IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. Shapka Dhimiter, nato a Durazzo il 9 gennaio 1959, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di inxhinier mekanik per impiante conseguito nel luglio 1991 presso l'Universita' di Tirana, facolta' di ingegneria meccanica ed elettrica, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerato inoltre che il richiedente e' in possesso di esperienza professionale pluriennale nel suo Paese; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002; Preso atto del parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visto il provvedimento del 17 luglio 1997 della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato che ha concesso al richiedente lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e del relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95; Considerato che il sig. Shapka possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Imperia in data 26 marzo 1997, rinnovato il 7 settembre 2001 fino al 14 settembre 2005 per lavoro; Decreta: Al sig. Shapka Dhimiter, nato a Durazzo il 9 gennaio 1959, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore civile e ambientale, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 21 maggio 2002 Il direttore generale: Mele |