Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2002 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108
Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare tempestivi interventi al fine di contrastare i negativi effetti occupazionali derivanti da situazioni di grave crisi aziendale, nonche' di assicurare adeguata tutela previdenziale, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ai lavoratori italiani definitivamente rientrati dalla Svizzera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale

1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia' operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unita' produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 maggio 2003 e iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per cento. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita'.
2. Per i lavoratori, gia' dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuita', abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1 giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per cento.
3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilita' per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.
4. La proroga dell'indennita' di mobilita' prevista dai commi 1 e 2 spetta a condizione che i lavoratori interessati, durante il periodo di durata della suddetta proroga, risultino impiegati in attivita' socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. L'I.N.P.S. verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attivita'.
5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanita' privata, con un organico superiore alle millecinquecento unita' lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di milleottocento unita', un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennita' di mobilita', cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attivita' formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attivita' formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennita', maturino il diritto alla pensione.
7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.
8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.
 
Art. 1-bis (1)
(( Disposizioni in materia di
cassa integrazione guadagni straordinaria ))


(( 1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennita' ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'I.N.P.S. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell'I.N.P.S. della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, e' effettuato dall'I.N.P.S. direttamente nei confronti dell'impresa. ))
 
Art. 2
Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilita'
per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e le parole: "e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "9 miliardi di lire per l'anno 1999 e 23,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003".
 
Art. 2-bis (1)
(( Disposizioni in materia di lavoratori
impegnati in lavori socialmente utili ))


(( 1. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e limitatamente all'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "e limitatamente agli anni 2001 e 2002".
2. All'attuazione del comma 1 si procede nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nella misura massima di 2.789.000 euro per l'anno 2002, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell'ammontare residuo spettante alle imprese precedentemente affidatarie ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilita' di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa e' da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. ))
 
Art. 3
Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera

1. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione e' calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianita' contributiva maturata in Svizzera.
2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'eta' pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.
3. Dal mese successivo al compimento dell'eta' di cui al comma 2, l'importo della pensione e' ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
 
Art. 3-bis (1)
(( Norma di interpretazione autentica
in materia di assunzioni a termine ))


(( 1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ))
 
Art. 4
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2, pari a euro 77,2 milioni per l'anno 2002, 50,2 milioni per l'anno 2003, 10,1 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 milioni per l'anno 2010 e 0,3 milioni per l'anno 2011, si provvede, quanto a euro 0,5 milioni per l'anno 2002, 1,7 milioni per l'anno 2003, 1,9 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3, e, quanto a euro 76,7 milioni per l'anno 2002, 48,5 milioni per l'anno 2003, 8,2 milioni per l'anno 2004, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 per l'anno 2010, 0,3 milioni per l'anno 2011, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3, valutati in euro 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 148 del 1993, come rifinanziata da ultimo dalla tabella D della legge 23 dicembre 2001, n. 448.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 giugno 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel Mondo
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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