Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 23 maggio 2002 |
Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini "Lazio". |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo forestale; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiunti per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983, contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1996 di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica di che trattasi; Vista la domanda presentata dalla Federazione regionale coltivatori, della Confederazione italiana agricoltori e dalla Confagricoltura rispettivamente della regione Lazio, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini "Lazio"; Visto il parere del Comitato viticolo della regione Lazio; Visto il parere espresso, sulla predetta richiesta, dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 2002; Considerato che avverso il predetto parere non sono pervenute istanze e controdeduzione nei modi e nei termini previsti dalla legge; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica "Lazio" ed alla pubblicazione dello stesso in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica "Lazio" riconosciuto con decreto ministeriale 22 novembre 1995 e successive modifiche e' sostituito per intero dal testo ammesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2002. |
| Art. 2. 1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intende utilizzare la Indicazione geografica tipica "Lazio" modificata con il presente decreto si osservano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi l e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne. |
| Art. 3. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad Indicazione geografica tipica. |
| Art. 4. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con l'Indicazione geografica tipica "Lazio" e' tenuto a norme di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 2002 Il direttore generale reggente: Ambrosio |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "LAZIO" Art. 1. 1. L'Indicazione geografica tipica "Lazio", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti appresso indicati. Art. 2. 1. L'Indicazione geografica tipica "Lazio" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante; passito. 2. I vini a Indicazione geografica tipica "Lazio" bianchi, rossi, rosati e passito, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo. 3. L'Indicazione geografica tipica "Lazio", con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati o loro sinonimi per le rispettive province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni ad esclusione dei vitigni che sono riservati alla designazione dei vini a denominazione di origine o i cui nomi contengono termini geografici riservati ai vini a denominazione di origine o ad Indicazione geografica tipica. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province fino ad un massimo del 15%. 4. Ai sensi del decreto ministeriale 13 settembre 1996 ed alle condizioni ivi previste, e' consentito, nella designazione e presentazione dei vini ad Indicazione geografica tipica "Lazio" il riferimento al nome di due vitigni o loro sinonimi. 5. I vini a Indicazione geografica tipica "Lazio" con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati o loro sinonimi, di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie: frizzante, passito e novello, quest'ultimo limitatamente ai rossi. Art. 3. 1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Lazio" comprende l'intero territorio della regione Lazio. Art. 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. 2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione geografica tipica "Lazio", anche con la specificazione del vitigno, ai limiti sotto indicati: "Lazio" bianco: tonnellate 18; "Lazio" rosso e rosato: tonnellate 17; "Lazio" passito: tonnellate 6. 3. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalle viti. 4. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione geografica tipica "Lazio" seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico potenziale volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9% per i rosati; 9% per i rossi; 14% per i bianchi passiti. Art. 5. 1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del "passito" che non deve essere superiore al 45%. 3. Le uve bianche destinate alla produzione del vino ad Indicazione geografica tipica "Lazio" passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 250 grammi/litro. E' ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve. Art. 6. 1. I vini a Indicazione geografica tipica "Lazio", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Lazio" bianco: 10%; "Lazio" rosso: 11%; "Lazio" rosato: 10%; "Lazio" novello: 11%; "Lazio" passito: secondo la vigente normativa. Art. 7. 1. All'indicazione geografica tipica "Lazio" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 3. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'Indicazione geografica tipica "Lazio" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a Denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'Indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
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