Gazzetta n. 131 del 6 giugno 2002 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
COMUNICATO
Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 1, comma 1 e art. 22, comma 1 della legge n. 241/1990).

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' del regolamento
Il presente regolamento disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Istituto ed ha lo scopo di dare attuazione ai principi di pubblicita' e di trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 2.
Soggetti legittimati all'accesso
Sono legittimati all'accesso i soggetti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 241/1990 e art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.
 
Art. 3.
Oggetto del diritto di accesso
1) Il diritto di accesso puo' essere esercitato sui documenti relativi alle materie non elencate nel "Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso formati o comunque rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1999.
2) La richiesta di accesso puo' riguardare piu' documenti, o anche singole parti di uno stesso documento in originale o copia.
 
Art. 4.
Procedimento
1) Il diritto di accessosi esercita, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
2) L'ufficio competente a ricevere la richiesta:
accetta le condizioni di ammissibilita' e i requisiti di legittimazione ai fini dell'eventuale accoglimento;
ove possibile, esamina la richiesta immediatamente e senza formalita' e la evade mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione di copie ovvero altra modalita' idonea (art. 3, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992);
decide, nel termine di trenta giorni dalla richiesta di accesso, ponendo a disposizione dell'interessato, in caso di accoglimento totale o parziale, i relativi documenti, ovvero procedendo al rifiuto, al differimento o alla limitazione dell'accesso, ai sensi degli articoli 3 e seguenti del "Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso formati o comunque rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1999.
3) Trascorso inutilmente il termine sopra indicato, la richiesta si intende rifiutata i sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4) L'accesso ad informazioni mediante strumenti informatici e telematici avviene con le modalita' e nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento, fornendo al richiedente istruzioni sull'uso dei predetti strumenti e sulle procedure per l'acquisizione dell'informazione.
5) Quando il diritto di accesso si esplica mediante la presa visione di atti o documenti viene redatto apposito processo verbale sottoscritto dal richiedente e dal responsabile del procedimento di accesso o suo delegato.
L'eventuale consegna di copia del documento direttamente al richiedente dovra' essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta dal richiedente.
L'estrazione di copie di atti e' sottoposta a pagamento non frazionabile in marche da bollo ordinarie nella misura di Euro 0,26 ogni due facciate e di Euro 0,52 ogni 4 facciate ecc.
 
Art. 5.
Responsabile del procedimento d'accesso
1) Si procede secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.
 
Art. 6.
Deposito e pubblicita' dei documenti
- Modalita' di accesso
1) Si procede secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.
2) In particolare le seguenti categorie di documenti sono facilmente consultabili da tutti mediante affissione nelle apposite bacheche dell'Istituto:
elenchi relativi alle disponibilita' di locazioni immobiliari ad uso abitativo e diversi:
avvisi relativi ai bandi di gara (appalti, borse di studio), concorsi interni ed esterni e relative graduatorie, nonche' deliberazioni degli organi dell'Istituto.
L'Istituto inoltre pubblicizza la propria attivita' sul sito www.inpdai.it
 
Art. 7.
Compilazione e presentazione della richiesta
di accesso Archivio delle istanze
1) La domanda di accesso, compilata in duplice copia, secondo l'allegato modello (allegato A), deve essere presentata all'ufficio per le relazioni con il pubblico, competente a ricevere tutte le istanze di accesso rivolte all'Istituto come previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
L'URP assume le funzioni di collettore delle richieste di accesso formale.
2) La richiesta deve indicare:
generalita' del richiedente, indirizzo, codice fiscale, telefono e/o fax;
documento oggetto della richiesta con i dati utili per la sua identificazione;
eventuale necessita' di rilascio della copia in bollo (in tal caso, va allegato il relativo valore bollato);
motivazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 purche' da essa emerga chiaramente l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
3) L'istanza deve essere protocollata a cura dell'ufficio ricevente in apposito registro con l'indicazione della data di presentazione, del nome del richiedente, del tipo di documento richiesto e dell'ufficio competente per l'esame della domanda. Il duplo della richiesta, munito della data di presentazione, del timbro dell'ufficio competente per la ricezione e della controfirma del ricevente, va restituito al richiedente per ricevuta.
4) Le richieste di accesso sono raccolte, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in appositi archivi automatizzati. In attesa della realizzazione degli archivi automatizzati, saranno utilizzati archivi cartacei.
5) La decisione finale sulle istanze rimane sempre in capo al "responsabile del procedimento di accesso" (o suo delegato) individuato dall'art. 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.
 
Art. 8.
Risposta alla richiesta di accesso
1) La risposta dell'ufficio competente per l'esame della richiesta di accesso deve essere inviata agli interessati nel termine di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento.
2) Fermo restando il diritto del richiedente di impugnare dinanzi al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente la comunicazione di rifiuto, di differimento o di limitazione, ovvero il silenzio-rifiuto eventualmente formatosi sull'istanza avanzata, e' in facolta' dello stesso inoltrare domanda di riesame al dirigente generale competente per materia a definire la richiesta di accesso. L'esercizio di tale facolta' non interrompe i termini di impugnativa in sede giurisdizionale.
 
Art. 9.
Norme di rinvio
1) Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352.
 
Art. 10.
Entrata in vigore
1) ll presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
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