Richiedenti: Consorzio ASI di Avellino e Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica. Riferimento normativo: art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. IL CONSIGLIO Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici appresso riportata; Considerato in fatto Sono pervenuti alcuni quesiti riguardanti il possesso del sistema di qualita'. In particolare, il Consorzio ASI di Avellino ed il Consorzio per lo sviluppo degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica chiedono: se, in caso di associazione, il possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita' debba essere dimostrato da tutti i partecipanti all'ATI ovvero sia sufficiente il possesso da parte di un solo componente, nonche' se detta norma si applichi anche nei confronti del subappaltatore; se la dimostrazione del possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita' debba essere richiesta alle imprese concorrenti anche con riferimento alle procedure di gara iniziate anteriormente all'1 gennaio 2002 e conclusesi in data successiva. Ritenuto in diritto A decorrere dall'1 gennaio 2002, secondo la cadenza temporale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, ai fini della qualificazione, le imprese debbono possedere elementi significativi e correlati del sistema di qualita' per la partecipazione ad appalti pubblici per i quali sia richiesta l'attestazione SOA dalla classifica VI alla VIII. Per "sistema di qualita'" deve intendersi la struttura organizzativa, le procedure, i processi e le risorse, necessari ad attuare la gestione della qualita'; la certificazione del sistema di garanzia della qualita' e' l'atto finale attraverso il quale un organismo di certificazione all'uopo preposto esamina, attraverso propri ispettori qualificati, che i piani della qualita', il manuale della qualita' e le conseguenti organizzazioni strutturali, di controllo, di trattamento delle non conformita' e di registrazione della qualita' posti in essere siano conformi alle norme della serie 9000 prescelte a seconda della diversa attivita' aziendale. Per quanto riguarda i lavori pubblici, l'Autorita', con determinazione 56/00 ha precisato che il possesso del sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000 di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione e' stato rilasciato da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un Paese dell'Unione europea) per la classifica n. 28; a decorrere dall'1 gennaio 2002 e' a regime il sistema di qualificazione SOA, e pertanto a tali organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, degli elementi di qualificazione, fra i quali anche il possesso del sistema di qualita' o degli elementi correlati. Indipendentemente dalla sua dimostrazione, per cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 ha previsto una gradualita' temporale di durata quinquennale, sembra indubbio che il requisito inerente il possesso del "sistema di qualita'" mira ad assicurare che l'impresa esegua un lavoro secondo un livello minimo di prestazioni, secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano l'organizzazione complessiva dell'attivita' e l'intero svolgimento nelle diverse fasi. Deve quindi ritenersi che la stazione appaltante deve ricevere assicurazioni circa l'esecuzione dei lavori secondo un livello minimo di prestazioni, da tutti i soggetti tenuti alle prestazioni contrattuali e cioe' da tutte le imprese componenti l'associazione, atteso che ciascuna di loro sara' esecutrice di una certa parte di lavori. Tuttavia occorre osservare che, dall'esame della tabella "B" allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 emerge che il legislatore ha previsto, al termine della fase transitoria, che il possesso del sistema di qualita' sia obbligatorio per le classifiche di attestazione SOA a decorrere dalla III, restando esente da detto obbligo la qualificazione nella classifiche I e II (da 0 a 1 miliardo di lire). Sulla base di quanto sopra esposto, pertanto, in caso di associazioni temporanee di tipo verticale - stante il diverso regime di responsabilita' esistente nel caso di tali associazioni, che presuppongono una specializzazione diversificata delle associate e, quindi, una suddivisione qualitativa del lavoro - qualora l'impresa mandante assuma lavorazioni di una categoria scorporabile che, nel quinquennio di vigenza della fase transitoria prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, sia di importo inferiore ai limiti e secondo le scadenze temporali previste dalla suddetta tabella "B" e, al termine della fase transitoria, sia di importo pari o inferiore alla classifica II, il possesso del sistema di qualita' o degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita', non deve essere dimostrato. Analogamente deve ritenersi per le lavorazioni assunte dal subappaltatore, qualora i lavori ad esso affidati rientrino nei limiti di importo e scadenze temporali della tabella "B" sopra richiamata ovvero, a regime, risultino di importo pari o inferiore alla classifica II. Per quanto attiene al secondo quesito, relativo alla necessita' di dimostrare il possesso del sistema di qualita' anche per gli appalti aggiudicati successivamente al 1 gennaio 2002, pur se il bando di gara e' stato pubblicato in vigenza del regime di qualificazione transitorio, sembra che la problematica possa essere risolta facendo ricorso al principio di carattere generale secondo il quale, nella fase relativa alla gara, per l'individuazione del contraente si applica la legge vigente alla data di pubblicazione del bando di gara; e questo, con riferimento alle procedure di affidamento sia tramite asta pubblica sia a mezzo di licitazione privata; in queste ultime, infatti, pur se la lex specialis e' completata con la lettera di invito, non puo' ritenersi che questa ultima possa avere contenuto e portata difformi da quelle del bando di gara; e del resto "la materia della contrattazione ad evidenza pubblica e' particolannente sensibile allo jus superveniens, trattandosi di un procedimento spesso lungo ed elaborato, nel quale e' pero' necessaria la rigorosa unita' della normativa applicabile, in quanto la presenza di piu' fasi distinte all'interno del suo sviluppo (bando, procedura di valutazione, approvazione, risultanze valutative della Commissione) non conferisce mai alle stesse un'autonomia subprocedimentale tale da poter applicare a ciascuna di esse il principio del "tempus regit actum" (TAR Milano 2162 - 23 settembre 1998). L'Autorita' si e' espressa nei suddetti sensi con la determinazione n. 54 del 7 dicembre 2000. In base a quanto sopra considerato; Il Consiglio accerta che il possesso della certificazione del sistema di qualita' o di elementi significativi e correlati del sistema di qualita' secondo la cadenza temporale prevista dalla tabella "B" allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica deve essere dimostrato, in caso di associazione temporanea d'imprese orizzontale e verticale, da ciascuna impresa componente, fatto salvo che, in caso di associazione verticale, l'importo delle lavorazioni di una categoria scorporabile rientri nella fase transitoria, nei limiti e secondo le scadenze temporali della tabella "B" allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, oppure, al termine della fase transitoria, sia di importo pari o inferiore alla classifica II; accerta che il subappaltatore, nel caso che l'importo delle lavorazioni subappaltate rientri, nella fase transitoria, nei limiti e secondo le scadenze temporali della tabella "B" allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, oppure, al termine della fase transitoria, sia di importo pari o inferiore alla classifica II, non e' tenuta alla dimostrazione del possesso del certificato di qualita' aziendale o del possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita'; accerta che la dimostrazione del possesso della certificazione di qualita' o degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita' deve essere richiesta alle imprese concorrenti alle gare d'appalto il cui bando di gara e' pubblicato in data successiva al 1 gennaio 2002; manda all'ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente deliberazione ai soggetti istanti. Roma, 15 maggio 2002 Il Presidente: Garri |