Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 maggio 2002, n. 109
Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
Visti gli articoli 7, 34 e 49 del decreto legislativo n. 334 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono che l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente tecnico e primo dirigente medico della Polizia di Stato avvenga, nel limite dei posti rispettivamente stabiliti, mediante concorso per titoli ed esami, riservato alle categorie di personale di cui al comma 1, lettera b), dei sopra citati articoli;
Visti gli articoli 8, comma 6, 35, comma 4 e 50, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dei quali occorre determinare, con apposito regolamento, le modalita' di svolgimento dei predetti concorsi, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 aprile 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 333. A/9806.E.2.3 dell'8 maggio 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Bandi di concorso

1. I concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato sono indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sara' pubblicato il diario delle citate prove;
f) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire nelle stesse;
g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne nel rapporto di lavoro;
i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:
- Il testo dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n.
78, e' il seguente:
"Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della
Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o piu'
decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del
personale dei ruoli di cui alla legge 10 aprile 1981, n.
121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o
istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo
la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con
consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e
all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente
rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto
avente funzioni di capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la
sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge
1 aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione
funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni,
provvedendo anche alla revisione delle modalita' di
accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente
con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento,
prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative
funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una
specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative
all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di
Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo
dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e
comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze,
mediante concorso per titoli ed esami riservato al
personale, in possesso del diploma di laurea
rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei
direttori tecnici e dei sanitari e conseguente
determinazione delle relative disposizioni di accordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato
possano essere temporaneamente collocati, entro limiti
determinati, non superiori al cinque per cento della
dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio,
in posizioni di disponibilita', anche per incarichi
particolari o a tempo determinato assicurando comunque la
possibilita', per l'Amministrazione, di provvedere al
conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di
funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta'
pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore
per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto,
relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in
vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle
Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni
transitorie.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del personale della
Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi
venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti
pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri
previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso
anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e'
consentito, a domanda e previa intesa tra le
amministrazioni interessate il trasferimento dei dipendenti
appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della
Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le
medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante
organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.
20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il
trattamento economico dell'amministrazione di destinazione
sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di
provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al
suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo
corrispondente alla differenza di trattamento. Per un
periodo non superiore a novanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1
il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime
modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo
rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da
esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza
medesima.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 7 (Nomina a primo dirigente). - 1. L'accesso alla
qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo e superamento del corso di
formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio
per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo
dei commissari in possesso della qualifica di vice questore
aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella
qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso,
per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo dei
commissari, in possesso di una delle lauree indicate
all'art. 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice
questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni
di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui
alla precedente lettera a) del medesimo comma.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli
effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per
il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo
l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il
personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della
determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso
precedono i funzionari che hanno superato il corso di
formazione dirigenziale.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma
1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di
polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed
e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere
tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio
delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame
finale, nonche' i criteri per la formazione della
graduatoria di fine corso sono determinati con il
regolamento ministeriale di cui all'art. 4, comma 6".
- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 34 (Nomina alla qualifica di primo dirigente
tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente
tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti,
disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di
un successivo corso di formazione dirigenziale, della
durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per
merito comparativo e' ammesso il personale del
corrispondente ruolo dei direttori tecnici in possesso
della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due
anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei
posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al
personale che riveste la qualifica di direttore tecnico
capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica di direttore tecnico principale.
Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di
questi e' comunque riservato al concorso.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di
cui alla precedente lettera a) del medesimo comma.
2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti
gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il
personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine
della graduatoria di merito del concorso per il personale
di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione
del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i
funzionari che hanno superato il corso di formazione
dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al
comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui
all'art. 7, commi 3 e 4".
- Il testo dell'art. 49 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 49 (Nomina a primo dirigente medico). - 1.
L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei
ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato
avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo e superamento di un successivo corso
di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con
esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e'
ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in
possesso della qualifica di medico capo, con almeno due
anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
concorso, per titoli ed esami, riservato al personale che
riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato
almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
medico principale. Se i posti complessivamente disponibili
sono due, uno di questi e' riservato al concorso.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di
cui alla lettera a) dello stesso comma.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli
effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per
il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della
graduatoria di merito del concorso per il personale di cui
al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del
posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i
sanitari che hanno superato il corso di formazione
dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al
comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui
all'art. 7, commi 3 e 4".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 8 (Concorso per la nomina a primo dirigente). -
1. Il concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 7,
comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del
Capo della polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del
personale.
2. L'esame e' diretto ad accertare l'attitudine del
candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo
della legittimita', dell'efficacia, dell'efficienza e
dell'economicita' dell'azione amministrativa e consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere
professionale;
b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di
preparazione professionale del candidato, anche la sua
capacita' di sviluppo delle risorse umane ed organizzative
assegnate agli uffici di livello dirigenziale.
3. L'esame non si intende superato se il candidato
abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque
cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Il personale che per tre volte non sia stato
compreso nella graduatoria degli idonei non e' ammesso a
ripetere la prova concorsuale.
5. Non e' ammesso al concorso il personale che, alla
data del relativo bando, abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo
inferiore a "distinto ;
b) nell' anno precedente, la sanzione disciplinare
della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare
della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio.
6. Le modalita' del concorso, le materie oggetto
dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna
categoria di titoli sono determinati con regolamento del
Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. La commissione del concorso, per titoli ed esami, di
cui al comma 1, nominata con decreto del Capo della polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza, e'
presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie
ed e' composta da:
a) un direttore di ufficio o direzione centrale del
Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non
inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di
questore;
c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
d) un docente universitario esperto in materia di
organizzazione del settore pubblico od aziendale.
8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il
dipartimento della pubblica sicurezza.
9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti
componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione
dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia, con qualifica non inferiore a dirigente
superiore".
- Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 35 (Concorso per la nomina a primo dirigente
tecnico). - 1. Il concorso, per titoli ed esami, di cui
all'art. 34, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente
con decreto del Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino
ufficiale del personale.
2. L'esame consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere
professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di
preparazione professionale del candidato, con particolare
riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a
svolgere.
3. L'esame non si intende superato se il candidato non
abbia riportato la votazione di almeno trentacinque
cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto
dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna
categoria di titoli sono determinati con il regolamento
ministeriale di cui all'art. 8, comma 6.
5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle
previste dai commi 4 e 5 dell'art. 8.
6. La commissione esaminatrice del concorso, per titoli
ed esami, nominata con decreto del Capo della polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta
dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e'
composta da:
a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di
dirigente superiore;
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
c) un docente universitario esperto nelle materie su
cui vertono le prove d'esame.
7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti
componenti supplenti prescelti, al fini della sostituzione
dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici
con qualifica di dirigente superiore".
- Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 50 (Concorso per la nomina a primo dirigente
medico). - 1. Il concorso, per titoli ed esami, di cui
all'art. 49 e' indetto annualmente con decreto del Capo
della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza
da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere
professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di
preparazione professionale del candidato, con particolare
riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a
svolgere.
3. L'esame non si intende superato se il candidato non
abbia riportato la votazione di almeno trentacinque
cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto
dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna
categoria di titoli sono determinati con il regolamento di
cui all'art. 8, comma 6.
5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle
previste dai commi 4 e 5 dell'art. 8.
6. La commissione esaminatrice del concorso, per titoli
ed esami, di cui all'art. 49, nominata con decreto del Capo
della polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con
funzioni vicarie ed e' composta da:
a) il direttore centrale di sanita' e un dirigente
superiore medico;
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
c) un docente universitario esperto nelle materie su
cui vertono le prove d'esame.
7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti
componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione
dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli sanitari
con qualifica di dirigente superiore".
- Il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' il seguente:
"Art. 17 (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). -
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione dei decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per provvedere alle esigenze di cui al
precedente articolo le amministrazioni menzionate al
secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non
locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il
criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto
di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei
concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di
qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque
strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di
posti per candidati in possesso dell'attestato di cui
all'art. 4.
2. I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al
comma precedente vengono assegnati, come prima sede di
servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che
comunque abbiano competenza su detta provincia.
3. Il detto personale non puo' essere trasferito se non
abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio
negli uffici di cui al comma precedente.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri vigila sul
rispetto delle norme di cui sopra".



 
Art. 2.
Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione ai concorsi, redatta su carta libera oppure compilata su modello predisposto dall'Amministrazione, diretta al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio concorsi, deve essere presentata agli uffici o reparti di appartenenza.
2. Nella domanda gli aspiranti devono indicare la lingua straniera oggetto del colloquio da individuarsi tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, nonche' i titoli di servizio di cui alle lettere A), B) punto c) e C) degli articoli 8, 10 e 12 del presente regolamento, allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.
3. I candidati che chiedono di avvalersi della riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera g), devono indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.
 
Art. 3.
Cause di esclusione dai concorsi

1. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nei confronti del personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando, abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
2. L'esclusione e', altresi', disposta nei confronti del personale che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nei cui confronti sia intervenuto l'annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l'esclusione dal concorso e per il personale di cui al comma 2, trova applicazione la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.



Note all'art. 3:

- Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
"Art. 61 (Sospensione dalla partecipazione agli
scrutini). - 1. E sospeso dagli scrutini di promozione il
personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti rinviato
a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di
cui all'art. 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95
del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957,
n. 3.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli
scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001".
- Il testo dell'art. 94 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' il seguente:
"Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - 1. L'impiegato
escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni
addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al
primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in
virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta
nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di
questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e'
promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale
sarebbe stata conferita la promozione in base al detto
esame.
2. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente
comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da
consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia
conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi
di uno dei successivi esami, viene iscritto nella
graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed
e' promosso con la medesima anzianita' degli altri
impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato".



 
Art. 4.
Commissioni esaminatrici

1. La composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente regolamento e' disciplinata dagli articoli 8, comma 7, 35, comma 6 e 50, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
2. I componenti delle commissioni di cui agli articoli 8, comma 7 lettere a) e b) e 35, comma 6 lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, devono essere in possesso del diploma di laurea necessario per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.
3. Le commissioni esaminatrici per l'espletamento delle prove di lingua straniera e di informatica sono integrate da un esperto nelle lingue indicate nell'articolo 2 nonche', ove non fosse gia' componente, da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.



Nota all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 8, 35 e 50 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla
premessa.



 
Art. 5.
Prove preselettive

1. Nel caso in cui il numero di candidati sia pari o superiore a cinque volte il numero di posti messi a concorso, si effettua una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il test preselettivo e' articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie indicate nel bando di concorso, ad esclusione della lingua straniera, nonche' del possesso delle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Sulla base dei risultati di tale prova e' ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonche', in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti della aliquota predetta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La mancata ammissione alla prova scritta non e' computata ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni.
3. La predisposizione dei test preselettivi puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.



 
Art. 6.
Formazione ed approvazione delle graduatorie

1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
2. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso.
3. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, con le medesime modalita' di cui al comma 2, sono approvate le graduatorie di merito relative ai singoli ruoli e dichiarati i vincitori del concorso.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
5. I vincitori del concorso conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo per cui hanno specificamente concorso.
 
Art. 7. Prove d'esame dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo
dirigente

1. Le prove d'esame per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia consistono in due prove scritte ed in una prova orale.
2. Le prove scritte, della durata di otto ore ciascuna, sono volte ad accertare la preparazione del candidato, sia sotto il profilo teorico che quello applicativooperativo.
3. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche in ambito giuridico-amministrativo, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, con particolare riferimento ad una o piu' delle seguenti materie:
diritto costituzionale ed amministrativo;
diritto penale;
diritto processuale penale;
legislazione di pubblica sicurezza.
4. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente.
5. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che vertera', oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche sulle seguenti materie:
elementi di diritto comunitario;
elementi di contabilita' di Stato;
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
lingua straniera a scelta tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato avverra' attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche' mediante una conversazione al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprendera', altresi', l'accertamento della conoscenza di base dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse mediante un'applicazione pratica di utilizzo di personal computer secondo le modalita' che saranno indicate nel bando di concorso.
7. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all'esame dell'altro.
8. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovra' sostenere la prova.
9. La prova orale e' superata se il candidato riporta la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi.
 
Art. 8. Titoli valutabili nei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo
dirigente

1. La valutazione dei titoli e' effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
2. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso fino a punti 10:
a) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca attinenti ad una delle classi dei corsi di laurea specialistica previsti per l'accesso al ruolo dei commissari, o titoli equivalenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;
B) titoli professionali, fino a punti 25:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore;
b) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale;
c) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati;
d) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi d'istituto;
e) speciali riconoscimenti;
C) titoli vari, fino a punti 5: sono presi in considerazione quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 2, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
4. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.
5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutabili ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso.
6. La somma dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.



Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 17, commi da 95 a 119, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
"Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- l.-94. (Omissis).
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di
criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge
11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il
rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'art.
3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la
valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei
titoli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre
1996 dalle scuole di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita' per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali e'
consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e
100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia
di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
rinnovabilita' dei contratti.
97. Le materie di cui all'art. 3, comma 6, e all'art.
4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. di concerto con
altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi'
norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini
di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai
predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, stipulare apposite convenzioni con universita'
italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica
francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano
il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
universita' nonche' le modalita' di finanziamento. La
stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinita' scientifica e didattica,
all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti
didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo
economico e produttivo, nonche' con l'evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni universita' o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all'art. 20, comma 8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le
modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo
ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di
transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte
delle strutture didattiche competenti, degli esami
sostenuti con esito positivo.
102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e'
organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni
autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di
riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle
universita';
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonche'
sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori
dell'universita'.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102,
il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica puo' sentire il CUN su altre materie di
interesse generale per l'universita'.
104. Il CUN e' composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna
delle grandi aree omogenee di settori
scientifico-disciplinari individuate, in numero non
superiore a quindici, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli
studenti, di cui all'art. 20, comma 8, lettera b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del
personale tecnico e amministrativo delle universita';
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di
cui al comma 104 non inficia la valida costituzione
dell'organo.
106. Le modalita' di elezione e di funzionamento del
CUN sono determinate con decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentite le competenti Commissioni parlamentari.
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di
cui al comma 104, lettera a), e' comunque attribuito ai
professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti
a ciascuna area.
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica
anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della
presente legge.
108. In sede di prima applicazione della presente
legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono
presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il
rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto concernente le modalita' di
elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente
gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e
5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate
dalle universita', per quanto riguarda il personale tecnico
e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi
atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai
Contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al
procedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore
amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita', di
altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei
alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si
applicano l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'art.
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto
articolo e' presentata al rettore e da questi trasmessa al
consiglio di amministrazione e al senato accademico. In
prima applicazione il contratto di lavoro e' stipulato con
il direttore amministrativo in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge per la durata determinata
dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico
impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto
previsti dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalita'
di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo, e
successive modificazioni, al fine di tenere in
considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi
universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini
speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e
dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli
altri titoli di cui al comma 95, lettera a).
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo
stato giuridico dei professori universitari e del relativo
reclutamento, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i
criteri per la chiamata diretta, da parte delle facolta',
di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino
analoga posizione in universita' straniere o che siano
insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale. L'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato dalla data
di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione
delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
scuole di specializzazione istituite nelle universita',
sedi delle facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il
diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile al fini del
compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a
contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad
emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, finalizzati
alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di
educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di
laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di
altre facolta' o dipartimenti, indicando i settori
scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per
l'individuazione sul territorio, in modo programmato e
tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle
sedi delle facolta' di scienze motorie, anche in deroga
alle disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria;
c) possibilita' di attivare le facolta' anche
mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per
l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il
mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti
promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in
istituto universitario autonomo o in facolta' di uno degli
atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al
medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non
docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle
funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
in godimento per i docenti non universitari in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso
l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano
svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando,
distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo
anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in
altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla
lettera c), delle funzioni e del trattamento economico
complessivo in godimento per il personale
tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi
dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di
passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai
decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilita', per le facolta'
universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere
convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica
per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonche'
per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, le parole: "per i quali sia prevista sono
sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli
per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda .
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati,
degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi
conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono
titolo valido per l'ammissione alla scuola di
specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le
classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi
danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attivita'
didattiche, le universita' potranno stipulare apposite
convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto
riguarda in particolare l'educazione musicale, con le
scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'art. 1 della legge 12 febbraio
1992, n. 188, e' sostituito dal seguente:
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo
accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i
concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonche' agli
esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono
iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa
della dichiarazione di cui al comma 1 .
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i
commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i
commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 3, il comma 3 dell'art. 4, i
commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, l'art. 10, ad eccezione del
comma 9, e l'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
nonche' gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di
cui all'art. 20, comma 8, lettere a), b) e c), della legge
15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
120.-138. (Omissis)".



 
Art. 9. Prove d'esame dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo
dirigente tecnico

1. Le prove d'esame per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica consistono in due prove scritte e in una prova orale.
2. Le prove scritte, della durata di otto ore ciascuna, si concretano:
a) nella stesura di un elaborato a carattere interdisciplinare, in ambito professionale, con riflessi su tematiche attinenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente tecnico;
b) nella risoluzione di un caso in ambito tecnico-scientifico o gestionale-organizzativo al fine di verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente tecnico.
3. Le materie oggetto della prova scritta di cui al comma 1, punto a) sono indicate nel bando di concorso.
4. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che vertera', oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche su ulteriori materie previste dal bando di concorso.
5. Nell'ambito della prova orale e' altresi' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nell'articolo 2, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche' mediante una conversazione, al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprendera', altresi', l'accertamento della conoscenza di base dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse mediante un'applicazione pratica di utilizzo di personal computer secondo le modalita' che saranno indicate nel bando di concorso.
6. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all'esame dell'altro.
7. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovra' sostenere la prova.
8. La prova orale e' superata se il candidato riporta la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi.
 
Art. 10. Titoli valutabili nei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo
dirigente tecnico

1. La valutazione dei titoli e' effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
2. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso fino a punti 10:
a) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca attinenti ad una delle classi dei corsi di laurea specialistica previste per l'accesso al rispettivo ruolo di appartenenza dei direttori tecnici o titoli equivalenti, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;
B) titoli professionali, fino a punti 25:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore;
b) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale;
c) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati;
d) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi tecnici dell'amministrazione;
e) speciali riconoscimenti;
C) titoli vari: fino a punti 5, sono presi in considerazione quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 2, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
4. La Direzione centrale per le risorse umane presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.
5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutabili ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso.
6. La somma dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 17, commi da 95 a 119, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.



 
Art. 11. Prove d'esame dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo
dirigente medico

1. Le prove di esame per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato consistono in due prove scritte e in una prova orale.
2. Le prove scritte, della durata di otto ore ciascuna, si concretano:
a) nella stesura di un elaborato a carattere interdisciplinare, in ambito professionale, con riflessi su tematiche attinenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente medico;
b) nella risoluzione di un caso in ambito professionale o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente medico.
3. Le materie oggetto della prova scritta di cui al comma 1, punto a) sono indicate nel bando di concorso.
4. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che vertera', oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche su ulteriori materie previste dal bando di concorso.
5. Nell'ambito della prova orale e' altresi' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nell'articolo 2, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonche' mediante una conversazione, al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprendera', altresi', l'accertamento della conoscenza di base dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse mediante un'applicazione pratica di utilizzo di personal computer secondo le modalita' che saranno indicate nel bando di concorso.
6. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all'esame dell'altro.
7. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovra' sostenere la prova.
8. La prova orale e' superata se il candidato riporta la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi.
 
Art. 12. Titoli valutabili nei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo
dirigente medico

1. La valutazione dei titoli e' effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
2. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso fino a punti 10:
a) dottorato di ricerca relativo alla classe del corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia;
b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca relativi a classi di corsi di laurea specialistica diverse da quello in medicina e chirurgia o titoli equivalenti, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) incarichi di docenza di livello universitario;
d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attivita' istituzionale del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;
B) titoli professionali, fino a punti 25:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore;
b) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale;
b) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati nell'ambito del servizio;
c) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi professionali, amministrativi o giuridici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi sanitari dell'amministrazione;
d) speciali riconoscimenti;
C) titoli vari, fino a punti 5, sono presi in considerazione quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 2, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
4. Il direttore centrale per le risorse umane presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.
5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso.
6. La somma dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 maggio 2002
Il Ministro: Scajola

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 6, foglio n. 302



Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 17, commi da 95 a 119, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.



 
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