IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. Anversa Colaboni Clovis Roberto, nato a Sao Paolo del Brasile, il 18 ottobre 1953, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale brasiliano di psicologo di cui e' in possesso dal dicembre 1979, conseguito presso la "Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Santo Amar" di San Paolo (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "psicologo" e di "psicoterapeuta"; Considerato inoltre che risulta essere stato iscritto al "Conselho regional de psicologia" di Sao Paolo dal novembre 1981 al gennaio 1998; Considerato altresi' che ha conseguito una specializzazione quadriennale in "Psicodramma" presso l'Istituto Sedes Sapientiae nel dicembre 1983; Considerato infine che e' in possesso un'ampia esperienza professionale pluriennale; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 17 maggio 2001, del 15 giugno 2001 e dell'11 gennaio 2002; Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo - e di psicoterapeuta, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Decreta: Al sig. Anversa Colaboni Clovis Roberto, nato a Sao Paolo del Brasile, il 18 ottobre 1953. cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli accademici professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e di psicoterapeutica e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 21 maggio 2002 Il direttore generale: Mele |