Gazzetta n. 136 del 12 giugno 2002 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

AVVERTENZA
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23‚dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che i successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18 giugno 2002.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
Il comune di ABBASANTA (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, le aliquote I.C.I. nella seguente misura:
abitazione civile e non 4,5 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000;
aree fabbricabili 5 per mille.
(Omissis). 02A06661
Il comune di ACCUMOLI (provincia di Rieti) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie applicando la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02A06662
Il comune di ADRANO (provincia di Catania) ha adottato il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002: 1. l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale e relativa pertinenza nella misura del 4 per mille;
2. la detrazione per l'abitazione principale in Euro 154,94 (L. 300.000) ed elevata a Euro 258,23 (L. 500.000) per i soggetti nel cui nucleo familiare e' presente una persona portatrice di handicap;
3. l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 02A06663
Il comune di AGEROLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di rideterminare per l'anno d'imposta 2002 l'aliquota I.C.I. in:
a) 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;
b) 7 per mille per le seconde case e fabbricati in genere; di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 200.000 annue.
(Omissis). 02A06664
Il comune di ALA DI STURA (provincia di Torino) ha adottato, il 12 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure sottoindicate:
aliquota base 5 per mille;
aliquota ridotta 3 per mille esclusivamente per gli immobili oggetto di intervento di recupero per case inagibili o inabitabili o d'interesse storico od architettonico, ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto o utilizzo sottotetti, ai sensi e con le modalita' fissate dall'art. 1 della legge n. 449/1997;
detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 103,29. Di attivare, dall'anno d'imposta 2002, la riscossione diretta dell'imposta comunale sugli immobili mediante c.c.p. n. 30788103 intestato a "Comune di Ala di Stura - Servizio di tesoreria".
(Omissis). 02A06665
Il comune di ALBANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille. 2. di determinare con decorrenza 1 gennaio 2002 in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
(Omissis). 02A06666
Il comune di ALBAREDO ARNABOLDI (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote nella misura differenziata:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota ridotta 5,5 per mille:
per l'abitazione principale;
per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate;
per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. Ritenuto di stabilire in Euro 103,29 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo.
(Omissis). 02A06667
Il comune di ALBARETTO DELLA TORRE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2002 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalita' del 2001.
(Omissis). 02A06668
Il comune di ALFONSINE (provincia di Ravenna) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare nel comune di Alfonsine per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:
a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti b) e c) per i quali e' stabilita un'aliquota maggiorata e inoltre ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti d) e e) per i quali e' stabilita un'aliquota ridotta:
b) aliquota maggiorata nella misura del 6,5 per mille per:
immobili adibiti ad abitazione dati in locazione od occupati stabilmente e relative pertinenze;
aree fabbricabili;
c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per:
unita' immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata stabilmente, ovvero tenuta a disposizione e relative pertinenze;
d) aliquota ridotta nella misura del 5,8 per mille:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti compreso le relative pertinenze;
e) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per:
alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2, comma 3 - 4, della legge n. 431/98, nonche' in base a quanto previsto dal capo V - art. 13 della legge n. 431/98, relativamente alla nullita' delle pattuizioni contrarie alla legge; l'aliquota ridotta va applicata in relazione al periodo di locazione dell'alloggio nell'anno 2002 ed a condizione che venga esibita, al servizio tributi del comune di Alfonsine, entro il termine del pagamento del saldo I.C.I., copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti gia' in essere; la mancata presentazione della documentazione richiesta, comportera' la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota ridotta.
(Omissis). 1. di determinare nel comune di Alfonsine per l'anno 2002 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nelle misure seguenti e con i seguenti criteri:
a) detrazione di Euro 113,62 (L. 220.000) dall'imposta dovuta per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione delle unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla successiva lettera b);
b) detrazione di Euro 258,22 (L. 500.000) dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, in possesso delle condizioni e requisiti di seguito riportati: Famiglie di pensionati. Nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre sessantacinque anni alla data 1 gennaio 2002 aventi i seguenti requisiti:
reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 8.263,310 (L. 16.000.000) per il primo componente, aumentato di Euro 7.746,853 (L. 15.000.000) per gli altri ulteriori componenti. Famiglie assistite. Nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1 gennaio 2002. Famiglie con portatori di handicap. Nuclei familiari che includono portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con attestato di invalidita' civile non inferiore al 75% aventi i seguenti requisiti:
reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 8.263,310 (L. 16.000.000) pro-capite. Famiglie di giovani coppie. Nuclei familiari formati da giovani coppie con o senza figli aventi i seguenti requisiti:
essere coniugati o conviventi da non oltre 4 anni alla data del 1o gennaio 2002;
reddito familiare complessivo imponibile I.R.P.E.F., riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 8.263,310 (L. 16.000.000) pro-capite. Famiglie a basso reddito. Nuclei familiari non beneficiari della ulteriore detrazione, secondo quanto gia' previsto per i precedenti casi sociali, aventi i seguenti requisiti:
reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 7.746,853 (L. 15.000.000) pro-capite. I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione ecc.). I requisiti richiesti, al fine del godimento della menzionata detrazione di Euro 258,22 (L. 500.000), devono essere posseduti alla data del 1o gennaio 2002. Il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile I.R.PE.F. 2001. Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile I.R.PE.F. 2001, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2002. Il contribuente deve presentare la richiesta - autocertificazione nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di Euro 258,22 (L. 500.000). La richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata al Servizio tributi del comune di Alfonsine, oppure consegnata a mano al medesimo Servizio tributi entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2002. I contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'elenco nominativo dei richiedenti la riduzione sara' pubblicato presso il Servizio tributi del comune di Alfonsine. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 02A06669
Il comune di ALICE SUPERIORE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 per tutto il territorio comunale nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e in Euro 104,00 la detrazione applicabile per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06670
Il comune di ALIMENA (provincia di Palermo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, per imposta comunale sugli immobili l'aliquota unica del 4 per mille, gia' in vigore nell'anno 2001; 2. di dare atto che le esenzioni, le riduzioni e e detrazioni sono quelle espresssamente previste dal decreto legsIativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
(Omissis). 02A06671
Il comune di ALLERONA (provincia di Terni) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nella misura unica deI 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (lCI), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
(Omissis). 02A06672
Il comune di ALTAVILLA MILICIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Per l'anno 2002, l'aliquota ICI, fermo restando i precedenti deliberati in materia di esenzione e detrazioni, viene fissata:
nella misura del 6 per mille per tutti i terreni agricoli, i fabbricati e le aree edificabili ricadenti nel "centro urbano"º cosi' definito: "zone A, B, C1 e C3 a monte del centro abitato cosi' come definite nel P.R.G. approvato con atto della commissione straordinaria n. 285 del 20 novembre 1998.";
nella misura del 7 per mille per i fabbricati e le aree edificabili ricadenti nel territorio comunale al di fuori del "centro urbano" cosi' come sopra definito.
(Omissis). 02A06673
Il comune di ALVIGNANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 30 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). stabilire per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per come segue:
4 per mille per l'abitazione principale e per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
4,5 per mille per tuffi gli altri immobili. Confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in euro 103,29.
(Omissis). 02A06674
Il comune di ANDEZENO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 11, in data 14 marzo 2002, divenuta esecutiva a norma di legge, ha approvato la determinazione delle aliquote dell'I.C.I., per l'anno 2002, diversificando le stesse nel seguente modo:
abitazione principale (comprese pertinenze: garage o box o posto auto, soffitta, cantina, ubicati nella stessa edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale): 5,5 per mille;
aree fabbricabili 6 per mille;
altri fabbricati; 6 per mille;
terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Andezeno, delimitati ai sensi dell'art. 15 legge 27 dicembre 1997 n. 984, sono esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7 lettera h) del decreto legislativo n. 504/1992 (circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle finanze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 18 giugno 1993;
detrazione per prima abitazione: fissata nell'ammontare di lire 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A06675
Il comune di ANGOLO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) aliquota del 5 per mille per le seguenti categorie di immobili:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Angolo Terme;
unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali: C/a (negozi e botteghe), C/3 (laboratori e locali di deposito), gruppo D;
b) aliquota del 6 per mille per le seguenti categorie di immobili:
altre unita' immobiliari diverse da quelle indicate al punto a);
aree edificabili. 2. di determinare per l'anno 2002 in euro 103,29 (L. 200.000), la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06676
Il comune di ANNONE DI BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire nella misura unica del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.
(Omissis). 02A06677
Il comune di ARAGONA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) confermare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le pertinenze della stessa, e fissare nella misura del 4 per mille di applicare sulla base imponibile; b) l'aliquota I.C.I., per l'anno 2002, per tutti gli altri immobili in aggiunta all'abitazione principale, viene fissata nella misura del 6 per mille da applicare sulla base imponibile; c) fissare per l'anno 2002 la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nella misura di Euro 258,00.
(Omissis). 02A06678
Il comune di ARCISATE (provincia di Varese) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare, nelle misure sottoindicate, le aliquote e le detrazioni per il tributo ICI per l'anno 2002, e cio' per le motivazioni riportare nella parte narrativa del presente provvedimento:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
abitazione principale: 5 per mille;
prima unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da e/o disabili che a seguito del loro stato acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa risulti locata 5 per mille:
Detrazione per abitazione principale: Euro 104,00.
(Omissis). 02A06679
Il comune di ARCO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per le motivazioni indicate nella parte premessuale, le aliquote ai fini I.C.I per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria: 5,4 per mille;
b) aliquota ridotta: 4 per mille. Si applica alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti:
persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Arco;
anziani o disabili, quali proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata.
c) aliquota diversificata:
C1: 7 per mille. Si applica alle unita' immobiliari e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale del proprietario, che risultino non locate e che appartengano alle seguenti categorie catastali, con esclusione delle unita' immobiliari e relative pertinenze situate nelle localita' montane dei tre comuni catastali (c.c. Arco, c.c Romarzollo e c.c. Oltresarca) e sprovviste di adeguati servizi pubblici:
categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/2 (abitazione civile), A/3 (abitazione economica), A/4 (abitazione popolare), A/5 (abitazione ultrapopolare), A/6 (abitazione di tipo rurale) A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli ed edifici monumentali), A/11 (abitazioni tipiche);
categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, posti auto coperti e scoperti) e categoria C/7 (tettoie chiuse o aperte), che risultino pertinenza dell'unita' immobiliare destinata ad abitazione;
C2: 5 per mille. Si applica alle unita' immobiliari e relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali di cui al precedente paragrafo, non destinate ad abitazione principale del proprietario, che risultino locate, con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale da parte di persone fisiche residenti nel comune di Arco. L'applicazione dell'aliquota del 5 per mille e' subordinata alla presentazione entro il termine prescritto, di una comunicazione che individui l'unita' abitativa, gli estremi del contratto di locazione (data, contraenti e durata) e gli estremi di registrazione del contratto stesso. Si applica altresi' agli immobili individuati dalle categorie catastali A/10 (Uffici e studi privati), C/1 (negozi), C/2 (magazzini e depositi), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) nel caso in cui gli stessi siano stati utilizzati come beni strumentali di un' attivita' economica da parte del titolare del diritto reale di proprieta'. L'applicazione dell'aliquota del 5 per mille e' subordinata alla presentazione entro il termine prescritto, di una apposita comunicazione che individui l'immobile nonche' l'attivita' cui immobile stesso risulta strumentale. 2. determinare, per l'anno 2002, la detrazione ordinaria per l'abitazione principale ed assimilate, in Euro 259,00.
(Omissis). 02A06680
Il comune di ARDESIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella seguente misura:
aliquota da applicare per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi residenti nel comune: 5 per mille;
aliquota da applicare per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille. 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02A06681
Il comune di ARMENO (provincia di Novara) ha adottato, il 18 gennaio e il 26 febbraio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. che l'I.C.I. per l'anno 2002 viene stabilita':
5,5 per mille per la prima abitazione;
7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
(Omissis). per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000 pari a Euro 103,29.
(Omissis). 02A06682
Il comune di ARPAIA (provincia di Benevento) ha adottato, il 21 febbraio 2002 e il 16 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, anche per l'anno 2002, l'aliquota unica al 6 per mille. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, elevare, per l'anno 2002, a Euro 104,00 la detrazione per abitazione principale.
(Omissis). 02A06683
Il comune di ASCOLI PICENO ha adottato, il 16 e 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) aliquota ordinaria: 7 per mille; b) aliquota diversificata: 6 per mille per unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, con contratti concordati e per unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri), limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto passivo I.C.I., titolare del diritto di proprieta', ovvero del diritto di usufrutto, uso, che vi eserciti direttamente l'attivita', rispettivamente, commerciale e artigianale e a condizione che detto soggetto presenti, a tal fine, all'ufficio tributi del comune di Ascoli Piceno, entro il termine previsto per dichiarare le variazioni intervenute nel corso del 2001, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello in distribuzione presso l'ufficio stesso; c) aliquota ridotta: 4,5 per mille soltanto per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale direttamente da parte delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
(Omissis). integrata con la seguente successiva deliberazione del 27 marzo 2002:
(Omissis). d) aliquota maggiorata: 9 per mille soltanto per le unita' immobiliari adibite ad abitazione non direttamente utilizzate e non locate da almeno due anni dall'inizio del possesso.
(Omissis). detrazioni I.C.I. agevolate, rispetto a quella minima ordinaria di Euro 103,29 prevista dalla legge, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, relativo all'anno 2001, ai sensi e con le modalita' previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni:
Euro 232,41 (L. 450.000) per appartenenza alla condizione reddituale massima complessiva pari a Euro 8.191,01 (L. 15.860.000) annue;
Euro 206,58 (L. 400.000) per appartenenza alla condizione reddituale annua massima complessiva pari a Euro 9.829,21 (L. 19.032.000);
Euro 180,76 (L. 350.000) per appartenenza alla terza fascia reddituale annua massima complessiva pari a Euro 10.648,31 (L. 20.618.000); e a condizione che il contribuente stesso:
a) sia dimorante e titolare del diritto di proprieta', ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unita' immobiliare, sita nel comune di Ascoli Piceno, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:
A/1 abitazioni signorili;
A/7 abitazioni in villini;
A/8 abitazioni in ville;
A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;
b) non abbia la titolarita' del diritto di proprieta', ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ai fini I.C.I., in Italia ed all'estero, di nessun altro cespite (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione delle pertinenze cosi' come intese dall'art. 7 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili;
c) abbia compiuto il sessantesimo anno di eta', entro il 31 dicembre 2001;
d) sia pensionato e non percepisca redditi di lavoro autonomo;
e) abbia presentato all'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, specifica dichiarazione attestante la situazione economica e patrimoniale richiesta. La detrazione effettiva non deve superare l'importo della imposta calcolata sulla rendita catastale, aumentata del 5% dell'abitazione principale e delle suddette pertinenze.
(Omissis). 02A06684
Il comune di ATENA LUCANA (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di adottare per l'anno 2002, con decorrenza dal 1o gennaio 2002, l'aliquota indifferenziata del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili a conferma dell'aliquota gia' adottata ed in vigore per il periodo di imposta 2001; 2. riconoscere una detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo pari a Euro 103,291 (L. 200.000).
(Omissis). 02A06685
Il comune di ATINA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, viene come di seguito determinata: 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 30, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
a) la riduzione d'imposta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni;
b) la detrazione di Euro 113,62 sull'abitazione principale;
c) la detrazione di Euro 113,62 ai fabbricati ad uso abitativo intestati al contribuente principale, utilizzati ad uso abitativo dal familiari in linea retta.
(Omissis). 02A06686
Il comune di AVIGLIANO UMBRO (provincia di Terni) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002:
a) l'aliquota del 6 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e detrazione di Euro 129,11;
b) l'aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati a negozi e botteghe, laboratori e locali di deposito, fabbricati per arti e mestieri, distinti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, e gestiti direttamente dal proprietario;
c) l'aliquota del 6,5 per mille per le restanti unita' immobiliari.
(Omissis). 02A06687
Il comune di BACENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). l'aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale (comprese le pertinenze cosi' come individuate al comma 2 dell'art. 6 del regolamento comunale I.C.I., e comprese le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta o collaterali fino al secondo grado di parentela, cosi' come previsto dal comma 3 del citato regolamento comunale I.C.I.); l'aliquota del 6 per mille per tutte le altre unita'; l'aliquota del 5 per mille, ossia pari a quella stabilita per le abitazioni principali, per le abitazioni non locate di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari; l'aliquota del 5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti; confermare le detrazioni stabilite con le deliberazioni consiliari n. 5 del 27 febbraio 1998 e n. 17 del 9 marzo 1998, vale dire:
Euro 129,11 in via ordinaria per l'abitazione principale (comprese le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta o collaterali fino al secondo grado di parentela, cosi' come previsto dal comma 3 del citato regolamento comunale I.C.I.);
Euro 154,94 limitatamente a quei soggetti in particolari situazioni di disagio economico-sociale, da individuarsi da parte della G.M. ai sensi del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi..." approvato con delibera C.C. n. 82 del 19 dicembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
(Omissis). 02A06688
Il comune di BACOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare temporaneamente, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale; 2. confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 7 per mille da applicare alle abitazioni non locate o tenute a disposizione dal proprietario; 3. confermare altresi' per l'anno 2002 l'aliquota al 4 per mille, quale aliquota piu' favorevole per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; 4. confermare inoltre per l'anno 2002 la detrazione d'imposta in L. 300.000 spettante per l'abitazione principale; 5. adottare anche per l'anno 2002 la riduzione dell'I.C.I. nella misura del 50% per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo invalido civile, del lavoro o di guerra che presenta un grado di invalidita' superiore al 50% e che possegga i seguenti requisiti:
a) risulti proprietario, nell'intero territorio nazionale, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) non eserciti alcuna attivita' retributiva di qualsiasi genere;
c) non risulti proprietario di terreni a vocazione edificatoria;
d) sia titolare di solo reddito derivante da pensione oltre a quello dell'immobile posseduto di cui al punto a) e che non sia titolare di altri redditi fondiari;
e) sia titolare di un reddito imponibile I.R.PE.F. per l'anno 2001 non superiore a L. 24.000.000 al netto della rendita catastale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02A06689
Il comune di BAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
6,5 per mille per gli altri immobili. 2. di stabilire, per l'abitazione principale, la detrazione di Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A06690
Il comune di BAJARDO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, nella misura del 5 per mille, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio finanziario 2002; di determinare, altresi', in Euro 103,29 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06691
Il comune di BALDICHIERI D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille sia l'aliquota I.C.I. ridotta di cui all'art. 9, comma 2 del regolamento comunale per la disciplina delle dichiarazioni e delle riscossioni in materia di tributi comunali, nonche' per l'annullamento degli atti in via di autotutela, sia l'aliquota I.C.I. agevolata di cui all'art. 9, comma 3, lettere a, b, c, del citato regolamento; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille; 3. di confermare in Euro 103,29 annui (pari a L. 200.000) l'entita' della detrazione per unita' immobiliare adibite ad abitazione principale, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione.
(Omissis). 02A06692
Il comune di BALDISSERO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare, per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare a tutti gli immobili, ad esclusione degli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali viene parimenti confermata un'aliquota diversificata del 6 per mille, da applicarsi anche alle relative pertinenze. 2. confermare, altresi', per l'anno 2002, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge 662/1996, per tutte le abitazioni principali, pari a euro 103,29. 3. dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. 4. dare atto che:
ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale sull'imposta e' da considerarsi abitazione principale:
a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
c) l'unita' immobiliare di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnata;
d) l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
e) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
f) l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito ai genitori, figli e al coniuge che nella stessa dimorano abitualmente.
tutte le pertinenze, intese quali il garage o box, il posto auto, la soffitta, la cantina, o altri similari, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, si considerano parti integranti dell'abitazione principale anche se distintamente iscritti ai fini catastali, purche' siano durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione.
(Omissis). 02A06693
Il comune di BALVANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 9 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota unica del 6 per mille da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ricadenti nell'ambito del territorio del comune di Salvano. 2. di stabilire in L. 300.000, corrispondente ad euro 154,94, la misura della detrazione spettante per le abitazioni utilizzate come abitazione principale.
(Omissis). 02A06694
Il comune di Bargagli (provincia di Genova) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliari ad uso abitazione principale: 4,8 per mille;
aliquota ridotta per le unita' immobiliari concesse con comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti fino al secondo grado ed affini di primo grado (sono equiparati alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza). A queste abitazioni e' applicata, oltre l'aliquota del 4,8 per mille, la detrazione prevista per le stesse;
aliquota ridotta del 5,8 per mille per le unita' immobiliari locate, con regolare contratto di locazione registrato;
aliquota ridotta del 4 per mille per i titolari di unico reddito derivante da pensione sociale;
aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti: 2 per mille, da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille. 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), delIart. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune con perizia tecnica a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabili o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. 4. all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000, rapportate al periodo dell'imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale da destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1957, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta dei terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis). 02A06695
Il comune di BATTUDA (provincia di Pavia) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 3. di confermare espressamente per l'anno 2002, come stabilito nella deliberazione giunta comunale n. 166/2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 02A06696
Il comune di BELLANTE (provincia di Teramo) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto 1o gennaio 2002; di stabilire l'aliquota ridotta del 4,5 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l'unita' immobiliare concessa in uso, con atto scritto avente data certa, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il secondo grado a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale;
di stabilire per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze la detrazione prevista dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/96 nella misura di lire 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; di applicare l'aliquota ridotta agli immobili qualificabili come pertinenze dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 817 del codice civile, anche se distintamente iscritte in catasto sempreche' siano durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione.
(Omissis). 02A06697
Il comune di BERNAREGGIO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002:
l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli Immobili in misura del 6 per mille;
l'aliquota nelle misura del 7 per mille per le unita' immobiliari destinate a civile abitazione non locate (categoria catastale A, con esclusione di A/10) e relative pertinenze (categoria catastale C/2 - C/6);
l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 154,94 a favore dei seguenti soggetti: pensionati, portatori di handicap, disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione o mobilita' con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a Euro 15.493,71, piu' Euro 1.032,91 per ogni persona a carico, in possesso di un'unica abitazione e relativa pertinenza; saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione tutte le unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti alle predette categorie di cittadini; coloro che ritengano di avere diritto alla predetta detrazione per l'anno 2002 dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio tributi entro il 31 maggio 2002;
l'aliquota in misura del 2 per mille in favore degli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto concordato o a soggetti iscritti nelle graduatorie per l'assegnazione di case popolari; coloro che ritengano di avere diritto alla presente detrazione dovranno inoltrare apposita domanda all'Ufficio tributi entro tre mesi dalla stipulazione del contratto redatto in conformita' al modello concordato ai sensi della legge n. 431/1998, allegando copia del contratto;
l'aliquota in misura del 2 per mille in favore degli immobili concessi in locazione a cooperative sociali; gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda all'ufficio tributi entro tre mesi dalla stipulazione del contratto.
(Omissis). 02A06698
Il comune di Besano (provincia di Varese) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 3. Di dare atto che e' confermata per l'anno 2002 nella misura del 5,75 per mille l'aliquota I.C.I.;
(Omissis). Tariffa anno 2002 Imposta comunale sugli immobili:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, aliquota 5,75 per mille;
unita' immobiliare diverse dalle precedenti, aliquota 5,75 per mille;
detrazione abitazione principale, Euro 103,291.
(Omissis). 02A06699
Il comune di BESENZONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'applicazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille.
(Omissis). 02A06700
Il comune di BIGARELLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote fiscali relative all'I.C.I. come di seguito riportate:
a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle successive lettere b) e c), nella misura del 6,3 per mille;
b) aliquota ridotta, nella misura del 4,7 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal proprietario o dal discendente di primo grado o dall'ascendente di primo grado;
c) aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non concessi in locazione;
d) la detrazione d'imposta I.C.I. per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del proprietario e degli ascendenti o discendenti di primo grado anche per l'anno 2002, e' fissata nella misura di legge.
(Omissis). 02A06701
Il comune di BISEGNA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille del valore degli stessi. di prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare relativa all'abitazione principale, cosi' come indicato in premessa.
(Omissis). 02A06702
Il comune di BISENTI (provincia di Teramo) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di stabilire l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, confermando quella dell'anno 2001 (Delibera di giunta comunale n. 46 del 16 marzo 2001) nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 02A06703
Il comune di BISTAGNO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). I.C.I.:
detrazione prima casa: da L. 230.000 (Euro 118,79) a Euro 135,00;
detrazione prima casa per immobili situati nel centro storico: da L. 280.000 (Euro 144,61) a Euro 155,00;
limite pensionati: Euro 7.750,00.
(Omissis). 02A06704
Il comune di BLUFI (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. stabilire per l'anno 2002, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992, riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree edificabili. 2. determinare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06705
Il comune di BOCENAGO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale di Bocenago per l'anno 2002 come segue:
abitazione principale: 4 per mille;
immobili non destinati ad abitazione principale: 6 per mille;
aree edificabili: 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2002, in Euro 258,00 (pari a circa L. 500.000) la detrazione prevista dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, agli effetti dell'Imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02A06706
Il comune di BOMARZO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille per l'abitazione principale, per tutte le altre categorie di fabbricati e per le aree fabbricabili; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per gli alloggi non adibiti ad abitazione principale; 3. di confermare per l'anno 2002, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita all'abitazione principale del soggetto passivo in Euro 154,94.
(Omissis). 02A06707
Il comune di BONAVIGO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002, nella misura specificata in premessa, ovvero nella misura unica del 6,2 per mille.
(Omissis). 02A06708
Il comune di BONIFATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di applicare, per l'anno 2002, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 7 per mille sui fabbricati e sui terreni fabbricabili.
(Omissis). 02A06709
Il comune di BORGO SAN DALMAZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota ordinaria I.C.l. per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 2002, in Euro 130,00 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale; 3. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 4. di confermare, per l'anno 2002, un'aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 02A06710
Il comune di BORGOFORTE (provincia di Mantova) ha adottato, il 2 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili con le seguenti aliquote e detrazioni:
aliquote:
5,75 per mille A) aliquota per unita' immobiliare destinata ad abitazione principale;
7 per mille B) aliquota per alloggi non locati;
4 per mille C) aliquota ridotta per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili, per un periodo di tre anni;
7 per mille D) aliquota ordinaria per altri immobili.
Detrazioni di imposta: Euro 103,29: 1) unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario;
2) unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta sino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale;
3) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da cittadini che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
4) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
5) unita' immobiliari adibite ad abitazione dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile.
(Omissis). 02A06711
Il comune di BORGONE SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). abitazione principale, compresi i fabbricati complementari all'abitazione principale (pertinenze anche se distintamente iscritte a catasto) 5 per mille; altri fabbricati diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione (aree fabbricabili) 5,5 per mille; recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppore all'utilizzo di sottotetti; aliquota agevolata applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori 4 per mille.
(Omissis). 02A06712
Il comune di BORGORATTO MORMOROLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 02A06713
Il comune di BORNASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille per l'abitazione principale e per tutti gli altri immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo nella misura di Euro 103,29, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.
(Omissis). 02A06714
Il comune di BORRELLO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 per tutte le ragioni indicate in narrativa.
(Omissis). 02A06715
Il comune di BOSA (provincia di Nuoro) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) 4 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale quali cantine, garage e simili; b) 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A06716
Il comune di BOSCONERO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002 e il 28 febbraio 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria, 4,8 per mille;
b) aliquota abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996), 4 per mille;
c) interventi recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997) in tutte le detrazioni ivi previste, 3,8 per mille;
c1) lo stato di inagibilita' o inabitabilita' dovra' esere accertato dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega dichiarazione da redarsi dal comune entro i termini di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, nonche' copia della documentazione comprovante l'abilitazione ad eseguire i lavori atti al recupero dell'unita' immobiliare (concessioni, autorizzazioni, ecc.);
&ic2) per le altre ipotesi previste nel citato comma 5, si applicano le disposizioni di cui al punto c1), copia del rilascio della concessione o autorizzazione;
c3) l'aliquota agevolata e' applicata per tre anni dall'inizio dei lavori;
d) detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale Euro 104,00 la determinazione di tale detrazione viene demandata al consiglio comunale.
(Omissis). 02A06717
Il comune di BOVEZZO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, mantenendo la detrazione della prima casa in ragione di legge (art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 e cioe' in L. 200.000 (Euro 103,29).
(Omissis). 02A06718
Il comune di BRESCELLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di aumentare l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 2002 da 6 per mille a 6,8 per mille; 2. di aumentare per l'anno 2002 nella misura da 5 per mille a 5,5 per mille l'aliquota da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente oppure utilizzata da soci assegnatari di cooperative a proprieta' indivisa anch'essi purche' dimoranti nel comune, come specificato nell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni:
(Omissis). 2. di applicare l'aliquota agevolata del 5,5 per mille anche alle unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categone catastali C/6 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se accatastate separatamente); 3. di confermare la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 ad Euro 129,00 pari L. 249.779, precisando che, come stabilito nel regolamento comunale ner l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale e' detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze agevolate.
(Omissis). 02A06719
Il comune di BRESSANVIDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata nell'anno 2002 in questo comune nel modo seguente:
aliquota ordinaria 5 per mille;
aliquota per la prima casa e sue pertinenze ed accessori 4,5 per mille;
aliquota per gli altri fabbricati 5 per mille;
aliquota per la seconda casa e sue pertinenze ed accessori 6,5 per mille;
aliquota per le aree fabbricabili 7 per mille;
aliquota per terreni agricoli 5 per mille; 2. di fissare in euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di dare atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed in redditi dominicali sono rivalutati del 25%; 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato dall'art. 18 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1o al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno"º; 5. di precisare che per "prima casaº" si intende l'abitazione principale, vale a dire "quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformita' delle risultanze anagrafiche. Sono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino localeº". Art. 8, comma 3 - Regolamento comunale l.C.l.); 6. di precisare che per "seconda casaº" intendesi: "tutti i fabbricati ad uso abitazione e loro pertinenze ed accessori, posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locali, cioe' tenuti o rimasti sfitti per un periodo superiore a sei mesi.
(Omissis). 02A06720
Il comune di BRIAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 6 per mille sul valore dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis). 02A06721
Il comune di BRICHERASIO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare in Euro 120,00 (L. 232.352) la detrazione I.C.I. per l'anno 2002 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza le unita' immobiliari classificate C/2, C/6, C/7, che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al comma 6 l'uso gratuito dovra' essere comprovato da contatto di comodato scritto regolarmente registrato. Sono altresi' considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E' considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2. Di prendere atto delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) valevoli per l'anno 2002 cosi' determinate dalla giunta comunale con atto n. 21 del 21 febbraio 2002:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota ridotta: 4 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza le unita' immobiliari classificate C/2, C/6, C/7, che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in Iinea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al comma 6 l'uso gratuito dovra' essere comprovato da contratto di comodato scritto regolarmente registrato. Sono altresi' considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E' considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabii che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Aree fabbricabili: 7 per mille;
Alloggi non locati: 7 per mille, con esclusione delle, abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
(Omissis). 02A06722
Il comune di BRINDISI MONTAGNA (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di riconfermare per l'anno 2002 le aliquote, le riduzioni e le detrazioni previste per l'anno 2001, qui di seguito espresse in Euro:
riduzione aliquota I.C.I. abitazione principale 5 per mille;
riduzione aliquota I.C.I. abitazione secondarie, terreni edificabili e tutti gli altri immobili 7 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 103,29.
(Omissis). 02A06723
Il comune di BRONTE (provincia di Catania) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., e' stabilita al 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed al 5,5 per mille per le altre tipologie di immobili. stabilire in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 02A06724
Il comune di BRUGNATO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 6,3 per mille;
aliquota ridotta in favore:
a) delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' adibita ad abitazione principale;
b) ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 (vedi art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., sopra richiamato) le cantine, i box, la soffitta, i garages, i posti macchina coperti, i locali di sgombero che costituiscano pertinenze di un'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario, fermo restando che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compreso la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo e fermo restando che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale;
c) ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento, per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata;
d) ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli): 5,5 per mille;
aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, ivi compresi gli alloggi sfitti: 7 per mille. 2. detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A06725
Il comune di BRUSCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. confermare nella misura del 5 per mille aliquota d'imposta I.C.I. anno 2002 per le unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale; 3. confermare nell'importo di Euro 103,29 la detrazione per la prima abitazione; 4. fissare nella misura del 6 per mille aliquota d'imposta I.C.I. anno 2002 per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
(Omissis). 02A06726
Il comune di BUBBIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'esercizio 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili:
aliquota abitazione principale: 5 per mille;
aliquota fabbricati industriali: 7 per mille;
aliquota altri fabbricati: 6 per mille. di stabilire in Euro 103,30 la detrazione d'imposta per il fabbricato adibito ad abitazione principale.
(Omissis). 02A06727
Il comune di BURAGO DI MOLGORA (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
5,2 per mille per le abitazioni principali;
5,9 per mille per le altre tipologie di immobili;
3 per mille per gli immobili inagibili in ristrutturazione e per la realizzazione di autorimesse, escluso i sottotetti. 2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 3. di elevare a Euro 154,94 la detrazione per abitazione principale, per i possessori di un solo immobile utilizzato come abitazione principale, il cui reddito imponibile dichiarato ai fini I.R.PE.F. per l'anno 2001, non ha superato la somma complessiva di L. 28.000.000. Per la determinazione del reddito complessivo familiare si computano i redditi di tutti i familiari conviventi.
(Omissis). 02A06728
Il comune di CAGLIARI ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
immobili ad uso abitativo (categorie A/1, A/2, A/3, A/4. A/5, A/6. A/7, A/8, A/9, A/11:
4,3 per mille per l'abitazione principale e le pertinenze della medesima abitazione, secondo le condizioni stabilite dal regolamento;
6 per mille per gli altri immobili ad uso abitativo, con riduzione al 4,3 per mille nel caso di immobili concessi in locazione, quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi del suddetto art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998, nonche' risulti regolarmente registrato;
altri immobili (categorie A/10, B, C, D, terreni): 4,5 per mille; 2. di approvare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale nelle seguenti misure:
Euro 181,00 (L. 350.464,87), in caso di reddito del nucleo familiare fino a Euro 12.912,00 (L. 25.001.118,24);
Euro 145,00 (L. 280.759,15) in caso di reddito del nucleo familiare compreso fra Euro 12.912,01 (L. 25.001.137,60) ed Euro 18.076,00 (L. 35.000.016,52);
Euro 103,291 (L. 200.000), previste per legge, in caso del reddito del nucleo familiare superiore a Euro 18.076,00.
(Omissis). 02A06729
Il comune di CAINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella seguente misura:
6 per mille (l'aliquota ordinaria);
5,5 per mille, applicabile all'abitazione principale e alle altre unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale a norma dell'art. 2, 3, 4 del vigente regolamento I.C.I.; 2. di confermare per il 2002 in Euro 103,29 annue la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale e per gli immobili ad essa equiparati ai sensi ed agli effetti degli artt. 2, 3, 4 del vigente regolamento I.C.I.
(Omissis). 02A06730
Il comune di CAIRANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili, nel comune di Cairano, nella misura del 5 per mille e per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' prevista la detrazione di Euro 103,30.
(Omissis). 02A06731
Il comune di CALAMONACI (provincia di Agrigento) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di unificare l'aliquota l.C.l. per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 02A06732
Il comune di CALDES (provincia di Trento) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di fissare la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente in Euro 155,00; 3. di ricordare che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I., l'aliquota agevolata del 6 per mille e' applicabile anche alle pertinenze dell'abitazione principale alle quali e' attribuibile anche la quota di detrazione eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale; 4. di riconoscere che, ai sensi del primo comma dell'art. 7 del regolamento I.C.I., le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari, parenti sia in linea retta che collaterale entro il secondo grado, sono equiparate all'abitazione principale se nelle stesse il famigliare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente e pertanto a queste abitazioni sono applicabili l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06733
Il comune di CALVI DELL'UMBRIA (provincia di Terni) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2002:
a) aree fabbricabili: 6 per mille;
b) abitazioni principali: 5 per mille;
c) altri fabbricati aliquota: 6,5 per mille.
(Omissis). 02A06734
Il comune di CALVISANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002;
(Omissis). Abitazione principale + pertin. abit. princ., aliquota del 5,5 per mille; Altre pertinenze, aliquota del 6,75 per mille; Aree fabbricabili, aliquota del 6,75 per mille; Altri fabbricati, aliquota del 6,75 per mille; Terreni, aliquota del 6,75 per mille. Di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A06735
Il comune di CAMAIORE (provincia di Lucca) ha adottato, l'11 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di fissare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
aliquota ordinaria 6,9 per mille;
aliquota ridotta 4,3 per mille operante per le seguenti fattispecie:
1. per l'abitazione principale e sue pertinenze ex art. 5 del regolamento comunale I.C.I.;
2. per l'immobile adibito ad uso abitativo locato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392 o della legge 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 comma 2o o della legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2 comma 1, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale di residenza anagrafica, ex articolo 11-bis del regolamento comunale I.C.I., purche' il contratto sia registrato ai sensi dell'art. 21 comma 18o e 19o della legge 27 dicembre 1997 n. 449; 3. per l'immobile concesso in comodato gratuito ai soggetti previsti ex art. 6 del regolamento comunale I.C.I.; 4. per le unita' immobiliari possedute da anziani e disabili ex art. 11 del regolamento comunale I.C.I.;
aliquota ridotta 2, per mille operante esclusivamente per l'immobile adibito ad uso abitativo locato ai sensi dell'art. 2, comma 3o, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale di residenza anagrafica, ex articolo 11-bis del regolamento comunale I.C.I., purche' il contratto sia registrato ai sensi dell'art. 21 comma 18o e 19o della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
LA DETRAZIONE PER L`ABITAZIONE PRINCIPALE
La detrazione per l'abitazione principale e' quella fissata ex art. 8, punto 2 comma primo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, pari ad Euro 103,291.
Tale detrazione e' elevata:
da Euro 103,291 a Euro 465,00 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti:
proprietari di non piu' di una unita' immobiliare sul territorio nazionale, comprese le pertinenze ed i garage, utilizzata quale abitazione principale con reddito familiare complessivo anno 2001, derivante per almeno il 70% da pensione, non superiore ad Euro 7.747,00 annui. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 codice civile) e piu' specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo 504/92. Compete la stessa detrazione ai genitori soli con figli a carico e reddito familiare, compresi gli assegni di mantenimento, di Euro 8.780,00, aumentato di Euro 2.065,00 per ogni altro figlio a carico oltre il primo. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Cama iore, entro il 30 giugno 2002 autocertificazione su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune attestante il possesso dei requisiti sopra indicati;
da Euro 103,291 a Euro 258,00 esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti:
proprietari di non piu' di una unita' immobiliare sul territorio nazionale, comprese le pertinenze ed i garage, utilizzata quale abitazione principale con reddito familiare complessivo anno 2001, derivante prevalentemente da pensione, non superiore ad Euro 14.460,00 annui. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non informa imprenditoriale (art. 2135 codice civile) e piu' specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 504/92. Compete la stessa detrazione ai genitori soli con figli a carico e reddito familiare, compresi gli assegni di mantenimento, di Euro 14.460,00, aumentato di Euro 2.065,00 per ogni altro figlio a carico oltre il primo. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro il 30 giugno 2002 autocertificazione su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.
(Omissis). 02A06736
Il comune di CAMBIANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare le aliquote comunali sugli immobili per l'anno 2002 nelle misure seguenti:
abitazione principale 5,5 per mille;
terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati 6 per mille;
(Omissis); di fissare, per l'anno d'imposta 2002, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 114;
(Omissis);
di modificare il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 26 febbraio 1999, modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 26 novembre 1999, come segue:
viene aggiunto l'art. 5-bis:
assimilazione ad abitazione principale degli immobili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, lettera e); 1. vengono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione della sola aliquota agevolata, quelle concesse ad uso gratuito a parenti in linea reta di primo grado (genitori o figli). Per tali immobili non trova applicazione la detrazione per abitazione principale. 2. I contribuenti interessati devono partecipare all'ufficio tributi apposita dichiarazione sostitutiva entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini I.C.I.
(Omissis). 02A06737
Il comune di CAMERANO CASASCO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 02A06738
Il comune di CAMPO CALABRO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di prendere atto che a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e' stata istituita l'imposta I.C.I. vedi G.M. n. 31 del 17 febbraio 1993; di confermare per l'anno 22 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, per come specificato in premessa; di stabilire nella misura di Euro 113,62 (L. 220.000) la detrazione relativa alla prima abitazione.
(Omissis). 02A06739
Il comune di CAMPO SAN MARTINO (provincia di Padova) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni relative all'Imposta comunale sugli immobili come segue:
a) Tipologia aliquota
aliquota ordinaria .... 6 per mille
abitazione principale e relative pertinenze .... 5 per mille
abitazioni locate utilizzate come abitazione princi- pale .... 5 per mille
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2o grado .... 5 per mille
abitazioni non locate .... 6 per mille
immobili diversi dalle abitazioni .... 6 per mille
b) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' confermata in L. 200.000 pari a Euro 103,29.;
e) la detrazione e' aumentata a L. 300.000, pari a Euro 154,94 nei seguenti casi:
contribuenti che siano assistiti dal comune in via continuativa;
contribuenti il cui reddito familiare complessivo non superi i seguenti limiti:
nucleo familiare di 1 persona: reddito non superiore ad una pensione minima erogata dall'INPS;
nucleo familiare di 2 o piu' persone: reddito non superiore a due pensioni minime erogata dall'INPS; a condizione, in entrambi i casi che l'unita' immobiliare (comprese le pertinenze dell'abitazione principale) deve costituire l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno di imposizione, ovvero l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione, escluso l'eventuale possesso di terreni agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati;
vengono escluse da tale beneficio le abitazioni iscritte in catasto alle seguenti categorie: A/1 - A/7 - A/8;
i soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno presentare richiesta, sotto pena di decadenza del beneficio, entro il 30 maggio 2002, corredata da una dichiarazione nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 41/68 n. 15, attestante la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei diritti reali sull'unita' adibita a propria abitazione principale nonche' copia del modello per la dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2001;
d) ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 662/1996, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
(Omissis). 02A06740
Il comune di CAMPODIPIETRA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 1 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
I.C.I.:
aliquota dell'Imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: 5,3 per mille.
Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis). 02A06741
Il comune di CANALE d'AGORDO (provincia di Belluno) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire in Euro 130,00 la misura della detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992; 2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota agevolata per abitazione principale: 5 per mille applicabile anche, a norma del vigente regolamento comunale I.C.I.:
alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
all'alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi case popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata;
all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
all'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'Ufficio tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
all'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari dei possessore.
Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, le soffitte, le rimesse, le cantine, i tabia', le legnaie, i box, i posti macchina coperti e scoperti, in quanto durevolmente destinati a servizio dell'abitazione, in numero non superiore all'unita' per ciascuna tipologia di pertinenza. Il carattere pertinenziale dell'immobile, dovra' essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', trasmessa al comune entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I., ovvero con la dichiarazione medesima.
aliquota agevolata, pari al 3 per mille a favore di proprietari che eseguano:
interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
interventi volti all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
Aliquota agevolata, pari al 3 per mille, a favore degli enti senza scopo di lucro.
Aliquota agevolata, pari al 6 per mille, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
Aliquota ordinaria: 7 per mille per:
gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
gli immobili destinati ad uso diverso da quello d'abitazione;
gli immobili posseduti da non residenti;
per tutti i casi per i quali non e' prevista una aliquota agevolata.
(Omissis). 02A06742
Il comune di CANCELLARA (provincia di Potenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). ha determinato l'imposta I.C.I. nel modo che segue:
4,5 per mille: prima casa;
5,5 per mille: seconda casa;
Euro 103,29: detrazione prima casa.
(Omissis). 02A06743
Il comune di CANTOIRA (provincia di Torino) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille nonche' la detrazione per abitazione nella misura di Euro 103,29;
(Omissis). di applicare, (omissis), un'aliquota ridotta al 3 per mille, esclusivamente per gli immobili oggetto di interventi di recupero per case inagibili o inabitabili o d'interesse storico o architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o di posti auto o utilizzo di sottotetti, ai sensi e con le modalita' fissate dall'art. 1 della legge n. 449/97.
(Omissis). 02A06744
Il comune di CANTU' (provincia di Como) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002:
1) l'aliquota ordinaria e' fissata nella misura del 4,95 per mille. L'aliquota e' ridotta al 4,3 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
2) la detrazione per l'abitazione principale, stabilita in Euro 104 (pari a L. 201.372), fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e' aumentata a Euro 207 (pari a L. 400.808) per i soggetti, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolari di redditi da pensione o lavoro dipendente con reddito imponibile familiare, assoggettato a IRPEF, non superiore a Euro 14.203,00 (pari a L. 27.501.000);
b) nuclei familiari ove sia presente un disabile totale con reddito imponibile familiare, assoggettato ad IRPEF, non superiore a Euro 28.406,00 (pari a L. 55.002.000);
3) la maggiore detrazione di cui al punto 2) e' concessa solo se l'unita' immobiliare abitata e' l'unica unita' immobiliare posseduta dal nucleo familiare a qualsiasi titolo, con la sola aggiunta di al massimo due box e/o di una cantina anche se accatastate separatamente e di terreni agricoli. Sono escluse dalla maggiore detrazione le unita' immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, cosi' come sono esclusi dal beneficio dell'ulteriore detrazione i possessori di aree edificabili;
4) i soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore detrazione dovranno presentare apposita richiesta contenente, anche in forma di autocertificazione:
cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale;
l'ammontare del reddito imponibile percepito nell'anno precedente;
il possesso dei requisiti di cui al punto 2) e 3);
La richiesta dovra' essere presentata, entro e non oltre il termine di pagamento dell'imposta per l'anno di competenza e comunque prima di applicare la maggiore detrazione in sede di versamento; la mancata applicazione dell'ulteriore detrazione non da diritto a rimborsi. Tale richiesta va presentata direttamente all'ufficio tributi del comune o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
(Omissis). 02A06745
Il comune di CAORSO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di applicare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. diversificandole nel seguente modo:
1) per l'abitazione principale e relative pertinenze: 4,8 per mille;
2) aliquota 4,8 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3) per tutti gli altri immobili: 5,6 per mille;
4) di confermare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze;
5) detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A06746
Il comune di CAPACI (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 e per gli anni successivi l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille, con esclusione della prima casa che viene confermata al cinque per mille con detrazione di Euro 118,79.
(Omissis). 02A06747
Il comune di CAPANNOLI (provincia di Pisa) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote d'imposta e detrazioni:
a) aliquota ordinaria del 6 per mille;
b) aliquota ridotta del 5 per mille per le fattispecie e con le modalita' di cui agli articoli 7 ed 8 del regolamento I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 29 febbraio 2000;
c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati; 3. di mantenere per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi la detrazione pari a Euro 103,30 (L. 200.000); 4. di stabilire in attuazione dell'art. 7, comma 3, lettera B) sul regolamento I.C.I. per l'anno 2002 una maggiore detrazione pari a Euro 130,00 a favore delle famiglie che abbiano al loro interno soggetti portatori di handicap in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente, certificata dalle competenti autorita' sanitarie locali, ai sensi della legge n. 104/92, purche' non tenuti presso strutture pubbliche o private.
(Omissis). 02A06748
Il comune di CAPESTRANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella misura del 6 per mille; di dare atto che per esenzioni, riduzioni e detrazioni della imposta trova applicazione la normativa vigente in materia.
(Omissis). 02A06749
Il comune di CAPODIMONTE (provincia di Viterbo) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002:
aliquota per l'abitazione principale: 5,5 per mille;
detrazione abitazione principale L. 220.000 Euro 113,62;
aliquota per tutti gli altri immobili 6,5 per mille;
dare atto che come da precedente delibera consiliare n. 6 del 28 febbraio 2000 anche per il corrente anno 2002 sono applicate le seguenti norme:
2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque unitilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente.
4. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 220.000 Euro 113,62 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti, alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
5. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). VIII - di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titoli principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis). 02A06750
Il comune di CARAVINO (provincia di Torino) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e di determinare in Euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3, e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(Omissis). 02A06751
Il comune di CARBONARA DI PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Abitazione principale e relative pertinenze:
aliquota 5 per mille;
Altri immobili: aliquota 6 per mille; 2) Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 - Euro 103,29, fissate per legge e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione; 3) Di confermare che la detrazione per l'anno 2002, venga aumentata a L. 300.000 - Euro 154,94, a favore delle famiglie con reddito non superiore a L. 10.000.000 - Euro 5.164,57, rapportate al periodo dell'anno durante il quale tale destinazione.
(Omissis). 02A06752
Il comune di CARBONATE (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Imposta comunale sugli immobili:
Detrazione:
detrazione per la prima abitazione, (*)elevabile a lire 300.000 (Euro 154,94) se il reddito dell'intero nucleo familiare riferito all'anno precedente non supera lire 22 milioni), lire 200.000 (*), Euro 103,29 (*);
Aliquote:
a) abitazione principale e sue pertinenze (box, ecc.), anche distintamente iscritte in catasto, cosi' come previsto dagli artt. 13 e 14 del vigente regolamento comunale per l'applicazione I.C.I., 4 per mille;
b) abitazioni e relative pertinenze (box ecc.) concesse in comodato ai parenti cosi' come indicato dall'art. 11 del vigente regolamento comunale per l'applicazione I.C.I., 4 per mille;
c) immobili che non rientrano nelle precedenti classificazioni, compresi terreni ed aree fabbricabili, 5 per mille. 1. di stabilire le seguenti detrazioni per l'applicazione deIl'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 10 gennaio 2002: Oggetto dell'imposta |Detrazioni --------------------------------------------------------------------- A) Abitazione principale e sue pertinenze (box ecc.) | anche distintamente iscritte in catasto, cosi' come | previsto dagli artt. 13 e 14 del vigente regolamento | comunale.... |Euro 103,29 --------------------------------------------------------------------- B) Abitazioni e relative pertinenze (box ecc.) concesse | in comodato ai parenti cosi' come indicato dall'art. 11 | del vigente regolamento comunale.... |nessuna --------------------------------------------------------------------- C) Immobili che non rientrano nelle precedenti | classificazioni, compresi terreni ed aree | fabbricabili.... |nessuna
La detrazione e' aumentata fino a Euro 154,94 nel caso di abitazione principale posseduta da persone fisiche, con reddito dell'anno precedente del relativo nucleo familiare non superiore a Euro 11.362,05. 2. di dare atto che:
per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive integrazioni e modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
le detrazioni per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, dandosi atto che per "abitazione principale" si intende quella nella quale il contribuente che la possieda a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996);
i contribuenti interessati alla maggiore detrazione per l'abitazione principale stabilita in Euro 154,94 di cui sopra, dovranno produrre entro la data di pagamento della prima rata di acconto dell'imposta, una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, allegando la documentazione attestante la situazione reddituale.
(Omissis). 02A06753
Il comune di CARCARE (provincia di Savona) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, cosi' come da delibera C.C. n. 26 del 29 febbraio 2000, e deliberazione di G.C. n. 265 del 22 dicembre 2000, cosi' come di seguito indicato:
1) 6,3 per mille - sugli immobili destinati ad abitazione principale nonche' sugli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado per i quali vi sia regolare contratto di comodato registrato a norma di legge;
2) 6,8 per mille - sugli altri immobili non rientranti nella fattispecie precedenti; di applicare le seguenti detrazioni I.C.I.:
1) Euro 114 sugli immobili destinati all'abitazione principale nonche' su quelli concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado;
2) Euro 181 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di pensionati che compiano, nell'anno in corso, i 65 anni di eta', che siano residenti nel comune di Carcare, che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria, e che abbiano un reddito, escluso quello derivante dall'abitazione, non superiore al trattamento minimo I.N.P.S., se singoli, o non superiore al trattamento minimo I.N.P.S. piu' pensione sociale se il nucleo familiare e' composto da due o piu' persone;
3) Euro 181 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nell'anno in corso e che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria;
4) Euro 181 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di nuclei familiari aventi portatori di handicap con invalidita' totale permanente che non dispongano di altre abitazionii oltre la propria. Per usufruire delle detrazioni di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4, e' necessario presentare apposita richiesta entro la scadenza della prima rata.
(Omissis). 02A06754
Il comune di CARINOLA (provincia di Caserta) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare anche per l'anno 2002, l'aliquota del 6 per mille per l'I.C.I. con abbattimento per abitazione principale in Euro 134,28.
(Omissis). 02A06755
Il comune di CARLANTINO (provincia di Foggia) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 02A06756
Il comune di CARMAGNOLA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Tipologia |Aliquota --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari adibite a prima| casa dal proprietario o dal | titolare del diritto di usufrutto | od abitazione comprensive di due | pertinenze, ancorche' | distintamente iscritte a catasto |5 per mille --------------------------------------------------------------------- detrazione per ogni unita' | immobiliare adibita prima casa, | comprensiva delle pertinenze |Euro 110,00 --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari e relative | pertinenze concesse in uso | gratuito a parenti fino al secondo| grado e da questi adibiti a prima | casa, a condizione che ne venga | data ogni anno comunicazione | all'ufficio nessuna detrazione | I.C.I. entro la data di scadenza | del versamento in acconto |5 per mille nessuna detrazione --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari locate come | prima casa ai sensi del comma 4, | primo periodo dell'art. 2 della | legge 09/12/1998 n. 431 |2 per mille nessuna detrazione --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari adibite a | civile abitazione non locate e per| le quali non risultano registrati | contratti di locazione da almeno | due anni |8 per mille --------------------------------------------------------------------- altri immobili |6 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari possedute da | anziani o disabili permanentemente| ricoverati in istituti, purche' | non locate, a condizione che ne | venga data ogni anno comunicazione| equiparate alla prima casa anche all'ufficio I.C.I. entro la data |senza mantenere la residenza, di scadenza del versamento in |usufruendo della detrazione di acconto |Euro 110,00
(Omissis). 02A06757
Il comune di CAROLEI (provincia di Cosenza) ha adottato, l'8 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare nella misura unica del 6,5 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 2002; 3. che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, per effetto dell'arrotondamento, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 02A06758
Il comune di CAROSINO (provincia di Taranto) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di persone fisiche, per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, nonche' per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro nella misura del 5 per mille;
b) immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni e fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, nella misura del 6,5 per mille;
c) di stabilire in fine ai sensi della citata norma che la detrazione applicabile per le unita' immobiliari di cui al punto a) del dispositivo della presente deliberazione, e' fissato nell'ammontare di Euro 103,29 annue, elevabile a Euro 129 per i contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, un malato psichico, un trapiantato d'organo o un dializzato, la cui invalidita' sia riconosciuta al 100% ed il cui reddito lordo complessivo familiare (comprese eventuali indennita' sociali) sia inferiore a Euro 10.330,00, elevabile di Euro 1.000,00 per ogni altro componente successivo al primo;
d) di dare atto che l'aliquota di cui al punto a) e la detrazione di cui al punto c), si applicano anche alle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi del regolamento dell'I.C.I. approvato con deliberazione del c.c. n. 12 del 6 aprile 1999, esecutiva;
e) di confermare quanto stabilito con deliberazione della G.M. n. 40 del 21 marzo 2000, in materia di valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini I.C.I.
(Omissis). 02A06759
Il comune di CARRU' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 gennaio 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, come gia' stabilito con deliberazione della giunta comunale n. 13/2001; 2. di confermare in Euro 103,29, per l'anno 2002, la detrazione unica per abitazione principale.
(Omissis). 02A06760
Il comune di CARTIGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e la detrazione per abitazione principale come di seguito riportato:
alquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5 per mille rapportata al valore degli immobili;
aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 4 per mille rapportata al valore degli immobili per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principali;
limitatamente ad abitazioni locate a persone extracomunitarie in seguito alla stipula di un "Accordo fra istituzioni in merito al problema alloggiativoº" (rif. circolare n. 122 del 10 dicembre 1997 - Prefettura di Vicenza) l'aliquota nella misura del 4,5 per mille come previsto all'art. 5 lettera g) del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,30 nei seguenti casi:
a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato dall'A.T.E.R.
(Omissis). 02A06761
Il comune di CARUGO (provincia di Como) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002:
1) l'aliquota ordinaria e' fissata nella misura del 5,5 per mille;
2) la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in Euro 130,00 (pari a L. 251.715), fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3) la detrazione per abitazione principale e' aumentata a Euro 155,00 (pari a L. 300.122) fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta a favore dei nuclei familiari con presenza di disabile alle seguenti condizioni:
a) proprieta' di un'unica abitazione di residenza anagrafica, con esclusione di altre proprieta' immobiliari soggette a l.C.l.;
b) reddito del nucleo familiare fino a Euro 28.406,00 (pari a L. 55.002.000) annue lorde, con esclusione delle provvidenze economiche erogate dalla prefettura;
c) percentuale di invalidita' attribuita dalla Commissione sanitaria A.S.L. pari o superiore al 70%;
d) il diritto alla detrazione e' applicabile una sola volta anche in presenza di piu' disabili nello stesso nucleo familiare.
4) I soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore detrazione dovranno presentare all'Ufficio tributi del comune apposita comunicazione contente, anche in forma di autocertificazione:
cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale;
l'ammontare del reddito imponibile percepito nell'anno precedente;
il possesso dei requisiti di cui al punto 3);
La richiesta dovra' essere presentata, entro e non oltre il termine di pagamento dell'imposta per l'anno di competenza e comunque prima di applicare la maggiore detrazione in sede di versamento; la mancata applicazione dell'ulteriore detrazione non da diritto a rimborsi.
(Omissis). 02A06762
Il comune di CASALANGUIDA (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.
(Omissis). 02A06763
Il comune di CASALMAGGIORE (provincia di Cremona) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare, per l'anno di imposta 2002, le aliqute I.C.I. come segue:
1) l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 e' fissata nella misura indifferenziata del 5,75 per mille;
2) in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1, l'aliquota per il 2002 e' fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo di tre anni (compreso il 2002), per periodi di imposta comunale rapportati ai mesi nei quali si protrae tale condizione per i soli immobili realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di detti immobili. Trascorso detto periodo, qualora l'immobile risulti invenduto, l'imposta viene applicata nella misura ordinaria. Di dare atto che, con deliberazione consiliare n. 110 in data 5 dicembre 2001, sono state fissate le seguenti determinazioni:
per l'anno 2002 e' fissata in Euro 130,00 fino alla concorrenza del suo ammontare, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
di stabilire che, per il periodo di imposta 2002, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata; di stabilire, per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,75 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro;
di stabilire che possono godere della detrazione spettante all'abitazione principale anche le pertinenze (posti auto, box, autorimesse, soffitte e cantine). L'ammontare della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale puo' essere computato per la parte residua e fino alla concorrenza di Euro 130,00, in diminuzione dell'imposta medesima per una sola pertinenza (posto auto, box, autorimessa, soffitta o cantina). La detrazione, con le modalita' sopraprecisate, spetta per una sola pertinenza purche' sia contigua all'abitazione principale;
di non avvalersi, per quanto precisato in premessa, della facolta' di non ridurre l'aliquota ordinaria per gli immobili oggetto di intervento come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(Omissis). 02A06764
Il comune di CASATISMA (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 103.
(Omissis). 02A06765
Il comune di CASERTA ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze come disciplinate dal comma 3, dell'art. 2 del regolamento I.C.I. per l'anno 2001, nonche' per l'unita' immobiliare data in uso gratuito a parenti in linea diretta sempre regolamentata dal succitato articolo comma 1;
aliquota 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente in istituti sanitari, acquisiscono la residenza in loco, a condizione che la stessa non risulti locala;
aliquota 6,75 per mille per tutti gli altri immobili;
detrazione per l'abitazione principale e assimilate L. 200.000.
(Omissis). 02A06766
Il comune di CASINA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote differenziate I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nel modo e nelle misure di seguito riportate:
4,8 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per l'unita' immobiliare equiparata all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del vigente regolamento comunale disciplinante l'imposta, qualora:
e' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisice la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti localta;
l'abitazione viene concessa in uso gratuito, dal soggetto passivo d'imposta ai propri genitori o figli, che la occupano quale loro abitazione principale;
per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ad una sola unita' immobiliare di categoria catastale C/6 e C/7 e limitatamente ad una sola cantina ed una soffitta di categoria catastale C/2;
7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 2. di confermare per l'anno 2002, in Euro 103,29 (L. 199.997), la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis). 02A06767
Il comune di CASSINE (provincia di Alessandria) ha adottato, l'11 e 25 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Cassine nella misura del 5,5 per mille;
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti: a) euro 103,29 rapportate ad anno, per la generalita' dei contribuenti;
b) euro 123,95 ai contribuenti per i quali ricorrano tutti i seguenti requisiti:
1) l'immobile sia destinato ad abitazione principale del contribuente;
2) il contribuente sia ultrasessantacinquenne, pensionato o coniuge a carico di pensionato;
3) il nucleo familiare cui appartiene il contribuente goda di un reddito imponibile IRPEF annuo non superiore ad euro 6.197,48. Si considerano facenti parte del nucleo familiare del contribuente, i soggetti con i quali questi convive nonche' quelli considerati a suo carico ai fini dell'I.R.PE.F.; 2. di dare atto che i contribuenti che intendono beneficiare della predetta agevolazione dovranno presentare istanza, corredata da opportuna documentazione o dichiarazione sostitutiva, entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata dell'I.C.I.. La mancata presentazione dell'istanza entro il predetto termine comportera' la decadenza del beneficio. Le istanze si intendono accolte con riserva di verifica dell'esistenza delle condizioni agevolative entro i termini previsti per gli accertamenti in rettifica.
(Omissis). 02A06768
Il comune di CASSINELLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille l'aliquta I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli altri immobili; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 (Euro 103,29);
(Omissis). 02A06769
Il comune di CASSINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota del 5 per mille, vigente nell'anno 2001, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze; 2. di confermare altresi', per l'anno 2002, l'aliquota del 6,5 per mille, vigente nell'anno 2001, per tutti gli altri immobili, compresi quelli non adibiti ad abitazione principale; 3. di confermare, inoltre, per l'anno 2002, in Euro 118,79 (pari a L. 230.000) la detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, gia' vigente nell'anno 2001.
(Omissis). 02A06770
Il comune di CASTEL DEL PIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per quanto detto in narrativa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2001 anche per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
a) fabbricati adibiti ad abitazione principale: aliquota 5,9 per mille;
b) fabbricati categoria D (attivita' produttive): aliquota 5,9 per mille;
c) altri fabbricati: aliquota del 6,5 per mille;
d) aree fabbricati: aliquota 5,9 per mille;
e) terreni agricoli: esenti come legge. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione per la prima casa nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000); confermare, per l'anno 2002, l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale ad Euro 129,11 = (L. 250.000) per i soggetti persone che abbiano un reddito imponibile IRPEF inferiore ad Euro 7.746,85, (L. 15.000.000) annui per nucleo familiare e che, entro i termini di legge, presentino idonea dichiarazione comprovante il diritto alla maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06771
Il comune di CASTEL RITALDI (provincia di Perugia) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, nelle misure che seguono:
a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
b) abitazione principale (prima casa): aliquota 5,5 per mille;
c) abitazione a disposizione: aliquota 7 per mille; 2. sulla base di quanto esposto nel precedente punto 1, di confermare per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per quanto attiene alle aree edificabili.
(Omissis). 02A06772
Il comune di CASTEL SAN PIETRO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, con effetto dal 1 gennaio 2002, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
5 per mille per la prima abitazione;
7 per mille per tutti i restanti immobili; 2. di stabilire per l'anno 2002 in Euro 103,29, la detrazione per le abitazioni possedute da persone fisiche che le utilizzano quali abitazioni principali.
(Omissis). 02A06773
Il comune di CASTELBELFORTE (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote delle imposte comunali sugli immobili (I.C.I:) che saranno applicate in questo comune in due misure del 5,5 per mille come aliquota ordinaria con la detrazione per la prima casa in Euro 103,29 (L. 199.997) e del 7 per mille per le case sfitte;
(Omissis). 02A06774
Il comune di CASTELCIVITA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 02A06775
Il comune di CASTELFRANCI (provincia di Avellino) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota (I.C.I.) nel seguente modo:
abitazione principale: 5,5 per mille;
tutti gli altri casi 6 per mille;
confermare la deduzione per l'abitazione principale in Euro 103,30.
(Omissis). 02A06776
Il comune di CASTELGIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille lasciandola quindi inalterata rispetto a l'anno precedente; 2. di confermare anche per l'anno 2002, quanto previsto nella deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 1996, ovvero in misura di Euro 154,94 per i percettori di reddito di sola pensione non superiore a Euro 6.197,48, e proprietari di una sola casa di abitazione.
(Omissis). 02A06777
Il comune di CASTELL'ALFERO (provincia di Asti) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquota 6 per mille; aliquota prima casa 4,5 per mille; aliquota prima casa anziani, ricovero in struttura socio assistenziale, purche' non occupata da familiari, parenti o altri e se unico immobile in proprieta': 4,5 per mille, inteso per anziano che ha compiuto sessantacinque anni di eta'; aliquota pertinenza abitazione principale 4,5 per mille, alle seguenti condizioni:
cat. C6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse costituenti pertinenza dell'abitazione principale;
superficie massima della pertinenza per conseguire l'agevolazione: mq 30 risultati dal certificato catastale;
distanza della pertinenza dall'abitazione principale: 100 ml;
l'agevolazione risulta applicabile ad una sola pertinenza. Detrazione applicata alla prima casa: L. 200.000 (misura legale).
(Omissis). 02A06778
Il comune di CASTELLAR (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 a valere per le abitazioni principali e per altri basi imponibili ad eccezione delle seconde case e case sfitte; 2. di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 per le seconde case o abitazioni comunque possedute in aggiunta all'abitazione principale e non affittate; 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene fissata nella misura minima prevista dalla legge di Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A06779
Il comune di CASTELLALTO (provincia di Teramo) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille (unica). 2. elevare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000 (art. decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55, art. 3 legge n. 562/1996). 3. stabilire l'aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici da valore limitamente alle predette unita' immobiliare e per la durata di anni tre dall'inizio lavori.
(Omissis). 02A06780
Il comune di CASTELLINA MARITTIMA (provincia di Pisa) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvate con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 6 marzo 2000:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 5,3 per mille; 2. di confermare altresi' in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
(Omissis). 02A06781
Il comune di CASTELNUOVO BOZZENTE (provincia di Como) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002:
1) l'aliquota ordinaria e' fissata al 6 per mille;
2) la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in Euro 103,29., fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se la medesima unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e al periodo per i quali la destinazione medesima si verifica;
(Omissis). 02A06782
Il comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui ai prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
1) abitazione principale: aliquota al 6 per mille;
2) altre tipologia di immobili: aliquota al 6 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:
1) abitazione principale: detrazione d'imposta Euro 103,29.
(Omissis). 02A06783
Il comune di CASTELSARDO (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2002:
fabbricati adibiti ad abitazione principale ed assimilati: 4 per mille;
fabbricati inagibili e/o inabitabili oggetto di interventi di recupero: 2 per mille;
fabbricati siti nel centro storico dichiarati di interesse artistico o architettonico ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, oggetto di interventi di recupero:
residenti: 2 per mille;
non residenti: 4 per mille.
fabbricati classificati nella categoria D2 (albeghi e pensioni): 5,5 per mille;
tutte le altre fattispecie di legge: 6,5 per mille. Dare atto che gli immobili inagibili e/o inabitabili o siti nel centro storico oggetto di interventi di recupero, potranno usufruire delle aliquote agevolati suddetti per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori; di fissare in Euro 103,29 (lire 200.000) la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06784
Il comune di CASTENASO (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 dicembre 2001 e il 13 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
l'aliquota del 5,4 per mille:
per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche; dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; degli anziani o dei disabili possessori di unita' immobiliare, a titolo di proprieta' o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; del comodante di unita' immobiliari concesse, in uso gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea retta fino al 1o grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche, a condizione che il comodante sia possessore sull'intero territorio nazionale, a titolo di proprieta' o di altro diritto reale, esclusivamente dell'immobile in cui abita e di quello concesso in uso gratuito e delle relative pertinenze disciplinate dall'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;
per le pertinenze dell'abitazione principale cosi' come regolamentato dalle norme soprarichiamate;
l'aliquota del 9 per mille per i fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locali (non occupati), per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, adottando cosi' uno strumento fiscale per favorire l'incremento dell'offerta sul mercato delle locazioni;
l'aliquota del 7 per mille:
per i fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati da un periodo inferiore a due anni;
per i restanti fabbricati non locali indipendentemente dalla durata della mancata locazione;
l'aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
l'aliquota dello 0,5 per mille per le abitazioni date in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 4; 2. di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate una ulteriore detrazione di Euro 61,98 pari a lire 120.000 da aggiungere alla detrazione di Euro 103,30 pari a lire 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali:
a) Nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap:
1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2. avere nel nucleo familiare un portatore di handicap;
b) Famiglie con minorenni in affido:
1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2. avere nel nucleo famigliare uno o piu' minorenni in affido.
c) Famiglie con 3 o piu' figli:
1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2. essere componente di una famiglia con almeno 3 figli.
d) Giovani coppie:
1. possesso dei solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2. avere costituito un nucleo familiare coppia sposata o convivente) da non piu' di 5 anni e dimostrare di avere contratto un mutuo di prima casa presso un Istituto di credito o di avere usufrutto della cessione del quinto dello stipendio, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di eta'.
e) Famiglie con redditi bassi:
1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione, Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2. essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all'anno 2001 non sia superiore a Euro 7.488,62 pari a lire 14.500.000 annui lordi per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati e non superiore ad .... 5.939,25 pari a lire 11.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori autonomi;
f) Famiglie con almeno 3 componenti e al cui interno e' presente un anziano:
1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione, Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2. avere nel nucleo familiare, composto da almeno 3 persone, un anziano che abbia eta' uguale o superiore a 75 anni. Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione di Euro 61,98 pari a lire 120.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:
Il contribuente deve presentare ogni anno, con riferimento al singolo periodo d'imposta, una richiesta - autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione.
La richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento del saldo dell'imposta all'Ufficio tributi del comune di Castenaso - P.zza Bassi 1 - 40055 Castenaso, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.
I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momento del pagamento gia' tener conto della ulteriore detrazione richiesta.
L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa che comprovi quanto dichiarato.
Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. La mancata presentazione ogni anno, con riferimento al singolo periodo d'imposta, dell'autocertificazione comportera' il recupero dell'imposta non versata con applicazione di sanzioni ed interessi, nell'espletamento dell'attivita' di liquidazione/accertamento dell'imposta comunale sugli immobili posta in essere dall'Ufficio tributi nei termini stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992.
3. di riconoscere altresi' una ulteriore detrazione di imposta di Euro 61,98 pari a lire 120.000 da aggiungere alle detrazioni di Euro 103,30 pari a L. 290.000 agli alloggi regolarmente assegnati dall'istituto Autonomo per le Case Popolari.
(Omissis). di modificare la lettera e) disciplinante i requisiti per il riconoscimento dell'ulteriore detrazione di Euro 61,98 da aggiungere alla detrazione di Euro 103,30 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali, cosi' come deliberata dalla giunta comunale con atto n. 298 del 19 dicembre 2001 che cosi' recita: "essere in possesso del requisito a cui al punto a)1. ed essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all'anno 2001 non sia superiore a Euro 7.488,62 pari a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati e non superiore ad Euro 5.939,25, pari a L. 11.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori autonomi nel seguente modo:
famiglie con redditi bassi:
1. l'appartamento abitato deve essere l'unica proprieta' immobiliare sul suolo nazionale del contribuente. A tale appartamento possono essere associate eventuali pertinenze, alle quali comunque non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in qui l'appartamento fosse abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2. essere in possesso del requisito a cui al punto 1. ed essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all'anno 2001 non sia superiore a Euro 7.993,18 annui lordi per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati e non superiore ad Euro 6.399,42 per ogni componente se lavoratori autonomi.
(Omissis). 02A06785
 
Il comune di CASTIGLION DEL LAGO (provincia di Perugia) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella seguente misura:
aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze (limitatamente ad un solo immobile destinato a pertinenza e purche' accatastato in categoria C/2, C/6 o C/7): 5,6 per mille;
aliquota per aree fabbricabili e tutti gli altri immobili: 7 per mille;
aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale di anziani e disabili - art. 4 comma 1 legge 556/1996: 5,6 per mille;
aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale concessi dal proprietario in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori e figli) a condizione che il familiare beneficiario abbia la propria residenza anagrafica presso l'immobile oggetto del beneficio compreso un solo garage o box di pertinenza abitazione principale (purche' accatastato in categoria C/2, C/6 o C/7 (dichiarazione su apposito modulo a disposizione presso il comune). Coloro che hanno gia' presentato la dichiarazione per gli anni 2000 e/o 2001 ed in seguito non hanno subito variazioni sono esonerati da questo adempimento: 5,6 per mille;
immobile accatastato o accatastabile in categoria D costruito a partire dall'anno d'imposta 2000, come attestato da concessione edilizia: 4 per mille. 2. di elevare per l'anno 2002 la detrazione concessa per l'l.C.I. dovuta sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, secondo le seguenti modalita':
a) elevazione da Euro 103,29 a Euro 155,00 da rapportare alla percentuale di possesso, per i soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari i cui componenti abbiano percepito, in relazione all'anno precedente, i seguenti redditi per un ammontare lordo complessivo inferiore a Euro 5.700,00:
redditi di pensione (I.N.P.S., gestioni sostitutive). Sono esclusi dal calcolo le pensioni di invalidita' civile, di guerra, le rendite I.N.A.I.L., gli assegni di accompagnamento d'invalido civile;
reddito derivante dall'immobile di diretto utilizzo per il quale si richiede la riduzione dell'imposta e dalla sua pertinenza (box, garage, cantina) ancorche' accatastata autonomamente;
redditi da terreni dichiarati nell'apposito quadro della dichiarazione a fini I.R.PE.F.
b) elevazione da Euro 103,29 a Euro 130,00, da rapportare alla percentuale di possesso, per i medesimi soggetti aventi la stessa tipologia di redditi, ma con ammontare lordo complessivo inferiore a Euro 10.300,00;
c) concedere tale detrazione ai soli soggetti che ne faranno richiesta documentata secondo i criteri individuati con deliberazione della giunta comunale n. 312 del 14 maggio 1997;
d) specificare che, ai sensi dell'applicazione della presente disposizione, per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone che anagraficamente o di fatto convivono nella medesima abitazione del soggetto passivo, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'.
(Omissis). 02A06786
Il comune di CASTORANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare le aliquote sull'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002 nel modo seguente:
per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze: 5,5 per mille;
per tutti gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale, comprese le aree e lotti edificabill: 5,8 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare destinata alla residenza principale: Euro 103,29 (lire 200.000).
(Omissis). 02A06787
Il comune di CASTRIGNANO DEI GRECI (provincia di Lecce) ha adottato, il 18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'applicazione, dell'imposta comunale sul valore degli immobili (I.C.I.) cosi' come previsto nell'anno 2001.
(Omissis).
5,5 per mille per i soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
6,5 per mille per i restanti soggetti passivi. 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 103,29 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02A06788
Il comune di CAUTANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, a decorrere dal 1o gennaio 2002, l'aliquota per l'imposta Comunale sugli Immobili nella misura unica del 6,5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principali dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
(Omissis). 02A06789
Il comune di CAVALESE (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), nella seguente misura:
a) aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate;
b) aliquota ridotta del 4 per mille:
b.1 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
b.2 per le unita' immobiliari beate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
b.3 per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
b.4 per le unita' immobiliari qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, come previsto dai commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ovvero cose immobili classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' per effetto di quanto previsto dal regolamento approvato con delibera consiliare n. 72/1998;
b.5 per le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il terzo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.
c) aliquota maggiorata del 6 per mille da applicarsi per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione, alla vendita o tenuti a disposizione per la villeggiatura o altro, con esclusione delle abitazioni individuate alla precedente lettera b), che scontano l'aliquota ridotta; 2. di determinare per l'anno 2002, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, in Euro 154,94, la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, da applicarsi indistintamente per:
a) le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, in quanto posseduti come abitazione principale;
d) per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
e) per le unita' immobiliari qualificabili come pertinenze, ai sensi delIart. 817 deI codice civile, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, come previsto dai commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, solo per la quota eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale.
Nonche' per effetto di quanto previsto dal regolamento approvato con delibera consiliare n. 72/1998;
f) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il terzo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; 3. di fissare, inoltre, in Euro 258,23, la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per:
coloro che oltre al reddito derivante dall'abitazione principale, abbiano quale reddito del proprio nucleo familiare, solo una pensione sociale o un assegno sociale, ovvero una sola pensione integrata al minimo, e coloro che, comunque, siano assistiti in modo permanente dal comune o da altri enti, attraverso l'assistenza di tipo economico.
(Omissis). 02A06790
Il comune di CAVOUR (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2002, la misura del 6 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e ss.mm.ii.; 3. di stabilire, per l'anno 2002. in Euro 139,443 la detrazione per gli immobili ad abitazione principale.
(Omissis). 02A06791
Il comune di CEGGIA (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di riconfermare la aliquote e le agevolazioni I.C.I. adottate per l'anno 2001 e che di seguito si sintetizzano per l'anno d'imposta 2002:
abitazione principale aliquota 4 per mille;
aliquota ordinaria 7 per mille;
detrazione per abitazione principale 113,62; 2. di confermare tutte le riduzioni e le agevolazioni contenute nel regolamento approvato con delibera C.C. n. 36 del 31 marzo 1999. 3. Di applicare tutte le agevolazioni e le aliquote previste per l'abitazione principale anche alle pertinenze ex artt. 817 e 818 del codice civile, nella misura massima di due pertinenze.
(Omissis). 02A06792
Il comune di CENATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'I.C.I. gia' in vigore per gli anni 1997-1998 -1999-2000 e 2001:
applicazione dell'aliquota ridotta del 5,7 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unita' immobiliari equiparate ad abitazioni principali di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58 in data 28 dicembre 1998 e modificato con la deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 1999 e con deliberazione del commissario prefettizio n. 38 del 18 dicembre 1999 e n. 30 del 22 marzo 2000;
unica aliquota del 7 per mille per tutti gli altri contribuenti;
in conformita' all'art. 6 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504. 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 120,00 la detrazione per le abitazioni principali e per le unita' immobiliari equiparate ad abitazioni principali di cui all'art. 9 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58 in data 28 dicembre 1998 e modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 1999 e con deliberazione del commissario prefettizio n. 38 del 18 dicembre e n. 30 del 22 marzo 2002.
(Omissis). 02A06793
Il comune di CEPAGATTI (provincia di Pescara) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota relativa alla I.C.I. per l'anno 2002 al 5,25 per mille lasciando inalterate le detrazioni come per l'anno 2001.
(Omissis). 02A06794
Il comune di CERNUSCO LOMBARDONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali;
le pertinenze delle abitazioni principali (art. 6 regolamento comunale);
le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti di primo grado (art. 7 regolamento comunale);
locazione di immobile a titolo di abitazione principale con "contratto concordato", esclusa detrazione di legge (art. 8 regolamento comunale);
aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili posseduti in aggiunta.
(Omissis). 02A06795
Il comune di CERVASCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, relativamente all'I.C.I. in comune, per l'anno 2002 e con effetto dal 1o gennaio 2002:
aliquota unica: 5 per mille;
riduzione unica: Euro 103,29 (utilizzabile, qualora superiore all'imposta dovuta per l'abitazione principale, per la parte residua, a diminuzione l'imposta dovuta sulle pertinenze eventuali).
(Omissis). 02A06796
Il comune di CERVETERI (provincia di Roma) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta 5 per mille, da applicare:
a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare;
b) per l'unita' immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
c) per l'abitazione data in uso gratuito, con contratto registrato, ad un parente in linea retta o collaterale, entro il primo grado, che la utilizzi come abitazione principale:
di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usofrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza dei suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari. Di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale, debitamente documentate, sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a euro 258,228 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.
(Omissis). 02A06797
Il comune di CETRARO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di provvedere, (omissis), alle seguenti determinazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002:
aliquote: aree fabbricabili.... |6 per mille abitazione principale.... |6 per mille altri fabbricati.... |7 per mille Detrazione: applicabilita' (per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo) della quota di detrazione Euro 103,29; esenzione: esenzione dall'imposta per "terreni agricoli ricadenti in aree montane di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984" come espressamente previsto dall'art. 7 comma 1 lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche.
(Omissis). 02A06798
Il comune di CHIUSANO d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, con detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 02A06799
Il comune di CIMINNA (provincia di Palermo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 2001 e precisamente:
1. prima casa 4 per mille;
2. seconda casa ed altre case 5,5 per mille;
3. detrazione abitazione principale Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A06801
Il comune di CINAGLIO (provincia di Asti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che verra' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis). 02A06802
Il comune di CINZANO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti forme:
a) abitazione principale 6 per mille;
b) terreni agricoli //;
c) fabbricati 7 per mille;
d) altri immobili 7 per mille. 2. di stabilire che per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A06803
Il comune di CIVITELLA CASANOVA (provincia di Pescara) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure:
1. - 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazioni principali cosi' come previsto dall'art. 5 del vigente regolamento comunale I.C.I. e con la detrazione di L. 200.000;
2. - 5 per mille per gli immobili generici posseduti da contribuenti residenti;
3. - 5 per mille per immobili adibiti ad abitazione posseduti da contribuenti non residenti, ma ceduti in locazione a persone residenti;
4. - 6 per mille per immobili adibiti ad abitazione da contribuenti non residenti;
5. - 6 per mille per i fabbricati generici posseduti da contribuenti non residenti;
6. - 6 per mille per le aree edificabili.
(Omissis). 02A06804
Il comune di CIVITELLA DI ROMAGNA (provincia di Forli- Cesena ) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (omissis), di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
4 per mille sul valore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
6 per mille sul valore degli altri immobili;
7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 02A06805
Il comune di CIVITELLA MESSER RAIMONDO (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquote del 5,5 per mille per abitazioni non locate;
aliquota del 5,5 per mille per aree fabbricabili;
aliquota del 5,5 per mille per prima casa e immobili non ricompresi precedentemente.
(Omissis). 02A06806
Il comune di COLLE DI MEZZO (provincia di Chieti) ha adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 la stessa aliquota del 5 per mille praticata per l'anno 2001 in ordine all'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 02A06807
Il comune di COLORNO (provincia di Parma) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504: N. |tipologia degli immobili |aliquote 1 |terreni agricoli |5,4 per mille 2 |aree fabbricabili |5,4 per mille 3 |abitazioni principali |5,4 per mille 4 |altri fabbricati |5,7 per mille 5 |alloggi non locati |7 per mille di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2001, la seguente detrazione d'imposta, cosi' come stabilita con deliberazione di c.c. n. 4 del 26 febbraio 1998:
misura detrazioni I.C.I. anno 2002: abitazione principale (detrazione d'imposta in ragione annua) Euro 113,62.
(Omissis). 02A06808
Il comune di COLOSIMI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare nel seguente modo le tariffe per l'I.C.I. relativa all'anno 2002:
prima abitazione 5 per mille;
seconda abitazione 6 per mille;
terreni edificabili ed altri immobili 5,5 per mille;
abitazioni in ristrutturazione 3 per mille. di stabilire che i proprietari delle aree edificabili ubicate nella zona B) del piano regolatore, in possesso di superficie inferiore al lotto minimo previsto nelle norme tecniche di attuazione, non debbono corrispondere l'I.C.I. Se, successivamente, si dovessero utilizzare le suddette aree a scopo edificatorio l'imposta e' dovuta per tutto il periodo per il quale sulle medesime non e' stata corrisposta.
(Omissis). 02A06809
Il comune di COMERIO (provincia di Varese) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e' determinata nelle seguenti misure:
aliquota abitazione principale: 4 per mille;
aliquota aree edificabili: 4 per mille;
aliquota per altre tipologie: 5 per mille. Si determina in Euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06810
Il comune di COMUNANZA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. aliquota ordinaria 6 per mille; 2. aliquota abitazione principale 6 per mille; 3. aliquota alloggi non locati 7 per mille; 4. aliquota per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti 6 per mille; detrazione abitazione principale Euro 103,50.
(Omissis). 02A06811
Il comune di CONCERVIANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2002, nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis). 02A06812
Il comune di CONIOLO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2002, l'aliquota unica del 5 per mille; di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, euro 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 02A06813
Il comune di CONZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2002, le seguenti aliquote diversificate:
a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,5 per mille;
b) aliquota diversificata: viene individuata un'aliquota nella misura del 7 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, quindi tutte quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione diverse dalla prima abitazione che siano tenute a disposizione dei proprietari e comunque sfitti.
c) aliquota agevolata speciale: viene individuata un'aliquota nella misura del 4 mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabii ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1, comma 5 legge 27 dicembre 1997 n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari succitate per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori. 2. di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 129,11 (pari a L. 250.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A06814
Il comune di CORDIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 12 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 6 per mille e nella misura ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze; la detrazione per abitazione principale nella misura fissa di Euro 155,00 (300.122 lire); 2. di considerare abitazioni principali le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 3. di confermare per l'anno 2002 i valori di riferimento delle aree edificabili come da allegato prospetto in euro.
(Omissis). 02A06815
Il comune di CORLETO PERTICARA (provincia di Potenza) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (l.C.l.) nella misura del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000.
(Omissis). 02A06816
Il comune di CORNALE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 6 per mille, per tutti gli immobili; 2. di stabilire l`importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di legge.
(Omissis). 02A06817
Il comune di CORTEMAGGIORE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 9 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale;
aliquota del 5 per mille per fabbricati non costituenti l'abitazione principale, terreni agricoli e aree fabbricabili;
riduzione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 108,00.
(Omissis). 02A06818
Il comune di CORTIGLIONE (provincia di Asti) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 02A06819
Il comune di CORVARA IN BADIA (CORVARA) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:
a) aliquota ordinaria: 5 per mille;
b) aliquota maggiorata: 7 per mille, per le unita' abitative soggette all'imposta di soggiomo di cui al titolo II del D.P.G.R. del 20 ottobre 1988, n. 29/L; 2. di fissare per l'anno 2002 l'importo della detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in Euro 206,58 (lire 400.000).
(Omissis). 02A06820
Il comune di COSSANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 20 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Delibera: 1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 modificato dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996. n. 662, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
(Omissis). 3. di precisare che la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale ammonta ad Euro 103,29.
(Omissis). 02A06821
Il comune di CRESPIATICA (provincia di Lodi) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Tabella n. 1
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
ALIQUOTA E DETRAZIONI 2002 K TIPOLOGIA DI IMMOBILI |ALIQUOTE |DETRAZIONI ---------------------------------------------------------------------
| |120 euro (pari a L. Abitazione principale |5,5 per mille|232.352) --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili Seconde | | case sfitte abitabili |7 per mille |= --------------------------------------------------------------------- Altre tipologie di immobili|6 per mille |= Disposizioni particolari. 1. assimilazione tra abitazione principale e sue pertinenze, considerate tali quelle previste dall'art. 4 dello Schema di Regolamento I.C.I. 2. elevazione della detrazione sull'abitazione principale ad Euro 180 (pari a L. 348.528) per i nuclei famigliari composti da persone ultrasessantenni con un reddito lordo complessivo riferito al nucleo famigliare pari o inferiore ad Euro 13.000 (pari a L. 25.171.510).
(Omissis). 02A06822
Il comune di CRISPIANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili, nei termini di cui al decorso anno e precisamente come da prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
(Omissis).
ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2002 1. A. 5 per mille, per abitazione principale e relative pertinenze oltre a quelle date in uso gratuito cosi' come previsto dall'art. 11 del vigente regolamento comunale sull'I.C.I.;
B. immobili concessi in affitto a canone regolamentato (art. 2, comma 3, legge n. 431/1998); 2. 5,5 per mille, a tutti gli altri immobili. Di determinare per l'anno 2002 in:
L. 200.000, in Euro 103,29, la detrazione per l'abitazione prindpale;
L. 250.000, in Euro 129.11, la detrazione per i seguenti casi:
1. contribuenti titolari di redditi di pensione oltre ai redditi relativi ad abitazione e relative pertinenze, per un importo totale di Euro 6.197,48 (in lire L.12.000.000); l'agevolazione e' estesa ai contitolari nelle medesime condizioni o senza alcun reddito;
2. portatori di grave handicap ovvero soggetti aventi a carico portatori di handicap, in entrambi i casi certificati dalla A.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992, il cui reddito mensile non sia superiore al rateo di pensione minima erogata dall'l.N.P.S. e che non abbiano altre proprieta' immobiliari, oltre quella per la quale viene richiesta la detrazione;
3. al fine di poter usufruire della detrazione agevolata il contribuente dovra' presentare apposita istanza all'ufficio competente a dimostrazione dei possessi di tali requisiti.
(Omissis). 02A06823
Il comune di CUPRAMONTANA (provincia di Ancona) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
detrazione I.C.I. per l'anno 2002: Euro 103,29.
(Omissis).
per l'anno 2002 determinare nella misura del 5,9 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare sull'abitazione principale con esclusione delle pertinenze iscritte distintamente in catasto, e del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
confermare la detrazione d'imposta abitazione principale nella misura di Euro 103,29,
di confermare a Euro 139,44, la detrazione per abitazione principale per i seguenti soggetti:
pensionati ultra sessantacinquenni che non possiedono nel territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre l'abitazione principale e il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione sociale (assegno sociale);
di stabilire che la maggiore detrazione e' subordinata alla presentazione entro il 30 giugno 2002, di idonea richiesta, da effettuarsi al comune attestante il possesso dei requisiti richiesti;
di determinare l'aliquota del 4 per mille per i soggetti passivi che effettuano interventi finalizzati al recupero di unita' immobiliari o inabitabili ubicate nei centri storici cosi' come deliberati dal P.R.G. vigente.
(Omissis). 02A06824
Il comune di CURTI (provincia di Caserta) ha adottato, il 21 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I per l'anno 2002, cosi' come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.
(Omissis). 02A06825
Il comune di CUSAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le tariffe ed imposte per l'anno 2002, come specificato negli allegati prospetti. Tipologia di immobile |Aliquota Abitazione principale e relativa pertinenza |5 per mille Terreni agricoli |5 per mille Aree fabbricabili |6 per mille Altri fabbricati |6 per mille Abitazioni sfitte non locate |7 per mille Detrazione abitazione principale |Euro 103,29
(Omissis). 02A06826
Il comune di DELEBIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28 dicembre 2001 e l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
4 per mille, abitazione principale ed una pertinenza;
5 per mille, altri immobili ed aree edificabili. detrazione I.C.I. per l'anno 2002: Euro 103,29.
(Omissis). 02A06827
Il comune di DIVIGNANO (provincia di Novara) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota I.C.I. cosi' come segue:
l'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse cosi' come previsto dall'art. 30, comma 12, della legge n. 448 del 23 dicembre 1999;
l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri casi di cui all'art. 1, comma 2, e art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, successive modificazioni, i diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze alle stesse.
(Omissis). 02A06828
Il comune di DOLCE' (provincia di Verona) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta sugli immobili (I.C.I.) come segue:
a) nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale;
b) nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria). 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,291, elevabile a Euro 154,937, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche, ed art. 13 del vigente regolamento I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), per i seguenti casi:
a) portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 66% a prescindere dal reddito e riferita esclusivamente alla quota di proprieta' del richiedente;
b) titolari di pensioni sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi l'importo di Euro 206,58 mensili. Se il nucleo familiare e' composto da piu' persone a qualsiasi titolo convivente l'agevolazione spetta soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi Euro 206,58 mensili e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle pensioni;
c) per avere diritto alle agevolazioni di cui sopra bisogna inoltre essere proprietari di una sola unita' immobiliare (comprese le pertinenze non locate).
(Omissis). 02A06829
Il comune di DOLCEDO (provincia di Imperia) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
A) Abitazione principale: aliquota 5 per mille;
B) Altri fabbricati: aliquota 6,5 per mille;
C) Aree fabbricabili: aliquota 6,5 per mille;
D) Terreni agricoli: aliquota 6,5 per mille.
(Omissis). 02A06830
Il comune di DRO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, al 5 per mille l'aliquota ordinaria, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate; 2. di confermare la riduzione dell'aliquota di cui al punto 1, del presente dispositivo al 4 per mille:
a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:
dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;
dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune:
dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;
b) per un'unica unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, box, posto macchina coperto o scoperto ecc.) che costituisce pertinenza dell'abitazione principale;
c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; 3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, la diversificazione dell'aliquota di cui al punto 1, del presente dispositivo al 6 per mille per le aree fabbricabili e per gli alloggi e relative pertinenze non destinate ad abitazione principale del proprietario che risultano non locati; 4. di elevare, per l'anno 2002, ad Euro 168,00 la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni per l'imposta dovuta:
a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:
dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;
dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;
b) per un'unica unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che costituisce pertinenza dell'abitazione principale, solo per la quota eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale;
c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; 5. di stabilire, per l'anno 2002, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari in Euro 104,00 cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
(Omissis). 02A06831
Il comune di DRONERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis). 02A06832
Il comune di EDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. deI 4 per mille con detrazione di Euro 180,759 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e del 7 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis). 02A06833
Il comune di ERLI (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
5,8 per mille per l'abitazione principale;
6,5 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie.
(Omissis). 02A06834
Il comune di FABBRICA CURONE (provincia di Alessandria) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica deI 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili. 2. di stabilire in Euro 108,00 pari a L. 209.117 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06835
Il comune di FABRICA DI ROMA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliquote delIimposta comunale sugli immobili da applicarsi alle unita' immobiliari nel comune di Fabrica di Roma per l'anno 2002 nelle misure come in appresso riportate:
a) aliquota ordinaria, ivi compresa l'abitazione principale = 6 per mille - detrazione prima casa: Euro 130,00;
b) seconde case: aliquota 7 per mille.
(Omissis). 02A06836
Il comune di FARA SAN MARTINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille senza ulteriori riduzioni o detrazioni oltre quella di L. 200.000 per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06837
Il comune di FERMO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nella misura indicata:
Vista la deliberazione della g.c. n. 15 del 25 gennaio 2001 con la quale vengono approvate le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
aliquota abitazione principale 4,8 per mille (comprese le pertineneze distintamente iscritte in catasto);
aliquota ordinaria 6 per mille;
alloggi non locati 7 per mille;
aliquota agevolata Istituti autonomi case popolari 4,8 per mille (comprese le pertinenze distintamente iscritte in catasto);
aliquota agevolata per immobili affittati con contratti tipo ex legge n. 431/1998 2 per mille);
detrazione per abitazione principale L. 200.000 Euro 103,29), aumentata a L. 300.000 (Euro 154,94) nei seguenti casi:
1) reddito complessivo lordo del nucleo familiare del proprietario non superiore a L. 12.000.000 (Euro 6.197,48);
2) reddito complessivo lordo del nucleo familiare del proprietario non superiore a L. 28.000.000 (Euro 14.460,79), con almeno tre figli a carico;
3) reddito complessivo lordo del nucleo familiare inferiore o uguale a L. 20.000.000 (Euro 10.329,14), esclusivamente costituito da pensione sociale e/o pensione integrata al trattamento minimo e da redditi di terreni e fabbricati.
(Omissis). 02A06838
Il comune di FIAMIGNANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
abitazione principale 4 per mille;
altri fabbricati 6 per mille. 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 nella misura di Euro 129,12 (L. 250.000).
(Omissis). 02A06839
Il comune di FINO DEL MONTE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella seguente misura:
aliquota ordinaria 6,5 per mille;
aliquota agevolata 5, 5 per mille limitatamente agli immobili posseduti come abitazione principale; 2. di mantenere in Euro 113,62 pari a L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e in Euro 258,23 pari a L. 500.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare e' presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. 3. di considerare abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, nonche' quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al 1o grado.
(Omissis). 02A06840
Il comune di FONDI (provincia di Latina) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati: 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, 5,5 per mille;
b) altre unita' immobiliari, 6 per mille;
c) terreni agricoli, 5,5 per mille;
d) aree edificabili, 6 per mille;
e) abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di 1o grado, 5,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11.
(Omissis). 02A06841
Il comune di FONTEVIVO (provincia di Parma) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I.. 2. di dare atto che le aliquote in vigore sono le seguenti:
Aliquote:
a) abitazione principale 4,8 per mille.
Fanno parte dell'abitazione principale il garage e la cantina. Si considerano abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado;
b) altri fabbricati, terreni ed aree 5 per mille;
c) case sfitte 7 per mille;
d) immobili locati a norma art. 2, comma 3, legge n. 431/1998 4 per mille.
Detrazioni:
abitazione principale Euro 113,62;
portatori di handicap Euro 206,58 in relazione al reddito:
1 persona fino a Euro 10.329;
2 persone fino a Euro 15.494;
3 persone fino a Euro 18.076;
4 persone fino a Euro 20.658;
5 persone da Euro 20.658 a Euro 25.823.
(Omissis). 02A06842
Il comune di FORANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002:
a) aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unita' immobiliari destinate ad abitazioni principali;
b) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, nei seguenti casi:
I. abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
II. abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti ed affini fino al secondo grado, che vi risiedano anagraficamente e che le usino come abitazioni principali);
III. abitazione posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2. di fissare nella misura di Euro 258,23 la detrazione per l'abitazione principale, cosi' come stabilito all'art. 5, comma 2, lettera b) del vigente regolamento dell'I.C.I.;
(Omissis). 02A06843
Il comune di FORLI' DEL SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2002, nella misura del 6 (sei) per mille; di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 viene stabilita in L. 250.000 Euro 129,11;
(Omissis). 02A06844
Il comune di FORMELLO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 e 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili determinate per l'anno 2001:
abitazione principale 4,6 per mille;
categorie catastali da C1 a D8 5 per mille;
altri fabbricati 6 per mille;
aree fabbricabili 7 per mille.
(Omissis). 1. di elevare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 206,58 per le seguenti categorie:
A) portatori di handicap:
i nuclei familiari con almeno un convivente disabile con invalidita' non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, con un reddito complessivo, per l'anno 2001, riferito all'intero nucleo familiare, non superiore a Euro 13.805,20; inoltre i nuclei familiari con almeno un convivente disabile con invalidita' pari al 100% risultante dalla medesima certificazione di cui sopra, e con il medesimo reddito complessivo per l'anno 2001, potranno effettuare domanda di detrazione per un importo pari a Euro 258,23;
B) pensionati:
i pensionati che al 1o gennaio 2002 hanno compiuto 65 anni d'eta', il cui reddito familiare, per l'anno 2001 non superi Euro 9.203,47;
C) famiglie numerose:
nucleo familiare al 1o gennaio 2002 composto da sei o piu' persone, con un reddito totale, riferito all'anno 2001, non superiore a Euro 40.283,64;
possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o box quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
D) cassa integrati:
i non occupati che hanno perso le indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso dell'anno precedente che hanno un reddito del nucleo familiare che non superi, per l'anno 2001, Euro 9.203,47;
E) giovani sposi:
nucleo familiare al 1o gennaio 2002 composto da giovani sposi, con o senza prole che abbiano contratto matrimonio nell'anno precedente al periodo d'imposta vigente e che siano divenuti proprietari di prima casa e che abbiano un reddito riferito al nucleo familiare complessivamente non superiore a Euro 25.822,84, la stessa detrazione spetta alle coppie che nello stesso periodo abbiano riconosciuto figli naturali e che si trovino nelle stesse condizioni reddituali;
La domanda di detrazione, deve essere compilata su apposito modulo, distribuito gratuitamente presso la sede comunale e riconsegnata al protocollo entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla domanda devono essere allegati i certificati che attestano le condizioni per aver diritto alla detrazione o, in alternativa, certificazione sostitutiva da redigersi su carta semplice; 2. di ridurre del 60%, fino ad un massimo annuo di Euro 516,46, l'imposta comunale sugli immobili per le seguenti categorie di intervento edilizio cosi' come definite dalla legge n. 457/1978:
manutenzione straordinaria. Limitatamente a:
a) rifacimento o sostituzione, anche con alterazione delle caratteristiche originali, degli infissi esterni, con obbligo di adeguamento delle vigenti normative;
b) rivestimenti e coloriture di prospetti esterni con modifiche ai preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori, estese all'intero edificio e con obbligo di adeguamento alle vigenti normative;
c) interventi su edifici esistenti inerenti nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relative alle energie rinnovabili e alla conservazione e il risparmio dell'energia (legge n. 308/1982 e seguenti modifiche).
Ristrutturazione edilizia senza aumento di cubature, limitatamente a:
a) modifica delle coperture esistenti, con obbligo di adeguamento alle vigenti normative;
b) realizzazione di parcheggi, sia di pertinenza che non, con obbligo di adeguamento alle vigenti normative.
Restauro e risanamento conservativo.
La suddetta agevolazione vale all'interno del centro abitato cosi' come perimetrato con deliberazione di G.C. n. 156 del 10 marzo 1994 ed e' incrementata fino al 100% nella zona A "Centro storico" di P.R.G. e nelle zone del centro abitato sottoposte a pianificazione attuativa.
La suddetta agevolazione spetta per ogni fabbricato cosi' come definito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I..
La riduzione spetta per un periodo d'imposta decorrente dalla prescritta autorizzazione e per una sola volta ogni dieci anni.
Il comune, al termine del periodo d'imposta, procede al recupero coattivo dell'imposta non pagata qualora i lavori non fossero terminati per cause imputabili al contribuente.
(Omissis). 02A06845
Il comune di FOSCIANDORA (provincia di Lucca) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' confermata nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili soggetti ad imposta salvo che per quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota e' fissata nel 6 per mille. Relativamente alla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' fissata in Euro 123,29= (L. 200.000) la detrazione stabilita al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1997 e successive modifiche; 2. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cosi' come previsto al comma 56, dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 02A06846
Il comune di FRAINE (provincia di Chieti) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 4,5 per mille.
(Omissis). 02A06847
Il comune di FRASCARO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta fissata in Euro 103,29 (pari a L. 200.000).
(Omissis). 02A06848
Il comune di FURTEI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come in appresso:
5,5 per mille per le aree fabbricabili;
5,5 per mille per l'abitazione principale;
6 per mille per le seconde case;
6 per mille per i fabbricati produttivi. 2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06849
Il comune di FUSCALDO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per l'anno d'imposta 2002, con decorrenza 1 gennaio 2002 la aliquota I.C.I. in vigore nell'anno 2001; di prendere atto, quindi, che per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. risulta cosi' determinata:
prima casa 6 per mille, seconda casa 6,5 per mille.
(Omissis). 02A06850
Il comune di GABICCE MARE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, confermando le stesse nella misura prevista per l'anno precedente:
5,5 per mille per l'abitazione adibita a residenza principale dei soggetti passivi dell'imposta e ad essa assimilata ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
6 per mille per le abitazioni date in locazione a terzi come loro abitazione principale ed eventuali pertinenze alle stesse, cosi' come definite all'art. 15 del regolamento comunale citato, ed in presenza di un contratto regolarmente registrato, avente una durata non inferiore a quella minima prevista dalla legge;
7 per mille per tutti gli altri immobili;
Euro 103,29 quale detrazione prevista per l'abitazione principale;
detrazione Euro 154,94 per i soggetti passivi I.C.I. titolari di reddito da pensione non superiore al minimo I.N.P.S. a condizione che il nucleo familiare possieda solo redditi da pensione al minimo I.N.P.S. e il reddito dell'abitazione principale, oltre all'eventuale pensione di invalidita' totale o inabilita' totale e per i nuclei familiari di soggetti passivi I.C.I. in particolari condizioni di disagio socio-economico, attestate dal settore servizi sociali del comune di Gabicce Mare.
(Omissis). 02A06851
Il comune di GARBAGNATE MONASTERO (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, confermando in tal senso la percentuale degli anni precedenti; 2. di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale in Euro 103,29.
(Omissis). 02A06852
Il comune di GELA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. Le aliquote relative all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, cosi' come segue:
4 per mille:
abitazione principale e relative pertinenze;
terreni agricoli;
5,75 per mille:
per aree fabbricabili;
per tutte le altre tipologie immobiliari.
(Omissis). 02A06853
Il comune di GENOLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). determinare per l'anno 2002 l'aliquota 1o gennaio che verra' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni.
(Omissis). 02A06854
Il comune di GIAROLE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in via generale nella misura del 5,5 per mille; stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per edifici o unita' immobiliari adibiti ad abitazioni, diverse dalla prima abitazione, che siano tenuti a disposizione dei proprietari, o comunque sfitti; stabilire la detrazione spettante per la prima casa, in Euro 103,50.
(Omissis). 02A06855
Il comune di GIULIANA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), per l'anno 2002, da applicare in questo comune, nella misura unica del 5 per mille; di determinare la detrazione per l'abitazione principale (I.C.I.), per l'anno 2002, da applicare in questo comune, nella misura di Euro 103,30.
(Omissis). 02A06856
Il comune di GIULIANOVA (provincia di Teramo) ha adottato, il 31 gennaio e 10 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. stabilire le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella seguente misura:
A) 4,5 per mille per l'abitazione principale.
Si considerano abitazioni principali:
1. l'abitazione in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza;
2. l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. le unita' immobiliari cedute a titolo definitivo dal proprietario che ne mantiene l'usufrutto, ad un parente fino al secondo grado in linea retta, consentendogli altresi' l'uso gratuito dello stesso quale abitazione principale;
B) 6 per mille immobili appartenenti alla categoria catastale B;
C) 6,75 per mille per altri immobili, comprese le abitazioni date in locazione o in uso di comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato;
D) 7 per mille per le seconde case a disposizione;
E) 4 per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
F) 4 per mille limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei seguenti interventi (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori):
interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, nel rispetto delle modalita' previste in regolamento.
I contribuenti che usufruiscono dell'aliquota di cui al punto A), comma 3, e lettera C), sono tenuti per il primo anno di applicazione, alla presentazione entro il 20 dicembre, termine ultimo per il pagamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, com-ma 1, di autocertificazione attestante:
l'indicazione delle generalita', della residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
gli estremi di registrazione del contratto/atto. 3. di prendere atto che, ai sensi del comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale e' di Euro 103,29; 4. di confermare l'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a Euro 154,94 a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
pensionati che alla data del 1o gennaio 2002, abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta';
lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilita' e disoccupati che risultino tali almeno dal 1o gennaio 2002.
Usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo i contribuenti che, in aggiunta a uno di questi requisiti, abbiano avuto, nel 2001, un reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (imponibile I.R.PE.F.):
per un unico componente Euro 6.302,84;
fino a due componenti Euro 9.454,26;
per ogni componente in piu' Euro 3.151,42; 5. di confermare l' aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a Euro 258,23 a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei requisiti riportati al punto 4.
Usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo i contribuenti che, in aggiunta a uno dei requisiti succitati, abbiano avuto, nel 2001, un reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (imponibile I.R.PE.F.):
per un unico componente Euro 4.727,13;
fino a due componenti Euro 7.878,55;
per ogni componente in piu' Euro 2.100,95; 6. di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a Euro 258,23 ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il quarto grado civile con invalidita' come sotto specificato:
invalido con totale e permanente invalidita' lavorativa 100% (articoli 2 e 12 legge n. 118/1971);
invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa 100% e con impossibilita' di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (legge n. 18/1980);
cieco assoluto (legge n. 382/1970);
sordomuto (legge n. 381/1970);
minore con difficolta' persistente a svolgere compiti e funzioni propri alla sua eta' (legge n. 289/1990); 7. di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a Euro 258,23 ai contribuenti anziani o disabili, residenti in istituti o ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e occupata; 8. di confermare le seguenti modalita' di applicazione del beneficio, limitatamente alle categorie di contribuenti di cui ai punti 4), 5), 6) e 7):
a) Il contribuente e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc:);
b) il contribuente e' tenuto a presentare apposita richiesta, entro il 20 dicembre 2002, termine ultimo per il pagamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 1, contenente i seguenti elementi:
l'indicazione delle generalita', della residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
autocertificazione attestante:
i redditi conseguiti nel 2001, dal contribuente e dai restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, al netto del reddito derivante dall'abitazione, oggetto dell'imposizione I.C.I. (solo per i contribuenti di cui ai punti 4 e 5);
la composizione del nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2002;
che il contribuente e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare non sono proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc:);
dati identificativi del certificato di invalidita' e data del rilascio da parte della A.S.L. (solo per i contribuenti di cui al punto 6).
La presentazione della richiesta entro i termini prescritti, costituisce la "condicio sine qua non" per operare, da parte del contribuente, gia' dalla data del primo acconto, dovuta per il periodo di possesso del primo semestre 2002, l'applicazione della maggiore detrazione in argomento. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
(Omissis). 02A06857
Il comune di GIUSSAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 per l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - una aliquota ordinaria del 5,5 per mille ed una aliquota differenziata del 7 per mille per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D; 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura, gia' prevista per l'anno 2001, di Euro 103,29 (L. 200.000); 3. di determinare in Euro 154,94 (L. 300.000) la misura della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per i contribuenti (soggetti passivi d'imposta) che possiedono, alla data del 1o gennaio 2002, tutti i seguenti requisiti:
reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o altra certificazione ufficiale e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione da lavoro dipendente non superiore a:
Euro 15.493,71 (L. 30.000.000) per i nuclei familiari composti da una o due persone;
Euro 20.141,82 (L. 39.000.000) per i nuclei familiari composti da tre o quattro persone;
Euro 23.240,56 (L. 45.000.000) per i nuclei familiari composti da cinque o piu' persone;
non possedere, a qualsiasi titolo, altri immobili (di ogni tipologia ed ovunque situati) oltre all'eventuale box di pertinenza dell'abitazione principale;
valore catastale imponibile dell'abitazione principale non superiore a Euro 36.151,98 (L. 70.000.000);
immobili classificati esclusivamente nelle categorie catastali A3, A4, A5.
(Omissis). 02A06858
Il comune di GONZAGA (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 e 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire con decorrenza dal 1o gennaio 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune:
a) aliquote:
4,15 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
4,25 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4 per mille per gli immobili adibiti a scuole materne private;
4 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili;
6,5 per mille per gli altri cespiti;
7 per mille alloggi non locati.
(Omissis). 1. di stabilire con decorrenza dal 1o gennaio 2002 le seguenti detrazioni d'imposta:
1) detrazioni d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo per l'anno 2002:
detrazione di Euro 104 a favore del soggetto passivo;
ulteriore aumento di detrazione d'imposta di Euro 104 a favore dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico sociale, in base ai limiti di reddito stabiliti nel regolamento per la concessione dei benefici economici:
1) famiglie con handicap;
2) anziani soli ultra 65/enni;
3) famiglie con piu' di tre figli a carico;
4) giovani coppie (l'eta' di entrambi i coniugi non deve superare i 35 anni) con mutuo prima casa; 2. di stabilire che la detrazione relativa all'abitazione principale del soggetto passivo determinata in Euro 104, deve essere applicata anche alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usustrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; 3. di confermare la seguente aliquota agevolata per le unita' immobiliari di proprieta' di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili:
aliquota ridotta al 4 mille per un periodo di tre anni, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti; 4. di stabilire che per beneficiare dell'ulteriore detrazione di Euro 104 di cui al punto 1, e' necesssaria la presentazione di apposita documentazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2002; 5. di stabilire che per poter beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al punto 3, l'impresa deve comunicare al funzionario responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni, la data di ultimazione della costruzione, con la specificazione che la stessa e' destinata alla vendita. Entro sessanta giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota agevolata del 4 per mille e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della cessione ovvero dalla data di effettivo utilizzo da parte dell'acquirente.
(Omissis). 02A06859
Il comune di GORGOGLIONE (provincia di Matera) ha adottato, l'11 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' pari a Euro 103,29.
(Omissis). 02A06860
Il comune di GORO (provincia di Ferrara) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 per l'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote:
6 per mille per (cat. A) abitazione principale e/o data in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, comprese le pertinenze e pertinenze (cat. C/6 - C/2 C/7);
6,5 per mille per terreni agricoli;
7 per mille per aree fabbricabili;
7 per mille per fabbricati cat. A non adibiti ad abitazione principale;
7 per mille per fabbricati cat. C e D.
Il versamento dell'I.C.I. dovuta per l'anno in corso potra' essere effettuato in due rate entro il 30 giugno pari al 50% e dal 1o al 20 dicembre il saldo per l'intero anno 2002.
La detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale viene aumentata, a richiesta degli interessati, a L. 500.000 per le persone pensionate, disoccupate, invalide o portatrici di handicap secondo i criteri che verranno stabiliti dalla giunta comunale.
(Omissis). 02A06861
Il comune di GRANAROLO DELL'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Allegato 1
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Aliquote per l'anno 2002 unita' immobiliari locate con contratto ad uso abitativo (ex art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431): esente; unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 4 per mille; unita' immobiliari (civile abitazione) non locate: 9 per mille; altre unita' immobiliari: 7 per mille; detrazione di imposta per abitazione principale: Euro 132,00.
(Omissis). 02A06862
Il comune di GRANOZZO CON MONTICELLO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,4 per mille; 2. di dare atto che sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal 2o comma dell'art. 8 del d.lgs n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis). 02A06863
Il comune di GRISIGNANO DI ZOCCO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nei valori applicati nell'anno d'imposta 2001, ossia:
a) abitazione principale e pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' iscritte distintamente in catasto (trattasi di unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali C2 - C6 - C7): 4 per mille;
b) altri immobili: 5 per mille; 3. di determinare come segue la misura della detrazione per l'abitazione principale:
a) generalita' dei casi Euro 103,29;
b) in relazione alle seguenti particolari situazioni di disagio economico o sociale, Euro 258,23:
I. abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal comune;
Il. abitazioni occupate da nuclei familiari con persone a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o collocato in cassa integrazione, oppure in mobilita';
III. abitazioni occupate da nuclei familiari, con persone a carico, aventi reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a Euro 6.972,17 annue, erogata a lavoratori dipendenti;
IV. abitazioni occupate da vedova, vedovo, o da sola madre con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilita' non superiore a Euro 6.972,17 annue;
V. abitazioni occupate da nuclei familiari con disabili, anziani non autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a Euro 6.972,17 annue;
VI. abitazioni occupate da nucleo familiare, avente un unico reddito da lavoro o da pensione comunque inferiore al minimo vitale come calcolato ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e che risulta composto da almeno sei persone; le condizioni debbono sussistere alla data del 1 gennaio 2002. Per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Inoltre, previa presentazione al comune di copia della scrittura privata autenticata o apposita autocertificazione, sono equiparate all'abitazione principale, con diritto pertanto all'aliquota del 4 per mille ed alla detrazione di Euro 103,29:
l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, ed in linea collaterale entro il terzo grado;
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, ivi dimorante prima di aver acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Valgono i principi stabiliti dal d.lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle modalita' di applicazione della detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze. Per l'anno 2002, coloro che intendono avvalersi della maggior detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento e trasmettere copia del bollettino della prima rata entro 15 giorni dall'avvenuto versamento all'ufficio tributi del comune. Unitamente alla copia del bollettino di pagamento, si dovra' allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare, sia per quanto riguarda i diritti su immobili, sia per quanto riguarda l'esistenza di una delle condizioni di cui sopra, da indicarsi analiticamente. L'ufficio tributi, in sede di controllo, potra' accedere ad idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale come qui stabilito.
(Omissis). 02A06864
Il comune di GRISOLIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota I.C.I. unica indistinta per tutti gli oggetti di imposta 7 per mille; detrazione per l'abitazione principale Euro 129,11.
(Omissis). 02A06865
Il comune di GROTTAMINARDA (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella seguente misura:
a) 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
c) 5 per mille per le aree fabbricabili. 2. di stabilire, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 e suc. modif. ed integrazioni, nella misura complessiva di Euro 103,29, pari lire duecentomila. 3. di riconoscere un ulteriore detrazione di Euro 25,83, pari a L. 50.000, facendone richiesta, ai nuclei familiari di cui fanno parte persone con invalidita' riconosciuta del 100%.
(Omissis). 02A06866
Il comune di GUARDEA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota ordinaria: 7 per mille; abitazione principale: 5 per mille; cantine, soffitte, i garages, box posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza durevolmente ed esclusivamente asservita al-l'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, entro il limite di due unita' per ciascuno dei tipi sopraelencati, a condizione che ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento e che la pertinenza sia situata a non piu' di 100 metri in linea d'aria dall'abitazione principale: 5 per mille; unita' immobiliari concesse in uso gratuito o di comodato ai parenti entro il primo grado, o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale: 5 per mille; unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; alle unita' immobiliari utilizzate per l'esercizio di attivita produttive: 5 per mille; ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione delle singole unita' immobiliari: 5 per mille.
(Omissis). 1. aliquota agevolata da applicare alle abitazioni principali, nei casi previsti dal regolamento comunale l.C.I.: 5 per mille; 2. aliquota ordinaria da applicare in tutti gli altri casi non rientranti nelle agevolazioni previste dal regolamento comunale I.C.l.: 7 per mille.
(Omissis). 02A06867
Il comune di GUSSOLA (provincia di Cremona) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, con decorrenza 1 gennaio, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, (I.C.I.) nelle seguenti misure differenziate:
aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili. 2. per la determinazione della base imponibile, si terra' conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' di eventuali successive disposizioni normative applicabili per l'anno 2001. 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 02A06868
Il comune di INVERIGO (provincia di Como) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura differenziata in relazione alla tipologia degli immobili: abitazione principale: aliquota 5,4 per mille; unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, (art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) aliquota 5,4 per mille; tutte le altre tipologie di fabbricati e terreni aliquota 6,6 per mille. 3. di confermare, per l'anno 2002 la detrazione unica per abitazione principale nella misura di Euro 103,219.
(Omissis). 02A06869
Il comune di ISASCA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) per l'anno 2002 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare in Euro. 103,29 (L. 200.000) la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06870
Il comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (provincia di Teramo) ha adottato, 16 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare quanto deliberato dalla giunta sull'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili con le sole riduzioni come per legge di cui alla prima parte del comma 1 dell'art. 8 e determinare la detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 come stabilito dal comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/96, e stabilire che si considera abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il quarto grado; la concessione in uso gratuito si rileva da apposito atto o dalla certificazione presentata dal concessionario o dal cedente ai sensi della legge n. 15 del 1968, e la si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni e l'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione.
(Omissis). 02A06871
Il comune di ISSO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire, nella misura del 5.5 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2002 in questo comune a tutte le fattispecie imponibili di detto tributo.
(Omissis). 02A06872
Il comune di LAGONEGRO (provincia di Potenza) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per il 2002 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per le abitazioni principali; di fissare per il 2002 al 7 per mille l'aliquota I.C.I. per le altre voci (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati).
(Omissis). 02A06873
Il comune di LAINO CASTELLO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 02A06874
Il comune di LANUVIO (provincia di Roma) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). per l'anno 2002 confermare le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
6,5 per mille, aliquota ordinaria;
5,5 per mille, aliquota da applicare per l'imposta dovuta per persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Lanuvio per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, oltre quanto stabilito con delibera di c.c. n. 4 del 27 febbraio 2002; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
Sono equiparate alle abilitazioni principali le unita' immobiliari di cui all'art. 21 del regolameno per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera del c.c. n. 8 del 19 marzo 1999.
(Omissis). 1. di prevedere in aggiunta alla detrazione del euro 103,29 (L. 200.000) spettante a chi abita la casa oggetto dell'imposta un'ulteriore detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) fino ad un totale di Euro 206,56 (L. 400.000) per coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni di eta' nel 2001 a condizione che il nucleo familiare convivente abbia un reddito complessivo per l'anno 2001 (compresi i redditi con ritenuta alla fonte) non superiore a Euro 12.111,95 (L. 23.450.000) e che complessivamente il nucleo familare convivente non possieda, oltre alla casa abitata, immobili con valore ai fini I.C.I. superiore a Euro 25.822,84 (L. 50.000.000) e non effettuino sublocazione dell'immobile.
(Omissis). 02A06875
Il comune di LAURINO (provincia di Salerno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota ordinaria del 6 per mille e con la seguente diversificazione:
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative adilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 5 per mille;
dare atto che la misura massima della detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (legge n. 662/1996, art 3, comma 55) e' stata stabilita dal c.c. con atto n. 11 del 28 marzo 2001 in L. 220.000 (Euro 113,62), che viene confermata anche per l'anno 2002.
(Omissis). 02A06876
Il comune di LAVAGNA (provincia di Genova) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, secondo quanto esposto in premessa, la misura dell'aliquota I.C.I., anno 2002, come segue:
a) 4 per mille e detrazione di Euro 104,00: per le unita' immobiliari occupate da soggetti residenti;
b) 4 per mille:
1) per le unita' immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta sino al quarto grado, presso le quali unita' gli stessi abbiano stabilito la propria residenza;
2) per le unita' immobiliari locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetti residenti che le utilizzino come abitazioni principali;
c) 6 per mille: per unita' immobiliari locate a soggetti non residenti nel comune di Lavagna o, se residenti, che non le utilizzino come abitazioni principali, ovvero unita' tenute a disposizione (seconde case);
d) 4,5 per mille: per negozi e botteghe (C1), per magazzini e locali di deposito (C2), per laboratori, ecc. (C3), per box, ecc. (C6) e per tutte le altre unita' immobilari, salvo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.
(Omissis). 02A06877
Il comune di LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nelle seguenti misure:
immobili destinati ad abitazione principale: 4,9 per mille;
immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale - ex art. 11 regolamento I.C.I. (c.d. affitti convenzionati): 4 per mille;
immobili diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille. 2. di fissare per l'anno 2002 l'importo relativo alla detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29;.
(Omissis). 02A06878
Il comune di LENDINARA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di dare atto che l'aliquota da applicare all'Imposta comunale sugli immobili per l'esercizio 2002 e' stata stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 282 del 27 dicembre 2001 nella misura del 6,5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale, ai fini I.C.I., nella misura di Euro 154,94 equivalente a L. 300.005.
(Omissis). 02A06879
Il comune di LEVATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare, con decorrenza 1 gennaio 2002, l'aumento di 0,75 punti dell'aliquota I.C.I. ordinaria portandola al 7 per mille, dando atto che tale aumento comporta un maggiore introito previsionale di Euro 62.000,00; 2. di approvare, quindi, per l'anno 2002 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota abitazione principale e casi di equiparazione: 4 per mille;
Detrazioni per abitazione principale:
a) Euro 103,29 (pari a L. 200.000) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati in catasto come A1, A7, A8, A9;
b) Euro 103,29 (pari a L. 200.000), aumentabile a Euro 154,94 (pari a L. 300.000), per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati in catasto come A2, A3, A4, A5 e A6. La detrazione di Euro 154,94 (pari a L. 300.000) e' applicabile solo per i contribuenti che dimostrino di trovarsi nelle condizioni reddituali determinate in base ai componenti del nucleo familiare come appresso:
|Reddito annuo |Reddito annuo Nr. componenti nucleo |fiscalmente imponibile|fiscalmente imponibile familiare |in Euro |in Lire --------------------------------------------------------------------- 1 |5.732,68 |11.100.000 --------------------------------------------------------------------- 2 |9.451,17 |18.300.000 --------------------------------------------------------------------- 3 |12.136,74 |23.500.000 --------------------------------------------------------------------- 4 |14.460,80 |28.000.000 --------------------------------------------------------------------- 5 |17.043,08 |33.000.000 --------------------------------------------------------------------- 6 |19.108,91 |37.000.000 --------------------------------------------------------------------- 7 e oltre |21.174,74 |41.000.000
c) non e' prevista detrazione per le seconde case anche se locate.
(Omissis). 02A06880
Il comune di LINGUAGLOSSA (provincia di Catania) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. relativa alle abitazioni principali nella misura del 5,25 per mille; di confermare l'aliquota del 5,75 per mille per i terreni e del 6 per mille per le altre abitazioni.
(Omissis). 02A06881
Il comune di LISIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili; di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di Euro 103,29.
(Omissis). 02A06882
Il comune di LISSONE (provincia di Milano) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 504/1992, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle medesime misure stabilite per l'anno 2001, e piu' precisamente:
1) aliquota ordinaria per i fabbricati (esclusi quelli di cui al punto seguente) aree fabbricabili terreni agricoli, 6 per mille;
2) aliquota agevolata per abitazione principale, comprese le pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, 5,5 per mille. 2. di determinare la detrazione per abitazione principale, da applicarsi all'imposta in oggetto, nella misura annua di Euro 104,00. 3. di stabilire le ulteriori agevolazioni, (omissis), a favore di pensionati, portatori di handicaps e titolari di assistenza sociale a livello comunale, la detrazione per abitazione principale e' elevata ad Euro 166,00 equivalenti a L. 321.420, a condizione che si verifichino tutte le seguenti condizioni:
a) i beneficiari dell'agevolazione siano pensionati o comunque in condizione non professionale ed abbiano gia' compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, oppure siano portatori di handicaps in misura superiore ai due, terzi;
b) dichiarino un reddito complessivo assoggettabile all'I.R.PE.F. con esclusione di quello della casa di abitazione e relative pertinenze, relativamente a tutti i soggetti coabitanti nell'abitazione, non superiore a euro 13.000,00 annui equivalenti a L. 25.171.510;
c) siano possessori di unita' immobiliari classificate in catasto, (o classificabili per le unita' ancora sprovviste di rendita) nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/7.
La medesima agevolazione viene riconosciuta ai titolari di assistenza sociale a livello comunale che non rientrino nelle condizioni di cui sopra.
La concessione della agevolazione e' subordinata alla presentazione entro la fine di giugno di apposita domanda presso l'ufficio tributi corredata della certificazione dei redditi conseguiti nell'anno precedente.
Il termine per la presentazione della domanda e' fissato al 20 dicembre per i soggetti divenuti nuovi intestatari dopo la scadenza di giugno.
(Omissis). 02A06883
Il comune di LOCATE VARESINO (provincia di Como) ha adottato, l'11 febbraio 2002 - 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
a) abitazione principale: aliquota 4,5 per mille;
b) immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione, i terreni ed aree fabbricabili: aliquota 5 per mille.
(Omissis)
1. di stabilire le seguenti detrazioni relativamente all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2002:
oggetto dell'imposta:
a) abitazione principale: detrazione Euro 103,29;
b) unico immobile destinato ad abitazione principale, escluse unita' immobiliari classificate A/8, posseduto da persona fisica con redditi 2001 del relativo nucleo familiare non superiore a Euro 9.296,22 in caso questo risulti composto da una sola persona; non superiore a Euro 15.493,71, aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare fiscalmente a carico, se composto da due persone od oltre (richiedente, coniuge e altri familiari fiscalmente a carico): detrazione Euro 154,94.
(Omissis). 02A06884
Il comune di LODI VECCHIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Di confermare per l'anno 2002 le seguenti modalita' di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota ridotta: 5,5 per mille) per: l'immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale; i locali adibiti ad attivita' commerciali rientranti nelle categorie C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri).
Di stabilire, altresi', le seguenti detrazioni:
detrazione ordinaria Euro 103.29 (L. 200.000) annue per tutti i soggetti aventi diritto;
detrazione speciale Euro 180,76 (L. 350.000) annue per soggetti in disagiate condizioni economiche (pensionati con pensione minima, disoccupati ecc. come in premessa meglio precisato e come da accordo siglato nel decorso anno fra questo comune e le Organizzazioni sindacali dei pensionati del lodigiano).
(Omissis). 02A06885
Il comune di LONA - LASES (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di modificare il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, in particolare l'art. 10 "Modalita' di versamento" aggiungendo il seguente capoverso: "L'imposta complessivamente dovuta al comune a partire dall'anno 2002 e successivi, puo' essere versata in un'unica soluzione dal 1o al 20 dicembre. Resta salva la facolta' di effettuare il versamento anche in due rate rispettivamente con scadenza 30 giugno e 20 dicembre, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro il 30 giugno". 2. di confermare anche per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. unica pari al 4 per mille sia sulle abitazioni principali, secondarie e sulle aree edificiali e la detrazione per abitazione principale pari a euro 103,29.
(Omissis). 02A06886
Il comune di LONGARONE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ordinaria e del 4 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze; 2. di elevare a Euro 130,00, l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A06887
Il comune di Loreggia (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
2. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota deIl'l.C.I. nella misura unica del 5 per mille. La detrazione per l'abitazione principale sara' di lire 200.000 (euro 103,29). Essa viene elevata a lire 270.000 (euro 139,44) nei casi ed alle condizioni stabiliti con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 29 febbraio 2000. Vengono confermate tutte le altre agevolazioni previste nella sopraccitata deliberazione.
(Omissis). 02A06888
Il comune di Loria (provincia di Treviso) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento;
(Omissis).
----> Vedere Allegato a pag. 57 del S.O. <---- 02X06888
Il comune di LOZIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 2 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille senza diversificazione alcuna e con detrazione di Euro 113,62 per abitazione principale.
(Omissis). 02A06889
Il comune di LOZZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
del 4,5 per mille per le abitazioni principali;
del 7 per mille per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili; 2. di considerare abitazione principale:
l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorino abitualmente e le sue pertinenze;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
le unita' possedute da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi per le case popolari);
le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado;
l'abitazione principale del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata;
le abitazioni dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile.
Si applica l'aliquota del 4,5 per mille anche per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti (unita' immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose), dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni. 3. di determinare per l'anno 2002 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29 comprese le unita' immobiliari:
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi per le case popolari);
possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado;
del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata;
dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile. Estratto del regolamento I.C.I. Ai sensi della legge 23 dicembre 2000 n. 388 i contribuenti devono effettuare i versamenti dell'imposta dovuta al comune in due rate delle quali, la prima pari al 50% entro il mese di giugno calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
Si ritengono comunque validi e non sanzionabili i pagamenti che pervenissero secondo le modalita' previste dall'art. 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. Sono equiparati all'abitazione principale gli immobili adibiti a pertinenze e qualificabili come tali ai sensi dell'art. 817 del codice civile.
(Omissis). 02A06890
Il comune di LUGAGNANO VAL D'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 2002: 6,5 per mille; 2. aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 2002 per le abitazioni principali: 5.5 per mille; 3. 3.1 detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta Euro 125,00:
3.2 detrazione d'imposta di Euro 150,00 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta appartenente ad una delle seguenti categorie:
a) portatore di handicap in possesso dell'attestato di invalidita' civile e beneficiario della relativa rendita erogata dal Ministero degli interni;
b) titolari di pensione sociale erogata dall'I.N.P.S. I contribuenti di cui al presente punto 3.2 dovranno presentare apposita richiesta ed autocertificazione nella quale devono dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di Euro 150,00. La richiesta autocertificazione dovra' essere presentata al comune - ufficio tributi - oppure spedita per posta a mezzo raccomandata entro la data di scadenza dell'acconto I.C.I. (prima rata) per l'anno 2002. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 472/1998. Dalla maggiore detrazione di Euro 150,00 restano escluse tutte le abitazioni classificate A/1, A/8, e A/9. E' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 1. stabilire un'aliquota agevolata del 3 per mille e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabilitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. (legge 27 dicembre 97, n. 449, art. 1 - comma 5).
(Omissis). 02A06891
Il comune di MACCHIA D'ISERNIA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2002 nella misura del 5,7 per mille.
(Omissis). 02A06892
Il comune di MACOMER (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) 4 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze (C6); b) detrazione di Euro 103,29 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; c) 5 per mille per le altre abitazioni, per le unita' immobiliari utilizzate per le attivita' artigianali, commerciali e produttive; d) 6 per mille per le aree edificabili e per gli immobili di cat. D.
(Omissis). 02A06893
Il comune di MAFALDA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per i motivi di cui in narrativa, nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2002.
(Omissis). 02A06894
Il comune di MAGLIANO DI TENNA' (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). con effetto 1 gennaio 2002 si applicano le seguenti aliquote I.C.I.:
5,5 per mille sulla prima casa;
6,5 per mille sugli altri immobili;
detrazione d'imposta: L. 200.000.
(Omissis). 02A06895
Il comune di MAIERA' (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, per l'anno 2002, come segue:
fabbricati 6 per mille;
aree fabbricabili 4,5 per mille. 2. detrazioni: dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi famigliari abbiano la residenza e vi dimorino abitualmente.
(Omissis). 02A06896
Il comune di MANDANICI (provincia di Messina) ha adottato, il 23 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). determinare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota dovuta quale imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ricadenti sul territorio comunale. determinare in Euro 103,29 la detrazione spettante rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo.
(Omissis). 02A06897
Il comune di MARANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille. 2. di disporre, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in Euro 120,00 in ragione annua e rapportata comunque al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 3. di elevare, per l'anno 2002, a Euro 170,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni:
a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e dell'eventuale garage di pertinenza;
b) con riferimento all'anno 2001 godimento della sola pensione sociale o di altro trattamento minimo erogato dall'I.N.P.S., che per l'anno 2001 e' pari a Euro 4960,93 annui, oltre al solo reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale pertinenza classata catastalmente C6 o C7. Nel caso di piu' componenti il nucleo familiare alla data del 1 gennaio 2002 il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e dell'eventuale pertinenza, dovra' essere costituito da sole pensioni sociali o altro trattamento minimo erogato dall'I.N.P.S. Le proprieta' vanno riferite all'anno 2002 e non vanno considerati i redditi non imponibili ai fini I.R.PE.F.
c) in alternativa al punto b), il godimento da parte del nucleo familiare del soggetto passivo di un reddito complessivo, determinato ai fini dell'I.R.P.E.F. per l'anno 2001 uguale o inferiore al aminimo vitaleº come fissato dall'art. 16 del vigente regolamento dei servizi socio assistenziali. 4. di stabilire che la richiesta documentata per la maggior detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine previsto dalla normativa vigente per il versamento dell'imposta in acconto e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune.
(Omissis). 02A06898
Il comune di MARIGLIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 1 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare le seguenti aliquote d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2002:
a) aliquota ordinaria 7 per mille;
b) aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali;
c) aliquota del 5 per mille per i terreni agricoli e le aree edificabili;
d) aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto conforme all'accordo territoriale per la citta' di Marigliano sottoscritto in data 8 ottobre 1999 (omissis);
e) aliquota del 6 per mille per gli immobili posseduti e utilizzati da titolari di attivita' artigianali, commerciali, industriali e di servizio, per l'esercizio delle stesse;
f) aliquota del 7 per mille per tutte le altre abitazioni e/o fabbricati possedute in aggiunta all'abitazione principale. 2. confermare la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per l'abitazione principale. 3. considerare, (omissis), come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprieta' ovvero di usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed applicare alla stessa l'aliquota del 5 per mille, nonche' la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) di cui al precedente punto 2.
(Omissis). 02A06899
Il comune di MARLIANA (provincia di Pistoia) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. nella misura di quelle stabilite per il 2001:
a) aliquota 7 per mille:
aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze intendendosi quelli non locati, quelli vuoti, quelli tenuti a disposizione quali abitazioni secondarie e casi similari e comunque quelli privi di contratto di affitto registrato in cui il soggetto le utilizzi come abitazione principale;
aree fabbricabili;
b) aliquota 5,5 per mille:
abitazione principale e relative pertinenze (come da regolamento I.C.I.);
alloggi in aggiunta all'abitazione principale con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;
c) aliquota 6 per mille:
aliquota ordinaria da applicare a tutti gli altri casi non contemplati nelle lettere a) e b);
detrazione abitazione principale: Euro 104,00. 2. di dare atto che verra' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A06900
Il comune di MAROPATI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 e successivi l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille da applicarsi ai valori imponibili degli immobili siti in questo comune, ai sensi del citato art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 2. di dare atto che, per l'effetto dell'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, viene confermata a L. 200.000.
(Omissis). 02A06901
Il comune di MAROSTICA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, come segue:
a) aliquota del 5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, come definita dal comma 2 dell'art. 8 d.lgs. n. 504/1992 e art. 5 del regolamento comunale;
b) aliquota del 5 per mille sui fabbricati in locazione con contratti agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/1998 e art. 1 d.m. 5 marzo 1999;
c) aliquota del 7 per mille sui seguenti immobili:
fabbricati urbani classificati nelle categorie catastali dei gruppi:
A) "diversi dall'abitazione principale" e dei fabbricati dati in locazione come sopra indicato;
B) collegi, scuole private ecc.;
C) negozi, magazzini, rimesse e autorimesse ecc.;
D) alberghi, fabbricati commerciali, industriali ecc.;
aree fabbricabili;
terreni agricoli.
d) detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29 (cfr. comma 2 art. 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662) limitatamente ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) dell'art. 5 del nuovo regolamento comunale.
(Omissis). 02A06902
Il comune di MASI (provincia di Padova) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 3. di confermare l'aliquota I.C.I. unica del 6 per mille per l'anno 2002 e di confermare altresi' in Euro 103,29 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 4. (omissis); 5. (omissis); 6. (omissis);
(Omissis). 02A06903
Il comune di MASSALENGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota del 6 per mille, in conformita' all'art. 6 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504; di mantenere l'aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali e per quelle concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado; di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con esclusione dei parenti di cui all'art. 2 del regolamento I.C.I.; di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata per l'anno 2002 con l'aliquota del 7 per mille limitatamente agli alloggi non locati ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996; di introitare l'imposta tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o direttamente presso la tesoreria comunale.
(Omissis). 02A06904
Il comune di MEDOLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 la aliquote differenziate del 4 per mille per la prima abitazione con detrazione di Euro 103,29 e del 5,25 per mille su tutte le altre tipologie d'immobile per garantire i gettito sinora preventivato nell'importo esposto in premessa; 2. di stabilire per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:
ultra sessantacinquenni con reddito imponibile annuo non superiore a Euro 9.296,22 sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a Euro 154,94 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; 3. (omissis); 4. (omissis); 5. (omissis); 6. (omissis).
(Omissis). 02A06905
Il comune di MELISSANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota che sara' applicata per questo comune nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali e 7 per mille per gli altri immobili. 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale; 3. di confermare anche per l'anno 2002 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale in L. 300.000 per i contribuenti titolari di pensione con trattamento minimo, purche' la stessa sia primaria fonte di reddito del nucleo familiare.
(Omissis). 02A06906
Il comune di MELIZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. del 6,5 per mille; 2. di precisare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga detratta la somma di Euro 104,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ai sensi dell'art. 3 e 55 della legge 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
(Omissis). 02A06907
Il comune di MELLO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, pari a Euro 103,29; 3. (omissis); 4. (omissis);
(Omissis). 02A06908
Il comune di MERLARA (provincia di Padova) ha adottato, il 4 febbraio 2002 e il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' confermata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica nella misura del 5,5 per mille, ad eccezione per i terreni agricoli sui quali gravera' l'aliquota del 4,5 per mille; di riconfermare in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per l'anno 2002.
(Omissis). 02A06909
Il comune di MEZZAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per le ragioni esposte in narrativa, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille; 2. di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per le abitazioni sfitte nella misura del 7 per mille per il periodo dell'anno in cui permane detta situazione; 3. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000); 4. di aumentare la detrazione da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 154,94 (L. 300.000) per i pensionati con reddito annuale imponibile ai fini I.R.PE.F. di tutti i componenti il nucleo familiare fino a Euro 10.845,59 (L. 21.000.000) piu' Euro 1.032,91 (L. 2.000.000) per ogni persona a carico, con esclusione dalla predetta maggiorazione della detrazione dalle unita' classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9; 5. di stabilire che sara' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di considerare abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione per questa prevista, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.
(Omissis). 02A06910
Il comune di MEZZANA (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4 per mille.
Si considera direttamente adita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari: 5 per mille;
c) aree edificabili: 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 155,00 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06911
Il comune di MEZZENILE (provincia di Torino) ha adottato, l'11 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. approvare, per l'anno 2002, un'aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5 per mille; 2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionatamente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende:
quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari;
l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata (legge n. 75/1993);
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996). 3. stabilire che: alla pertinenza equiparata all'abitazione principale non si applica ulteriore detrazione. L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residente in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza. (Sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti auto, posti macchina scoperti e coperti, soffitte, tettoie, ancorche' distintamente iscritte in catasto - art. 3 regolamento comunale I.C.I.). Tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza.
(Omissis). 02A06912
 
Il comune di MICIGLIANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota, che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 7 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A06913
Il comune di MIGGIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis). 02A06914
Il comune di MIGNANEGO (provincia di Genova) ha adottato, il 1o febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
a) immobili destinati a prima casa di abitazione: aliquota 5,5 per mille con applicazione della detrazione di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 (come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996) in Euro 103,29 (L. 200.000);
b) per tutte le altre tipologie di immobili: aliquota del 6 per mille. Di confermare la detrazione per la prima casa di abitazione nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A06915
Il comune di MODENA ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Modena nelle seguenti misure, confermando quanto stabilito con deliberazione della giunta comunale n. 156/2001:
aliquota ridotta del 5,2 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, sulle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come individuate nella deliberazione consiliare n. 177/1999;
aliquota del 5,2 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi che danno in uso gratuito ai parenti in linea retta al primo grado abitazioni e relative pertinenze, come regolamentato con deliberazione consiliare n. 15 del 26 febbraio 2001;
aliquota ordinaria del 6,7 per mille da applicare a tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;
aliquota del 4,8 per mille a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali di godimento ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992) che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998;
aliquota del 9 per mille da applicare agli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e aliquota del 7 per mille da applicare a tutti gli altri alloggi non locati, specificando che:
per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o occupati ma privi di contratto di locazione registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al terzo grado, che risultano ivi residenti;
l'aliquota del 7 o del 9 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di determinare in Euro 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996; di approvare e determinare l'ulteriore detrazione di Euro 51,65 (pari a L. 100.000), per un totale di Euro 154,94 (pari a L. 300.000), da applicare secondo le modalita' sopra richiamate dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504, alla abitazione principale del soggetto passivo, qualora ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
reddito complessivo I.R.PE.F. del nucleo familiare riferito all'anno 2001, al netto della deduzione per l'abitazione principale, pari o inferiore agli importi sotto indicati, dando atto che nel nucleo familiare sono comprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela e affinita':
1 componente Euro 8.263,31 (L. 16.000.000);
2 componenti Euro 12.911,42 (L. 25.000.000);
3 componenti Euro 17.043,08 (L. 33.000.000);
4 componenti Euro 20.141,82 (L. 39.000.000);
5 componenti Euro 23.757,02 (L. 46.000.000).
Il reddito deve essere maggiorato di Euro 2.582,28 (pari L. 5.000.000) per ogni componente oltre il quinto.
I componenti del nucleo familiare devono possedere (a titolo di proprieta' o altro diritto reale) nel territorio nazionale, oltre l'eventuale pertinenza individuata ai sensi del regolamento comunale, solo l'abitazione principale e sempreche' la stessa sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A2, A3, A4, A5 e A6;
I contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione devono presentare apposita dichiarazione, con validita' annuale, con la quale attestano il possesso dei requisiti di cui sopra; la dichiarazione deve essere presentata al comune al momento del pagamento dell'imposta e comunque non oltre il 31 dicembre 2001; di applicare tali detrazioni anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996 e parimenti, come regolamentato con deliberazione consiliare n. 15 del 26 febbraio 2001, agli alloggi dati in locazione dagli Istituti di pubblica assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) con canoni di affitto agevolati, pari od inferiori a quelli concordati ai sensi della legge n. 431/1998;
(Omissis). 02A06916
Il comune di MOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Moglia, nelle seguenti misure:
1) aliquota al 6 per mille da applicarsi per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definita nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
2) aliquota al 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
3) aliquota al 6 per mille per i terreni agricoli;
4) aliquota al 6 per mille per le aree fabbricabili, intesa come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi e cosi' come indicati nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
5) aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati ovvero sfitti;
6) Euro 129,11 la detrazione dell'Imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare adibita o considerata abitazione principale del soggetto passivo, anche in base a quanto stabilito nel regolamento dell'I.C.I.;
(Omissis). 02A06917
Il comune di MOLLAZZANA (provincia di Lucca) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' conferita nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili soggetti ad imposta salvo che per quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota e' fissata nel 6 per mille. Relativamente alla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' fissato in Euro 104,00 la detrazione stabilita al comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1997 e successive modifiche.
(Omissis). 02A06918
Il comune di MOMPEO (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). (omissis), per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili viene confermata nella misura del 6 per mille
(Omissis). 02A06919
Il comune di MONCESTINO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2002, una aliquota del 5 per mille; di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, (omissis&).
(Omissis). 02A06920
Il comune di MONTALBANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, (omissis), per l'anno 2002, le seguenti aliquote differenziate per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
abitazione principale: 5,5 per mille;
altre abitazioni: 6,5 per mille; e le seguenti detrazioni d'imposta afferenti sempre l'abitazione principale:
abitazione principale centro storico: Euro 154,94 cosi' come delimitato con la deliberazione n. 2/96 del 30 gennaio 1996;
per tutte le altre abitazioni principali: Euro 108,46;
(Omissis). 1. di stabilire, (omissis), che l'aliquota ridotta I.C.I. applicata all'abitazione principale venga estesa ad una sola pertinenza con decorrenza 1o gennaio 2002, ai sensi dell'art. 30, commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (Omissis). 02A06921
Il comune di MONTALDO DORA (provincia di Torino) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 come indicato in premessa e cioe':
a) al 5,5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente, fissando in Euro 130,00 la detrazione spettante prevista dall'art. 15, comma 6 delle legge n. 537/1993;
b) al 6,5 per mille per i restanti immobili; di mantenere, come gia' nel 2001, l'aliquota dello 0,5 per mille per le diverse fattispecie previste dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (omissis). (Omissis). 02A06922
Il comune di MONTE GRIMANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; aliquota abitazione locate come abitazione principale: 5,5 per mille; aliquota per attivita' produttive, commerciale, artigianali e industriali: 5 per mille; aliquota immobili diversi dalla abitazione: 7 per mille; aliquota immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; aliquota alloggi non locati: 7 per mille. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e di Euro 103,29. (Omissis). 02A06923
Il comune di MONTE PORZIO CATONE (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2002, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) nella misura del 4,5 per mille a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale secondo la particolare disciplina prevista dall'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
b) nella misura del 2 per mille a carico dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, sempre nel rispetto delle norme urbanistiche edilizie ed igieniche sanitarie, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
c) nella misura del 5,75 per mille a carico dei proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a canone concordato, a soggetti che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica;
d) nella misura del 7,25 per mille a carico dei proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come abitazione secondaria o comunque non locate. L'aliquota del 7,25 per mille non si applica:
alle unita' abitative utilizzate dal possessore o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo) per l'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, alle quali si applica l'aliquota ordinaria del 6,75 per mille;
alle unita' immobiliari in comproprieta' utilizzate come abitazione principale di uno o piu' comproprietari (sulla quota dei comproprietari non residenti si applica l'aliquota ordinaria del 6,75 per mille);
alle unita' immobiliari ad uso abitativo, o assimilate, tenute a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all'estero, alle quali si applica l'aliquota del 4,5 per mille prevista per l'abitazione principale;
e) nella misura ordinaria del 6,75 per mille a carico di tutti gli altri soggetti passivi. Di confermare in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale, che viene elevata a Euro 238,23 a favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' non inferiore all'80%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, ove ricorrano le condizioni previste all'art. 2, comma 3, del regolamento comunale per Iapplicazione dell'imposta comunale sugli immobili e in presenza di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare non superiore a Euro 50.000,00, conseguito nell'anno 2001, cosi' come risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, con esclusione quindi dei redditi esenti dall'I.R.PE.F. e delle rendite che secondo la normativa fiscale non costituiscono reddito.
(Omissis). 02A06924
Il comune di MONTECALVO IN FOGLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, in misura del 3,5 per mille del valore degli immobili.
(Omissis). 02A06925
Il comune di MONTECAROTTO (provincia di Ancona) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura sottoriportata:
aliquota ordinaria del 6 per mille;
aliquota del 7 per mille sull'abitazione utilizzata come seconda casa od inutilizzata (1), non concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o non locata a soggetti ivi residenti (2). Non rientrano in questa tipologia le loro pertinenze. (Omissis). 02A06926
Il comune di MONTECICCARDO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote nonche' le riduzioni ed agevolazioni per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili previsti come segue:
a) aliquota del 5,2 per mille e detrazione d'imposta nell'importo di L. 210.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado ai sensi dell'art. 5 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale (I.C.I.);
b) aliquota 6 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale a condizione che le stesse risultino locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti e per gli immobili diversi dalle abitazioni (senza detrazione);
e) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta dell'abitazione principale che non risultano locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti (senza detrazione) e che risultino anagraficamente vuote; 2. l'imposta e' ridotta deI 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; 3. si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 02A06927
Il comune di MONTEFALCO (provincia di Perugia) ha adottato, l'8 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002, per l'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote, confermative di quelle gia stabilite per l'anno 2001:
una aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille;
una aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, ha la residenza anagrafica; la stessa aliquota si applica ai proprietari di case concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge n. 431/98 ed alle unita' immobiliari di proprieta' di anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
una aliquota maggiorata pari al 7 per mille per i proprietari di immobili a disposizione e di aree fabbricabili; 2. di stabilire, ai sensi dell art. 55 della legge n. 662/96, in Euro 108,46 pari a L. 210.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. (Omissis). 02A06928
Il comune di MONTEGIORGIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
aliquota base: 5 per mille;
aliquota applicata alle case non abitate: 7 per mille;
detrazione prima casa: Euro 129,11. (Omissis). 02A06929
Il comune di MONTEGRIDOLFO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura che segue: Num.|Tipologia immobili |Aliquote ( %) ---------------------------------------------------------------------
| immobili posseduti da persone fisiche, soggetti |
|soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa|
|per la sola unita' immobiliare locata con |
|contratto registrato a soggetto che la utilizzi | 1 |come abitazione principale |5,5 ---------------------------------------------------------------------
| Tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui| 2 |al precedente punto 1 |7 2. di determinare, per l'anno 2002, le detrazioni e le riduzioni d'imposta come dal seguente prospetto:
| |Detrazione d'imposta | Num.|Tipologia immobiliare|(in ragione annua) |Riduzioni d'imposta ---------------------------------------------------------------------
| unita' immobiliari | |
|adibite ad abitazione| |
|principale dei | | 1 |soggetti passivi |Euro 103,29 | ---------------------------------------------------------------------
| unita' immobliari | |
|adibite ad abitazione| |
|principale di giovani| |
|coppie, ivi comprese | |
|le coppie di fatto, | |
|composte da soggetti | |
|con eta' non | |
|superiore ad anni 30 | |
|limitatamente ai due | |
|anni successivi a | |
|quello in cui si e' | |
|formato il nucleo | |
|familiare. Il | |
|requisito dell'eta' | |
|deve essere | |
|posseduto, da | |
|entrambi i coniugi o | |
|conviventi, alla data| |
|della formazione del | | 2 |nucleo familiare |Euro 103,29 |50% ---------------------------------------------------------------------
| unita' immobiliari | |
|adibite ad abitazione| |
|principale di | |
|contribuenti | |
|appartenenti a nuclei| |
|familiari formati da | |
|soli pensionati | |
|ultrasessantenni con | |
|un reddito pro-capite| |
|non superiore a | | 3 |Euro 5.422,78 |Euro 154,94 |
(Omissis). 02A06930
Il comune di MONTELUPO ALBESE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura percentuale del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili, confermando tutte le modalita' del 2001.
(Omissis). 02A06931
Il comune di MONTENERO DI BISACCIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare e fissare per il corrente anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili prevista daIl'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura unica del 5 per mille nonche' confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06932
Il comune di MONTEODORISIO (provincia di Chieti) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per i fabbricati la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del comune di Monteodorisio, per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; di determinare in Euro 103,29 (pari a lire 200.000) la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dal disposto dell'art. 8 del decretro legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni; di determinare nella misura del 4,5 per mille l'I.C.I. relativa alle aree edificabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 02A06933
Il comune di MONTEPAONE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2002:
a) nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 senza alcuna diversificazione, a mente dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.e i. e senza aumento della detrazione ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto.
b) in Euro 103,29 (lire 200.000) per la detrazione sulla prima abitazione;
c) nella misura dell'1 per mille l'aliquota I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici.
(Omissis). 02A06934
Il comune di MONTEREALE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. ridurre, per l'anno 2002, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale dal 6 al 5 per mille; 2. riconfermare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per tutte le altre tipologie al 6 per mille.
(Omissis). 02A06935
Il comune di MONTEREALE VALCELLINA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 24 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., per le ipotesi di seguito indicate:
a) aliquota agevolata 4,5 per mille:
abitazione principale, equiparati e relative pertinenze;
abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini al secondo grado), quando l'utilizzo e' accertato secondo le norme dell'ordinamento anagrafico;
abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori;
alloggio regolarmente assegnato dalle ATER (ex Istituto autonomo case popolari);
abitazione utilizzata dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa.
b) aliquota ordinaria 5 per mille:
altri fabbricati ed aree fabbricabili.
c) di stabilire in Euro 134,28 la detrazione dall'imposta per le unita' immobiliari specificati al punto A) del presente atto con esclusione dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
(Omissis). 02A06936
Il comune di MONTICIANO (provincia di Siena) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2002, e con decorrenza dal 1 gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale, del 7 per mille per le altre abitazioni e del 6 per mille per gli altri immobili. 2. determinare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29 annue.
(Omissis). 02A06937
Il comune di MORANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) aliquota 4,77 per mille generalizzata per tutti i fabbricati, gia' vigente per l'anno 2001;
b) aliquota 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi per come al quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Finanziaria 1998" nel rispetto documentato di tutte le leggi e norme regolamentari e vigenti in materia;
c) riduzione di Euro 154,94 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gia' vigente per l'anno 2001.
(Omissis). 02A06938
Il comune di MORNESE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari: 5 per mille;
c) terreni agricoli: esenti
d) aree edificabili: 5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale. 3. di determinare in: Euro 250,00 la detrazione per le abitazioni principali delle seguenti categorie di contribuenti, in particolari situazioni di disagio socio-economico: soggetti invalidi con coniuge e figli a carico.
(Omissis). 02A06939
Il comune di MOTTA D'AFFERMO (provincia di Messina) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'anno 2002.
(Omissis). 02A06940
Il comune di MOZZECANE (provincia di Verona) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002 le seguenti detrazioni: Euro 129,00 per l'abitazione principale;
Euro 155,00 per l'abitazione principale dei soggetti che si trovano nelle situazioni individuate con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 15 aprile 1997, esecutiva ai sensi di legge.
(Omissis). 02A06941
Il comune di MURIALDO (provincia di Savona) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. approvare in riferimento all'I.C.I.:
aliquota ordinaria 6 per mille;
detrazione d'imposta per abitazione principale e sue pertinenze in Euro 129,11.
(Omissis). 02A06942
Il comune di NASO (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e fissarlo come segue:
abitazione principale: 5 per mille;
altri fabbricati: 5 per mille;
aree fabbricabili: 5 per mille;
terreni agricoli: 5 per mille.
(omissis) di fissare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11.
(Omissis). 02A06943
Il comune di NEMOLI (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille. 2. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 02A06944
Il comune di NULVI (provincia di Sassari) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, e di incrementare a Euro 110,00 (L. 212.990) la detrazione prevista per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06945
Il comune di OFFANENGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota deI 4 per mille per i proprietari che aderiranno alla locazione concordata degli immobili e di mantenere l'importo di Euro 154,94 la detrazione per l'abitazione principale nei seguenti casi, quando ricorrano contemporaneamente:
persone che avevano almeno sessanta anni alla data del 31 dicembre 2001;
proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6. Cosi' come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;
con un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000 elevato a L. 25.700.000 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni familiare a carico o nullatenente.
N.B. per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari.
(Omissis). 02A06946
Il comune di OLLOLAI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella seguente misura: 4 per mille e di confermare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 spettante per legge.
(Omissis). 02A06947
Il comune di ONCINO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura deI 6 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, e nella misura del 7 per mille per gli altri immobili, e di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a Euro 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A06948
Il comune di ORIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Descrizione |Euro |Lire --------------------------------------------------------------------- A) Detrazione per le unita' immobiliari adibite ad | | abitazione princinale e loro pertinenze |116,20 |225.000 --------------------------------------------------------------------- B) Detrazione per le unita' immobiliari e loro | | pertinenze concesse in uso gratuito, da persone | | fisiche, a parenti in linea retta entro il secondo | | grado a condizione che questi ultimi le utilizzino | | come abitazione principale |116,20 |225.000 --------------------------------------------------------------------- C) Detrazione per le unita' immobiliari e loro | | pertinenze possedute da anziani o disabili | | ricoverati in modo permanente in case di cura o | | istituti di ricovero, purche' l'unita' immobiliare | | non risulti locata |116,20 |225.000 2. le detrazioni di cui ai punti B) e C) sono fruibili su presentazione di idonea documentazione, come indicato sul regolamento comunale I.C.I; 3. di confermare le decisioni espresse dalla giunta comunale in merito alla determinazione dell'aliquota I.C.I, confermandosi che le stesse sono le seguenti: A) Aliquota ordinaria |5,25 per mille --------------------------------------------------------------------- B) Aliquota agevolata per interventi di | recupero del patrimonio edilizio esistente | (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997). | L'aliquota agevolata e' applicata per 3 anni | dall'inizio dei lavori |0,5 per mille --------------------------------------------------------------------- C) Aliquota ridotta per fabbricati inagibili o| inabitabili (art. 8, d.lgs. n. 504/1992) |2,63 per mille --------------------------------------------------------------------- D) Il valore delle aree fabbricabili per | l'anno 2002 e' stabilito come segue: aree | residenziali |euro 20,60 (L. 39.887) ---------------------------------------------------------------------
aree produttive |euro 15,00 (L. 29.044) 4. L'aliquota agevolata di cui ai punti B) e C) e' fruibile su presentazione di idonea documentazione, come indicato sul regolamento comunale I.C.I.
(Omissis). 02A06949
Il comune di ORTELLE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare integralmente, per l'anno 2002, le aliquote differenziate per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 deI 30 dicembre 1992, nelle stesse misure stabilite con la deliberazione di consiglio comunale n. 39 del 30 dicembre 1999 e qui di seguito riportate:
c) aliquota ordinaria del 6 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel successivo punto b);
d) aliquota ridotta del 4,5 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta e collaterali fino al terzo grado, nonche' agli affini entro il secondo grado. 2. per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera A, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fitto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale ed equiparate, del soggetto passivo, sono detratti, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A06950
Il comune di ORTONA DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. diversificare l'aliquota I.C.I. per le sole aree fabbricabili dando atto che e' determinata nella misura del 4 per mille. 2. dare atto che per tutti gli altri immobili l'aliquota e' determinata nella misura del 5,5 per mille. 3. prevedere la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare relativa ad abitazione principale.
(Omissis). 02A06951
Il comune di OSSIMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille e di adeguare altresi' la detrazione prevista per la prima casa nella misura unica di Euro 104,00 pare a L. 201.372.
(Omissis). 02A06952
Il comune di OZZANO DELL'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di modificare, per le motivazioni in premessa e con effetto dal 1o gennaio 2002, la deliberazione della giunta comunale n. 210 del 19 dicembre 2001 avente ad oggetto: "Determinazione tariffe, aliquote e variazioni limiti di reddito per l'applicazione dei tributi comunali per l'anno 2002", limitatamente a quanto risultante dalla premessa del presente atto e dell'allegato prospetto "Aliquote, detrazioni I.C.I. per l'anno 2002", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente (allegato A), riepilogativo delle aliquote - con le principali fattispecie imponibili di riferimento, delle detrazioni e maggiori detrazioni di imposta - con dettaglio dei criteri di applicazione, che sostituisce integralmente l'analogo pospetto - allegato B) - alla deliberazione della giunta comunale n. 210 del 19 dicembre 2001; 5,5 per mille: ordinaria. Si intende applicabile l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille, ad es., nei seguenti casi:
immobili diversi dalle abitazioni, inclusi i garage che non costituiscono pertinenza dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 16-bis del regolamento comunale;
alloggi in contitolarita' con altri soggetti, se utilizzati integralmente come abitazione principale (da risultanze anagrafiche) da uno o piu' contitolari, limitatamente a coloro che non li abitano;
immobili inagibili e inabitabili;
gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzino come dimora abituale, come da risultanze anagrafiche. N.B.: ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 5,5 per mille, i possessori di alloggi locati con contratto registrato, devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste mediante presentazione alla U.O. Fiscalita', entro il 30 giugno 2003, di autocertificazione o della documentazione seguente: copia del contratto di locazione registrato (o documento comprovante il pagamento dell'imposta di registro, se il contratto e' stato presentato nell'anno precedente) e copia delle ricevute di versamento l.C.I. anno 2002. 5,4 per mille: ridotta per abitazione principale.
Si intende applicabile l'aliquota ridotta del 5,4 per mille nei casi previsti dall'art. 15 del regolamento comunale.
Oltre alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione di legge (abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dallo I.A.C.P.; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992:
a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l'abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprieta' o altro diritto reale, in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1o grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche. N.B.: l'equiparazione all'abitazione principale e' limitata alla sola applicazione dell'aliquota ridotta e non vale per la detrazione per queste previste, la quale compete unicamente per l'abitazione principale del possessore;
c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'ufficio del territorio (gia' U.T.E.) regolare richiesta di variazione per l'unificazione catastale delle unita' medesime e che vengano comunicati gli estremi di eventuali atti autorizzativi rilasciati o denunce presentate presso l'ufficio tecnico comunale per la variazione di cui trattasi. L'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
Ai sensi dell'art. 16-bis del regolamento comunale, si intende applicabile l'aliquota ridotta del 5,4 per mille agli immobili classificati C/2, C/6, C/7, di pertinenza dell'abitazione principale, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asserviti all'abitazione principale da parte dello stesso titolare del diritto reale sull'abitazione. Le pertinenze devono essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell'abitazione. Se sono situate in stabili diversi, i cittadini dovranno presentare specifica autocertificazione o copia dell'atto di compravendita, per comprovare il rapporto di pertinenza esiste tra gli immobili. N.B.: e' esclusa l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5,4 per mille per le pertinenze dell'abitazione concessa in uso nelle forme di cui al precedente punto b). 0,0 per mille - agevolata per alloggi locati con contratto-tipo legge 431/98 - art. 2, comma 3 e art. 5, commi 1 e 2.
Si intende applicabile l'aliquota agevolata nei casi previsti dall'art. 17-ter del regolamento comunale.
Abitazione concessa dal possessore a titolo di proprieta' o altro diritto reale, in locazione esclusivamente mediante i contratti di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successe modificazioni. N.B.: l'agevolazione e' limitata alla sola aliquota e non vale per la detrazione di imposta la quale compete unicamente per l'abitazione principale del possessore. 7 per mille - maggiorata per alloggi non locati.
Si intende applicabile l'aliquota maggiorata nei casi previsti dall'art. 7 del regolamento comunale:
1. alloggio non locato, inteso quale unita' immobiliare, classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della cat. A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e non locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi quale dimora abituale come da risultanze anagrafiche e non locata ai sensi dell'art. 17/ter del regolamento comunale (legge 431/98, art. 2, comma 3 e art. 5, commi 1 e 2), ne' data in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, ivi residenti;
2. residenza secondaria o seconda casa, intesa quale unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della cat. A/10), che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale, in conformita' alle risultanze anagrafiche, in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione.
N.B.: Ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 17-ter del regolamento comunale, il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per fruire della maggiore detrazione di imposta per abitazione principale di cui all'art. 14, comma 1 del regolamento, nonche' per l'applicazione dell'aliquota ridotta per abitazione principale nei casi indicati ai punti a), b), c), d) e per l'applicazione dell'aliquota agevolata per gli alloggi locati con contratto tipo legge n. 431/98 di cui all'art. 17/ter del regolamento entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui l'applicazione si riferisce, mediante autocertificazione o presentazione della documentazione attinente.
DETRAZIONI I.C.I. 2002 Detrazione: Euro 103,29 (L. 199.997). Riferita a: detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l'ammontare della detrazione ecceda l'ammontare dell'imposta dovuta per abitazione principale) del soggetto passivo. Detrazione: Euro 165,27 (L. 320.007) (Euro 103,29 + Euro 61,97 di maggiore detrazione). Riferita a: detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l'ammontare della detrazione ecceda l'ammontare dell'imposta dovuta per abitazione principale) solo dei soggetti passivi individuati con l'atto c.c. n. 183 del 27 dicembre 1996 e confermato con atti successivi. Applicabile previa presentazione dello specifico modulo di autocertificazione, predisposto dal U.O. Fiscalita', entro il termine del 30 giugno 2003.
Si riepilogano e requisiti per il diritto all'elevazione da Euro 103,29 (L. 199.997) a Euro 165,27 (L. 320.007) delIimporto spettante per detrazione abitazione principale:
il soggetto passivo deve essere in possesso del solo appartamento in cui risiede ad Ozzano dell'Emilia (con eventuale garage o posto macchina) e che costituisce la propria abitazione principale;
il proprio nucleo familiare, al 1o gennaio 2002, non deve avere altre proprieta' immobiliari oltre a quella per la quale viene richiesta la maggiore detrazione di Euro 61,97 (L. 119.991), da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29 (L. 199.997) prevista dal d.lgs. n. 504/1992 per l'abitazione principale (nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare);
il soggetto passivo deve essere in possesso, al 1o gennaio 2002, dei requisiti seguenti, indicati nella delibera c.c. n. 183 del 27 dicembre 1996, confermati con atti c.c.: n. 134 deI 17 dicembre 1998, n. 114 del 22 dicembre 1999, n. 105 del 20 dicembre 2000, n. 127 del 19 dicembre 2001:
|essere in condizione non
|lavorativa e con soli redditi di
|pensione (come da data da modello
|MUD, ex Mod. 201) non superiori a
|Euro 6.545,06 (L. 12.673.003)
|annui lordi riferiti all'anno
|precedente. Il reddito e' quello
avere compiuto il 60o anno |del singolo contribuente, senza d'eta' alla data del 1o gennaio |alcun riferimento, quindi, al dell'anno interessato |reddito del nucleo familiare. ---------------------------------------------------------------------
invalidita' attestata al 100% e |il beneficio e' esteso anche al con reddito medio lordo pro-capite|caso in cui il nucleo familiare del nucleo familiare non superiore|comprenda un componente con a Euro 12.470,37 (L. 24.146.003) |invalidita' attestata al 100%
N.B.: Nel caso di contitolari del diritto di proprieta/usufrutto/uso/abitazione, residenti nell'alloggio, aventi gli stessi requisiti del richiedente, la maggiore detrazione di L. 120.000 va divisa in parti uguali.
Se i requisiti non sono invece posseduti da tutti i residenti, i soli soggetti aventi diritto applicheranno la maggiore detrazione in base alla medesima quota loro spettante per detrazione ordinaria.
(Omissis). 02A06953
Il comune di PALAIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per il 2002 le aliquote I.C.I. gia' adottate per il 2001 con delibera di c.c. n. 24 del 19 febbraio 2001, nella misura seguente:
6 per mille per l'abitazione principale posseduta da soggetti residenti nel comune stesso ovvero assegnata ai soci residenti di cooperative a proprieta' indivisa per gli alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
6,5 per mille per gli immobili di qualunque destinazione catastale posseduti in aggiunta all'abitazione principale. 2. di confermare l'importo della detrazione principale di L. 230.000 (Euro 118,79).
(Omissis). 02A06954
Il comune di PALAZZO SAN GERVASIO (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, come conferma, per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni, gia' in vigore per l'anno 2001 e precisamente del 6 per mille per tutti i soggetti passivi. di confermare, altresi', per l'anno 2002, la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) annua, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, D.P.R. n. 505/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis). 02A06955
Il comune di PALENA (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale, confermando l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis). 02A06956
Il comune di PALESTRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 2 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale segli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis). 02A06957
Il comune di PALMA DI MONTECHIARO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di approvare per l'anno 2002 l'aliquota del 5 per mille e di stabilire in euro 123,95 (L. 240.000) la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06958
Il comune di PALOMONTE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di approvare l'aliquota I.C.I. in vigore nell'anno 2001, nella misura del 5 per mille. La detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29 (L. 200.000), anche per l'anno 2002.
(Omissis). 02A06959
Il comune di PALUDI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 4 per mille, per tutte le unita' immobiliari, cosi' come la detrazione di Euro 103,29 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, comprese le relative pertinenze (art. 817 c.c.), fino alla concorrenza della detrazione.
(Omissis). 02A06960
Il comune di PASIAN DI PRATO (provincia di Udine) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquote: 1. 4 per mille: per abitazione principale si intende:
abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
alloggio regolarmente assegnato da I.A.C.P.;
abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo), purche' fra le parti sia stipulato un contratto d'uso gratuito;
abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). 2. 7 per mille: alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 3. 5,1 per mille: immobili diversi dalle abitazioni (esempio: terreni, negozi, ecc.). 4. 5,1 per mille: abitazioni di proprieta' date in locazione con regolare contratto debitamente registrato. 5. 1 per mille: unita' immobiliari situate in zona A inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457 (art. 1, comma 5, legge 449 del 27 dicembre 1997). Non paga I.C.I. il proprietario di alloggi messi a disposizione del comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza. Le pertinenze sono considerate parte integrante dell'abitazione, ancorche' distintamente iscritte in catasto. Detrazioni: 1. abitazione principale: Euro 104,00:
spetta la detrazione per abitazione principale anche nel caso in cui l'abitazione sia concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), purche' fra le parti sia stipulato un contratto di uso gratuito. 2. per nuclei famigliari:
a) la detrazione viene elevata a Euro 130,00 per i contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che non abbiano tra i componenti del nucleo familiare proprietari di altri fabbricati o porzioni di fabbricati (non costituisce proprieta' il diritto della nuda proprieta' da parte di uno dei componenti del nucleo) ed il cui nucleo familiare sia composto e disponga di un reddito netto, escluso il reddito dell'abitazione principale, non superiore ai seguenti importi:
1 persona - Euro 9.809,19 (L. 18.993.250);
2 persone - Euro 13.732,87 (L. 26.590.550);
3 persone - Euro 16.667,69 (L. 32.273.150);
4 persone - Euro 19.617,86 (L. 37.985.475);
5 persone - Euro 21.579,70 (L. 41.784.125);
6 persone Euro 23.541,54 - L. 45.582.775;
7 persone e oltre Euro 25.503,38 - L. 49.381.425;
b) la detrazione e' elevata a Euro 181,00 quando nel nucleo familiare sono presenti due figli di eta' inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra;
b) la detrazione e' elevata a Euro 197,00 quando nel nucleo familiare sono presenti 3 o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito cui sopra;
c) la detrazione e' elevata a Euro 285,00 quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, e con i limiti di reddito di cui sopra siano presenti invalidi, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorita' per le seguenti categorie:
invalidi civili non inferiori al 100%;
sordomuti;
ciechi assoluti;
grandi invalidi con invalidita' non inferiore all'80% - invalidi INAIL con invalidita' non inferiore all'80%;
inabili I.N.P.S. con invalidita' non inferiore all'80%;
titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria di 1a categoria tabella A;
portatori di handicap con connotazione di gravita' - legge 5 gennaio 1992 n. 104;
Nel calcolo del reddito non si tiene conto dell'assegno di accompagnamento. Pensionati: la detrazione e' elevata a Euro 207,00 per i pensionati che abbiano compiuto sessanta anni di eta' al 1o gennaio 2001, possessori di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale garage o posto macchina alla data del 1o gennaio 2001 e con redditi rientranti nei limiti della tabella di cui sopra. Disoccupati: la detrazione e' elevata a Euro 181,00 per i disoccupati da almeno 6 mesi. Lo stato di disoccupazione deve essere in atto al 1o gennaio 2001. Il reddito del nucleo familiare deve rientrare nei limiti della tabella di cui sopra. 3. abitazioni in centro storico: la detrazione e' elevata a Euro 207,00 per le abitazioni situate in zona A adibite ad abitazione principale del contribuente. Indicazioni per il contribuente Aliquote:
1. per poter usufruire dell'agevolazione sull'aliquota di cui al punto 4 (Abitazioni di proprieta' date in locazione con regolare contratto debitamente registrato) e' necessario presentare comunicazione di variazione I.C.I. corredata della copia del contratto d'affitto.
2. per poter usufruire dell'agevolazione di cui al punto 5) (Unita' immobiliari situate in zona A inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero) e' necessario presentare comunicazione di variazione I.C.I. corredata della documentazione attestante quanto dichiarato. Detrazioni:
1. e' possibile applicare una sola detrazione per contribuente.
2. le maggiori detrazioni spettano a condizione che nessun familiare dimorante nell'abitazione possieda al 1o gennaio 2002 altri fabbricati o porzioni di fabbricati oltre a quello per il quale viene richiesta la detrazione.
3. nel calcolo del reddito per le maggiori detrazioni non si tiene conto del reddito prodotto dall'abitazione principale e pertinenze.
4. per poter usufruire delle maggiori detrazioni e' necessario presentare domanda in carta semplice al comune di Pasian di Prato, corredata di autocertificazione o documentazione attestante il possesso dei requisiti, entro il termine per il pagamento dell'acconto dell'imposta per i contribuenti gia' in possesso dei requisiti al 1o gennaio 2002, mentre per i nuovi contribuenti (in quanto nuovi possessori di abitazione principale) in qualsiasi momento (1o luglio - 31 dicembre).
N.B.: Il versamento dovra' essere effettuato dal contribuente tenendo conto delle agevolazioni richieste.
(Omissis). 02A06961
Il comune di PEDIVIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 19 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, come conferma, per l'anno 2002, l'aliquota del cinque per mille che sara' applicata in questo comune ai fini dell'I.C.I. 2. di stabilire la detrazione di Euro 103,30 per le unita' immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 02A06962
Il comune di PENANGO (provincia di Asti) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). determinare per l'anno 2002 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per le unita' immobiliari di questo comune; stabilire in L. 200.000 la detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale - come regolata al punto 2, comma 55, art. 3, legge n. 662/1996.
(Omissis). 02A06963
Il comune di PEROSA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, confermando quanto gia' proposto dalla giunta comunale, nel 5,5 per mille l'imposta comunale immobiliare sulla abitazione principale (prima casa) ed immobili; 2. di fissare nel 6,5 per mille l'imposta comunale immobiliare sulle altre abitazioni; 3. di stabilire in Euro 103,29 la detrazione sulla prima casa di cui all'art. 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 587 e s.m.i..
(Omissis). 02A06964
Il comune di PERUGIA ha adottato, il 23 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta I.C.I. che saranno applicate per l'anno 2002 ai sensi delIart. 6 deI d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella seguente misura:
aliquote:
1. aliquota per i fabbricati adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale: 5 per mille;
2. aliquota per i fabbricati destinati ed effettivamente utilizzati per lo svolgimento di attivita' commerciali ed artigianali censiti catastalmente alle cat. C/1 - C/2 - C/3: 6 per mille;
3. aliquota per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431: 5 per mille;
4. aliquota per i fabbricati destinati catastalmente ad abitazione e non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431: 9 per mille;
5. aliquota per i fabbricati inagibili o inabitabili qualora vengano recuperati a fini abitativi e risultino effettivamente utilizzati come abitazione (aliquota applicabile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori: 4 per mille;
7. aliquota per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno (aliquota applicabile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori): 4 per mille;
8. aliquota per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai precedenti punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 7: 7 per mille; di dare atto che per l'anno 2002, non essendo intervenuti sulla materia nuovi e diversi provvedimenti da parte del consiglio comunale, e' confermata l'elevazione della detrazione d'imposta per abitazione principale (art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) da Euro 103,29 a Euro 232,41, gia' stabilita con la deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 28 febbraio 2000 ricorrendo per i contribuenti i seguenti presupposti:
la maggior detrazione di lire Euro 232,41 dall'imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2002, e' accordata per le unita' immobiliari adibite esclusivamente ad "Abitazione principale" del proprietario ricorrendo ambedue le seguenti condizioni:
1. unita' immobiliari destinate esclusivamente ad "Abitazione principale" del proprietario aventi valore imponibile ai fini I.C.I. dovuta per l'anno 2002, graduato in rapporto al numero dei componenti l'intero nucleo familiare di convivenza, non superiore ai seguenti limiti:
Euro 77.468,53 per nuclei fino a quattro componenti;
Euro 87.797,67 per nuclei di cinque componenti;
Euro 98.126,81 per nuclei di sei componenti;
Euro 113.620,52 per nuclei di 7 componenti;
Euro 134.278,79 per nuclei di 8 componenti ed oltre;
2. unita' immobiliari possedute da soggetti il cui reddito imponibile fiscale lordo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare di convivenza, per l'anno 2001, non risulti superiore ai seguenti limiti:
per nuclei familiari composti da:
una persona: Euro 12.911,42 (L. 25.000.000);
due persone: Euro 15.493,71 (L. 30.000.000);
tre persone: Euro 18.075,99 (L. 35.000.000);
quattro persone: Euro 20.658,28 (L. 40.000.000);
cinque persone: Euro 23.240,56 (L. 45.000,000);
oltre cinque persone: Euro 25,822,84 (L. 50.000.000).
(Omissis). 02A06965
Il comune di PESCHE (provincia di Isernia) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. unica nella misura del 6 per mille, sia per i fabbricati che per le aree fabbricabili, fatta eccezione per i fabbricati invenduti dalle imprese ai sensi dell'art. 12 del regolamento I.C.I. e della rivalutazione in base agli indici ISTAT prevista dall'art. 14, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.
(Omissis). 02A06966
Il comune di PESCOPAGANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare, (omissis), nella misura del cinque per mille, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 e la detrazione, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura stabilita per legge, di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A06967
Il comune di PETILIA POLICASTRO (provincia di Crotone) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue:
a) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;
b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliari a uso di abitazione dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 5,5 per mille;
c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel comune: 5,5 per mille; 2. di stabilire che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e', inoltre, stabilito che l'importo di Euro 103,29 di cui sopra sia elevato a Euro 113,62. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis). 02A06968
Il comune di PETRALIA SOPRANA (provincia di Palermo) ha adottato, l'8 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di approvare, come approva la proposta avente per oggetto: determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 deliberando nel 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 2002.
(Omissis). 02A06969
Il comune di PEZZAZE (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune durante l'esercizio finanziario 2002, fissandola nella misura unica del 6,5 per mille; 2. di disporre altresi' che limitatamente all'abitazione principale detta aliquota sara' applicata nella percentuale ridotta del 5,75 per mille.
(Omissis). 02A06970
Il comune di PIANCOGNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 10 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille e la detrazione per la prima casa nella misura di L. 220.000. 2. di confermare, altresi', le agevolazioni previste con delibera di c.c. n. 66 in data 9 ottobre 1998, con la quale si approvava il regolamento sull'imposta de quo;
(Omissis). 02A06971
Il comune di PIANDIMELETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
cinque per mille: per le unita' immobiliari adibita ad abitazione principale;
sei per mille: per tutte le altre tipologie di immobili. 2. di dare atto che, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione d'imposta e' stabilita in Euro 103,29 su base annua, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta stessa. (Omissis). 02A06972
Il comune di PIANE CRATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di fissare al sei per mille, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobli (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, adeguata a tale percentuale per l'anno 1999 e confermata per il 2000 e 2001. 3. di confermare che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A06973
Il comune di PIANEZZE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure: -|Tipo di immobile - |Aliquota --------------------------------------------------------------------- 1|Abitazione principale .... |5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Seconde case in uso gratuito a parenti fino al primo | 2|grado in linea retta .... |5 per mille --------------------------------------------------------------------- 3|Seconde case non locate .... |7 per mille --------------------------------------------------------------------- 4|Altri fabbricati (case locate, immobili produttivi) |6 per mille --------------------------------------------------------------------- 5|Aree edificabili (fabbricabili) .... |6,5 per mille 2. di aumentare leggermente la detrazione per l'abitazione principale, determinandola in Euro 104,00 a seguito dell'arrotondamento all'euro per eccesso dell'importo di L. 200.00.
(Omissis). 02A06974
Il comune di PIETRAFITTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno 2001, nel modo seguente:
aliquota del cinque per mille, per l'abitazione principale e parti annesse;
aliquota del sei per mille, per gli altri immobili. di stabilire la detrazione da applicare per l'abitazione principale e parti annesse, in Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A06975
Il comune di PIEVE A NIEVOLE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune gia' in vigore nell'anno 2001:
1) aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
2) aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali dei contribuenti: 6 per mille; Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
3) aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e relative pertinenze, non locati, intendendosi quelli risultanti vuoti o a disposizione o privi di contratto di affitto registrato. Sono escluse le unita' immobiliari concesse in comodato gratuito o comunque utilizzati come dimora abituale dai familiari del soggetto passivo e relativi coniugi e i fabbricati sfitti non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: 7 per mille;
4) aliquota da applicare agli alloggi locati con contratti cosiddetti "convenzionati", ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e stipulati in base ad accordi definiti in sede locale, tra sindacati di categoria e l'Ente, a soggetti che li utilizzano come dimora abituale: 5 per mille. La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e' di L. 200.000/Euro 103,291 (legge 662/1996 art. 3, comma 55, punto 2). Per i soggetti passivi d'imposta che si trovano nelle condizioni di disabilita' riconosciuta dalla competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidita' civile nella misura di almeno il 74%, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' aumentata a L. 300.000/Euro 154,937.
(Omissis). 02A06976
Il comune di PIEVEBOVIGLIANA (provincia di Macerata) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio di questo comune per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille, senza alcuna particolare riduzione o detrazione se non quelle previste per legge dall'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e precisamente:
riduzione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (fatte in ogni caso salve le particolari disposizioni previste per i fabbricati interessati dal sisma del 26 settembre 1997);
detrazione di Euro 103,29 (fino alla concorrenza del suo ammontare) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A06977
Il comune di PIOMBINO DESE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). ritenuto di confermare per l'anno 2002 l'aliquota al 5 per mille in conformita' anche alle aliquote applicate dalle amministrazioni comunali limitrofe e le altre agevolazioni gia' vigenti per l'anno 2001:
A) considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo d proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
B) avvalendosi della facolta' di cui all'art. 8, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiunto dall'art. 3, comma 1 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122, si aumenta Ia detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000 pari a Euro 258,23 alle seguenti condizioni e modalita':
1) soggetti assistiti economicamente dal comune; oppure, soggetti che versano in precarie condizioni economiche, pur non assistiti dal comune, le cui condizioni di disagio economico-sociale siano accertate dall'ufficio assistenza;
2) l'unita' immobiliare deve costituire l'unico fabbricato in possesso del soggetto richiedente ovvero deIl'unita' familiare cui appartiene;
3) l'unita' immobiliare deve risultare censita al catasto erariale in una delle seguenti categorie:
A/2 - abitazione di tipo civile;
A/3 - abitazione di tipo economica;
A/4 - abitazione di tipo popolare;
A/5 - abitazione di tipo ultra popolare;
A/6 - abitazione di tipo rurale;
4) la maggior detrazione spetta solo se sussistono tutte le condizioni da 1) a 3);
5) la maggior detrazione non spetta se l'unita' immobiliare e' locata o concessa in comodato a terzi, anche se parenti;
6) la maggior detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e, in caso di contitolarita', l'eventuale eccedenza non puo' essere utilizzata dagli altri contitolari;
7) i soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno provvedere, sotto pena di decadenza del beneficio, a quanto segue:
a) presentare apposita domanda al comune entro il mese di giugno dell'anno di imposta, documentando, anche sotto forma di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi del diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonche' la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unita' immobiliare;
b) indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del bollettino di versamento dell'imposta I.C.I.;
8) l'Ente si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione.
(Omissis). 02A06978
Il comune di PIOVE DI SACCO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. stabilire per il 2002 le aliquote e tariffe tributarie seguenti:
I.C.I.:
5,2 per mille abitazione principale, dando atto che per la stessa spettano le seguenti detrazioni:
fissa di Euro 103,29 (erano L. 200.000 nel 2001);
per disagio economico o sociale Euro 258,23 (erano L. 500.000 nel 2001) su parere favorevole dei servizi sociali del comune che confermi l'impossibilita' del contribuente a far fronte all'I.C.I. dovuta;
6,4 per mille abitazioni affittate con regolare contratto registrato del quale viene inviata copia all'ufficio tributi del comune (come anno 2001);
7 per mille per gli altri immobili (come anno 2001);
4 per mille per le aree escluse dai piani pluriennali di attuazione. (Omissis). 02A06979
Il comune di PIOZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote:
5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale (comprendendovi anche le abitazioni locate come abitazione pricipale con contratto concertato);
6,5 per mille altri fabbricati ad aree edificabili. 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione di Euro 103,30 - pari a L. 200.017 da applicare all'imposta dovuta dal soggetto passivo relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 02A06980
Il comune di PISOGNE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di adottare - per l'anno 2002 - il seguente assetto tariffario in ordine all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e precisamente:
aliquota 5 per mille per i fabbricati ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, cosi' come individuate con deliberazione n. 20 in data 26 aprile 2001 dell'Autorita' del bacino del fiume Po - Comitato istituzionale - e per i quali i soggetti passivi ai fini I.C.I. hanno presentato, entro il 31 dicembre 2001, apposita istanza;
aliquota 6 per mille per i fabbricati ricadenti nel resto del territorio;
detrazione per abitazione principale nel minimo di legge di Euro 103,29 (L. 200.000) annue;
agevolazione cui all'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 che consente di considerare adibita ad abitazione principale - a condizione che risulti non locata - l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
equiparazione all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale delle unita' concesse in uso gratuito ai familiari alle condizioni contenute nel regolamento I.C.I.
(Omissis). 02A06981
Il comune di PLOAGHE (provincia di Sassari) ha adottato, il 5 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2002 nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992:
aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;
aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 3. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A06982
Il comune di PODENZANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
1. abitazione principale: 5,5 per mille;
2. altri immobili: 6,75 per mille;
3. fabbricati categoria C/2: 5 per mille;
4. fabbricati invenduti realizzati da imprese: 4 per mille (art. 3 del regolamento per la disciplina per l'imposta comunale sugli immobili);
(Omissis). 02A06983
Il comune di POGGIODOMO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nella misura del 6 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per il comune di Poggiodomo.
(Omissis). 02A06984
Il comune di POJANA MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6,5 per mille; 2. per l'anno 2002 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche; 3. per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche viene stabilita in Euro 104,00.
(Omissis). 02A06985
Il comune di POLVERARA (provincia di Padova) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002, nelle seguenti misure:
abitazione principale 5,3 per mille;
altri fabbricati - aree fabbricabili - terreni agricoli 5,5 per mille; 2. di determinare in Euro 104,00 (L. 201.372) l'importo annuo della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di confermare in Euro 154,94 (L. 300.000) la detrazione per l'abitazione principale, per i soggetti con i requisiti di seguito previsti:
|Reddito complessivo |
|del nucleo familiare |Detrazione spettante Nucleo familiare (1) |(1) percepito nel 1999|per l'abitazione composto da |(2) |principale ---------------------------------------------------------------------
|Euro 7.746,85 |Euro 154,94 1 persona.... |(L. 15.000.000) |(L. 300.000) ---------------------------------------------------------------------
|Euro 10.329,14 |Euro 154,94 2 persone.... |(L. 20.000.000) |(L. 300.000) ---------------------------------------------------------------------
|Euro 12.911,42 |Euro 154,94 3 persone.... |(L. 25.000.000) |(L. 300.000) ---------------------------------------------------------------------
|Euro 15.493,71 |Euro 154,94 4 persone.... |(L. 30.000.000) |(L. 300.000) ---------------------------------------------------------------------
|Euro 16.526,62 |Euro 154,94 5 persone.... |(L. 32.000.000) |(L. 300.000) ---------------------------------------------------------------------
|Euro 1.032,91 |Euro 154,94 Ogni persona in piu' |(L. 2.000.000) |(L. 300.000) (1) Si intende il nucleo familiare che ha la residenza nell'immobile soggetto a tassazione; (2) Reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. 4. di stabilire in Euro 258,23 (L. 500.000) la detrazione ordinaria per abitazione principale per nuclei familiari con un soggetto portatore di handicap permanente o invalido con diritto all'indennita' di accompagnamento, riconosciuto come tale dalla competente autorita'; 5. di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di cui ai punti 2 e 3 dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli predisposti dal settore tributi, autocertificando di possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle riduzioni e detrazioni.
(Omissis). 02A06986
Il comune di PONSACCO (provincia di Pisa) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno di imposta 2002 al 5,3 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile del tributo; 2. di confermare per l'anno di imposta 2002 la misura della detrazione per abitazione principale in Euro 144,60; 3. di confermare per l'anno di imposta 2002, la misura e le condizioni della maggiore detrazione di cui alla precedente deliberazione g.c. n. 33 del 1 marzo 2001. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare all'ufficio tributi apposita richiesta scritta, redatta su modulo predisposto dallo stesso ufficio e messo gratuitamente a disposizione, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 2001; 4. di introdurre, a partire dall'anno di imposta 2002, una aliquota I.C.I. ridotta al 2 per mille, in favore dei proprietari, o titolari di altro diritto reale, di beni immobili posti nella porzione di territorio denominato "centro storico" ed individuato dal perimetro puntinato nell'allegata planimetria (All. 2), che eseguano interventi inquadrabili in una delle seguenti fattispecie, ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica:
a) interventi volti al restauro e/o al risanamento conservativo di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
b) interventi finalizzati al restauro e/o al risanamento conservativo di unita' immobiliari inserite negli elenchi degli immobili di interesse artistico o architettonico, cosi' come individuati dall'art. 2 del del decreto legislativo n. 490/1999;
c) interventi di ristrutturazione su unita' immobiliari ai sensi dell'art. 4 della legge n. 52/1999; L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per un periodo di tre anni dalla data di inizio lavori. I soggetti interessati, devono presentare all'ufficio tributi apposita istanza, redatta su modelli predisposti dall'ufficio e messi gratuitamente a disposizione, prima della data di inizio lavori, che in ogni caso dovra' essere comunicata per iscritto, ai fini dell'agevolazione in esame.
(Omissis). 02A06987
Il comune di PONTE BUGGIANESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
6,5 per mille - aliquota ordinaria;
4,9 per mille - abitazione principale ed abitazione dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996 n. 556, locate ai sensi della suddetta disposizione;
7 per mille - alloggi non locati;
7 per mille - aree fabbricabili.
(Omissis). 02A06988
Il comune di PONTE IN VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune per l'anno 2002.
(Omissis). 02A06989
Il comune di PONTE NIZZA (provincia di Pavia) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le categorie di immobili per l'anno 2002, da applicare sulla base imponibile, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale ai sensi art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1966, n. 662 (Euro103,29).
(Omissis). 02A06990
Il comune di PONZANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di elevare l'aliquota I.C.I. al fine di meglio riequilibrare le previsioni di bilancio stabilendo le seguenti norme per l'applicazione dell'l.C.l., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, aliquota da applicare per l'anno di imposta 2002, 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi e per tutte le categorie di immobili soggette a tassazione; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 5. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
(Omissis). 02A06991
Il comune di PORLEZZA (provincia di Como) ha adottato, il 18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare le aliquote dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2002, cosi' come approvate con deliberazione di giunta comunale n. 26 in data 6 marzo 2001, e precisamente:
a) aliquota per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, cosi' come definita dalla normativa vigente: 6 per mille;
b) aliquota per aree edificabili e altri fabbricati 6 per mille; di confermare la detrazione di imposta di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per i soggetti in particolari condizioni di disagio economico e sociale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 02A06992
Il comune di PORTO MANTOVANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di mantenere per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. determinate con la D.C.C. 5/2000 cosi' come di seguito indicato: Aliquota |Aventi diritto ---------------------------------------------------------------------
|per gli immobili adibiti ad abitazione principale e
|proprie pertinenze; per gli immobili adibiti ad
|abitazione principale di soci assegnatari di
|cooperative edilizie a proprieta' indivisa; per gli
|immobili posseduti da enti senza scopo di lucro; per
|immobili inagibili o inabitabili, od oggetto di
|interventi finalizzati al recupero storico ed
|artistico; per gli immobili adibiti ad abitazioni
|locate con contratto registrato o concordato; per
|immobili realizzati per la vendita e non venduti, di
|proprieta' delle imprese aventi ad oggetto la
|costruzione ed alienazione di immobili, per un periodo 5 per mille |non superiore ai 3 anni. ---------------------------------------------------------------------
|immobili adibiti ad attivita' produttive, commerciali,
|artigianali; terreni adibiti a coltivazione agricola;
|aree edificabili; immobili non compresi nelle altre 5,5 per mille|aliquote. --------------------------------------------------------------------- 7 per mille |abitazioni non locate di disporre una detrazione ordinaria per le abitazioni principali pari a L. 200.000; di disporre per il 2002 in L. 500.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come novellato da successive modifiche, che le seguenti situazioni di carattere sociale:
persone o nuclei familiari per i quali, nell'anno di imposta od in quello precedente sia stata verificata una situazione di carenza economica che abbia comportato la concessione di contributi o sussidi comunali sulla base del regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12 della 241/1990;
persone o nuclei familiari il cui reddito non sia superiore al "minimo vitale" identificato secondo quanto stabilito dal vigente regolamento citato, ai sensi dell'art. 12;
persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, solo o con coniuge nella medesima situazione reddituale. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti entro il 30 aprile dell'anno corrente di imposta. (Omissis). 02A06993
Il comune di PORTO VENERE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). N. d'ordine|Aliquota per mille|Riferimento a: |Detrazione euro --------------------------------------------------------------------- 1 |6,8 |ordinaria |0 --------------------------------------------------------------------- 2 |6,8 |alloggi non locati |0 --------------------------------------------------------------------- 3 |4 |abitazione principale |134,28 ---------------------------------------------------------------------
| |abitazione principale |
| |anziani o disabili che|
| |acquistano la |
| |residenza in istituti |
| |di ricovero |
| |permanente, a |
| |condizione che la |
| |stessa non risulti | 4 |4 |locata |134,28 ---------------------------------------------------------------------
| |abitazioni concesse in|
| |uso gratuito a parenti|
| |di primo grado in |
| |linea retta - figli |
| |e/o genitori - e dagli|
| |stessi utilizzata come|
| |abitazione principale |
| |(per la quale deve |
| |essere resa apposita | 5 |4 |dichiarazione) |0 ---------------------------------------------------------------------
| |abitazioni locate, |
| |utilizzate come |
| |abitazioni principali,|
| |con contratto |
| |d'affitto regolarmente|
| |registrato (per le |
| |quali deve essere resa|
| |apposita dichiarazione|
| |con gli estremi della |
| |registrazione | 6 |4 |dell'atto) |0 ---------------------------------------------------------------------
| |immobili iscritti in |
| |catasto alle categirie| 7 |4 |C e D |0 ---------------------------------------------------------------------
| |immobili posseduti da |
| |enti senza fini di | 8 |4 |lucro |0 di elevare, previa domanda dell'interessato da redigersi su apposito modulo fornito dal comune, a Euro 185,92 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni reddituali:
a) nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap risultante da certificazione acquisita o da acquisire d'ufficio con almeno il 70% di invalidita' purche' il reddito complessivo lordo, compresi redditi esenti ai fini I.R.PE.F., non superi Euro 14.460,79;
b) nuclei familiari composti da una sola persona pensionata avente importo annuo lordo, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore a Euro 6.197,48 e che non abbia altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;
nuclei familiari composti da due o piu' persone unicamente con reddito da pensione complessivo lordo non superiore a Euro 8.263,31 e che non abbiano altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;
c) richiedenti che ritengano di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio;
di stabilire che per avere diritto all'elevazione di cui ai sopraindicati punti i contribuenti interessati debbano presentare apposita domanda contenente una dichiarazione che attesti la presenza delle condizioni previste per le agevolazioni ed i redditi percepiti nell'anno precedente, integrata da ogni altro elemento documentale necessario all'accertamento. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano dagli eventuali accertamenti che il comune ritiene compiere. Il mancato possesso di una delle condizioni sopra esposte, debitamente accertata dal comune, comporta il pagamento della differenza di imposta oltre le sanzioni di legge. Le domande di elevazione dovranno essere presentate al settore tributi, su appositi modelli distribuiti dall'ufficio anzidetto, a pena di decadenza, entro il termine del 1 dicembre 2002.
(Omissis). 02A06994
Il comune di PORTULA (provincia di Biella) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille, come gia' stabilito nello scorso esercizio 2001; 2. di confermare la detrazione unica fissata per la prima casa (abitazione principale) in Euro 103,29. (Omissis). 02A06995
Il comune di POSTA (provincia di Rieti) ha adottato, il 15 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie applicando la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02A06996
Il comune di POSTALESIO (provincia di Sondrio) ha adottato, l'8 gennaio 2002 e il 1o marzo 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ordinaria, rispettivamente nella misura unica del 6 per mille;
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per abitazione principale Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 02A06997
Il comune di POZZALLO (provincia di Ragusa) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1 gennaio 2002 e per tutto l'anno 2002, nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale utilizzata dal soggetto passivo e nella misura del 6,5 per mille, per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in Euro 113,62 per tutte le categorie di contribuenti. 3. di considerare abitazione principale, l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero ed a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di applicare anche alla abitazione locata con contratto registrato, al soggetto che la utilizza come abitazione principale, l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale utilizzata dal soggetto passivo. (Omissis). 02A06998
Il comune di POZZOLO FORMIGARO (provincia di Alessandria) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel comune di Pozzolo Formigaro:
a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
b) per i soggetti passivi relativamente a tutti gli immobili non rientranti nella precedente lettera a): 6 per mille; 2. di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si applicheranno i criteri previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i., compreso quanto stabilito dall'art. 3 comma 48, 51 e 52 lett. a) legge n. 662/1996, e che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale; 3. di puntualizzare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 4. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. di dare atto che nella determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni relative all'l.C.l. per l'anno 2002 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione di questo comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 6. di sottolineare, infine, che, ai sensi dell'art. 58, comma 2, decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione delle modalita' d'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art. 11 legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 02A06999
Il comune di PIATEDA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). immobili adibita direttamente ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta 5,5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni, immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, altri immobili 6 per mille; detrazione di Euro 103,291 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 02A07001
Il comune di PRAY (provincia di Biella) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A07002
Il comune di PREMENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 2002 per l'anno 2002 come segue:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota agevolata per abitazione principale. 5,5 per mille; 2. di fissare altresi' per l'anno 2002 la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 129,11 (pari a L. 250.000) annue.
(Omissis). 02A07003
Il comune di PRESICCE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno, 2002, la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 pari a Euro 103,291.
(Omissis). 02A07004
Il comune di PRIGNANO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). confermare per l'anno 2002 l'applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille con esclusione di ogni tipo di agevolazione.
(Omissis). 02A07005
Il comune di PROVVIDENTI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di ridurre l'aliquota (I.C.I.) dal 6,5 per mille al 5,5 per mille o con decorrenza dal 1o gennaio 2002, come programmi ed indirizzi dell'attuale amministrazione ed al fine di un'incentivazione al recupero del patrimonio edilizio ormai per il 90% in stato di degrado.
(Omissis). 02A07006
Il comune di QUINTO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella seguente misura:
aliquota unica del 5 per mille;
detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A07007
Il comune di RANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2002 con l'aliquota unica del 6 per mille. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A07008
Il comune di REITANO (provincia di Messina) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). riconfermare per l'anno 2001 le aliquote (I.C.I.)nelle seguenti percentuali:
immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, 5,5 per mille;
immobili adibiti a tutti gli altri usi, 6,5 per mille. Dare atto che rimane invariata la detrazione di Euro 103,29 per gli immobili adibiti ad abitazione principale. 02A07009
Il comune di REVIGLIASCO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per tutte le categorie di immobili imponibili. 2. di determinare in ragione di L. 200.000 la detrazione per la prima casa.
(Omissis). 02A07010
Il comune di RIPI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di riconfermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille; 2. di dare atto che per abitazione principale si intende oltre a quella nella quale il contribuente la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado o collaterale fino al secondo grado, ai quali e' consentito portare in detrazione la somma non inferiore ad Euro 103,29 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di elevare l'importo di Euro 103,29 fino di Euro 206,58 (pari a L. 400.000) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap certificati ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(Omissis). 02A07011
Il comune di ROCCAFORZATA (provincia di Taranto) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (omissis); 2. di confermare, per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. applicate nell'anno 2001, cosi' specificate:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
unita' immobiliare non adibita ad abitazione principale: 7 per mille;
aree fabbricabili e terreni agricoli: 6 per mille; 3. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 113,620 (L. 220.000).
(Omissis). 02A07012
Il comune di ROCCAMENA (provincia di Palermo) ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). N. ord.|Tipologia degli immobili |Aliquote per mille ---------------------------------------------------------------------
| Abitazione principale e relative | 1 |pertinenze |6 --------------------------------------------------------------------- 2 | Altre tipologie di fabbricati |6,5 --------------------------------------------------------------------- 3 | Aree fabbricabili |6,5 Le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
|Tipologia degli |Detrazioni di imposta N. ord. |immobili |(Euro in ragione annua) ---------------------------------------------------------------------
| Unita' immobiliare |
|adibita ad abitazione | 1 |principale |105,002 ---------------------------------------------------------------------
Abitazione concesse | | in uso gratuito a | | parenti in linea retta| | fino al terzo grado ed| | affini di primo grado | | e che nelle stesse | | hanno stabilito la | | residenza |105,00 |
(Omissis). 02A07013
Il comune di ROCCHETTA BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati abitativi dei residenti (prima casa) Aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati dei non residenti (seconda casa) Aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati industriali - artigianali e altri. 2. di dare atto che la quota detraibile per l'abitazione prinicipale e' di L. 200.000.
(Omissis). 02A07014
Il comune di ROMENTINO (provincia di Novara) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 4 per mille, senza prevedere diversificazioni dell'aliquota.
(Omissis). 02A07015
Il comune di RONSECCO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002:
a) nel 4,3 per mille l'aliquota base unica dell'imposta comunale sugli immobili;
b) in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale.
(Omissis). 02A07016
Il comune di ROSCIANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. aliquota base 2002: 5,5 per mille ad eccezione delle seguanti categorie di immobili:
a) abitazione principale: aliquota 5 per mille (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente).
b) enti senza fine di lucro (no profit): aliquota 5 per mille
c) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota 5 per mille, per anni tre (per un periodo, comunque, non superiore a tre anni).
d) terreni agricoli: aliquota 5 per mille 2. ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o l'inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione da parte del proprietario:
a) di perizia, con allegata idonea documentazione;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in alternativa a quanto previsto sub "a". 3. fabbricati: detrazioni d'imposta Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per il 2002 dalla imposta dovuta per l'abitazione principale vengono detratte L. 250.000.
(Omissis). 02A07017
Il comune di ROSSANO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire con decorrenza 1o gennaio 2002 le seguenti aliquote d'imposta: 1) aliquota del 7 per mille i seguenti immobili:
a) terreni agricoli;
b) aree fabbricabili;
c) altri fabbricati, non contemplati nel successivo punto 2);
2) aliquota del 6 per mille per i seguenti immobili:
a) abitazioni principali; di confermare la detrazione ordinaria nella misura ordinaria prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, Euro 103,29.
(Omissis). 02A07018
Il comune di ROTA D'IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questione comune nella misura unica del 5,5 per mille, fissando la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di Euro 103,29.
(Omissis). 02A07019
Il comune di ROVETTA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale | ---------------------------------------------------------------------
Si considera direttamente adibita ad abitazione | principale anche l'unita' immobiliare posseduta a | titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o | disabili che acquisiscono la residenza in istituti di | ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a| condizione che la stessa non risulti locata. |5,5 per mille ---------------------------------------------------------------------
Altre unita' immobiliari |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
Terreni agricoli |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
Aree edificabili |6 per mille 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A07020
Il comune di RUBIERA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 6 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 2001, nelle seguenti misure:
5,8 per mille per la generalita' dei casi d'imposta;
7 per mille per il caso di abitazioni non locate, intendendosi come tali gli immobili ad uso abitativo non occupati che siano privi di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotati dell'arredo indispensabile per la residenza, incluse le relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo di proprieta' delle imprese che hanno per oggetto esclusivo l'attivita' di costruzione o vendita di immobili ai quali si applica l'aliquota ordinaria del 5,8 per mille; l'aliquota del sette per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato;
4 per mille per il caso di immobili ad uso abitativo (e le relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 504/92, concederanno, con regolare e registrato contratto, in affitto alla "Societa' per la casa", associazione tra comuni promossa allo scopo di dare successivamente in locazione le abitazioni stesse ai soggetti che abbiano fatto richiesta di avere un alloggio in affitto e per il caso di immobili ad uso abitativo (e le relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 504/92, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perche' li dia successivamente in locazione, rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa in materia. 2. di confermare per l'anno 2002 la detrazione per abitazione principale nella generalita' dei casi nella misura di Euro 113,62 (pari a L. 220.000), di applicare l'aumento della citata detrazione dell'imposta comunale sugli immobili anno 2002 per l'abitazione principale da Euro 113,62 (pari a L. 220.000) ad Euro 206,58 (pari a L. 400.000) esclusivamente alle categorie di contribuenti aventi i particolari requisiti e secondo le modalita' meglio specificate in premessa, con riferimento al 1o gennaio 2002, (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nel testo modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50), con la riserva di richiedere ai soggetti passivi che hanno usufruito della detrazione cosi' maggiorata la documentazione comprovante lo stato personale e sociale dichiarato, per successive verifiche e controlli; 3. di far applicare agli uffici competenti le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia nel caso di violazioni ed illeciti.
(Omissis). 02A07021
Il comune di SALERANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
6 per mille per l'abitazione principale;
7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili.
(Omissis). 02A07022
Il comune di SALSOMAGGIORE TERME (provincia di Parma) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili relative all'anno 2002 nel modo seguente:
|Definizione immobili a | | Cat. |destinazione ordinaria |Aliquota per mille|Detrazione --------------------------------------------------------------------- A/1-9|Abitazioni | | ---------------------------------------------------------------------
|prima Casa (*) |6 |105,00 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazione in comodo a parenti | |
|entro il secondo grado |6 | ---------------------------------------------------------------------
|Affittacamere, appartamenti uso | |
|vacanze (di cui alla L.R. | |
|25 agosto 1988, n. 34) |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni locate con contratto | |
|ex legge n. 431/98 - art. 2 comma| |
|3 |2 | ---------------------------------------------------------------------
|Altre abitazioni |7 | --------------------------------------------------------------------- A/10 |Uffici e studi privati |7 | --------------------------------------------------------------------- A/11 |Abitazioni o alloggi tipici |7 | ---------------------------------------------------------------------
|Collegi, convitti, educandati, | |
|ricoveri, orfanotrofi, ospizi, | | B/1 |conventi, seminari, caserme |6,5 | --------------------------------------------------------------------- B/2 |Case di cura e ospedali |6,5 | --------------------------------------------------------------------- B/3 |Prigioni e riformatori |7 | --------------------------------------------------------------------- B/4 |Uffici pubblici |7 | --------------------------------------------------------------------- B/5 |Scuole, laboratori scientifici |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Biblioteche, pinacoteche, musei, | |
|gallerie, accademie che non anno | |
|sede in edifici della cat. A/9 | |
|(castelli, palazzi artistici o | | B/6 |storici) |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Cappelle ed oratori non destinati| | B/7 |all'esercizio pubblico del culto |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Magazzini sotterranei per | | B/8 |depositi derrate |6,5 | --------------------------------------------------------------------- C/1 |Negozi e botteghe |6,5 | --------------------------------------------------------------------- C/2 |Magazzini e locali di deposito |6,5 | --------------------------------------------------------------------- C/3 |Laboratori e locali di deposito |6,5 | --------------------------------------------------------------------- C/4 |Fabbricati per arti e mestieri |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti balneari e di acque | | C/5 |curative |7 | ---------------------------------------------------------------------
|Stalle, scuderie, rimesse, | | C/6 |autorimesse (**) |7 | --------------------------------------------------------------------- C/7 |Tettoie chiuse o aperte |7 |
|Immobili a destinazione speciale |Aliquota per mille|Detrazione --------------------------------------------------------------------- D/1 |Opifici |6,5 | --------------------------------------------------------------------- D/2 |Alberghi e pensioni |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Teatri, cinematografi sale per | | D/3 |concerti e spettacoli e simili |6,5 | --------------------------------------------------------------------- D/4 |Case di cura e ospedali |7 | ---------------------------------------------------------------------
|Istituti di credito, cambio e | | D/5 |assicurazione |7 | ---------------------------------------------------------------------
|Fabbricati locati per esercizi | | D/6 |sportivi |7 | ---------------------------------------------------------------------
|Fabbricati costruiti o adattati | |
|per speciali esigenze di | |
|un'attivita' industriale e non | |
|suscettibili di destinazione | |
|diversa senza radicali | | D/7 |trasformazioni |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Fabbricati costruiti o adattati | |
|per speciali esigenze di | |
|un'attivita' commerciale e non | |
|suscettibili di destinazione | |
|diversa senza radicali | | D/8 |trasformazioni |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Edifici galleggianti o sospesi | |
|assicurati a punti fissi del | |
|suolo, ponti privati soggetti a | | D/9 |pedagio |7 | --------------------------------------------------------------------- D/10|Residence |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Scuole, laboratori scientifici | | D/11|privati |6,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Terreni agricoli |4 | ---------------------------------------------------------------------
|Aree fabbricabili |5,5 |
(*) Viene considerata prima casa anche l'abitazione di anziani o disabili permanente ricoverati presso case di riposo o cura a condizione che non sia locata e che sia l'unica proprieta';
(**) Quando l'immobile classificato C/6 costituisce pertinenza di altro immobile (perche' ubicato nello stesso compendio immobiliare) e' tassato con la stessa aliquota dell'immobile principale;
La detrazione per la prima casa si estende anche alle pertinenze, fino al suo completo utilizzo.
(Omissis). 02A07023
Il comune di SAN GIORGIO SU LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite con deliberazione della giunta comunale n. 25 del 31 gennaio 2001 cosi' riportate:
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
abitazione principale: 5,5 per mille;
unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le unita' non risultino locate: 5,5 per mille;
unita' immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il secondo grado e utilizzate dagli stessi come abitazione principale: 5,5 per mille;
unita' immobiliari a disposizione agibili (seconde case): 7 per mille;
unita' immobiliari a disposizione agibili (seconde case) regolarmente locate, certificate annualmente: 6 per mille;
unita' immobiliari per i quali i proprietari eseguono interventi volti al recupero degli immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione dei sottotetti: 4 per mille. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
Imposta ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Alle pertinenze degli immobili sopra richiamati si applica la stessa aliquota dell'immobile a cui accedono. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale da applicare all'imposta comunale sugli immobili in Euro 120,00.
(Omissis). 02A07024
Il comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: N.|Tiplogie |Aliquota ---------------------------------------------------------------------
|Abitazione principale e relativa pertinenza: (per |
|"abitazione principale" si intende l'unita' |
|immobiliare, classificata o classificabile nel |
|gruppo catastale A (ad eccezione della categoria |
|A/10) direttamente adibita a dimora abituale del |
|contribuente dei suoi familiari e che nella stessa | 1 |abitazione abbiano la residenza anagrafica |5,6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Abitazione locata e relative pertinenze: (per |
|"abitazione locata" si intende l'unita' immobiliare,|
|classificata o classificabile nel gruppo catastale A|
|(ad eccezione della categoria A/10) che risulti |
|locata a fini abitativi con contratto registrato a |
|soggetto che la utilizzi come dimora abituale oppure|
|concessa in uso gratuito dal contribuente a parenti |
|in linea retta entro il secondo grado e/o |
|collaterale fino al terzo grado e relativi |
|familiari, i quali la occupino come dimora abituale | 2 |e che nella stessa abbiano la residenza anagrafica) |7 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Abitazione a disposizione e relative pertinenze: |
|(per "abitazione a disposi zione") si intende |
|l'unita' immobiliare, classificata o classificabile |
|nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria|
|A/10), non utilizzata come dimora abituale del |
|contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi|
|la propria abitazione principale in altra unita' |
|immobiliare, sia quest'ultima posseduta in | 3 |proprieta', in locazione o in comodato) |7 per mille --------------------------------------------------------------------- 4 |Per tutti gli altri casi |7 per mille Di stabilire che, per l'anno 2002, la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza e' fissata in Euro 104 (pari a L. 201.372);
(Omissis). 1. di modificare, (omissis), il punto 3 della deliberazione di g.c. n. 19 del 3 febbraio 2002, stabilendo, a seguito dell'accordo con le OO.SS. di categoria, l'importo dell'ulteriore detrazione I.C.I. per l'anno 2002 in Euro 104,00 (pari a L. 201.372) anziche' Euro 62,00 (pari a L. 120.049); 2. di determinare, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del "regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", i seguenti limiti di reddito per usufruire dell'ulteriore detrazione I.C.I. per l'anno 2002:
Euro 9.554,45 (pari a L. 18.500.000) per soggetti passivi soli;
Euro 14.719,02 (pari a L. 28.500.000) per soggetti passivi coniugati.
(Omissis). 02A07025
Il comune di SAN GIOVANNI INCARICO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. al 5,5 per mille, per le abitazioni principali, con esclusione delle pertinenze iscritte separatamente in catasto, ed al 7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; conseguentemente per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. risultano determinate nella misura di cui al prospetto che segue: N. |Tipologia degli immobili |Aliquote 1 |Abitazione principale (escluse pertinenze) |5,5 per mille 2 |Altri immobili |7 per mille di determinare per l'anno 2002 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;
(Omissis). 02A07026
Il comune di SAN LUPO (provincia di Benevento) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
(Omissis). 02A07027
Il comune di SANNICANDRO GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il 10 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. aliquota del 5 per mille per abitazione principale; 2. aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta; stabilire in Euro 103,50 la detrazione spettante al soggetto passivo per l'immobile adibito ad abitazione principale.
(Omissis). 02A07028
Il comune di SAN PAOLO BEL SITO (provincia di Napoli) ha adottato, il 13 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di riconfermare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille gia' applicata per l'anno 2001 per tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni principali come definite dal vigente regolamento comunale in materia; di aumentare, per l'anno 2002, al 6 per mille l'aliquota per le abitazioni principali fissata, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille; di riconfermare anche per l'anno 2002, tutte le detrazioni ed agevolazioni previste nella citata deliberazione della giunta municipale n. 29 dell'8 febbraio 2001.
(Omissis). 02A07029
Il comune di SANTA CATERINA ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. con effetto dal 1o gennaio 2002 come segue:
di determinare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;
di determinare per l'anno 2002 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella misura che segue: detrazione per abitazione principale: L. 200.000, Euro 103,29;
di non prevedere ulteriori applicazioni di riduzioni previste dalla normativa vigente.
(Omissis). 02A07030
Il comune di SANT'ANGELO A CUPOLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
aliquota per abitazione principale 5 per mille;
aliquota per ordinaria 6,5 per mille. di fissare in Euro 129,11 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. di determinare la base imponibile delle aree fabbricabili da considerarsi per l'anno 2002 cosi' come segue:
1) Area residenziale B1 Euro 36,15 al mq;
2) Area residenziale B2 Euro 30,99 al mq;
3) Area residenziale B3 Euro 25,82 al mq;
4) Area residenziale C1 Euro 25,82 al mq;
5) Area residenziale C2 Euro 20,65 al mq;
6) Zona turistica alberghiera Euro 36,15 al mq.
(Omissis). 02A07031
Il comune di SAVIGNO (provincia di Bologna) ha adottato, il 22 gennaio e 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune diversificata nella seguente misura:
A) 6 per mille ordinaria: per tutte le unita' immobiliari tranne quelle con aliquota maggiorata compresa l'abitazione tenuta a disposizione come "residenza secondaria" o "seconda casa", limitatamente ad una sola unita' immobiliare come previsto dall'art. 7comma 1 del regolamento I.C.I.;
B) 6,5 per mille maggiorata:
per i soli alloggi non locati (sfitti) ad uso abitazione e relative pertinenze.
aree edificabili.
(Omissis); 1. di determinare per l'anno 2002, la misura delle detrazioni, agevolazioni e riduzioni ai fini dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
A) viene elevata in Euro 144,00 la detrazione base spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportate al periodo dell'anno durante il quale viene utilizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 662/1996 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
B) viene elevata la detrazione spettante per l'abitazione principale in Euro 180,00 annue apportate al periodo dell'anno di utilizzo per particolari categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico, alle condizioni di seguito specificate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 e dall'art. 25 del regolamento I.C.I.:
a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6. Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano;
b) avere compiuto 65 anni di eta' al 1o gennaio 2002, ovvero compiere l'eta' richiesta nel corso dell'anno 2002 ed essere pensionati;
c) vivere soli o in coppia al 1o gennaio 2002; Per coppia si intenda un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela;
d) essere in condizioni non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 2001 un reddito esclusivamente da pensione imponibile ai fini IRPEF non superiore al doppio dell'importo della pensione minima INPS (non viene considerato il reddito dell'unica abitazione posseduta);
e) nel caso di nucleo familiare composto da due persone il reddito complessivo deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche:
quanto al soggetto passivo I.C.I.: cosi' come indicato al punto d);
per quanto riguarda il soggetto convivente: si considera il reddito imponibile ai fini I.R.PE.F., escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprieta' con il soggetto passivo I.C.I. riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.;
per quanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso calcolato come ai paragrafi precedenti, non deve superare il triplo dell'importo della pensione minima I.N.P.S.;
qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap iI reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore al triplo della pensione minima I.N.P.S. aumentato di Euro 1.032,91;
qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo.
Per poter usufruire dell'aumento delle detrazioni occorre che le condizioni di cui sopra debbano essere tutte soddisfatte.
C) vengono determinati i seguenti criteri applicativi: iI contribuente deve produrre apposita domanda, debitamente documentata, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta in parola a pena di decadenza, indirizzata al "comune di Savigno servizio tributi" direttamente all'ufficio protocollo del comune o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, Nel caso di invio tramite il servizio postale fa fede la data del timbro stesso; Nella domanda il contribuente deve indicare:
nome, cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale. Alla domanda deve altresi essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con firma autenticata dalla quale risulti:
la composizione del nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
l'ammontare del reddito proprio e del soggetto convivente. I contribuenti che hanno inviato la citata domanda entro il termine indicato potranno tenere conto in sede di versamento delle rate I.C.I. della maggiore detrazione. La dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta per ogni anno per il quale si protraggono le condizioni per l'applicazione dell'ulteriore detrazione.
LAmministrazione si riserva di richiedere documentazione integrata comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
(Omissis). 02A07032
Il comune di SAVOGNA D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite. 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 e' confermata in Euro 103,29. 3. di confermare anche per l'anno 2002, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni sotto specificate, un aumento della detrazione da Euro 103,29 a Euro 154,94, alle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. al di fuori delle unita' immobiliari che non siano considerate di pertinenza, che l'abitazione posseduta non sia di lusso e rientri in uno dei seguenti tre casi:
A) persone assistite dal comune nei modi previsti dalla legge;
B) reddito del proprio nucleo fimiliare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a Euro 4.906,34 lordi annui, per le famiglie composte di una sola persona; a tale reddito vanno aggiunte Euro 2.582,28 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
C) nuclei fimiliari con una persona disabile non autosufficiente con reddito inferiore a quello stabilito dall'art. 7 della legge regionale 20/1995 e cioe', inferiore a Euro 17.485,16 per i nuclei con una persona, Euro 22.949,28 con due persone, Euro 28.413,39 con tre persone; per ogni ulteriore componente si aggiungono Euro 2.732,06. Per quanto riguarda l'applicazione della detrazione di cui ai punti B) e C), i criteri applicativi prevedono che la detrazione e' possibile solo nel caso l'abitazione sia la prima casa, non sia un'abitazione di lusso e non si possiedano altri immobili soggetti I.C.I.; seguendo i seguenti criteri applicativi: il contribuente dovra' presentare all'ufficio tributi del comune la richiesta auto-certificazione, nella quale dovra' dichiarare il possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di cui sopra. 4. di determinare per l'anno 2002, al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, per zone omogenene, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, secondo i valori di seguito determinati:
residenziale (centro) Euro 41,32;
lottizzazione (periferica) Euro 18,08;
artigianale Euro 10,33.
(Omissis). 02A07033
 
Il comune di SEGNI (provincia di Roma) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'anno 2000 per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, cosi' come di seguita indicato:
a) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi posseduti e non locati, nonche' per tutti gli alti immobili diversi da quelli previsti nella successiva lettera b) 7 per mille;
b) aliquota agevolata da applicare ai soggetti passivi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale garages, cantine, nonche' negozi botteghe artigiane e altri immobili in cui si esercitano attivita' produttive ed abitazioni locate a giovani coniugi (fino a tre anni dalla data del matrimonio) con dimora abituale in Segni 5,5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tali disposizioni si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 4. che l'alloggio concesso dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di prima grado e' assimilabile, ai fini dell'applicazione dell'aliquota d'imposta ridotta nonche della detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 504/1992, all'abitazione principale poiche' il comune si e' avvalso della facolta' di cui all'art. 59, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 446/1997. 5. che il versamento dell'imposta I.C.I. potra' essere effettuato, oltre che tramite il concessionario della riscossione Monte dei Paschi di Siena- anche a mezzo bollettino di c/c postale n. 23626005 intestato a comune di Segni - servizio riscossione I.C.I. - servizio tesoreria. 6. Per gli immobili posseduti ed utilizzati quali abitazioni principali da soggetti che non possiedono altri immobili nel territorio nazionale ed il cui reddito complessivo famigliare, costituito esclusivamente da pensione, trattamento CIG - Mobilita', sussidio, assegno di disoccupazione, non supera il limite di cui alla tabella che segue, dall'imposta, e fino alla concorrenza de! suo ammontare, sono detratte L. 300.000. Componenti nucleo familiare |Limite di reddito complessivo fino a 2 componenti |L. 11.205.000 Euro 5.786,90
3 componenti |L. 13.585.000 Euro 7.016,07
4 componenti |L. 15.990.000 Euro 8.258,15
5 componenti |L. 18.525.000 Euro 9.567,36
(Omissis). 02A07034
Il comune di SETTIMO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di stabilire, conseguentemente, per l'anno di imposta 2002, le seguenti aliquote:
a) 4 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze possedute da persone fisiche residenti nel comune oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, anch'essi residenti nel comune;
b) 4 per mille per gli alloggi dati in locazione sulla base degli accordi di programma stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative, promossi dal comune per la definizione di contratti tipo di locazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge 431/1998;
c) 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 431/1998;
d) 6,5 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nei punti a), b) e c); 3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 662/1996, la detrazione per abitazione principale resta fissata nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000); 4. di stabilire che la suddetta detrazione e' elevata ad Euro 129,11 (L. 250.000) a condizione che ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
1) reddito dell'intero nucleo familiare relativo all'anno 2001, ricavabile dai modelli CUD, 730 e UNICO 2002 ai fini I.R.PE.F. 2001, non superiore a L. 21.000.000 piu', rispettivamente, L. 1.500.000 per ogni persona a carico e/o L. 2.000.000 se la persona a carico e' portatore di handicap, invalido civile o anziano non autosufficiente con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL.
2) proprieta', o titolarita' di altro diritto reale di godimento, di unita' immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e relative pertinenze;
3) non proprieta', o titolarita' di altro diritto reale di godimento, su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale (questo requisito riguarda sia il richiedente sia gli altri componenti il nucleo familiare) e/o di eventuali quote condominiali;
4) il contribuente in possesso dei suddetti requisiti dovra' presentare entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi apposita autocertificazione.
(Omissis). 02A07035
Il comune di STRONA (provincia di Biella) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:
1) aliquota ordinaria: 6 per mille;
2) abitazione principale e sue pertinenze immobiliari: 5,5 per mille;
3) alloggi non locati o tenuti a disposizione e loro pertinenze immobiliari (seconde case) di proprieta' di residenti in Strona: 6,5 per mille;
4) alloggi non locati o tenuti a disposizione e loro pertinenze immobiliari (seconde case) di proprieta' di non residenti in Strona: 7 per mille; 2. di fissare in Euro 130,00 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 02A07036
Il comune di TALAMONA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 14 febbraio e il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; di dare atto che l'ammontare della detrazione per abitazione principale verra' determinato con successivo atto deliberativo del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f), del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
(Omissis). di determinare, per l'anno 2002, la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29 (Lire 200.000).
(Omissis). 02A07037
Il comune di TAORMINA (provincia di Messina) ha adottato, il 19 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, ai fini del calcolo I.C.I., in L. 400.000, pari ad Euro 206,58 la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, cosi' come sostituito dal comma 55 della legge finanziaria del 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di ribadire che la detrazione di L. 400.000, pari ad Euro 206,58 potra' essere calcolata dai contribuenti esclusivamente per quegli immobili adibiti ad abitazione principale cosi' come stabilito dal comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, cosi' come sostituito dal comma 55 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.
(Omissis). Tenuto conto di quanto stabilito dal comma 53, art. 3 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996 che sostituisce l'art. 6 del d.lgs. n. 504/1992:
1) di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille, limitatamente per le unita' immobiliari oggetto di interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori come previsto dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
2) di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Taormina; di riconfermare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,25 per mille, per le seguenti categorie di immobili:
a) unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/02 (Alberghi) di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina;
b) unita' immobiliari di cui all'art. 3, comma 56 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996;
c) unita' immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del d.lgs. n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996;
d) unita' immobiliari, di proprieta' od in usufrutto a contribuenti residenti, date in uso dai genitori ai figli o viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti nel comune di Taormina, alle seguenti condizioni:
I) che gli stessi abbiano percepito un reddito complessivo familiare ai fini l.R.PE.F. non superiore a lire 25.000.000, dichiarati per l'anno d'imposta precedente;
II) che gli stessi non posseggano altri immobili, ad usufruiscano di immobili di proprieta' del coniuge nel territorio del comune di Taormina o nei comuni limitrofi;
III) che gli interessati presentino apposita richiesta presso l'ufficio tributi del comune di Taormina entro e non oltre il 30 aprile 2001, e comprovino che sono nelle condizioni predette:
4) di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,95 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A10 - B - C01 e D, non previste del precedente punto 2, e di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina;
5) di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille per le rimanenti categorie di immobili, non previsti nei precedenti punti 1, 2, 3, e 5 di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina;
6) di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 7 per mille per le seconde abitazioni, non locate, di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina, con esclusione degli immobili di cui al punto 2, lettera e);
7) di stabilire per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 7 per mille per le categorie di immobili di proprieta' o in usufrutto a contribuenti non residenti nel comune di Taormina;
(Omissis). 02A07038
Il comune di TAURANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 22 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare e determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili; di riconfermare la detrazione di Euro 103,29 (pari a L. 200.000) per l'unita' urbana adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, senza altre differenziazioni e agevolazioni e senza applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni.
(Omissis). 02A07039
Il comune di TELTI (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure sottoindicate:
Abitazioni principali ed equiparate aliquota: 5 per mille, detrazione: Euro 103,29;
altri immobili aliquota: 5,5 per mille;
aree fabbricabili aliquota: 5 per mille
(Omissis). 02A07040
Il comune di TEMPIO PAUSANIA (provincia di Sassari) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ubicati nel territorio comunale nella misura del quattro per mille limitatamente alle unita' immoblilari considerate "abitazione principale" per espressa previsione legislativa e quelle equiparate secondo l'art. 24 del regolamento l.C.l.; 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del cinque per mille su tutte le altre unita' immobiliari non considerate abitazione principale; 3. di aumentare, rispetto alla misura minima fissata dalla normativa vigente, la detrazione d'imposta spettante per l'abitazione principale e fissarla nella misura di Euro 154,94 (L. 300.000).
(Omissis). 02A07041
Il comune di TEOLO (provincia di Padova) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Abitazione principale comprese relative pertinenze: 4,8 per mille. Detrazione alla somma dovuta per abitazione principale (comprese le relative pertinenze):
detrazione ordinaria di Euro 104,00;
detrazione di Euro 124,00 per le famiglie composte da coniugi con eta' inferiore ai trenta anni e reddito familiare lordo del nucleo familiare relativo all'anno 2001 inferiore a L. 55.000.000 (Euro 28.405,13);
detrazione di Euro 207,00 per le famiglie con almeno un soggetto portatore di handicap permanente riconosciuto come tale dalla competente autorita' al 100% e con indennita' di accompagnamento. Fabbricati ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, assegnati a parenti entro il primo grado: 5 per mille (non e' ammessa la detrazione per abitazione principale); aree fabbricabili: 6 per mille; fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo comprese le relative pertinenze: 5,2 per mille; fabbricati ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, locati: 7 per mille; fabbricati ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, utilizzati in modo saltuario, a disposizione, non utilizzati come abitazione principale dal proprietario, non assegnati a parenti entro il primo grado, privi di regolare contratto di affitto, non utilizzati, risultanti vuoti: 7 per mille.
(Omissis). 02A07042
Il comune di TERLIZZI (provincia di Bari) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare l'aliquota del 4,5 per mille per:
a) le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi d'imposta ed n. pertinenza (secondo comma art. 9 del regolamento I.C.I. cosi come modificato);
b) le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta, fino al primo grado, purche' nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza;
c) le abitazioni composte da due o piu' unita' immobiliari contigue (art. 8 secondo comma lettera a) del regolamento I.C.I. cosi come modificato);
d) le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che stabiliscano la propria residenza presso istituti di ricovero. Confermare l'aliquota del 5 per mille per:
1) altri fabbricati;
2) terreni agricoli. Stabilire l'aliquota del 4 per mille per le aree fabbricabili. Confermare, altresi', le seguenti detrazioni:
L. 200.000 (Euro 103,29) per le abitazioni principali nonche' per le pertinenze, ma per queste ultime fino a concorrenza massima della stessa, e per le altre ipotesi previste dagli art. 8 e 10 deI regolamento I.C.I.
L. 300.000 (Euro 154,94) fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, per le seguenti categorie di persone:
a) ultrassessantacinquenni al 31 dicembre 2000 con reddito di pensione non superiore al minimo I.N.P.S.
b) nucleo familiare con convivente portatore di handicap riconosciuto al 100% il cui reddito complessivo soggetto a tassazione non superi i 40.000.000 lordi annui da documentarsi adeguatamente.
(Omissis). 02A07043
Il comune di TESSENNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). l'aliquota generale di riferimento per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti obbligati, per l'anno 2002, e' determinata nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili nonche' la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 02A07044
Il comune di TIONE DI TRENTO (provincia di Trento) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 la quota della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in presenza di comprovate e documentate situazioni di disagio economico - sociale in Euro 258,00. 2. di determinare, per la concessione della detrazione di cui al primo punto, i seguenti criteri e modalita':
il beneficiario dovra' avere un'eta' non inferiore ai cinquantacinque anni compiuti al 31 dicembre 2001, un reddito imponibile annuo non superiore a Euro 10.000,00 e possedere unicamente l'abitazione principale, con l'aggiunta eventualmente di un fabbricato in localita' di montagna, purche' non sia concesso in locazione a terzi, e di due fabbricati pertinenziali all'abitazione principale e classificati catastalmente nelle categorie C/2, C/6 o C/7, previa dichiarazione del privato e verifica da parte dell'amministrazione;
per beneficiare della detrazione aumentata gli interessati dovranno presentare all'amministrazione comunale specifica istanza entro il termine che sara' fissato dal sindaco con apposito avviso che conterra' anche l'elenco della documentazione da allegare. 3. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. al 4 per mille e la detrazione ordinaria per l'abitazione principale ad Euro 104,00.
(Omissis). 02A07045
Il comune di TIRIOLO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 24 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Tiriolo nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale, con detrazione di L. 200.000, nella misura del 7 per mille per i restanti immobili ai quali si applica l'imposta, nonche' nella misura agevolata deI 3 per mille per i proprietari che eseguono, con formale autorizzazione o concessione, gli interventi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, limitatamente alle unita' immobiliari, oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori
(Omissis). 02A07046
Il comune di TOMBOLO (provincia di Padova) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
a) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica un'aliquota del 4 per mille;
b) per le aree fabbricabili, si applica un'aliquota del 7 per mille;
c) per tutte le altre fattispecie imponibili I.C.I. si applica l'aliquota del 4,8 per mille. 2. di stabilire per l'anno 2002 una detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 104,00.
(Omissis). 02A07047
Il comune di TORRE PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota l.C.l sulle abitazioni principali e relative pertinenze, stabilendo in Euro 103.291 la detrazione per l'abitazione principale e nella misura del 7 per mille l'aliquota per le seconde case, altri fabbricati ed aree fabbricabili; 2. il regolamento comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 65/1998, all'art. 5 estende l'aliquota ridotta prevista per la prima casa alle pertinenze ed agli immobili posseduti da anziani o disabili residenti presso case di cura, purche' dette abitazioni non risultino utilizzate. Il medesimo regolamento riconosce le agevolazioni previste per l'abitazione principale anche a coloro i quali concedono in uso gratuito, sulla base di un contratto di comodato scritto, gli immobili a parenti entro il terzo grado ed affini entro il primo.
(Omissis). 02A07048
Il comune di TORRI IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6,5 per mille, rapportata al valore degli immobili con le seguenti agevolazioni:
aliquota agevolata del 5 per mille per le abitazioni principali loro pertinenze qualificabili ai sensi dell'art. 817 del codice civile fissando in L. 200.000 la detrazione spettante.
(Omissis). 02A07049
Il comune di TORRITA DI SIENA (provincia di Siena) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Le seguente aliquote I.C.I:
5 per mille per l'abitazione principale;
6,5 per mille aliquota ordinaria;
7 per mille per le abitazioni (categoria A) sfitte o comunque tenute a disposizione e non occupate come dimora abituale. Di accordare le seguenti detrazioni:
Euro 154,94 per l'abitazione principale a favore dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni a carattere sociale: famiglie ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore alla pensione minima I.N.P.S. non proprietari di altri immobili al di fuori di quello adibito a civile abitazione o ad edilizia popolare; il reddito derivante dal possesso del fabbricato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite;
Euro 103,29 per i prossimi sei anni a favore dei proprietari di immobili locati, destinati ad attivita' commerciali (esclusi alberghi, affittacamere e locande), localizzate nei centri storici;
Euro 206,58 per i prossimi sei anni, a favore di proprietari di immobili sfitti, destinati ad attivita' commerciali (esclusi alberghi, affittacamere e locande), localizzati nei centri storici, disponibili a sottoscrivere una convenzione con il comune per la locazione dei suddetti immobili a prezzi concordati. Inoltre determina di stabilire tali agevolazioni devono essere riconosciute a domanda dei soggetti stessi, previa autocertificazione da presentarsi entro il termine del pagamento della prima rata I.C.I.
(Omissis). 02A07050
Il comune di TRANI (provincia di Bari) ha adottato, il 22 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 5. di lasciare invariate per l'anno 2002, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come sotto specificate, confermando la detrazione di L. 250.000 (Euro 129,11) per l'abitazione principale:
a) aliquota ordinaria 5 per mille;
b) aliquota su abitazione principale 4 per mille;
c) aliquota su otto immobili diversi da abitazione 5,5 per mille;
d) aliquota su abitazione sfitte ed a disposizione 7 per mille;
e) aliquota su terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli in via principale 4 per mille.
(Omissis). 02A07051
Il comune di TRIBIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
nella misura del 5 per mille per gli immobili posseduti quale abitazione principale e sue pertinenze;
nella misura del 6,25 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e tutti gli altri casi non meglio specificati;
misura fissa della detrazione Euro 103,29 unica;
(Omissis). 02A07052
Il comune di TRICASE (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (omissis) determinare per l'anno d'imposta 2002, l'aliquota l.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per gli altri immobili.
(Omissis). 02A07053
Il comune di TRIORIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 5 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di rideterminare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille applicando una detrazione di Euro 130,00 per la prima casa, senza ulteriori detrazioni, maggiorazioni o riduzioni.
(Omissis). 02A07054
Il comune di TRIVENTO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
A) 4,5 per mille:
a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
b) per gli immobili dati in comodato in linea retta da genitori a figli e viceversa;
c) per tutte le abitazioni del centro storico;
B) 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 2. di stabilire in Euro 103,29 (L. 200.000) annue la detrazione dell'imposta prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
(Omissis). 02A07055
Il comune di URBANA (provincia di Padova) ha adottato, il 15 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di riconfermare per quanto in premessa detto, per l'anno 2002, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A07056
Il comune di URBINO ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): ALIQUOTE A) aliquota ordinaria del 6 per mille:
A1) per tutti gli immobili soggetti all'imposta comprese le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto regolarmente registrato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di locazione;
A2) per gli immobili locati, con contratto registrato, ad un soggetto che nell'immobile stesso abbia stabilito la propria residenza.
I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto regolarmente registrato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di locazione;
A3) per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, senza limitazione di grado, che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza. La concessione in uso gratuito ed il vincolo di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concedente che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione;
A4) per le unita' immobiliari locate agli studenti universitari con il contratto tipo di cui al punto B) dell'accordo per il comune di Urbino in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 stipulato in data 17 novembre 1999.
I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto di locazione fatta eccezione per quelli depositati in comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di locazione;
A5) per le unita' immobiliari locate a conduttori che nelle stesse abbiano stabilito la propria abitazione principale con contratto di locazione stipulato ai sensi del contratto tipo di cui al punto A) dell'accordo per il comune di Urbino in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 stipulato in data 17 novembre 1999 (art. 2, commi 3 e 4 della legge n. 431/1998).
I soggetti aventi diritto dovranno presentare copia del contratto di locazione fatta eccezione per quelli depositati in comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di locazione.
B) aliquota ridotta del 5 per mille:
B1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
B2) per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti ultrasessantenni o da soggetti disabili (riconosciuti tali dalla competente autorita' sanitaria) che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
C) aliquota deI 7 per mille:
C1) per gli immobili adibiti ad abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconde case);
C2) per gli immobili adibiti ad abitazione e non locati comprendenti, oltre agli alloggi effettivamente non locati, anche quelli che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito o in comodato;
C3) per gli immobili adibiti ad abitazione e locati con condizioni contrattuali che non rientrino nelle lettere precedenti. 2. di stabilire, per l'anno 2002, le detrazioni dell'imposta I.C.I. nel modo seguente: DETRAZIONI D) detrazione ordinaria:
D1) Ai soggetti aventi diritto viene, riconosciuta la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996.
E) Detrazioni maggiorate per casi particolari:
E1) detrazione di Euro 258,23 (L. 300.000), ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in possesso dei requisiti di cui alla lettera E1a), E1b) ed E1c) seguenti:
Eta):
1. avere compiuto sessanta anni di eta' alla data del 31 dicembre 2001;
2. essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, della sola unita' immobiliare oggetto della detrazione classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
3. adibire l'immobile a propria abitazione principale;
4. l'immobile non deve essere utilizzato da altre persone escluso il soggetto passivo I.C.I. e l'eventuale coniuge;
5. essere titolare di pensione sociale o minima dell'I.N.P.S., senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unita' immobiliare);
6. per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere possedute anche dal coniuge;
E1b) possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera E1a), appartenere ad un nucleo familiare composto da almeno tre figli conviventi a carico oppure da almeno una persona anziana convivente alla quale e' stata riconosciuta indennita' di accompagnamento; il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini I.R.PE.F. relativamente all'anno 2001 non deve essere superiore a Euro 25.000,00 (L 48.406.750);
E1c) possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera E1a), appartenere ad un nucleo familiare composto da un minimo di 6 persone di cui almeno 4 figli conviventi a carico e con reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini I.R.PE.F. relativamente all'anno 2001 non superiore a Euro 30.000,00 (L. 58.088.100.);
E2) detrazione dell'imposta I.C.I. in Euro 258,23 (L. 500.000) nei confronti dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
E2a):
essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, della sola unita' immobiliare oggetto della detrazione classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;
adibire l'immobile a propria abitazione principale;
appartenere ad un nucleo familiare con almeno una persona convivente con handicap grave di cui alla legge n. 104/1992; il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini I.R.P.E.F. relativamente all'anno 2001 non deve essere superiore a Euro 25.000 (48.406.750). 3. di precisare che le ipotesi di detrazione sopra riportate non sono tra loro cumulabili; 4. le detrazioni di Euro 154,94 (300.000) e di Euro 258,23 (500.000) spetteranno fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistano le condizioni richieste; 5. i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta, su modello fornito dal comune, entro i termini di versamento delle rate ICI, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti.
(Omissis). 02A07057
Il comune di VACRI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per lanno 2002 l'aliquota unica I.C.I. del 5 per mille e la riduzione annua per l'abitazione principale di Euro 104,00.
(Omissis). 02A07058
Il comune di VADO LIGURE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, (Omissis), per l'anno 2002 le aliquote dell'I.C.I. come segue:
nella misura del 6,7 per mille l'aliquota ordinaria;
nella misura del 5,3 per mille l'aliquota agevolata;
nella misura del 6,2 per mille l'aliquota agevolata;
nella misura del 7 per mille l'aliquota maggiorata; 2. di dare atto che le aliquote come sopra determinate dovranno essere applicate dai soggetti passivi secondo l'unita tabella allegata sub lettera A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante; 3. di confermare nella misura minima di Euro 103,291 la detrazione dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e per quelle regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari; Allegato A) alla delibera di giunta comunale n. 12 del 4 febbraio 2002 COMUNE DI VADO | | | LIGURE - ALIQUOTE | | | I.C.I. ANNO 2002 | | | ---------------------------------------------------------------------
|FATTISPECIE | |
|IMPOSITIVA |ALIQUOTA |DETRAZIONI ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliari | |
|uso civile | | 1 |abitazione: | | ---------------------------------------------------------------------
| a) direttamente | |
|adibite ad | |
|abitazione | |
|principale; | | ---------------------------------------------------------------------
| b) appartenenti | |
|alle cooperative | |
|edilizie a | |
|proprieta' indivisa,| |
|adibite ad | |
|abitazione | |
|principale dai soci | |
|assegnatari; | | ---------------------------------------------------------------------
| c) possedute a | |
|titolo di proprieta'| |
|o usufrutto da | |
|anziani o disabili | |
|che acquisiscono la | |
|residenza in | |
|istituti di ricovero| |
|o sanitari a seguito| |
|di ricovero | |
|permanente, a | |
|condizione che le | |
|stesse non risultino| |
|locate; | | ---------------------------------------------------------------------
| d) regolarmente | |
|assegnate dagli | |
|istituti autonomi | |
|per le case | |
|popolari; |5,3 per mille|103,291 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliari | |
|locate con contratto| |
|registrato, per | |
|almeno otto mesi, | |
|anche non | |
|continuativi nel | |
|corso dell'anno di | |
|imposta, a soggetti | |
|gia' residenti nel | |
|comune che le | |
|utilizzino come | |
|abitazione | |
|principale, nonche' | |
|a soggetti che, | |
|intendendo | |
|utilizzarle per il | |
|medesimo scopo, | |
|acquisiscano nei | |
|trenta giorni | |
|successivi alla | |
|stipula del | |
|contratto di | |
|locazione, la | |
|residenza anagrafica| | 2 |nel comune: |6 per mille |Non spettante ---------------------------------------------------------------------
|a) Unita' | |
|immobiliari uso | |
|civile abitazione | |
|date in comodato | |
|gratuito a | |
|familiari, entro il | |
|primo grado di | |
|parentela, residenti| |
|nel comune che le | |
|utilizzino come | |
|abitazione | | 3 |principale; | | ---------------------------------------------------------------------
|b) Immobili, a | |
|qualsiasi uso | |
|adibiti, posseduti | |
|da enti morali di | |
|diritto pubblico | |
|senza scopo di | |
|lucro; | | ---------------------------------------------------------------------
|c) Immobili (box | |
|auto, magazzini) | |
|costituenti | |
|pertinenza | |
|dell'abitazione | |
|principale, punto 1 | |
|lettre a), b), c), | |
|d); |5,3 per mille|Non spettante ---------------------------------------------------------------------
|Fabbricati | |
|esclusivamente | |
|destinati ad | |
|attivita' | |
|artigianali | |
|posseduti da | |
|soggetti, persone | |
|fisiche e/o | |
|giuridiche, | |
|regolarmente | |
|iscritti all'Albo | |
|delle imprese | |
|artigiane della | |
|Camera di commercio | |
|industria e | |
|artigianato di | | 4 |competenza: |6,2 per mille|Non spettante ---------------------------------------------------------------------
|Tutti gli altri | |
|immobili diversi | |
|dalle civili | | 5 |abitazioni: | | ---------------------------------------------------------------------
| box auto, | |
|negozi, magazzini, | |
|depositi, aree | |
|edificabili, | |
|fabbricati | |
|realizzati per la | |
|vendita, ecc., non | |
|compresi nei punti | |
|1, 2 e 3 e 6 lettere| |
|a), b), c): |6,7 per mille|Non spettante ---------------------------------------------------------------------
|a) fabbricati | | 6 |industriali; | | ---------------------------------------------------------------------
|b) unita' | |
|iminobiliari uso | |
|civile abitazione: | |
| non locate | |
|tenute a | |
|disposizione dei | |
|proprietari; | | ---------------------------------------------------------------------
| locate, con o | |
|senza contratto | |
|registrato, a | |
|soggetti non | |
|residenti nel | |
|comune; | | ---------------------------------------------------------------------
| locate senza | |
|contratto | |
|registrato; | | ---------------------------------------------------------------------
|c) uffici e studi | |
|privati; |7 per mille |Non spettante
AVVERTENZE I contribuenti aventi diritto:
alle aliquote differenziate di cui ai punti 1, lettera c), 2, 3 lettere a) e b) e 4, ai fini della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, potranno presentare apposita comunicazione da rendersi sui modelli all'uopo predisposti dal comune, integrati ove necessario da copia di atti e/o documenti;
all'applicazione dell'aliquota agevolata, prevista per le pertinenze dell'abitazione principale, di cui al punto 3 lettera c), dovranno dimostrare la sussistenza del diritto stesso, presentando apposita istanza, valevole anche per gli anni successivi, da rendersi sui modelli all'uopo predisposti dal comune.
(Omissis). 02A07059
Il comune di VALDAGNO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I.
a) nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale, l'immobile considerato abitazione principale e le relative pertinenze;
b) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli adibiti direttamente ad abitazione principale.
(Omissis). 02A07060
Il comune di VALDINA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). a) determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I., per le abitazioni principali e per quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 75 del regolamento I.C.I. vigente, al 5 per mille; b) determinare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti sub. lettera a); e) confermare in L. 300.000 la detrazione spettante per la prima abitazione e per le pertinenza di questa.
(Omissis). 02A07061
Il comune di VENTIMIGLIA DI SICILIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote:
5,5 per mille per le case di prima abitazione;
6 per mille per le case diverse dalle prime abitazioni e aree fabbricabili, attivita' commerciali ed opifici;
Euro 103,29 detrazione per la prima casa.
(Omissis). 02A07062
Il comune di VILLAR PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di fissare per l'anno 2002 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per la prima casa, con detrazione di Euro 113,621; 5,5 per mille per le abitazioni locate a residenti e nella misura del 6,5 per mille le seconde case, aree fabbricabili ed altri fabbricati.
(Omissis). 02A07063
Il comune di VILLETTE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di prendere atto della deliberazione della giunta comunale n. 7 del 25 gennaio 2002, confermando per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nelle seguenti misure:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa): 5,5 per mille;
altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille; 2. di confermare, inoltre, in Euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02A07064
Il comune di ZAGAROLO (provincia di Roma) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) nella misura del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) nella misura del 5,5 per mille alle pertinenze dell'abitazione principale (garage, box, posto auto, soffitta, cantina) anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che queste siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale e che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione sia anche proprietario o titolare del diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
c) nella misura del 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.
(Omissis). 02A07065
Il comune di ZAMBANA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille; di confermare l'applicazione della detrazione per la prima abitazione, nella misura di Euro 103,29 previste dalla legge.
(Omissis). 02A07066
Il comune di ZANDOBBIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di approvare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
aliquota abitazione principale: 4,5 per mille;
abitazioni locate con contratto registrato utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996): 4,5 per mille;
alloggi non locati: 5,5 per mille;
immobili diversi da abitazione: 5,5 per mille;
enti senza scopo di lucro: 4 per mille;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti di cui all'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996: 4 per mille;
abitazione principale degli anziani o disabili ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996: 4,5 per mille.
(Omissis).
 
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