Gazzetta n. 136 del 12 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 5 giugno 2002 |
Modifica al decreto 22 dicembre 2000 e successive modificazioni concernente l'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione
Visto il decreto dirigenziale 22 dicembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000 concernente l'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47; Visto il decreto dirigenziale 22 giugno 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2001 concernente la modifica dell'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47; Visto il decreto dirigenziale 22 febbraio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 del 12 marzo 2002 concernente le integrazioni dell'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47; Considerato che i medicinali veterinari ai quali si fa riferimento nella parte dispositiva al presente decreto non sono destinati ad animali produttori di derrate alimentari; Considerato che le informazioni contenute negli stampati illustrativi dei prodotti in questione presenti sul mercato non differiscono sostanzialmente da quelle riportate nei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute e sono comunque garanti del corretto utilizzo dei prodotti e della salvaguardia della salute pubblica e del benessere dell'animale; Considerato che gli stampati illustrativi dei prodotti attualmente sul mercato sono autorizzati dal Ministero della salute ai sensi della normativa sui presidi medico-chirurgici; Considerato altresi' che la vendita dei prodotti in questione non e' riservata esclusivamente alle farmacie e che, pertanto, il ritiro dal mercato delle confezioni recanti stampati illustrativi diversi da quelli attualmente approvati dal Ministero della salute presenta gravi difficolta' operative;
Decreta:
Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto dirigenziale 22 dicembre 2000, citato nelle premesse al presente decreto, come modificato dal comma 1 dell'art. 1 del decreto dirigenziale 22 giugno 2001, e' sostituito dai seguenti: "2. Entro sei mesi dalla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute, le confezioni dei lotti dei prodotti di cui al comma 1 immesse sul mercato devono essere conformi a tali stampati. 2-bis. Le confezioni dei lotti dei prodotti gia' presenti sul mercato possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.". |
| Art. 2. 1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto dirigenziale 22 giugno 2001 citato nelle premesse al presente decreto, e' sostituito dai seguenti: "2. Entro sei mesi dalla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute, le confezioni dei lotti dei prodotti di cui al comma 1 immesse sul mercato devono essere conformi a tali stampati. 2-bis. Le confezioni dei lotti dei prodotti gia' presenti sul mercato possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.". |
| Art. 3. 1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto dirigenziale 22 febbraio 2002 citato nelle premesse al presente decreto, e' sostituito dai seguenti: "2. Entro sei mesi dalla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute, le confezioni dei lotti dei prodotti di cui al comma 1, immesse sul mercato devono essere conformi a tali stampati. 2-bis. Le confezioni dei lotti dei prodotti gia' presenti sul mercato possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.". |
| Art. 4. Il presente decreto che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha efficacia immediata. Roma, 5 giugno 2002 Il direttore generale: Marabelli |
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