Gazzetta n. 136 del 12 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 maggio 2002 |
Trasferimento di credito, di cui all'art. 13-bis, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione. |
|
|
L'ISPETTORE GENERALE CAPO per la liquidazione degli enti disciolti
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, in base al quale l'Ufficio liquidazioni assume la denominazione di "Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti" (I.G.E.D.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1978, n. 641, con il quale l'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) e' stato soppresso; Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione; Considerato che l'operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente e' rappresentata dal credito di Euro 19.729,46 nei confronti della regione Sicilia per competenze stipendiali ed oneri riflessi anticipati al personale dell'Ente nazionale rimpatriati e profughi; Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, trasferendo il credito di Euro 19.729,46 dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;
Decreta:
Il credito di cui alle premesse (Euro 19.729,46 nei confronti della regione Sicilia per competenze stipendiali ed oneri riflessi anticipati al personale dell'Ente nazionale rimpatriati e profughi) e' trasferito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione il quale versera' il predetto importo al citato E.N.L.R.P. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 maggio 2002 L'Ispettore generale capo |
|
|
|