Gazzetta n. 136 del 12 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 15 marzo 2002
Modalita' di attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento di navi esistenti".

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
Visto l'allegato IV del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, concernente la nomenclatura degli assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione;
Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto del 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del
27 luglio del 2000, di adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002;
Visto l'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio del 2001, che stabilisce modalita' e termini per l'annotazione dei vincoli gravanti sulle navi da pesca in conseguenza di agevolazioni erogate da enti pubblici;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 9 febbraio del 2002, concernente l'installazione del sistema di rilevazione satellitare a bordo dei motopescherecci;
Vista la decisione n. C(2000) 3384 del 17 novembre 2000 della Commissione con la quale e' stato approvato il "Programma operativo nazionale" degli interventi concernenti il settore della pesca (PON Pesca) nelle regioni dell'obiettivo 1;
Vista la decisione n. C(2001) 45 del 23 gennaio 2001 della Commissione con la quale e' stato approvato il "Documento unico di programmazione" degli interventi concernenti il settore della pesca nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP);
Visto il complemento di programmazione per l'attuazione degli interventi del PON Pesca approvato dal Comitato di sorveglianza in data 8 febbraio 2001;
Visto il complemento di programmazione per l'attuazione degli interventi del DOCUP approvato dal Comitato di sorveglianza in data 28 marzo 2001;
Vista la decisione della Commissione 2000/279/CE del 30 marzo 2000 di modifica della decisione 98/123/CE recante approvazione del POP IV, per la flotta peschereccia dell'Italia relativo al periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001;
Vista la decisione del Consiglio 2002/70/CE del 28 gennaio 2002 di modifica della decisione 97/413/CE del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalita' della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento;
Considerato in particolare che l'articolo 9 del regolamento (CE) 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, dispone che gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca possono essere autorizzati purche' siano rispettati gli obiettivi annuali generali del programma pluriennale di orientamento (POP);
Considerato che sono stati conseguiti gli obiettivi generali del POP, sia in termini di stazza che di potenza motrice, per cui occorre disciplinare l'accesso agli aiuti pubblici per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta da pesca;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente decreto, l'espressione:
a) "Ministero" indica il Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) "rinnovo della flotta" indica la sostituzione di navi da pesca obsolete con navi di nuova costruzione;
c) "ammodernamento" indica l'esecuzione di lavori di ristrutturazione delle navi da pesca e l'installazione a bordo di impianti, macchinari ed attrezzature;
d) "POP" indica il programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia italiana;
e) "segmento" indica il raggruppamento omogeneo di sistemi di pesca autorizzati;
f) "ritiro" indica la capacita' obsoleta della flotta ritirata dall'attivita' di pesca a fronte della capacita' introdotta con la nuova costruzione;
g) "lunghezza F.T." indica la lunghezza fuori tutto della nave ed e' misurata ai sensi del Reg. (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni;
h) "stazza" indica la stazza lorda espressa in G.T. (gross tonnage) e misurata ai sensi del Reg. (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni;
i) "potenza" indica la potenza del motore massima continuativa espressa in KW (Kilowatt) e misurata sensi del Reg. (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni;
l) "blue box" indica l'apparecchiatura di bordo per la radiolocalizzazione satellitare;
m) "tecnico navale" indica il professionista competente in materia navale, iscritto nei registri del personale tecnico delle costruzioni navali, tenuto presso l'Autorita' marittima;
n) "conto corrente dedicato" indica il conto corrente utilizzato esclusivamente per il pagamento delle spese sostenute per il progetto di ammodernamento o di costruzione di una nuova nave da pesca;
o) "eta' della nave" indica un numero intero definito come la differenza tra l'anno in cui e' decisa l'ammissione e l'anno di costruzione della nave.
 
Art. 2.
Finalita'

1. Allo scopo di conseguire il rinnovo e l'ammodernamento della flotta da pesca sono attuate le norme previste dal regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e dal regolamento (CE)
n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, relativamente alle misure di "costruzione di nuove navi" e "ammodernamento delle navi esistenti".
 
Art. 3.
Requisiti oggettivi delle iniziative

1. I requisiti oggettivi per accedere al finanziamento delle iniziative di "costruzione di nuove navi" sono i seguenti:
a) fatti salvi gli adeguamenti decisi dal Consiglio dell'Unione Europea secondo la procedura di cui all'articolo 37 del Trattato, l'entrata in esercizio della nuova nave deve essere compensata da un ritiro, senza aiuti pubblici, di capacita' che:
1) per i segmenti della flotta nei quali, alla data di pubblicazione del bando, sono rispettati gli obiettivi annuali, sia almeno uguale alla nuova capacita' introdotta, calcolata in termini
aggregati e in termini di stazza e di potenza, ad esclusione del segmento 4H3 e 4H5 per i quali il ritiro deve essere almeno, rispettivamente, il 20% e il 15% in piu' della nuova capacita' introdotta, calcolata in termini aggregati e in termini di stazza e di potenza;
2) per i segmenti della flotta nei quali, alla data di pubblicazione del bando, non sono rispettati gli obiettivi annuali, sia almeno il 35% in piu' della nuova capacita' introdotta, calcolata in termini aggregati e in termini di stazza e di potenza.
Nella allegata tabella "A" e' riportata la situazione dei segmenti della flotta alla data del presente decreto.
La capacita' ritirata deve essere in esercizio nello stesso segmento della categoria di programma pluriennale di orientamento della nuova nave ovvero in segmenti eccedentari a maggiore impatto ambientale. Il ritiro deve essere effettuato con le modalita' previste per l'arresto definitivo delle navi da pesca di cui all'articolo 7 del regolamento (CE)
n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, fatti salvi i casi di sostituzione dei pescherecci perduti accidentalmente;
b) la nave deve essere costruita nel rispetto dei regolamenti e delle direttive vigenti in materia di igiene, sicurezza, sanita', ambiente, qualita' dei prodotti e condizioni di lavoro, nonche' delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi e sul controllo delle attivita' di pesca;
c) la nave, di lunghezza F.T. uguale o maggiore di 12 metri, deve essere dotata di "blue box", il cui corretto funzionamento deve essere assicurato per tutto il periodo di attivita' della nave;
d) le navi devono essere iscritte nell'apposita sezione del registro comunitario;
e) non e' finanziabile il trasferimento della proprieta' di una nave da pesca.
2. I requisiti oggettivi per accedere al finanziamento delle iniziative di "ammodernamento di navi esistenti" sono i seguenti:
a) gli aiuti pubblici sono accordati qualora l'ammodernamento non riguardi incrementi di capacita' misurata in termini di stazza e di potenza;
b) la nave deve rispettare le condizioni di seguito elencate:
1) essere iscritta nei registri delle navi da pesca della Comunita' europea. In occasione dei lavori di ammodernamento, le modifiche delle loro caratteristiche devono essere comunicate al registro e misurate in conformita' alle disposizioni comunitarie;
2) essere in esercizio di pesca da almeno tre anni;
3) non essere in disarmo da piu' di dodici mesi;
4) essere conforme alle norme dei regolamenti e delle direttive vigenti in materia di igiene, sicurezza, sanita', ambiente, qualita' dei prodotti e condizioni di lavoro, ovvero, la conformita' alle predette norme e' conseguita con la realizzazione del progetto di ammodernamento;
5) se trattasi di unita' di eta' superiore ai 29 anni, deve essere attestata la validita' tecnica ed economica dell'iniziativa mediante apposita certificazione del Registro italiano navale (R.I.Na.), o di altro organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della
direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, ovvero mediante perizia giurata redatta da un tecnico navale;
6) se trattasi di unita' di lunghezza F.T. uguale o maggiore di 12 metri, essere dotata di "blue box" il cui corretto funzionamento deve essere assicurato per tutto il periodo di attivita' della nave, ovvero l'acquisto e l'installazione della blue box devono essere previsti nel progetto di ammodernamento alle stesse condizioni di utilizzo;
c) gli investimenti conseguono almeno uno dei seguenti obiettivi:
1) la razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego a bordo di tecnologie e metodi di pesca piu' selettivi onde evitare catture accessorie non opportune;
2) il miglioramento della qualita' dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di migliori tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione di normative sanitarie;
3) il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza.
 
Art. 4.
Soggetti beneficiari

1. I contributi per "costruzione di nuove navi" e per "ammodernamento di navi esistenti" sono concessi alle imprese, iscritte nei Registri delle imprese di pesca (RIP), proprietarie delle navi da ritirare o da ammodernare.
2. I contributi di cui al comma 1 sono altresi' assentiti alle imprese armatrici, qualora il proprietario della nave da ritirare, ovvero da ammodernare, accordi il proprio consenso al ritiro dell'unita' ovvero alla esecuzione dei lavori e alla iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio ai sensi dell'articolo 16.
 
Art. 5.
Spese ammissibili e limiti di ammissibilita'

1. E' ammessa a finanziamento, nel rispetto dei limiti d'importo indicati nell'allegata tabella "B", la spesa effettivamente sostenuta dall'impresa beneficiaria, comprovata da fatture quietanzate, per la costruzione della nuova nave o per l'ammodernamento della nave esistente, compreso, se del caso, il costo della nuova misurazione della stazza in GT (gross tonnage).
2. Non sono ammissibili le spese sostenute per:
a) IVA;
b) materiale usato compreso il montaggio (qualora siano reinstallate su una nuova nave le attrezzature recuperate dalla vecchia unita', le spese di installazione e di montaggio sono ammissibili sempre che siano regolarmente fatturate e pagate);
c) lavori di ordinaria manutenzione, come calafataggio, chiodatura, pitturazione sabbiatura dell'intero scafo (i predetti lavori sono ammessi limitatamente alle parti di fasciame sostituito);
d) revisione e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari;
e) acquisto di materiale non durevole, come casse per pesce, vestiti, carburanti e lubrificanti;
f) lavori di rifacimento dello scafo, che, per entita' sono assimilabili ad una nuova costruzione;
g) sostituzione degli attrezzi da pesca, salvo nei casi di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca, a seguito di decisioni del Consiglio dell'Unione europea, per le quali e' accordata una compensazione finanziaria ai pescatori e ai proprietari;
h) attrezzature non indispensabili all'attivita' del peschereccio, salvo quelle per il miglioramento della qualita' della vita degli equipaggi a bordo, come ricevitore di televisione, videoregistratore e ricevitore radio;
i) investimenti realizzati prima della pubblicazione del bando;
l) pagamenti effettuati in denaro contante se riferiti a fatture di importo, al lordo di IVA, superiore a 500 euro.
3. Le spese generali sono ammesse nel limite del 12% dell'importo dei lavori e degli acquisti realizzati. Sono ammissibili a tale titolo anche: le parcelle dei tecnici incaricati della redazione degli atti progettuali e delle perizie richieste a corredo della domanda di finanziamento e di liquidazione del contributo; le spese sostenute per l'apertura e la gestione del "conto corrente dedicato" alla realizzazione del progetto; il premio della polizza fideiussoria presentata per l'erogazione dell'anticipo.
 
Art. 6.
Misura degli aiuti

1. La partecipazione minima dell'impresa beneficiaria alle iniziative di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento di navi esistenti", e' pari al 60% della spesa.
2. L'intensita' dell'aiuto comunitario e' pari:
a) per le iniziative ricadenti nelle Regioni dell'obiettivo 1, al 35% della spesa ammessa;
b) per le iniziative ricadenti nelle Regioni fuori obiettivo 1, al 15% della spesa ammessa.
3. L'intensita' dell'aiuto nazionale e' pari:
a) per le iniziative ricadenti nelle Regioni dell'obiettivo 1, al 5% della spesa ammessa;
b) per le iniziative ricadenti nelle Regioni fuori obiettivo 1, al 25% della spesa ammessa.
 
Art. 7.
Risorse finanziarie disponibili

1. Fatte salve le modifiche che possono essere apportate di intesa con la Commissione europea in sede di riprogrammazione dei fondi, le risorse disponibili per il primo bando delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento di navi esistenti" sono quelle riportate nella allegata tabella "C".
2. Gli interventi di finanziamento avvengono nel rispetto della ripartizione regionale delle risorse finanziarie prevista nelle intese istituzionali sottoscritte con le Regioni.
 
Art. 8.
Presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento, redatta in carta semplice secondo il modello "allegato n. 1", per i progetti di "costruzione di nuove navi", ovvero, secondo il modello "allegato n. 2", per i progetti di "ammodernamento navi esistenti", deve essere sottoscritta ai sensi del
dPR n. 445/2000. La presentazione della domanda di finanziamento implica il rilascio del consenso al trattamento dei dati riportati nella stessa domanda nonche' nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. La domanda, completa della relativa documentazione, e' fatta pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, Viale dell'Arte 16 - 00144 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite entro il termine indicato, a mezzo raccomandata; a tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Le domande che pervengono oltre il predetto termine sono archiviate.
3. I documenti da produrre a corredo della domanda sono i seguenti:
a) il progetto di ammodernamento o il piano costruttivo della nave (disegni e prospetti), nonche' la relazione tecnica redatta sottoforma di perizia giurata secondo il modello "allegato n. 3" con l'elenco dettagliato degli interventi che riporta costi unitari e quantita' nonche' il relativo quadro riepilogativo di spesa, redatti da un tecnico navale. Nella relazione devono essere evidenziati gli elementi di conformita' alle condizioni di ammissione indicate nell'articolo 3, nonche' tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione dell'iniziativa secondo i parametri indicati nell'articolo 11. Nel quadro riepilogativo di spesa il tecnico riporta le tipologie degli interventi nonche' il riferimento ai preventivi, opportunamente classificati e numerati, e gli importi complessivi ritenuti congrui;
b) il preventivo del cantiere per i lavori da eseguire e i preventivi delle ditte specializzate per i macchinari e le attrezzature da acquistare. I preventivi devono essere analitici e indicare le specifiche tecniche di ogni singolo intervento/macchinario/attrezzatura;
c) la dichiarazione rilasciata da una banca attestante che il richiedente ha capacita' finanziarie sufficienti per sostenere il costo della realizzazione del progetto di ammodernamento o di nuova costruzione;
d) per importi di contributo superiori a euro 154.937, la copia della richiesta presentata alla Prefettura competente per il rilascio della informativa antimafia di cui all'articolo 10 del dPR 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", in caso di ditta armatrice non proprietaria della totalita' dei carati della nave oggetto di ammodernamento ovvero della nave oggetto di ritiro per la nuova costruzione, l'informativa antimafia va richiesta anche per tutti gli altri proprietari.
4. I termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sui fondi recati per il primo bando (annualita' 2000-2001-2002) decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 9.
Selezione delle domande

1. Il Ministero assegna ai progetti pervenuti il "numero di identificazione", dandone comunicazione agli interessati.
2. Ai progetti si applica la procedura valutativa a graduatoria. Le iniziative ammissibili sono selezionate sulla base dei parametri indicati nell'articolo 11 e della regionalizzazione delle risorse.
3. La valutazione tecnica ed amministrativa dei progetti presentati e' affidata ad una commissione nominata dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura, composta da cinque membri e da un segretario.
4. Le istanze valutate positivamente, sono inserite nella "graduatoria regionale" delle domande ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. Le istanze eccedenti le risorse delle singole graduatorie regionali, sono inserite in due graduatorie nazionali, distinte in "graduatoria Regioni obiettivo 1" e "graduatoria Regioni fuori obiettivo 1", e sono ammesse nell'ordine fino al completo assorbimento dei fondi inutilizzati per mancanza di iniziative ammissibili nell'ambito regionale o successivamente resi disponibili per revoche, rinunce ed economie.
 
Art. 10.
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

1. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 9, comma 4, redatte dalla commissione secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata, sono approvate con dispositivo direttoriale e sono pubblicate, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il novantesimo giorno decorrente dal termine per la presentazione dei progetti.
2. Le graduatorie di merito approvate sono immediatamente efficaci e dalla data della loro pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.
3. Per ciascun progetto ammesso in graduatoria sono indicati:
a) numero di identificazione del progetto;
b) codice fiscale e generalita' dell'impresa;
c) importo ammesso a finanziamento;
d) entita' del contributo concesso.
4. Per i progetti non ammessi sono indicati i motivi di esclusione.
 
Art. 11.
Parametri di valutazione

1. I progetti conformi ai requisiti di ammissibilita' sono valutati secondo i seguenti parametri:
a) per la misura "costruzione di nuove navi":
1) costruzioni relative ai segmenti della flotta per i quali, alla data di pubblicazione del bando, sono rispettati gli obiettivi annuali (punti 10);
2) progetti che prevedono un tasso di ritiro maggiore, calcolato in termini di stazza e di potenza, rispetto a quello fissato dai regolamenti comunitari (1 punto per ogni punto percentuale di ritiro in piu);
3) costruzioni di navi che utilizzano tecniche di cattura a basso impatto ambientale (10 punti);
4) progetti presentati o autorizzati da chi e' proprietario dell'unita' da pesca offerta in ritiro da oltre tre anni, con privilegio dell'anzianita' di proprieta' (5 punti, piu' un punto per ogni anno intero di anzianita' di proprieta' oltre il quarto anno, fino ad un massimo di 10 punti complessivi);
5) progetti che prevedono il ritiro di imbarcazioni di oltre venti anni di eta' (10 punti, piu' un punto per ogni anno intero di eta' della nave oltre il ventesimo anno fino ad un massimo di 20 punti);
6) nuove costruzioni in sostituzione di pescherecci di proprieta' perduti accidentalmente, a seguito di naufragio nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, fermo restando la richiesta del nulla osta nei termini fissati dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (20 punti);
7) progetti considerati ammissibili nella precedente programmazione e sospesi a causa del mancato rispetto degli obiettivi del POP (5 punti).
b) Per la misura "ammodernamento di navi esistenti":
1) motopescherecci relativi ai segmenti della flotta "per i quali, alla data di pubblicazione del bando, sono rispettati gli obiettivi annuali (punti 10);
2) progetti che prevedono l'installazione a bordo di tecnologie e metodi di pesca piu' selettivi onde evitare catture accessorie non opportune (10 punti);
3) in relazione alla vetusta' delle imbarcazioni, le iniziative sono graduate in base ai seguenti criteri:
3.1) ammodernamento di motopescherecci di eta' da 11 a 30 anni (10 punti);
3.2) ammodernamento di imbarcazioni di eta' fino a 10 anni (5 punti);
3.3) ammodernamento di motopescherecci di eta' superiore a 30 anni (0 punti);
4) progetti che prevedono una riduzione della potenza massima continuativa del motore (0,5 punti per ogni punto percentuale di riduzione della potenza, fino ad un massimo di 5 punti);
5) progetti che prevedono il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro a bordo (12 punti);
6) progetti diretti a migliorare la qualita' dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di migliori tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione di normative sanitarie (12 punti);
7) progetti di ammodernamento di pescherecci danneggiati da avverse condizioni meteomarine o a seguito di sinistri marittimi (5 punti).
2. I progetti di ammodernamento cui non e' assegnato il punteggio per almeno uno dei criteri indicati al comma 1 lettera b) punti 2), 5) e 6), non sono ammessi a finanziamento in quanto non compatibili con il requisito di ammissibilita' indicato all'articolo 3, comma 2, lettera c).
 
Art. 12.
Inizio lavori, adattamenti in corso d'opera e varianti

1. L'impresa beneficiaria, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria con l'ammissione della domanda di ammodernamento, ovvero, entro novanta giorni nel caso di domanda di nuova costruzione, comunica l'avvenuto inizio dei lavori come da modello "allegato n. 4", allegando idonea documentazione quale ad esempio contratti, ordini di fornitura, documenti di consegna, fatture, pagamenti di caparre o di acconti e, nei casi previsti dalla normativa vigente, la comunicazione di inizio lavori effettuata al R.I.Na. o ad altro organismo riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE.
2. La mancata comunicazione al Ministero di avvenuto inizio dei lavori, nei modi e termini sopra indicati, comporta la decadenza dalla concessione.
3. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti realizzati successivamente alla pubblicazione del presente decreto. Per la costruzione delle navi da pesca l'entrata in esercizio della nuova nave e' parificata all'inizio dei lavori. L'inizio dei lavori antecedente la data di pubblicazione del presente decreto comporta una riduzione del contributo proporzionale al costo dei lavori gia' realizzati.
4. E' consentita la realizzazione in corso d'opera di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti/macchinari/attrezzature previsti in progetto con altri funzionalmente equivalenti.
5. Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero, la soppressione di alcuni interventi, sono approvate dal Ministero a condizione che l'iniziativa realizzata risulti coerente con gli obiettivi del progetto approvato, mantenga i requisiti di ammissibilita' e un punteggio di merito che consente la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.
6. Per l'esame delle varianti di cui al comma 5 deve essere presentata al Ministero una relazione tecnica redatta da un tecnico navale in forma di perizia giurata, con un prospetto di raffronto tra gli interventi previsti nel progetto originario e quelli nella variante progettuale. Nella relazione il tecnico navale evidenzia gli interventi variati e le rispettive motivazioni. La perizia di assestamento e' presentata contestualmente con lo stato di avanzamento ovvero con lo stato finale dei lavori.
7. La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello gia' assentito in sede di ammissione del progetto originario.
 
Art. 13. Rendiconto degli interventi realizzati e modalita' di erogazione dei
contributi

1. I lavori di "ammodernamento di navi esistenti" e quelli di "costruzione di nuove navi" devono essere ultimati, rispettivamente, nel termine di nove mesi e nel termine di diciotto mesi, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione della domanda.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dall'amministrazione al massimo di un periodo di sei mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta motivata e documentata dell'impresa beneficiaria.
3. Il contributo e' liquidato in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori, ovvero in due stati di avanzamento dei lavori, compreso lo stato finale.
4. Una domanda di pagamento parziale e' ammessa soltanto se la spesa sostenuta e' relativa ad un livello di realizzazione pari almeno al 60% degli interventi previsti nel progetto approvato, espressi in termini di spesa preventivata.
5. Per l'erogazione delle agevolazioni, l'impresa beneficiaria deve presentare, unitamente alla domanda di erogazione del contributo redatta come da modello "allegato n. 5", in caso primo stato di avanzamento lavori, ovvero come da modello "allegato n. 6", in caso stato finale dei lavori, la perizia giurata redatta da un tecnico navale, come da modello "allegato n. 7", attestante: la rispondenza dei costi sostenuti a quelli previsti dal progetto approvato, ovvero le variazioni con le relative motivazioni; la congruita' dei costi sostenuti; il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto approvato evidenziando in caso di variazioni eseguite in corso d'opera l'equivalenza funzionale ovvero ogni elemento necessario per l'esame della variante da parte del Ministero. Nella perizia il tecnico indica: gli estremi identificativi (costruttore; modello/tipo; n. matricola), degli impianti, macchinari e attrezzature acquistate; elenca le fatture, raggruppate in modo da consentire i riscontri sul riepilogo generale, indicandone gli estremi, gli importi e la modalita' di pagamento. Alla perizia sono allegati:
a) le fotografie degli investimenti realizzati;
b) copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute: fatture; liberatorie dei fornitori rilasciate secondo il modello "allegato n. 8";
c) copia delle pagine del libro giornale, del libro dei beni ammortizzabili e del registro IVA, con evidenziate le registrazioni delle fatture e dei pagamenti, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dell'impresa beneficiaria attestante la non obbligatorieta' della tenuta dei predetti registri contabili;
d) rapporto di visita del R.I.Na. o di altro organismo riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, ovvero attestazione del tecnico navale circa la non obbligatorieta' visita R.I.Na.;
e) estratto dei registri marittimi (registri navi minori e galleggianti, delle matricole, o delle navi in costruzione, a seconda dei casi), riportante tra l'altro le caratteristiche strutturali della nave, la proprieta', l'impresa armatrice e l'annotazione del vincolo di inalienabilita' e destinazione d'uso di cui all'articolo 16, nonche' eventuali annotazioni di contributi pregressi, effettuate ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
f) in caso di una nuova costruzione, estratto dei registri marittimi della nave offerta in ritiro, con l'annotazione della destinazione alla radiazione prima del varo della nuova nave, ovvero, dell'avvenuta cancellazione unitamente, in caso di demolizione volontaria, al verbale di demolizione dello scafo e rottamazione del motore.
6. La domanda di liquidazione dello stato finale, corredata della documentazione di cui al comma 5, e' presentata al Ministero entro il sessantesimo giorno decorrente dal termine utile fissato per l'ultimazione dell'iniziativa.
7. L'iniziativa ammessa puo' essere ritenuta conclusa quando il livello di realizzazione e' pari almeno al 50% degli interventi previsti nel progetto approvato, espressi in termini di spesa preventivata, purche' gli interventi ammessi e non realizzati non incidano sulla funzionalita' dell'iniziativa e la realizzazione consegua le finalita' per le quali il progetto e' stato ammesso a finanziamento, mantenendo inalterati i requisiti di ammissibilita' e confermando comunque un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa cosi' ridimensionata nella graduatoria di quelle ammesse.
8. Su richiesta dell'impresa beneficiaria, formulata entro quattro mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria con l'ammissione della domanda, e previa comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, tramite accredito sul conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e dedicato esclusivamente alla realizzazione dell'iniziativa finanziata, previa presentazione di istanza redatta secondo il modello "allegato n. 9" unitamente all'estratto del "conto corrente dedicato", ad apposita garanzia conforme al modello "allegato n. 10" prestata da banche, imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" ovvero intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche' all'estratto dei registri marittimi (registri navi minori e galleggianti, delle matricole, o delle navi in costruzione, a seconda dei casi), riportante la proprieta', l'impresa armatrice e l'annotazione del vincolo di inalienabilita' e destinazione d'uso di cui all'articolo 16, nonche' eventuali annotazioni di contributi pregressi effettuate dall'Autorita' marittima ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e nel caso di progetti nuova costruzione, estratto dei registri marittimi della nave offerta in ritiro, con l'annotazione della destinazione alla radiazione prima dell'entrata in esercizio della nuova nave in corso di costruzione.
9. L'anticipazione e' erogata, nel rispetto dell'intensita' di aiuto indicata nell'articolo 6, in proporzione alla somma della partecipazione finanziaria versata direttamente dall'impresa beneficiaria nel "conto corrente dedicato" all'iniziativa e dello scoperto accordato dalla banca sullo stesso conto, nel limite massimo del 50% dell'intero contributo assentito.
10. Le somme disponibili nel "conto corrente dedicato" a titolo di quota della partecipazione finanziaria dell'impresa beneficiaria e di anticipazione delle agevolazioni comunitarie e nazionali devono essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei giustificativi di spesa relativi all'iniziativa approvata. Il diverso utilizzo delle predette somme o di parte di esse comporta, sulla rispettiva quota di agevolazione, comunitaria e nazionale, l'addebito di interessi, calcolati applicando un tasso pari al doppio del tasso di riferimento per gli strumenti giuridici (ex TUS) vigente nel periodo.
 
Art. 14.
Cumulo degli aiuti pubblici

1. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici si applicano le disposizioni seguenti:
a) nei cinque anni successivi alla concessione di un aiuto pubblico per la costruzione di una nave, gli aiuti all'ammodernamento della stessa unita' non sono ammissibili;
b) per gli stessi lavori non sono ammessi altri interventi di sostegno pubblico, ivi compresi gli incentivi, i contributi a fondo perduto, le agevolazioni, le sovvenzioni, il bonus fiscale e i benefici comunque denominati, concessi da parte di amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;
c) la somma della spesa preventivata per l'iniziativa oggetto di domanda di finanziamento e delle spese ammesse per altri interventi realizzati sulla stessa imbarcazione nell'ultimo quinquennio, quest'ultime calcolate pro rata temporis, deve rispettare i massimali indicati nella tabella "B".
2. Al fine di consentire il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici erogatori, ai sensi dell'articolo 7 del DM 22 dicembre 2000, comunicano all'Autorita' marittima le agevolazioni concesse per interventi di ammodernamento i cui lavori sono stati conclusi negli ultimi cinque anni. L'Autorita' marittima avra' cura di annotare le agevolazioni concesse e il fine lavori nei registri marittimi e in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'ufficio marittimo di destinazione.
 
Art. 15.
Ispezioni e controlli

1. Il Ministero dispone ispezioni a campione sulle iniziative ammesse a finanziamento al fine di verificare lo stato di attuazione dei progetti, le spese sostenute, il rispetto degli obblighi connessi al finanziamento nonche' la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalle imprese richiedenti.
2. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1 si applicano le modalita' previste dall'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
 
Art. 16.
V i n c o l i

1. Gli impianti, gli apparati, i macchinari e le attrezzature acquistati con le agevolazioni di cui all'articolo 6 non possono essere alienati, ceduti o distratti dalla nave oggetto di intervento nei cinque anni successivi alla fine dei lavori, senza autorizzazione del Ministero.
2. Sulla nave grava il vincolo di destinazione all'attivita' di pesca e di inalienabilita' al di fuori dei paesi dell'Unione europea, per un periodo di cinque anni, a decorrere dal termine dei lavori di ammodernamento, ovvero per un periodo di dieci anni, a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova nave da pesca.
3. Durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo non e' consentita la sostituzione dell'impresa armatrice, senza l'autorizzazione del Ministero e il preventivo impegno dell'impresa che subentra a portare a termine l'iniziativa oggetto del finanziamento.
4. Il passaggio di proprieta', a qualsiasi titolo esso avvenga, non libera la nave dai gravami di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. I vincoli di cui ai commi 1, 2 e 3 sono annotati a cura dell'ufficio d'iscrizione della nave nei registri marittimi.
 
Art. 17.
Revoca dei benefici e sanzioni

1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, o di mancato rispetto dei vincoli, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, le agevolazione contributive sono revocate.
2. In caso di revoca delle agevolazioni attuata ai sensi del comma 1, e' disposto il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate di un interesse calcolato al tasso di riferimento degli strumenti giuridici (ex TUS) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura doppia alla somma erogata.
3. Al fine di rimuovere i vincoli di cui all'art. 16 commi 1, 2 e 3, l'impresa armatrice rinuncia al premio e restituisce le eventuali somme erogate in proporzione ai mesi mancanti alla scadenza del vincolo, maggiorate dell'interesse legale per la quota di agevolazione comunitaria e dell'interesse calcolato al tasso di riferimento degli strumenti giuridici per la quota nazionale. In caso di ammissione della nave al premio di arresto definitivo dell'attivita' di pesca le eventuali somme erogate sono recuperate in proporzione ai mesi mancanti alla scadenza del vincolo senza maggiorazioni per interessi.
4. Per le restituzioni di cui al comma 2, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articoli 9 comma 5, i crediti connessi ai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto sono preferiti a ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.
 
Art. 18.
Reperimento dei modelli

1. Le tabelle e i modelli allegati, citati negli articoli precedenti, sono parte integrante del presente provvedimento.
2. Il provvedimento, completo degli allegati, e' disponibile sul sito del Ministero, all'indirizzo www.politicheagricole.it .
 
Art. 19.
Norma transitoria

1. Fino ad esaurimento delle risorse delle rispettive annualita', in deroga alle disposizioni riportate nell'articolo 12, comma 3 sono ammissibili anche gli investimenti gia' realizzati negli anni 2000 e 2001.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2002

IL MINISTRO: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002-06-12 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 106.
 
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