Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
CIRCOLARE 27 maggio 2002, n. 1329 |
Reg. n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, recante modalita' di applicazione del reg. CE n. 104/2000, relativamente all'informazione ai consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Decreto ministeriale 27 marzo 2002. |
|
|
Ministero della salute - D.G. Sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e nutrizionale - Ufficio IX Ministero dell'interno - Dipartimento della Polizia di Stato A tutte le regioni Comando generale delle Capitanerie di porto Comando generale dell'Arma dei carabinieri Comando generale della Guardia di finanza Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.) Associazioni professionali Confcommercio F.A.I.D. - Milano AIIPA - Milano ASSOITTICA - Roma Coop Italia - Bologna L'art. 4 del regolamento CE n. 104/2000 sulla organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura stabilisce che la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e' subordinata al rispetto di alcune condizioni riguardanti informazioni minime sulle caratteristiche principali dei prodotti dovute al consumatore finale. Tali condizioni esigono che il prodotto esposto alla vendita al dettaglio al consumatore finale, indipendentemente dal metodo di commercializzazione, sia accompagnato da una indicazione o da un'etichetta che rechi: 1) la denominazione commerciale della specie; 2) il metodo di produzione; 3) la zona di cattura. Per i prodotti esposti alla vendita al dettaglio "preincartati" le suddette informazioni possono essere inserite in un "cartello" apposto in prossimita' del comparto relativo, in maniera tale da non indurre in errore il consumatore. In applicazione del sopraccitato art. 4, le predette condizioni sono state fissate con il regolamento della commissione n. 2065/2001, entrato in vigore al 1 gennaio 2002, in appresso denominato "Regolamento". Con il decreto ministeriale del 27 marzo 2002, in esecuzione dell'art. 9 del regolamento, e' stato istituito il sistema di controllo relativo alla tracciabilita' delle informazione nonche' il regime sanzionatorio dei comportamenti che violano le disposizioni comunitarie. Poiche' nonostante la chiarezza della disciplina, non possono escludersi, data la novita', dubbi interpretativi ed allo scopo di evitare una applicazione disomogenea nei diversi comparti del settore ittico, questo Ministero considera opportuno fornire chiarimenti utili ad una migliore comprensione del testo normativo, finalizzati, come sopra anticipato, ad una corretta applicazione dello stesso. Campo di applicazione. Il regolamento si applica all'atto della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 1, lettera a), b) e c) del regolamento (CE) n. 104/2000, destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale nella Comunita', anche quando importati da Paesi terzi non comunitari. Rientrano quindi nel campo di applicazione del regolamento i prodotti che figurano negli elenchi dei codici del capitolo 3 della nomenclatura combinata, presentati nei diversi stati previsti nelle voci dello stesso. Il fatto che essi siano stati, inoltre, decapitati, tagliati a pezzi o in filetti oppure triturati non li esclude dal campo di applicazione del regolamento. Al contrario, gli stessi prodotti sono esclusi dal campo di applicazione quando siano cotti o altrimenti preparati o conservati con procedimenti diversi da quelli previsti nel capitolo 3. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1 gennaio 2002 e gli imballaggi non conformi alle disposizioni del regolamento possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. In relazione alla rettifica del regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CE L.10 del 12 gennaio 2002, con la quale le dizioni in lingua italiana concernenti il metodo di produzione sono ora indicate da "pescato", "pescato in acque dolci" e "allevato", in luogo di "prodotto della pesca", "prodotto della pesca in acque dolci" e "prodotto di acquacoltura", e' consentito, fino al 31 dicembre 2002, utilizzare etichette ed imballaggi conformi al regolamento prima della sua rettifica. I prodotti cosi' etichettati o imballati possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Sono ovviamente, sottoposti alla stessa disciplina i prodotti di cui sopra, importati. Restano salve, per quanto applicabili, le norme della direttiva comunitaria n. 2000/13/CE. Denominazioni commerciali. Le denominazioni commerciali in lingua italiana dei prodotti ittici ai quali si applica il regolamento sono quelle approvate da questo Ministero ed elencate nell'allegato al decreto ministeriale 27 marzo 2002. Allo scopo di agevolare la consultazione da parte degli operatori economici la commissione ha in corso di preparazione una banca dati in cui saranno raggruppati gli elenchi delle denominazioni commerciali degli Stati membri. Per i prodotti ittici, sia di provenienza comunitaria che extracomunitaria, presentati alla commercializzazione sul territorio nazionale, la denominazione commerciale in lingua italiana e' quella conispondente al nome scientifico della specie considerata. Nelle fasi precedenti la vendita al dettaglio (tracciabilita) il prodotto e' identificato facendo riferimento al nome scientifico ed al corrispondente nome commerciale attribuito dal Paese esportatore. E' in facolta' del venditore aggiungere al nome commerciale delle specie esposta alla vendita al consumatore finale la sua denominazione scientifica. Nel caso di vendita al dettaglio di molluschi bivalvi vivi preconfezionati, qualora le confezioni siano gia' munite di etichetta indicante, tra l'altro, le informazioni di cui agli articoli 3, 4, e 5 del regolamento, le relative prescrizioni si considerano soddisfatte. Qualora la vendita dei molluschi e' effettuata in maniera frazionata (sfusa) le informazioni dovranno essere indicate in modo chiaro e visibile, tale da non indurre in errore il consumatore. Metodo di produzione. L'art. 4 del regolamento non presenta particolari problemi di applicazione. Tuttavia per i prodotti di acquacoltura e' in facolta' del venditore aggiungere alla dizione "allevato", la dizione di "prodotto di acquacoltura". Quando non vi sono dubbi circa la provenienza del prodotto dalla pesca in mare, e' consentito omettere, nella vendita al consumatore finale, il metodo di produzione. Cio' vale, in particolare, per quelle specie che sicuramente sono catturate in mare (es.: sardine, acciughe, sgombri, ecc...). Zona di produzione. In conformita' all'art. 5 del regolamento, per i prodotti esposti alla vendita al consumatore finale, oltre al nome commerciale di produzione e' prescritta l'indicazione della zona di cattura o di allevamento, secondo le seguenti modalita': 1) per i prodotti pescati in mare, l'indicazione di una delle zone riportate nella tabella allegata, colonna di sinistra. Il riferimento alla numerazione della zona FAO (colonna di destra della tabella) e' considerato sufficiente nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale; 2) per i prodotti pescati in acque dolci, l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo di origine; 3) per i prodotti di allevamento, l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo in cui si e' svolta la fase finale di sviluppo del prodotto ovvero la fase che intercorre tra lo stadio giovanile e la taglia commerciale. Nel caso in cui queste sono avvenute in piu' Stati membri o Paesi terzi, dovranno essere indicati al momento della vendita al consumatore finale, i diversi Stati membri o Paesi terzi di allevamento. E' altresi' consentita l'indicazione di una zona di cattura o di allevamento piu' dettagliata, che si aggiungera' a quella stabilita dal regolamento. Miscugli. L'art. 6 del regolamento stabilisce prescrizioni diverse per i diversi casi nei quali puo' presentarsi il miscuglio. 1) Miscugli di specie diverse: le informazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 (nome commerciale, metodo di produzione e zona di cattura) devono essere fornite per ciascuna specie presente nel "miscuglio". Quando il metodo di produzione e la zona di cattura sono comuni a tutte le specie presenti nel "miscuglio", l'informazione relativa puo' tuttavia essere fornita in forma comune. 2) Miscugli di specie identiche il cui metodo di produzione sia diverso: in questo caso occorre indicare il metodo di produzione di ciascuna frazione presente nel miscuglio, ferme restando le altre indicazioni relative al nome commerciale ed alla zona di cattura o di allevamento. 3) Miscugli di specie identiche la cui zona di cattura o di allevamento siano diverse: in questo caso deve essere indicata almeno la zona di cattura della frazione quantitativamente prevalente nel miscuglio, aggiungendo l'avvertenza che le altre frazioni presenti nel miscuglio provengano anche esse da zone di cattura diverse o da Paesi diversi, senza che occorra specificarle. Piccole quantita'. A norma dell'art. 4, paragrafo 1 del regolamento n. 104/2000, le disposizioni del regolamento non si applicano ai piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente al consumatore finale dai pescatori o dalle aziende di acquacoltura. In relazione a quanto sopra, considerata la variabilita' dei prezzi sul mercato per le stesse specie nonche' la diversita' di tali prezzi in funzione del valore delle specie vendute, non risulta possibile fissare - una volta per tutte e per tutte le specie commercializzate - una quantitativo il cui valore di mercato sia pari a 20 euro. In tale circostanza, quindi, si reputa piu' utile mantenere ferma l'indicazione che i quantitativi di cui si tratta non devono comunque superare in valore i 20 euro per acquisto. L'espressione "per acquisto" si riferisce ad una vendita individuale unica per acquirente, senza possibilita' di cumulo, ma applicabile a ciascun acquirente che si presenta. La omissione della etichettatura e' comunque consentita solo se viene garantita al consumatore una informazione adeguata. Tracciabilita' e controllo. A norma dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 2065/2001 e dell'art. 2 del decreto ministeriale del 27 marzo 2002 le informazioni al consumatore dovranno essere disponibili lungo ogni stadio del circuito di commercializzazione. La denominazione commerciale, il metodo e la zona di produzione nonche' la denominazione scientifica della specie devono figurare sull'etichettatura o sull'imballaggio del prodotto ovvero sui documenti commerciali di accompagnanento ivi compresa la fattura. Unicamente per quanto concerne la "zona di produzione" ne e' consentita l'indicazione anche mediante il riferimento ad un codice numerico. In altri termini, le zone di pesca elencate nell'allegato alla presente circolare potranno essere codificate progressivamente da 1 a 12 nel modo seguente: n. 1) - Atlantico nord-occidentale; n. 2) - Atlantico nord-orientale; n. 3) - Mar Baltico; n. 4) - . Resta inteso che deve essere comunque possibile risalire dal codice numerico alla zona di produzione mediante la stampigliatura di una tabella di corrispondenza. Tali prescrizioni hanno come finalita' propria quella di garantire - in occasione dei controlli da parte degli organi competenti - che sia riscontrata la rispondenza tra il prodotto e quanto indicato sull'etichettatura, imballaggio, documento commerciale o fattura. Per i prodotti preconfezionati che riportano le indicazioni obbligatorie di cui al decreto legislativo n. 109/1992 sull'etichettatura dei prodotti alimentari, la verifica della rispondenza tra la denominazione commerciale ed il nome scientifico puo' avvenire anche attraverso il riferimento al "lotto" indicato sulla confezione. In sede di controllo gli accertamenti potranno essere effettuati presso lo stabilimento di produzione o di confezionamento. Nel caso di prodotti preconfezionati importati ed etichettati per la vendita al consumatore finale, gli accertamenti potranno essere effettuati presso l'importatore che resta responsabile della veridicita' delle informazioni. Le autorita' in indirizzo vorranno, nei rispettivi ambiti di competenza, effettuare controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni recate dal regolamento n. 2065/01 e dal decreto ministeriale del 27 marzo 2002. Tali controlli potranno essere effettuati sia nei casi di sospetta violazione delle sopracitate disposizioni che in maniera occasionale. Il direttore generale reggente per la pesca e l'acquacoltura: Tripodi |
| Allegato 1
===================================================================== Zone di cattura | Definizione della zona ===================================================================== Atlantico nord-occidentale |Zona FAO n. 21 Atlantico nord-orientale |Zona FAO n. 27 Mar Baltico |Zona FAO n. 27.III.d Atlantico centro-occidentale |Zona FAO n. 31 Atlantico centro-orientale |Zona FAO n. 34 Atlantico sud-occidentale |Zona FAO n. 41 Atlantico sud-orientale |Zona FAO n. 47 Mar Mediterraneo |Zone FAO n. 37.1, 37,2 e 37,3 Mar Nero |Zona FAO n. 37,4 Oceano Indiano |Zone FAO n. 51 e 57 Oceano Pacifico |Zone FAO n. 61, 67, 71, 77, 81 e 87 Atlantico |Zone FAO n. 48, 58 e 88 |
|
|
|