presente decreto. 2. Le imprese che utilizzano amidi e fecole, nonche' zucchero, che, avendo i requisiti prescritti, intendono ottenere il riconoscimento previsto dai regolamenti CE citati nelle premesse, ai fini dell'ottenimento della restituzione alla produzione per i suddetti prodotti, devono presentare apposita istanza di riconoscimento in carta legale al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'. 3. L'istanza deve contenere, per le imprese utilizzatrici di amidi e fecole, i dati elencati all'art. 4, comma 1, del regolamento (CEE) n. 1722/93. Restano validi le analoghe disposizioni dettate per le imprese utilizzatrici di prodotti del settore dello zucchero. 4. Il riconoscimento viene concesso, ricorrendone i requisiti richiesti, entro sessanta giorni, con decorrenza dal giorno di presentazione dell'istanza e, in mancanza, dalla data del timbro postale di partenza. |
| Art. 2. 1. Le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 1 presentano domanda, in carta semplice, per ottenere il certificato di restituzione alla produzione, indicando almeno gli elementi previsti per lo zucchero dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 1265/01 e quelli previsti per amidi e fecole dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1722/93, all'AGEA, via Palestro n. 81 - Roma. Tale richiesta puo' essere presentata per posta, a mano da consegnare all'ufficio accettazione dell'AGEA stessa o per fax. La richiesta presentata per fax deve essere confermata in originale. 2. La domanda, redatta per amidi e fecole secondo lo schema dell'allegato 1, dovra' essere accompagnata da una dichiarazione del fornitore dell'amido o della fecola in cui si precisa che il prodotto da utilizzare e' stato ottenuto direttamente da granoturco, riso, frumento o patate senza utilizzazione di sottoprodotti ricavati dalla fabbricazione di altre merci o prodotti agricoli; tale dichiarazione, da inviare in originale, deve essere presentata una sola volta per campagna di commercializzazione. 3. La domanda deve, altresi', essere accompagnata da un documento concernente la costituzione di una cauzione dell'ammontare previsto dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1722/93 per amidi e fecole e dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 1265/01 per lo zucchero. 4. La cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione riconosciuti. La cauzione deve avere durata non inferiore a dodici mesi, prorogabile tacitamente per un periodo di un mese e cosi' via per ulteriori periodi mensili fino a quando perverra' la comunicazione di svincolo da parte dell'AGEA. |
| Art. 3. 1. Le imprese interessate sono tenute ad istituire apposita contabilita' tenuta in un unico registro vidimato dalla camera di commercio o da altre autorita' riconosciute. 2. Il registro deve essere conforme al modello di cui all'allegato 4 del presente decreto. 3. Tutti i movimenti di entrata e di avvio alla produzione devono essere riportati sul registro in ordine cronologico; e' consentito riportare anche altre indicazioni finalizzate alla semplificazione dei controlli. 4. Tutti i controlli amministrativi previsti dai regolamenti CE citati nelle premesse sono effettuati dalle camere di commercio competenti per territorio e le spese concernenti il trattamento di missione per le verifiche presso le aziende e le eventuali analisi, a carico dell'AGEA, saranno determinate con apposita convenzione tra l'AGEA e l'Unione delle camere di commercio. 5. In applicazione dell'art. 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1722/93 i controlli relativi all'utilizzazione di amidi e fecole devono essere compiuti entro cinque mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento della restituzione alla produzione. 6. I verbali devono essere trasmessi all'AGEA con la massima sollecitudine, al fine di consentire il rispetto dei termini perentori stabiliti per il pagamento dalla specifica regolamentazione comunitaria.Detti verbali devono essere redatti secondo lo schema dell'allegato 3; in calce allo stesso possono essere indicate note aggiuntive. 7. I verbali devono fare riferimento ad un unico certificato di restituzione. |
| Art. 4. 1. Le imprese in possesso del certificato di restituzione rilasciato dall'AGEA devono presentare la domanda di pagamento definitivo della restituzione in carta semplice, redatta in conformita' dello schema dell'allegato 2, all'AGEA e alla camera di commercio. Alla domanda diretta alla camera di commercio deve essere allegata copia della relativa parte del registro di carico e scarico. 2. Le domande di restituzione riguardanti l'amido da trasformare in un prodotto di cui al codice NC 35051050 devono essere accompagnate da una cauzione di importo uguale a quello della restituzione richiesta. 3. Le imprese che intendono ottenere l'anticipo del pagamento della restituzione devono farne esplicita richiesta ai sensi dei relativi regolamenti comunitari. La domanda di restituzione deve fare riferimento ad un unico certificato. 4. La domanda di pagamento della restituzione puo' riferirsi alla totalita' dei quantitativi utilizzati con riferimento a quelli indicati nel certificato di restituzione rilasciato dall'AGEA alla impresa beneficiaria e comunque deve riferirsi ad un quantitativo non inferiore a quello utilizzato dall'impresa per ciascun mese di validita' del certificato. 5. La domanda di restituzione deve essere presentata tempestivamente non appena conclusa la prevista lavorazione. Tuttavia per i quantitativi utilizzati nel corso di due campagne di commercializzazione (la campagna inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo) ma con riferimento ad un unico certificato di restituzione rilasciato dall'AGEA, la relativa domanda di restituzione deve essere presentata distintamente per le quantita' utilizzate per ciascuna campagna. |
| Art. 5. 1. La cauzione e' svincolata non appena e' stata fornita la prova che la impresa ha trasformato almeno il 90% del quantitativo di prodotto indicato nel certificato di restituzione. 2. Nel caso in cui la impresa non abbia trasformato almeno il 90% del quantitativo di amido e/o di fecola indicato nel certificato, si procede all'incameramento della cauzione per la quota corrispondente alla differenza, tra quella relativa alla quantita' per la quale e' stato rilasciato il certificato e la quantita' effettivamente trasformata. 3. Trascorsi diciotto mesi dalla data di scadenza del titolo di restituzione, la cauzione e' incamerata nella misura dovuta, fermo restando il diritto della impresa beneficiaria al pagamento della restituzione. |
| Art. 6. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, le imprese che hanno subito l'incameramento del 15% di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 11 aprile 1990 citato nelle premesse possono chiedere il rimborso. 2. L'istanza deve essere presentata all'AGEA con l'indicazione del numero di certificato di restituzione cui si riferisce la richiesta di rimborso. |
| Art. 7. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni relative agli amidi ed alle fecole riportate nei decreti ministeriali citati nelle premesse. 2. I riferimenti ai decreti ministeriali indicati nelle premesse contenuti nelle circolari del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono da considerarsi fatti alle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 2002 Il Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno |
| Allegato 1 - 2 - 3 - 4 ----> Vedere allegato da pag. 27 a pag. 30 della G.U. <---- |
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