Gazzetta n. 136 del 12 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 giugno 2002
Modificazioni al decreto 5 marzo 2002 recante modalita' di attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento di navi esistenti".

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, in particolare l'articolo i che, limitatamente al 2002, riduce a quindici giorni i termini relativi alla procedura per l'erogazione di aiuti;
Considerato in particolare che l'art. 9 del regolamento (CE) 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, come modificato il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, dispone che gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca possono essere autorizzati entro il 30 giugno 2002;
Visto il decreto 15 marzo 2002 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali relativo alle modalita' di attuazione delle misure "costruzione di nuove navi e ammodernamento di navi esistenti", in particolare l'articolo 8 relativo alla presentazione delle domande;
Considerato che occorre ridurre i termini per la presentazione delle istanze al fine di consentire l'effettivo utilizzo delle risorse disponibili nel quadro degli interventi strutturali previsti dallo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca;

Decreta:

Art. 1.
Presentazione della domanda

1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 15 marzo 2002 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali relativo alle modalita' di attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento delle navi esistenti" sono ridotti a quindici giorni.
 
Art. 2.
Selezione delle domande

1. Al fine di assicurare maggiore speditezza al procedimento di valutazione tecnica c amministrativa delle istanze pervenute, la commissione istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto 15 marzo 200 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali relativo alle modalita' di attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento delle navi esistenti" ha facolta' di nominare due o piu' sottocommissioni.
2. Ciascuna sottocommissione e' costituita da tre membri, di cui uno scelto tra il personale dipendente della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura.
 
Art. 3
Norma transitoria

1. Fino ad esaurimento delle risorse delle rispettive annualita', in deroga alle disposizioni riportate nell'articolo 12, comma 3 del decreto 15 marzo 2002 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali relativo alle modalita' di attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento delle navi esistenti" sono ammissibili anche gli investimenti gia' realizzati negli anni 2000, 2001 e fino al momento di presentazione delle istanze.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2002

IL MINISTRO: ALEMANNO
 
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