IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto il proprio decreto del 23 maggio 2002 che ha disposto per il 31 maggio 2002 l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 15 luglio 2002, della durata residua di quarantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2002;
Decreta:
Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2002 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a quarantacinque giorni e' risultato pari a 99,581. La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a Euro 8.386.007,51 per i titoli a quarantacinque giorni con scadenza 15 luglio 2002. A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno. Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a quarantacinque giorni e' risultato pari a 99,459. Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 giugno 2002 p. Il direttore generale: Cannata |