Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 maggio 2002
Modifiche al decreto ministeriale 18 marzo 2002, recante la disciplina dei piccoli pelagici.

IL SOTTOSEGRETARIO
ALLA PESCA E ALL'ACQUACOLTURA
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visto il proprio decreto 18 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2002 recante la disciplina dei piccoli pelagici;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001 con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse idriche marine;
Ritenuta la necessita' di disciplinare la pesca marittima dei piccoli pelagici in mare Adriatico assicurando, nel rispetto delle specificita' locali, condizioni di libera concorrenza tra le imprese esercitanti la pesca con i sistemi "circuizione" e "volante";
Decreta:
Art. 1.
L'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 2002 e' cosi' sostituito:
"1. La pesca con gli attrezzi denominati "circuizione e "volante e' esercitata nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro della pesca, dei programmi operativi e delle regole assunte per ciascun sistema esercitato dalle organizzazioni dei produttori riconosciute, nonche' degli usi e consuetudini vigenti. Tali regole esplicano i propri effetti nell'ambito territoriale di riferimento dell'organizzazione di produttori ovvero della competenza camerale nella quale gli usi e le consuetudini risultino registrati.
2. Le unita' che esercitano l'attivita' di cui all'art. 1 osservano il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalita':
a) per il sistema denominato "circuizione , dalle ore 17 del venerdi' alle ore 17 della domenica o, in alternativa dalle ore 17 del sabato alle ore 17 del lunedi';
b) per il sistema denominato "volante , dalle ore 00 del sabato alle ore 00 del lunedi'".
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 23 maggio 2002
Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
 
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